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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: bari | 02/09/2010 23:02:06 |
per collaboratore scolastico E' legittimo per chi? | |
Da: Claudio FIRENZE | 02/09/2010 23:04:27 |
X una domanda ....da noi nessuno ha fatto nomine fino all'avente diritto...tutte fino al 31 ago e, di conseguenza, i sostituti AA fino al 30 giugno.... | |
Da: Collaboratore Scolastico | 02/09/2010 23:05:29 |
In ogni caso, la revoca determina l'inidoneità dell'atto revocato a produrre effetti ulteriori. La revoca è, dunque, un provvedimento con efficacia ex nunc in quanto, da una parte, l'atto divenuto inopportuno può essere stato opportuno in passato sulla base di diversi presupposti e circostanze di fatto. Inoltre, il mantenimento degli effetti medio tempore prodotti si può spiegare sulla base di esigenze di certezza del diritto. | |
Da: P CS | 02/09/2010 23:05:31 |
Per tutti Per favore smettiamola con la guerra tra poveri ("concorsisti" e precari). Vi lascio con una riflessione di Karl Kraus: "La guerra è dapprima la speranza che dopo si stia meglio; poi l'attesa che l'altro stia peggio; poi la soddisfazione che anche l'altro non stia meglio; ed alla fine la sorpresa che tutti e due stanno peggio". Notte... | |
Da: Marcy | 02/09/2010 23:08:16 |
Ora non mi rimane che aspettare...visto che dalla mobilita' sono rimasta fuori per pochi posti nonostante avessi preso 30 alle prove selettive. Ho solo diciassette mesi come AA : se mi tocca una di quelle supplenze forse ce la faccio ad entrare in prima fascia... buonanotte, grazie Claudio! | |
Da: Claudio FIRENZE | 02/09/2010 23:15:30 |
X MARCY ....figurati....buonanotte a te e a presto! | |
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Da: Collaboratore Scolastico | 02/09/2010 23:16:48 |
Notte al mondo ATA!!! | |
Da: una domanda | 02/09/2010 23:41:20 |
X Claudio Firenze Grazie per avermi risposto e buonanotte a tutti..... ormai vi sento come degli amici!!! | |
Da: AA | 03/09/2010 00:09:22 |
Per ROSSELLA Germini...!?!? Grandioso... da un concorsista! Per SPERO Ti rispondo io. SI. Sono inserita anche come CS ma ho iniziato come AA e faccio questo lavoro da quasi 10 anni. Ora mi domando come mai a te che hai iniziato come CS deve essere, giustamente, riconosciuto il diritto alla progressione... mentre ad altri, che hanno iniziato in un profilo superiore, questo diritto non solo dovrebbe essere negato... ma addirittura ci si aspetta che facciano un passo indietro! Come mai tutto questo livore nei confronti dei precari AA? Non vi ha mica costretti nessuno a fare i CS. Se questo vi faceva sentire in qualche modo, e a mio avviso immotivatamente, di serie "B", il problema è solo vostro... e non è certo questa la rivincita che vi farà sentire meglio. Del resto questi precari, che vi augurate "sparirscano" dalla faccia della terra, forse non spariranno tanto facilmente... o almeno non tutti... E a quel punto che farete? Fucili alla mano, li stenderete per placare la vostra sete di vendetta? Andiamo, state odiando il "nemico" sbagliato... e la cosa più grave è che non volete vederlo, perché al momento vi interessa solo "apparire", vi interessa solo che quando vi si chiederà la professione... non dovrete più dire "Collaboratore Scolastico" ma un pomposo "Assistente Amministrativo"... e questo vi farà sentire padroni del mondo... Andiamo... svegliatevi... Rendetevi conto che sfruttano tutti, precari e non... con stipendi da fame rispetto alle competenze richieste! | |
Da: Daniela | 03/09/2010 00:17:20 |
la posta nn mi funziona ...x i miei futuri colleghi nn ho formulato una grad. presunta solo per mancanza di tempo nn mi sono trascritta tutto, ma solo i candidati dal voto 27 in poi..calcolato i vs punteggi : Di L. M. 8/9 in grad. Ard. M. 14/15 ciao ragazzi poi dal lavoro domani vi scrivo..complimenti x Maurizio: sei stato bravissimo ero lì tra gli auditori (la bionda) te lo sei meritato veramente!!!ciao | |
Da: per una domanda | 03/09/2010 00:23:06 |
Da: Claudio FIRENZE 02/09/2010 23.04.27 X una domanda ....da noi nessuno ha fatto nomine fino all'avente diritto...tutte fino al 31 ago e, di conseguenza, i sostituti AA fino al 30 giugno.... STESSA COSA A PARMA quello che non capisco è come mai il DSGA suppl sia già in servizio, mentre il suo supplente AA NON SI POSSA ANCORA NOMINARE!!! | |
Da: X AA | 03/09/2010 00:23:26 |
