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Polizia di Stato - Nuovo concorso pubblico per VICE ISPETTORI 2020
12043 messaggi, letto 941212 volte

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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: PEPPA PIG24/09/2022 17:13:33
Io ho preso 10
Rispondi

Da: Ben24/09/2022 17:16:07
ma secondo me i 4 commenti precedenti sono più un tentativo di depistaggio di uno passato con 6 politico e che ha paura possa essere rimessa in discussione la sua valutazione....purtroppo il limite di età non concede a tutti una seconda opportunità....comunque per quanto ne so gli unici che possono esprimere un parere in materia giuridica in italia non si trovano solo nella commissione di questo concorso, quindi nulla vieta una semplice valutazione di un professionista esperto nel settore che valuti in maniera imparziale l'elaborato anzi gli elaborati...uno valutato 5,5 e uno valutato 6...niente di pù...sicuramente la commissione sarà stata previdente e si sarà guardata bene prima di valutare un elaborato 5,5 perchè è quasi automatico l'accesso agli atti....magari la valutazione è corretta ma come si dice...tentar non nuoce
Rispondi

Da: Per Ben e Golpe24/09/2022 17:17:40
Comprate subito questo libro
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/lo-sfigato/
Rispondi

Da: Freud prof.ing the original24/09/2022 17:22:07
Zar dei miei stivali 😄 ci vediamo presto
Rispondi

Da: Putin lo Zar imperatore di tutti i mondi24/09/2022 17:24:40
Eccolo qui lo sfigato!! Comprate lui, costa meno del libro suggerito dal suddito di cui sopra
Rispondi

Da: La legge, questa sconosciuta!24/09/2022 17:27:50
Il TAR romano (sentenza 11 gennaio 2018, n. 275) ha confermato un orientamento giurisprudenziale oramai in fase di definitiva cristallizzazione. Il tema è quello della ostendibilità - o meglio dei limiti alla ostendibilità - degli elaborati redatti da candidati di un concorso pubblico (o di un esame di abilitazione).
Nel caso di specie, era avvenuto che un candidato escluso avesse esercitato il diritto di accesso al fine di acquisire copia dei propri elaborati, oltre che dei verbali della commissione e di almeno altri cinque elaborati redatti da candidati ritenuti idonei.
In altri termini, l'intento del candidato era quello di confrontare le correzioni apportato ai propri elaborati con quelle appontate ad altri concorrenti.
L'amministrazione ha concesso l'accesso agli atti in riferimento a tutte le richieste, differendo però l'esercizio del diritto di accesso alla conclusione del procedimento in riferimento agli elaborati degli altri candidati.
A fronte di ciò il richiedente ha proposto ricorso giurisdizionale sollevando una serie di censure. Censure tutte quante rigettate.
Di particolare interesse è il ragionamento che ha condotto a risolvere la questione centrale della vicenda: ossia la possibilità di differire o meno l'accesso agli elaborati richiesti nel caso di specie.
Sul punto il Collegio ha innanzitutto evidenziato che la fattispecie in questione non integrasse un diniego di accesso, in quanto l'Amministrazione all'esito dell'istanza di accesso presentata dal ricorrente, aveva osteso al medesimo la gran parte degli atti richiesti limitandosi a differirne l'accesso all'atto della conclusione della procedura, ai sensi del già citato art. 4, comma 1, lett. f), del d.m. 415/94, per quanto riguarda gli elaborati degli altri candidati
Nella pronuncia viene quindi ricordato come la giurisprudenza amministrativa, proprio di recente - in una fattispecie relativa a istanza di accesso agli atti relativi all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - abbia ritenuto un analogo differimento conforme alle norme enucleabili dagli artt. 24, comma 4, e 25, comma 3, della l. 241/90.
In altre parole, si evidenzia nella pronuncia, la giurisprudenza ha valorizzato le stesse esigenze poste chiaramente a base dell'art. 4, comma 1, lett. f), del d.m. 415/94, qui in rilievo.
Il ragionamento - già con questo portante al rigetto del ricorso - si è spinto oltre evidenziando come precedenti giurisprudenziali resi affermino, con specifico riferimento a una procedura concorsuale per l'accesso a pubblico impiego, e sempre in relazione a un differimento di accesso agli atti, che esso non nega l'interesse del privato, ma si limita a rinviarne il soddisfacimento a una data successiva, a tutela al tempo stesso dell'interesse pubblico alla riservatezza e alla speditezza delle operazioni concorsuali.
In definitiva, dunque deve considerarsi che "il diritto di difesa invocato in ricorso non risulta minimamente compromesso dal differimento per cui è causa: la valutazione negativa conseguita dal ricorrente nel concorso di cui trattasi è infatti suscettibile di essere attaccata in giudizio sia ex se sia sulla base degli atti già trasmessi dall'Amministrazione all'esito dell'istanza di accesso, e la controversia in tal modo instaurata può essere estesa, occorrendo, agli atti non ancora ostesi, una volta disponibili, a mezzo di motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a.."
Rispondi

