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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: Una di Passaggio11/05/2010 07:31:36
Framarzo92.
Il corso per l'art. 7 e il precedente art.3 dà diritto a punteggio. Qualche dubbio esiste se il corso lo hai completato prima o dopo la presentazione della donanda. Ci sono su questo forum pareri diversi. Ti suggerisco di leggere le pagine precedenti.

Da: Franca da Firenze11/05/2010 08:46:51
Buongiorno a tutti! C'è qualcuno che sa dirmi di preciso se con il diploma di maturità magistrale e l'attestato della Regione posso fare il concorso per assistente tecnico?
Preciso che io sono nelle graduatorie di prima fascia e che tutt'ora sto facendo una supplenza annuale in qualità di ass. tecnico nell'area informatica....
                            grazie per l'aiuto

Da: alex11/05/2010 09:13:17
c'è solo una cosa da fare....la cancellazione dai sindacati che hanno voluto questi concorsi del c.....

Da: Valeria11/05/2010 09:21:55
Per Alex



Concordo con te...........

Da: luca11/05/2010 10:13:17
Ministero dellâIstruzione dellâUniversità e della Ricerca

Direzione Generale Regionale per la Campania

Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno
Prot.n. 6711/1   

                                                                          Salerno,10/5/2010

Circ.n. 183



All. 1

                                                                                              AI DIRIGENTI SCOLASTICI

                                                                                                                                 SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO           

   

                                                                                                                                                                                              AL PERSONALE ATA DI RUOLO

                                                                                                                                                                                                            INTERESSATO                                             

                                                                                                                                                                                                                          

OGGETTO: mobilità professionale personale ATA A.S. 2010/2012, risposta a quesiti pervenuti circa corretta applicazione del CCNI del 3/12/2009.



            Facendo seguito a quanto già prescritto con Circolare n.110 del 15/3/2010(pubblicata in pari data sul sito dello scrivente), si rammenta che dal 28/4/2010 al 17/5/2010 il personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti prescritti dal CCNI, qualora abbia già inoltrato la prima parte dellâistanza entro il 15/4/2010, deve trasmettere (con medesima modalità on line) la seconda parte della domanda finalizzata alla partecipazione alle procedure di mobilità professionale prescritte dal precitato CCNI del 3/12/2009.

Si rammenta che i dipendenti interessati dovranno compilare(avendo già indicato entro il 15/4/2010 il possesso dei requisiti di partecipazione) la parte del modulo domanda relativa alla valutazione dei titoli di servizio e professionali posseduti entro la data di presentazione delle istanze in parola.

In tale contesto, anche in seguito a numerosi quesiti pervenuti per le vie brevi, è opportuno che la presente Amministrazione ponga nuovamente lâattenzione sui requisiti di accesso richiesti ai dipendenti per poter accedere tanto alle operazioni di mobilità professionale dallâarea A allâarea B quanto a quelle dallâarea B allâarea D.

A tal proposito, anche al fine di dipanare numerosi dubbi interpretativi, si rammenta che il CCNI del 3/12/2009 statuisce testualmente allâart.4.1  che può partecipare alla mobilità professionale unicamente il personale in possesso dei titoli di studio attualmente previsti per il profilo di destinazione(profilo per cui si richiede la mobilità) od in alternativa il personale in possesso di uno dei titoli di studio attualmente prescritti dallâart.4 della sequenza contrattuale del 25/7/2008 per il profilo professionale di appartenenza più almeno 5 anni di effettivo servizio espletati nel medesimo profilo di appartenenza.

Eâ evidente quindi come, ad esempio, per poter accedere dallâarea a allâarea B è necessario che i collaboratori scolastici  interessati debbano necessariamente possedere il diploma di maturità (attualmente previsto per esplicare le funzioni di assistente amministrativo e tecnico) od in alternativa uno dei titoli di studio oggi previsti per accedere al profilo di appartenenza (diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro dâarte e diploma di scuola magistrale per lâinfanzia) con lâaggiunta di almeno 5 anni di effettivo servizio prestati nella propria qualifica professionale (urge ricordare che non costituiscono titolo di accesso per accedere alla mobilità per il profilo di assistente tecnico i diplomi di maturità classica, magistrale e di ragioniere e perito commerciale).

