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Istruttore Amministrativo - 300 posti C1
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Da: cricri sulla 70 | 15/12/2012 18:44:23 |
ma la 70 è assurda!!!! qualcuno c'ha capito qualcosa?? tupi fornero? aiutoooooo | |
Da: x nausica | 15/12/2012 18:44:27 |
hai ragione a volte sono cavillose. io sono ancora alla 41 però :( ma per te la risposta è la D? | |
Da: Alice | 15/12/2012 18:45:57 |
Ultime ore per le iscrizioni al Paese delle Meraviglie, altro che Centro Gorgia, ragazzi e ragazze, qui non si paga niente, basta solo collaborare e svolgere qualche commento, dialogando con gli altri utenti. http://www.facebook.com/?sk=welcome#!/groups/498669986844591/ | |
Da: nausica79 | 15/12/2012 18:46:11 |
Io ho messo la D, ma solo per esclusione e perché il mio libro di diritto amministrativo (Caringella) afferma che il concessionario del servizio di riscossione imposte è un privato esercente pubbliche funzioni. | |
Da: x nausica | 15/12/2012 18:48:57 |
Anche io per esclusione. però se il tuo manuale dice così direi che va bene. :) ero in dubbio con la A ma poi visto che c'è scritto facoltà e non diritto di utilizzare il bene, l'ho esclusa | |
Da: dianaaa | 15/12/2012 18:49:50 |
alla domanda 49 la risposta è c | |
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Da: avv | 15/12/2012 18:52:45 |
PER CRICRI sulla 70 Risposta 70 1. La nuova disciplina del tentativo di conciliazione nel collegato lavoro Antecedentemente alla novità legislativa apportata dalla legge n. 183/2010 chi intendeva proporre una controversia concernente un rapporto di lavoro subordinato privato o un rapporto ad esso assimilato dalla legge (quali, ad esempio, i rapporti collaborazione coordinata e continuativa o a progetto e i rapporti di agenzia aventi natura personale) era tenuto preventivamente ad esperire la procedura di tentativo obbligatorio di conciliazione avanti la Commissione istituita presso la Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente. Anche in materia di controversie di pubblico impiego vigeva l'obbligo di attivare una procedura di conciliazione (seppure soggetta a regole differenti) prima di adire il Giudice. La legge n. 183/2010 ha abrogato le norme che stabilivano, sia nel settore privato che in quello pubblico, l'obbligo di esperire la procedura di conciliazione. Quest'ultima da obbligatoria è stata resa facoltativa; al contempo la novella legislativa, recependo le indicazioni della giurisprudenza, anche costituzionale, ha stabilito con maggiore precisione rispetto alla previgente normativa le caratteristiche della fase conciliativa. In particolare, il nuovo testo dell'art. 410 c.p.c. dispone che la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione deve contenere, oltre agli elementi necessari per identificare le parti, anche >. A sua volta, la parte contro la quale la richiesta viene formulata, se intende aderire alla procedura conciliativa, deve depositare entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa >. In caso di adesione della controparte la procedura conciliativa deve essere esperita nei trenta giorni successivi, mentre in caso contrario le parti possono liberamente adire l'autorità giudiziaria. Se l'esito del tentativo di conciliazione è positivo, se ne dà atto in un verbale il quale ha l'effetto di accordo non impugnabile ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c. ed assume natura esecutiva a seguito di decreto del giudice. In ogni caso, dell'esito della fase di conciliazione deve darsi atto nel successivo giudizio avanti all'autorità giudiziaria, nella quale il Giudice può altresì tener conto ai fini del decidere (verosimilmente con riferimento alla sola liquidazione delle spese di lite) dell'immotivato rifiuto di una parte di aderire ad una proposta transattiva formulata in tale fase. La legge n. 183/2010 fa inoltre salva la possibilità di svolgere il tentativo di conciliazione in sede sindacale, precisando però che esso deve essere esperito >. Può forse ritenersi che l'adozione delle modalità previste dai contratti collettivi sia condizione anche per la non impugnabilità ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c. dell'eventuale accordo sottoscritto in sede conciliativa. Rimane, inoltre, fermo l'effetto proprio della comunicazione alla controparte del tentativo di conciliazione, già previsto dalla precedente normativa, di interrompere la prescrizione ed impedire ogni decadenza >. Non è chiaro se l'effetto impedivo della decadenza si verifica in ogni caso ovvero solo laddove la controparte aderisca alla procura conciliativa; il tenore letterale della norma potrebbe fare propendere per la seconda ipotesi. L'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nell'ambito del contenzioso in materia di diritto del lavoro permane oggi in un solo caso, quello di impugnazione del provvedimento di certificazione del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003. Permanendo la scarsa per non dire inesistente applicazione dell'istituto della certificazione dei contratti, la disposizione rischia di rimanere lettera morta. Collegato lavoro: tentativo obbligatorio di conciliazione e procedimento arbitrale Page 1 of 3 | |
