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concorso ds 2017- prove scritte
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Da: Tanto per 15/10/2018 12:56:29
Bravo neoimmesso
Rispondi

Da: neo immesso 1  - 15/10/2018 12:56:36
@Gianni345671
resta intesa che ci risentiamo dopo. le 17, o chiedi scusa tu a noi o noi a te, senza false dietrologie su raccomandazioni o cose del genere.
Rispondi

Da: @Gianni34567115/10/2018 13:10:22
Ti sbagli la prova sarà spostata al 2 novembre, com'è giusto che sia a questo punto, le ore del crepuscolo sarebbero quelle ideali, ma aspettiamo conferme.
Rispondi

Da: Inesperta 15/10/2018 13:17:10
Basta!!! Sia oriz scu che tecn della scuola hanno pubblicato le modalità di svolgimento della prova prevista per il 18....
Rispondi

Da: Come fare... 15/10/2018 13:27:12
..a credere al 2 novembre! Giusto ...siamo morti per questo Stato dittatore..ho l'impressione che il miur sia il veto dittatore e che viaggi per i gatti suoo..Gianni caro..ora ti sei divertito abbastanza? Puoi anche andare da qualche altra parte a giocare
Rispondi

Da: Caffè a volontà 15/10/2018 13:34:43
I sindacati come Gianni
Rispondi

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Da: riepilogando15/10/2018 13:50:43
@caffè,
cioe?
Rispondi

Da: Ma perché15/10/2018 13:59:13
Va bene condivido, ma se non vi piace per favore non siate scortesi, a due giorni dalla prova con una stanchezza infinita non potrei reggere :)) e mi avreste sulla coscienza.

Relativamente alla privacy nella scuola il Titolare del trattamento dati è il Dirigente scolastico; il DSGA deve essere destinatario, mediante atto scritto a firma del Dirigente, di incarico quale Responsabile del trattamento, perché in caso contrario non potrebbe attendere ai vari obblighi di natura istruttoria e contabile.
La L.35/2012 ha abolito l'obbligo della tenuta aggiornata del Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati informativi, tuttavia è opportuno che la scuola elabori un documento in cui siano riportati: la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, i tipi di dati trattati e le misure di sicurezza adottate.
E' opportuno che ciascun membro del personale interessato riceva una nomina e che annualmente si verifichino i profili di autorizzazione degli Incaricati e del Responsabile del trattamento; vi deve essere a cura del Titolare del trattamento un'informativa adeguata, in particolare per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e devono essere predisposti moduli per la richiesta del consenso; occorre dare disposizioni per l'uso di Internet e della posta elettronica sul luogo di lavoro e adottare misure di sicurezza per la protezione dei dati, quali sistemi di antivirus, regolari password di accesso, regolare backup settimanale.
Relativamente ai dati sensibili e giudiziari il DM 305/06 contiene i tipi di dati che sono trattati dalle istituzioni scolastiche, le operazioni che su di essi è possibile eseguire, le finalità di interesse pubblico perseguite. Sono parte integrante del Regolamento 7 schede che indicano tutti i tipi di dati trattati divisi per ambiti.
Il nuovo Regolamento UE sulla privacy 2016/679, impone l'obbligo della nomina del DPO (Data Protection Officer) a cura del Titolare o del Responsabile del trattamento. Il DPO svolge funzioni di supporto e di controllo, nonché consultive, formative e consultive sull'applicazione del Regolamento europeo. Coopera con l'Autorità Garante ed è il punto di riferimento per le questioni connesse al trattamento dei dati. La nomina può essere fatta anche attraverso accordi di rete tra le istituzioni scolastiche.
Rispondi

Da: GiuristaCampano15/10/2018 13:59:25
Pubblicato su tar anche esito del ricorso per 60/100 (RESPINTO !)

N. 06095/2018 REG.PROV.CAU.

N. 10862/2018 REG.RIC.          

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10862 del 2018, proposto da

XXXXX rappresentati e difesi dagli avvocati XXXXX con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Usr Sicilia, Usr Marche, Usr Lombardia, Usr Friuli Venezia Giulia, Usr Lazio, Usr Toscana, Usr Campania, Usr Piemonte, Usr Veneto non costituiti in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.90 del 24.11.2017), avente ad oggetto:

"Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali." nella parte in cui, all'art. 6 comma 8, prevede che "sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati", nonché coloro che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima
posizione utile" senza prevedere l'ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno
60/100, equivalente alla sufficienza (6/10);
2) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n.
138 del 3.08.2017, nella parte in cui, art.8 comma 2, dispone che "Sulla
base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui
all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei
posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4,
comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito
nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato
nell'ultima posizione utile", senza prevedere l'ammissione alla prova scritta,
in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad
almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10);
3) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -
Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 e del
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del
3.08.2017, nella parte in cui, rispettivamente all'art.6 comma 6 ed all'art.8
comma 8, prevedono che "Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla
prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata".
4) dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del
concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 e dei relativi verbali, di cui
si sconoscono gli estremi;
5) delle graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso di
cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 pubblicate dagli UU.SS.RR. Sicilia,
Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Campania,
Piemonte, Veneto nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;
6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o  connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i
ricorrenti, ivi compreso, ove occorra, l'archivio dei quesiti di cui all'art.6
comma 4 del bando.
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato

- che l'accoglimento dell'istanza cautelare può essere disposta solo per coloro che vantino un impedimento oggettivo, riconducibile a forza maggiore, alla conclusione della redazione della prova preselettiva (es. blackout);

- che, prima facie, le censure afferenti l'illogicità dell'art. 8 del d.m. n. 138 del 2017, non appaiono fondate;

- che le censure relative al merito delle risposte considerate esatte dalla p.a. e alla formulazione del testo, trattandosi di quesiti resi disponibili con congruo termine per consentire la preparazione dei concorrenti, non possono ritenersi fondate;

che peraltro, al ridetto profilo, va associata la prevalente giurisprudenza ( cfr. parere n.644/2017 Cds sez II) secondo cui "Per quanto concerne le censure di cui al punto 3 del gravame - relative all'erroneità, sotto molteplici profili, di numerosi quesiti della prova de qua - la Sezione osserva, in via preliminare, che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, qualora sia dedotto l'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte "si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell'attendibilità obiettiva, nonché … della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità" (Cons. di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670).

In altri termini, l'individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati e l'indicazione delle risposte ritenute corrette sono il frutto di valutazioni tecnico-discrezionali riservate all'Amministrazione, esaminabili dal giudice amministrativo esclusivamente qualora risultino affette da gravi vizi di legittimità ictu oculi rilevabili.

Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno evidenziato la sussistenza di tali vizi, atteso che i medesimi hanno rilevato la sussistenza di quesiti formulati in maniera ambigua o che potevano dare adito a più risposte corrette, sovrapponendo in tal modo - in maniera non consentita - la propria valutazione in ordine alla correttezza dei quiz a quella compiuta, sotto il profilo tecnico, dai competenti organi di amministrazione attiva.

Ne deriva, quindi, che tali censure - essendo volte a chiedere alla Sezione un non ammesso riesame delle scelte di merito compiute dall'Amministrazione - non possono che ritenersi prive di pregio.

Peraltro, anche volendo prescindere da quanto esposto, le richiamate censure non potrebbero comunque comportare l'illegittimità della procedura, e ciò in quanto, come rilevato da un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, "l'erroneità o la equivocità di alcuni quesiti deve ritenersi inconferente atteso che quand'anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, i medesimi non inciderebbero sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sugli stessi quesiti bene o male confezionati" (Cons. di Stato, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 1141/2014), con la conseguenza che l' eventuale erronea formulazione dei quesiti avrebbe un effetto sostanzialmente neutro sull'esito della prova. "

Ritenuta l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per disporre l'ammissione con riserva o la predisposizione di una nuova prova preselettiva.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite alla luce della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Rispondi

Da: Ma perché15/10/2018 14:00:46
Manca il riferimento al conflitto tra privacy e diritto all'accesso solo perché questa parte è già in un altro riassunto...
Rispondi

Da: Secondo me medesimo 15/10/2018 14:21:08
Più o meno le cose che abbiamo scritto tutti. Grazie per la condivisione. Come mi hai chiesto non commento. Del resto non sono nessuno per commentare. In bocca al lupo.
Rispondi

Da: Caff a volont 15/10/2018 14:27:38
@ riepilogando
Intendevo dire ce l notizie diffuse dai sindacati non hanno nessun riscontro.
Hanno pubblicato notizie vecchie che avevano pubblicato nei giorni scorsi quindi senza riscontri dal Miur .
Rispondi

Da: h2415/10/2018 14:35:45
il codice della privacy è il 196/2003 ed inoltre il GRPD è poco trattato e corrisponde a tutt'altro.
Scusa nn è per correggerti ma vi ci trovo delle inesattezze e molto poco di tuo
Rispondi