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Da: La legge, questa sconosciuta!24/09/2022 17:29:02
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Prima Quater

Sentenza 11 gennaio 2018, n. 275

sul ricorso numero di registro generale 7552 del 2017, proposto da:

V. S., rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Africa, n. 120;

contro

Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'annullamento

della nota n. 333B/11B.7/146999 del 4 luglio 2017 del Ministero dell'interno, nella parte in cui differisce l'accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente fino all'elaborazione del provvedimento conclusivo della procedura concorsuale per 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo ispettori della Polizia di Stato indetta con bando 17 dicembre 2015, pubblicato il 22 dicembre 2015, e degli atti presupposti, tra cui l'art. 4, comma 1, lett. f), del d.m. Interno 10 maggio 1994, n. 415, ivi richiamato, nonché

per l'accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti indicati nell'istanza di accesso e per la corrispondente condanna del Ministro dell'interno.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, esposto di aver partecipato alla procedura concorsuale per la copertura di 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo ispettori della Polizia di Stato, indetta con bando 17 dicembre 2015, pubblicato il 22 dicembre 2015, di non aver superato la relativa prova scritta, e di aver formulato nei confronti del Ministero dell'interno, con nota 1° giugno 2017, istanza di accesso a una serie di atti della procedura, ha impugnato con l'odierno gravame la nota 4 luglio 2017 indicata in epigrafe, nella parte in cui l'Amministrazione, nel trasmettergli parte della richiesta documentazione, ha differito l'accesso alla residua parte non ostesa (copia di almeno 5 elaborati positivamente valutati nell'ambito della predetta prova scritta e relativi verbali di correzione) fino all'elaborazione del provvedimento conclusivo della procedura concorsuale.

L'impugnazione è stata estesa all'art. 4, comma 1, lett. f), del d.m. Interno 10 maggio 1994, n. 415 ivi richiamato, che, regolando il diritto di accesso agli atti della stessa Amministrazione, sottrae all'accesso la documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla adozione del provvedimento conclusivo del relativo procedimento.

Il ricorrente, premesso che l'acquisizione della documentazione oggetto della richiesta di accesso è motivata dall'esigenza di difendere in giudizio le proprie posizioni soggettive, ha dedotto avverso gli atti impugnati le censure di violazione e falsa applicazione dei principi in materia di accesso di cui agli artt. 22, 24 e 25 della l. 241790, degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 184 del 2006, omessa e insufficiente motivazione del diniego anche ai sensi dell'art. 25, comma 3, della l. 241/90, violazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere.

In particolare, il ricorrente ritiene il differimento carente dell'esposizione delle relative ragioni, in quanto motivato esclusivamente a mezzo del richiamo all'art. 4, comma 1, lett. f), del d.m. Interno 10 maggio 1994, n. 415.

Ritiene anche il ricorrente, invocando conforme giurisprudenza e decisioni della Commissione per l'accesso di cui all'art. 27 della l. 241/90, e non rinvenendo nella fattispecie alcun contrasto tra l'accesso e il buon andamento della procedura o la tutela di terzi, che tale disposizione si ponga in contrasto con le norme di rango superiore di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. 184/2006 e all'art. 24, comma 6, della l. 241/90.

