>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Concorso Diplomatico 2017
4023 messaggi, letto 131889 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 - Successiva >>

Da: diploleaks23/07/2017 17:51:00
La Tutela dei diritti UMANI nell'Unione europea

1. Introduzione:
L'acquisizione a livello normativo del rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto nel sistema giuridico dell'UE è fenomeno recente.
A differenza dell'ordinamento internazionale, dove l'individuo, pur non essendo soggetto di diritto, è stato, a partire dalla seconda guerra mondiale, destinatario materiale di norme di natura convenzionale e consuetudinaria a tutela dei suoi diritti fondamentali, l'ordinamento comunitario ha sin da subito riconosciuto come soggetti di diritto le persone fisiche e giuridiche degli ordinamenti nazionali (sentenze Van Gend & Loos, 1963, Costa c. Enel, 1964), ma per lungo tempo non ha predisposto una normativa specifica relativa ai diritti umani.
La tutela dei diritti umani in ambito comunitario ha seguito un andante sui generis, essendosi affermata in una prima fase a livello giurisprudenziale (c.d. sviluppo pretorio della tutela dei diritti umani), grazie all'opera propulsiva della Corte di giustizia, e in una seconda fase a livello normativo, a partire dal Trattato di Maastricht (c.d. sviluppo normativo).


2. Premessa: l'assenza nei Trattati istitutivi di disposizioni dirette alla tutela dei diritti umani e la fase cd. astensionista della Corte:
Il Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 1957 non conteneva disposizioni specificamente dirette alla tutela dei diritti umani fondamentali. I diritti della persona contemplati dal Trattato erano unicamente funzionali agli obiettivi essenzialmente economici della CEE; così le disposizioni sulla libertà di circolazione delle persone sono state limitate, fino ai primi anni Novanta, ai cittadini degli Stati membri economicamente attivi (lavoratori subordinati e autonomi).
Motivi della lacuna: a) Volontà degli Stati membri di non estendere inizialmente il campo di azione della CE al di là degli aspetti strettamente economici e commerciali legati all'istituendo mercato comune. b) All'epoca era già operante la CEDU del 1950 sottoscritta prima della firma del Trattato CECA e considerata quale garanzia sufficiente ad assicurare un'idonea protezione dei diritti fondamentali a livello europeo.
Conseguente atteggiamento c.d. astensionista della Corte di giustizia: La Corte di Lussemburgo ha ritenuto di poter garantire la tutela dei diritti umani soltanto nel quadro di riferimento costituito dal diritto comunitario, conformemente agli obiettivi del Trattato (sentenza 1959, Stork)1. Per molto tempo quindi la tutela dei diritti dell'individuo ha trovato esclusiva garanzia negli ordinamenti statali e nessun rimedio giurisdizionale veniva offerto all'individuo nell'ordinamento comunitario nel caso in cui le Istituzioni europee con i loro atti violassero i diritti fondamentali dell'uomo. La Corte peraltro considerava che il carattere strettamente economico dell'ordinamento sovranazionale avrebbe di fatto impedito il nascere di contrasti tra atti CE e diritti fondamentali.


3. Lo sviluppo pretorio dei diritti umani e la costruzione di un sistema di garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali nell'ordinamento comunitario:
Tenuto conto del dinamismo dell'ordinamento comunitario (ampliamento progressivo delle competenze, efficacia diretta, primato) che comporta un impatto diretto delle norme comunitarie sulle situazioni soggettive dei singoli, la Corte di giustizia -mutando radicalmente il precedente indirizzo -rintraccia in via giurisprudenziale una forma di tutela dei diritti fondamentali ed incorpora i diritti umani nell'ordinamento comunitario, in regole non scritte, quali principi generali.
L'inclusione tra i principi generali del diritto di quelli attinenti alla protezione dei diritti fondamentali è menzionata per la prima volta in un obiter dictum contenuto nella sentenza Stauder (1969). L'affermazione acquista maggiore concretezza nella sentenza sul caso Nold (sentenza 14 maggio 1974), in cui la Corte individua nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e nei trattati internazionali sui diritti umani (prima tra tutti la CEDU del 1950) un utile strumento per garantire una efficace tutela dei diritti umani.

