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Concorso Diplomatico 2017
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Da: Antonio Lo Iudice | 21/07/2017 13:13:08 |
secondo voi, illustrissimi, il "Di Nolfo" versione integrale è imprescindibile? | |
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Da: pure_io | 21/07/2017 13:39:05 |
Il concorso ad alcuni fa molto male, allontana dalla realtà . E la realtà è fatta di affitti e bollette da pagare. E cmq non esiste solo il concorso diplomatico. | |
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Da: @pure_io | 21/07/2017 13:59:03 |
e tutti quelli che girano in mercedes, jeep e bmw allora? loro non sono reali? | |
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Da: @@pure io | 21/07/2017 15:22:09 |
Non mi sembra che la gente in mercedes rappresenti la maggioranza - ma le bollette le devono pagare pure loro... persino il beneamato presidente USA è fallito un paio di volte, da quel che ricordo | |
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Da: @Antonio Lo Iudice | 21/07/2017 15:25:58 |
Antonio, nulla è "imprescindibile", data la vastità del programma. E' un libro che puoi affrontare benissimo, l'importante è che tu non pretenda di ricordarti i cavilli e le virgole da qui al prossimo aprile. Dubito il mio consiglio serva a qualcosa, visto che probabilmente hai affrontato altri testi - ma se è il primo testo di relazioni internazionali che affronti, ti consiglio una lettura preliminare del Keylor, che, da buon americano, ha scritto un'opera più schematica e priva di inutili masturbazioni mentali. A queste ultime, contenute a iosa nel testo da te citato, potrai dedicarti in seguito per affinare sia la tua preparazione, sia la tua arte scrittoria. | |
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Da: @pure-io @aspirante metalmeccanico | 21/07/2017 15:42:08 |
non significherà nulla, ma sono fiero di voi: lauree, anni di studio e sacrifici a inseguire un sogno, ma non vi tirate indietro di fronte al lavoro 'sporco'. questa è l'Italia che ammiro, non quella che 'si apre la mente' viaggiando a spese del contribuente. | |
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Da: @@pure-io @aspirante metalmeccanico | 21/07/2017 16:10:19 |
il problema non è l'alternativa al lavoro sporco, il problema è l'alternativa al lavoro. Tra 10-15 anni che si fa? Nessun lavoro/business dura i 43 anni di contributi. Poi ricordo che a spese del contribuente non si viaggia per viaggiare, si viaggia per individuare una summa di fattori che dovrebbero aiutare a capire qual è di volta in volta l'interesse nazionale, quindi anche del contribuente. Quanto all'apertura della mente, beh, ne riparliamo quando incontri il primo datore invasato di PNL (e no, non è il prodotto nazionale lordo, sig.) e poi vediamo se non ti scoppia il cervello.... | |
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Da: ho mal di testa | 21/07/2017 16:26:20 |
Tutta la situazione della mia disoccupazione e della mia sconfitta al concorso mi sta procurando da 4 anni solo ansia da vendere a peso e forti mal di testa. Non vedo l'ora che finisca questo inferno, sistemassero chi cazzo vogliono loro in Farnesina, ma almeno io ho bisogno di tranquillitá psichica e professionale in questo paese con la p piccola! | |
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Da: pure_io | 21/07/2017 19:19:50 |
@15:42 Ti ringrazio, ma non credo di far nulla di straordinario...è normale rimboccarsi le maniche, sennò che si fa? Non è che uno a 30 anni suonati può restare a casa con mamma e papà , chiuso nella propria cameretta, a studiare nell'attesa di vincere un concorso del genere, è da pazzi! I miei mi prenderebbero a calci, fra l'altro... Svolgere lavori di livello più basso, poi, non vuol dire rinunciare a migliorare la propria condizione. Ci si prova sempre e si studia comunque. Col cazzo che getto la spugna! E poi sapete che vi dico? Andare a lavorare (o almeno provarci...) è sempre meglio, anche se si tratta di lavori poco qualificanti: si sta meglio soprattutto psicologicamente. Stare a casa è la vera condanna, soprattutto in età avanzata fa malissimo fare ancora la muffa sui libri, aumenta il rischio di depressione e io non voglio caderci. Qualsiasi posto di lavoro oggi è una benedizione. | |