Il ricorrente ha indi concluso per l'annullamento della predetta nota, l'annullamento o la disapplicazione della disposizione regolamentare citata nel differimento, la condanna dell'Amministrazione a esibire copia degli atti non ostesi ai fini dell'estrazione di copia da parte dell'interessato.

Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'interno ha concluso per il rigetto del gravame, eccependone l'infondatezza sotto vari profili.

La controversia è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 12 dicembre 2017.

2. Il ricorso è infondato.

3. Va respinta la doglianza di carente motivazione del gravato atto di differimento.

Sul tema, è appena il caso di rammentare che per sufficiente o adeguata motivazione dell'atto amministrativo deve intendersi la rappresentazione, anche sintetica, degli elementi che consentono all'interessato di avere piena contezza delle ragioni di fatto e di diritto che sostengono la determinazione ivi contenuta.

Tale condizione risulta soddisfatta nell'atto in esame.

L'Amministrazione ha richiamato l'ipotesi di differimento prevista dall'art. 4, comma 1, lett. f), del d.m. 415/94, che dispone che "Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) ...

f) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione, e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento".

Mediante tale motivazione per relationem, il ricorrente è stato infatti posto in grado di comprendere le ragioni del parziale differimento del richiesto accesso, nonchè l'afferenza di tali ragioni non allo specifico procedimento concorsuale cui ha partecipato, bensì a una disposizione di carattere organizzativo e di portata generale relativa ai procedimenti concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, di cui l'Amministrazione dell'interno ha inteso dotarsi.

Vanno respinte anche le ulteriori censure ricorsuali.

La fattispecie in esame non integra un diniego di accesso.

L'Amministrazione, infatti, all'esito dell'istanza di accesso presentata dal ricorrente, ha osteso al medesimo la gran parte degli atti richiesti (ovvero l'elaborato formato dal ricorrente e il verbale della seduta della sua correzione, il verbale recante i criteri di valutazione della prova scritta, altri verbali inerenti lo svolgimento della stessa prova).

Quanto ai restanti atti elencati nell'istanza (copie di "almeno 5 degli elaborati ammessi con punteggio di 06/10 alle prove successive" e dei "verbali di correzione degli elaborati scelti"), l'Amministrazione si è limitata a differirne l'accesso all'atto della conclusione della procedura, ai sensi del già citato art. 4, comma 1, lett. f), del d.m. 415/94.

Ciò posto, si rileva che la giurisprudenza amministrativa, proprio di recente, in una fattispecie relativa a istanza di accesso agli atti relativi all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ha ritenuto un analogo differimento conforme alle norme enucleabili dagli artt. 24, comma 4 ("L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento"), e 25, comma 3, della l. 241/90 ("Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati"), nonché dall'art. 9 del D.P.R. n. 184 del 2006 ("1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa". 3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata"), stante "l'evidente necessità di non intralciare la conclusione del procedimento in corso assicurando al contempo la riservatezza dei lavori della Commissione e la tutela dell'anonimato" (C. Stato, IV, 4 dicembre 2017, n. 5726).

In altre parole, la giurisprudenza ha valorizzato le stesse esigenze poste chiaramente a base dell'art. 4, comma 1, lett. f), del d.m. 415/94, qui in rilievo.

Può ancora aggiungersi che già precedentemente la stessa giurisprudenza ha rilevato, con specifico riferimento a una procedura concorsuale per l'accesso a pubblico impiego, e sempre in relazione a un differimento di accesso agli atti, che esso non nega l'interesse del privato, ma si limita a rinviarne il soddisfacimento a una data successiva, a tutela al tempo stesso dell'interesse pubblico alla riservatezza e alla speditezza delle operazioni concorsuali (C. Stato, IV, 4 aprile 2012, n. 2005).

