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INPS - 967 posti Consulente Protezione Sociale
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Da: Ccc1  2  - 23/03/2019 20:36:54
e sono 2

Da: perdincisss  1  1  - 24/03/2019 09:54:17
mi pare un tentativo mediocre di spaventare eventuali ricorsisti.
Peraltro caratterizzato da una incoerenza logica disarmante.

Se si ritiene, infatti, che le attività di controllo sui titoli siano state già espletate, allora come si fa a pensare che vi siano candidati con titoli incompleti o con certificati di frequenza spacciati come master?

delle due l'una.

Da: Ccc1   1  - 24/03/2019 10:51:33
Sarei curioso di sapere che punteggi hanno quelli che fanno terrorismo psicologico di bassa lega.

Da: auroraboreale85  1  - 24/03/2019 12:07:24
ma che c'entra il punteggio con addirittura terrorismo psicologico se un concorsista ritiene di essere stato leso nei suoi diritti, è giusto che il ricorso lo faccia, sui titoli il discorso è chiaro tutti i titoli sono stati sottoposti a verifica  necessariamente, rileggendo il bando notavo per esempio che le scuole abilitate al rilascio dei certificati di lingua inglese sono chiaramente indicate nel bando,  un mio conoscente interpellato da me sul caso specifico aveva un attestato di lingua inglese rilasciato da un ente non tra quelli indicati, morale della favola che all'atto della presentazione gli erano stati conteggiati i crediti ma dopo la verifica glie li hanno tolti così ha saputo da persona interna del dipartimento risorse umane dell'INPS

Da: Ccc1   2  - 24/03/2019 13:12:19
Sarebbe buona regola comprendere ciò che gli altri scrivono prima di replicare.
Ma vabbè

Da: auroraboreale85 24/03/2019 13:24:00
Ccc1 sai che io ti apprezzo sempre per la tua educazione e gentilezza nei tuoi interventi è una stupidaggine, ma non capisco il fatto del punteggio, io ha questo punto e penso che tu ne convenga , la cosa principale aver ottenuto l'idoneità, certo se uno fosse vincitore non ci sarebbe l'incertezza, non dimentichiamo che le domanda al concorso mi sembra erano nell'ordine delle 50 mila unità, scusami

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Da: Ccc1   1  2  - 24/03/2019 14:02:09
Io mi riferivo a jkk che ha ripetuto 2 volte lo stesso concetto e cioè:" non fate ricorso che mi fate perdere tempo" minacciado accesso agli atti per fare le lastre agli rventuali ricorsisti.
Anche io vorrei cominciare il prima possibile, ma chi ha diritto di fare ricorso deve poterlo esercitare liberamente e te lo dice uno che ha più di 64,00.

Da: auroraboreale85  1  - 24/03/2019 14:33:48
scusami Ccc1, non avevo capito a chi ti riferivi, concordo con te, sarò un rompiscatole e ripetitivo ma noi poveri idonei dai 1700 in su abbiamo qualche speranza secondo il tuo parere grazie sempre

Da: gtelv   1  1  - 24/03/2019 14:47:25
La mobilità è già partita, i trasferimenti sono già avvenuti. È un buon segno no?

Da: Ccc1   1  - 24/03/2019 14:48:34
Ma che scherzi?
Ovvio che siete tutti dentro, lo siamo tutti sono solo i tempi che varieranno

Da: delfino inps  
Reputazione utente: +53
 1  1  - 24/03/2019 21:02:22
Confermo. Si tratta solo di una questione di tempo. Se fosse per la tecnocrazia dell'Istituto: Tutti dentro subito.

