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Scorrimento GRADUATORIA idonei ai quiz 1148 allievi agenti 2017
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Da: Tribuno  2  - 11/07/2020 13:29:00
Io ho letto quello che verrà votato in Senato

Da: Antipinko 11/07/2020 14:02:22
L anzianita giuridica vi spetta di diritto. il208 é partito al vostro posto. Spetta solo a chi é stato scavalcato in graduatoria. I 166 non vengono scavalcati ma miracolati....

Da: Tribuno 11/07/2020 14:03:32
scusate l'ignoranza ma non è questo il testo?

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01157554.pdf

Da: Labellavita  2  1  - 11/07/2020 14:11:01
X antipaniko

Per come la vedo io tutti i ragazzi/e dello scorrimento del concorso 1148, sono tutti miracolati.
Forse sono più fortunato di altri, questo si

Da: apprendista01 11/07/2020 14:59:23
@Tribuno
No il testo non è quello. Quello che hai postato è il vecchio testo.
Quello approvato il 9 luglio dal parlamento e che è stato trasmesso al Senato in settimana entrante è questo:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01157541.pdf

Da: apprendista01 11/07/2020 15:09:13
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/53131_testi.htm

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Zito  3  1  - 11/07/2020 15:22:42
Ragazzi prima cerchiamo finalmente di entrare in Polizia con l' avvio del corso e poi pensiamo all'anzianita'..

Da: Tribuno 11/07/2020 15:27:49
Peccato :🙂

Da: Usqueadfinem  3  - 11/07/2020 17:11:30
Speriamo che si chiuda in settimana questa situazione....tra proroga dello stato di emergenza, cerimonia mose e concessione Benetton...si sta creando una bufera politica non indifferente.... Avete tutto contro cari ragazzi fino agli ultimi istanti.... Meritate veramente una bella vittoria...

Da: Tribuno  2  - 11/07/2020 17:55:30
Usqueadfinem

In effetti è un momento difficile.martedi ci sarà il CDM Per discutere la proroga della concessione  o la revoca ai Benetton macredo troveranno un accordo. Se Ci sarà crisi sarà dopo le regionali. Insomma speriamo che sett prox si risolva tutto per il meglio

Da: valvola13 
Reputazione utente: +46
 3  1  - 11/07/2020 18:01:17
Da: Errante58      4  - 11/07/2020 13.08.25
Concordo! Poi leggendo che...


Si è trattato, in sostanza, di una legge-provvedimento ad efficacia
retroattiva", viene evidenziato in tale pronuncia...

Ancora più straordinaria è la circostanza che questo nuovo criterio di
selezione, anagrafico e culturale, sia stato introdotto dopo la formazione della
graduatoria"....

La graduatoria, in sostanza, è stata modificata a posteriori, in modo da
escludere dall'assunzione numerosi candidati utilmente classificatisi in base al
criterio meritocratico...

"'In linea di principio, le norme sopravvenute non devono essere applicate ai
concorsi già banditi...."

"Modificare le "regole del gioco" mentre la "partita" è in corso determinerebbe
la violazione della par condicio dei partecipanti... "

" Ciò che appare irragionevole, intrinsecamente contraddittorio e in contrasto con i principi
costituzionali di imparzialità della pubblica amministrazione e di eguaglianza di
tutti i cittadini che abbiano partecipato ad un concorso pubblico,".....


Macigni!!!

Da: Tribuno  1  - 11/07/2020 18:43:22
Valvola13

In sostanza siete in una botte di ferro ma speriamo si risolva sett. Prox anziché arrivare alla Corte

Da: valvola13 
Reputazione utente: +46
 1  - 11/07/2020 18:44:58
X Tribuno

X apprendista01

Il link postato da apprendista c'è l'emendamento e il punto 5 citato da Tribuno dice altro... però è anche vero che il link postato da Tribuno è il centro studi che va nel dettaglio specificando l'emendamento. Trattasi dello stesso emendamento. Per il momento serve inizio corso...

Da: Pantera3 11/07/2020 18:49:44
Il decreto rilancio deve passare per forza settimana prossima crisi di governo o no!! Fatevi meno seghe mentali!

Da: Tribuno 11/07/2020 19:01:19
Per forza non esiste.  Un crisi può accadere anche andando sotto con le votazioni.  Spero no  accada

Da: Pantera3  1  - 11/07/2020 19:10:31
Siete peggio di purchase peggio delle pesti mamma mia!! Tranquilli fine settimana prossima si festeggia!

