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Concorso per titoli 691 posti isp. ri polizia penitenziaria
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Da: Antonys 12/01/2022 12:22:32
Puoi postare il comunicato CGIL?
Rispondi

Da: Antonys 12/01/2022 12:31:05
Davvero scadente l'intervento del cnpp
Rispondi

Da: Antonys 12/01/2022 12:37:03
Ricapitolando:

I sindacati favorevoli alla permanenza in sede:

Sinappe
Osapp
Uspp

I sindacati favorevoli alla mobilità:

UILPA Polizia Penitenziaria
FNS CISL

I sindacati che non si sono espressi:

Cnpp

I sindacati che mancano all'appello:

Sappe
CGIL
Rispondi

Da: Ivan 112/01/2022 12:42:36
Archiviate bene tutti gli interventi delle sigle sindacali a tale incontro x poi rileggerli bene nel mese di ottobre e meditare bene.
È forse l'unico strumento democratico x farsi valere, il resto sono chiacchiere da sfogo.
Fermo restando ogni giusta e leggittima per questo difficile lavoro che svolgiamo.
Rispondi

Da: Antonys 12/01/2022 12:51:43
Al momento queste sono le nuove posizioni:

I sindacati favorevoli alla permanenza in sede:

Sinappe
Osapp
Uspp
CGIL

I sindacati favorevoli alla mobilità:

UILPA Polizia Penitenziaria
FNS CISL

I sindacati che non si sono espressi:

Cnpp

I sindacati che mancano all'appello:

Sappe
Rispondi

Da: Antonys 12/01/2022 12:53:52
Buon intervento della CGIL, anche se nel complesso non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca
Rispondi

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Da: Nicola12/01/2022 13:21:43
XAntonys

In che senso la botte piena e la moglie ubriaca?
Rispondi

Da: X sopra12/01/2022 13:22:40
Dove troviamo intervento cgil
Rispondi

Da: caserma90 12/01/2022 13:23:55
Una domanda ma in caso di mobilità per aliquota B è prevista un indennità economica per trasferimento in altra sede?
Rispondi

Da: Antonys 12/01/2022 13:35:04
Si anche se l'A.P. fa finta di nulla
Rispondi

Da: Nicola12/01/2022 13:42:47
Credo che il discorso della prevista indennità in caso di mobilità obbligatoria debba essere sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione nella prossima riunione come deterrente nel caso in cui intendesse procedere in tal senso. E in quel caso potremmo pensare ad un possibile ricorso collettivo.
Rispondi

Da: Antonys 12/01/2022 13:53:35
Certo, o utilizzando tale argomento per sensibilizzare A.P. per evitare la mobilità.

Ma il Sappe dove sta? Ma possibile ancora riescono a pubblicare la loro posizione?
Rispondi

Da: pippopluto112/01/2022 14:02:00
A fine corso, in caso di assegnazione in sede diversa da quella di provenienza, non spetta l'indennità di trasferimento. Ecco perché i sindacati non hanno usato questo  argomento per far recedere l'amministrazione dai suoi intenti.
Inoltre l'allievo verrà posto in aspettativa e in caso di corso in presenza presso le scuole o di tirocini in istituti diversi dal proprio no avrà diritto neppure alla diaria di missione. (vedasi ultimi due corsi da ispettore)
Rispondi

Da: pippopluto112/01/2022 14:02:37
N. 05914/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06995/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6995 del 2005, proposto da:
( congruo nr. di ricorrenti - OMISSIS - ), rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia Meco, con domicilio eletto presso l'avv. Cinzia Meco in Roma, via Nomentana, 91;

contro
Ministero delle Finanze, Ministero del Tesoro; Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla
corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 1 l. 86/2001 a favore del personale della guardia di finanza trasferito d'autorita'

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, appartenenti al contingente ordinario, hanno frequentato il corso allievi marescialli della Guardia di Finanza ed al termine dello stesso sono stati assegnati presso vari comandi del Corpo.

Con il ricorso in esame chiedono la corresponsione della indennità di cui alla legge n. 100 del 1987, ora legge n. 86 del 2001, sostenendo che la destinazione a nuovo reparto, al termine di corso di istruzione, non è equiparabile ad un provvedimento di prima assegnazione , configurandosi piuttosto come un trasferimento di autorità.