Da: sempreno   1  1  - 24/03/2019 21:16:24
Dichiarazione recente sembra assunzione tra maggio e settembre ma non hanno detto i numeri

Da: J.K.K.  2  - 24/03/2019 21:22:43
Secondo il mitico Ccc1 se io scrivo su un forum anonimo che chiederò l'accesso agli atti per valutare eventuali esposti alla procura per certificati rilasciati da enti sospetti (controlli questi svolti solo a campione dalla commissione) ledo il diritto di chi comunque presenterà ricorso. Secondo lui il mio diritto di accesso agli atti escluderebbe o lederebbe il diritto di coloro che vogliono presentare ricorsi insensati che rallentano tutti. Oooook.  Ccc1 cosa ti turba? Se dico che farò accesso agli atti sulle certificazioni dei ricorsisti a te che cosa cambia? Eppure noto che attiro puntualmente i tuoi commenti e il tuo fastidio. Puoi scrivere solo tu? Ti senti offeso? Vuoi un abbraccio?

Da: Ccc1   2  - 24/03/2019 22:09:57
Tu non sei in grado di ledere nulla ecco perché dovresti non continuare a ripetere sempre la stessa minaccia ridicola.
E stop.

Da: Boduke  1  - 24/03/2019 23:36:20
quali saranno i giorni di recupero per gli assenti?

Da: Il Conte Ugolino  1  4  - 25/03/2019 00:12:03
1) La valutazione dei titoli va fatta per legge prima degli orali. Quindi la SSPL è stata, piaccia o meno, già ammessa e valutata. 2) Successivamente è possibile solo un controllo sulla reale esistenza dei titoli, già ammessi e valutati. 3) E' grave non comprendere la differenza tra un titolo accademico riconosciuto dal Miur e l'abilitazione all'esercizio della professione forese. Sono due cose completamente diverse. Inoltre la SSPL non è una scuola forense ma una scuola di specializzazione inserita dal MIUR nel sistema universitario al più alto ciclo di studi. 4) Basterebbe leggere un semplice supplemento al diploma di laurea o un atto del Miur per notare che il sistema universitario riconosce la SSPL e il master come titoli appartenenti alla categoria "altri corsi di terzo ciclo" e vengono distinti entrambi dal dottorato in quanto quest'ultimo mira a sviluppare una ricerca specifica in un determinato ambito.
Master ed SSPL invece sono entrambi corsi di perfezionamento tesi a sviluppare conoscenze precedentemente acquisite, per poi tradurle in competenze professionali. In sintesi: dottorato = ricerca e approfondimento di nuove conoscenze. Master ed SSPL = utilizzare in modo professionale conoscenze già acquisite. Orbene, l'eventuale esclusione a priori di uno di questi titoli di merito, con l'ammissione invece dell'altro sarebbe gravemente illogico e contraddittorio, e palesemente discriminatorio. Nel precedente concorso INPS 365 la SSPL non è stata ammessa (ma fin dall'inizio!), evidentemente perché ritenuta non attinente al profilo bandito e alle materie di esame indicate in quel bando di concorso (esempio: matematica attuariale e statistica). Esattamente come è astrattamente possibile escludere un master "X" perché le materie trattate nel master non vengono considerate attinenti alle materie del bando. Non è dunque il valore del master ad essere messo in dubbio ma la sua attinenza al profilo e/o alle materie indicate nel bando. Stesso discorso per la SSPL. La SSPL rientra nella categoria "altri corsi di terzo ciclo", riconosciuta dal Miur e quindi è ricompresa assieme al master di secondo livello in questa categoria. Citare uno e non citare l'altra sarebbe contraddittorio e sproporzionato. Pertanto, devono essere ricomprese. A maggior ragione se ad essere citato è il master (60 CFU e 1.500 ore di formazione teorico-pratica), la SSPL (120 CFU e 3.000 ore di formazione teorico-pratica) è richiamata necessariamente, avendo un numero di CFU superiore (addirittura doppio!). Sarebbe illogico e contraddittorio dato che il sistema giuridico universitario lo prevede. Sarebbe paradossale. Sarebbe come dire (per farla banale): valuto la prima media (master) e la terza media (Dottorato) ma non la seconda media. Resta possibile quindi solo un controllo sull'attinenza del titolo sulla base delle materie previste nel concorso e del profilo professionale. Ma quali sono le differenze tra i bandi? A): il profilo messo a concorso è diverso. Scrivere "Analista di processo" è palesemente diverso dallo scrivere "consulente di protezione sociale". B) Le prove scritte sono diverse. La prima prova scritta 365 era oggettivo-attitudinale. La prima prova scritta 967 era già su materie caratterizzanti (diritto amministrativo, costituzionale, lavoro, previdenza sociale, contabilità pubblica). C) Nel concorso 365 vi erano materie come matematica attuariale e statistica, che sono escluse dai piani di studio delle SSPL. In Inps 967 matematica e statistica non ci sono. I Bandi non sono identici, anzi! Ad essere identica è la posizione economica e una parte delle funzioni che concretamente andremo a svolgere in ufficio/allo sportello. Ma ogni bando è lex specialis e dunque la PA può valutare diversamente l'attinenza della sspl o di un master, ad esempio di natura giuridica, in questo concorso e in quello precedente. Concludendo: La SSPL rientra a pieno titolo tra le scuole universitarie di specializzazione post-laurea (di II livello) e ve ne sono molteplici. La Scuola di specializzazione per le professioni legali ovviamente è dedicata ai laureati magistrali in giurisprudenza. Altre Scuole di specializzazione sono, ad esempio, quelle di area medica, farmaceutica o psicologica. Ve ne sono di ogni tipo, esattamente come vi sono master di ogni tipo; esempio: l'Università di Bologna prevede ben 11 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (di area non medica), assieme a tanti altri master di II livello, anche nel settore scientifico-disciplinare giuridico.

