Testo in vigore dal: 30-12-2016 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1ï¿° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017. 3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: ï¿«31 dicembre 2016ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«31 dicembre 2017ï¿». 4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ï¿«31 dicembre 2016ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«31 dicembre 2017ï¿». 5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: ï¿«31 dicembre 2016ï¿», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ï¿«31 dicembre 2017ï¿»; b) al comma 6-quater, le parole: ï¿«31 dicembre 2016ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«31 dicembre 2017ï¿». 6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: ï¿«31 dicembre 2016ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«31 dicembre 2017ï¿». 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: ï¿«nell'anno 2013 e nell'anno 2014ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«negli anni 2013, 2014 e 2015ï¿» e le parole: ï¿«31 dicembre 2016ï¿», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ï¿«31 dicembre 2017ï¿»; b) al comma 4 , le parole: ï¿«31 dicembre 2016ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«31 dicembre 2017ï¿». 8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: ï¿«1ï¿° gennaio 2017ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«1ï¿° gennaio 2018ï¿». 9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: ï¿«31 dicembre 2016ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«31 dicembre 2017ï¿», e le parole: ï¿«del patto di stabilita' interno per l'anno 2014ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016ï¿». 10. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: ï¿«entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017ï¿», sono sostituite dalle seguenti: ï¿«entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018ï¿»; b) all'ultimo periodo, le parole: ï¿«31 ottobre 2016ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«31 ottobre 2017ï¿». 11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, e' prorogato al 28 febbraio 2017. 12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 816, le parole: ï¿«nell'anno 2016ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«nell'anno 2016 e nell'anno 2017ï¿»; b) al comma 817, le parole: ï¿«nell'anno 2016ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«nell'anno 2016 e nell'anno 2017ï¿». 13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: ï¿«In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.ï¿»; b) al quinto e al settimo periodo, le parole: ï¿«Per l'anno 2016ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«Per l'anno 2017ï¿». 14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: ï¿«31 dicembre 2016ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«31 dicembre 2017ï¿». 15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: ï¿«31 dicembre 2016ï¿» sono sostituite dalle seguenti: ï¿«31 dicembre 2017ï¿». 16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ï¿«Fondi di riserva e specialeï¿» della missione ï¿«Fondi da ripartireï¿» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. |