mi sa proprio che anche tu hai problemi con la serie B (tutti vogliamo giocare in serie A), considerato che sei inserito/a nelle graduatorie di CS ma lavori come AA. Con CS avresti potuto accelerare la "sognata"immissione in ruolo... penso che avreste potuto fare bella figura con un bel ricorso contro i tagli attuati nei vari profili del personale ATA ...l'unica cosa fondata a cui potevate appigliarvi ...solo in quel caso tutto il mondo ATA sarebbe stato unito e solidale!!! ma siccome sapevate già in partenza di perdere contro una finanziaria ostile, avete pensato bene di attuare un ricorso, dove al ministero non gliene fregava proprio niente e potevate recuperare i pochi spiccioli di posti rimasti non tagliati...mah e chi vi capisce :(( | |
Da: bidello | 03/09/2010 01:00:33 |
per AA: Scusa tanto, esiste una normative che sancisce i passaggi verticali con i concorsi interni, in tutte le pubbliche amministrazioni e quindi anche la scuola, e tu parli ancora di posti a voi rubati, vuoi contestare la legge? La costituzione? Hai un coraggio barbaro... La Vostra precarietà non l'hanno voluta i collaboratori scolastici di ruolo(che sono comunque stati dei precari) ma i vostri cari sindacalisti che da tutta questa precarietà attingono tessere e quindi più soldi e quindi più potere. PS. A chi può rispondere. A quelli come me che hanno superato la preselezione c'è una mera speranza di partecipare in futuro alla formazione? Grazie in anticipo. | |
Da: sofiably | 03/09/2010 01:02:33 |
VORREI SAPERE COSA NE PENSATE...QUALI SONO LE VOSTRE CONCLUSIONI????? Secondo te Collaboratore Scolastico???? N. 03717/2010 REG.ORD.SOSP. N. 07243/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 7243 del 2010, proposto da: Leonarda Amella, Angela Eliana Vizzi, Marianna Mauceri, Patrizia Scaturro, Giuseppe Mancuso, Teresa Baio, Giuseppe Giglia, Pietro Vassallo, Ignazio Amato, Franca Spataro, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Mirenghi, Stefano Viti, con domicilio eletto presso Stefano Viti in Roma, piazza della Liberta', 20; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive per il passaggio del personale amministrativo tecnico ed ausiliario dell'area contrattuale b all'area contrattuale d - cautelare provvisoria.. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Milano; Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2010 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che sussistono i presupposti, di cui all'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 nel testo modificato dallâart.3 della legge 21 luglio 2000 n.205, attesa, nella specie, anche a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza o meno di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dallâesecuzione dellâatto impugnato, la sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sullâesito favorevole del ricorso le cui doglianze appaiono assistite dal âfumus boni jurisâcon conseguente ammissione con riserva dei ricorrenti allo svolgimento del percorso formativo previsto dallâart.7 del CCNL 3.12.2009; P.Q.M. Accoglie la suindicata domanda cautelare secondo le modalià di cui in parte motiva. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati: Bruno Amoroso, Presidente Carlo Taglienti, Consigliere Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/09/2010 IL SEGRETARIO | |
Da: sofiably | 03/09/2010 01:35:30 |
STESSO INCONTRO MA OGNI SINDACATO DICE LA SUA...LEGGETE dallo...SNALS In data odierna si è svolto al MIUR un incontro relativo al personale ATA, per discutere gli argomenti sopra citati. In relazione al CCNI per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (artt. 11 e 11 bis) il Ministero ha sottoposto alle OO.SS. le linee di una bozza di nota, da emanarsi nei prossimi giorni, in risposta a quesiti sorti quale interpretazione del comma 7 dellâart. 11 bis del CCNI 15/07/2010, con particolare riguardo al riferimento nello stesso al comma 4 dellâart. 6 del regolamento delle supplenze. Il MIUR chiarirà nella emananda nota che, i posti lasciati liberi dallâassistente amministrativo, utilizzato in qualità di DSGA, sono ascrivibili alla tipologia di posti da ricoprire con supplenza di cui alla lettera B dellâart. 