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Da: @pure_io | 21/07/2017 19:41:31 |
è questione di essere stoici oppure no. In giappone esiste il fenomeno Hikikomori che reagisce esattamente come me.Con una differenza: ip governo giapponese finalmente si sta preoccupando e sta mettendo mano alle politiche dell'occupazione, i governi europei ci insegnano fin dalla scuola di base a "saper perdere" e nulla mi toglie dalla testa che è proprioquello che otteniamo, ci perdiamo noi. Comunque, non tutti vogliono essere stoici e non tutti vogliono criticare la ragion pura. Si vede che come animo sono più samurai che hegheliano, non so perdere e la strategia di vita migliore con cui affrontare la realtá mi pare ancora, tutto sommato, questa. Magari tra 15 anni mi darai ragione, magari ti darò ragione io | |
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Da: @@pure io | 21/07/2017 20:30:59 |
Se hai chi ti mantiene, ben venga fare l'isolato sociale volontario come in Giappone, che comunque è classificato come o malato, o semplicemente otaku pigrone :) se è quella la strategia "stoica" a cui fai riferimento, non differisce molto dalla "pappa pronta" del figlio di papà che aspetta la cornucopia... ma ricordiamoci che di Amaltea ce n'è stata una sola. | |
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Da: @@@pure-io | 21/07/2017 21:03:41 |
Nessuno mi può mantenere, ma nessuno mi può abbattere. E' questo il punto, come faccio a fare una cosa che non mi interessa? Vegeto. Qualcuno ci può far nulla? No! Come io non posso farci nulla per il concorso. L'andazzo è questo. Le nazioni hanno bisogno della collaborazione della gioventù. Ma la gioventù non collabora. Alla fine la gerontocrazia dovrà condividere i suoi appannaggi. | |
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Da: pure_io | 21/07/2017 22:26:01 |
Uhmmm... Guarda, io non mi permetto di giudicare nessuno, però stai attento. Assumere un atteggiamento morboso verso questo concorso potrebbe rivelarsi controproducente a lungo andare, e ne risentirebbe soprattutto il tuo equilibrio psico-fisico. Poi, lungi da me dare lezioni di vita a chicchessia...ognuno è libero di vivere come meglio crede, se al momento non ti interessa trovare un'occupazione qualunque avrai i tuoi buoni motivi sui quali nessuno può sindacare. L'unica cosa che non sottovaluterei sono i rischi del tuo stile di vita sulla salute. Almeno un po' di vita sociale e sport non negarteli, altrimenti rischi di scoppiare! Questo lasciamelo dire. Stare sempre e solo sui libri ti farà solo rincoglionire! | |
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Da: CuriosoCurioso | 21/07/2017 23:01:43 |
Se uno ha scelto una laurea che permette unicamente di accedere a un concorso che assume 35 (se va bene) candidati su mille, sa di aver scelto una strada che gli dà una probabilità di successo del 3%. Se sa anche di essere, sin dalle elementari, nell'1% di eccellenza scolastica, ha qualche probabilità . Nessuna certezza, solo probabilità . Altrimenti ha fatto un'idiozia, ed è giusto che paghi. Non è colpa della società , semplicemente ha fatto una caxxata. Ci sono lauree che danno tassi occupazionali molto più alti, doveva scegliere quelli. | |
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Da: @pure_io | 21/07/2017 23:03:25 |
e non posso più farlo, hanno messo la regola assurda dei tre tentativi... comunque c'è chi da hikikomori è diventato poi ambasciatore ufficioso della cultura del proprio paese, come il compianto Koji Wakamatsu. Questo è il mio ultimo messaggio, vado ad isolarmi | |
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Da: @@pure io | 21/07/2017 23:23:36 |
Fai come Rocco, altro ambasciatore ufficioso.. | |
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Da: ONU | 22/07/2017 17:14:44 |
Leggendo il punto 12 del programma di diritto internazionale, qualcuno sa cosa voglia dire "organizzazione internazionale e integrazione tra stati: caratteri differenziali"? guardando l'indice del Marchisio, L'Onu non ne parla. e su internet non va meglio | |
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Da: @ONU | 22/07/2017 17:30:52 |