Si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 5 giugno 2013 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Ritiene il Collegio di non doversi discostare da un invero costante orientamento giurisprudenziale a mente del quale, in caso di assegnazione della prima sede, non spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, ora legge n. 86 del 2001 in favore del personale militare ed estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al trasferimento d'autorità, neppure qualora la medesima sia successiva - come nel caso di specie - ad una fase di addestramento, in quanto in tale fase l'interessato non è titolare di una sede di servizio in senso proprio, non costituendo conseguentemente la destinazione alla sede di impiego al termine del corso di addestramento trasferimento d'autorità, ma prima assegnazione di sede (cfr., da ultimo, T.A.R. Marche, 10 febbraio 2012 n. 110 ma anche Cons. Stato, Sez. IV, 5 novembre 2004 n. 7204 e 13 luglio 1998 n. 10831).

A ben considerare, la sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può essa stessa essere considerata sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla prima sede di servizio al termine di tale fase non costituisce trasferimento d'autorità, bensì prima assegnazione di sede; pertanto, in tal caso non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, a norma del quale il trattamento economico di cui all'art. 13 L. 2 aprile 1979 n. 97 spetta al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che sia "trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede" (cfr. Cons. Stato, IV Sezione, 23 ottobre 2008 n. 5257).

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, va rilevata la infondatezza della pretesa dedotta con il ricorso in esame, pretesa correlata alla assegnazione di sede (agli odierni ricorrenti) susseguente all'espletamento del 74° corso allievi marescialli.

Il ricorso va dunque respinto poiché infondato.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Consigliere
Rispondi

Da: pippopluto112/01/2022 14:06:30
Indennità di trasferimento a seguito di assegnazione, all'esito di concorso, alla nuova sede di servizio
L'indennità di trasferimento di cui all'art. 1, l. n. 86 del 2001 non spetta in caso di assegnazione alla nuova sede di servizio, all'esito di un concorso al quale l'interessato aveva partecipato con la quota riservata al personale già appartenente al Corpo.

Il principio è stato ribadito dal Cons. Stato in sede consultiva con il parere sez. I, 15 ottobre 2020, n. 1592.
Al riguardo, l'orientamento delle Sezioni consultive ha presentato, negli ultimi anni, due orientamenti non sempre convergenti.

Un primo orientamento, aveva riguardato il caso dell'assegnazione dei Vice Sovrintendenti alle sedi di servizio, affermando il carattere unitario della carriera del personale interessato, anche in presenza del conseguimento di un grado superiore per effetto di promozione, ancorché questo avvenga a seguito del superamento di apposito corso o di concorso appositamente riservato, a condizione che il posto in ruolo assegnato appartenga alla quota di riserva e sempre che sussista la condizione della continuità di prestazione di servizio, riconoscendo l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 della L. 29.3.2001 n. 86 anche in favore del personale militare vincitore di concorso interno che, transitato nel nuovo ruolo, venga destinato ad una diversa sede di servizio, a nulla rilevando "a contrario" la circostanza che l'assegnazione alla sede di servizio di destinazione sia stata manifestata dall'interessato all'esito del corso (secondo l'ordine di graduatoria e nell'ambito delle disponibilità) e che la partecipazione al concorso avesse carattere volontario, realizzando l'assegnazione ad una sede di servizio diversa da quella nella quale il dipendente era impiegato nel ruolo originario di appartenenza il presupposto del "trasferimento d'ufficio" richiesto dall'art. 1, l. n. 86 del 2001" (sez. I, n. 1530 del 2019, che aderisce al parere della sez. II, n. 82 del 2013).

Secondo questo primo orientamento "l'assegnazione dei dipendenti risultati vincitori del concorso interno di cui si è detto, al termine del previsto corso formativo biennale, ad una sede diversa da quella di originario servizio, è connotata dalla prevalenza dell'interesse pubblico su quello del dipendente, anche quando quest'ultimo l'abbia indicata come sede di preferenza o di gradimento â€" ma pur sempre nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 155 del 2001 â€", apparendo siffatta assegnazione finalizzata in via prioritaria alla soddisfazione dell'interesse della pubblica amministrazione alla provvista di funzionari del Corpo Forestale dello Stato dotati di specifiche professionalità".

