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Scorrimento GRADUATORIA idonei ai quiz 1148 allievi agenti 2017
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Da: Tribuno | 2 - 11/07/2020 13:29:00 |
Io ho letto quello che verrà votato in Senato | |
Da: Antipinko | 11/07/2020 14:02:22 |
L anzianita giuridica vi spetta di diritto. il208 é partito al vostro posto. Spetta solo a chi é stato scavalcato in graduatoria. I 166 non vengono scavalcati ma miracolati.... | |
Da: Tribuno | 11/07/2020 14:03:32 |
scusate l'ignoranza ma non è questo il testo? http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01157554.pdf | |
Da: Labellavita | 2 1 - 11/07/2020 14:11:01 |
X antipaniko Per come la vedo io tutti i ragazzi/e dello scorrimento del concorso 1148, sono tutti miracolati. Forse sono più fortunato di altri, questo si | |
Da: apprendista01 | 11/07/2020 14:59:23 |
@Tribuno No il testo non è quello. Quello che hai postato è il vecchio testo. Quello approvato il 9 luglio dal parlamento e che è stato trasmesso al Senato in settimana entrante è questo: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01157541.pdf | |
Da: apprendista01 | 11/07/2020 15:09:13 |
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/53131_testi.htm | |
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Da: Zito | 3 1 - 11/07/2020 15:22:42 |
Ragazzi prima cerchiamo finalmente di entrare in Polizia con l' avvio del corso e poi pensiamo all'anzianita'.. | |
Da: Tribuno | 11/07/2020 15:27:49 |
Peccato :🙂 | |
Da: Usqueadfinem | 3 - 11/07/2020 17:11:30 |
Speriamo che si chiuda in settimana questa situazione....tra proroga dello stato di emergenza, cerimonia mose e concessione Benetton...si sta creando una bufera politica non indifferente.... Avete tutto contro cari ragazzi fino agli ultimi istanti.... Meritate veramente una bella vittoria... | |
Da: Tribuno | 2 - 11/07/2020 17:55:30 |
Usqueadfinem In effetti è un momento difficile.martedi ci sarà il CDM Per discutere la proroga della concessione o la revoca ai Benetton macredo troveranno un accordo. Se Ci sarà crisi sarà dopo le regionali. Insomma speriamo che sett prox si risolva tutto per il meglio | |
Da: valvola13 Reputazione utente: +46 | 3 1 - 11/07/2020 18:01:17 |
Da: Errante58 4 - 11/07/2020 13.08.25 Concordo! Poi leggendo che... Si è trattato, in sostanza, di una legge-provvedimento ad efficacia retroattiva", viene evidenziato in tale pronuncia... Ancora più straordinaria è la circostanza che questo nuovo criterio di selezione, anagrafico e culturale, sia stato introdotto dopo la formazione della graduatoria".... La graduatoria, in sostanza, è stata modificata a posteriori, in modo da escludere dall'assunzione numerosi candidati utilmente classificatisi in base al criterio meritocratico... "'In linea di principio, le norme sopravvenute non devono essere applicate ai concorsi già banditi...." "Modificare le "regole del gioco" mentre la "partita" è in corso determinerebbe la violazione della par condicio dei partecipanti... " " Ciò che appare irragionevole, intrinsecamente contraddittorio e in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità della pubblica amministrazione e di eguaglianza di tutti i cittadini che abbiano partecipato ad un concorso pubblico,"..... Macigni!!! | |
Da: Tribuno | 1 - 11/07/2020 18:43:22 |
Valvola13 In sostanza siete in una botte di ferro ma speriamo si risolva sett. Prox anziché arrivare alla Corte | |
Da: valvola13 Reputazione utente: +46 | 1 - 11/07/2020 18:44:58 |
X Tribuno X apprendista01 Il link postato da apprendista c'è l'emendamento e il punto 5 citato da Tribuno dice altro... però è anche vero che il link postato da Tribuno è il centro studi che va nel dettaglio specificando l'emendamento. Trattasi dello stesso emendamento. Per il momento serve inizio corso... | |
Da: Pantera3 | 11/07/2020 18:49:44 |
Il decreto rilancio deve passare per forza settimana prossima crisi di governo o no!! Fatevi meno seghe mentali! | |
Da: Tribuno | 11/07/2020 19:01:19 |
Per forza non esiste. Un crisi può accadere anche andando sotto con le votazioni. Spero no accada | |
Da: Pantera3 | 1 - 11/07/2020 19:10:31 |
Siete peggio di purchase peggio delle pesti mamma mia!! Tranquilli fine settimana prossima si festeggia! | |
Da: valvola13 Reputazione utente: +46 | 11/07/2020 19:22:06 |
