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Commissario di Polizia 2016, 80 posti
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Da: Grinta | 20/11/2016 13:36:35 |
L'accesso agli atti serve anche per capire meglio come ripartire con lo studio, quantomeno per rendersi conto se il voto sia per i contenuti o semplicemente perché non idoneo a concorrere con i 75 reputati meritevoli per questo ruolo, attesa la loro migliore capacità descrittiva in questo step. La fortuna può giocare un ruolo importante ma i compiti sono corretti dalla commissione e i loro parametri di valutazione non sono conoscibili e per questo una analisi critica dei propri elaborati, può servire a ripartire da punti fermi. Congratulazioni a chi ha concretizzato. | |
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Da: Bla bla car | 20/11/2016 13:40:58 |
L'anno scorso gente passata con 4 facciate scarse e uno scritto in stampatello. Fate tutti i ricorsi che volete, se pensate di essere nel giusto è vostro diritto. Io l'ho fatto una volta, mosso dalla rabbia..ma il tar non li ha nemmeno letti ed ha rigettato. Motivazione sempre la solita sostenuta dall'avvocatura dello stato: discrezionalità tecnica dell'amministrazione. Altro che illogicità, irragionevolezza, motivazione insufficiente, disparità di trattamento e cazzi vari. Nemmeno il cautelare vi concederà il tar, nel frattempo sarà finito il concorso. Dopo mesi, verso marzo/aprile nel merito rigetta senza nemmeno leggere i compiti allegati al ricorso | |
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Da: Concorrente | 20/11/2016 13:55:22 |
Hai fatto ricorso per il concorso 2015? Hai superato gli scritti quest'anno? | |
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Da: mah | 20/11/2016 14:16:21 |
mah gli 8o posti devono essere per forza coperti? | |
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Da: x mah | 20/11/2016 14:19:54 |
assolutamente no, non sta scritto da nessuna parte che debbano coprire tutti i posti messi a bando. In molti altri concorsi non li coprono mai. Qui stavolta é capitato che non li abbiano coperti tutti, può accadere. non succede nulla | |
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Da: Bla bla car | 20/11/2016 14:40:03 |
Ho fatto ricorso per il 2014. Per il 2015 ho rinunciato, solo dispendio di denaro. Una volta finita la rabbia e il disdegno piano piano non te ne frega piu nulla e ti butti sotto a studiare nel concorso successivo. Praticamente fai prima a partecipare al concorso successivo e superarlo che a fare ricorso al tar, e poi cds. Fidati, non sono l'unico ormai ad essersi convinto di questo. Quest'anno sono tra gli idonei agli scritti | |
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Da: concorsista2 | 20/11/2016 14:40:48 |
posso chiedervi un parere sullo svolgimento di questo elaborato? grazie per chi accetterà la richiesta ( LIVELLO DI CONOSCENZA NOZIONI DIRITTO PENALE) IL CANDIDATO , DOPO AVER DESCRITTO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA STRUTTURA DEL REATO, ILLUSTRI LE SPECIFICHE SITUAZIONE IN CUI UNA NORMA AUTORIZZA, IMPONE O TOLLERA UN FATTI CHE DI REGOLA E' VIETATO DALLA LEGGE PENALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE PREVISTE DAGLI ARTICOLI 51 E 53 DEL CODICE PENALE. Il reato è quel fatto giuridico illecito perseguito con una sanzione denominata "pena". Tale fatto, alla stregua dei principi costituzionali, per assurgere a dignità penale dovrà essere necessariamente previsto dalla una legge formale dello Stato in forma tassative ed irretroattiva nonchè capace di offendere un bene giuridico non incompatibile con i beni costituzionalmente rilevanti. Il reato, come ogni fatto umano consta di una componente oggettiva e soggettiva. Sul piano oggettivo il fatto presenta una condotta attiva o omissiva ed eventualmente un evento naturalistico legato alla condotta da un rapporto di causalità( art 40 c.p). Sotto il profilo soggettivo, invece, postula la sussistenza di uno status psicologico che presiede al compimento della condotta. L'art 43 c.p. definisce e distingue gli status psicologici in dolo, colpa e preterintenzione. Il dolo viene individuato nella previsione e volontà del fatto di reato; la colpa nella mancanza di volontà accompagnata