1 del regolamento delle supplenze del personale ATA, e conseguentemente va instaurato un rapporto di lavoro sino al 30/06 e la retribuzione del personale non grava sui fondi dâistituto ma sul capitolo di bilancio gestito dal MEF. Per quanto attiene il primo punto allâo.d.g, lâamministrazione, ha illustrato la genesi della nota n. 7701 del 25/08/2010 avente per oggetto âAssunzioni personale ATA per mobilità professionaleâ, inviata in data 25/05 ai Direttori Scolastici Regionali, con la quale aveva invitato gli uffici preposti a non coprire con nomine a tempo determinato, ma con nomine fino allâavente diritto, i posti accantonati per la mobilità professionale del personale ATA, i cui effetti sono stati sospesi con ordinanza n. 1072/2010 fino al 29/09 p.v., in attesa della decisione del TAR Lazio. Inoltre, lâamministrazione, dopo approfondita discussione avvenuta in data odierna, ha comunicato che tale nota rimarrà operante fino al 29/09/2010; da tale data, a seguito della decisione assunta dal TAR, si chiarirà la posizione da tenere circa la mobilità professionale, prevedendo, in caso di annullamento o revoca della sospensiva, la possibilità di procedere alle assunzioni di personale ATA per mobilità professionale, con decorrenza giuridica 1/09/2010 e decorrenza economica dal giorno di effettiva assunzione in servizio nellâa.s. 2010/2011. dalla ...CISL Si è svolto questa mattina l'annunciato incontro sulle questioni relative alla gestione delle operazioni sui posti destinati alle procedure di mobilità professionale del personale a.t.a. e alla corretta interpretazione del comma 1 dell'art. 11 bis del CCNI sulle utilizzazioni. L'incontro ha avuto carattere interlocutorio, stante la difficoltà a trovare soluzioni condivise sull'insieme delle questioni prese in esame. Mobilità professionale Dopo ampia e articolata discussione, il tavolo ha convenuto di attendere il prossimo pronunciamento del TAR prima di riprendere in esame la proposta dell'Amministrazione - da noi definita inaccettabile - di "liberare" da subito i posti accantonati, rendendoli disponibili per le utilizzazioni e le supplenze e ipotizzando di conseguenza, per gli interessati, una nomina eventualmente solo giuridica per il corrente anno scolastico. Da parte nostra, ci siamo detti contrari ad una scelta che avrebbe pregiudicato intempestivamente - in assenza di prescrizioni di legge in tal senso, e quasi accettando come ineluttabile un esito negativo del contenzioso amministrativo - i possibili benefici di una procedura stabilita da un atto negoziale da noi fortemente voluto. Questa è stata alla fine la posizione da tutti condivisa: conseguentemente, l'Amministrazione ha riconfermato le istruzioni contenute nella nota inviata il 25 agosto ai Direttori Regionali (accantonamento dei posti e copetura con nomine fino all'avente titolo). Non è escluso che vengano diramate a breve ulteriori chiarimenti, che potrebbero anche riprendere quanto da noi detto nel comunicato del 26 agosto in ordine al differente trattamento delle situazioni a seconda che le procedure concorsuali si siano completate o meno entro il 31 agosto: nel caso infatti di procedure comunque tuttora in via di svolgimento, potrebbe risultare ineludibile il meccanismo del rinvio comunque al settembre 2011 dell'effettiva assunzione. Cerificheremo nelle prossime ore se l'Amministrazione intenderà muoversi in questo senso. Art. 11 bis: si è convenuto di riconvocare il tavolo per la settimana prossima, per un ulteriore e definitivo esame della questione. Le nostre posizioni restano quelle indicate nel comunicato del 26 agosto. dalla ...UIL Il giorno 2 settembre 2010 si è svolto un incontro tra lâamministrazione e le organizzazioni sindacali sulla gestione dei posti accantonati per i passaggi di qualifica del personale ATA e sulla gestione delle relative supplenze. Per la UIL scuola hanno partecipato Antonello Lacchei e Pasquale Proietti. Il Miur ha ribadito i contenuti della nota 7701 del 25 agosto scorso che prevede l'accantonamento dei posti relativi allâa.s. 2010/2011 e la loro copertura con supplenze fino allâavente diritto, in attesa dellâudienza del TAR del Lazio, relativa al ricorso sui passaggi di qualifica, fissata per il 29 settembre prossimo. La UIL ha ribadito la necessità di procedere al più presto ai passaggi di qualifica di coloro che rientrano nel contingente e che hanno positivamente superato le prove selettive e la formazione. Lâamministrazione si è impegnata ha fornire ai sindacati i dati relativi allâesito delle prove finali al fine di fornire elementi di valutazione oggettivi che costituiranno la base delle scelte successive. Infine, su richiesta dei sindacati, lâamministrazione si è impegnata a emanare una nota di chiarimento sulla natura giuridica della supplenza annuale del personale chiamato a ricoprire il posto dellâassistente amministrativo, utilizzato in qualità di DSGA, e sullâimputazione della retribuzione sul relativo capitolo del Tesoro (non a carico dei fondi della scuola). da...CGIL NULLA proprio NULLA...ma si è presentato qualche delegato????? | |