Analogamente il CCNI del 3/12/2009 allâart.12.1 (vedi lett. A, b, c e d) è altrettanto chiaro nel definire con estrema linearità i requisiti di accesso che il personale di area B deve necessariamente possedere per prendere parte alla mobilità per lâarea D; in tale ottica con il su menzionato articolo si rappresenta come possano accedere a tale mobilità unicamente le seguenti categorie di personale:

1)                           assistenti amministrativi e tecnici in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche sociali ed economia e commercio o titoli equipollenti;

2)                            gli assistenti amministrativi con 5 anni di servizio nel profilo di appartenenza in possesso della laurea triennale utile per accedere al profilo di coordinatore amministrativo  e due anni di servizio come sostituti del DSGA;

3)                           gli assistenti amministrativi in possesso di un diploma di maturità , con almeno 5 anni di effettivo servizio nel profilo, che abbiano sostituito il DSGA per almeno 3 anni;

4)                           il personale di cui allâart.1 comma 3 della sequenza contrattuale 8/3/2002.

Eâ opportuno, a tal uopo, chiarire definitivamente, visti i numerosi quesiti pervenuti soprattutto su questo punto, che,       allorquando allâart.12.1 lett.c si parla di incarichi per la sostituzione del DSGA, il CCNI del 3/12/2009 si riferisce inequivocabilmente a periodi di servizio effettivamente espletati come DSGA.

Le modalità di effettuazione del servizio sono peraltro chiaramente disciplinate dallâart.7.2 del D.D. 28/1/2010, laddove è chiaramente prescritto  che concorrono a raggiungere i precitati 3 anni incarichi con almeno 6 mesi di servizio effettivo prestati esclusivamente nel profilo di DSGA nellâA.S. di riferimento o frazioni di periodi anche prestati in anni differenti che, a partire dal settembre 2000, concorrono a determinare i 12 mesi..

Si rammenta, a tal proposito, che, come sottolineato dalla recentissima nota Ministeriale 4872 del 7/5/2010 (reperibile sulle reti Internet ed Intranet del MIUR ed inviata in allegato) tutto il personale richiedente la mobilità è ammesso con riserva a partecipare alle procedure previste, fermo restando che ne può essere disposta lâesclusione in ogni momento della procedura medesima anche alla luce dei controlli non solo a campione che lâAmministrazione è tenuta ad effettuare sulle istanze dei singoli aspiranti sino allâatto dellâeventuale immissione in ruolo. 

Nel richiedere alle SS.LL. la capillare diffusione della presente nota a tutto il personale ATA di ruolo interessato, ci si augura, al fine di perseguire la totale trasparenza dellâazione amministrativa, di aver potuto fornire utili chiarimenti ai numerosi quesiti pervenuti circa le modalità di partecipazione alle procedure di mobilità in oggetto.







IL DIRIGENTE

F.to     Luca Iannuzzi

                                                                                                        
Ministero dellâIstruzione dellâUniversità e della Ricerca

Direzione Generale Regionale per la Campania

Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno
Prot.n. 6711/1   

                                                                          Salerno,10/5/2010

Circ.n. 183



All. 1

                                                                                              AI DIRIGENTI SCOLASTICI

                                                                                                                                 SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO           

   

                                                                                                                                                                                              AL PERSONALE ATA DI RUOLO

                                                                                                                                                                                                            INTERESSATO                                             

                                                                                                                                                                                                                          

OGGETTO: mobilità professionale personale ATA A.S. 2010/2012, risposta a quesiti pervenuti circa corretta applicazione del CCNI del 3/12/2009.



            Facendo seguito a quanto già prescritto con Circolare n.110 del 15/3/2010(pubblicata in pari data sul sito dello scrivente), si rammenta che dal 28/4/2010 al 17/5/2010 il personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti prescritti dal CCNI, qualora abbia già inoltrato la prima parte dellâistanza entro il 15/4/2010, deve trasmettere (con medesima modalità on line) la seconda parte della domanda finalizzata alla partecipazione alle procedure di mobilità professionale prescritte dal precitato CCNI del 3/12/2009.