nessuno ti vuole aiutare, lascia perdere | |
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Da: diploleaks | 22/07/2017 18:40:26 |
IL SISTEMA GIURISDIZIONALE DELL'UNIONE EUROPEA Introduzione: L'ordinamento dell'UE si distingue nettamente da quello di qualsiasi altra OI per la natura degli obiettivi assegnati, per le caratteristiche del suo apparato istituzionale, per l'elevato livello decisionale ad essa conferito, per gli effetti giuridici prodotti dai suoi atti normativi nei confronti dei destinatari - Stati membri e individui. Nel modello tradizionale dell'OI gli organi internazionali, deputati a coordinare l'azione degli Stati membri nel perseguimento degli scopi sociali, hanno limitatissimi poteri giuridici vincolanti, mentre il potere del legislatore nazionale resta totalmente integro e sottratto a qualsivoglia ingerenza diretta da parte dell'Organizzazione. L'UE si afferma invece come un tertium genus rispetto sia all'ordinamento internazionale che a quello interno statale, configurandosi come un sistema organico di norme che, attraverso l'opera costante della Corte di giustizia, si afferma indipendente da entrambi gli ordinamenti giuridici richiamati. In primo luogo, la costruzione normativa europea rappresenta un nuovo ordinamento giuridico che afferma innanzitutto la sua autonomia dal diritto internazionale, in quanto ordinamento anche a base interindividuale che indirizza i suoi comandi a persone e ad enti privati direttamente titolari di situazioni giuridiche tutelate dall'ordinamento dell'UE. In secondo luogo, l'ordinamento dell'UE manifesta una permeabilità nei confronti dei sistemi normativi degli Stati membri, in quanto ordinamento in essi integrato, che non si configura però in un rapporto né di subordinazione né di sovraordinazione, bensì di affiancamento dell'ordinamento UE agli ordinamenti nazionali: gli Stati membri trasferiscono gradualmente le proprie competenze all'ordinamento UE che viene così a sostituirsi agli ordinamenti statali nella disciplina di determinati rapporti. La specificità del sistema giuridico UE risiede essenzialmente nel meccanismo di tutela giurisdizionale concepito per gestire il rapporto tra l'ordinamento UE e gli ordinamenti statali. Alle istanze giurisdizionali dell'UE, i Trattati attribuiscono una gamma di competenze molto ampia. Per tale motivo, la funzione giurisdizionale dell'UE si presenta estremamente ricca ed articolata. Ciò che conferma l'originalità della Corte, il cui ambito giurisdizionale non trova alcun precedente. Si tratta infatti di un meccanismo di tutela che non ha precedenti in altre esperienze, sia sotto il profilo funzionale che degli effetti che il suo funzionamento produce sulla posizione giuridica dei destinatari del sistema stesso: Istituzioni UE, Stati membri, singoli (persone fisiche e giuridiche), soggetti dell'ordinamento UE (sentenze Van Gend & Loos (1963), Costa c. Enel (1964)). Non a caso, proprio con riferimento al controllo giurisdizionale è stata coniata l'espressione tanto suggestiva quanto emblematica di Comunità di Diritto. Da un canto tale espressione intende ammonire sulla particolare effettività del controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia, perché - come affermato dalla stessa Corte - né gli Stati che ne fanno parte né le sue Istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti al Trattato" (sentenza 1986, Les Verts c. PE). Dall'altro canto, tale espressione enfatizza il ruolo esercitato dalla Corte di giustizia nella costruzione e nella creazione stessa delle regole che governano l'ordinamento giuridico dell'UE. La Corte di giustizia ha infatti da sempre utilizzato sino in fondo le potenzialità offerte dalle norme del Trattato, fornendo un criterio interpretativo delle fonti del diritto UE e colmandone eventuali lacune (funzione interpretazione autentica ex articolo 19 TUE) Origini e sviluppi degli organi della giustizia UE: La storia della Corte di giustizia è strettamente legata al processo di integrazione europea. La previsione di un organo giurisdizionale nel quadro delle organizzazioni comunitarie risale all'ormai estinto TCECA del 1951. I Trattati di Roma del 1957 ribadiscono l'essenziale