Di segno opposto è invece il secondo orientamento. In particolare, nel parere della sez. II, 20 febbraio 2017, n. 439, riguardante il caso di un appuntato scelto dei Carabinieri che aveva chiesto l'indennità di trasferimento a seguito del suo trasferimento a domanda, pur dandosi atto che la giurisprudenza amministrativa ha effettivamente affermato che non è sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l'assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito prioritariamente dall'Amministrazione (Cons. St., sez. IV, n. 4341 del 18 ottobre 2016), con la conseguenza che potrebbe essere qualificato come trasferimento d'ufficio (ai fini della corresponsione delle relative indennità) anche un trasferimento preceduto da una domanda di assegnazione alla nuova sede (o di gradimento per la stessa), ha però aggiunto e chiarito "che non può essere invocato il trasferimento d'ufficio ogni qual volta si ritiene venga in rilievo il soddisfacimento di esigenze dell'Amministrazione, tenuto conto che tali esigenze sono per loro natura sempre presenti anche in un trasferimento a domanda per un posto che la stessa Amministrazione ritiene debba essere coperto per il miglior soddisfacimento delle proprie funzioni (Cons. St., sez. IV, n. 9277 del 18 dicembre 2010)", e che "Si è quindi affermato che, quando il trasferimento è disposto a seguito della presentazione di una domanda, in una procedura concorsuale, sui posti liberi individuati dall'Amministrazione di appartenenza, si deve escludere la configurabilità di un trasferimento d'ufficio, con il conseguente diritto a percepire le relative indennità (Cons. St., sez. IV n. 5201 del 23 ottobre 2008)". Secondo questo secondo orientamento, dunque, "La domanda di trasferimento presentata dall'interessato, all'esito di una procedura aperta, non costituisce infatti, una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento ma esprime l'interesse del richiedente di lasciare la sede presso la quale presta servizio per ottenere il trasferimento nella sede diversa che si è resa disponibile", sicché "Può quindi correttamente parlarsi, in tali casi, di un trasferimento a domanda, con le relative conseguenze in ordine al trattamento economico spettante agli interessati". "Né ha alcun rilievo per qualificare diversamente il trasferimento - ha aggiunto la Sezione - la circostanza che, mediante l'attivazione della procedura di mobilità, alla quale può partecipare, presentando apposita domanda, in modo indifferenziato il personale che ha un interesse al trasferimento, anche l'Amministrazione persegue l'interesse pubblico di coprire il posto resosi vacante".

Il parere n. 439 del 2017 si è altresì premurato di confutare l'opposto orientamento "secondo il quale (in alcune situazioni di più difficile interpretazione) il discrimine tra il trasferimento d'ufficio e il trasferimento a domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra l'interesse pubblico e l'interesse personale, nel senso che nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico (anche in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento) mentre nel secondo caso è solo riconosciuto compatibile con le esigenze di servizio, tenuto conto che, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d'ufficio ovvero a domanda, deve aversi comunque riguardo alle specifiche modalità con cui esso è avvenuto in quanto, come si è già detto, l'interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è comunque presente in entrambi i tipi di trasferimenti, quantunque, in quello a domanda, esso coincida con l'interesse privato del dipendente (Cons. St., sez. IV, 19 dicembre 2008, n. 6410)".

Questo secondo orientamento - negativo del diritto all'indennità di trasferimento - è condiviso anche dalla sez. III, con la sentenza 3 agosto 2015, n. 3799, e dalla più recente giurisprudenza del giudice di appello (sez. II, 27 marzo 2020, n. 2151 e 23 maggio 2019, n. 3363) ed è stato ribadito dalla sez. II con il parere 15 giugno 2017, n. 1410.

Il parere in commento ha aderito al secondo orientamento.