Si rammenta che i dipendenti interessati dovranno compilare(avendo già indicato entro il 15/4/2010 il possesso dei requisiti di partecipazione) la parte del modulo domanda relativa alla valutazione dei titoli di servizio e professionali posseduti entro la data di presentazione delle istanze in parola.

In tale contesto, anche in seguito a numerosi quesiti pervenuti per le vie brevi, è opportuno che la presente Amministrazione ponga nuovamente lâattenzione sui requisiti di accesso richiesti ai dipendenti per poter accedere tanto alle operazioni di mobilità professionale dallâarea A allâarea B quanto a quelle dallâarea B allâarea D.

A tal proposito, anche al fine di dipanare numerosi dubbi interpretativi, si rammenta che il CCNI del 3/12/2009 statuisce testualmente allâart.4.1  che può partecipare alla mobilità professionale unicamente il personale in possesso dei titoli di studio attualmente previsti per il profilo di destinazione(profilo per cui si richiede la mobilità) od in alternativa il personale in possesso di uno dei titoli di studio attualmente prescritti dallâart.4 della sequenza contrattuale del 25/7/2008 per il profilo professionale di appartenenza più almeno 5 anni di effettivo servizio espletati nel medesimo profilo di appartenenza.

Eâ evidente quindi come, ad esempio, per poter accedere dallâarea a allâarea B è necessario che i collaboratori scolastici  interessati debbano necessariamente possedere il diploma di maturità (attualmente previsto per esplicare le funzioni di assistente amministrativo e tecnico) od in alternativa uno dei titoli di studio oggi previsti per accedere al profilo di appartenenza (diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro dâarte e diploma di scuola magistrale per lâinfanzia) con lâaggiunta di almeno 5 anni di effettivo servizio prestati nella propria qualifica professionale (urge ricordare che non costituiscono titolo di accesso per accedere alla mobilità per il profilo di assistente tecnico i diplomi di maturità classica, magistrale e di ragioniere e perito commerciale).

Analogamente il CCNI del 3/12/2009 allâart.12.1 (vedi lett. A, b, c e d) è altrettanto chiaro nel definire con estrema linearità i requisiti di accesso che il personale di area B deve necessariamente possedere per prendere parte alla mobilità per lâarea D; in tale ottica con il su menzionato articolo si rappresenta come possano accedere a tale mobilità unicamente le seguenti categorie di personale:

1)                           assistenti amministrativi e tecnici in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche sociali ed economia e commercio o titoli equipollenti;

2)                            gli assistenti amministrativi con 5 anni di servizio nel profilo di appartenenza in possesso della laurea triennale utile per accedere al profilo di coordinatore amministrativo  e due anni di servizio come sostituti del DSGA;

3)                           gli assistenti amministrativi in possesso di un diploma di maturità , con almeno 5 anni di effettivo servizio nel profilo, che abbiano sostituito il DSGA per almeno 3 anni;

4)                           il personale di cui allâart.1 comma 3 della sequenza contrattuale 8/3/2002.

Eâ opportuno, a tal uopo, chiarire definitivamente, visti i numerosi quesiti pervenuti soprattutto su questo punto, che,       allorquando allâart.12.1 lett.c si parla di incarichi per la sostituzione del DSGA, il CCNI del 3/12/2009 si riferisce inequivocabilmente a periodi di servizio effettivamente espletati come DSGA.

Le modalità di effettuazione del servizio sono peraltro chiaramente disciplinate dallâart.7.2 del D.D. 28/1/2010, laddove è chiaramente prescritto  che concorrono a raggiungere i precitati 3 anni incarichi con almeno 6 mesi di servizio effettivo prestati esclusivamente nel profilo di DSGA nellâA.S. di riferimento o frazioni di periodi anche prestati in anni differenti che, a partire dal settembre 2000, concorrono a determinare i 12 mesi..