funzione dell'Istituzione nell'ambito del sistema comunitario e le attribuiscono nuove competenze. Sebbene il TCE e il T.EURATOM prevedessero l'istituzione di una Corte di giustizia per le due comunità , con la Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee, firmata ed entrata in vigore contemporaneamente ai Trattati di Roma, si istituisce una Corte di giustizia unica che avrebbe sostituito la Corte di Giustizia della CECA1. Entrata in funzione il 7 ottobre 1958, la Corte di giustizia (unica) inizia la propria attività giurisdizionale il 3 marzo 1959 (a partire dalla pubblicazione del Regolamento di procedura). Nel 1989, la Corte di giustizia è affiancata da un nuovo organo, il Tribunale di primo grado (oggi, il Tribunale), con competenza a giudicare appunto in primo grado di un numero di casi inizialmente assai limitato ma con il tempo notevolmente ampliato. Con il Trattato di Nizza, il Consiglio è autorizzato ad affiancare al Tribunale organi giurisdizionali di primo grado competenti a conoscere materie specifiche (c.d. Tribunali specializzati (componente quest'ultima ad oggi limitata al solo Tribunale per la funzione pubblica). In tal modo, la Corte tende sempre più a connotarsi come giudice di mera legittimità e supremo garante dell'unità giuridica del sistema, mentre il Tribunale tende ad assumere il ruolo di giudice di diritto comune di primo grado, salvo a diventare esso stesso giudice di appello quando riesamina le sentenze pronunciate in primo grado, negli specifici ambiti di competenza, dalle ricordate camere giurisdizionali. Al di là di tali distinzioni, quel che preme sottolineare è che, sebbene distinti quanto alla composizione, alle attribuzioni e alle regole di funzionamento, gli organi menzionati sono tra loro strettamente coordinati sul piano organico, funzionale e strutturale; essi concorrono quindi a formare la complessiva e unica Istituzione Corte di giustizia dell'UE e ad assolvere, nell'ambito delle rispettive competenze, alle missione di quest'ultima di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati (articolo 19 TUE). Pertanto, la CGUE -menzionata nell'articolo 13 TUE tra le Istituzioni dell'UE - si articola al suo interno in più rami e, ai sensi dell'articolo 19, par. 1, TUE, comprende: la CGUE, il Tribunale, i Tribunali specializzati. Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, apporta modifiche rilievo quanto all'organizzazione ed alle competenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. CGUE: Fonti normative che ne disciplinano l'attività : Trattati (TUE, articolo 19, e TFUE, articoli 251-281); Protocollo n. 3 sullo Statuto della CGUE (avente la medesima natura giuridica dei Trattati)2; Regolamento di procedura3. Composizione: la Corte di giustizia è composta da un giudice per ogni Stato membro. Nello svolgimento delle loro funzioni i giudici sono assistiti da otto avvocati generali, numero che può essere aumentato con delibera unanime del Consiglio su richiesta della Corte di giustizia. Gli avvocati generali hanno il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che richiedono il loro intervento4. Membri della Corte e con uno status del tutto identico a quello dei giudici, gli avvocati generali rappresentano un istituto assai peculiare del sistema giurisdizionale UE, assimilabile in qualche modo al procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Come la stessa Corte ha avuto modo di chiarire, le loro conclusioni non costituiscono pareri di un'autorità estranea alla Corte destinati ai giudici o alle parti, ma l'opinione di un membro dell'Istituzione, motivata ed espressa pubblicamente. Per questo motivo, anche se non partecipano alla fase deliberativa della sentenza, gli avvocati generali concorrono ugualmente al processo di elaborazione della sentenza e quindi allo svolgimento della funzione giurisdizionale attribuita alla Corte (CG, ordinanza 2000, Emesa Sugar c. Aruba). Nomina: I giudici e gli avvocati generali sono nominati per sei anni dai governi degli Stati membri, di comune accordo, tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza (la durata del mandato è rinnovabile ed è previsto un rinnovo parziale che avviene ogni tre anni e riguarda