Da: Pernacchio   4  - 25/03/2019 00:30:39
Ci mancava l'ennesimo pippone sulla sspl.

Pur fregandomene meno di zero, se ve la togliessero godrei come un riccio. I vostri rants mi provocherebbero una eccitazione.

Ah, alla sspl non si faceva un cazzo. Bastava avere i dindaroli e via.

Da: Boduke  2  - 25/03/2019 00:50:58
tra l'altro copiato e incollato diverse volte anche in centinaia di pagine addietro
un vero specialista della co...ggine

Da: Walter White 229   1  - 25/03/2019 01:34:14
Io credo che i files con il punteggio dei titoli riportino il punteggio da noi dichiarato e non quello verificato.  Gli esiti delle verifiche non sono state ancora rese note. Credo.

Da: J.K.K.  1  2  - 25/03/2019 02:11:40
Ccc1 anche se fai l'ostile sotto sotto hai un piccolo cuore di panna. Hai solo bisogno di affetto. Cucciolo. Ps:io non riporto nessuna minaccia...evidentemente non leggi bene. Io ho solo detto che farò accesso agli atti. E' un mio diritto. Così come il ricorso è un diritto pur restando per me inutile e da oso per la graduatoria finale. Pps: se tu la smettessi di denigrare ogni mio commento io ne avrei scritto solo uno, il primo. E invece ho dovuto precisare cosa tu hai fraintesa o denigrato. Ma fa niente. Una carezza te la diamo ugualmente piccolo mattacchione.

Da: Pajaccio perplesso  3  - 25/03/2019 08:40:53
Sul pippone SSPL concordo in pieno sulla valutazione n. 1 del Conte Ugolino, ormai è stata valutata dalla commissione, ma il resto non è condivisibile. Basta vedere altri bandi, vi segnalo a proposito il bando dell'ultimo concorso IVASS nel quale il Master e la SSPL (nominata specificamente come tale) vengono valutati con punteggi diversi ergo, sono stati considerati in maniera diversa. Sulla questione riapertura dei termini credo che ogni commento sia superfleo vista l'assurdità della richiesta.

Da: Ccc1   2  - 25/03/2019 08:42:11
Ricomincia a scrivere le cagate che scrivevi prima e la tua opera sarà compiuta.

Da: Merkel  1  - 25/03/2019 10:23:17
io aspetto la graduatoria uffciale per vedere sei punti SSPL verranno inseriti

Da: J.K.K.  1  1  - 25/03/2019 10:29:50
Ooook Ccc1. Per te scrivo cagate. Tu mi raccomando continua invece a denigrare e offendere. Tutto onore. Ciao mattacchione.

