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Concorso VIGILI DEL FUOCO, 814 POSTI !!!
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Da: zutoto 03/10/2011 17:53:13
da qualche giorno questo  forum mi sembra un deserto non si sa niente non ci sono notizie nuove. ragazzi dove siete finiti.

Da: OZZAP 03/10/2011 17:58:17
X VVA150 DEVO  ANDARE A ROMA A META OTTOBRE TI FACCIO SAPERE...............

Da: vva150 03/10/2011 18:31:22
ok grazie aspetto buone nuove un saluto a tutti x quelli del 71 tenete duro che ci siete quasi!x chi come me aspetta la visita teniamo duro e aspettiamo l'uffcialità dei pensionamenti 2011 ,per avere un quadro piu' completo nel2012 ciao a tutti

Da: Massabbo 03/10/2011 19:23:41
http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=12732&hreflang='it'

pubblicata sulla gazzetta il 30 settembre,non mi sa di buona notizia, help!!!

Per voi cosa vuol dire ?????
Può essere che hanno prolungato il periodo del corso per gli allievi a Capannelle ???

Grazie per una eventuale risposta
Signori.

Da: FRANCESCO TERZIGNO 03/10/2011 19:58:50
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 agosto 2011 , n. 160
Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei periodi di
formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la
formulazione dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217. (11G0202)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in
particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di
formazione per allievi vigili del fuoco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7
maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo
per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco»;
Considerato altresi' che, a norma del comma 6 del medesimo articolo
6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento
del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione
pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di
idoneita';
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n.
3138/3401/9.3.2 (42) del 22 giugno 2011;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalita' di svolgimento
dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' del corso di
formazione per allievi vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 6,
comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 2
Sedi didattiche
1. Il corso di cui al presente regolamento si svolge presso le sedi
centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove
lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo'
svolgersi anche presso altre sedi.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica, i
frequentatori del corso possono essere ripartiti in piu' sezioni.
Art. 3
Finalita' del corso e aree di studio
1. Il corso ha una durata di dodici mesi, di cui nove mesi di
formazione e tre mesi di applicazione pratica.
2. L'attivita' didattica del periodo di formazione di nove mesi e'
articolata in lezioni teoriche e pratiche e puo' essere organizzata
in moduli.
3. Il corso, che ha carattere residenziale, e' finalizzato allo
sviluppo di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche
operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di
dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come
vigili del fuoco permanenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il corso si articola nelle seguenti aree di studio:
competenze operative finalizzate al soccorso tecnico urgente;
competenze operative ordinarie;
competenze e valori di ruolo;
competenze comportamentali;
standard motorio professionale.
4. Obiettivo del corso e' altresi' quello di formare gli allievi a
uno stile di comportamento che valorizzi lo spirito di corpo, la
passione di portare aiuto, lo spirito di squadra, la consapevolezza
dell'autoprotezione e la cultura dell'efficienza fisica.
5. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi
criteri di valutazione, nonche' i piani di studio sono individuati
con decreto del direttore centrale per la formazione del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo.
Art. 4
Prove di verifica periodiche
1. Durante il corso, al fine di verificare il livello di
apprendimento raggiunto dagli allievi nelle materie in cui si
articola il corso e per verificare contestualmente il regolare
svolgimento formativo del corso stesso, gli allievi sono sottoposti a
verifiche periodiche, in relazione al programma svolto, mediante la
somministrazione di prove scritte, orali e pratiche, anche attraverso
test a controllo eventualmente computerizzato.
2. La tipologia e il contenuto delle prove e i criteri di
correzione e valutazione sono predisposti e disciplinati con decreto
del direttore centrale per la formazione.
3. Il risultato conseguito da ciascun allievo nelle prove di
verifica periodiche concorre alla determinazione del voto complessivo
finale del periodo di formazione.
4. Le prove di verifica periodiche sono superate con una
valutazione non inferiore alla sufficienza. In caso di insufficienza,
gli allievi possono ripetere ciascuna prova solo per una volta.
5. La commissione esaminatrice finale, verificate le insufficienze
nelle predette prove, provvede ad accertare il raggiungimento delle
competenze minime per l'allievo vigile del fuoco che non ha superato
la prova di recupero.
Art. 5
Esame finale
1. Gli allievi vigili del fuoco, al termine dei primi nove mesi di
formazione, sostengono un esame teorico-pratico.
2. L'esame teorico-pratico, disciplinato con decreto del direttore