Crisi di Governo? 😂😂😂Troveranno un punto d'intesa... chi farà lo stesso errore di Salvini che fece cadere il governo mentre lui era ministro e stava al Governo... Chi è pronto a questo suicidio politico? | |
Da: Tribuno | 1 - 11/07/2020 19:26:58 |
Io sarò primo a festeggiare | |
Da: Tribuno | 2 - 11/07/2020 19:30:12 |
Però se uno non può nemmeno esternare la propria opinione è la fine. Non voglio certo portare sfiga. Premetto che tra i 455 'è pure mia figlia. Non volevo dirlo oralo sapete | |
Da: purchase | 4 - 11/07/2020 19:38:14 |
Cavolo però siete proprio iellati, vostro provvedimento e nel pieno di una crisi di governo | |
Da: valvola13 Reputazione utente: +46 | 11/07/2020 19:43:57 |
purchase 1 - 11/07/2020 19.38.14 Cavolo però siete proprio iellati, vostro provvedimento e nel pieno di una crisi di governo Cavolo ti salta il bonus "quaglia" | |
Da: Pantera3 | 2 - 11/07/2020 19:46:18 |
Tribuno mi scuso per i toni... È che qua sopra ne ho finnl sopra i capelli di gente che ci sta continuamente contro come purchase e questo pessimismo ora nella settimana decisiva non aiuta | |
Da: Libano88 -banned!- | 3 1 - 11/07/2020 20:13:31 |
Purchase... dalla prossima settimana inizia a prendere il libro della locale.... anzi quello da netturbino.... ciao papà castoro....ROSICAAAAA ROSICAAAAAAAAAA | |
Da: Labellavita | 1 - 11/07/2020 20:21:11 |
Ragazzi non offendetevi, ma quanto siete vecchi per conoscere papà castoro 🤣🤣🤣🤣 | |
Da: valvola13 Reputazione utente: +46 | 11/07/2020 20:46:17 |
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=749452399156102&id=341657619313352 | |
Da: apprendista01 | 2 1 - 12/07/2020 10:34:30 |
valvola13 1 - 11/07/2020 18.44.58 X Tribuno X apprendista01 Il link postato da apprendista c'è l'emendamento e il punto 5 citato da Tribuno dice altro... però è anche vero che il link postato da Tribuno è il centro studi che va nel dettaglio specificando l'emendamento. Trattasi dello stesso emendamento. Per il momento serve inizio corso... Quello postato da Tribuno è l'emendamento all'art.260Bis iniziale, poi modificato includendo, al co 3, anche i 166 INV ed eliminando la decorrenza giuridica ad agosto 2019; e quest'ultimo è quello approvato dalla Camera ed inviato al Senato per la conversione in legge. Per i gufi : accetto scommesse che il Senato approverà in settimana il D.L. Rilancio! ;) | |
Da: Tribuno | 2 - 12/07/2020 12:40:33 |
Ufficio Studi Senato per chi volesse perdere cinque minuti questo è il vostro con le motivazioni Articolo 260-bis (Concorsi e assunzioni allievi agenti della Polizia di Stato) L'articolo 260-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del 18 maggio 2017, con la finalità di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione. Determina, a tal fine, i criteri per procedere alla relativa assunzione. Dispone inoltre che l'amministrazione della pubblica sicurezza proceda alle suddette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità , e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità , quale quota parte delle relative facoltà assunzionali Il nuovo articolo 260-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, autorizza, al comma 1, l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti in favore dei volontari in ferma prefissata mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lett. c), del codice dell'ordinamento militare è riservato ai volontari in ferma prefissata il 45 per cento dei posti nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali della Polizia di Stato. Finalità della previsione del comma 1, secondo quanto evidenziato nella norma, è quella di "definire i contenziosi" insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In proposito si ricorda che, da ultimo, il 25 maggio 2020 il Tar Lazio (sez. I quater, 25 maggio 2020, n. 5504) ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 97 e 3 Cost., con riguardo alla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato, in sede di conversione, l'art. 