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Gli STIPENDI nel PUBBLICO IMPIEGO
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Da: Sam5pm  1  - 28/10/2021 23:08:36
Grazie @Tom della risposta, quando dici che l'entrata prevede una certa flessibilità significa che può scegliere il lavoratore oppure è qualcosa di deciso dall'alto. Ad empio io posso scegliere di iniziare alle 07:30 anziché alle 08:00? In più la formula di orario è possibile sceglierla, tipo se fare tutti i giorni 7.12 h oppure i due rientri?!?

Grazie
Rispondi

Da: Functionary29/10/2021 03:37:31
I buoni pasto vanno da 5 a 12 euro a seconda dell'Ente; in un ente in cui ho lavorato non c'erano proprio!
C1 comunque non è una categoria, ma la posizione economica iniziale della categoria C.
Rispondi

Da: Functionary29/10/2021 03:45:03
Disillusa21, il C enti locali è un impiegato di concetto, con diploma, mentre il C Inps è un funzionario, con laurea, corrispondente al D enti locali!

Travet è un termine dispregiativo per indicare gli impiegati d'ordine, cioè i meri esecutori, come ad esempio i B enti locali, altro che funzionario come dice di stare facendo uno.
Rispondi

Da: Tom29/10/2021 07:14:32

- Messaggio eliminato -

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Da: Functionary29/10/2021 07:19:37
Disillusa21, il C enti locali è un impiegato di concetto, con diploma, mentre il C Inps è un funzionario, con laurea, corrispondente al D enti locali!

Travet è un termine dispregiativo per indicare gli impiegati d'ordine, cioè i meri esecutori, come ad esempio i B enti locali, altro che funzionario come dice di stare facendo uno.
Rispondi

Da: Tom29/10/2021 07:26:34

- Messaggio eliminato -

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Da: funzionario.pazzo 29/10/2021 08:56:26
Tom, in Regione Toscana il ticket è di 5 euro se lavori in sede sprovvista di mensa, non ti viene proprio erogato se lavori in sede provvista di mensa (nonostante la mensa sia a tuo carico).
Rispondi

Da: funzionario.pazzo 29/10/2021 08:58:26
Premesso che «un'ultima» si scrive con l'apostrofo, l'orario di lavoro è un atto di macro-organizzazione che compete in via esclusiva al datore di lavoro. Se anche l'orario fosse riportato sul contratto, non credo che possa essere vincolante. In alcuni enti c'è molta flessibilità, in altri pochi, in altri nessuna.
Rispondi

Da: Tom29/10/2021 09:27:26
hai scritto la tua inesattezza  premesso che ho scritto da telefonino
per quanto riguarda l'orario di lavoro leggi l'articolo 5  del ccnl funzioni locaci  sono oggetto di confronto con i sindacati le articolazioni dell'orario di  lavoro.
Lo stesso per la flessibilità prevista dall'articolo 7

Studia ritenta e sarai più fortunato
Rispondi

Da: Tom29/10/2021 09:27:46
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/9014/CCNL%20Funzioni%20Locali%2021%20maggio%202018_Definitivo_Sito.pdf
leggi e studia va
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Da: Tom29/10/2021 09:30:54
Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito
sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti
sindacali di cui all'art.7, comma 2 di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare
costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi
conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A
seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano
9
se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi.
L'incontro può anche essere proposto dall'ente, contestualmente all'invio
dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere
superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e
delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all'articolo 7, comma 2:
a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l'individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione
della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai
sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001;
g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in
relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 7;
h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) negli enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la
pianificazione delle attività formative.
Rispondi

Da: Tom29/10/2021 09:35:07
contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

In sostanza la flessibilità viene decisa con il contratto integrativo
Rispondi

Da: Tom29/10/2021 09:38:54
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all'articolo 7, comma 2:
a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
e poi fai il professore per l'accento che mancava ma fammi il piacere
Rispondi

Da: funzionario.pazzo 29/10/2021 09:54:06
Non era un accento, ma un apostrofo. Evidentemente non conosci neanche la differenza.

Guarda, sull'orario di lavoro c'è una giurisprudenza sterminata che dice che si tratta di atti di macro-organizzazione e che il confronto con i sindacati non è vincolante. Del resto si parla di confronto, non di contrattazione.
I criteri per la determinazione delle fasce di flessibilità, invece, sono oggetto di contrattazione integrativa e su questo hai ragione.
Rispondi

Da: funzionario.pazzo 29/10/2021 09:54:36
Non era un accento, ma un apostrofo. Evidentemente non conosci neanche la differenza.

Guarda, sull'orario di lavoro c'è una giurisprudenza sterminata che dice che si tratta di atti di macro-organizzazione e che il confronto con i sindacati non è vincolante. Del resto si parla di confronto, non di contrattazione.
I criteri per la determinazione delle fasce di flessibilità, invece, sono oggetto di contrattazione integrativa e su questo hai ragione.
Rispondi

Da: Tom29/10/2021 09:59:53
ho scritto di getto lo so che il confronto non è vincolate ma si tratta sempre di un passaggio che devono fare con i sindacati
Rispondi

Da: funzionario.pazzo 29/10/2021 10:18:58
Allora non c'è bisogno di insultare, tesoro mio.
Rispondi

Da: Tom29/10/2021 10:20:50
e chi ha insultato? sei tu che provochi per l'accento etc...
Rispondi

Da: Tom29/10/2021 11:09:02
sui buoni pasto (norma tuttora vigente)
D.L. 06/07/2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.
Art. 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
In vigore dal 28 agosto 2015
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. (132)
Rispondi

Da: Tom29/10/2021 11:12:24
Quindi hai ragione quasi tutte le  amministrazioni si sono attestate sui 7 euro ma alcune hanno stabilito un importo inferiore. Una cosa mi chiedo ma quello che dice che ci sono buoni pasto da 12 euro come è possibile?
Rispondi

Da: ATTENZIONE PER CHI STA LAVORANDO29/10/2021 11:49:39
OKKIO PER CHI LAVORA NELLA P A
L ASPETTATIVA NON E' CONCESSA PER TIROCINIO

FONTE ARAN

RISCHIATE DI TROVARCI CON IL SEDERE PER TERRA SE PER UNA QUALSIASI RAGIONE VA STORTO L ORALE OPPURE NN SI RIENTRA NEL NUMERO...