Da: perdincisss  1  - 25/03/2019 10:54:47
non è che scrivi cagate, è che ripeti 100 volte la stessa cosa. Vuoi fare accesso?

Bene fallo.

L'irrisione ha ad oggetto il tuo ripeterlo in maniera così ossessiva. Sei come quelli che su internet minacciano querele, segnalazioni alla postale o altro per ogni scemenza scritta. Stranamente poi non viene proposto mai un tubo.

Fallo e basta.

Da: Ccc1   1  - 25/03/2019 11:22:57
Io per cagate mi riferivo a quello che jkk scriveva prima del ripulisti del forum tipo "tumorino" e altro.
Forse sono prevenuto per questo.
Si può scrivere quello che si vuole ma a tutto c' è un limite.
Nel suo ripetersi non ha offeso nessuno ovviamente solo che la ripetitività e le minacce da forum stancano credo.

Da: Juriscn  1  - 25/03/2019 11:46:10
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5 - 22 maggio 2015, n. 2584
Presidente Volpe - Estensore Franconiero

Fatto

1. Con separati appelli il Comune di Civitavecchia e l'ing. Francesco Franco Valeri impugnano la sentenza del TAR Lazio - sede di Roma in epigrafe, con la quale, in accoglimento del ricorso dell'ing. Davide Tabelli, è stato annullato il concorso per titoli ed esami ad un posto di ingegnere capo - dirigente di settore tecnico del Comune appellante, da questo indetto con bando in data 5 novembre 1996.
2. Propone appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale dell'amministrazione il ricorrente in primo grado.