Da tali condivisibili affermazioni il Collegio non ravvisa alcun motivo di discostarsi, anche tenuto conto del fatto che il diritto di difesa invocato in ricorso non risulta minimamente compromesso dal differimento per cui è causa: la valutazione negativa conseguita dal ricorrente nel concorso di cui trattasi è infatti suscettibile di essere attaccata in giudizio sia ex se sia sulla base degli atti già trasmessi dall'Amministrazione all'esito dell'istanza di accesso, e la controversia in tal modo instaurata può essere estesa, occorrendo, agli atti non ancora ostesi, una volta disponibili, a mezzo di motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a.

4. Alle rassegnate conclusioni consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla refusione in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida nell'importo pari a complessivi euro  500,00 (euro cinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Bottiglieri        

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo
Rispondi

Da: Bimbominkia24/09/2022 17:36:41
Fatevene una ragione o prendetevela un'altra volta nel culo
Rispondi

Da: Arrotino24/09/2022 18:29:15
Sono passato anch'io, 7, mi aspettavo di più. Gente ci si vede all orale e poi a Nettuno 😘😘😘😘
Rispondi

Da: escroupier 24/09/2022 18:51:20
@annamo bene
ma come ti permetti di dire che mille analfabeti hanno passato lo scritto? hai visto gli elaborati degli altri? no!
evita di dare questi giudizi inutili dettati solo dalla frustrazione di non aver passato lo scritto, studia di più e riprova il prossimo concorso
Rispondi