La causa prossima, immediata e diretta, del trasferimento di sede, che è la sola che rileva per il diritto, è costituita nel caso dalla domanda volontaria del dipendente, senza la quale nessun trasferimento sarebbe avvenuto, mentre la procedura di avanzamento, indetta dall'Amministrazione, ha costituito nella vicenda in esame solo l'occasione o il mezzo attraverso il quale il trasferimento si è concretizzato, ma non ne costituisce certamente la causa efficiente.

Come chiarito nel parere n. 439 del 2017, la circostanza che il trasferimento soddisfi in qualche modo anche l'interesse dell'amministrazione non può incidere sulla natura del trasferimento stesso, posto che pressoché tutti i casi di trasferimento volontario a domanda devono comunque passare per il filtro della valutazione discrezionale dell'amministrazione circa la coerenza e la convenienza di tale movimento con il proprio assetto organizzativo e con la funzionalità del servizio.
Rispondi

Da: Ivan 112/01/2022 15:13:20
In merito ad esigenze di servizio per cui necessiti mobilità c'è da domandarsi dove sono e come vengono impiegati i gli ultimi 2800 Sovrintendenti del riordino visto che sono rimasti tutti   in sede, se in caso vi fosse necessità di ufficiali di PG e quindi carenza di Ispettori potrebbero loro sopperire come hanno fatto i Sovrintendenti del 2002 2006 e2008 svolgendo per decenni senza oneri  mansioni da Ispettori.
Rispondi

Da: Leo12/01/2022 15:14:04
Non ci sono scuse che tengano, l'Amministrazione attuerà i tuoi intenti solo se vedrà tentennamenti e divisioni da parte dei sindacati (cosa se si sta già verificando) e se ciò avverrà la colpa sarà da addebitare soltanto a loro.
Rispondi

Da: Assistente Capo12/01/2022 15:14:42
https://www.sappe.it/wp-content/uploads/2022/01/COMUNICATO-CONCORSO-VICE-ISPETTORI.pdf
Rispondi

Da: Pol.12/01/2022 15:21:09
Netta, anzi nettissimA presa di posizione del SAPPE sul mantenimento della SEDE..... ECCEZIONALE
Rispondi

Da: X sopra12/01/2022 15:21:24
Ottimo sappe. È la prima volta che si dichiara esplicitamente a favore di una situazione del genere.
Rispondi

Da: X sopra12/01/2022 15:21:58
Osapp,sappe e sinappe a favore allora
Rispondi

Da: Treillo12/01/2022 15:25:38
Aggiornare il tabellone
Rispondi

Da: Leo12/01/2022 15:26:37
Devo fare apertamente i miei complimenti al dottor Capece sigla sindacale Sappe, per aver espresso un parere chiaro e inequivocabile a favore della possibilità di permanenza in sede. Se il Sappe continuerà su questa strada intrapresa vedrà sensibilmente incrementare i propri iscritti, sentendosi al meglio rappresentati.
Rispondi

Da: Nicola12/01/2022 15:33:02
Con grande ammirazione devo ammettere che l'intervento del Sappe è stato il migliore tra tutti i sindacati intervenuti.
Rispondi

Da: X sopra12/01/2022 15:36:46
Osapp sinappe sappe uspp
Rispondi

Da: X sopra12/01/2022 15:38:07
Dal sappe non me lo sarei aspettato.

Osapp ha sempre avuto la linea a favore della continuità quindi a favore della scelta individuale
Rispondi

Da: Nicola12/01/2022 15:40:31
Ovviamente ringraziamo apertamente tutti i sindacati che si stanno battendo in prima linea affinché ci sia la possibilità di permanenza in sede.
Rispondi

Da: Ivan 112/01/2022 16:41:17
Come da sempre il Sapore è una spanna in più degli altri se è così.
Rispondi

Da: Pol.12/01/2022 16:51:15
Al momento le sigle sindacali dichiaratesi in maniera netta e inequivocabili sono state tre
SAPPE + OSAPP + SINAPPE =60% della rappresentanza sindacale
Rispondi

Da: X sopra12/01/2022 16:59:17
Vabbeee pure gli altri in un.modo.o l.alteo si sono accordati. Pensano ai cazzo loro più o meno e non vogliono cedere all altro. Può.essere un buon inizio.
Rispondi

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