Da: Patrizia2 | 03/09/2010 07:00:25 |
Grazie Sofiably, la comparazione è davvero utile per tentare di comporre il puzzle della mabilità verticale. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. | |
Da: Pietro Cl | 03/09/2010 08:35:51 |
- 26 all'alba | |
Da: mattia pascal | 03/09/2010 09:01:19 |
x sofiably Ma dove hai trovato questi comunicati? Sui siti dei sindacati non trovo nulla | |
Da: rossella | 03/09/2010 09:42:39 |
per AA. premetto che il "livore" di cui parli è da parte tua nei ns confronti e non viceversa. L'unico concetto che condivido con il tuo intervento è quello relativo alla retribuzione da fame a fronte di cui ognuno cerca di far carriera. Per quanto mi riguardo avrò difficoltà a lasciar per sempre il mio ambiente lavorativo in quanto i rapporti umani non li ho mai instaurati sulla base del mansionario ma sul rispetto, amicizia e collaborazione. Sono peraltro avvocato ma non ho mai guardato nessuno dall'alto in quanto considero tutti meritevoli di considerazione anche gli AA precari come te. Scusami... ma non ho resistito | |
Da: Isabella | 03/09/2010 10:02:28 |
Volevo ringraziare tutto coloro che mi hanno aiutato a superare questo concorso, dato che ho avuto molti problemi di carattere familiare che non mi hanno consentito di potermi dedicare allo studio. GRAZIE A VOI CE L'HO FATTA!!!! C'e' qualche persona di buon cuore che mi puo' inviare la Graduatoria presunta di Napoli. il mio indirizzo firstime@interfree. Grazie a tutti Isabella | |
Da: molly | 03/09/2010 10:39:59 |
il commento che fai denota un'ostilità che ti abbruttisce nonostante tu la voglia imputare ai collaboratori. Purtroppo facciamo il gioco di chi dall'alto muove i nostri fili e si fa grande parlando di numeri rispetto alle assunzioni di personale che non sono reali perchè non confrontati ai tagli e quindi alla non assunzione di persone che anche per 10 anni hanno lavorato nello stesso profilo. | |
Da: sofiably | 03/09/2010 10:40:27 |
CGIL = SINDACATO DEI PRECARI Conviene che chi ha un contratto a tempo indeterminato cerchi un altro sindacato... | |
Da: sofiably | 03/09/2010 10:41:34 |
x mattia pascal sui siti delle associazioni sindacali | |
Da: che schifo | 03/09/2010 10:45:40 |
incoerenza completa della CGIL...prima lotta per far firmare il contratto sulla mobilità, poi va contro il contratto stesso...mi sembra che vada dietro alle tessere e non ai diritti dei lavoratori.... quello che ho sentito dire è inaccettabileeeeeeeee VERGOGNAAAAAAAAAAAAA | |
Da: IMM | 03/09/2010 10:55:33 |
BUON GIORNO A TUTTI Ufficio ATA- Sc. Paritarie â" Segr. Conciliazione â" Edil. E Sicurezza Funz. Resp. Salvatore Pisaniello - fax 011/4404306 E-mail: salvatore.pisaniello.to@istruzione.it Ufficio Istruzione Secondaria di 2° grado Funz. Resp. Foschi Nicola tel. 0114404350 Ufficio Docenti 1° Ciclo dâIstruzione Funz. Resp. Petrasanta Caterina Tel. 011 4404343 Ministero dellâIstruzione dellâUniversità e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Torino Via Coazze, 18 â" 10138 Torino - Prot. n. 13746 Torino, 31 agosto 2010 Circ. n. 453 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DI TORINO E PROVINCIA ALLE OO.SS. Oggetto: D.M. 30 luglio 2010 n. 68 â" Elenchi Provinciali del personale docente, educativo ed A.T.A. ai fini del conferimento di supplenze temporanee, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, ai sensi dellâart. 7 c. 4 ter del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 200 n. 25. Si trasmettono in allegato il D.M. 68 del 30 luglio 2010 e la nota ministeriale prot. AOODGPER 7392 del 3 agosto 2010, i quali dettano le disposizioni inerenti la compilazione degli elenchi del personale docente, educativo e del personale ATA avente titolo alla precedenza assoluta nellâassegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole. Si richiama lâattenzione delle SS.LL. su una puntuale applicazione delle modalità operative indicate nel D.M. in oggetto, al fine di una corretta predisposizione degli elenchi âprioritariâ.I modelli di domanda sono pubblicati sulla rete intranet e internet del MIUR ed allegati alla nota prot. AOODGPER7837 del 31/08/2010. Il personale avente titolo ad essere incluso negli elenchi prioritari dovrà presentare domanda tassativamente nel periodo dal 15 settembre 2010 al 30 settembre 2010 allâistituzione scolastica dove ha prestato servizio nellâanno scolastico 2008/2009 ai sensi dellâart. 