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento alla lett. b), nella parte in cui stabilisce che si procede all'assunzione dei ARTICOLO 260-BIS 432 soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito "purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare". Il Tar Lazio ha evidenziato in particolare come "la legge in questione, oltre ad avere il contenuto sostanziale di un provvedimento amministrativo, presenta una evidente natura retroattiva, atteso che produce effetti sulla graduatoria del concorso che era stata pubblicata in data 27 ottobre 2017, quindi in data antecedente l'entrata in vigore della l. 11 febbraio 2019, n. 12". In tale sede il Tar Lazione ha rilevato, in particolare, come non tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla assunzione mediante scorrimento, purché in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le prove d'idoneità . In particolare, sono stati esclusi tutti coloro che hanno superato il limite di età di 26 anni oppure che non sono in possesso del titolo di studio secondario superiore, pur essendo essi in possesso dei requisiti stabiliti dal bando di concorso per la partecipazione alla selezione. "Si è trattato, in sostanza, di una legge-provvedimento ad efficacia retroattiva", viene evidenziato in tale pronuncia. E' stata richiamata al riguardo la giurisprudenza costituzionale che ha definito leggi provvedimento quelle leggi che «contengono disposizioni dirette a destinatari determinati» (sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato e limitato di destinatari» (sentenza n. 114 del 2017; n. 24 del 2018), che hanno «contenuto particolare e concreto» (sentenze n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009), «anche in quanto ispirate da particolari esigenze» (cfr. sentenze n. 270 del 2010 e n. 429 del 2009). E tali leggi devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio, con l'ulteriore precisazione che tale sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (cfr. sent. 20 novembre 2013, n.275). Il Tar Lazio ha evidenziato come la particolarità della norma (predetto comma 2-bis) consiste non solo nella applicabilità limitata ad un singolo concorso, da cui consegue la qualificazione di essa come legge-provvedimento, ma, soprattutto, nella introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando (età non superiore a 26 anni, oltre che titolo di studio superiore a quello precedentemente richiesto). "Ancora più straordinaria è la circostanza che questo nuovo criterio di selezione, anagrafico e culturale, sia stato introdotto dopo la formazione della graduatoria". ARTICOLO 260-BIS 433 "La graduatoria, in sostanza, è stata modificata a posteriori, in modo da escludere dall'assunzione numerosi candidati utilmente classificatisi in base al criterio meritocratico (voto della prova scritta) a beneficio di altri candidati, meno meritevoli, stando ai criteri di valutazione concorsuali, ma più giovani di età (o anche in possesso di un titolo di studio superiore). La modificazione della graduatoria, in questo risiede la particolarità della fattispecie, non è stata disposta con un provvedimento amministrativo, ma con la legge di conversione di un decreto legge. Se la decisione di modificare la graduatoria di merito, escludendo alcuni candidati dalle prove di idoneità , in applicazione di una causa di esclusione introdotta dopo lo svolgimento della prova d'esame, fosse stata eseguita con un atto amministrativo, non vi è dubbio che quell'atto sarebbe stato annullato dal giudice amministrativo, per palese illegittimità . Costituisce, infatti, jus receptum nell'ordinamento il principio che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici concorsi non può essere modificata allorquando il concorso sia già in itinere (Cons. St., sez. III, 30 settembre 2015, n. 4573). In linea di principio, le norme sopravvenute non devono essere applicate ai concorsi già banditi, tranne il caso in cui esse abbiano carattere interpretativo, non potendo essere alterati i presupposti giuridici del procedimento concorsuale. Modificare le "regole del gioco" mentre la "partita" è in corso determinerebbe la violazione della par condicio dei partecipanti e del principio di tutela dell'affidamento (nella specie: dell'affidamento riposto dai candidati nel bando di concorso, atto costituente la lex specialis della procedura selettiva, sempreché non in contrasto con norme imperative vigenti al momento della sua emanazione). Nel caso controverso, invece, come già detto, la modificazione, in senso restrittivo, dei requisiti di partecipazione al concorso è intervenuta con una leggeprovvedimento che ha riaperto la procedura concorsuale, ammettendo alla prosecuzione della stessa solo i candidati in possesso di requisiti diversi da quelli stabiliti per l'ammissione alla prova di esame. Si è trattato di disposizione