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Funzionario Amministrativo - 110 posti D1
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Da: X AMMIN e Molly | 02/12/2012 11:07:11 |
PER LA 69 io ho messo C) guardando appunto il CCNL del 95. Ma dove hai trovato la norma che esclude la B)?? oddio mi sono persa qlc comma? Grazie | |
Da: ... | 02/12/2012 11:08:14 |
La legge n. 270 del 21 dicembre 2005 è la legge che ha modificato il sistema elettorale italiano, delineando la disciplina attualmente in vigore. È stata ideata principalmente dal ministro Roberto Calderoli, ma poi definita dallo stesso in un'intervista «una porcata».[1] Proprio per questo venne denominata porcellum dal politologo Giovanni Sartori.[2] Sostituì le leggi 276 e 277 del 1993 (cosiddetto Mattarellum), introducendo un sistema radicalmente differente. Voluta da Silvio Berlusconi, che il 4 ottobre 2005 "minaccia la crisi di governo nel caso in cui non venisse approvata la riforma elettorale proporzionale",[3] la legge fu approvata a pochi mesi dalle elezioni politiche con i voti della maggioranza parlamentare della Casa delle Libertà (principalmente Forza Italia, Alleanza Nazionale, Unione dei Democratici Cristiani, Lega Nord), senza il consenso dell'opposizione (principalmente Italia dei Valori, Democratici di Sinistra, Margherita, Partito della Rifondazione Comunista), che l'ha duramente criticata e contrastata.[4] Ha modificato il precedente meccanismo misto, per 3/4 a ripartizione maggioritaria dei seggi, in favore di un sistema proporzionale corretto, a coalizione, con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze. La legge finora ha regolato le elezioni politiche italiane del: 2006, con formazione della XV Legislatura della Repubblica Italiana; 2008, con formazione della XVI Legislatura della Repubblica Italiana. Nel 2009 si tennero tre referendum abrogativi, tesi a modificare tale legge in più punti. Questi referendum, inizialmente fissati per il 18 maggio 2008, sono stati poi rimandati al 21 giugno 2009 per lo scioglimento anticipato delle Camere, avvenuto il 6 febbraio 2008. Tutti e tre i referendum non sono riusciti a raggiungere il quorum del 50% più un elettore, pertanto sono stati dichiarati non validi. La legge si può considerare in controtendenza con l'esito del referendum del 18 aprile 1993, il quale, con un consenso dell'82,7% dei voti e un'affluenza del 77%, portò all'abrogazione di alcuni articoli della vecchia normativa elettorale proporzionale del Senato, configurando un sistema maggioritario, delineato in seguito dalle leggi 276 (per il Senato) e 277 (per la Camera, nota anche come legge Mattarella) del 4 agosto 1993. Il sistema introdotto dalla legge 270 è completamente nuovo. Il premio di maggioranza per la coalizione vincente alla Camera (caratteristica che si riscontra all'estero solo in Grecia e a San Marino) era già apparso in due leggi elettorali italiane del passato: la legge Acerbo del 1923 e la cosiddetta "legge truffa" del 1953, ma in entrambe ci furono delle soglie di sbarramento per raggiungerlo, cosa che il porcellum non prevede. | |
Da: ... | 02/12/2012 11:11:41 |
Punti salienti della legge sono: Abolizione dei collegi uninominali: l'elettore precedentemente poteva votare su due schede per la Camera dei Deputati e una scheda per il Senato. Mentre la parte proporzionale alla Camera veniva espressa con la seconda scheda, dando la possibilità di scegliere una lista, al Senato si procedeva a un recupero su base regionale fra i non eletti all'uninominale. Liste bloccate: con l'attuale sistema, replicante quello in vigore per la quota proporzionale prevista dal precedente Mattarellum, l'elettore si limita a votare solo per delle liste di candidati, senza la possibilità , a differenza di quanto si verifica per le elezioni europee, regionali e comunali, d'indicare preferenze. L'elezione dei parlamentari dipende quindi completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai partiti. Premio di maggioranza: viene garantito