Precisazioni:
Come noto, i principi generali del diritto sono, in linea generale, delle fonti intermedie. Si tratta di fonti non scritte ricavate dalla Corte di giustizia per via di astrazione giuridica a partire da specifiche norme contenute nei Trattati o ricavate da un contesto diverso da quello dell'UE e adattati alle specifiche esigenze dell'ordinamento giuridico dell'UE2.
In quanto fonti di ispirazione, le tradizioni costituzionali comuni e la CEDU non hanno un valore normativo immediato nell'ordinamento comunitario e pertanto non vincolano direttamente la Corte. In altre parole, le une e gli altri forniscono soltanto delle indicazioni utili di cui la Corte può, e non deve, tenere conto nell'ambito della sua funzione di controllo del rispetto dei diritti fondamentali. In difesa dell'unità, dell'autosufficienza e della supremazia dell'ordinamento comunitario, la rilevazione dei diritti umani è compiuta dalla Corte di Lussemburgo con un ampio margine di discrezionalità, in funzione delle finalità del sistema comunitario. La rilevazione è dunque necessariamente selettiva, dal momento che comporta la scelta delle soluzioni più idonee. In altre parole, la rilevazione si pone propriamente quale attività creativa di fonti proprie del diritto comunitario3.
L'affermazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui esistono principi generali del diritto che proteggono i diritti fondamentali e che vincolano le Istituzioni, è strettamente collegata alla presa di posizione assunta negli stessi anni dalle Corti Costituzionali italiana e tedesco-federale in due pronunce del 1973 e del 1974. Entrambe le Corti partono dal presupposto che le norme costituzionali che hanno permesso all'Italia e alla Germania federale di aderire alla CE (per l'Italia l'articolo 11 Cost.) non consentono di derogare a quelle altre norme costituzionali che definiscono e proteggono i diritti fondamentali della persona umana. Ne consegue che tali norme costituzionali devono essere rispettate anche dagli atti adottati dalle Istituzioni dell'allora CE. In caso contrario, le Corti si riservano il potere di assicurare la prevalenza delle norme costituzionali, impedendo che l'atto CE trovi applicazione nell'ordinamento interno (sentenza Corte Costituzionale italiana 1973, Frontini, ordinanza Corte Costituzionale tedesca 1974, Solange I)4. La soluzione prospettata dalle due Corti costituzionali comportava un grave attentato al carattere unitario del diritto CE- in quanto un atto CE giudicato in contrasto con i diritti fondamentali protetti dalle Costituzioni di quei due Stati non avrebbe più trovato applicazione in quegli ordinamenti - e più in generale evidenziava una lacuna grave dell'ordinamento comunitario5.

Conseguenze dello sviluppo pretorio della tutela dei diritti umani: Come si è detto, il metodo dell'inserimento dei principi sui diritti fondamentali nel diritto comunitario è stato, all'origine, sostanzialmente pretorio, ossia affidato alla giurisprudenza creativa della Corte di giustizia. Tale metodo ha consentito un arricchimento dei diritti umani o il riconoscimento di nuove loro espressioni. Lo sviluppo pretorio ha tuttavia comportato anche una scarsa certezza del diritto.
La soluzione elaborata dalla Corte riserva infatti all'organo giurisdizionale comunitario un ruolo determinante. Alla Corte spetta il compito non soltanto di individuare quali diritti siano da considerare fondamentali alla luce delle tradizioni costituzionali comuni e dei trattati internazionali, ma anche di delineare il contenuto e la portata dei diritti così individuati. Certo, e come ovvio, non sarà possibile contestare ad uno Stato membro la violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Corte come principi generali del diritto comunitario, qualora il comportamento dello Stato in causa non sia collegato ad una norma del Trattato o ad un atto delle Istituzioni e venga assunto in un settore estraneo alla competenza comunitaria. Tuttavia, resta il fatto che la circostanza che la Corte non sia tenuta ad applicare un testo scritto attribuisce un elevato grado di flessibilità ai suoi interventi in materia di diritti umani. Se da un lato, ciò le consente di adattare alla realtà di un ente sopranazionale, quale la Comunità europea, norme che sono state redatte per essere applicate all'azione di Stati, dall'altro lato è accresciuta l'imprevedibilità dei risultati cui la Corte perviene di volta in volta e rende perciò poco trasparente il sistema.


