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Concorso dirigenti scolastici - Aspettando il bando e i quiz
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Da: norma1 21/07/2011 17:49:17
a proposito di responsabilità contrattuale e extra-contratt.

Mariani pag. 280:Le ist. scolastiche rispondono dei danni causati dai propri alunni secondo criteri di respons extra contrattuale :danno provocato dall'alunno

pag 282: l'alunno durante la lezione provoca un danno a se stesso:responsabilità di tipo contrattuale perchè previsto nel contratto di lavoro

quindi, ditemi se ho capito bene:es
1) se è l'alunno a causare un danno ad un altro alunno resp. extra contrattuale
2) se l'alunno si fa male durante la lezione: resp. contrattuale
Ma cosa cambia a livello di sanzione? non è sempre culpa in vigilando?
aiutooo

Da: forzavicevice 21/07/2011 18:00:56
x iscriversi a istanze on line è necessaria la posta @istruzione.it???

Da: forzavicevice 21/07/2011 18:11:22
un indirizzo di posta elettronica. Tale indirizzo potrà essere o istituzionale (@istruzione.it) per coloro che ne hanno diritto o già ne dispongono, personale nel caso in cui non se ne abbia diritto;

la guida a IOL dice così, ma uno potrebbe usare quello personale anche nel caso x un qualsiasi motivo non abbia attivato qllo dell'isttruzione pur avendone diritto?

Da: primus inter pares21/07/2011 18:12:42


x forzavicevice,

sì è necessaria la casella istituzionale e te lo dico con cognizione di causa visto che io non utilizzandola spesso ho avuto qualche problema col recupero password...

Da: primus inter pares21/07/2011 18:16:31


x forzavicevice,

io avendo avuto molti problemi con la password, avevo anche chiesto di sostituire l'account istruzione.it con un mio di posta elettronica, ma non è stato possibile...
penso che per non crearti problemi sia preferibile quello istituzionale, io l'ho "rispolverato" proprio per iscrivermi a istanzeonline lo scorso febbraio intenzionata a chiedere trasferimento, poi rimasto congelato perchè il concorso era nell'aria e ho pensato non fosse il momento per sconvolgimenti lavorativi che il passaggio ad altra scuola comporta irrimediabilmente!

Da: forzavicevice 21/07/2011 18:19:55
grazie!!!! allora dovrò rispolverarlo!!!

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Da: Ma senti un pò21/07/2011 18:48:32
Leggo che qualche candidato D.S., ancor prima di aver presentato la domanda di partecipazione al concorso, si chiede se valga la pena diventare dirigente, visto e considerato che lo stipendio non sarebbe adeguato rispetto alla mole di lavoro e, soprattutto, alle straordinarie responsabilità connesse.

Qualcuno (presumo in buona fede) replica affermando che la stessa professione docente non è stata scelta per il vile denaro (comunque inadeguato) ma per ben più nobili ideali.

Al riguardo devo osservare, almeno a sentire parecchi colleghi, che diventare dirigente è per molti l'ultima spiaggia per svincolarsi da una situazione docente diventata insostenibile sotto tutti i punti di vista e che, comunque, un dirigente guadagna praticamente il doppio rispetto ad un docente e può godere, magari se è "furbo" o "navigato" di tutta una serie di "benefits" (chiamiamoli così).

Poichè ho troppi anni sul groppone per credere ancora alle favole, ritengo proprio che questi colleghi, che a qualcuno possono probabilmente apparire prosaici, abbiano ragione e che, tranne me e qualche altro sprovveduto idealista, siamo rimasti davvero in pochi a credere alla Scuola, specialmente al valore di quella pubblica.

La partecipazione al concorso sarà dunque oceanica ma non perchè i candidati (almeno non tutti) siano sospinti dal sacro furore della Pedagogia bensì per meno nobili motivi, a cominciare da quelli economici; d'altro canto il docente monoreddito che deve mantenere una famiglia (ma anche quando si lavora in due in casa come docenti) deve pur preoccuparsi di nutrire il corpo...insieme allo Spirito. E, d'altronde, anche per nutrire lo Spirito di buone letture occorre spendere un bel po' di soldini in libreria...

Un caro saluto a mirabella !

Da: katia1 21/07/2011 18:48:36
qualcuno sa indicare un'ottima sintesi delle politiche e programmi di istruzione e formazione dell'UE?