Da: .24/09/2022 18:59:11
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2750 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Sellaro in Roma, via Tiburtina, 352;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
dell'elenco recante le votazioni delle prove scritte, relativamente alla non ammissione alla prova orale e di esclusione dalle selezioni al concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del ministero dell'interno del 24 settembre 2013.
24/09/22, 18:41
E con i motivi aggiunti I:
1. Del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13 dell'8.06.2017, a firma del Direttore Centrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno - Supplemento Straordinario n. 1/11 del 12 giugno 2017, recante l'approvazione della graduatoria di merito degli idonei al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice-ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto 24 settembre 2013;
2. Del successivo Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza -del 13 giugno 2017, recante ampliamento dei posti banditi, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale n. 1/12 del 14/06/2017;
3. Ove occorra a per quanto di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale del 20 giugno 2017 recante parziale rettifica, per errore materiale, del Decreto di approvazione della graduatoria di merito di cui al n. 1 che precede;
4. Della tabella del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, 2^ divisione Ufficio Trasferimenti, di estremo ignoto, recante l'indicazione delle sedi di assegnazione del 9° corso Allievi Vice Ispettori;
5. Del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia del 20/03/2015, conosciuto a seguito di accesso agli atti, comunicato con nota pervenuta a mezzo pec il 14/07/2017, con il quale si conferma l'incarico al componente supplente della Commissione esaminatrice dr.ssa -OMISSIS-, cessata dall'incarico in
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data 01/02/2015 per risoluzione del rapporto di impiego per raggiunti limiti d'età;
6. Di tutti gli atti della Commissione esaminatrice, in particolare quelli successivi al 01/02/2015, adottati con la partecipazione quale componente della dr.ssa -OMISSIS-;
7. Di tutti gli atti della Commissione esaminatrice e dei Comitati di Vigilanza posti in essere in violazione del D.M., Ministero dell'interno, n. 129/2005;
8. Per quanto di ragione, degli atti posti in essere dalla Commissione di Verifica presieduta dal Prefetto dr. Piantedosi (istituita con decreto della Capo della Polizia del 26/10/2016), mai comunicati;
9. Di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione del Concorso, connessi od in riscontro all'attività della Commissione di verifica di cui al n.ro 8 che precede;
10. Per quanto occorrere possa, del Decreto del Capo della Polizia, - Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, istitutivo del 9° corso di formazione per allievi vice ispettori di Polizia di Stato, prot. 0015363 del 16/08/2017;
11. Di ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato, ivi comprese, e per quanto di ragione, le modifiche alla graduatoria del concorso;
E con i motivi aggiunti II:
C. Per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale, datato 8 settembre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/23 del 11 settembre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a
parziale rettifica del Decreto del 20 giugno 2017 (atto già impugnato con precedenti motivi aggiunti) con il quale sono state approvate e pubblicate le rettifiche delle graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore
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del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio. Con tale Decreto è specificato che le rettifiche ed integrazioni apportate non comportano la dichiarazione di nomina di nuovi vincitori del concorso;
D. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 24 ottobre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/31 del 24 ottobre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a rettifica del rideterminazione delle graduatorie di cui agli articoli 1,2,4,5 e 6 Decreto del 8 giugno 2017 e successive rettifiche del 20 giugno 2017 (atti già impugnati con precedenti motivi aggiunti) e del 8 settembre 2017 (atto lettera C che precede) con il quale sono state approvate, pubblicate e rettificate le graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio, e rideterminati i punteggi di merito di alcuni candidati;
E con i motivi aggiunti III:
Per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 08 marzo 2018, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/14 quater del 9 marzo 2018 del Bollettino Ufficiale del Personale Ministero dell'Interno, con il quale - a rettifica della graduatoria datata 8 giugno 2017, così come rettificata dai decreti 20 giugno, 8 settembre e 24 ottobre 2017 (impugnate con pregressi motivi aggiunti) - viene disposta la differente collocazione di alcuni concorrenti per effetto di rideterminazione di punteggio e pertanto riformulata la graduatoria dei vincitori del concorso interno per titoli ed esame per l'accesso al corso di
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formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013. Non vengono nominati nuovi vincitori del concorso e non vengono riesaminate le posizioni del ricorrente;
B. Per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 08 marzo 2018, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/14 ter del 9 marzo 2018 del Bollettino Ufficiale del Personale Ministero dell'Interno, con il quale - a rettifica del decreto di rettifica 24 ottobre 2017 (impugnato con pregressi motivi aggiunti) - viene apposta la dicitura "con riserva" ad un concorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso di cui alla lettera A che precede.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2021 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, notificato al Ministero dell'Interno e a un controinteressato, parte ricorrente, partecipante al concorso interno, per titoli ed esame, per l'accesso a 1400 posti del corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore, bandito con decreto ministeriale del 24 settembre 2013, impugna il provvedimento (implicito) di non ammissione alle
prove orali, conosciuto il 17/18 dicembre 2015.
Impugna, quindi, la valutazione di non ammissione alla prova orale per votazione insufficiente (26/50) del proprio elaborato, identificato con - OMISSIS-, il verbale della commissione esaminatrice n. 47 del 17/02/2015,
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inerente la correzione del proprio elaborato, conosciuto a seguito di accesso agli atti in data 01/02/2016, contenente il giudizio "trattazione che lascia alcuni aspetti non adeguatamente sviluppati del quesito soprattutto nella prima parte"; l'elenco degli idonei ammessi alla prova orale, nonché tutte le operazioni della commissione esaminatrice, il bando di concorso e chiede la riconvocazione della commissione per una nuova valutazione della prova scritta.
Con tre motivi di impugnazione la difesa di parte ricorrente deduce eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti, carenza di motivazione e violazione dell'art.3 della legge n.241/90, violazione degli artt.3, 51 e 97 Cost, violazione dei criteri di correzione di cui al verbale n.37 del 14 dicembre 2014, essendo stato illegittimamente dalla Commissione ritenuto insufficiente un elaborato scritto in perfetto lessico italiano e dal contenuto rispondente alla traccia, come sarebbe confermato da un autorevole esperto in materia, il cui parere è allegato al ricorso, e come sarebbe dimostrato dalla comparazione con altri elaborati giudicati invece sufficienti, secondo quanto allegato puntualmente nel secondo motivo.
Il Ministero dell'interno si costituisce in giudizio ed eccepisce l'infondatezza del ricorso.
Con successivi ricorsi per motivi aggiunti parte ricorrente impugna il decreto dirigenziale numero 333 dell'8 giugno 2017, pubblicato nel bollettino ufficiale ministeriale del 12 giugno 2017, di approvazione della graduatoria di merito degli idonei al concorso interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina di 1400 vice ispettori della polizia di Stato.
