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Gli STIPENDI nel PUBBLICO IMPIEGO
5826 messaggi, letto 322473 volte

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Da: Per gli assistenti20/10/2024 16:08:06
Nelle agenzie per gli assistenti come netto mensile c'è stato un peggioramento con l'ultimo rinnovo del ccnl. I neoassunti, prima inquadrati come f3, ora entrano al livello dell'ex f1 con uno stipendio sensibilmente inferiore. Invece per i funzionari neoassunti bene o male lo stipendio è lo stesso quindi considerando l'accessorio e i "benefit" conviene comunque adm (anche ae) rispetto ai Ministeri.
Rispondi

Da: Lpoint1 1  - 20/10/2024 18:12:27
Sì ma rimane il dubbio. Subito dopo dogane su cui tutti minpare concordano, qual è l'ente dove come funzionario  neoassunto (ovvio che se paragoni un c5 inps ad un meoassunto ae e facile rispondere) si prende di più? Perchè chi dice inps, chi Ae. Io credevo Ae. Ma c'è chi dice che con tutto il tep non si eguaglia un dipendente Ae che accede al fondo dipendenti aggiuntivo.
Rispondi

Da: @Lpoint 1  2  - 20/10/2024 18:58:15
Sicuramente inps. Considerando il tep dal secondo anno e i premi( suddivisi in due tranche da 2500 l'una), un c1 sta sui 2200
Rispondi

Da: Medie sì, ma non per i neoassunti 1  - 20/10/2024 20:03:45
Io neoassunto funzionario inps stipendio 1750 in media, 33-34 mila lordi annui incentivi compresi. 44mila se li vedrò  sarà tra 15 anni se tutto va bene visti i criteri che premiano solo gli anziani (e tenendo conto dell' inflazione i 44mila non saranno nulla di diverso dallo stipendio attuale). Sinceramente dai commenti letti su questo forum pensavo si guadagnasse di più.
Le medie inps secondo me tengono conto dei numerosissimi anziani (prossimi alla pensione) c5 che ci sono, sono falsate dalle indennità di posizione alcune ben retribuite anch'esse ad accesso esclusivo degli anziani ben agganciati con i dirigenti.
Personalmente non vedo l'ora di andarmene considerando anche il carico di lavoro e l'ambiente pessimo poco collaborativo, sento parlare di privato, lecchinaggio, colleghi serpenti... Non vedo tante differenze a parte le prospettive e lo stipendio peggiori nel pubblico. Non lo consiglio. Personalmente sono in cerca al di fuori dal pubblico. Non è un ambiente inclusivo per i giovani o neoassunti in generale.
Bisognerebbe fare un raffronto tra le retribuzioni di ingresso a netto di indennità etc.
Rispondi

Da: Tep tassato20/10/2024 20:36:59
Il tep sono 200 euro netti, visto che scatta la tassazione maggiorata.
Rispondi

Da: Gaby 94 1  - 20/10/2024 20:43:04
Adm come ambiente lavorativo lo consigliate?
Rispondi

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Da: Rubasciov20/10/2024 21:50:00
Secondo me l'ambiente dipende dai colleghi
Rispondi

Da: Meglio altro21/10/2024 09:24:48
A priori non saprai mai l' ambiente, dipende dalle persone che incontri.
Fai la scelta che ti è più comoda come stipendio, città, etc. Ambiente parti dall' idea che è in generale scadente nel pubblico ognuno pensa a sé e non ti insegna nulla anche perché il più delle volte è un mediocre fantozzi. Pensano a intascare la paghetta e a passarti sopra per ogni misero euro che possono guadagnare in più o anche per il semplice bravo del dirigente.
Se vuoi un consiglio, visto che sei giovane del 94 trova lavoro al di fuori del pubblico.
Rispondi

Da: Domandae21/10/2024 13:58:29
In Regione a quanto ammonta il salario accessorio?
Rispondi

Da: Rubasciov 1  - 21/10/2024 20:50:56
Sollevo un dubbio : ma la retribuzione media della ragioneria è comprensiva degli oneri sociali a carico dei dipendenti?
Rispondi

Da: Tutto fa brodo 1  - 22/10/2024 17:38:29
È una media di una retribuzione lorda, penso di sì
Rispondi

Da: peter pan 
Reputazione utente: +80
22/10/2024 17:59:40
Certo i calcoli tengono conto di tutti i contributi previdenziali, non è l'imponibile.
P.s.
In AE, Dogane e Mef l'indennità del fondo viene corrisposta solo al termine della attività lavorativa, non certo ogni anno. È sbagliato fare calcoli mensili tenendo conto di tredicesima, indennità aggiuntive, TFR e fondo.
Rispondi

Da: Rubasciov 1  - 22/10/2024 23:24:25
Quello che volevo dire è: se la media è comprensiva degli oneri sociali a carico del datore e a carico del lavoratore il netto sarà molto meno di 44 Mila per inps e 47 Mila per adm
Rispondi

Da: Boh23/10/2024 10:20:31
Cioè in Adm non ci sono indennità ma solo a fine rapporto di lavoro???
Rispondi

Da: qualcuno può spiegare quindi23/10/2024 13:52:56
quale sarebbe l'importo massimo e che enti coinvolgerebbe?