Da: valvola13 
Reputazione utente: +46
11/07/2020 19:22:06
Crisi di Governo? 😂😂😂Troveranno un punto d'intesa... chi farà lo stesso errore di Salvini che fece cadere il governo mentre lui era ministro e stava al Governo... Chi è pronto a questo suicidio politico?

Da: Tribuno  1  - 11/07/2020 19:26:58
Io sarò primo a festeggiare

Da: Tribuno  2  - 11/07/2020 19:30:12
Però se uno non può  nemmeno  esternare la propria opinione è la fine. Non voglio certo portare sfiga. Premetto che tra i 455  'è pure mia figlia. Non volevo dirlo oralo sapete

Da: purchase  4  - 11/07/2020 19:38:14
Cavolo però siete proprio iellati, vostro provvedimento e nel pieno di una crisi di governo

Da: valvola13 
Reputazione utente: +46
11/07/2020 19:43:57
purchase      1  - 11/07/2020 19.38.14
Cavolo però siete proprio iellati, vostro provvedimento e nel pieno di una crisi di governo


Cavolo ti salta il bonus "quaglia"

Da: Pantera3  2  - 11/07/2020 19:46:18
Tribuno mi scuso per i toni... È che qua sopra ne ho finnl sopra i capelli di gente che ci sta continuamente contro come purchase e questo pessimismo ora nella settimana decisiva non aiuta

Da: Libano88  -banned!- 3  1  - 11/07/2020 20:13:31
Purchase... dalla prossima settimana inizia a prendere il libro della locale.... anzi quello da netturbino.... ciao papà castoro....ROSICAAAAA ROSICAAAAAAAAAA

Da: Labellavita  1  - 11/07/2020 20:21:11
Ragazzi non offendetevi, ma quanto siete vecchi per conoscere papà castoro 🤣🤣🤣🤣

Da: valvola13 
Reputazione utente: +46
11/07/2020 20:46:17
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=749452399156102&id=341657619313352

Da: apprendista01  2  1  - 12/07/2020 10:34:30
valvola13      1  - 11/07/2020 18.44.58
X Tribuno

X apprendista01

Il link postato da apprendista c'è l'emendamento e il punto 5 citato da Tribuno dice altro... però è anche vero che il link postato da Tribuno è il centro studi che va nel dettaglio specificando l'emendamento. Trattasi dello stesso emendamento. Per il momento serve inizio corso...

Quello postato da Tribuno è l'emendamento all'art.260Bis iniziale, poi modificato includendo, al co 3,  anche i 166 INV ed eliminando la decorrenza giuridica ad agosto 2019;  e quest'ultimo è quello approvato dalla Camera ed  inviato al Senato per la conversione in legge.
Per i gufi : accetto scommesse che il Senato approverà in settimana il D.L. Rilancio! ;)