Si rammenta, a tal proposito, che, come sottolineato dalla recentissima nota Ministeriale 4872 del 7/5/2010 (reperibile sulle reti Internet ed Intranet del MIUR ed inviata in allegato) tutto il personale richiedente la mobilità è ammesso con riserva a partecipare alle procedure previste, fermo restando che ne può essere disposta lâesclusione in ogni momento della procedura medesima anche alla luce dei controlli non solo a campione che lâAmministrazione è tenuta ad effettuare sulle istanze dei singoli aspiranti sino allâatto dellâeventuale immissione in ruolo. 

Nel richiedere alle SS.LL. la capillare diffusione della presente nota a tutto il personale ATA di ruolo interessato, ci si augura, al fine di perseguire la totale trasparenza dellâazione amministrativa, di aver potuto fornire utili chiarimenti ai numerosi quesiti pervenuti circa le modalità di partecipazione alle procedure di mobilità in oggetto.







IL DIRIGENTE

F.to     Luca Iannuzzi

                                                                                                        



       





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Circ.n. 183



All. 1

                                                                                              AI DIRIGENTI SCOLASTICI

                                                                                                                                 SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO           

   

                                                                                                                                                                                              AL PERSONALE ATA DI RUOLO

                                                                                                                                                                                                            INTERESSATO                                             

                                                                                                                                                                                                                          

OGGETTO: mobilità professionale personale ATA A.S. 2010/2012, risposta a quesiti pervenuti circa corretta applicazione del CCNI del 3/12/2009.



            Facendo seguito a quanto già prescritto con Circolare n.110 del 15/3/2010(pubblicata in pari data sul sito dello scrivente), si rammenta che dal 28/4/2010 al 17/5/2010 il personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti prescritti dal CCNI, qualora abbia già inoltrato la prima parte dellâistanza entro il 15/4/2010, deve trasmettere (con medesima modalità on line) la seconda parte della domanda finalizzata alla partecipazione alle procedure di mobilità professionale prescritte dal precitato CCNI del 3/12/2009.

Si rammenta che i dipendenti interessati dovranno compilare(avendo già indicato entro il 15/4/2010 il possesso dei requisiti di partecipazione) la parte del modulo domanda relativa alla valutazione dei titoli di servizio e professionali posseduti entro la data di presentazione delle istanze in parola.

In tale contesto, anche in seguito a numerosi quesiti pervenuti per le vie brevi, è opportuno che la presente Amministrazione ponga nuovamente lâattenzione sui requisiti di accesso richiesti ai dipendenti per poter accedere tanto alle operazioni di mobilità professionale dallâarea A allâarea B quanto a quelle dallâarea B allâarea D.

A tal proposito, anche al fine di dipanare numerosi dubbi interpretativi, si rammenta che il CCNI del 3/12/2009 statuisce testualmente allâart.4.1  che può partecipare alla mobilità professionale unicamente il personale in possesso dei titoli di studio attualmente previsti per il profilo di destinazione(profilo per cui si richiede la mobilità) od in alternativa il personale in possesso di uno dei titoli di studio attualmente prescritti dallâart.4 della sequenza contrattuale del 25/7/2008 per il profilo professionale di appartenenza più almeno 5 anni di effettivo servizio espletati nel medesimo profilo di appartenenza.

Eâ evidente quindi come, ad esempio, per poter accedere dallâarea a allâarea B è necessario che i collaboratori scolastici  interessati debbano necessariamente possedere il diploma di maturità (attualmente previsto per esplicare le funzioni di assistente amministrativo e tecnico) od in alternativa uno dei titoli di studio oggi previsti per accedere al profilo di appartenenza (diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro dâarte e diploma di scuola magistrale per lâinfanzia) con lâaggiunta di almeno 5 anni di effettivo servizio prestati nella propria qualifica professionale (urge ricordare che non costituiscono titolo di accesso per accedere alla mobilità per il profilo di assistente tecnico i diplomi di maturità classica, magistrale e di ragioniere e perito commerciale).

