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MINISTERO DELL'INTERNO
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di mille allievi vice
ispettori della Polizia di Stato, con talune riserve
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.100 del 29/12/2020 |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 20E14769 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1000 |
Scadenza: | 25/2/2021 |
Età massima: | 28 anni non compiuti (fino a 31 non compiuti per i militari) |
Tags: | Per diplomati IN EVIDENZA Militari e FF.AA. |
Forum di discussione Esercitati con i quiz
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre
1997, n. 354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1º aprile 1981, n. 121, concernente il «Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nei procedimenti giudiziari» e, in particolare l'art. 33;
Visto l'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, recante
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di
finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla
polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze
di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle
sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e l'art. 37 sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e delle lingue
straniere;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30,
recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del
Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della
difesa»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»,
e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per
via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 5, il
quale dispone che fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'art. 27, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto
legislativo n. 95 del 2017, nonche' l'art. 3, commi 6, 7-bis,
7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n.
415, recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, contenente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, contenente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso
ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
settembre 2019, di autorizzazione ad assumere in favore delle
amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per
esami, per l'assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia
di Stato;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione
di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, aperto ai
cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 3.
2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1, centosessantasette
posti sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in
possesso del prescritto titolo di studio e centosessantasette posti
sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con
almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del
presente bando in possesso dei requisiti previsti dal successivo art.
3.
Art. 2
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell'ambito dei mille posti di cui al precedente art. 1, comma
1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando, sono altresi'
riservati:
A. tre posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n.
3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni;
B. cinquanta posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai
parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti,
del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio, in possesso dei prescritti
requisiti, come stabilito dall'art. 9 del decreto-legge 1º gennaio
2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n.
30;
C. venti posti, ai sensi dell'art. 1005 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, agli ufficiali che hanno terminato senza demerito la
ferma biennale.
2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1
del presente articolo e nell'art. 1, comma 2, non fossero coperti per
mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al
concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il ventottesimo anno di eta'. Quest'ultimo
limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione
all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si
prescinde dal limite d'eta' per il personale appartenente alla
Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo
servizio alla data del presente bando. Per gli appartenenti ai ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per la
partecipazione al concorso, e' di trentatre' anni;
e) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, cosi' come previsto dal decreto
del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. Il personale
della Polizia di Stato deve essere in possesso della sola idoneita'
attitudinale prevista per la qualifica per cui concorre. I requisiti
di idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in
possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti
integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti. L'eventuale acquisizione di tali requisiti in un
momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non
rileva ai fini dell'idoneita';
f) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso, a norma dell'art.
93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi
cautelarmente dal servizio.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma 1,
ad eccezione del diploma di cui alla precedente lettera f) che puo'
essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova
d'esame, o se sara' disposta, della prova preselettiva. I requisiti
di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello
relativo al limite di eta', sino al termine della procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi
ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta',
per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione
svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono
effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di
formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante
richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle
altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle
dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e'
dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto
del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza,
ferma restando la responsabilita' penale. L'amministrazione provvede
d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade
dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo
favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
5. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4
Domanda di partecipazione - modalita' telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la
procedura informatica disponibile all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra' cliccare
sull'icona «Concorso pubblico»).
A quest'ultima procedura informatica, il candidato potra'
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che dovra' previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
b) sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata dal
comune di residenza.
Si potra' accedere con tre modalita':
1) «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»;
2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e
dell'app «Cie ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il
candidato ricevera' al proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o istituzionale (corporate) una mail di conferma di
acquisizione al sistema della domanda, cui sara' allegata una copia
della domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema
informatico non ricevera' piu' dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma
2, del presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione
nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa
decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio;
g) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma
1, lettera a), del presente bando. A tal fine, il candidato in
possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4, comma 3,
n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni, specifica la lingua, italiana o
tedesca, che preferisce per sostenere l'eventuale prova preselettiva
e le prove d'esame;
h) se concorre per i posti riservati di cui, rispettivamente,
all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del presente bando;
i) il diploma di istruzione secondaria superiore conseguito o
da conseguire entro la prima prova d'esame, con l'indicazione
dell'istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento e di
tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura
on-line;
l) se iscritto alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
m) le condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive,
per delitti non colposi, nonche' le imputazioni in procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura
cautelare personale, o lo e' stato senza successivo annullamento
della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione
anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il
candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il
procedimento;
n) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia di Stato,
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
o) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni,
in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato;
p) di essere a conoscenza delle responsabilita' anche penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica
certificata, con apposita comunicazione all'ufficio attivita'
concorsuali della Direzione centrale per le risorse umane,
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it a cui, in caso di
variazione della Pec, allegare in copia un proprio documento di
riconoscimento valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato
possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta
elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite
l'ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' a tal fine il
suddetto indirizzo Pec.
7. L'amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al
ruolo degli ispettori, nominata con decreto del Capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un
prefetto, ed e' composta da due dirigenti della carriera dei
funzionari di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente,
nonche' da due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria
superiore.
2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice
puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera
dei funzionari di polizia con qualifica non superiore a commissario
capo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per
i titolari.