Da: Tribuno  2  - 12/07/2020 12:40:33

Ufficio Studi Senato
per chi volesse perdere cinque minuti questo è il vostro con le motivazioni
Articolo 260-bis
(Concorsi e assunzioni allievi agenti della Polizia di Stato)
L'articolo 260-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei
deputati, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato
mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del
concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di
Stato bandito con decreto del 18 maggio 2017, con la finalità di definire i
contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione.
Determina, a tal fine, i criteri per procedere alla relativa assunzione.
Dispone inoltre che l'amministrazione della pubblica sicurezza proceda alle
suddette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno
2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo
di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali
Il nuovo articolo 260-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la
Camera, autorizza, al comma 1, l'assunzione degli allievi agenti della
Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle
riserve di posti in favore dei volontari in ferma prefissata mediante
scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso
pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale - n. 40 del 26 maggio 2017.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lett. c), del codice
dell'ordinamento militare è riservato ai volontari in ferma prefissata il 45 per cento
dei posti nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali della Polizia di
Stato.
Finalità della previsione del comma 1, secondo quanto evidenziato nella
norma, è quella di "definire i contenziosi" insorti con riguardo al possesso
dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura
dei posti non riservati di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
In proposito si ricorda che, da ultimo, il 25 maggio 2020 il Tar Lazio
(sez. I quater, 25 maggio 2020, n. 5504) ha rimesso alla Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli
artt. 97 e 3 Cost., con riguardo alla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha
modificato, in sede di conversione, l'art. 11 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento alla
lett. b), nella parte in cui stabilisce che si procede all'assunzione dei
ARTICOLO 260-BIS
432
soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso pubblico per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato secondo l'ordine
decrescente del voto in essa conseguito "purché in possesso, alla data del 1
gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata
in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare". Il Tar
Lazio ha evidenziato in particolare come "la legge in questione, oltre ad
avere il contenuto sostanziale di un provvedimento amministrativo, presenta
una evidente natura retroattiva, atteso che produce effetti sulla graduatoria
del concorso che era stata pubblicata in data 27 ottobre 2017, quindi in data
antecedente l'entrata in vigore della l. 11 febbraio 2019, n. 12".
In tale sede il Tar Lazione ha rilevato, in particolare, come non tutti i
candidati utilmente collocati in graduatoria, che avrebbero potuto aspirare
alla assunzione mediante scorrimento, purché in possesso dei requisiti
psicofisici e attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per
le prove d'idoneità. In particolare, sono stati esclusi tutti coloro che hanno
superato il limite di età di 26 anni oppure che non sono in possesso del
titolo di studio secondario superiore, pur essendo essi in possesso dei
requisiti stabiliti dal bando di concorso per la partecipazione alla selezione.
"Si è trattato, in sostanza, di una legge-provvedimento ad efficacia
retroattiva", viene evidenziato in tale pronuncia.
E' stata richiamata al riguardo la giurisprudenza costituzionale che ha definito
leggi provvedimento quelle leggi che «contengono disposizioni dirette a
destinatari determinati» (sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del
1997), ovvero «incidono su un numero determinato e limitato di destinatari»
(sentenza n. 114 del 2017; n. 24 del 2018), che hanno «contenuto particolare e
concreto» (sentenze n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009), «anche in
quanto ispirate da particolari esigenze» (cfr. sentenze n. 270 del 2010 e n. 429 del
2009). E tali leggi devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità
costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo
particolare e derogatorio, con l'ulteriore precisazione che tale sindacato deve
essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale
dell'atto legislativo sottoposto a controllo (cfr. sent. 20 novembre 2013, n.275).
Il Tar Lazio ha evidenziato come la particolarità della norma (predetto comma
2-bis) consiste non solo nella applicabilità limitata ad un singolo concorso, da cui
consegue la qualificazione di essa come legge-provvedimento, ma, soprattutto,
nella introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando (età non
superiore a 26 anni, oltre che titolo di studio superiore a quello precedentemente
richiesto). "Ancora più straordinaria è la circostanza che questo nuovo criterio di
selezione, anagrafico e culturale, sia stato introdotto dopo la formazione della
graduatoria".
ARTICOLO 260-BIS
433
"La graduatoria, in sostanza, è stata modificata a posteriori, in modo da
escludere dall'assunzione numerosi candidati utilmente classificatisi in base al
criterio meritocratico (voto della prova scritta) a beneficio di altri candidati, meno
meritevoli, stando ai criteri di valutazione concorsuali, ma più giovani di età (o
anche in possesso di un titolo di studio superiore).
La modificazione della graduatoria, in questo risiede la particolarità della
fattispecie, non è stata disposta con un provvedimento amministrativo, ma con la
legge di conversione di un decreto legge.
Se la decisione di modificare la graduatoria di merito, escludendo alcuni
candidati dalle prove di idoneità, in applicazione di una causa di esclusione