dall'inosservanza rimproverabile di una regolare cautelare di condotta e la preterintenzione nella causazione di un evento piu' grave di quello voluto. Orbene, le piu' autorevoli prospettive di indagini concernenti la struttura del reato( vale a dire la teoria bipartita e tripartita) convengono inoltre sulla necessità di ulteriori elementi in seno al fatto costitutivo, divergendo, tuttavia, circa l'ambito di collocazione. Ci si riferisce alle cause di giustificazioni o scriminanti intese quali circostanze in presenza delle quali un fatto normalmente costituente reato cessa di essere tale per l'esistenza di una norma che ne autorizza o impone il compimento. Dette circostanze previste negli articoli 50,51,52,53 e 53 c.p. sono rispettivamente descritte come consenso dell'avente diritto, esercizio del diritto o adempimento del dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi e stato di necessità. Secondo la teoria tripartita le circostanze in parola andrebbero ricondotte all'antigiuridicità quale elemento costitutivo autonomo del reato accanto alla colpevolezza ed al fatto tipico. L'antigiuridicità, per questa tesi, si atteggerebbe a qualità oggettiva del fatto tipico e si esaurirebbe nel giudizio teso alla verifica dell'assenza delle scriminanti. Il fatti tipico e colpevole sarà quindi antigiuridico se, all'esito del relativo giudizio , si accertasse l'assenza delle scriminanti. Il dato normativo su cui si pretende di fondare detta impostazione è l'art. 59 c.1 c.p. che sancisce l'oggettività dell'antigiuridicità. Le scriminanti, dunque, escludono la punibilità ancorchè l'agente non ne sia a conoscenza. Per i fautori dell'opposta concezione, invece, esse sarebbero riconducibili al fatto nella veste di elementi negativi. Il fatto di reato in tal guisa sarebbe composto da elementi positivi( che cioè devono esistere) ed elementi negativi( che cioè devono mancare). Si pretende di fondare l'assunto sull'art. 59 c.3. c.p. dove il legislatore nell'escludere la punibilità dell'agente che opera nel falso convincimento che la scriminante sussista detta una disciplina esattamente simmetrica a quella contemplata in tema di errore sul fatto costitutivo di reato( art 47 c.p.) Il fondamento delle scriminanti su un piano formale si rinviene nel principio d non contraddizione dell'ordinamento non potendo il medesimo fatto essere consentito e vietato nel contempo. Sul piano sostanziale il fondamento si rinviene nel principio di bilanciamento degli interessi. Il legislatore, cioè, effettua una comparazione tra l'interesse che muove l'autore della condotta scriminata e l'interesse che la stessa condotta lede rinunciando alla tutela di quest'ultimo poichè giudicato soccombente o al massimo equivalente all'altro. Piu' precisamente il giudizio di disvalore che normalmente si accompagna alla commissione di un fatto di reato, muta allorchè ricorrono le scriminanti, trasformando la valutazione del fatto da socialmente dannoso ad indifferente, utile o addirittura necessario. Esemplificando il consenso dell'avente diritto rinverrebbe efficacia esimente nella mancanza di interesse per la rinuncia a tutelare il bene giuridico manifestato dal titolare; nella legittima difesa e nello stato di necessità tale efficacia riposerebbe nella mancanza del danno sociale perla maggiore dignità dell'interesse da salvaguardare. L'art 51 c.p. contempla in particolare l'esercizio del diritto e l'adempimento del dovere. La trattazione congiunta si giustifica verosimilmente nel comune fondamento ravvisabile nel principio di non contraddizione dell'ordinamento. Tanto la condotta autorizzata quanto quella imposta devono trovar la loro fonte in una norma giuridica. Tra l'altro non manca in dottrina chi sostiene che la norma possa essere contenuta in una fonte di produzione subordinata ala legge formale. Condizione imprescindibile è comunque il rispetto dei limiti intrinseci ed estrinseci della norma stessa. Solitamente ricondotti nell'alveo dell'esercizio del diritto sono le attività giornalistiche di cronaca e critica quale specie della piu' generale libertà di manifestazione del pensiero ex art 21 della Costituzione. Per quanto attiene all'efficacia scriminante del dovere, invece, il riferimento all'" Autorità" contenuto nell'art 