metà dei componenti della Corte)5. Il Presidente della Corte, eletto per tre anni (con mandato rinnovabile) tra e dai soli giudici, dirige le attività e gli uffici dell'Istituzione, presiede le udienze e le deliberazioni in camera di consiglio, distribuisce le cause tra i giudici. Nel trattamento delle cause, inoltre, spetta al Presidente decidere circa l'adozione di misure provvisorie e di urgenza previste dai Trattati. Novità del Trattato di Lisbona: Quanto alle modalità di nomina dei membri della Corte, il Trattato di Lisbona riprende le disposizioni esistenti per quanto riguarda il fatto che i giudici sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni, ma adesso previa consultazione di un Comitato incaricato di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale (articolo 255 TFUE). Il Comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Su iniziativa del presidente della Corte di giustizia, Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Formazioni di giudizio della CGUE: a) sezioni composte da 3 o cinque giudici (formazione ordinaria); b) grande sezione (formata da 13 giudici), in relazione all'importanza della causa o quando lo richieda uno Stato membro o un'Istituzione dell'Unione che è parte del giudizio; seduta plenaria (partecipazione di tutti i giudici), in ipotesi particolari (giudizi sul comportamento dei membri di alcuni organi UE, quali il Mediatore europeo, membri della Commissione o della Corte dei Conti) e, sentito l'avvocato generale, ogni qualvolta la CGUE reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale. Procedura: di regola il procedimento si articola in due fasi, una fase scritta (deposito del ricorso presso la Cancelleria della Corte e scambio di memorie scritte) ed una fase orale (che in alcuni casi può essere esclusa e che si svolge in pubblica udienza)6. E' consentito l'intervento di terzi nella causa solo in adesione alle richieste di una parte ma con significative differenze tra gli Stati membri e le Istituzioni - che hanno il diritto di intervenire in tutte le cause - e i soggetti privati - che possono farlo solo se dimostrano di avere un interesse alla soluzione della controversia e comunque mai nelle cause instaurate tra Stati membri o tra Istituzioni, o tra gli uni e le altre. La lettura delle conclusioni dell'Avvocato generale segna la conclusione della fase orale e il passaggio alla deliberazione della causa. Di recente i Regolamenti di procedura hanno introdotto una c.d. procedura accelerata per i casi in cui la particolare urgenza della causa richieda che la Corte statuisca il più rapidamente possibile7. Inoltre, in caso di questioni pregiudiziali relative ai settori previsti dal Titolo V della Parte III del TFUE (Spazio di libertà , sicurezza e giustizia) è possibile applicare un procedimento di urgenza. Le sentenze della Corte, lette in pubblica udienza, hanno forza obbligatoria dal giorno della pronuncia; se del caso, esse possono costituire anche titolo esecutivo; la Corte può, in determinati casi, limitarne gli effetti nel tempo. Essendo rese da un organo giurisdizionale di ultima istanza, le sentenze non sono soggette ad impugnazione se non con mezzi straordinari (opposizione, opposizione di terzo, revisione). Alla Corte può peraltro essere richiesto di interpretarne il senso e la portata. Tribunale dell'UE e Tribunali specializzati: Fonti normative che disciplinano l'attività del Tribunale: Trattati (TUE, articolo 19, TFUE articolo 254 e 256); Titolo IV dello Statuto della CGUE; Regolamento di procedura8. Il Trattato di Lisbona modifica la precedente denominazione dell'organo (ossia la denominazione di Tribunale di primo grado); modifica che appare opportuna in considerazione della funzione di giudice dell'impugnazione (e dunque di secondo grado) che il Tribunale assume rispetto alle decisioni dei tribunali specializzati. Origini del Tribunale: In origine, la Corte di giustizia è concepita come giudice di prima ed ultima istanza. Con il passare degli anni, guadagna terreno l'idea di introdurre progressivamente un giudizio di primo grado, con possibilità di ricorso davanti alla Corte. Ciò al fine, da un lato di migliorare il sistema di tutela giurisdizionale, prevedendo