introdotta dopo lo svolgimento della prova d'esame, fosse stata eseguita con un
atto amministrativo, non vi è dubbio che quell'atto sarebbe stato annullato dal
giudice amministrativo, per palese illegittimità.
Costituisce, infatti, jus receptum nell'ordinamento il principio che, di regola, la
disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici concorsi non può essere
modificata allorquando il concorso sia già in itinere (Cons. St., sez. III, 30
settembre 2015, n. 4573).
In linea di principio, le norme sopravvenute non devono essere applicate ai
concorsi già banditi, tranne il caso in cui esse abbiano carattere interpretativo, non
potendo essere alterati i presupposti giuridici del procedimento concorsuale.
Modificare le "regole del gioco" mentre la "partita" è in corso determinerebbe
la violazione della par condicio dei partecipanti e del principio di tutela
dell'affidamento (nella specie: dell'affidamento riposto dai candidati nel bando di
concorso, atto costituente la lex specialis della procedura selettiva, sempreché non
in contrasto con norme imperative vigenti al momento della sua emanazione).
Nel caso controverso, invece, come già detto, la modificazione, in senso
restrittivo, dei requisiti di partecipazione al concorso è intervenuta con una leggeprovvedimento che ha riaperto la procedura concorsuale, ammettendo alla
prosecuzione della stessa solo i candidati in possesso di requisiti diversi da quelli
stabiliti per l'ammissione alla prova di esame.
Si è trattato di disposizione formalmente legislativa, ma priva dei caratteri di
generalità e astrattezza, disciplinando una ed una sola procedura concorsuale,
quella avviata con il bando di concorso adottato con il decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017,
riaperta, dopo lo svolgimento della prova scritta, al fine di consentire le assunzioni
autorizzate dalla legge mediante scorrimento della graduatoria già definita.
Trattandosi di atto formalmente legislativo, esso è sottratto ai rimedi approntati
dall'ordinamento avverso gli atti della pubblica amministrazione, posto che la
garanzia della tutela giurisdizionale viene soddisfatta mediante le tecniche
rimediali normalmente previste per gli atti legislativi, potendo gli stessi essere
sottoposti al sindacato della Corte Costituzionale, previa intermediazione del
giudice rimettente.
In linea generale la giurisprudenza riconosce che, quando una determinazione
normalmente devoluta alla discrezionalità della pubblica amministrazione viene
adottata con legge, non essendo previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso di
ARTICOLO 260-BIS
434
costituzionalità delle leggi, al privato cittadino è consentito chiedere al giudice
adito la rimessione della questione di legittimità costituzionale della legge
provvedimento alla Consulta, previa delibazione della rilevanza e della non
manifesta infondatezza della questione, non tollerando gli artt. 24 e 113 della
Costituzione alcuna sacca di immunità per l'operato della P.A. Il ricorso avverso
la legge-provvedimento contiene, in pratica, le medesime censure che sarebbero
state sollevate nei riguardi del provvedimento che la P.A. ha sostituito con l'atto
legislativo (Tar Lecce, 19 ottobre 2007, n. 3631).
Ne consegue che lo scrutinio di legittimità costituzionale della leggeprovvedimento deve avvenire alla luce del principio della ragionevolezza.
Sostanzialmente, il sindacato costituzionale si sostituisce al giudizio sull'eccesso
di potere, posto che il contrasto con il canone della ragionevolezza si rivela il
risultato di un giudizio sul merito delle scelte del legislatore che potrebbero
rivelarsi "espressione di un uso distorto della discrezionalità che raggiunga una
soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per così dire,
sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni
che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa" (Corte cost. n. 313 del 1995).
Invero, la ragionevolezza difetta laddove "la legge manchi il suo obiettivo e
tradisca la sua ratio" (Corte cost. sent. n. 43 del 1997). "Ripetutamente, infatti, la
Corte ha affermato che la legittimità delle leggi provvedimento deve essere
valutata in relazione al loro specifico contenuto; esse, proprio in relazione al
pericolo di ingiustificate disparità di trattamento, che è insito nella adozione di
diposizioni legislative di tipo particolare, sono soggette ad un controllo stretto di
costituzionalità, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della
ragionevolezza, in tal modo garantendo i soggetti interessati dagli effetti dell'atto,
il cui scrutinio sarà tanto più stringente quanto più marcati sono i profili
provvedimentali caratteristici della legge soggetta a controllo (così ex plurimis,
sentenze n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007)" (Corte cost. 8 ottobre 2010, n. 289).
In tal modo operando, la legge ha obbligato l'Amministrazione ad applicare i
nuovi requisiti di ammissione ad una procedura concorsuale già svolta e conclusa
con l'approvazione della graduatoria di merito, di cui si è disposto lo scorrimento,
così andando ad incidere su situazioni giuridiche già consolidate a seguito dello
svolgimento di una fase autonoma del concorso, chiusa in data 27 ottobre 2017,
con conseguente lesione del legittimo affidamento dei candidati utilmente
classificati nella relativa graduatoria".
E' stato altresì ricordato come in base alla giurisprudenza costituzionale: "al
legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive, sia
innovative che di interpretazione autentica, purché tale scelta normativa sia
giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento
tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente
tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. Tra tali
valori - costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi - sono
ricompresi il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di
introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto;
la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle funzioni