Analogamente il CCNI del 3/12/2009 allâart.12.1 (vedi lett. A, b, c e d) è altrettanto chiaro nel definire con estrema linearità i requisiti di accesso che il personale di area B deve necessariamente possedere per prendere parte alla mobilità per lâarea D; in tale ottica con il su menzionato articolo si rappresenta come possano accedere a tale mobilità unicamente le seguenti categorie di personale:

1)                           assistenti amministrativi e tecnici in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche sociali ed economia e commercio o titoli equipollenti;

2)                            gli assistenti amministrativi con 5 anni di servizio nel profilo di appartenenza in possesso della laurea triennale utile per accedere al profilo di coordinatore amministrativo  e due anni di servizio come sostituti del DSGA;

3)                           gli assistenti amministrativi in possesso di un diploma di maturità , con almeno 5 anni di effettivo servizio nel profilo, che abbiano sostituito il DSGA per almeno 3 anni;

4)                           il personale di cui allâart.1 comma 3 della sequenza contrattuale 8/3/2002.

Eâ opportuno, a tal uopo, chiarire definitivamente, visti i numerosi quesiti pervenuti soprattutto su questo punto, che,       allorquando allâart.12.1 lett.c si parla di incarichi per la sostituzione del DSGA, il CCNI del 3/12/2009 si riferisce inequivocabilmente a periodi di servizio effettivamente espletati come DSGA.

Le modalità di effettuazione del servizio sono peraltro chiaramente disciplinate dallâart.7.2 del D.D. 28/1/2010, laddove è chiaramente prescritto  che concorrono a raggiungere i precitati 3 anni incarichi con almeno 6 mesi di servizio effettivo prestati esclusivamente nel profilo di DSGA nellâA.S. di riferimento o frazioni di periodi anche prestati in anni differenti che, a partire dal settembre 2000, concorrono a determinare i 12 mesi..

Si rammenta, a tal proposito, che, come sottolineato dalla recentissima nota Ministeriale 4872 del 7/5/2010 (reperibile sulle reti Internet ed Intranet del MIUR ed inviata in allegato) tutto il personale richiedente la mobilità è ammesso con riserva a partecipare alle procedure previste, fermo restando che ne può essere disposta lâesclusione in ogni momento della procedura medesima anche alla luce dei controlli non solo a campione che lâAmministrazione è tenuta ad effettuare sulle istanze dei singoli aspiranti sino allâatto dellâeventuale immissione in ruolo. 

Nel richiedere alle SS.LL. la capillare diffusione della presente nota a tutto il personale ATA di ruolo interessato, ci si augura, al fine di perseguire la totale trasparenza dellâazione amministrativa, di aver potuto fornire utili chiarimenti ai numerosi quesiti pervenuti circa le modalità di partecipazione alle procedure di mobilità in oggetto.







IL DIRIGENTE

F.to     Luca Iannuzzi

                                                                                                        



       








       





Da: dinho11/05/2010 10:25:38
x collaboratore scolastico
domani termino il corso per il secondo segmento (acquisizione prima posizione economica), posso inserirlo nel passaggio da B a D, visto che lo concludo prima della scadenza del 17 maggio?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: federico11/05/2010 10:25:48
X coll. scol.

Ho bisogno di un aiuto!

Possiedo il diploma di maturità, 5 anni nel profilo di appartenenza AA e ho effettuato servizio non di ruolo come responsabile amministratio (no DSGA) per tre anni posso partecipare al passaggio B - D 

Da: dinho11/05/2010 10:41:55
x collaboratore scolastico
secondo te, l'attestato di partecipazione presso la direzione provinciale dell'INPDAP, per un incontro di formazione per enti in tema di DMA, versamenti, estratto conto amministrazioni e passweb, da diritto a 0,5 punti nel passaggio da B a D?
grazie

Da: ATTILIA11/05/2010 10:48:08
no

Da: ATTILIA11/05/2010 10:51:20
Per Federico
No
E poi, mi sembra un po' tardi per fare una domanda del genere!!!!

Da: jacovitti11/05/2010 11:00:04
x collaboratore scolastico
ricordi, sono quello che erroneamente ha inserito il diploma di qualifica come titolo di accesso pur avendo il diploma di maturità. Non ho telefonato a Taurasi ma mi sono informato con i sindacati. Mi hanno detto che dovrei riuscire a rettificare i dati quando prenderanno il controllo della proceura gli USP. Come per la seconda posizione economica gli USP avranno la possibilità di variare i dati inseriti a sistema per via dei controlli a campione che dovranno fare e mi dicono che in questa fase potranno rettificare i miei date o, alla più brutta, la rettifica potrà essere fatta a mano come è successo abbondantemente con la graduatoria dei docenti; insomma spero di risolvere del resto ho sbagliato e il titolo ce l'ho quindi non dovrebbero farmi difficoltà non ne vedo il motivo!