4. Lo sviluppo normativo:
Con il Trattato di Maastricht del 1992 il tema della tutela dei diritti umani trova finalmente riconoscimento sul piano normativo.
Prima di Maastricht: Prima del Trattato di Maastricht si registra un'intensa elaborazione politica, testimoniata da numerosi documenti, quali dichiarazioni e risoluzioni, tra cui va ricordata la Dichiarazione comune del PE, del Consiglio e della Commissione sul rispetto dei diritti umani fondamentali, adottata a Lussemburgo nel 1977, nella quale le Istituzioni manifestano solennemente la loro adesione ai diritti fondamentali e si impegnano al loro rispetto nell'esercizio delle loro funzioni. La Dichiarazione però non ha portata vincolante e non specifica quali diritti umani le Istituzioni si impegnano a rispettare.
Nei primi anni Ottanta fallisce poi, con l'accantonamento del progetto "Spinelli" di Trattato sull'Unione europea, il tentativo di codificare le regole giuridiche in materia di diritti umani. Il Progetto individuava i diritti da garantire (diritti politici, civili, economici, culturali e sociali) e richiamava per la loro tutela le tradizioni costituzionali agli Stati membri, la Convenzione europea del 1950 e la Carta sociale europea del 1981.
L'Atto Unico Europeo del 1986 iscrive per la prima volta i diritti fondamentali nel Preambolo, che richiama la responsabilità che incombe all'Europa (…) di fare valere (…) i principi della democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo (…). Nondimeno, il Preambolo non ha alcun valore vincolante e a quella dichiarazioni di principio non fa seguito alcuna codificazione dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario, la cui tutela continua ad essere affidata alle norme non scritte elaborate dalla Corte di giustizia.

Trattato di Maastricht: L'articolo 6 TUE, introdotto dal Trattato di Maastricht del 1992, formalizza la giurisprudenza della Corte di giustizia.
Il paragrafo 1 dell'articolo 6 TUE introduce in una norma del Trattato l'affermazione secondo cui l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato diritto, principi che sono comuni agli Stati membri6.
Il paragrafo 2 aggiunge che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU e quali risultano dalle tradizionali costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. Di talché l'articolo 6, paragrafo 2, TUE recepisce l'impostazione data alla questione dei diritti umani dalla Corte di giustizia.

Trattato di Amsterdam del 1997 (articolo 46 TUE): Con il Trattato di Amsterdam, la Corte di giustizia estende le proprie competenze all'articolo 6, paragrafo 2, TUE. La Corte di giustizia diviene quindi competente a verificare la conformità delle azioni poste in essere dalle Istituzioni al rispetto dei diritti fondamentali. il rispetto dei diritti fondamentali diviene in tal modo un parametro di legittimità degli atti dell'UE.
Il Trattato di Amsterdam introduce anche una procedura sanzionatoria all'articolo 7 TUE nei confronti degli Stati membri che violino in modo massiccio e reiterato i principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, TUE. La procedura fa capo al Consiglio e non alla Corte di giustizia. Con il Trattato di Nizza, l'articolo 7 TUE è stato integrato mediante l'inserimento di un dispositivo di prevenzione che contempla una certa gradualità delle misure adottabili in presenza di un chiaro rischio di violazione grave dei diritti fondamentali constatato dal Consiglio, il quale può indirizzare, ove lo ritenga opportuno, adeguate raccomandazioni allo Stato membro, prima di procedere all'applicazione delle misure sanzionatorie previste.


5. (Segue): La Carta dei Nizza dei diritti fondamentali:
Il TUE, nella versione di Maastricht e di Amsterdam, si limita a menzionare tra i valori fondamentali il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali senza tuttavia definirne i contenuti. Conseguentemente, anche successivamente a tali Trattati il tema della tutela dei diritti umani si è sviluppato con frammentarietà, prevalentemente nell'acquis giurisprudenziale, attraverso il rinvio a fonti esterne.
Da questa lacuna prende avvio il processo che conduce all'adozione della Carta di Nizza, per la cui elaborazione è istituito un gruppo di lavoro ad hoc, denominato Convenzione, che, al termine di un anno circa di lavoro, sottopone, il 19 settembre 2000 un progetto di Carta alle tre Istituzioni, Parlamento, Consiglio e Commissione che firmano la Carta il 7 dicembre 2000.

Fino al Trattato di Lisbona il valore giuridico della Carta è rimasto incerto.
La Carta dei diritti fondamentali non trovava alcuna collocazione espressa nel Trattato di Nizza. Essa era dunque priva di valore giuridico obbligatorio (non determinava direttamente obblighi giuridici né a carico dell'Unione e delle sue Istituzioni né a carico degli Stati membri)7.
Alla Carta non poteva dunque riconoscersi valore di fonte giuridica in senso formale. Tuttavia, la solennità del processo di elaborazione e l'ampiezza di consensi che il suo testo ha riscosso ne hanno favorito l'utilizzazione come strumento interpretativo privilegiato per ricostruire la portata dei diritti fondamentali protetti nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea8.