Impugna inoltre il decreto del Capo della polizia del 13 giugno 2017 con cui 474 candidati idonei non vincitori sono stati ammessi alla frequenza del corso di formazione per vice ispettore unitamente ai 1400 vincitori del concorso. Nella successiva fase cautelare, con ordinanza numero 5247 dell'11 ottobre 2017, il Tribunale amministrativo regionale respinge la domanda cautelare connessa ai motivi aggiunti; peraltro, accogliendo sostanzialmente l'istanza
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istruttoria, ordina all'Amministrazione resistente il deposito degli atti relativi all'attività svolta dalla commissione di verifica e degli atti adottati dalla commissione d'esame successivamente alle conclusioni della commissione di verifica; contestualmente autorizza l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno a mezzo di notifica per pubblici proclami.
In esecuzione dell'ordinanza del Tribunale amministrativo, il Ministero dell'interno deposita la documentazione oggetto di istruttoria.
L'integrazione del contraddittorio viene eseguita dalla parte ricorrente nel rispetto delle modalità ordinate dal Tribunale amministrativo, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato dei documenti prescritti, con deposito della relativa prova il 14 novembre 2017.
Il contenzioso viene definito all'udienza pubblica da remoto del 28 settembre 2021.
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente, partecipante al concorso interno, per titoli ed esame, per l'accesso a 1400 posti del corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore, bandito con decreto ministeriale del 24 settembre 2013, impugna il provvedimento di non ammissione alle prove orali e tutti gli atti e provvedimenti connessi ad esso. Oltre l'annullamento degli atti impugnati, chiede la rivalutazione dell'elaborato oggetto della prova scritta.
A giudizio del Collegio, la trattazione del 3o motivo di impugnazione, proposto con il ricorso introduttivo, deve precedere lo scrutinio di ogni altra censura, in quanto assorbente.
Con il 3o motivo, infatti, parte ricorrente deduce violazione dei criteri di valutazione degli elaborati scritti, in quanto la valutazione della commissione esaminatrice, per cui l'elaborato del ricorrente avrebbe lasciato taluni aspetti non adeguatamente sviluppati del quesito, soprattutto nella prima parte, sarebbe illogica e contraddittoria rispetto agli stessi criteri generali. Illegittimamente, dunque, sarebbe stato attribuito al ricorrente il voto di 26 cinquantesimi, insufficiente per l'ammissione alla prova orale, essendo
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richiesto il punteggio minimo di 35 cinquantesimi, voto accompagnato dal seguente giudizio: "trattazione che lascia alcuni aspetti non adeguatamente sviluppati del quesito soprattutto nella prima parte". Si tratterebbe di giudizio inattendibile.
Al riguardo, il Collegio non può non evidenziare come la Commissione Piantedosi, incaricata del riesame della procedura concorsuale dal Ministero resistente, dopo aver proceduto alla lettura di tutti i temi dei candidati che avevano proposto ricorso giurisdizionale e di un campione limitato dei temi dei candidati idonei (corrispondente al 10%, per un totale di 221 elaborati), onde apprezzare l'omogeneità di applicazione dei criteri valutativi seguiti ed adottati dalla Commissione di concorso, ha effettivamente riconosciuto "l'esistenza di un numero consistente di elaborati che avrebbero dovuto passare il vaglio della Commissione seppur ritenuti ingiustamente insufficienti all'esito della prima correzione e viceversa".
Più specificatamente, per quanto riguarda il campione delle valutazioni dei candidati idonei, il 19% dello stesso risultava "non pienamente congruente" rispetto ai criteri prefissati e il 5% "non congruente"; quanto all'esame delle valutazioni attribuite ai temi dei candidati che, in generale, avevano presentato ricorso, si è rilevata una percentuale pari al 17% di non piena congruenza e del 7% di incongruenza. Tali valori, tuttavia, venivano ritenuti dalla Commissione stessa frutto di una fisiologica modulazione della discrezionalità tecnica nell'ambito di una procedura concorsuale che ha visto la correzione di una notevole mole di elaborati (oltre 6000); il livellamento sul punteggio di minima sufficienza (35/50) trovava invece, ad avviso della Commissione Piantedosi, la sua spiegazione nella natura della procedura selettiva, rivolta a personale già in servizio e pertanto già in possesso di una formazione professionale omogenea. Comunque, all'esito delle osservazioni formulate, la Commissione Esaminatrice riteneva inopportuno procedere al riesame in autotutela, sia con riferimento alla revisione generale degli elaborati dei ricorrenti, sia uti singuli, confermando all'unanimità ogni precedente
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determinazione ed attività svolta fino alla chiusura dei lavori, avvenuta in data 13 marzo 2017.
E tuttavia, con riferimento allo specifico caso dell'elaborato del ricorrente, la Commissione Piantedosi ha rilevato che la Commissione esaminatrice ha violato 3 su 4 criteri di valutazione, ritenendo dunque inattendibile la valutazione dell'elaborato (cfr. dettaglio scheda di lavoro 9 febbraio Busta Tema n. 168 depositata in giudizio dalla difesa in data 14/07/2021 ed ancor prima dall'Amministrazione in adempimento ad Ordinanza Collegiale Istruttoria)
Ritiene il Collegio, innanzitutto, che, per costante giurisprudenza, l'opinabilità delle questioni giuridiche sottese alle prove scritte dei concorsi impedisce di esaminarle alla stregua di quiz a risposta multipla, rispetto ai quali la Commissione è chiamata soltanto a verificare l'esattezza o meno delle risposte fornite, sicché il giudizio sulle soluzioni offerte dal candidato risulta condizionato in modo determinante dal percorso logico e dalle argomentazioni che le sostengono, nell'ambito di una più generale valutazione sulla completezza e sulla logica interna dell'elaborato.
D'altra parte, aderendo a un consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve ritenere che le valutazioni tecniche operate dalla commissione esaminatrice in un concorso siano sindacabili qualora venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell'illogicità, dell'irrazionalità e del radicale travisamento dei fatto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 03/05/2018, n. 4882; Cons. Stato. Sez. IV, 05/02/2018, n. 705).
Nella fattispecie, la difesa del ricorrente ha assolto l'onere della prova della dedotta illogicità e macroscopica irragionevolezza della valutazione espressa all'elaborato del ricorrente, emergendo dal raffronto tra l'elaborato del ricorrente e i criteri di valutazione, scrupolosamente eseguito dalla Commissione Piantedosi, la manifesta erroneità della valutazione.
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La censura di cui trattasi è quindi fondata nella parte in cui si deduce l'illegittimità degli atti impugnati per manifesto errore nell'applicazione dei criteri di correzione ai quali la Commissione si era auto-vincolata e, per l'effetto, vanno annullati il verbale di correzione dell'elaborato di diritto penale del ricorrente e la conseguente esclusione del ricorrente dall'elenco dei candidati ammessi alle prove orali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in
epigrafe proposti:
Accoglie il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nel senso indicato in motivazione.
Accoglie i ricorsi per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti specificati in motivazione.
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, a favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2000,00 (duemila) oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
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Da: Sium..24/09/2022 19:08:48
buona fortuna a tutti quelli che sono passati e buona vita a chi non è passato. Ora se gentilmente vi create un gruppo a parte (per i ricorsisti non idonei) perchè l'idea di dover leggere delle pergamene sui casi dei ricorsi, di cui a me (ed altre persone) non interessa minimamente, anche no.