6. Per la prova relativa alla lingua straniera e all'informatica,
la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle
predette prove, e' integrata da un esperto nella lingua inglese e da
un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di
Stato del settore telematica.
7. La commissione esaminatrice potra' essere integrata, qualora i
candidati che abbiano sostenuto la prova scritta superino le mille
unita', di un numero di componenti tali da permettere, unico restando
il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, nominando un
segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.
Art. 6
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi:
a) prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal
successivo art. 7;
b) accertamento dell'efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prova scritta;
f) prova orale.
2. L'amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei
candidati, agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici ed
attitudinali sia dopo la prova scritta sia dopo la prova orale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2 comporta
l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva».
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19, come prescritto dall'art.
259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
6. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale, e all'accertamento
dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli
nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una
sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio
puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 7
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a 5.000 verra' effettuata una prova preselettiva, volta a
determinare il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla,
sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale,
diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto civile.
3. La banca dati contenente i 5.000 quesiti, 1.000 per ciascuna
delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che
saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova
preselettiva, sara' pubblicata almeno quarantacinque giorni prima
dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda
con 4 risposte, delle quali una sola e' esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in
relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di
difficolta' media e difficile.
6. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento
dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 15 aprile 2021 e ne
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
con valore di notifica a tutti gli effetti.
8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso.
Art. 8
Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva
1. L'eventuale prova preselettiva si svolgera' per gruppi di
candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di
cui al precedente art. 7, comma 4.
2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente il
numero di quesiti entro il tempo massimo complessivo stabiliti dalla
commissione esaminatrice, con verbale che sara' pubblicato sul sito
web istituzionale www.poliziadistato.it Il questionario, da
consegnare a ciascun candidato, dovra' essere stato generato
casualmente (funzione c.d. random) da un apposito programma
informatico tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente
l'incidenza del grado di difficolta della domanda tra le varie
materie. A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del
totale, quelle di media difficolta il 50% e quelle difficili il 20%.
3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte
e di attribuzione del relativo punteggio, sono stabiliti
preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in
relazione al numero delle domande da somministrare.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai concorrenti
di comunicare tra loro in alcuna forma, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice.
Art. 9
Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno
effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova preselettiva sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte
dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sara' approvata con
decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne sara' dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore
di notifica a tutti gli effetti, nonche' sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it
4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it mentre la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato
sara' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it
5. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva saranno convocati alla prova di efficienza fisica e ai
successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali i primi seimila
candidati nonche', in soprannumero, i concorrenti che abbiano
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi, salve le
diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2, del presente
bando.
6. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la
fase degli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici ed
attitudinali prescritti si prospettasse insufficiente ad assicurare
la partecipazione alla successiva prova scritta di un numero di
candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso,
l'amministrazione potra' convocare ai suddetti accertamenti ulteriori
aliquote di candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva,
rispettando l'ordine decrescente della graduatoria.
Art. 10
Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica
1. Nel caso in cui la prova preselettiva avesse luogo, saranno
convocati alla prova di efficienza fisica e ai successivi
accertamenti psico-fisici ed attitudinali i candidati indicati dal
precedente art. 9, comma 5.
2. La sede e le modalita' di convocazione sono pubblicate sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno quindici giorni
prima.
Art. 11
Svolgimento dell'accertamento dell'efficienza fisica
1. La commissione per le prove di efficienza fisica e' composta
da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un
funzionario con qualifica non superiore a commissario capo o
qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore o di
direttore tecnico del settore sportivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione
civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza
fisica i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici,
da superare in sequenza, sotto specificati:
=====================================================================
| Prova | Uomini | Donne | Note |
+====================+=============+==========+=====================+
| | Tempo max 3'| Tempo max| |
| Corsa 1000 m. | 55" | 4' 55" |--- |
+--------------------+-------------+----------+---------------------+
| Salto in alto | 1,20 m | 1,00 m | Max 3 tentativi |
+--------------------+-------------+----------+---------------------+
| Piegamenti sulle | | |Tempo max 2' senza |
| braccia | n. 15 | n. 10 |interruzioni |
+--------------------+-------------+----------+---------------------+
4. Il mancato superamento anche di uno dei suddetti esercizi
ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita', disposta
con decreto motivato del Capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza.
5. I candidati devono presentarsi alle suddette prove di
efficienza fisica muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un
documento di riconoscimento valido e dovranno altresi' consegnare, a
pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera, conforme al decreto del Ministero
della sanita' del 18 febbraio 1982 e successive modificazioni,
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva
italiana, o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in «medicina
dello sport».
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 12
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'efficienza
fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di
una commissione, nominata con decreto del Capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo
dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della
carriera dei medici di polizia con qualifica non superiore a medico
superiore.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o
da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile
dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il
Dipartimento di pubblica sicurezza.
3. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di
laboratorio.
4. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i
candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e
consegnare, a pena dell'esclusione dal concorso, la seguente
documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella della presentazione:
certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, comma 4,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e
dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita'
pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n.