Da: CRI21/07/2011 18:56:20
Secondo me, la responsabilità extracontrattuale non è determinata dalla presenza o meno di un contratto che indica gli obblighi del lavoratore ( altrimenti non avrebbe ragione di esistere nel mondo del lavoro ) ma dalla mancanza di un atto scritto circostanziato al fatto in cui il danno si è verificato, da cui si possa determinare l'inosservanza o meno dell'obbligo da parte del lavoratore e , di conseguenza, la sua responsabilità.
La scuola non ha pagato la fornitura  all'azienda come da contratto.
E' chiara ed evidente la responsabilità della scuola.
Infortunio durante la lezione.
Non è chiara ed evidente la culpa in vigilando del docente.
Deve essere dimostrata, perchè non vi è alcun "contratto" da cui si possa determinare l'inosservanza dell'obbligo da parte di questi.

Da: Ma senti un po''21/07/2011 19:02:43
La responsabilità extracontrattuale, anche detta "aquiliana" (dal nome della prima legge che disciplinò tale responsabilità cioè la  Lex Aquilia de damno), è quella che scaturisce quando un soggetto viola NON un dovere specifico, vale  a dire derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configura responsabilità "contrattuale"), bensì un dovere generico che può riassumersi nell'antico brocardo "neminem laedere".
La norma fondamentale di riferimento è l'art. 2043 del codice civile, in base al quale "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Data la sua genericità la dottrina considera tale responsabilità una clausola generale dell'ordinamento. 

Da: Alb021/07/2011 19:05:21

In merito ai chiarimenti del MIUR circa i titoli di accesso al concorso per Dirigenti scolastici:

Come noto, il MIUR con una nota del 19 luglio 2011 firmata dal Direttore generale Luciano Chiappetta , precisa che il Diploma di conservatorio vecchio ordinamento è attualmente assimilato a laurea di primo livello pertanto i detentori di tale titolo non potranno, continua la nota, partecipare al prossimo concorso poichè, precisa il dott. Chiappetta, solo i diplomi accademici di secondo livello sono validi ai fini della partecipazione.

Ciò premesso preciso quanto segue:

1) il bando all'art. 3 comma 1 dispone che "è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento "

2) Come noto, al precedente concorso erano stati ammessi a partecipare anche i diplomati dei conservatori purchè in possesso anche di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e ciò perchè "Il comma 3-bis dell'articolo 4 della  legge 21 dicembre 1999 n. 508 aggiunto dall'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica  in base all'ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, alle lauree previste dal Regolamento di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ".

3) Nei chiarimenti forniti dal MIUR tramite, appunto, il Dott. Chiappetta, si annulla invece quanto sopra disposto richiamando un successivo regolamento, DPR 8 luglio 2005 n.212 in base al quale nei conservatori vengono attivati corsi di diploma accademico di primo livello e di secondo livello.

Conclusioni:

1) Non si comprende perchè all'attivazione di corsi presso i conservatori di diploma di primo e secondo livello consegua l'automatica retrocessione a laurea di primo livello di un diploma che, con la legge 21 dicembre 1999 n 508, consentiva l'accesso ai concorsi pubblici e che quindi, all'epoca, era considerato laurea di secondo livello.

2) Sembra esistere una evidente contraddizione fra i chiarimenti del Dott. Chiappetta (che retrocede a 1 livello il diploma di conservatorio del vecchio ordinamento) e il bando stesso che e l'art. 3 , e come sopra evidenziato, cita: è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento "

Pertanto: Chiappetta ci dice che il diploma vecchio ordinamento è una laurea di primo livello, mentre il bando ci dice che sono amessi a partecipare anche chi possiede una laurea del vecchio ordinamento ossia quello stesso diploma che Chiappetta retrocede oggi a primo livello, mentre ieri ha consentito ad altri di partecipare al concorso.

Opinione personale: stando così le cose, inevitabili i ricorsi degli intressati.

Saluti

Da: Ma senti un po''21/07/2011 19:14:30
Il ragionamento di AlbO fila liscio.
Il dr. Chiappetta, e purtroppo non è la prima volta, non solo non ha fatto chiarezza ma ha creato le migliori condizioni per dare àdito a tutta una serie di ricorsi e controricorsi che, così com'è successo con il concorso a D.T., ritarderanno notevolmente le varie fasi procedurali anche del concorso a D.S.