La funzione della Carta risulta dal Preambolo. In esso si precisa che è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali (…) rendendo tali diritti più visibili. Inoltre è detto che la Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla CEDU, dalle Carte sociali adottate dall'UE e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti umani.
Sembrerebbe dunque che la Carta non abbia carattere normativo nel senso che non crea diritti che non siano già ricavabili dalle fonti richiamate: tradizioni costituzionali comuni e trattati internazionali, in particolare la CEDU. La Carta avrebbe cioè più che altro valore documentale, perché riassumerebbe in un unico documento l'elenco e la descrizione dei diritti fondamentali ricavabili dalle suddette fonti e già facenti parte, in quanto tali, dei principi generali del diritto dell'UE.
Nondimeno, il rapporto tra le fonti richiamate e la Carta di Nizza solleva alcune difficoltà. Si pone infatti il problema di stabilire come regolarsi nel caso di non coincidenza tra i diritti previsti dalla Carta e quelli ricavabili dalle altre fonti citate nel preambolo.
La soluzione si trova negli articoli 52, paragrafo 3, e 53 della Carta di Nizza.
L'articolo 53 stabilisce quella che può essere qualificata una clausola di compatibilità, non impedendo l'applicazione della CEDU o delle altre fonti richiamate nella misura in cui queste prevedano una tutela più ampia di quella garantita dalla Carta9. 
L'articolo 52, paragrafo 3, della Carta di Nizza contiene invece una clausola di equivalenza, nel senso che la Carta deve essere applicata in maniera che il livello di protezione assicurato dalla Carta ai diritti tutelati anche dalla CEDU sia almeno equivalente a quello garantito da quest'ultimo strumento (considerato alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani). Resta invece salva la possibilità che il diritto dell'UE preveda un livello di tutela addirittura superiore. Ugualmente resta salva la possibilità che la Carta protegga diritti non coperti dalla CEDU10. In conclusione la Carta di Nizza può soltanto estendere la portata della tutela dei diritti fondamentali rispetto a quanto già previsto da altre fonti e mai restringerla. 
Rispondi

Da: @diploleaks 23/07/2017 18:27:06
Hai vinto o cambi strada?
Rispondi

Da: @diploleaks23/07/2017 19:17:47
grazie! sei un vero gentlemen o gentlegirl!
Rispondi

Da: hmm...23/07/2017 21:05:14
Questi appunti mi ricordano qualcosa. Qualcosa di proveniente dalle scuole.
Rispondi

Da: diploleaks24/07/2017 02:14:18
La funzione consultiva delle Corti internazionali

Introduzione: Corti internazionali - organi giurisdizionali aventi struttura permanente, che nascono in base ad un atto di natura internazionale sia esso un trattato istitutivo di un'OI (CGI e CGUE) o un trattato internazionale tout court (Corte CEDU, Corte interamericana).
Accanto ad una fondamentale competenza contenziosa, le Corti esercitano una funzione consultiva, intesa quale attività diretta a dichiarare il diritto (e come tale rientrante tra le funzioni giurisdizionali in senso lato).

Fase di snodo: l'analisi deve necessariamente tenere conto delle norme che governano la funzione consultiva per ciascuna corte. Commento preliminare: in linea di prima approssimazione, può osservarsi che nelle Corti in cui la funzione contenziosa presenta elementi di "debolezza" più forte si presenta la funzione consultiva. Diversamente nelle Corti che hanno larga competenza in materia contenziosa, alla funzione consultiva è dedicato minor spazio.

CIG: Massimo organo giurisdizionale delle NU (articolo 92 Carta ONU). Differenza tra competenza contenziosa e competenza consultiva: la prima è posta al servizio degli Stati, in quanto soltanto essi possono farvi ricorso; la seconda è posta al servizio delle NU, rispetto alle quali la CIG funziona, opera e agisce come una sorta di consigliere giuridico.
Competenza consultiva disciplinata da: Articolo 96 Carta ONU, articoli 65-68 Statuto CIG.
Con riferimento alla competenza consultiva della CIG occorre chiarire: Soggetti abilitati a chiedere i pareri; Oggetto dei pareri (ed eventuali limiti); Procedura; Effetti dei pareri della CIG.

1. Soggetti abilitati a richiedere pareri: AG, CdS nonché su autorizzazione dell'AG altri organi ONU e Istituti specializzati. Con risoluzione del dicembre 1946, l'AG ha autorizzato una volta per tutte il CES a rivolgersi alla CIG. Stessa cosa l'AG ha fatto con l'OMS.