formalmente legislativa, ma priva dei caratteri di generalità e astrattezza, disciplinando una ed una sola procedura concorsuale, quella avviata con il bando di concorso adottato con il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, riaperta, dopo lo svolgimento della prova scritta, al fine di consentire le assunzioni autorizzate dalla legge mediante scorrimento della graduatoria già definita. Trattandosi di atto formalmente legislativo, esso è sottratto ai rimedi approntati dall'ordinamento avverso gli atti della pubblica amministrazione, posto che la garanzia della tutela giurisdizionale viene soddisfatta mediante le tecniche rimediali normalmente previste per gli atti legislativi, potendo gli stessi essere sottoposti al sindacato della Corte Costituzionale, previa intermediazione del giudice rimettente. In linea generale la giurisprudenza riconosce che, quando una determinazione normalmente devoluta alla discrezionalità della pubblica amministrazione viene adottata con legge, non essendo previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso di ARTICOLO 260-BIS 434 costituzionalità delle leggi, al privato cittadino è consentito chiedere al giudice adito la rimessione della questione di legittimità costituzionale della legge provvedimento alla Consulta, previa delibazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, non tollerando gli artt. 24 e 113 della Costituzione alcuna sacca di immunità per l'operato della P.A. Il ricorso avverso la legge-provvedimento contiene, in pratica, le medesime censure che sarebbero state sollevate nei riguardi del provvedimento che la P.A. ha sostituito con l'atto legislativo (Tar Lecce, 19 ottobre 2007, n. 3631). Ne consegue che lo scrutinio di legittimità costituzionale della leggeprovvedimento deve avvenire alla luce del principio della ragionevolezza. Sostanzialmente, il sindacato costituzionale si sostituisce al giudizio sull'eccesso di potere, posto che il contrasto con il canone della ragionevolezza si rivela il risultato di un giudizio sul merito delle scelte del legislatore che potrebbero rivelarsi "espressione di un uso distorto della discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per così dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa" (Corte cost. n. 313 del 1995). Invero, la ragionevolezza difetta laddove "la legge manchi il suo obiettivo e tradisca la sua ratio" (Corte cost. sent. n. 43 del 1997). "Ripetutamente, infatti, la Corte ha affermato che la legittimità delle leggi provvedimento deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto; esse, proprio in relazione al pericolo di ingiustificate disparità di trattamento, che è insito nella adozione di diposizioni legislative di tipo particolare, sono soggette ad un controllo stretto di costituzionalità , essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della ragionevolezza, in tal modo garantendo i soggetti interessati dagli effetti dell'atto, il cui scrutinio sarà tanto più stringente quanto più marcati sono i profili provvedimentali caratteristici della legge soggetta a controllo (così ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007)" (Corte cost. 8 ottobre 2010, n. 289). In tal modo operando, la legge ha obbligato l'Amministrazione ad applicare i nuovi requisiti di ammissione ad una procedura concorsuale già svolta e conclusa con l'approvazione della graduatoria di merito, di cui si è disposto lo scorrimento, così andando ad incidere su situazioni giuridiche già consolidate a seguito dello svolgimento di una fase autonoma del concorso, chiusa in data 27 ottobre 2017, con conseguente lesione del legittimo affidamento dei candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria". E' stato altresì ricordato come in base alla giurisprudenza costituzionale: "al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purché tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. Tra tali valori - costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi - sono ricompresi il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle funzioni ARTICOLO 260-BIS 435 costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (Corte cost. 12 aprile 2017, n. 73). Viene inoltre ricordato dal Tar Lazio come, prima dello scorrimento impugnato, il Ministero, con il proprio decreto n. 333-A/9802 A.2 del 29/10/2018, aveva proceduto ad un altro scorrimento della graduatoria