un minimo di 340 seggi alla Camera dei deputati alla coalizione che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Da notare che 12 seggi, assegnati alla "circoscrizione Estero", sono contemplati a parte, come anche il seggio della Valle d'Aosta. I voti della Valle d'Aosta[5] e degli italiani all'estero non sono calcolati nemmeno nella determinazione della coalizione vincente. Per quanto concerne il Senato, il premio di maggioranza è invece garantito su base regionale,[6] in modo da assicurare alla coalizione vincente in una determinata regione almeno il 55% dei seggi ad essa assegnati. In Molise (2 seggi) e all'estero (6 seggi) non è previsto alcun premio di maggioranza al Senato; nelle altre regioni alle elezioni politiche italiane del 2008 la coalizione vincente otterrà almeno 12 seggi su 22 in Piemonte, 26 su 47 in Lombardia, 14 su 24 in Veneto, 4 su 7 in Friuli-Venezia Giulia, 5 su 8 in Liguria, 12 su 21 in Emilia-Romagna, 10 su 18 in Toscana, 4 su 7 in Umbria, 5 su 8 nelle Marche, 15 su 27 nel Lazio, 4 su 7 in Abruzzo, 17 su 30 in Campania, 12 su 21 in Puglia, 4 su 7 in Basilicata, 6 su 10 in Calabria, 15 su 26 in Sicilia, 5 su 9 in Sardegna. In Valle d'Aosta, cui è assegnato un solo seggio, il sistema elettorale è forzatamente uninominale, come pure in Trentino-Alto Adige per 6 dei 7 seggi assegnati alla Regione. Programma elettorale e capo della forza politica: la legge prevede l'obbligo, contestualmente alla presentazione dei simboli elettorali, per ciascuna forza politica di depositare il proprio programma e di indicare il proprio capo. Coalizioni: la legge prevede la possibilità di apparentamento reciproco fra più liste, raggruppate così in coalizioni. Il programma ed il capo della forza politica, in caso di coalizione, devono essere unici: in questo caso viene assunta la denominazione di Capo della coalizione. Egli tecnicamente non è candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché spetta al Presidente della Repubblica la nomina a quell'incarico. Soglie di sbarramento: per ottenere seggi alla Camera, ogni coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti nazionali; per quanto concerne le liste non collegate la soglia minima viene ridotta al 4%. La stessa soglia viene applicata alle liste collegate ad una coalizione che non ha superato lo sbarramento. Le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti, o se rappresentano la maggiore delle forze al di sotto di questa soglia all'interno della stessa (il cosiddetto miglior perdente). Al Senato le soglie di sbarramento (da superare a livello regionale) sono pari al 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate e per le liste che si sono presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%. Questo metodo ricorda quello della legge elettorale usata in Toscana, che prevede simili sbarramenti. Minoranze linguistiche: le liste delle minoranze linguistiche riconosciute coalizzate o non, potranno comunque accedere al riparto dei seggi per la Camera dei Deputati ottenendo almeno il 20% dei voti nella circoscrizione in cui concorrono. Come già descritto, per il Senato della Repubblica è stato previsto che 6 dei 7 seggi spettanti al Trentino-Alto Adige siano assegnati tramite collegi uninominali, mantenendo in quest'unica Regione il meccanismo previsto dal previgente Mattarellum. La legge ha introdotto la novità delle circoscrizioni estere, che permettono di eleggere 12 seggi alla Camera dei deputati (6 in Europa, 3 in America Meridionale, 2 in America Settentrionale e Centrale, 1 in Africa, Asia, Oceania e Antartide) e 6 seggi al Senato della Repubblica (2 in Europa, 2 in America Meridionale, 1 in America Settentrionale e Centrale e 1 in Africa, Asia, Oceania e Antartide | |
Da: aiaia | 02/12/2012 11:15:36 |
Scusate se mettendo i commenti qualcuno si e' infastidito ma in realta' e' un modo per esercitarmi,io concorro per un altro profilo. Buono studio e in bocca al lupo a tutti | |
Da: ????? | 02/12/2012 11:34:21 |