TETTO AI COMPENSI - I compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi che rientrano nell'elenco Istat individuati con Dpcm, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro giugno 2025, nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, "anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma", contributi a carico della finanza pubblica, "non possono superare il limite dell'importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione".
Rispondi

Da: ecco qua23/10/2024 14:09:04
ART. 111.
(Misure in materia di organi amministrativi di enti)
1. I compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli
organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
83
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, escluse le autorità amministrative
indipendenti e le società per le quali la determinazione dei compensi degli organi
di amministrazione avviene ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché degli enti, organismi e fondazioni che
ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della
finanza pubblica, come definiti ai sensi dell'articolo 112, comma 1, la cui nomina
è disposta a partire dal 1° gennaio 2025, non possono superare il limite dell'importo
annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo
annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, come stabilito
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con esclusione della
rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall'articolo 1, comma
68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo è stabilita la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella
tabella C di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
agosto 2022, n. 143, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
2. Per organi amministrativi di vertice si intendono quelli di amministrazione attiva
e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 1, comunque denominati
dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i titolari di cariche negli organi di vertice degli
enti e degli organismi di cui all'articolo, 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché di quelli cui si applica il limite retributivo di cui al comma 1, che,
con riferimento ai rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo
di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche se posti in fuori
ruolo, distacco o aspettativa, non possono percepire per l'incarico ricoperto
compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del
trattamento economico in godimento. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
nel caso in cui i compensi per incarichi negli organi amministrativi di vertice di cui
al comma 1 o negli organi di amministrazione delle società di cui all'elenco delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione
Amministrazioni centrali, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società possedute, direttamente o
indirettamente in misura totalitaria, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le
società quotate e le loro controllate, risultassero cumulabili con i compensi
spettanti per le cariche ricoperte negli organi di rispettive società partecipate o enti
strumentali, ai titolari delle relative cariche non potranno essere erogate, per gli
incarichi ricoperti in tali società partecipate o enti strumentali, compensi di importo
complessivamente superiore al 25 per cento di quella spettante per l'incarico svolto
in via principale. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, i
relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi
ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma
societaria ed agli enti del Servizio sanitario nazionale;
b) agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, all'Istituto nazionale di statistica
84
(ISTAT), all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
Agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per
l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di
rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative
indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto legislativo.
Rispondi

Da: MA23/10/2024 17:20:10
praticamente a quali dirigenti viene tagliato lo stipendio? perchè leggendo sopra mi sembrano quasi tutti esclusi. sic!
Rispondi

Da: x ecco qua23/10/2024 17:23:55
scusa dove lo hai preso il testo ?
Rispondi

Da: Volpone1 1  - 23/10/2024 18:36:52
Ma cosa cazzo ve ne frega a quali dirigenti tagliano lo stipendio se arrivate a malapena a 1700 banane al mese
Rispondi

Da: confermo che i dirigenti23/10/2024 19:28:23
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2024/10/23/Manovra-2025.pdf
Rispondi

Da: Rubasciov23/10/2024 20:37:19
Praticamente non lo tagliano a nessuno lo stipendio … hanno scherzato
Rispondi

Da: Occhio al rinnovo24/10/2024 00:01:35
Io mi preoccuperei più del rinnovo dei contratti dei dipendenti.
Il taglio degli stipendi dei dirigenti influisce poco e mi sembra una mossa per distogliere l' attenzione.
Ormai è chiaro che lo stato fa cassa sui dipendenti pubblici.
Se Zangrillo stesso dichiara che servirebbero 30 mld  peir i rinnovi e ne mettono 10.
Vediamo chi firma e stracciamo un po' di tessere. E vedremo se al prossimo rinnovo qualcuno non ci tutelerà. Tessere solo per i sindacati che ci rappresentano, dobbiamo usare le tessere come il voto per chi ci rappresenta. Una decurtazione del 10% dello stipendio non è accettabile.