51 c.p. lascia intendere che esso riguardi esclusivamente il rapporto di pubblico impiego. Il dovere da adempiere oltre che nella legge, puo' trovare, come poc'anzi segnalato, la sua fonte in un ordine inteso quale pretesa ad una determinata condotta che il superiore gerarchico puo' vantare nei confronti del subordinato. Presupposto essenziale è che l'ordine sia legittimo . In caso contrario, ferma restando la responsabilità di chi ha impartito l'ordine ne risponde altresi' l'inferiore salvo che abbia per errore di fatto ritenuto l'ordine legittimo ovvero si tratti di ordine insindacabile. Con quest'inciso la norma vuole riferirsi ai rapporti di supremazia di natura militare che esigono una pronta obbedienza. L'insindacabilità dell'ordine concerne i soli presupposti sostanziali mente gli aspetti formali del provvedimento risultano sempre controllabili quali la competenza del superiore gerarchico ad emanare l'ordine o dell'inferiore e dell'inferiore ad eseguirlo e la sussistenza della forma richiesta. Limita all'insindacabilità dell'ordine è rappresentato dalla manifesta criminosità dell'ordine stesso. In quest'ultima ipotesi pena responsabilità per il reato commesso l'ordine non va eseguito informandone immediatamente il superiore gerarchico( art 66 L. 121/81). l'uso legittimo delle armi è contemplato invece dall'art 53 c.p. a mente del quale" non è punibile il pubblico ufficiale che ha fatto uso ovvero ordina di f are uso delle armi o altri mezzi di coazione fisica quando, vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione ,disastro aviario, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona". Si tratta di una scriminante autoritaria poichè sacrifica la libertà personale in nome dell'esigenza di difesa sociale attribuendo un ampio potere discrezionale ai tutori dell'ordine pubblico come implicitamente confermato dalla mancata menzione del requisito della proporzione. Si ritiene, inoltre essere una scriminante sussidiaria, destinata cioè a trovare applicazione al di fuori dei presupposti di dell'adempimento del dovere( art 51 c.p.) e della legittima difesa( art 52 c.p.). In particolare si ritiene che si applicherà l'art 51 c.p. qualora il P.U. non incontri ostacoli nell'adempimento del dovere, mentre in relazione ai rapporti con l'art 52 c.p. si ritiene che nell'uso legittimo delle armi il P.U. sia scriminato in caso di offesa cagionata a persona diversa dell'aggressore. In questo senso si dice che la scriminate in parola è stata ideata per la violenza all'autorità attuata mediante comportamenti di massa dove appunto la reazione non è personalizzabile. Legittimato attivo è solo l'appartenente alle forze dell'ordine, solo coloro cioè che sono chiamati ad assolvere il loro dovere mediante l'uso di un'arma in dotazione. L'adempimento del dovere rappresenta la finalità che deve perseguire il P.U. nell'usare le armi. Il P.U., cioè, deve trovare ostacoli nell'adempiere il dovere che possono essere superati solo mediante l'uso delle armi. Il significato è meglio precisato dal requisito della " necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza" che sta ad indicare la mancanza di alternatività nell'uso dell'arma. Il P.U. deve trovarsi nell'alternativa bloccata di usare l'arma o rinunciare ad adempiere il dovere. Se il P.U ha a disposizione piu' mezzi coattivi deve usare quello meno lesivo. L a violenza è un comportamento finalizzato a rendere impossibile l'adempimento del dovere e comprende tanto la violenza fisica quanto la minaccia grave. La resistenza invece è un comportamento che tende solo ad ostacolare la condotta del P.U.. IN proposito muovendo dalla distinzione tra resistenza attiva e passiva si ritiene che solo la prima puo' giustificare l'uso delle armi. La questione assume importanza nell'ipotesi di fuga dove la giurisprudenza prevalente esclude l'operatività dell'esimente. La dottrina invece la ammette sempre che vi sia proporzione tra il bene da salvaguardare ed il bene leso. Ovviamente, a fronte di una condotta meramente passiva l'uso dell'arma sarà ingiustificato se il dovere puo' essere adempiuto con un mezzo meno coattivo. Non va sottaciuto peraltro , benchè la norma non ne faccia menzione ,che l'esimente richiede il requisito della proporzione. La