198 del 2003. In proposito il candidato potra' produrre accertamenti
clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione
medico-legale;
esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l'indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice
identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di
certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneita' per l'assunzione nella
Polizia di Stato le imperfezioni e le infermita' elencate nella
tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del
2003, nonche' le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di
Stato.
7. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
8. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 13
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. Un'apposita commissione di selettori, nominata con decreto del
Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e
composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del
ruolo degli psicologi della Polizia di Stato, che la presiede, da
quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici della
Polizia di Stato del ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti
alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in possesso
dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale,
sottopone alla verifica del possesso delle qualita' attitudinali i
candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti
psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o
qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli del personale
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test sia collettivi che individuali, integrati da un
colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta
del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma
il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo e' ripetuto in sede
collegiale. All'esito delle prove la commissione si esprime
sull'idoneita' del candidato.
4. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso,
in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con decreto
motivato del Capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 14
Convocazione alla prova scritta e relativo diario
1. Nel caso in cui la prova preselettiva sia stata espletata,
saranno convocati alla prova scritta i primi quattromila candidati
che abbiano superato la prova di efficienza fisica ed i successivi
accertamenti psico-fisici ed attitudinali, seguendo l'ordine della
medesima prova preselettiva, nonche' in soprannumero i candidati,
ugualmente idonei, che risulteranno collocati nella stessa
graduatoria, a pari merito con l'ultimo dei convocati. A tal fine si
rinvia alla comunicazione che verra' data assieme all'avviso di cui
all'art. 7, comma 7, del presente bando.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche'
di un valido documento di identita'.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di
diritto dal concorso.
Art. 15
Prove d'esame
1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova
scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato
vertente su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale
penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale.
3. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno sei decimi (6/10) nella prova scritta.
4. Il colloquio, oltre che sulle materie indicate nel comma 2 del
presente articolo, ivi compresi gli elementi di diritto
costituzionale, verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo
alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la
famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti;
c) lingua inglese;
d) informatica;
5. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese consiste
in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo,
nonche' in una conversazione. L'accertamento della conoscenza
dell'informatica e' diretta a verificare il possesso, da parte del
candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in
linea con gli standard europei.
6. La prova d'esame orale s'intende superata con una votazione di
almeno sei decimi (6/10).
Art. 16
Svolgimento della prova scritta
1. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne'
richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo il giorno precedente a quello fissato per la prova
scritta.
2. Durante la prova scritta non e' permesso ai candidati
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o
telematico. E' vietato, altresi', portare al seguito carta da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. L'elaborato deve essere scritto, a pena di nullita', con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su
carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un
componente della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra
o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano
copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o, nei casi di cui all'art. 53,
comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129 del 2005, il
comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata
esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia
disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
Art. 17
Svolgimento della prova orale
1. L'ammissione al colloquio e' comunicata al candidato, assieme
all'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti
giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio
stesso.
2. Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ha
ottenuto la votazione di almeno sei decimi (6/10).
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma
l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula
in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di
diritto dal concorso.
Art. 18
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta e il colloquio sono
invitati a far pervenire all'amministrazione, entro il termine
perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera
di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno
diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di
preferenza, gia' indicati nella domanda di partecipazione al
concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata
documentazione mediante la propria posta elettronica certificata
all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta
documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio
ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo.
Art. 19
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d'esame scritta e orale la commissione
elabora la graduatoria finale del concorso, redatta sulla base della
votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma del voto
riportato nella prova scritta e del voto conseguito nella prova
orale.
2. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato
costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
3. Con decreto del Capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza e' approvata la graduatoria di merito e sono
dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 20
Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo degli
ispettori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati
allievi vice ispettori e saranno avviati a frequentare il corso di
formazione di cui all'art. 27-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
95 del 2017.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare
sono collocati in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge
n. 121 del 1981, e 28 della legge n. 668 del 1986.
3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto e'
effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 27-ter, commi 3 e 6,
del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 335 del 1982,
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 95 del 2017. Ciascun vice ispettore e'
assegnato ad un ufficio non avente sede nella regione di nascita ne'
in quella di residenza alla data di adozione del presente bando, ne'
in quelle limitrofe; a tali fini, la Regione Siciliana e' considerata
limitrofa alla Regione Calabria e la Regione Sardegna e' considerata
limitrofa alla Regione Lazio.
4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettera A, verranno assegnati come prima
sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto
corso di formazione, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano o
che comunque abbiano competenza su detta provincia autonoma.
Art. 21
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali, per le
ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi
adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003. Ogni
candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i
diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi
previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato
regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le
risorse umane, con sede in Roma - via del Castro Pretorio n. 5.
Art. 22
Accesso ai documenti amministrativi
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno
essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 23
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il Capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da Covid-19 e secondo quanto previsto dall'art. 259 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, puo' rideterminare le modalita'
di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla
semplificazione delle modalita' di svolgimento delle prove ed alla
possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita' decentrate e
telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito
web istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 24
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» -
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso sono pubblicati sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che ne costituiscono
parte integrante del presente bando, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla
data della pubblicazione del presente provvedimento.
Roma, 23 dicembre 2020
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Gabrielli
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