un doppio grado di giudizio soprattutto per le controversie che comportano l'esame di questioni di fatto complesse, e dall'altro lato di alleviare l'onere di lavoro sempre crescente della Corte di giustizia, ripartendo tale onere su due gradi di giudizio e abbreviando così i tempi del giudizio davanti alla Corte. L'AUE (1986) inserisce nel TCE un articolo che abilita il Consiglio, su richiesta della Corte, ad istituire una giurisdizione competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte, di talune categorie di ricorsi. Il Consiglio istituisce formalmente il Tribunale di primo grado con decisione 24 ottobre 1988. Il Trattato di Maastricht (1992) dedica poi un'apposita disposizione del TCE al Tribunale. Composizione e formazioni: Il Tribunale si caratterizza, sul piano organizzativo e strutturale, anzitutto per essere composto di soli giudici, la nomina di avvocati generali essendo solo eventuale e decisa volta per volta per singole cause, ma nella prassi effettuata solo all'inizio, in qualche rara e da molto tempo non ripetuta occasione. La nomina dei giudici del Tribunale avviene di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del Comitato previsto dall'articolo 255 TFUE. I giudici hanno un mandato di sei anni, rinnovabile ed eleggono tra di loro un Presidente che resta in carica tre anni. I requisiti di indipendenza sono identici a quelli richiesti per i membri della CGUE mentre i requisiti di professionalità sono analoghi ma il livello richiesto è meno elevato9. Come la Corte di giustizia, il Tribunale si organizza in sezioni composte da tre o da cinque giudici. Il Regolamento di procedura disciplina i casi in cui il Tribunale si riunisce in seduta plenaria, in grande sezione o statuisce nella persona di un giudice unico (decisione del Consiglio adottata nel 1999 per fronteggiare il crescente carico di lavoro del Tribunale). Competenze del Tribunale: il Tribunale ha una natura duplice. In genere è il giudice di primo grado, essendo il primo giudice, a pronunciarsi sulle cause che rientrano nella sua competenza. Particolarmente complessa è la definizione della competenza del Tribunale, avendo la relativa disciplina subito nel tempo importanti e ripetute modifiche. La competenza del Tribunale non copre tutte le azioni sottoposte al giudizio della CGUE. Non vi è infatti una completa coincidenza tra la competenza ratione materiae e ratione personarum della Corte e quella del Tribunale. Alcune cause restano ancora oggi soggette al giudizio di unico grado della CGUE, anche se la competenza del Tribunale è andata progressivamente ampliandosi nel tempo. In particolare il Tribunale è competente in primo grado: per i ricorsi proposti dalle persone fisiche o giuridiche contro le Istituzioni e gli altri organi; per i ricorsi di annullamento e in carenza proposti da uno Stato membro contro la Commissione; per i ricorsi di annullamento proposti da uno Stato membro contro il Consiglio aventi ad oggetti: decisioni in materia di aiuti di Stato alle imprese; atti adottati in forza di un regolamento relativo a misure di difesa commerciale; atti di esercizio da parte del Consiglio di competenze di esecuzione. Ai sensi del TFUE il Tribunale disporrebbe anche di una competenza pregiudiziale, ma lo Statuto non prevede alcuna materia nella quale sia stabilita tale competenza. Le pronunce del Tribunale sono soggette ad impugnazione davanti alla CGUE. Il termine è di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione da impugnare. Le sentenze del Tribunale possono essere impugnate solo per motivi di diritto. La Corte non può quindi riesaminare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale e le parti non possono sollevare nuovi motivi né riproporre le questioni già decise dal Tribunale se non per denunciarne i presunti errori di diritto nella relativa valutazione (incompetenza del Tribunale, vizi della procedura dinanzi al Tribunale, violazioni del diritto UE). Non è dunque possibile parlare di un vero e proprio doppio grado di giudizio, dato che il giudizio sul fatto si esaurisce dinanzi al Tribunale ed è oggetto di un unico grado. L'eventuale accoglimento del gravame comporta l'annullamento del provvedimento di primo