3 comma 1 dellâallegato D.M. 68/2010. La domanda può essere consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata a/r; in tal caso fa fede la data di ricezione dellâufficio postale. Si consiglia, per chi utilizza lâinvio a mezzo posta, di anticipare lâacquisizione della domanda trasmettendola anche allâindirizzo e-mail della scuola. Nel modello di domanda dovranno essere indicati i distretti della provincia in cui gli interessati intendono essere utilizzati, secondo i criteri indicati allâart. 2, comma 3 del D.M. 68/10. Ufficio ATA- Sc. Paritarie â" Segr. Conciliazione â" Edil. E Sicurezza Funz. Resp. Salvatore Pisaniello - fax 011/4404306 E-mail: salvatore.pisaniello.to@istruzione.it Ufficio Istruzione Secondaria di 2° grado Funz. Resp. Foschi Nicola tel. 0114404350 Ufficio Docenti 1° Ciclo dâIstruzione Funz. Resp. Petrasanta Caterina Tel. 011 4404343 Ministero dellâIstruzione dellâUniversità e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Torino Via Coazze, 18 â" 10138 Torino - LâIstituzione Scolastica destinataria della domanda provvederà, dopo aver convalidato la dichiarazione in calce alla domanda circa il rapporto di lavoro instaurato nellâa.s. 2008/09 e successivi, allâinserimento a sistema dei dati dellâinteressato e dei distretti richiesti, provvedendo successivamente allâimmediato inoltro della stessa allâUfficio Scolastico Provinciale prescelto. Gli elenchi prioritari del personale avente titolo alla precedenza assoluta, compilati ai sensi del D.M. 68/10 si applicano dalla data di diffusione degli elenchi stessi. Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. IL DIRIGENTE Paolo IENNACO | |
Da: giustizia | 03/09/2010 10:59:20 |
errore di n. posti per AA mobilità professionale prov RAGUSA. N 14 (e non 10) IN QUANTO IL NUMERO DEI POSTI DEVE ESSERE IL 40% DEI POSTI DI RUOLO DEGLI AA, DELL'ANNO SCOLASTICO 2009/2010 E DELL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011. N.19 2009/10 N.15 2010/11 TOTALE 34= 40% = 13,6 (14) | |
Da: IMM | 03/09/2010 11:01:31 |
SEMPRE RIFERITO AL PRECEDENTE POST SALVAPRECARI Il Ministro dellâIstruzione, dellâUniversità e della Ricerca . D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167, con particolare riferimento allâart. 1 cc. 2-3-4; VISTO il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dellâarticolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto, legge 25 settembre 2009, n.134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nellâassegnazione delle supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici dalle graduatorie di Circolo e dâIstituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente; VISTO il DM n. 100 del 17 dicembre 2009 che ha integrato i predetti elenchi con lâulteriore categoria di beneficiari individuati dalla legge di conversione del succitato decreto legge n. 134 del 25 settembre 2009; VISTO lâart. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla riferita :L 167 del 24 novembre 2009 anche per lâa.s. 2010-2011; CONSIDERATA la necessità di dettare disposizioni per ricostituire gli elenchi prioritari da utilizzarsi nellâa.s. 2010-2011 in virtù del predetto DL 194/2009 convertito con L 25/10 ; PER I MOTIVI espressi in premessa, DECRETA Art. 1 Personale Destinatario 1)Ai sensi dellâart. 1 c. 2 della legge n. 167 del 24 novembre 2009 le cui disposizioni sono state rinnovate per lâa.s. 2010-2011 dallâart. 7 c. 4 ter della L 26 febbraio 2010 n. 25, il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nellâa.s. 2010-2011 nelle graduatorie a esaurimento previste dallâart. 1, c. 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il personale ATA, inserito a pieno titolo, per lâa.s. 2010-2011 nelle graduatorie permanenti di cui allâart. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD. MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario delle disposizioni del presente provvedimento. 