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Scorrimento GRADUATORIA idonei ai quiz 1148 allievi agenti 2017
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Da: valvola13 
Reputazione utente: +46
 1  - 25/10/2020 10:27:13
... aggiungo x il concorso 1650, che leggo ma non scrivo, di stare tranquilli se la bozza sarà confermata perché la lett. V recita...
Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Da: Libano88  -banned!-25/10/2020 10:31:59
7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco   previste,   per   l'anno   2020,
dall'articolo 66, comma 9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno
2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge  30
dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020,  n.  8,  possono  essere  effettuate  entro  il  31
dicembre 2021.

Da: Libano88  -banned!-25/10/2020 10:32:23
Art. 260

(Misure per la funzionalita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  in  materia  di
                        corsi di formazione)

  1. Per lo svolgimento dei  corsi  di  formazione  previsti  per  il
personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale di  vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata  dello
stato  di  emergenza  epidemiologica  dichiarato  dal  Consiglio   di
ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive
e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.
  2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di
istituto  di  istruzione,  scuola  o  centro  di  addestramento,   le
amministrazioni di cui  al  comma  1  possono  disporre  con  decreto
direttoriale o dirigenziale generale,  secondo  quanto  previsto  dai
rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario,
previa intesa con gli atenei interessati:
  a) la rimodulazione del corso al fine di definire le  modalita'  di
svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le  procedure
di formazione delle relative  graduatorie,  idonee  a  preservare  la
validita' dei percorsi formativi, anche in deroga  alle  disposizioni
di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere
universitario, previa intesa con gli atenei;
  b) la temporanea sospensione  del  corso  ovvero  il  rinvio  dello
stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.
  3. Sulla base di quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  con
decreto adottato dal Ministro competente o con  decreto  dirigenziale
generale, puo' essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di
formazione anche a carattere  universitario  previa  intesa  con  gli
atenei interessati, qualora non  sia  stato  necessario  adottare  le
misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che  sono  stati
gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal  caso,  resta
ferma la validita' dei corsi e delle prove  gia'  sostenute  ai  fini
della formazione delle graduatorie  di  merito  e  per  il  personale
interessato  e'  corrispondentemente  aumentata  la  permanenza   per
l'accesso alla qualifica o al grado superiore,  se  decorrente  dalla
data di conclusione del corso di formazione.
  4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b),  sono
mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai  frequentatori  e  la
condizione giuridica  degli  allievi,  con  il  relativo  trattamento
giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e
gli allievi sono destinati, compatibilmente con il  rispettivo  stato
giuridico, a funzioni  ausiliarie  del  personale  gia'  in  servizio
presso gli uffici, reparti o istituti di interinale  assegnazione  da
individuarsi a cura  di  ciascuna  Amministrazione  ovvero,  se  gia'
appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione,  presso  gli   uffici,
reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i  frequentatori
e gli allievi che concludano positivamente  il  corso,  il  tempo  di
applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e' considerato
valido  ai  fini  della  permanenza  richiesta  per  l'accesso   alla
qualifica o al grado superiore.
  5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle
Amministrazioni  di  cui  al  comma   1,   effettuati   anche   prima
dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  per  motivi  comunque
connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,  non  concorrono  al
raggiungimento del limite di assenze il cui superamento  comporta  il
rinvio, l'ammissione  al  recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai
medesimi corsi.
  6.  Fermi  restando   gli   ulteriori   requisiti   richiesti   per
l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al
fenomeno epidemiologico  da  COVID-19,  dei  corsi  per  il  transito
interno tra i ruoli delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  1  il
personale  interessato  e'  iscritto  in  ruolo  con  la   decorrenza
giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.
  7.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  Generale   della   Pubblica
Sicurezza, al fine di incrementare i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica,   connessi,   in   particolare,   alle    esigenze    poste
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio  decreto,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo
periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione  per  allievi
agenti della Polizia di  Stato,  fermo  restando  il  primo  semestre
finalizzato, previa attribuzione  del  giudizio  di  idoneita',  alla
nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020,  2021  e
2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero  massimo  di  assenze
fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera  d),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  335   del   1982   e'   ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