la 34 dice di parlare delle materie di legislazione . voi le avete elencate o avete parlato della potestà concorrente? | |
Da: ma beati voi | 02/12/2012 11:49:48 |
allora qualcuno legge le mie domande! cmq ho cancellato x sbaglio parte della frase. la 34 dice di soffermarsi sulle materie di potestà concorrente delle regioni, ora vorrei sapere se avete parlato in generale della potestà legislativa concorrente della regione o vi siete limitati ad elencare le materie che vi rientrano. | |
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Da: vavra | 02/12/2012 12:13:53 |
Ciao ragazzi! concorro per un altro profilo e volevo chiedervi se è utile secondo voi, in funzione dei quiz che escono per la prova scritta, ripassare i quiz delle preselettive. grazie a tutti in anticipo e in bocca l lupo! | |
Da: magoberlino | 02/12/2012 12:15:00 |
x ma beati voi: dal tenore della domanda "Il candidato si soffermi sinteticamente sulle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione" sembrerebbe quasi che si debba fare un commento sulle predette materie, cosa che mi sembra alquanto assurda; io prima farei una breve (3-4 righe) introduzione sulla potestà concorrente e poi un'elencazione delle materie stesse. Però non so dirti se è effettivamente quelle che vuole la Commissione. ciao ciao e buona domenica | |
Da: ammin | 02/12/2012 12:20:03 |
sulla 79 qualche indizio?ora cerco anche su su google.... ehm si la 69 è la c.... la norma chee sclude la b non l ho trovata ma è la ci semplifichiamoci!!!!! la 79? | |
Da: ammin HELP | 02/12/2012 12:27:00 |
sulla 79 non trovo niente so solo che la A è sbagliata... mi aiuta qualcuno???? ditemi anche dove devo guardare x avere la risp esatta | |
Da: ... | 02/12/2012 12:28:50 |
In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa generale appartiene allo Stato e alle Regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie. La competenza a legiferare può essere: esclusiva dello Stato; residuale (esclusiva) delle Regioni; concorrente. L'art. 117 Cost. infatti definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie. Prima di questa legge di riforma costituzionale (l. cost. n. 3/2001) le Regioni a Statuto ordinario (quelle speciali già avevano poteri esclusivi) potevano esercitare il potere legislativo solo nelle materie tassativamente indicate nell'art. 117 Cost. e soltanto nei limiti di una legge-cornice statale ovvero dei principi fondamentali della materia (cosiddetta competenza concorrente). Da ultimo la legge 131-2003, la così detta legge La Loggia, precisa che rimangono in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza è passata alle regioni, fino a che le stesse non legifereranno sull'argomento; lo stesso vale per le materie su cui la competenza è passata dalle regioni allo stato, per cui rimarranno in vigore le leggi regionali fino a diversa statuizione dello Stato. | |
Da: ... | 02/12/2012 12:31:06 |
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (art. 117.2 Cost.): a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Competenza concorrente di Stato e Regioni [modifica] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a (art. 117.3 Cost.): a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; b) commercio con l'estero; c) tutela e sicurezza del lavoro; d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; e) professioni; f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; g) tutela della salute; h) alimentazione; i) ordinamento sportivo; l) protezione civile; m) governo del territorio; n) porti e aeroporti civili; o) grandi reti di trasporto e di navigazione; p) ordinamento della comunicazione; q) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; r) previdenza complementare e integrativa; s) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; t) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; u) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; v) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato... Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Competenza residuale (esclusiva) delle Regioni [modifica] Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato; per questa fattispecie si parla di competenza residuale delle Regioni come dispone l'art. 117 comma 4 della Costituzione. Limiti alla potestà legislativa regionale [modifica] Le potestà legislativa delle Regioni trova un limite: nella costituzione; nelle leggi-quadro o leggi-cornice, nel caso di materie in cui la competenza è concorrente tra Stato e Regioni; nel diritto internazionale; nel diritto comunitario europeo; nel territorio (l'ambito d'applicazione delle leggi regionali è il territorio regionale); nelle materie in cui possono legiferare. Limiti alla potestà legislativa statale [modifica] Le potestà legislativa del Parlamento trova un limite: nella costituzione; nel diritto internazionale; nel diritto comunitario europeo; nelle materie in cui può legiferare. | |
Da: ma beati voi | 02/12/2012 12:32:33 |
x magoberlino grazie, io la penso cm te perché in ogni caso sarebbe impossibile(almeno per me) fare un commento su tutte le materie | |
Da: mammamiaaaa | 02/12/2012 12:39:24 |
ho dei problemi con la 24, voi come avete risposto nel commento? | |
Da: aiuto | 02/12/2012 12:42:24 |
salve a tutti che mi dite della n 38 sul contenuto del peg municipale ? io non riesco a trovar nulla | |
Da: x .... | 02/12/2012 12:50:12 |
La smetti di intasare il forum??? Grazie! | |
Da: ammin x la 80 | 02/12/2012 12:50:58 |
Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001. quindi secondo voi la 80 è la b o la c? sono in dubbio.... chi mi aiuta... | |
Da: lalala78 | 02/12/2012 12:51:49 |
che avete messo alla 85? io penso sia C... | |
Da: la domanda | 02/12/2012 12:53:42 |
75 è sbagliata. informo dunque la commissione che non può uscire alla prova. il comma è 1 bis!!! 2 bis non esiste Grandi geni. Complimenti alla PRAXI!!! | |
Da: forza 60 | 02/12/2012 12:57:40 |
scusate ma per quanto riguarda la num 60, come l'avete commentata? | |
Da: Scusate il dubbio... | 02/12/2012 13:21:14 |
..ma secondo voi l'ordine delle domande rimarrà lo stesso anche in sede di esame? Mi spiego meglio..se io cerco di ricordare che a determinata domanda la risposta era la D sarà sempre D? | |
Da: Molly6 | 02/12/2012 13:26:04 |
Confermo che la 97 C. Mi scuso se ho indicato un'altra lettera, ma andando di fretta capita. A chi mi chiedeva dell 69, la risposta è è C. Lascerei perdere i riferimenti di quelle errate. Ho appurato che le altre 3 sono sbagliate e basta questo. La 70 è D e la 79 è B. | |
Da: Docrates X Molly | 02/12/2012 13:37:45 |
posso dire la mia sulla 69? la b non è per nulla errata...dove hai trovato che il recesso può avvenire solo dopo la metà ? mmmmmm.. | |
Da: al | 02/12/2012 14:02:21 |
...NON RIESCO A TROVARE IL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI...MI POSTATE IL LINK??? GRAZIE A TUTTI | |
Da: anna2 | 02/12/2012 14:04:55 |
come si commenta la domanda 66 ? parlare in generale delle deliberazioni come provv tipici degli organi collegiali e poi far riferimento all'art. 6 del reg. del decentramento amministrativo che affronta i casi del parere obbligatorio del consiglio? suggerimenti la risposta logicamente e' la D | |
Da: cri26 x molly | 02/12/2012 14:05:38 |
ma la 69 ........................................ c siamo sicuri ??? | |
Da: anna2 | 02/12/2012 14:06:03 |
ecco il link del regolamento uffici e servizi comune di roma : http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/GC_161_10.pdf | |
Da: al | 02/12/2012 14:10:47 |
anna 2 grazie di cuore | |
Da: al | 02/12/2012 14:14:00 |
stavo pensando.. perché non ci vediamo tutti lunedì sera per piantarla con dubbi vari sulle domande? solo le opzioni ovviamente che ne dite? buon lavoro a morte i raccomandati | |
Da: cri26 x molly E DOCRATES | 02/12/2012 14:16:27 |
SCUSAMI DOCRATES MA COME HAI STABILITO CHE LA B NON è SBAGLIATA QUALI RIFERIMENTO NORMATIVO HAI UTILIZZATO PER RISPONDERE B ALLA NUMERO 69^^???IO IN BASE AL CCNL 1995 ART. 14 BIS HO RSIPOSTO C | |
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