2)Tale personale: deve aver conseguito, nellâanno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le graduatorie dâistituto, una supplenza di almeno 180 giorni in unâunica istituzione scolastica, Il Ministro dellâIstruzione, dellâUniversità e della Ricerca anche tramite proroghe o conferme contrattuali, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1 e deve essersi trovato, a prescindere da qualsiasi situazione lavorativa verificatasi nellâa.s. 2009-2010, nella condizione di non poter ottenere, per lâanno scolastico 2010-2011 , nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi. Tale ultima condizione,per coloro che hanno effettuato la prestazione lavorativa di 180 giorni nel 2008-2009, non può essere verificata alla data dâinizio dellâanno scolastico e pertanto il personale appartenente alla suddetta tipologia ha comunque titolo a presentare domanda .per lâinserimento ai sensi del successivo art.2. 3) Sono esclusi dai benefici coloro che, nellâanno scolastico 2010-2011, rinuncino ad una supplenza conferita per intero orario nellâambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto. 4) Rimane beneficiario delle disposizioni di cui al presente decreto il personale che, nel medesimo anno scolastico rinunci ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi ovvero che rinunci ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo per effetto dellâinserimento in coda a tutte le fasce delle graduatorie delle province opzionali aggiuntive. 5) Il personale di cui al presente articolo è utilizzato per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per effetto dellâassenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A., con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto. Detta precedenza è riconosciuta, secondo lâordine di graduatoria, anche ai fini del completamento dâorario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia nella provincia di appartenenza (dove è stata valutata lâistanza di partecipazione alla procedura delle graduatorie ad esaurimento) che in una delle province opzionali aggiuntive, fermo restando che il completamento può avvenire solo nellâambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato 6) Ai sensi dellâart. 1 c. 4 della L .167 del 24-11-2009 così come rinnovata dallâart. 7 n. 4 ter della L. 25 del 26/2/2010 il personale docente e educativo ha diritto al riconoscimento della valutazione dellâintero anno di servizio ai soli fini dellâattribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dallâart. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui allâart. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD. MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24 marzo-2004, ha diritto allâattribuzione dello stesso punteggio conseguito nellâanno scolastico 2008/2009, da utilizzare in occasione dellâ aggiornamento delle graduatorie permanenti o per lâinserimento in esse. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale lâinteressato ha prestato utilmente servizio nellâa.s. 2008-2009. 7) Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti del personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2010. Il Ministro dellâIstruzione, dellâUniversità e della Ricerca Art. 2 Presentazione Istanze 1) Il personale interessato presenta apposita istanza, al fine di essere inserito negli elenchi prioritari di una sola provincia ,nel periodo tassativo dal 15 al 30 settembre 2010, secondo il modello allegato, indirizzandola esclusivamente ad uno degli Uffici seguenti per il tramite dellâistituzione scolastica in cui ha prestato servizio nellâa.s. 2008/2009: a) alla sede provinciale dellâufficio scolastico regionale che ha gestito la graduatoria ad esaurimento di appartenenza, per i docenti e, per il personale ATA, le graduatorie permanenti di cui allâart. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004; b) alla sede provinciale dellâufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di circolo o istituto è inserito per lâa.s. 2010/2011; c -alla sede provinciale dellâufficio scolastico regionale nella cui graduatoria ad esaurimento il personale docente è inserito in coda, in via obbligatoria, ai fini del completamento dâorario, qualora al momento della presentazione della domanda abbia già stipulato per lâanno scolastico 2010/2011 un contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra. 2) Qualora la provincia nella quale lâinteressato ha dichiarato la propria disponibilità sia diversa da quella in cui risulta inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, la sua inclusione in queste ultime si intende sospesa finché fruisce dei benefici di cui al presente provvedimento, tranne il caso che sia