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Scorrimento GRADUATORIA idonei ai quiz 1148 allievi agenti 2017
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Da: valvola13 Reputazione utente: +46 | 1 - 25/10/2020 10:27:13 |
... aggiungo x il concorso 1650, che leggo ma non scrivo, di stare tranquilli se la bozza sarà confermata perché la lett. V recita... Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; | |
Da: Libano88 -banned!- | 25/10/2020 10:31:59 |
7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021. | |
Da: Libano88 -banned!- | 25/10/2020 10:32:23 |
Art. 260 (Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione) 1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo. 2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati: a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalita' di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validita' dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei; b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio. 3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, puo' essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validita' dei corsi e delle prove gia' sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato e' corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione. 4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale gia' in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se gia' appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e' considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore. 5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi. 6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato e' iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione. 7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneita', alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. | |
Da: Libano88 -banned!- | 25/10/2020 10:33:33 |
2. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a: a. la semplificazione delle modalita' del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; b. la possibilita' dello svolgimento delle prove anche con modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza. Restano ferme le modalita' di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonche' la validita' delle prove concorsuali gia' sostenute. 3. Per esigenze di celerita', previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi gia' banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni. 4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o piu' fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. 6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. | |
Da: king33 | 2 - 25/10/2020 10:58:17 |
Over impara a leggere | |
Da: Over87777 | 1 6 - 25/10/2020 11:03:30 |
Bene sono contento ora si sa che tutto prosegue come prima. Mi fate ridere davvero nn avete capito che la legge dice uno o più corsi???? Ahahaha Rileggetevela, sicuramente ora il corso sarà uno ma la legge dice anche altro. Grazie per aver postato queste info 👍 | |
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Da: LeFlic | 2 - 25/10/2020 11:18:37 |
X Nep94 Si raga ma scusate ma se l'emergenza è tale da liberare le scuole come fa a partire un nuovo corso? A quanto pare i 1515 sono stati mandati a casa perché quello che dovevano fare scuola l'avevano fatto ma la motivazione non era il mero contenimento dell'epidemia. | |
Da: Nep94 | 2 - 25/10/2020 11:32:27 |
No il programma era che anche se alternati tra le varie aliquote saremmo dovuti rimanere a scuola fino a dicembre. | |
Da: LeFlic | 2 1 - 25/10/2020 11:40:29 |
Sì ma da quello che ho letto siete stati mandati a casa ANCHE per l'epidemia ma ormai quello per cui la scuola era indispensabile era concluso, non volevano nemmeno bloccarvi nell'eventualità che fossero stati vietati gli spostamenti tra regioni. | |
Da: Whitebeard Reputazione utente: +79 | 1 2 - 25/10/2020 11:42:43 |
Firmato DPCM | |
Da: valvola13 Reputazione utente: +46 | 1 - 25/10/2020 11:55:04 |
Confermo firmato... | |
Da: Libano88 -banned!- | 25/10/2020 12:04:53 |
https://www.ansa.it/documents/1603621453445_DPCM.pdf Leggete punto W. | |
Da: Tomoe-1 | 2 - 25/10/2020 12:12:02 |
Per i concorsi e i corsi faa e di polizia non cambia nulla, rimane ciò che è stabilito nel decreto rilancio | |
Da: valvola13 Reputazione utente: +46 | 25/10/2020 13:09:30 |
Esatto Tomoe-1 | |
Da: Aaren -banned!- | 2 - 25/10/2020 14:19:15 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: valvola13 Reputazione utente: +46 | 25/10/2020 14:27:41 |
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg | |
Da: Giampy94 | 2 - 25/10/2020 14:33:16 |
Partirete nel 2027 così qualcuno tra voi potrà fare l'allievo agente a 40 anni suonati | |
Da: Libano88 -banned!- | 1 - 25/10/2020 14:35:09 |
ahahahaah sei un grande Giampy94...preparati che con la decorrenza giuridica al 2019 starai dietro pure nei trasferimenti...ahahahahah | |
Da: Giampy94 | 3 - 25/10/2020 14:36:18 |
Chi ti ha detto che mi voglio trasferire? Io sto una pacchia nella mia sede. Ah la decorrenza economica invece? Grazie per i 30.000euro (per ora) un bacione âï | |
Da: LaRiserva | 2 - 25/10/2020 14:37:01 |
Ma che dentro non lo vedete come rosica, sarà un under scartato dal perito che se la prende con chi deve entrare "al posto suo", altrimenti che sta a fare su questo forum, io da interno darei consigli e informazioni non rosicherei mica così tanto.. | |
Da: Libano88 -banned!- | 1 - 25/10/2020 14:37:19 |
non ti preoccupare.... inizia ad essere dietro in quella giuridica....ahahahah..... | |
Da: Giampy94 | 4 - 25/10/2020 14:38:04 |
Sto rosicando così tanto che ogni 23 del mese io prendo lo stipendio e tu stai a casa a guardare..😂 | |
Da: Libano88 -banned!- | 25/10/2020 14:38:05 |
giusta osservazione La Riserva....ahahahah.... Sicuramente sarà un perdente.... | |
Da: Libano88 -banned!- | 1 - 25/10/2020 14:38:50 |
Giampy94 anche io prendo lo stipendio il 23 di ogni mese... e sono sicuro che è molto di più del tuo...ahahahah | |
Da: Giampy94 | 5 - 25/10/2020 14:39:52 |
Dipende..un allievo vigile del fuoco..pffff 😂 | |
Da: LaRiserva | 1 - 25/10/2020 14:40:47 |
Sto a guardare così tanto che scrivi più tu che io qui.. comunque quando spari le cifre sii più preciso che quello che hai detto non lo prendi nel primo anno di lavoro (inclusi i mesi di formazione), in bocca al lupo per i prossimi concorsi e vedi di passare questa volta | |
Da: Libano88 -banned!- | 1 - 25/10/2020 14:40:51 |
ahahahah ridi ridi.... Perdente... ci incontreremo presto..ahahahah | |
Da: Giampy94 | 3 - 25/10/2020 14:42:43 |
Sono a 22.000 con questo mese di netto da agosto 2019..più 2000 a novembre e dicembre parte della tredicesima..contando che partite l'anno prossimo la raddoppio pure quella cifra Tu nel frattempo rispetta le restrizioni aspirante allievo agente e guarda da casa | |
Da: LaRiserva | 25/10/2020 14:44:59 |
Va bene io faccio il tifo per te per i prossimi concorsi.. comunque con questo ritmo l anno prossimo puoi ritirarti a vita privata alla Mauritius chi te lo fa fare a continuare se in due anni diventi milionario | |
Da: caligila92 | 25/10/2020 14:46:04 |
Ma prende così tanto un agente di polizia "? 2000 mi sembrano troppi | |
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