Rispondi

Da: Xmedie si etc..24/10/2024 05:51:21
Qualcosa non torna nel tuo calcolo di 33 34 mila
Non capisco
Se lo stipendio è 1750 tep 200 e passa siamo a 2000 fissi
Con tredicesima e produttività che è buona 2200 di media è più che plausibile stando bassi.
Senza polemica ma come possono essere 33 mila? Abbi pazienza
Rispondi

Da: Xmedie si etc..24/10/2024 06:12:13
Poi concordo che un pochino meglio di altri come stipendio  e basta
La realtà che la pa per me è un ripiego e basta
Rispondi

Da: tagli e ritagli24/10/2024 06:35:55
Taglio si taglo no voi che avete capito?
io  poco




LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
Legge di contabilità e finanza pubblica. (09G0201)


. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. (8) (13) (19)

https://www.istat.it/wp-content/uploads/2016/09/Istat_lista_AAPP_settembre2023.pdf


RT. 111.
(Misure in materia di organi amministrativi di enti)
1. I compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli
organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
83





RT. 111.
(Misure in materia di organi amministrativi di enti)
1. I compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli
organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
83
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, escluse le autorità amministrative
indipendenti e le società per le quali la determinazione dei compensi degli organi
di amministrazione avviene ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché degli enti, organismi e fondazioni che
ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della
finanza pubblica, come definiti ai sensi dell'articolo 112, comma 1, la cui nomina
è disposta a partire dal 1ï¿��° gennaio 2025, non possono superare il limite dell'importo
annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo
annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, come stabilito
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con esclusione della
rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall'articolo 1, comma
68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo è stabilita la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella
tabella C di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
agosto 2022, n. 143, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
2. Per organi amministrativi di vertice si intendono quelli di amministrazione attiva
e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 1, comunque denominati
dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.
3. A decorrere dal 1ï¿��° gennaio 2025, i titolari di cariche negli organi di vertice degli
enti e degli organismi di cui all'articolo, 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché di quelli cui si applica il limite retributivo di cui al comma 1, che,
con riferimento ai rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo
di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche se posti in fuori
ruolo, distacco o aspettativa, non possono percepire per l'incarico ricoperto
compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del
trattamento economico in godimento. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
nel caso in cui i compensi per incarichi negli organi amministrativi di vertice di cui
al comma 1 o negli organi di amministrazione delle società di cui all'elenco delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione
Amministrazioni centrali, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società possedute, direttamente o
indirettamente in misura totalitaria, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le
società quotate e le loro controllate, risultassero cumulabili con i compensi
spettanti per le cariche ricoperte negli organi di rispettive società partecipate o enti
strumentali, ai titolari delle relative cariche non potranno essere erogate, per gli
incarichi ricoperti in tali società partecipate o enti strumentali, compensi di importo
complessivamente superiore al 25 per cento di quella spettante per l'incarico svolto
in via principale. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, i
relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi
ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma
societaria ed agli enti del Servizio sanitario nazionale;
b) agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, all'Istituto nazionale di statistica
84
(ISTAT), all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
Agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per
l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di
rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative
indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto legislativo.
Rispondi

Da: Xsopra24/10/2024 08:22:03
Tutti gli enti Sba, tranne inps, rientrano?
Rispondi

Da: Medie per neo24/10/2024 10:57:27
1750 compreso incentivi = produttività x 13 mensilità. 33mila lordi (ho controllato il cud)
Neoassunto c1, Tep ancora non preso, con il tep si arriverebbe a poco meno di 2000, un po' meglio di altra merda della PA.il prossimo anno con il tep forse si superano i 2000 visto che hanno alzato la soglia della detassazione sopra i 35mila.
Così come è adesso 2200 é qualcosa in più,  200 netti sono circa 350 lordi x 13 mensilità,roba che si potrebbe avere dopo 1 o 2 differenziali, a naso direi dopo 10 anni . Così come sono impostati i differenziali vanno ai più anziani e poi quel che resta agli altri. Se parti da 0 bisogna aspettare i pensionamenti per avere un punteggio per i differenziali.
La media di 44mila è falsata dall' anzianità del personale elevata e dalle posizioni organizzative.
La PA è un ripiego ed è bene starsene alla larga se sei giovane o ancora peggio se hai lavorato fuori e non hai anzianità nel settore pubblico. Non ci sono prospettive.
Rispondi

Da: Colca 1  - 25/10/2024 19:13:52
Ammazza quindi dopo 10 anni ancora 2mila?   i rinnovi che sono sempre i più bassi di tutti i comparti.....Ma qual è il vantaggio del posto statale? Stai parlando di inps? Figuriamoci il resto della pa che cessi pubblici...  Stavo valutando di entrare in pa, ma col c....o che ci entro! Grazie per queste info
Rispondi

Da: Pensa25/10/2024 20:17:19
33 mila lordi il tep sono 5 mila lordi 38 mila

Poi.175o abbi pazienza è comprensivo dell'anticipo dell'incentivo. 100 euro
L'incentivo ordinario e speciale si prende a parte e in 2 volte ordinatrio e sspecuale ono 6 mila circa
Quindi il tuo conteggio incompleto
Manca tep 5 mila lordi
E incentivo ordinario e speciale che da quelli che hai postato non hai ancora preso
Rispondi

Da: Pensa25/10/2024 20:19:44
1750 è comprensivo dell'anticipo di 100 euro dell'incentivo ordinario e speciale e sai non diciamo cazzate
Rispondi

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