Da: Libano88  -banned!-25/10/2020 10:33:33
  2. Le modalita' di svolgimento delle  procedure  concorsuali  delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le  disposizioni
concernenti la composizione della commissione  esaminatrice,  possono
essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a  quello
previsto per  l'indizione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:
  a.  la  semplificazione  delle  modalita'  del  loro   svolgimento,
assicurando  comunque  il  profilo  comparativo  delle  prove  e   lo
svolgimento di almeno una prova scritta e di  una  prova  orale,  ove
previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui  alla
presente lettera, per prova scritta si intende  anche  la  prova  con
quesiti a risposta multipla;
  b.  la  possibilita'  dello  svolgimento  delle  prove  anche   con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.
  Restano ferme le modalita' di accesso e, ove previste, le  relative
aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonche' la
validita' delle prove concorsuali gia' sostenute.
  3. Per esigenze di  celerita',  previa  pubblicazione  di  apposito
avviso nella Gazzetta  Ufficiale  per  i  concorsi  gia'  banditi,  i
provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono  efficaci  dalla  data  di
pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.
  4. I candidati  impossibilitati  a  partecipare,  a  seguito  delle
misure di  contenimento  del  COVID-19,  a  una  o  piu'  fasi  delle
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche  delle
Amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  sono  rinviati   a   istanza
dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo  concorso
successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le  eventuali
risultanze   di   prove   valutative   gia'   sostenute   nell'ambito
dell'originario concorso sono valutate secondo le  disposizioni  e  i
criteri del  bando  relativo  al  concorso  cui  sono  rinviati  e  i
candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di  merito
di tale ultimo concorso, sono avviati  alla  frequenza  del  relativo
corso di formazione,  ove  previsto,  o  inseriti  in  ruolo  con  la
medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori  del
concorso cui sono stati rinviati.
  5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  autorizzato  lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche
e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel
rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela  della
salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro  della
Salute, su proposta del Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della
difesa, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministro
della  Giustizia  di  concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione.
  6.  Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio   connesse   con
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile  al
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge  4
novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020
della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque
spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi  successivi
ai termini previsti a ordinamento vigente.

Da: king33  2  - 25/10/2020 10:58:17
Over impara a leggere

Da: Over87777  1  6  - 25/10/2020 11:03:30
Bene sono contento ora si sa che tutto prosegue come prima.
Mi fate ridere davvero nn avete capito che la legge dice uno o più corsi???? Ahahaha
Rileggetevela, sicuramente ora il corso sarà uno ma la legge dice anche altro.
Grazie per aver postato queste info 👍

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Da: LeFlic  2  - 25/10/2020 11:18:37
X Nep94
Si raga ma scusate ma se l'emergenza è tale da liberare le scuole come fa  a partire un nuovo corso?

A quanto pare i 1515 sono stati mandati a casa perché quello che dovevano fare  scuola l'avevano fatto ma la motivazione non era il mero contenimento dell'epidemia.

Da: Nep94  2  - 25/10/2020 11:32:27
No il programma era che  anche se alternati tra le varie aliquote  saremmo dovuti rimanere a scuola fino a dicembre.

Da: LeFlic  2  1  - 25/10/2020 11:40:29
Sì ma da quello che ho letto siete stati mandati a casa ANCHE per l'epidemia ma ormai quello per cui la scuola era indispensabile era concluso, non volevano nemmeno bloccarvi nell'eventualità che fossero stati vietati gli spostamenti tra regioni.

Da: Whitebeard 
Reputazione utente: +79
 1  2  - 25/10/2020 11:42:43
Firmato DPCM

Da: valvola13 
Reputazione utente: +46
 1  - 25/10/2020 11:55:04
Confermo firmato...