dottrina, a tal proposito, osserva che l'uso dell'arma deve rappresentare l'estrema ratio con graduale applicazione dei mezzi coattivi a disposizione. Il giudizio di proporzione investirà tanto i beni giuridici nella specie coinvolti quanto i mezzi coattivi a disposizione sicchè la proporzione verrà meno qualora la tutela dell'interesse poteva essere perseguirsi con una condotta meno lesiva, ovvero, qualora la condotta tenuta era l'unica realizzabile ,il valore del bene sacrificato era di gran lunga superiore al valore del bene da tutelare. Merita infine menzione la legittimazione al ricorso alle armi per impedire i delitti indicati nella ultima parte del 53 c.1, come introdotto dalla legge Reale. Secondo parte della dottrina l'unica particolarità della fattispecie risiede nella non necessità dell'uso della violenza per invocare l'esimente. Permarrebbe invece il requisito della proporzione. Per altra corrente di pensiero invece la norma perseguirebbe una precisa esigenza politico criminale anticipare la legittimazione del ricorso alle armi ad uno stadio anteriore al tentativo punibile x art 56 c.p. | |
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Da: Milan Mac | 20/11/2016 15:02:32 |
Un buon tema a mio avviso almeno 23 | |
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Da: concorsista2 | 20/11/2016 15:03:12 |
Grazie milan | |
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Da: X concorsista 2 | 20/11/2016 15:45:09 |
Innanzitutto complimenti per lo svolgimento. . Quella da te è riportata è una traccia di qualche concorso? ? | |
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Da: Cruyff | 20/11/2016 15:51:55 |
Io ho preparato il concorso dai seguenti testi: Penale: 1)manuale superiore di dir penale garofoli; 2) manuale di.dir penale speciale ed. Simone; 3)compendio di parte gen. Ed. Dike AMMINISTRATIVO: 1)compendio superiore dike, caringella; 2)manuale di dir. Amm.vo clarich Cost. 1)bin pitruzzella P.s. 1) compendio dike caringella Ho frequentato.anche dei corsi coi quali mi sono aggiornato. Ce l'ho fatta al terzo tentativo | |
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Da: X concorsista 2 | 20/11/2016 16:06:03 |
Innanzitutto complimenti per lo svolgimento. . Quella da te è riportata è una traccia di qualche concorso? ? | |
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Da: X cruyff | 20/11/2016 16:08:16 |
Seeeee vabbe'.....quindi hai studiato più di 5000 pagine. ...a cazzari! !! Ringraziate il vostro sponsor oppure il culo di aver preso le tracce giuste | |
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Da: Gianni70Stradale | 20/11/2016 16:08:54 |
Concorso interno 1400 v. Isp. | |
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Da: Ahoo | 20/11/2016 16:11:03 |
Ma l'Amato Treviso?? Che hai fatto caro? | |
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Da: Per bla bla car | 20/11/2016 16:18:31 |
Quindi tu hai fatto ricorso e te lo hanno rigettato!? Quest'anno idoneo? Complimenti comunque... Io sono indecisa sul ricorso | |
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Da: Ginco | 20/11/2016 16:19:31 |
Mi sa che il povero Treviso è caduto in battaglia | |
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Da: Bla bla car | 20/11/2016 16:26:44 |
Io non somo nessuno per consigliarti di farlo o non farlo. Ci sono troppe variabili da considerare. Possibilità economiche, qualità oggettiva dei temi, tempi processuali, possibili pregiudizi dell'amministrazione nei confronti dei ricorsosti (il ricorso va notificato anche all'ifficio attività concorsuali). Il ricorso sarà pendente durante tutto il 2017 e tu penso che vorrai partecipare anche al prossimo concorso.. io l'anno scorso ho evitato di farlo ma era ancora pendente il mio ricorso del 2014 e sono stato bocciato agli scritti del 2015 nonostante un tema scritto tale e quale al fiandaca. Coincidenze? Boo valuta bene tutto. | |
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Da: Accesso agli atti | 20/11/2016 16:57:58 |
Non sto facendo di tutta l'erba un fascio, ma non mi sorprenderebbe il fatto che alcuni sapevano già le tracce prima degli altri. Dopo lo scandalo del concorso precedente ho tanti ma tanti dubbi! ONORE ai meritevoli non tutelati da nessuno e che hanno studiato tanto quanto me! Dopo un corso Garofoli essere bocciati mi sembra ridicolo! | |