Da: arabafenice | 15/12/2012 18:56:50 |
x alice: io non riesco ad entrare | |
Da: chiccogianpy | 15/12/2012 18:58:14 |
alice ma il gruppo è chiuso!! | |
Da: gipat | 15/12/2012 19:02:06 |
47: ho messo A sulla base di questo pdf (pagina 8) dove vi è la distinzione tra pareri conformi e vincolanti:http://www.simone.it/catalogo/vst7.pdf | |
Da: Alice | 15/12/2012 19:04:42 |
Se sei Araba Fenice, ti avevo cancellata e bloccata, come avevo fatto con altri utenti, perchè vedevo che non scrivevano nemmeno 1 post. Ad ogni modo, nella sua magnanimità, ti perdono, se ti crei un altro account, che mi indichi nel tuo post con il nome registrato, ti faccio entrare, basta che collabori un minimo con gli altri. Il gruppo è chiuso, come tutti gli altri, solo che non ci ho scritto che è il gruppo dei vincenti, come ha fatto qualcun altro, che mi ha tradita, non sono così superba ed arrogante. | |
Da: Alice | 15/12/2012 19:06:19 |
Per chi si iscrive, ci sarà poi una grande sorpresa............. | |
Da: Alice | 15/12/2012 19:10:52 |
E soprattutto non si pagano 700 euro per entrare, come magari avranno già fatto molti di voi. | |
Da: arabafenice | 15/12/2012 19:11:36 |
x alice: i miei neuroni sono esauriti per cercarmi un'altro nik ti chiedo di rientrare con questo...non saprei quale altro nome mettere. Non ho collaborato finora perchè ero impegnata con i 150 operatori :-( se mi agiungi sarei felice altrimenti ti auguro buon concorso e una buona vita. | |
Da: Fuck-simile | 15/12/2012 19:13:59 |
Cioè, Alice???... Tu sì che sai titillare la mia curiosità... Che sorpresa?... guarda che siamo a Natale, non a Pasqua... Ragazzi, sulla 25 io propendo per la B; ma anche la A ha senso. O no? | |
Da: | 15/12/2012 19:15:10 |
no. | |
Da: laura | 15/12/2012 19:18:02 |
@bellaperme Non sono certa di aver capito bene ma se leggi quest'articolo http://rilievoaiaceblogliveri.wordpress.com/2012/08/24/disciplina-dei-licenziamenti-nuovo-articolo-18-e-lavoro-pubblico/ l'unica cosa è che fa riferimento effettivamente solo al caso del licenziamento. comunque mi riguardo bene la legge | |
Da: Fuck-simile | 15/12/2012 19:18:12 |
"No", dici, uomo invisibile? Di sicuro non è un atto autonomo, ma non è forse un atto nuovo? | |
Da: maurisio1977 | 15/12/2012 19:23:17 |
scusate avete qualche riferimento per la 19??? | |
Da: Fuck-simile | 15/12/2012 19:23:38 |
è la B, senza dubbio. Semplice sillogismo.. | |
Da: | 15/12/2012 19:25:21 |
la A non riguarda l'istituto della sanatoria. Abbi fede. | |
Da: cricri per Avv | 15/12/2012 19:25:49 |
Grazie Avv, grazie infinite!! ma dove hai trovato questa risposta. Io sono andata sul sito del Ministero del Lavoro, e propinano la procedura con riferimenti agli art. (abrogati) del Tupi. grazie ancora :) | |
Da: lalala78 | 15/12/2012 19:26:23 |
cosa avete messo alla 43? secondo me sono sbagliate tutte e 4... uffaaaaaa grazie ciao | |
Da: giada88 | 15/12/2012 19:26:34 |
per ciao a tutti la risposta alla domanda 64 a mio parere è la B. http://books.google.it/books?id=CAotvVUrmOsC&pg=PA360&lpg=PA360&dq=Qualora+il+dipendente+ritenga+che+l%27ordine+ricevuto+configuri+illecito+penale+dovr%C3%A0+farne+rimostranza+al+superiore,+che+dovr%C3%A0+eventualmente+rinnovarlo+per+iscritto.+In+questo+caso+il+dipendente+sar%C3%A0+tenuto+ad+eseguire+l%27ordine&source=bl&ots=k3954ftgKa&sig=nAO2E3DDyvSgOQPryrB78xKR4VE&hl=it&sa=X&ei=0MDMUKz7NuaH4gTf74CoDQ&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false | |
Da: Ale | 15/12/2012 19:29:14 |
infatti la 34 non c'entra niente con le commissioni di roma perchè richiede i requisiti di candidatura dei consiglieri, sindaci e presidenti di provincia! ci stiamo facendo il culo per sapere cose che tutt'oggi non sanno neanche gli addetti ai lavori! ma che cazzo ne sappiamo degli accordi quadro se a stento i dipendenti del comune di roma sanno cos'è una procedura di gara! ma fatemi il piacere! | |
Da: francy2102 | 15/12/2012 19:29:51 |
per la n.49 su wikipedia ho trovato questa definizione controllo di merito (detto anche tutela), se verte sulla conformità dell'atto discrezionale all'interesse pubblico in vista del quale è stato conferito il potere di compierlo ed attiene all'idoneità dell'atto stesso a conseguire in modo ottimale il fine, alla stregua delle regole non giuridiche (tecniche, di esperienza ecc.) di volta in volta applicabili. quindi credo sia C ...non credo si rifaccia alla conformità al diritto oggettivo della A ma anch'io sono un po' fusa quindi non particolarmente attendibile! | |
Da: Alice | 15/12/2012 19:35:32 |
@ Araba Fenice Prova a chiedermi l'amicizia, forse è l'unico modo per farti rientrare. | |
Da: Alice | 15/12/2012 19:42:55 |
Ti ho trovata, anche se è un nick comune, te la ho chiesta io, dammi l'OK. | |
Da: Fuck-simile | 15/12/2012 19:44:01 |
sì, in effetti la sanatoria può avvenire anche per consevazione, in specie, consolidazione.... | |
Da: Alice | 15/12/2012 19:44:50 |
Adesso vado a farmi 2 uova al tegamino con un po' di spianata romana, dopo cena sono di nuovo on-line. | |
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