Grazie.
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Da: blackbelt24/09/2022 19:12:38
Scusate ma perché non fate i concorsi della GDF che non hanno il tema giuridico?
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Da: Riassumendo24/09/2022 19:14:44
Ecco si. I falliti da TAR si tolgano dai piedi
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Da: Sentenze e sentenze24/09/2022 19:23:37
Ficcatevele su per il culo
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Da: La legge, questa sconosciuta!24/09/2022 19:24:41
Concordo pienamente; ed il mio intervento, e la sentenza riportata, avevano l'evidente fine di chiarire le idee a tutti coloro che blaterano di accesso agli atti, confronto tra gli elaborati e ricorsi vari, che non hanno alcuna speranza di concludere alcunché.
Rispondi

Da: Signorsisssssignore24/09/2022 19:26:59
Non sentitevi invincibili solo perché avete passato il tema, ve lo dico da interno, all'orale avrete un bruttissimo risveglio quindi state in campana e non fate i grossi con chi non è passato, se pensate che basti studiare sui compendietti o sui libri creati appositamente per concorsi dove inseriscono tutti i diritti vi sbagliate di grosso!!! Allo scritto potrete anche aver preso la sufficienza, magari perché il vostro tema è finito tra le mani di una persona meno severa, ma all'orale verrete rigirati come un pedalino non pensate che siccome siete diplomati ve lo regalano, ne vedrete delle belle oh si ahahahahahah
Rispondi