Da: h2415/10/2018 14:36:21
il codice della privacy è il 196/2003 ed inoltre il GRPD è poco trattato e corrisponde a tutt'altro.
Scusa nn è per correggerti ma vi ci trovo delle inesattezze e molto poco di tuo
Rispondi

Da: @h2415/10/2018 14:42:04
Puntate al sodo piuttosto che a particolari insignificanti
Rispondi

Da: Ma perché15/10/2018 14:52:21
Ma figurati un po' se non so che il Codice della privacy è il 196, peraltro ampiamente rivisto dal d.lgs 101/18, non so dove tu trovi il riferimento a qualche altro codice!! (Il DM 305/06 riguarda il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Ministero dell'istruzione)
Ci mancherebbe solo se ci fossero mie opinioni. Non vado alla prova del 18 per fare un tema con mie considerazioni personali. Il GRPD che non conosco approfonditamente impone la nomina del DPO e questo è stato fatto in diverse istituzioni scolastiche, compresa la mia.

Rispondi

Da: Inesperta 15/10/2018 14:56:07
Mi sa che anche oggi passerà senza alcuna notizia... quindi meglio che la prova sia il 18.... ormai mancano 2 gg di studio...
Rispondi

Da: tutti coloro15/10/2018 15:00:56
che stanno godendo per l'esito dei ricorsi SARANNO BOCCIATI alle prove scritte !
Rispondi

Da: Non credo proprio 15/10/2018 15:08:00
Che ci saranno più di 9000 bocciati.
Rispondi

Da: Sono un poco meno depresso 15/10/2018 15:08:25
@Ma perché
- il responsabile può essere nominato non deve
- il dps è stato abrogato ma esiste il registro trattamento dati che è fondamentale citare
- non dici nulla sui diritti degli interessati, in primissima il diritto all'oblio
- la valutazione impatto privacy per i trattamenti particolarmente rischiosi
- devi assolutamente, parlando di privacy, dire che il GDPR è interamente impostato sulla accountability, quindi chiarezza dell'informativa con la quale si acquisisce il consenso, programmazione tempestiva e definizione delle procedure (design and default)
- data breach da comunicare entro 72 ore
Sono contenuti imprescindibili, almeno così ritengo.
Sperando di aver dato un contributo costruttivo ti saluto
Rispondi

Da: La nuova concorrente15/10/2018 15:10:32
Ore 15,10.
Rispondi

Da: La nuova concorrente15/10/2018 15:11:25
Aspetto le ore 16,00 poi mi metto a studiare.......
Rispondi

Da: Lillino 15/10/2018 15:14:58
Credo sia un' attesa vana
Rispondi

Da: Secondo me medesimo 15/10/2018 15:15:09
E meno male che aveva chiesto di non commentare. Comunque, vorrei ricordare a tutti che stiamo concorrendo per un concorso ds, non per il sisde. Va bene il nuovo regolamento , ma non esageriamo.
Rispondi

Da: La nuova concorrente15/10/2018 15:18:00
@Lillino lo credo anche io. Il fatto è che sono stanca per studiare e sto facendo un riposino....😞😞😞
Rispondi

Da: Inesperta 15/10/2018 15:19:29
Anche io aspetto le 16... poi torno a studiare... in realtà più cerco di "ripassare" più mi rendo conto di non ricordare nulla delle poche cose che so...
Mi sa che mi concentro su due domande per ogni area ormai... niente di più...
Rispondi

Da: @Non credo proprio15/10/2018 15:19:38
Tu ci scherzi, ma sarà già tanto se passeranno 2.000 persone. La prova è oggettivamente molto difficile, ancor più che per i contenuti per la sua stessa modalità. Io in 150 minuti in genere mi faccio una doccia, mi asciugo i capelli, mi metto il deodorante ascellare e pubico, mi taglio le unghie, mi depilo il petto e infine mi metto il pigiama....
Rispondi

Da: @Non credo proprio15/10/2018 15:21:05
Probabilmente il 18 non mi rimarrà altro da fare che guardare lo schermo, aspettando pazientemente che finiscano le procedure e andare via, a chiappe strette...
Rispondi

Da: La nuova concorrente15/10/2018 15:23:03
Secondo me tremila persone passeranno o faranno in modo di farle passare......servono troppi ds
Rispondi

Da: La nuova concorrente15/10/2018 15:25:07
Io invece di guardare lo schermo scriverò quello che so......anche se con il quesito non c'entra niente.......premieranno la buona volontà 😂😂😂😂😂😂😂😂
Rispondi

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