2. Oggetto dei pareri: oggetto dell'attività consultiva è indicato in termini così ampi da farvi rientrare ogni questione attinente alla ricostruzione o interpretazione di norme giuridiche.
- se i pareri sono richiesti da AG e CdS possono toccare qualsiasi questione giuridica (art. 96, 1);
- se i pareri sono chiesti dagli altri organi e dagli Istituti specializzati possono occuparsi delle questioni giuridiche che sorgano nell'ambito delle rispettive attività (art. 96, 2). Così, nel parere del 1996, CIG si è rifiutata di emettere un parere consultivo sulla materia essendone stata richiesta dall'OMS. Ciò perché la questione della liceità dell'arma nucleare non è una questione che rientra nell'ambito delle attività dell'OMS.
Eventuali limiti alla competenza della Corte: tendenza di Stati e di parte della dottrina a sottrarre alla giurisdizione consultiva della CIG talune questioni
a) in materia di interpretazione della Carta: Motivazioni: la Carta non ha conferito alla CIG il ruolo di interpretazione autentica. Risposta negativa della CIG nel parere del 1948 sull'ammissione alle NU. 
b) questioni aventi notevole rilievo politico (distinzione tra controversie politiche e giuridiche): Risposta della CIG: la natura politica della questione non impedisce l'emissione del parere (parere CIG 1948 su ammissione alle NU. Nel medesimo senso anche pareri 1950 (ammissione all'ONU), parere 1962 (Certe spese delle NU), 1980 (OMS Egitto), 1996 (Arma nucleare), 2004 (Muro).
c) questione che formi oggetto di una controversia tra Stati o tra uno Stato e la stessa ONU: Motivazioni: si aggirerebbe in tal modo il principio, proprio della giurisdizione in sede contenziosa, per cui la CIG non può risolvere una controversia senza il consenso di tutte le parti. Risposta della CIG: la giurisdizione in sede contenziosa porta ad una sentenza vincolante, mentre l'attività consultiva attua semplicemente una collaborazione tra l'organo giudiziario e gli altri organi delle NU, è priva di qualsiasi efficacia obbligatoria (parere 1950 relativo all'interpretazione dei trattati di pace con la Bulgaria, l'Ungheria e la Romania).
Resta infine da chiedersi se la CIG possa rifiutare di svolgere funzione consultiva (potere discrezionale di concedere o meno un parere?). Risposta affermativa: fondata sulla lettera dell'art. 65 Statuto CIG, secondo cui la Corte "può" dare un parere consultivo + Orientamento CIG: ribadisce sempre potere discrezionale (chiedendosi in vari casi se vi fossero motivi per non rispondere ai quesiti) anche se poi non si è mai rifiutata di emettere un parere.
Parte della dottrina è contraria (Conforti): obbligatoria collaborazione della CIG con gli organi dell'ONU nella soluzione delle questioni giuridiche.

3. Procedura (Statuto CIG): Art. 65, par. 2: Richiesta scritta che formula, in termini precisi, la questione sulla quale è domandato il parere della CIG. Ad essa sono allegati tutti i documenti che possono servire a delucidare la questione.
Art. 66: Il Cancelliere della Corte notifica immediatamente la richiesta di parere consultivo a tutti gli Stati membri delle NU (+ OI che secondo la CIG sono in grado di fornire chiarimenti). Rapporti scritti nel termine fissato dal Presidente o rapporti orali durante un'udienza pubblica tenuta a questo scopo. Esempio: caso Kosovo (sono giunti alla CIG rapporti di molti Stati).
Art. 67: Pronuncia dei pareri: in udienza pubblica dopo aver avvertito il SG e i rappresentanti dei Membri delle NU, degli altri Stati e delle OI direttamente interessati.
Art. 68: Nell'esercizio delle sue attribuzioni consultive la CIG si ispirerà alle disposizioni dello Statuto che si applicano in materia contenziosa, nei limiti in cui essa le reputerà applicabili.