Da: Bimbominkia24/09/2022 19:31:59
Suuuuuuuuukaaaaaaaa
Rispondi

Da: Riassumendo24/09/2022 19:35:25
@signorsissignore
Vederti schiumare di rabbia vale il prezzo del biglietto. Tranquillizzati e fatti un cinema
Rispondi

Da: Riassunto del riassumendo24/09/2022 19:39:25
Va a ciape' n'tel cûl
Rispondi

Da: Signorsisssssignore24/09/2022 19:41:44
Ma a me che me ne fotte quale rabbia, io già sto dentro siete voi che se non passate rimanete a bocca asciutta mica io ahahahahahahahah
Rispondi

Da: Cristoforo Colombo24/09/2022 19:41:51
Esatto ben detto Sissignore, questi ora fanno i grandi è ancora non hanno capito che l'intenzione della commissione è una scrematura alta per far posso agli interni, sicuramente fanno fuori 200/300 persone e più, pensa a quelli che stanno studiando sul manuale unico che ridere.
Rispondi

Da: Quesito.24/09/2022 19:45:16
Cristoforo Colombo di cosa ti occupi?
Lavi le pentole in mensa o lucidi le scarpe dei superiori con la lingua?
Illuminaci
Rispondi

Da: Riassumendo24/09/2022 19:47:55
Quindi Sissignore , dato che non te ne frega nulla, prendila con filosofia e non augurare il male agli altri. Coglione
Rispondi

Da: Quesito. 1  - 24/09/2022 19:49:20
AHAHAHAHAHAHAHAHAH
Rispondi

Da: Nettunese24/09/2022 19:54:18
Affitto casa vicinanze scuola di Nettuno a soli NON IDONEI perfetta per vedere i corsisti prossimi vincitori entrare ed uscire dalla scuola sorridenti, inclusa nel prezzo confezione di MALOX PLUS
Rispondi

Da: Quesito.24/09/2022 19:57:07
AHAHAHAHAHAHAHAHAH
Rispondi

Da: NON IDONEO nr 124/09/2022 20:04:23
Sarei interessato , per caso il plesso ha piscina e posto auto?
Grazie
Rispondi

Da: Signorsisssssignore24/09/2022 20:06:55
Io non ho augurato il male a nessuno, mi sa che non sai leggere ciccio, ho solo detto di non fare i grossi con chi non è passato perché su sto forum mi pare che dite agli altri eh potevi studiare, eh potevi di qua e di là, ma alla fine non è che aver passato un tema vi rende onnipotenti non vi rendete conto che è solo uno scritto del cazzo valutato soggettivamente da persone sempre diverse, la vera carneficina ancora deve arrivare. Mica dicendo così ti auguro il male metto solo in guardia amico mio e soprattutto non è bello quando non passi che ti dicano certe cose perché è molto probabile che buoni temi siano stati scartati e temi pessimi siano passati, dipende da chi li corregge, è la verità e ci sono dinamiche dentro che voi non sapete e che io so e vi posso garantire quello che dico. In bocca al lupo a tutti comunque, ma studiate parecchio che avrete bisogno di tanta fortuna fidatevi
Rispondi

Da: Signorsisssssignore pentito?24/09/2022 20:11:06
Ohhhhh che tenerone che sei!
Rispondi

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