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Da: cruyff | 20/11/2016 17:10:52 |
studio da dicembre 2013 per il primo concorso che ho provato, quello del 2014, e credo che in 3 anni 5000 pagine si riescono a studiare se, come me, sacrifichi feste, domeniche e ti fai il culo quadrato sulla sedia. Poi ovviamente non conosco le tue capacità cognitive ma io ce l'ho fatta. Ho frequentato nel 2014 il corso garofoli/caringella, nel 2015 corso bellomo e nel 2016 un corso di un consigliere del cga qui in sicilia. Ho speso migliaia di euro tra corsi,viaggi e libri. I miei sponsor sono stati i miei genitori che mi hanno pagato queste spese mentre io arrancavo nella professione forense dove non vedevo un futuro. Se vuoi dammi il tuo numero o un contatto e ti faccio vedere i miei testi sottolineati e vissuti. E studiati, efficacemente a quanto pare. Ps. vendo alcuni testi per la preparazione del concorso se qualcuno è interessato mi contatti. | |
Rispondi |
Da: Ale | 20/11/2016 18:16:27 |
Come cruyuf...iniziato nel 2011 galli e fatto fino 2013, poi 2014 e 2015 giovagnoli, quest'anno fglaw, senza dubbio i migliori, io se volete libri ve li posso dare del 2012, 2014 e 2016, anche di civile...i miei sponsor da 31 anni sono i miei...ed ho sputato sangue a lavorare in studi gratis anche per 12 ore al giorno dove mi dicevano che quando sarei stato utile mi avrebbero dato qualcosa...potessero morire, ho fatto 4 volte questo concorso, 4 quello da magistrato, 2 quello da procuratore, 1 quello da prefetto...quest'anno questo l'ho passato...l'unica colpa che abbiamo è vivere in una nazione dove sembra non esserci alternativa tra vincere un concorso e lavorare gratis...fa rabbia...tanta...non so se ci sono raccomandati ma fosse stato per me, per il momento in cui viviamo, mi sarebbe piaciuto vedere 400 promossi e 400 commissari. | |
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Da: kyloren | 20/11/2016 19:00:34 |
a quello da magistrato i raccomandati ci sono sicuro. mi spiace cadere in questa retorica così banale, ma è la verità | |
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Da: Gruppo orali | 20/11/2016 19:27:47 |
Come faccio per trovare il gruppo su Facebook? Grazie mille | |
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Da: Per gruppo orali | 20/11/2016 19:35:54 |
Manda una mail a oralicommissario2016@gmail.com indicando nome e codice identificativo | |
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Da: @bla bla car | 20/11/2016 19:47:44 |
Innanzitutto mi congratulo per il risultato, volevo chiederti, visto che mi sembri molto disponibile, se sia un problema scrivere in stampatello. Vorrei provare questo concorso nel 2017 e sono in balia di informazioni non coerenti. Grazie e ancora complimenti | |
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Da: ... | 20/11/2016 20:14:21 |
Esercitati a scrivere in corsivo che è molto meglio! | |
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Da: Niente concorso | 20/11/2016 20:19:53 |
Peccato miei cari che nel 2017 non uscirà alcun concorso. . | |
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Da: tux11 | 20/11/2016 20:50:22 |
@concorsista2 xk hai postato qst tema? sei un partecipante del 1400visp? nn mi dire che un tema del genere nn te lo hanno fatto passare @milan mac 23?????stai scherzando spero o sei serio? da dove t viene qs giudizio? qui almeno c'è un 26 | |
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Da: alvinnnnnnnnnn | 20/11/2016 20:51:07 |
@cruyff quanto t sono durati i corsi garofoli/caringella e bellomo? erano per magistratura o per commissario? (quanti giorni alla settimana si tenevano) li hai fatti a roma? il corso che hai fatto in sicilia era di corradino per caso scusami se t faccio ttt qst domande ma m fa piacere attingere da chi si è ftt un mazzo tanto ed è arrivato al successo | |
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Da: @accesso agli atti | 20/11/2016 20:51:57 |
ma i 75 ammessi algi orali sono tutti classificati dal 600 in poi? e perchè dici che l'anno scorso ammettere 600 xsone alle preselettive ha lasciato dubbi? nn t seguo | |
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