Da: Libano88  -banned!-25/10/2020 12:04:53
https://www.ansa.it/documents/1603621453445_DPCM.pdf

Leggete punto W.

Da: Tomoe-1  2  - 25/10/2020 12:12:02
Per i concorsi e i corsi faa e di polizia non cambia nulla, rimane ciò che è stabilito nel decreto rilancio

Da: valvola13 
Reputazione utente: +46
25/10/2020 13:09:30
Esatto Tomoe-1

Da: Aaren  -banned!- 2  - 25/10/2020 14:19:15

- Messaggio eliminato -

Da: valvola13 
Reputazione utente: +46
25/10/2020 14:27:41
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg

Da: Giampy94  2  - 25/10/2020 14:33:16
Partirete nel 2027 così qualcuno tra voi potrà fare l'allievo agente a 40 anni suonati

Da: Libano88  -banned!- 1  - 25/10/2020 14:35:09
ahahahaah sei un grande Giampy94...preparati che con la decorrenza giuridica al 2019 starai dietro pure nei trasferimenti...ahahahahah

Da: Giampy94  3  - 25/10/2020 14:36:18
Chi ti ha detto che mi voglio trasferire? Io sto una pacchia nella mia sede. Ah la decorrenza economica invece? Grazie per i 30.000euro  (per ora) un bacione âï

Da: LaRiserva  2  - 25/10/2020 14:37:01
Ma che dentro non lo vedete come rosica, sarà un under scartato dal perito che se la prende con chi deve entrare "al posto suo", altrimenti che sta a fare su questo forum, io da interno darei consigli e informazioni non rosicherei mica così tanto..

Da: Libano88  -banned!- 1  - 25/10/2020 14:37:19
non ti preoccupare.... inizia ad essere dietro in quella giuridica....ahahahah.....

Da: Giampy94  4  - 25/10/2020 14:38:04
Sto rosicando così tanto che ogni 23 del mese io prendo lo stipendio e tu stai a casa a guardare..😂

Da: Libano88  -banned!-25/10/2020 14:38:05
giusta osservazione La Riserva....ahahahah.... Sicuramente sarà un perdente....

Da: Libano88  -banned!- 1  - 25/10/2020 14:38:50
Giampy94 anche io prendo lo stipendio il 23 di ogni mese... e sono sicuro che è molto di più del tuo...ahahahah

Da: Giampy94  5  - 25/10/2020 14:39:52
Dipende..un allievo vigile del fuoco..pffff 😂

Da: LaRiserva  1  - 25/10/2020 14:40:47
Sto a guardare così tanto che scrivi più tu che io qui.. comunque quando spari le cifre sii più preciso che quello che hai detto non lo prendi nel primo anno di lavoro (inclusi i mesi di formazione), in bocca al lupo per i prossimi concorsi e vedi di passare questa volta

Da: Libano88  -banned!- 1  - 25/10/2020 14:40:51
ahahahah ridi ridi.... Perdente... ci incontreremo presto..ahahahah

Da: Giampy94  3  - 25/10/2020 14:42:43
Sono a 22.000 con questo mese di netto da agosto 2019..più 2000 a novembre e dicembre parte della tredicesima..contando che partite l'anno prossimo la raddoppio pure quella cifra
Tu nel frattempo rispetta le restrizioni aspirante allievo agente e guarda da casa

Da: LaRiserva 25/10/2020 14:44:59
Va bene io faccio il tifo per te per i prossimi concorsi.. comunque con questo ritmo l anno prossimo puoi ritirarti a vita privata alla Mauritius chi te lo fa fare a continuare se in due anni diventi milionario

Da: caligila92 25/10/2020 14:46:04
Ma prende così tanto un agente di polizia "? 2000 mi sembrano troppi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, ..., 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707 - Successiva >>


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