OCCHIO
Rispondi

Da: funzionario.pazzo 29/10/2021 11:51:21
Tom, all'Aci (Automobile club d'Italia) hanno buoni pasto da 12 euro.
Rispondi

Da: funzionario.pazzo 29/10/2021 11:51:53
Tom, all'Aci (Automobile club d'Italia) hanno buoni pasto da 12 euro.
Rispondi

Da: funzionario.pazzo 29/10/2021 11:52:22
Ancora con quest'accento? Era un apostrofo!
Rispondi

Da: Tom29/10/2021 12:11:57
e come fanno se il limite massimo è di 7 euro?

. A decorrere dal 1�° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro.
Rispondi

Da: Tom29/10/2021 12:14:52
leggi questo

Spending Review … Comunicato

Oggi, l'Amministrazione, diversamente da quanto in più occasioni si era impegnata a fare, ha comunicato alle scriventi che a partire dalle presenze di ottobre (buoni pasti consegnati a novembre), l'importo del buono pasto sarà rideterminato al valore nominale di euro 7,00.

Tale decisione è stata adottata dall'Amministrazione in seguito ad una lettera del Ministero Economia Finanze inviata al Collegio dei Revisori Interno e al Ministero vigilante che indica la necessità da parte di ACI di applicare tutte le norme di contenimento della spesa pubblica previste dal D.L. 95/2012 ( Spending Review).

L'Amministrazione ha affermato che non sarebbe possibile effettuare la necessaria variazione di bilancio ad integrazione del budget (insufficiente) originariamente stanziato per i buoni pasto, poiché, sempre secondo la valutazione dell'Ente, si rischierebbe la mancata approvazione del bilancio 2013 sia da parte dei revisori interni che del Ministero vigilante.

L'Amministrazione ha dichiarato che darà applicazione alla norma che impone di riversare allo Stato i risparmi accantonati derivanti dal taglio per le spese intermedie quando interverrà una specifica richiesta del MEF che indichi anche le modalità.

L'atteggiamento dell'amministrazione appare incoerente: immediatamente si adegua ai dettami del Ministero per le norme che riguardano i dipendenti e solo successivamente prevede il riversamento.

Se l'amministrazione si sente"necessitata"ad adempiere non si capisce perché questo valga solo per alcune norme. E tutte le altre?

Nonostante la manifestata volontà dell'Ente di non voler incidere negativamente sul potere d'acquisto dei dipendenti è comunque un fatto concreto il danno economico che i lavoratori si troveranno ad affrontare a causa di decisioni dettate da politiche di bilancio caratterizzate esclusivamente dalla ricerca di risparmi per l'Ente e da una scarsa incisività di politica esterna.

Le scriventi OO.SS. riaffermando la convinzione che l'Aci non rientri fra i destinatari della norma che riduce, tra l'altro, il valore dei buoni pasto non possono che tutelare i lavoratori ricorrendo anche alle vie legali.

Per valutare la reale volontà dell'amministrazione di non penalizzare ulteriormente i propri dipendenti, le OO.SS. hanno chiesto che nel bilancio 2014 le somme decurtate siano destinate, in ogni caso, al finanziamento di istituti dedicati ai lavoratori.

Hanno, inoltre, sollecitato l'Amministrazione ad un confronto per esaminare le proposte che le OO.SS formalizzeranno, nei prossimi giorni, in un documento.


Le scriventi a seguito della pubblicazione del DPCM che ridetermina le dotazioni organiche dell'Ente, hanno chiesto conferma dei dati precedentemente comunicati dall'Amministrazione che ipotizzavano un soprannumero.

L'Amministrazione ha dichiarato che il numero dei dipendenti che, a normativa vigente matureranno entro il 2015 i requisiti pensionistici, sarà sufficiente a coprire il taglio del 10% del costo del personale delle Aree. Non sussistono, quindi, motivi di preoccupazione per la messa in mobilità.


Roma, 8 ottobre 2013



FP CGIL ACI FP CISL ACI UILPA ACI ACP CISAL FIALP ACI USB PI ACI
D. Figliuolo M. Semprini S. Pagani L. De Santi R. Sirano


Rispondi

Da: Tom29/10/2021 12:56:58
xfunzionario pazzo può essere vero che è di 12 euro perchè ACI non è inserita nell' Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilita' e di finanza pubblica). (20A05242) (GU Serie Generale n.242 del 30-09-2020)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-30&atto.codiceRedazionale=20A05242&elenco30giorni=false
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Da: funzionario.pazzo 29/10/2021 14:25:47
Sì, infatti l'Aci è un ente non gravante sulla finanza pubblica. Comunque è una pubblica amministrazione (per la precisione un ente pubblico non economico).
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Da: Pieronza 31/10/2021 09:12:53
Buongiorno, qualcuno mi sa dire come si sta economicamente al Mipaaf? Seconda area grazie
Rispondi

Da: Xsu31/10/2021 11:41:53

- Messaggio eliminato -

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