Da: trizzy 21/07/2011 19:17:57
x cri
grazie di cuore ora ho capito!! ciao

Da: trizzy 21/07/2011 19:22:03
x norma 1
il biancardi si esprime in modo più vago ma non contrastante con la spiegazione di cri, che con esempi pratici ha saputo concretizzare le spiegazioni astratte del mio manuale. mi sembra invece un po' più confuso il mariani...

Da: lalas21/07/2011 19:22:33
domande: - come si identificano in concreto le minute spese? - quali sono i provvedimenti di competenza che l'USR deve adottare se il consiglio d'istituto adotta un conto consuntivo in difformità al parere espresso dal collegio dei revisori dei conti? si prega di fare esempi concreti. grazie in anticipo, laura

Da: cri21/07/2011 19:28:10

aspetta trizzy !
perchè forse neanche io avevo capito molto bene !
leggi la risposta di "ma senti un po' " a tal proposito.
e lascia perdere il discorso della determinabilità o meno della responsabilità dal contratto

Da: trizzy 21/07/2011 19:33:16
x cri
e quindi?

Da: cri21/07/2011 19:51:15
xtrizzy
lascia perdere la fornitura della scuola, il bambino che si è fatto male
( che ci hanno ..... ) è leggiti la due definizioni da un qualsiasi manuale giuridico o sito giuridico on line, soprattutto in relazione
all'onere della prova!

Da: ORSETTA21/07/2011 19:53:13
X ALBO
Hai perfettamente ragione su quanto affermi ...pertanto questi ricorsi si fanno prima della prova preselettiva e tramite chi... dobbiamo rivolgerci ad un sindacato e fare un ricorso collettivo anche per chi ha altri tipi di laurea che cadono in questa contraddizione? attendo risposta

Da: Ma senti un po''21/07/2011 19:53:18
La collega trizzy chiedeva che significa l'espressione ""il carattere soggettivamente pubblico di uno dei contraenti non implica la natura necessariamente pubblicistica del rapporto" .

La frase, tuttora valida, trae origine dal D. L.vo n° 29 del 1993 che riguarda la prima fase storica di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. In pratica, ciò significa che si ha il passaggio degli atti di organizzazione del lavoro pubblico dalla sfera pubblica a quella privatistica; conseguentemente si applica la disciplina di diritto comune, consistente nelle norme del Codice Civile ed in quelle derivanti dalla contrattazione collettiva.
Da ciò discende che nei rapporti contrattuali fra Pubblica Amministrazione e privato entrano in gioco le norme del diritto civile per cui le parti agiscono in parità di diritti. Anche se una delle parti (cioè il funzionario che rappresenta la P.A. è un soggetto PUBBLICO ) il rapporto ha natura PRIVATISTICA.
Il privato, insomma, risulta più tutelato rispetto alla precedente normativa che vedeva l'assoluta preminenza del soggetto pubblico su quello privato.

Spero di esserti stato d'aiuto. Ciao !

Da: raff69 21/07/2011 19:53:38
x ma senti un po'


Scusa, ma quali sarebbero, in concreto, questi "benetits" extra di cui  godrebbero i dirigenti un po' navigati??


P.S.: ricordo che un dirigente con diversi anni di esperienza mi disse che lui non voleva andare in pensione, invece se fosse stato ancora docente sarebbe fuggito verso la pensione a gambe levate: perciò mi consigliava (è stato uno dei pochi, ma credo anche che sia stato anche uno dei più sinceri...) di provare il concorso per dirigenti. Diceva che il segreto è scegliersi una scuola magari non troppo grande (oggi, però, devo aggiungere,  questa cosa sta diventando sempre più difficile...), preferibilmente elementare o al limite istituto comprensivo, in zone calme e senza troppi problemi (cioè evitare ad esempio  scuole in quartieri difficili di grandi città); sconsigliava inoltre le superiori; lui mi disse che è importante, però, sapersi organizzare bene (è stato il più efficiente e capace presidente di commissione agli esami di stato che io abbia avuto) e riusciva quindi a lavorare non molto (era una persona capace e, da quello che ho potuto capire, la sua scuola doveva funzionare discretamente).
Al di là di tutto, comunque, certe volte è bene evitare di dare ascolto a gente depressa o "negativa" (che è tale per motivi non sempre nobili...), pur, con ciò, non volendo dimenticare le difficoltà che certo non mancano nel lavoro di un dirigente (ma, se nella vita vuoi costruire qualcosa, le difficoltà non mancano mai...).