concorsuale, incrementando i posti disponibili ai fini dell'assunzione e assumendo, secondo l'ordine della graduatoria, tutti i candidati già convocati e risultati idonei alle verifiche psico-attitudinali e di efficienza fisica. In conclusione il Tar Lazio evidenzia, in tale atto, che "non si dubita della legittimità costituzionale di una norma di legge che abbia modificato, in senso restrittivo, i requisiti di accesso alle forze di polizia, introducendo un limite di età inferiore e richiedendo un titolo di studio più elevato, rientrando nella discrezionalità legislativa la determinazione di tali requisiti, sempre che i nuovi requisiti non siano applicati retroattivamente". Neppure si dubita della legittimità costituzionale di una norma di legge che, al fine di accelerare la procedura di assunzione degli agenti di polizia, anziché bandire un nuovo concorso, abbia disposto lo scorrimento della graduatoria di un concorso già espletato. Ciò che appare irragionevole, intrinsecamente contraddittorio e in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità della pubblica amministrazione e di eguaglianza di tutti i cittadini che abbiano partecipato ad un concorso pubblico, nonché di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento, è l'opzione di attingere ad un concorso già espletato, modificando retroattivamente i requisiti di ammissione e procedendo allo scorrimento di una graduatoria che viene modificata dopo la conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni concorrenti e procedendo all'assunzione di altri candidati, sulla base di un criterio di selezione inesistente al momento dello svolgimento delle prove d'esame". L'articolo 260-bis dispone inoltre (comma 2) che l'amministrazione della pubblica sicurezza proceda alle suddette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità , e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità , quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati in base alle unità cessate (come disposto dall'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Il totale complessivo delle assunzioni autorizzate in base al nuovo art. 260-bis è quindi pari a 2.200 unità (quale tetto massimo) per gli anni 2020 e 2021. La disposizione stabilisce che si provveda con riguardo ai soggetti: a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo ARTICOLO 260-BIS 436 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale per l'assunzione di 893 allievi agenti (pubblicata nella GU del 26 maggio 2017); b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della suddetta procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti; La previsione in esame sembra dunque applicarsi solo a coloro che hanno impugnato tempestivamente gli atti in sede giurisdizionale. c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati. Resta fermo (comma 3) che l'amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale (di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, quindi fino a 2.200 unità per gli anni 2020 e 2021. In proposito si ricorda che il 3 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto per l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dal citato art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, recante, all'Allegato 1 , l'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione e, all'Allegato 2 , l'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente (comma 4). Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza (comma 5). ARTICOLO 260-BIS 437 Si dispone infine (commi 6 e 7), che si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e che, quale conseguenza delle previsioni in esame, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato previsti dai concorsi successivamente indetti. In particolare la norma fa riferimento al concorso indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4a Serie speciale - n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato n | |
Da: Arnaldo88 | 12 1 - 12/07/2020 14:36:19 |
Ancora mi domando come l'avvocatura dello stato abbia permesso una simile porcata e mi meraviglio anche che la Buongiorno difese l'emendamento della Lega quando venne fatta un'interrogazione parlamentare | |
Da: martino90 | 1 1 - 12/07/2020 21:07:31 |
dovreste partire ad Agosto-Settembre | |
Da: los95 | 12/07/2020 21:23:18 |
fonti martino90 ?? | |
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