4. Effetti dei pareri consultivi: I pareri sono facoltativi (organi non hanno l'obbligo di richiederli) e non sono vincolanti (organi non hanno obbligo di conformarvisi). Mancanza di forza obbligatoria dei pareri è: ribadita dalla CIG (in contrapposizione all'obbligatorietà delle sentenze); trova conferma nella prassi ONU (pareri disattesi. Parere Certe spese delle NU).
Parte della dottrina: efficacia obbligatoria dei pareri. Accostamento tra funzione consultiva e contenziosa che pure fu operato all'epoca della SdN con riguardo alla CPGI e che è stato ripreso più di recente in dottrina (fa leva anche su art. 68 Statuto CIG) + effetto di liceità dei pareri della CIG (estensione degli effetti riconosciuti alle risoluzioni dell'AG)
Ciò detto occorre operare chiarimenti:
1) Pareri CIG possono acquistare forza vincolante: con norme convenzionali o atti idonei ci si obbliga preventivamente a rispettarli: Convenzione 1946 privilegi e immunità delle NU + Convenzione 1947 su privilegi e immunità degli Istituti specializzati (contengono delle vere e proprie clausole arbitrali). Ratio: aggirare il principio contenuto nell'art. 34 dello Statuto della CIG secondo il quale la giurisdizione in sede contenziosa è riservata esclusivamente agli Stati. Statuto Tribunale amministrativo OIL: competenza CIG in sede consultiva a procedere alla revisione delle sentenze del Tribunale.
2) Importanza dei pareri della CIG: consentono intervento degli organi dell'OI escluse dalla procedura contenziosa - tengono conto del rilievo assunto dalle OI; maggiore favor presso gli Stati (tenuto conto della diffidenza verso i mezzi giudiziari di soluzione delle controversie); consentono di operare una ricognizione ampia ed esaustiva del diritto applicabile al caso concreto (principio di uniformità e certezza del diritto; contribuiscono in maniera rilevante alla formazione o alla rilevazione di norme di DIG (manifestazioni di opinio juris ac necessitatis) (Esempi: soggettività su soggettività ONU e OOII (pareri 1949, 1980, 1996); trattati (parere 1951); autodeterminazione dei popoli (parere 1971, 1974, 2004); utilizzo di armi nucleari e principi del diritto internazionale umanitario (parere 1996); ribadito norme relative alla responsabilità internazionale (parere 2004 su obblighi erga omnes), ecc.). 

Altre Corti: debolezza della funzione consultiva / in ragione della preminenza in dette Corti della funzione contenziosa. Ciò è certamente vero con riferimento alla CGUE e alla Corte CEDU. Discorso parzialmente diverso deve essere operato con riferimento alla Corte interamericana.

CGUE: La specificità del sistema giuridico UE risiede essenzialmente nel meccanismo di tutela giurisdizionale concepito per gestire il rapporto tra l'ordinamento UE e gli ordinamenti statali. Alle istanze giurisdizionali dell'UE, i Trattati attribuiscono una gamma di competenze molto ampia. Per tale motivo, la funzione giurisdizionale dell'UE si presenta estremamente ricca ed articolata. Si tratta infatti di un meccanismo di tutela che non ha precedenti in altre esperienze, sia sotto il profilo funzionale che degli effetti che il suo funzionamento produce sulla posizione giuridica dei destinatari del sistema stesso: Istituzioni UE, Stati membri, singoli (persone fisiche e giuridiche), soggetti dell'ordinamento UE (sentenze Van Gend & Loos (1963), Costa c. Enel (1964)).
Assume invece scarso peso la funzione consultiva della Corte cui è dedicata una sola norma del TFUE (articolo 218, par. 11, TFUE). In materia di accordi internazionali il Parlamento, la Commissione, il Consiglio o uno Stato membro, possano chiedere un parere alla CGUE di compatibilità di un accordo internazionale con il TUE. Qualora questo parere fosse negativo, la sua portata non sarebbe ostativa ma attiverebbe la procedura di revisione del Trattato così come previsto dall'articolo 48 TUE. Esempio: parere 2/94 del marzo 1996 sull'adesione dell'allora CEE alla CEDU.
Procedura: (Regolamento di procedura della CGUE). A seconda da chi è richiesto il parere esso va trasmesso alle altre Istituzioni e agli Stati membri (in quest'ultimo caso tranne che il parere sia richiesto dal Consiglio). Pertanto: se il parere è richiesto dal Consiglio, la richiesta va notificata alla Commissione e al PE;  se il parere è richiesto dalla Commissione, la richiesta va notificata al Consiglio, al PE e agli Stati membri; se il parere è richiesto da uno Stato membro, la richiesta va notificata al Consiglio, alla Commissione, al PE e agli altri Stati membri.
Entro un termine fissato dal Presidente della Corte, Istituzioni e Stati possono presentare osservazioni. Designazione del giudice relatore - emissione del parere in camera di consiglio (sentiti gli avvocati generali). Parere sottoscritto dal Presidente, dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione e dal cancelliere è notificato al Consiglio, alla Commissione, al PE e agli Stati membri

Corte CEDU: Importanza della funzione contenziosa della Corte europea dei diritti umani (ricorsi interstatali e ricorsi interindividuali). La possibilità per la Corte di svolgere una funzione consultiva non era originariamente prevista nel Trattato del 1950 ma è stata successivamente introdotta con il Protocollo n° 2 del 1970 che ha novellato l'articolo 47 della CEDU.
La funzione consultiva è comunque corredata da limiti:
la Corte può rendere pareri consultivi solo su richiesta del Comitato dei Ministri
la Corte può rendere pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, ma: i pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata di diritti e di libertà contenute nella CEDU, né questioni su cui la Corte potrebbe doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
Procedura: richiesta Comitato dei Ministri (a maggioranza); la Corte decide a maggioranza (Grande Camera).
Prassi: la Corte non ha mai reso un parere. Queste forti limitazioni hanno sostanzialmente confinato questa procedura nell'oblio. La Corte ha preferito probabilmente evitare possibili confusioni fra la procedura consultiva e quella contenziosa.