Da: cleopatra iside21/07/2011 19:59:32
Per Cri

La Corte di Cassazione (sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346, un vero leading case) ha recentemente affermato che "nel caso di danno arrecato dall'allievo a sè stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non va ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (art. 2048 c.c.), bensì in quello della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che -quanto all'istituto scolastico- l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

Spero di esserti stata di aiuto...
un saluto e un in bocca al lupo a tutti!!!

Da: Ma senti un po''21/07/2011 20:02:38
@ raff69
Gran parte delle risposte alla tua domanda le hai date tu stesso nel P.S.
Posso aggiungere che il dirigente "volpone" che, ammettiamo, volesse "fare carriera" in politica potrebbe insediarsi in una scuola promuovendovi tutti i progetti possibili e immaginabili, all'unica condizione che essi rispondano alle specifiche esigenze di "visibilità" dei maggiorenti politici dell'area di pertinenza, attivando tutte le opportune "sponsorizzazioni" ed aprendo in tal modo flussi di finanziamento.

Da: Ma senti un po''21/07/2011 20:08:27
Ancora a proposito di "responsabilità contrattuale" e "responsabilità extracontrattuale".
Esempi pratici:
responsabilità contrattuale: un venditore di auto consegna all'acquirente un'auto difettosa.
Un alunno si fa male a scuola durante le ore di lezione (se c'è dolo o colpa grave da parte del docente, questi viene perseguito ma, comunque, c'è responsabilità contrattuale dell'amministrazione scolastica).

responsabilità extracontrattuale:
Pinco Pallino, alla guida della sua auto, per imperizia o imprudenza investe Caio e gli procura delle lesioni fisiche che danno diritto ad un'azione di risarcimento promossa da Caio contro Pinco Pallino (oltre ad eventuali responsabilità di natura penale).

Da: mariluna21/07/2011 20:18:11
qualcuno potrebbe indicarmi come fare per recuperare la password necessaria per entrare in istanze on line'
GRAZIE A CHI VORRà RISPONDERMI!
CREDO SIA UN PROBLEMA COMUNE A MOLTI NON NATIVI DIGITALI...


Da: katia1 21/07/2011 20:31:46
ripropongo quesito: qualcuno sa indicare un'ottima sintesi delle politiche e programmi di istruzione e formazione dell'UE?
tali politiche e programmi studiati un po' sparsi sui vari testi richiederebbero uno schema, una sintesi (almeno x me)...
ho provato sul sito UE, ma è un mare magnum con rimandi vari!!!

Da: trizzy 21/07/2011 20:36:07
Se ho ben capito:
Resp contrattuale :
    Onere della prova a carico del debitore, che dovrà dimostrare di non aver avuto responsabilità nel fatto
    Viene violato un dovere specifico, che deriva da un contratto (Il contratto di lavoro o uno più circostanziato? Non ho ben capito..)

Resp extracontrattuale
    Onere della prova a carico del danneggiato che dovrà dimostrare che il "debitore" gli ha procurato un danno
    Viene violato un dovere generico


E' così? C'è altro?

Da: cri21/07/2011 20:45:55
grazie trizzy,  per aver posto la domanda sulle responsabilità ex. e c., dandomi la possibilità di chiarirmi le idee sull 'unico argomento di cui pensavo  avere le idee molto chiare, invece non avevo capito un....
altrimenti mi sarei ritrovata con il bambino che vendeva le forniture alle scuola, il DS  che si faceva male da solo e il fornitore accusato di colpa in vigilando.

Da: pierre21/07/2011 21:23:21
Per "associazionismo territoriale", indicato nelll'area 2 del bando, che cosa bisogna intendere?

Da: tess221/07/2011 21:39:47
X Mariluna
c'è un'opzione per recuperare la password dentro alla pagina di istanze online.
Devi dare il tuo username che corrisponde al tuo indirizzo di posta elettronica ministeriale senza la chiocciola e il resto.

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