Da: lali6111/05/2010 12:23:30
x dinho
assolutamente sì. si parla di frequenza certificata promossa dall'Amministrazione, dalle scuole e/o da Enti accreditati...
ciao

Da: S.M11/05/2010 12:36:55
A volte i quiz " girano" con grande lentezza...anche a voi capita? come si può fare per ovviare?

Da: marilù11/05/2010 13:02:23
scaricati il software.

Da: S.M11/05/2010 13:23:34
Ciao Marilù, intendi quello proposto a pagamento?

Da: marilù11/05/2010 13:31:58
si

Da: marilù11/05/2010 13:32:09
si

Da: S.M11/05/2010 13:48:24
ho visto!! Lo scaricherò.Grazie

Da: l6511/05/2010 14:13:37
per tutti quelli che concorrono da A a B a lecce sul sito dell'USP è uscito l'elenco dei partecipanti al concorso.SIAMO CIRCA 180

Da: dg11/05/2010 14:24:19
Salve a tutti - secondo voi i corsi SIDI lear possono essere valutati 0,5?

Da: CEF8011/05/2010 14:27:55
AIUTOOO! il servizio militare dove lo inserisco???

Da: TANIA11/05/2010 15:25:25
X I TRIENNALI


CI SONO NOVITA'?    POSSIBILE CHE NESSUNO CI SA' DIRE CON "CERTEZZA" LA VALUTAZIONE DEL NS TITOLO...... NON PUO' ESSERE CHE NON DA' NESSUN PUNTEGGIO!.....

Da: S.M11/05/2010 15:32:52
Per Tania

Mi dispiace, ma il post di Luca in questa pagina sembra chiaro in proposito!
Hai telefonato al responsabile del procedimento? Nelle pagine indietro c'è il numero..

Da: Mario Gilda11/05/2010 15:42:02
Per FRANCA da Firenze che scrive:
"Buongiorno a tutti! C'è qualcuno che sa dirmi di preciso se con il diploma di maturità magistrale e l'attestato della Regione posso fare il concorso per assistente tecnico?
Preciso che io sono nelle graduatorie di prima fascia e che tutt'ora sto facendo una supplenza annuale in qualità di ass. tecnico nell'area informatica....
grazie per l'aiuto"

Il diploma di maturità magistrale unito a qualifica professionale regionale di cui alla L. 845/78 è stato titolo idoneo per supplenze e  lâinserimento in graduatoria provinciale permanente per incarico a tempo determinato quale assistente tecnico; infatti per lâassistente tecnico era richiesto non la maturità magistrale integrata da attestato di qualifica regionale ma:
"diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dellâart.14 della L.n.845/78"

Lâart. 4 relativo del concorso per i passaggi dallâarea contrattuale inferiore allâarea immediatamente superiore di questâanno 2010, recita:

4.4. Può partecipare, altresì, il personale in possesso del titolo di studio individuato dalla tabella di cui allâarticolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, per lâaccesso al medesimo profilo di appartenenza e dellâanzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro a tempo determinato. In alternativa al servizio nel profilo di appartenenza è ritenuto valido, al fine della partecipazione alla mobilità professionale, esclusivamente il servizio prestato nella qualifica professionale per la quale si chiede la mobilità.
4.5. Ai sensi dellâarticolo 556, comma 4, del testo unico 297/94, il personale di cui al comma 4 può partecipare alla mobilità per il profilo professionale di assistente tecnico purchè il diploma di qualifica, in quanto titolo di accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico, risulti coerente con lâindirizzo di post-qualifica, secondo quanto previsto dalla corrispondenza titoli di studio-laboratori di cui allâallegato âCâ, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per quanto riguarda la tabella di cui allâarticolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, questa prevede allâultimo comma:

âÈ fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso per coloro che, al momento dellâentrata in vigore della presente sequenza contrattuale, siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale.â

Pertanto sembrerebbe che un candidato con abilitazione magistrale e formazione di cui alla legge 845/78, già inserito in graduatoria o che abbia prestato almeno 30 giorni di servizio possa partecipare al concorso.