Diritto

1. Deve preliminarmente disporsi la riunione degli appelli ex art. 96 cod. proc. amm., poiché proposti avverso la medesima sentenza.
2. Sempre in via preliminare, il giudizio conseguente all'appello del controinteressato ing. Valeri (n. 2304/2009 di r.g.) deve essere dichiarato estinto per perenzione ai sensi dell'art. 82 del codice del processo. Infatti, dopo l'avviso della segreteria di questa Sezione ai sensi del comma 1 del citato art. 82, ricevuto il 1° settembre 2014 presso il domicilio eletto, non è stata presentata da parte dell'appellante alcuna istanza di fissazione dell'udienza nel termine ivi previsto di 180 giorni.
Deve al riguardo puntualizzarsi che a diversa conclusione non può giungersi per il fatto che nelle more della scadenza del termine è stata fissata l'udienza di discussione, con avviso ricevuto dal difensore dell'appellante il 20 novembre 2014. Lo spirare del quinquennio dal deposito del ricorso costituisce infatti una causa estintiva operante di diritto e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 83 del codice del processo, fondata su una presunzione di carenza di interesse conseguente al decorso di un lungo lasso di tempo dal deposito del ricorso, che spetta alla parte ricorrente superare mediante un'espressa manifestazione di interesse alla decisione del merito. Ciò si evince in particolare dal comma 2 dell'art. 82, il quale onera la parte di dichiarare tale interesse anche in assenza di avviso di perenzione da parte della segreteria e di fissazione del merito.
Nel caso di specie, la presunzione di difetto di interesse è ulteriormente avvalorata dalla mancata comparizione del difensore dell'ing. Valeri all'udienza di discussione del 5 maggio 2015.
3. E' invece tempestiva l'istanza di fissazione dell'udienza depositata dall'amministrazione nel giudizio conseguente al proprio appello (n. 2138/2009 di r.g.). A fronte della ricezione dell'avviso il 26 settembre 2014, l'amministrazione ha infatti depositato in data 11 marzo 2015 l'istanza di fissazione dell'udienza, in tal modo rispettando il termine di 180 giorni di cui sopra.
4. L'appello del Comune può quindi essere esaminato nel merito.
Al riguardo, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dall'amministrazione (II motivo), sul rilievo che il posto di dirigente del settore tecnico posto a concorso è stato in seguito ricoperto a mezzo di procedura di mobilità, che l'ing. Tabelli non ha impugnato.
5. L'eccezione deve essere respinta.
Secondo l'incontrastata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la sopravvenuta carenza di interesse può infatti essere dichiarata tutte le volte in cui si verifichi una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, anche con riguardo all'interesse solo risarcitorio o morale (Sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1679, 10 febbraio 2014, n. 616; Sez. V, 9 marzo 2015, n. 1167, 9 settembre 2013, n. 4473; 2 agosto 2013, n. 4054; 13 aprile 2012, n. 2116). Inoltre, l'accertamento di tale situazione di sopravvenuto difetto di interesse, quando eccepita dalle parti diverse da quella ricorrente, deve essere effettuato con criteri rigorosi, per evitare che la preclusione dell'esame del merito della controversia si trasformi in un'inammissibile elusione dell'obbligo del giudice di provvedere sulla domanda (tra le tante, Sez. III, 14 marzo 2013, n. 1534; Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1501, 12 febbraio 2015, n. 745, 17 settembre 2013, n. 4637; Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1549, 16 febbraio 2015, n. 786, 29 dicembre 2014, n. 6412, 8 aprile 2014, n. 1663, 27 marzo 2013, n. 1808).
Ciò precisato, nel caso di specie non può in alcun modo escludersi che l'ing. Tabelli possa vantare un interesse di carattere quanto meno risarcitorio in seguito al definitivo accertamento delle illegittimità verificatesi nel concorso in contestazione nel presente giudizio.
6. Passando al merito, deve premettersi che il giudice di primo grado ha accolto l'impugnativa dell'ing. Tabelli per violazione dell'art. 12 d.p.r. n. 487/1994 ("recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi"), e ciò perché il risultato della valutazione dei titoli non è stato reso noto ai candidati prima dell'effettuazione delle prove concorsuali, come invece previsto dal comma 2 della disposizione regolamentare ora richiamata.
Il TAR ha sul punto precisato che la scansione procedimentale prefigurata dalla norma in questione è posta a tutela di «un'esigenza sostanziale fondamentale: quella cioè di evitare che la valutazione dei titoli, possa in itinere essere discrezionalmente modificata in seguito ai risultati delle prove orali, così da influenzare l'esito finale dell'intera procedura concorsuale»; ed è dunque strumentale alle superiori esigenze di trasparenza ed imparzialità amministrativa e tale da non ammettere equipollenti.
7. Pur non contestando la mancata comunicazione degli esiti della valutazione dei titoli ai candidati, nel proprio appello il Comune di Civitavecchia nega tuttavia che ciò abbia leso gli interessi dell'ing. Tabelli. L'amministrazione evidenzia al riguardo che nella prima riunione la commissione di gara ha rigidamente predeterminato i criteri di valutazione dei titoli, autovincolando la propria discrezionalità mediante griglie di punteggi proporzionati al punteggio di laurea ed a quello conseguito in sede di abilitazione professionale (verbale n. 1 del 14 maggio 1997), di cui ha poi fatto pedissequa applicazione. Pertanto, il Comune appellante principale ritiene che la mancata comunicazione dei punteggi attribuiti per i titoli prima delle prove degraderebbe ad irregolarità non invalidante ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