Corte interamericana dei diritti umani: Istituita nel 1969 nell'ambito della Convenzione interamericana dei diritti umani. Debolezza della funzione contenziosa (non c'è accesso diretto - Commissione interamericana (opera da filtro). Conseguentemente, riemerge per tale Corte l'importanza della funzione consultiva.
L'importanza è attestata da alcuni dati:
la procedura consultiva della Corte non si limita all'interpretazione della Convenzione ma può estendersi anche ad altri trattati interamericani in materia di diritti umani;
dietro richiesta di uno Stato membro, la Corte può essere chiamata a rendere parere circa la verifica di compatibilità con una legge interna ai suddetti strumenti convenzionali;
la procedura può essere messa in moto non solo dagli Organi dell'OSA, ma anche da quegli Stati che pur facendone parte non hanno ratificato la Convenzione interamericana.
Rispondi

Da: atti online24/07/2017 09:22:19
ragazzi, qualcuno di voi ha fatto istanza per accedere agli atti? (temi, verbali, etc.) serve per forza la pec per fare tutto in via telematica? Grazie
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: @atti online24/07/2017 09:49:35
Yes, serve un indirizzo PEC e la fotocopia della tua carta di identità.
Rispondi

Da: @@atti24/07/2017 10:01:07
Sono perplesso. Vi manderanno quel poco che vogliono. Secondo me dovete andare di persona e visionare tutto il fascicolo ed estrarre i documenti che ritenete utili. Saluti e buona estate
Rispondi

Da: @@@atti24/07/2017 18:22:45
No, sono tenuti a mandare quanto chiedi, ora non hanno nemmeno più la scusa del concorso in progress che hanno utilizzato un mese fa, per motivi a me sconosciuti. Inoltre, visionare il fascicolo in originale è impossibile. Occorre richiedere fotocopie, e il protocollo ha un costo esorbitante. Meglio online.

Perplesso per cosa?
Rispondi

Da: @@atti 24/07/2017 19:19:58
Non sono sicuro vi diano tutto quello che vi serve. Non capisco perché non si possa visionare il fascicolo. Come fate, nei tribunali puoi visionare tutto. Se non lo fanno dovreste chiedere al giudice. Naturalmente si perde un sacco di tempo e forse denaro, questo loro lo sanno e ci giocano. La legge 241/90 non viene quasi mai attesa dalla PA. Allora bisogna procedere penalmente per abuso d'ufficio, omissioni ed altro. A questo punto il vostro futuro al MAE è compromesso.. auguri
Rispondi

Da: diniego agli atti24/07/2017 20:18:40
La Farnesina purtroppo ha sempre negato l'accesso agli atti e per giunta conosce molto bene che se vi rivolgete al Tar Lazio, quest'ultimo vi rigetta i ricorsi, Italietta di ..... !
Rispondi

Da: @diniego agli atti24/07/2017 20:24:42
va beh ragazzi tanto a me servono solo i temi e il verbale della mia correzione, quindi una pagina, non penso che non me li diano. Dall'intero fascicolo quali altre "sensibilissime" informazioni potrei carpire? Quante volte è andato a fumare un commissario? E capirai... cosa vuoi che me ne importi?!?
Rispondi

Da: Non capisco 24/07/2017 20:46:27
Cosa sperate di leggere sul verbale di correzione...
Non c'é scritto nulla!
Rispondi

Da: @diniego agli atti24/07/2017 21:47:50
Il mio primo diniego l'ho ricevuto quest'anno. L'anno scorso, prima ancora degli orali, ho avuto nella mia casella PEC gli elaborati dei vincitori e i verbali di correzione (che, purtroppo, contenevano soltanto ora di inizio e fine correzione). Quest'anno hanno deciso di negare l'accesso prima della conclusione del concorso, appellandosi a un loro regolamento interno. Però posso garantire che l' "aver sempre negato" è una cazzata gigante.
Rispondi

Da: @@atti24/07/2017 22:15:28
Spesso sbagliano anche i giudici. Nei fascicoli non ci sono segreti quindi il diniego del giudice è un errore. Ne tanto meno verrebbe messa in discussione la sicurezza dello stato. Capisco Che ognuno per ragioni di riservatezza acceda solo alle proprie carte.
Ma se fate ricorso avverso altro concorrente allora il giudice dovrebbe costringere il MAE a depositare anche le carte dell'altro.
Sapete che si può denunciare anche un giudice per colpa grave o dolo?
Rispondi