Lâarticolo 556, comma 4, del testo unico 297/94 recita :
4. Il personale A.T.A. può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purché detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attività tecnica o specialistica
Sembrerebbe che non ci sia alcun ostacolo per cui un candidato con abilitazione magistrale e formazione di cui alla legge 845/78 possa partecipare al concorso, visto che i titoli di cui sopra erano già richiesti e considerati idonei a svolgere lâattività di assistente tecnico, attività che il candidato ha già svolto e spero senza demerito.
In pratica dovrei dire che il tutto è molto contorto, in pratica da far ricorso se si è esclusiâ. Qualcuno del Ministero dovrebbe spiegare meglioâ.  La finalità del concorso (doveva essere bandito da anni quando per lâassistente tecnico era richiesto solo il diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica) sarebbe quella di immettere nel ruolo superiore persone capaci che conoscono lâattività e sanare una condizione di precarietà diffusa.



Da: Valeria11/05/2010 15:42:04
PER COLLABORATORE SCOLASTICO


Per favore dopo aver letto la circolare pubblicata da Luca mi spieghi se si possono inserire crediti formativi aquisiti dal 15 aprile fino al 17 maggio?
Grazie.

Da: Valeria11/05/2010 15:46:25
PER COLLABORATORE SCOLASTICO


RETTIFICA:........HO SBAGLIATO A DIGITARE ...ACQUISITI....

Da: MARIA ROSA11/05/2010 16:10:12
ART.3 VALE 2 PUNTI :ALL'INSERIMENTO CREDITI TE LI DA' AUTOMATICAMENTE. NOI C.S. NON POTEVAMO FARLO PER ASS.AA.
SI DEVE ESSERE DI RUOLO LORO NE HANNO FATTO UN'ALTRO ART. 2  DEL LORO RUOLO DI APPARTENENZA SE VAI A VEDERE LA TABELLA CREDITI PER IL PASSAGGIO A DSGA TE NE ACCORGI. NESSUNO HA POTUTO FARE QUELLO PER ASS..AA. PERCHE NOI SIAMO C.S. E ANCHE SE PRENDEVAMO SUPPL.COME ASS. AMM. NOI SIAMO SUPPL. TEMPORANEI IN QUEL PERIODO E POSSIAMO FARE SOLO CORSI PER IL PROFILO DI APPARTENENZA.VI VOLETE CONVINCERE O Nò, NON L'AVREBBERO MESSO NELLA TABELLA CREDITI SE NON ERA PREVISTO E SE NON VALEVA!!!!!!

Da: Butterfly11/05/2010 16:40:57
x MARIA ROSA
Credo che ti sbagli, è consentito partecipare alla formazione art. 3 anche a chi non è di ruolo. E' l'art. 7 che lo possono fare solo quelli di ruolo.
Se inserisci l'art. 3 fatto per CS dove ti vale 2 punti DICHIARI IL FALSO!!
La tabella parla chiaro: "Effettiva partecipazione alle attività di formazione per la qualificazione previste dall'art. 3 dell'Intesa 20 luglio 2004 e successive per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (o TECNICO se partecipi x tecnico)".
Se lo inserisci è normale che i 2 punti te li dà, il sistema non è in grado di vedere se sul tuo attestato di formazione c'è scritto se l'hai fatto per CS o per AA, sei tu che devi saperlo.

Da: ale11/05/2010 16:42:58
scusa ho appena letto il tuo mess
io ho il tuo stesso problema, al contrario nel senso che poichè ho inserito la maturità per AA ma con qualifica ho un punteggio superiore, secondo te posso modificare tramite UPS? mi spieghi meglio Grazie
Ale

Da: x ale11/05/2010 16:50:36
non devi modificare niente perchè la qualifica dà 0 punti anche se come votazione hai avuto 100/100 opp. 60/60, ok?

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