ARTICOLO 260-BIS
435
costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (Corte cost. 12 aprile 2017, n.
73).
Viene inoltre ricordato dal Tar Lazio come, prima dello scorrimento
impugnato, il Ministero, con il proprio decreto n. 333-A/9802 A.2 del 29/10/2018,
aveva proceduto ad un altro scorrimento della graduatoria concorsuale,
incrementando i posti disponibili ai fini dell'assunzione e assumendo, secondo
l'ordine della graduatoria, tutti i candidati già convocati e risultati idonei alle
verifiche psico-attitudinali e di efficienza fisica.
In conclusione il Tar Lazio evidenzia, in tale atto, che "non si dubita della
legittimità costituzionale di una norma di legge che abbia modificato, in senso
restrittivo, i requisiti di accesso alle forze di polizia, introducendo un limite di età
inferiore e richiedendo un titolo di studio più elevato, rientrando nella
discrezionalità legislativa la determinazione di tali requisiti, sempre che i nuovi
requisiti non siano applicati retroattivamente". Neppure si dubita della legittimità
costituzionale di una norma di legge che, al fine di accelerare la procedura di
assunzione degli agenti di polizia, anziché bandire un nuovo concorso, abbia
disposto lo scorrimento della graduatoria di un concorso già espletato. Ciò che
appare irragionevole, intrinsecamente contraddittorio e in contrasto con i principi
costituzionali di imparzialità della pubblica amministrazione e di eguaglianza di
tutti i cittadini che abbiano partecipato ad un concorso pubblico, nonché di
certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento, è l'opzione di attingere
ad un concorso già espletato, modificando retroattivamente i requisiti di
ammissione e procedendo allo scorrimento di una graduatoria che viene
modificata dopo la conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni
concorrenti e procedendo all'assunzione di altri candidati, sulla base di un criterio
di selezione inesistente al momento dello svolgimento delle prove d'esame".
L'articolo 260-bis dispone inoltre (comma 2) che l'amministrazione
della pubblica sicurezza proceda alle suddette assunzioni a valere sulle
facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650
unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte
delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni
intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi
risparmi di spesa determinati in base alle unità cessate (come disposto
dall'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
Il totale complessivo delle assunzioni autorizzate in base al nuovo art.
260-bis è quindi pari a 2.200 unità (quale tetto massimo) per gli anni 2020 e
2021.
La disposizione stabilisce che si provveda con riguardo ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine
decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla
predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima
conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo
ARTICOLO 260-BIS
436
11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme
restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa
vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale per
l'assunzione di 893 allievi agenti (pubblicata nella GU del 26 maggio
2017);
b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della suddetta
procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice
amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti
di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso
straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti,
e che i giudizi siano pendenti;
La previsione in esame sembra dunque applicarsi solo a coloro che
hanno impugnato tempestivamente gli atti in sede giurisdizionale.
c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica,
psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già
espletati.
Resta fermo (comma 3) che l'amministrazione della pubblica sicurezza
procede all'assunzione dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto
2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale
(di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) nel
rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, quindi
fino a 2.200 unità per gli anni 2020 e 2021.
In proposito si ricorda che il 3 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto
per l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di
Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dal citato art.
11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, recante, all'Allegato 1 ,
l'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione e,
all'Allegato 2 , l'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione.
La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine
decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, è determinata in
base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione,
secondo la normativa vigente (comma 4).
Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione secondo le
disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione
dell'amministrazione della pubblica sicurezza (comma 5).
ARTICOLO 260-BIS
437
Si dispone infine (commi 6 e 7), che si provvede nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente e che, quale conseguenza delle previsioni
in esame, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della
Polizia di Stato previsti dai concorsi successivamente indetti.
In particolare la norma fa riferimento al concorso indetto con decreto del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4a Serie speciale - n. 9 del 31
gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato n

Da: Arnaldo88  12  1  - 12/07/2020 14:36:19
Ancora mi domando come l'avvocatura dello stato abbia permesso una simile porcata e mi meraviglio anche che la Buongiorno difese l'emendamento della Lega quando venne fatta un'interrogazione parlamentare

Da: martino90  1  1  - 12/07/2020 21:07:31
dovreste partire ad Agosto-Settembre

Da: los95 12/07/2020 21:23:18
fonti martino90 ??

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