destinatario di eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche 3) Allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle scuole, nonché per il migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, la scelta delle sedi deve essere operata per distretti. Ne consegue che nellâistanza in questione devono essere indicati, con il vincolo di un numero minimo da rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio, scegliendo: - almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5; - almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10; - almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16; - almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti maggiore di 16 Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dellâinfanzia e primaria, disciplinate dallâart. 5, c.6 e dallâart. 7 c.7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con DM. 131/07, può essere indicato 1 solo distretto nellâambito di quelli prescelti. Art. 3 Costituzione Elenchi Prioritari 1) Il personale interessato alla presentazione della domanda è inserito in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, divisi per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento di Il Ministro dellâIstruzione, dellâUniversità e della Ricerca appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti - e in subordine in quelle ad esaurimento - citate allâart.1. Qualora lâinteressato abbia chiesto di essere incluso negli elenchi prioritari in una delle province opzionali aggiuntive, ai fini del completamento orario la sua posizione rimane comunque subordinata rispetto agli aspiranti, beneficiari delle disposizioni di precedenza di cui al presente decreto, inclusi nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza di tale provincia, a meno che la provincia non coincida con quella in cui è inserito nelle graduatoria di circolo o di istituto. 2) Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione o di disoccupazione. Per lâutilizzo di tali procedure è indispensabile che siano immediatamente registrati,relativamente allâa.s. 2010-2011 a cura delle istituzioni scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo. Art 4 Progetti regionali 1) Ai sensi dellâart. 1 c. 3 della L .167 del 24-11-2009 così come rinnovata dallâart. 7 n. 4 ter della L. 25 del 26/2/2010 il personale che ha titolo ad essere incluso negli elenchi prioritari, può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali. La dichiarazione di disponibilità, diretta allâUfficio Scolastico Regionale, analogamente a quella per lâinclusione negli elenchi prioritari, viene presentata, entro il medesimo termine del 30 settembre 2010, presso lâistituzione scolastica dove è stato prestato servizio nellâ a.s. 2008-2009, ovvero con le specifiche diverse modalità stabilite a livello periferico per dare esecuzione agli accodi stipulati. 2) La rinuncia, senza valido motivo, allâofferta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire lâindennità di disoccupazione qualora spettante. 3)Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dallâamministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dellâintero anno di servizio, per il personale docente , inserito a pieno titolo nellâanno scolastico 2010/2011 nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento e alla valutazione dello stesso punteggio ottenuto nellâa.s. precedente per il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui allâart. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 4) Al personale docente educativo ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi di durata del progetto stesso. Art 5 Modalità di utilizzo degli elenchi - Accettazione e rinunce . 1) Il personale inserito negli elenchi prioritari ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, allâinterno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella che, ai sensi del successivo comma 6 , viene offerta in corso di altro contratto. Il Ministro dellâIstruzione, dellâUniversità e della Ricerca 2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto allâattribuzione del punteggio relativo allâanno scolastico, salvo il diritto allâattribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto allâindennità di disoccupazione di cui allâart. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita. 3) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni. 4) Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per lâessere impegnati nellâespletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto. Analogamente non è penalizzato chi, nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari i abbia accettato una supplenza per effetto dellâinserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto, in provincia diversa, sempre che tale supplenza perduri al momento della chiamata dallâelenco prioritario. 5) Coloro che siano impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con le Regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure di cui al presente decreto, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni. 6) Coloro che siano impegnati nella scuola dellâinfanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dallâart. 5, comma 6 e dallâart. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore Art. 6 Validità Elenchi Prioritari Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data di diffusione degli elenchi. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A.. Roma 30 luglio 2010 IL MINISTRO F.to Mariastella Gelmini | |
Da: IMM | 03/09/2010 11:14:41 |
PROSEGUIAMO CON LA STESSA MINESRTA Ministero dellâIstruzione, dellâUniversità e della Ricerca Dipartimento per lâIstruzione Direzione Generale per il personale scolastico GT/Nota 7392 del 3 agosto 2010 - Invio DM 68-10 graduatorie prioritarie a.s. 2010-2011 Prot. n. AOODGPER 7392 Roma, 3 agosto 2010 D.G. per il personale scolastico Uff. III Ai Direttori Generali degli U.S.R. Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R. Ai Dirigenti delle istituzioni scol. di ogni ordine e grado LORO SEDI Oggetto: D.M. 30 luglio 2010, n. 68 â" Elenchi Provinciali del personale docente, educativo ed ATA ai fini del conferimento di supplenze temporanee, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, ai sensi dellâart. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25. La legge 25 del 26 febbraio 2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, prevede la proroga anche per lâanno scolastico 2010/2011 delle iniziative a favore del precariato della scuola. In particolare le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide con riferimento all'anno scolastico 2010-2011. Si invia, pertanto, il DM 30 luglio 2010, n. 68 predisposto in attuazione delle richiamate disposizioni legislative al fine di regolamentare le iniziative a favore del precariato della scuola, sia personale docente ed educativo, che personale ATA, ai fini della convocazione con priorità rispetto alle graduatorie dâistituto. Allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle istituzioni scolastiche, nonché del migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, con successiva nota saranno fornite appropriate istruzioni operative. Il personale interessato produrrà apposita istanza, al fine di essere inserito negli elenchi prioritari di una sola provincia , nel periodo tassativo dal 15 al 30 settembre 2010, secondo un modello di domanda che sarà allegato alla richiamata successiva nota. Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si pregano le SS.LL, infine, di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota agli Uffici in indirizzo . La presente nota, infine, viene diffusa anche tramite le reti intranet ed internet del Ministero. IL DIRETTORE GENERALE F.to Luciano Chiappetta | |
Da: IMM | 03/09/2010 11:16:52 |
FINE Ministero dellâIstruzione, dellâUniversità e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il Personale scolastico Uff. III Oggetto: DM 68 del 30 luglio 2010. Si trasmettono i modelli di domanda e lâelenco dei distretti scolastici, ai fini dellâinserimento negli elenchi prioritari, da presentarsi dal 15 al 30 settembre, secondo le modalità stabilite dal decreto in oggetto. PER IL DIRETTORE GENERALE LUCIANO CHIAPPETTA F.TO BIANCA ARTIGLIERE Indietro Prot. n. AOODGPER 7837 Roma, 31 agosto 2010 Allegati Destinatari Allegati: Elenco distretti scolastici Modello personale docente ed educativo: rettifica Modello personale docente ed educativo Modello personale ATA Destinatari: Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali Ai Dirigenti degli Uffici territoriali degli USR Alle Istituzioni Scolastiche LORO SEDI | |
Da: POVERI ESAURITI | 03/09/2010 12:34:41 |
L'empatia è la capacità di comprendere cosa un'altra persona sta provando sto godendo perchè DIMMELO TU povero pinocchio ti capisco stai attento a non scivolare. | |
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