Da: @@@atti24/07/2017 22:21:20
Non credo sia possibile un ricorso avverso altro concorrente - su cosa sarebbe fondato? "Ho visto Mariolino Rossi che copiava, signora maestra?"
Rispondi

Da: diniego agli atti24/07/2017 22:38:26
Io mi auguro che abbiate l'accesso agli atti ma da avvocato vi dico che purtroppo il 98 % sono dinieghi della Farnesina, siamo alla deriva...
Rispondi

Da: @diniego agli atti24/07/2017 22:38:51
va beh non mettiqmo il carro davanti ai buoi, i temi e la pagina di verbale del giorno della mia corezione per prassi consolidata (a quello che ho letto negli altri forum degli qnni passati) dovrebbero darmeli. aoltretutto da quest'anno è in vigire il freedom of information act, quindi in teoria anche un non concorrente dovrebbe poterli richiedere senza stare troppo a motivar. Quanto al dibiego del mese precedente era basato su un decreto interno del 1994, a mio avviso abrogato dalle modificazioni del 2005 alla 241/90. Conunque, non mi interessa, tanto peggio per chi non ha insistito.
Rispondi

Da: Ma i temi 25/07/2017 00:01:19
Non li potete avere dalla vostra pagina personale?
Sul verbale non c'e scritto nulla, come lo dobbiamo dire?
Rispondi

Da: @Ma i temi25/07/2017 00:47:21
Domanda lecita: ma a te cosa importa se gli altri provano a fare accesso agli atti? Non ti interessa, non partecipare alla discussione, no?
Rispondi

Da: Nulla, solo 25/07/2017 08:53:49
Che l ho fatto anche io lo scorso anno. L unica utilità,  relativa ma pur sempre meritevole dello sbattimento necessario, è avere i temi degli idonei/ vincitori.
Rispondi

Da: Rimorchio pignorato 25/07/2017 10:48:41
Scusate, una domanda: perché mai Sioi e Ispi non organizzano il master online per tutti coloro che lavorano e non possono materialmente trasferirsi a Roma o a Milano?
Questi sono arretrati come le capre, perfino i notai (!), che certo non possono essere elevati al rango di precettori d'innovazione e comunicazione, DA ANNI lasciano che i propri corsi e scuole siano fruibili online, proprio perché, data la mole di studio, gli aspiranti già lavorano e non hanno tempo di presenziare settimanalmente alle lezioni.
Rispondi

Da: @Rimorchio25/07/2017 11:05:12
Perchè mai? Per mantenere l'immagine di élite. Perchè aprire il corso alle "masse"? Parlando del mio anno, non ho incontrato figli di gente che non poteva permettersi la tassa di iscrizione. Quelli (pochi) che lavoravano e seguivano il corso allo stesso tempo vivevano a Roma già da anni (tutti avevano fatto la  LUISS - a buon intenditor...).
Rispondi

Da: Antonio Lo Iudice25/07/2017 11:05:39
Bella domanda, così sarebbe super!
Rispondi

Da: Gianni P.25/07/2017 11:32:42
Ragazzi non credo che l'anno prossimo bandiranno. A febbraio ci sono le politiche, ad aprile nuovo governo (se si riesce a trovare una maggioranza).  Slitta tutto al 2019 con un bando per 60 o 70
Rispondi

Da: @nulla25/07/2017 11:37:35
I ricorsi sono finiti?
Rispondi

Da: @gianni p.25/07/2017 12:12:49
ti sbagli. lo stanziamento sta già a libro paga del MAECI dal 2015 per il triennio '16-17-18. Se non vado errato, credo che non bandire sarebbe spreco di denaro pubblico. E poi scusa, se consideriamo il calcolo politico è vero tutto l'opposto: opportunità in cambio di consenso. Anzi sta a vedere che tolgono anche i limiti d'età e di tentativi e co buttano dentro anche le lauree in lingua...
Rispondi

Da: @@gianni p25/07/2017 12:46:33
Tanto i laureati in lingua non raggiungeranno mai il livello di eccellenza degli espertissimi funzionari che bocciano dei madrelingua.
Rispondi

Da: Scienziato1 25/07/2017 12:58:31
Gianni P.(irla), scusate il milanese, il triennio 16-17-18 è coperto da finanziaria da tempo! Diffidiamo dai troll!
Rispondi

Da: Accesso agli atti concorsuali25/07/2017 16:29:19
Salve, vorrei fare anch'io l'accesso agli atti concorsuali. Sapete indicarmi qual è la pec del Ministero a cui devo inviare la domanda?
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)