8. L'assunto non può essere condiviso, per cui l'appello del Comune di Civitavecchia deve essere respinto, dovendosi conseguentemente dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l'appello incidentale condizionato dell'ing. Tabelli.
9. Deve al riguardo precisarsi che, diversamente da quanto rilevato dal TAR, l'obbligo di comunicazione deve precedere non già lo svolgimento delle prove scritte ma, in seguito alla riformulazione del citato art. 12, comma 2, d.p.r. n. 487/1994 ad opera del d.p.r. n. 693/1996 ("regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487"), solo le prove orali.
Non per questo la decisione di primo grado può tuttavia essere riformata. Ciò per la dirimente considerazione che tale comunicazione non è comunque avvenuta nemmeno prima di queste prove.
Infatti, il fondamento dell'obbligo partecipativo in questione consiste, da un lato, nel rendere noto ai concorrenti prima dello svolgimento dell'ultima prova il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da calibrare di conseguenza la preparazione per essa, e, dall'altro lato, di assicurare una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi.
Pertanto, mediante questa sequenza tra punteggi provvisori, soggetti a comunicazione preventiva, e graduatoria definitiva, si assicura un più elevato tasso di imparzialità della valutazione delle capacità ed attitudini dei candidati, facendosi in modo che la graduatoria definitiva consista nell'effettiva risultante delle diverse fasi valutative, senza indebite commistioni tra le stesse.
Deve poi evidenziarsi che attraverso la comunicazione dei punteggi provvisori si realizza un maggior grado di trasparenza già nella fase concorsuale, al cui perseguimento è preordinato anche l'accesso previsto dal comma 3 dell'art. 12 in esame, finalizzato ad eventuali richieste di correzione prima dello svolgimento della prova finale, allo scopo di prevenire eventuali contenziosi.
10. Trattandosi quindi di un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela delle descritte inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non può ritenersi priva di valenza invalidante ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, per effetto della predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli.
In contrario a quanto sostiene l'amministrazione appellante principale, si rileva che quest'ultima attività risponde a sua volta ad un obbligo inderogabilmente previsto dall'art. 8 del d.p.r. n. 487/1994, ed ancora una volta ispirato alle medesime finalità di trasparenza ed imparzialità finora evidenziate, attraverso la relativa fissazione prima della valutazione delle prove scritte. Anche in questo caso la scansione procedimentale prefigurata a livello regolamentare tende, in primo luogo, a separare le diverse fasi valutative, ed in secondo luogo a prevenire commistioni tra queste. Il tutto secondo modalità analoghe a quelle sopra esaminate per quanto riguarda la prova orale da un parte e la valutazione dei titoli e delle prove scritte dall'altra.
11. Deve ancora rilevarsi che, in ragione della finalità preventiva che connota l'obbligo comunicativo in contestazione nel presente giudizio, la relativa violazione comporta di per sé l'illegittimità della procedura concorsuale, senza che possa invocarsi la sanatoria processuale di cui all'art. 21-octies l. n. 241/1990, non essendo possibile stabilire se la violazione procedimentale abbia o meno determinato una lesione in concreto degli interessi dei singoli concorrenti. Mutuando una terminologia penalistica, l'illegittimità in questione può quindi essere definita "di pericolo astratto", analogamente a quanto si afferma per il caso di violazione della regola dell'anonimato delle prove concorsuali (Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26; da ultimo: Cons. giust. amm. Sicilia, 20 aprile 2015, n. 330).
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei rapporti tra il Comune e l'ing. Tabelli, mentre non vi è luogo a provvedere nei rapporti tra questi ed il controinteressato ing. Valeri, dal momento che, a fronte dell'appello di quest'ultimo, nessuno si è costituito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, così provvede:
- dichiara estinto per perenzione il giudizio conseguente all'appello dell'ing. Francesco Franco Valeri;
- respinge l'appello principale del Comune di Civitavecchia;
- dichiara improcedibile l'appello incidentale condizionato dell'ing. Davide Tabelli;
- condanna il Comune di Civitavecchia a rifondere all'ing. Davide Tabelli le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro  3.000,00, oltre agli accessori di legge;
- nulla nei rapporti tra l'ing. Francesco Franco Valeri e le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa

Da: Juriscn  2  2  - 25/03/2019 11:47:49
Pure la massima.

In un concorso pubblico, la Pubblica amministrazione deve rendere noto ai candidati il risultato della valutazione dei titoli prima dello svolgimento delle prove orali, pena l'annullabilità della graduatoria.

Da: J.K.K.  1  1  - 25/03/2019 12:38:45
Ccc1 ti do una soffiata. Ho registrato questo Nick prima del vecchio jkk (non registrato) perché mi stava sulle palle. Oh mi raccomando, non ti offendere anche per questo. Viva i new trolls. Ps: quelli con la L vogliono presentare un ricorso perché non hanno potuto presentare certificati medici. Assurdo.

Da: Ccc1   2  - 25/03/2019 12:46:44
Spero sia così perche di rileggere certe cose non si può.
Andiamo avanti

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