grado. La Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti glielo consenta oppure può rinviare la causa al Tribunale il quale sarà vincolato dai punti di diritto contenuti nella pronuncia della Corte. Rispetto alle cause che sono assegnate alla competenza dei tribunali specializzati, il Tribunale è invece giudice di secondo grado, in quanto conosce delle impugnazioni proposte contro le sentenze di primo grado di questi tribunali. Le sentenze dei tribunali specializzati sono impugnabili davanti al Tribunale per i soli motivi di diritto o, se il decisione istitutiva di ciascun tribunale lo prevede, anche per motivi di fatto. Il riesame della decisione del Tribunale davanti alla Corte di giustizia è invece previsto solo eccezionalmente e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'UE siano compromesse (articolo 256 TFUE). Tribunali specializzati: Il Trattato di Nizza contempla la possibilità di istituire delle camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado talune categorie di ricorsi in materie specifiche10. Novità del Trattato di Lisbona: per quanto riguarda la creazione di Tribunali specializzati, il Trattato di Lisbona riprende disposizioni esistenti, ma prevede talune modifiche quanto alle modalità della loro istituzione. Essi sono ormai istituiti secondo la procedura legislativa ordinaria (vale a dire in codecisione a maggioranza qualificata) e non più all'unanimità come in precedenza. Il 2 novembre 2004 è stato istituito il Tribunale della funzione pubblica dell'UE (TFP)11. Il TFP è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra l'UE e i loro agenti, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale,per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia (contenzioso del personale). Il termine ordinario per impugnare la decisione del TFP di fronte al Tribunale è di due mesi dalla notifica della decisione impugnata. L'impugnazione è limitata ai soli motivi di diritto. | |
Rispondi |
Da: @ONU | 22/07/2017 18:55:02 |
Provo ad aiutarti - "caratteri differenziali" vuol dire semplicemente "caratteristiche fondamentali". Il resto è tutto nel libro che hai scelto. :) | |
Rispondi |
Da: Onu | 22/07/2017 19:50:24 |
Grazie, gentilissimo!! | |
Rispondi |
Da: @@onu e diploleaks | 22/07/2017 19:54:08 |
ma che state a dì. Caratteri differenziali vuol dire differenze. E leaks, hai sbagliqto slide ahuahuahu | |
Rispondi |
Da: @@Onu e diploleaks | 22/07/2017 20:43:14 |
Ho cercato pure io, ha ragione @Onu.. sono gli elementi particolari e fondamentali che caratterizzano le norme giuridiche... fra queste rientrano pure le differenze che richiami te | |
Rispondi |
Da: @@onu e diploleaks | 22/07/2017 20:49:50 |
ma che farneticate? organizzazione e integrazione differenze? cooperazione e beni pubblici globali vs cessione di sovranità , questo vuol dire. | |
Rispondi |
Da: ONU | 22/07/2017 21:13:47 |
Ringrazio tutti quanti, ma per tagliare la testa al toro chi ha studiato sul Marchisio può indicarmi in quale capitolo (o argomento) lo trovo?!? Sempre gentilmente s'intende.. | |
Rispondi |
Da: @ONU | 22/07/2017 21:25:46 |
Secondo me sono cose da introduzione/primissimi capitoli (io ho studiato sul Conforti Focarelli però); praticamente, si parla dei vantaggi/svantaggi della cessione di sovranità per aderire all'organizzazione, e perseguire il bene collettivo | |
Rispondi |
Da: ONU | 22/07/2017 21:44:24 |
Allora lo troverò in uno di questi due capitoli: "l'appartenenza degli stati all'onu" o "l'onu come soggetto internazionale" | |
Rispondi |
Da: @diploleaks | 23/07/2017 10:33:37 |
Grazie per la lezione di diritto internazionale | |
Rispondi |
Da: @diploleaks | 23/07/2017 10:57:13 |
dai, scrivici una lezione al giorno, tipo una rubrica. Non si era mai visto tanto altruismo su questo forum | |
Rispondi |
Da: @pureio | 23/07/2017 17:39:22 |
6 stage: 1 in istituzione europea ( pagato bene, onestamente) 2 tramite Erasmus 1 con un'agenzia regionale (gratis) 2 con multinazionale ( la prima mi avrebbe tenuta ma hanno subito una vertenza sindacale è bloccato i contratti e la 2 inizio domani). Ho 26 anni ma ho il terrore che a 29 sarò campione del mondo di stage. | |
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