centrale per la formazione, e' articolato in un test scritto anche a
risposta multipla, e in un percorso operativo di intervento.
3. L'esame finale teorico-pratico si intende superato se l'allievo
raggiunge una valutazione sufficiente in entrambe le prove di cui al
comma 2.
4. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato
dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle
prove dell'esame teorico-pratico, e' ammesso a sostenerle in una
sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta
giorni dalla conclusione dell'esame.
5. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato
insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di
sessanta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
6. L'allievo che, fuori dei casi previsti dal comma 4, non si
presenti ad una delle prove dell'esame teorico-pratico e' considerato
rinunciatario e dimesso dal corso.
7. Il voto complessivo finale del corso di formazione e' costituito
dai risultati dell'esame teorico-pratico, nonche' dalla valutazione
delle prove di verifica periodiche.
Art. 6
Commissioni
1. La commissione per le prove di verifica periodiche e' nominata
con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Vice
Capo Dipartimento vicario. E' presieduta da un dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco con funzione di Presidente ed e'
composta da un rappresentante della scuola del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e da tre componenti esperti, di cui due appartenenti
al ruolo dei direttivi e dei dirigenti o al ruolo degli ispettori e
dei sostituti direttori antincendi e uno appartenente al ruolo dei
capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
con qualificazione di istruttore professionale.
2. La commissione dell'esame finale teorico-pratico e' nominata con
decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
3. La commissione di cui al comma 2 e' presieduta da un dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore
a dirigente superiore ed e' composta da un rappresentante della
scuola del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da cinque
componenti esperti, di cui tre appartenenti al ruolo dei direttivi e
dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, uno
appartenente alla carriera prefettizia e uno appartenente al ruolo
dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco con qualificazione di istruttore professionale.
4. In relazione al numero dei candidati, le commissioni, unico
restando il Presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.
5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un
appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili o tecnico-informatici del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco o da un appartenente ai ruoli
dell'amministrazione civile dell'Interno di equivalente qualifica, in
servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, di uno o piu'
componenti e del segretario delle commissioni, i rispettivi supplenti
sono indicati nel decreto di nomina della commissione o nominati con
successivo provvedimento.
Art. 7
Giudizio di idoneita' al servizio di istituto
1. Il giudizio di idoneita' al servizio di istituto di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
espresso, per l'allievo vigile del fuoco che abbia superato l'esame
teorico-pratico, dal direttore centrale per la formazione, su
proposta del direttore della scuola, sulla base delle risultanze
delle prove d'esame.
2. Il giudizio di idoneita' al servizio di istituto deve essere
motivato ed e' espresso in relazione alle risultanze degli atti
d'ufficio.
Art. 8
Periodo di applicazione pratica
1. L'allievo vigile del fuoco che supera l'esame teorico-pratico e
ottiene il giudizio di idoneita' al servizio di istituto e' avviato
all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, con la qualifica di vigile del fuoco in prova, presso i Comandi
provinciali o gli altri Uffici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
2. Il periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, e'
organizzato con il sistema dell'addestramento e svolto per
affiancamento guidato e monitorato.
3. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono
disciplinate le modalita' di dettaglio inerenti allo svolgimento del
periodo di applicazione pratica.
4. Al termine del periodo di applicazione pratica, il vigile del
fuoco in prova consegue la nomina a vigile del fuoco, sulla base di
una relazione del responsabile del Comando o dell'Ufficio presso cui
e' applicato. La relazione e' costituita da un giudizio sulla
condotta complessiva.
5. In caso di valutazione negativa, il vigile del fuoco in prova e'
ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione
pratica, sulla base della motivata proposta del responsabile del
Comando o dell'Ufficio presso cui e' applicato, da formularsi con la
relazione di cui al comma 4.
Art. 9
Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e,
in quanto compatibile, la normativa vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 8 agosto 2011
Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 43

Da: FRANCESCO TERZIGNO 03/10/2011 20:02:26
RAGAZZI MI SA' CHE HA RAGIONE MASSABBO !!!!!!!! MA IL TESTO, NELLE PRIME RIGHE,CITA ANCHE CHE IL CORSO PUO' SVOLGERSI
ANCHE presso le sedi
centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove
lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo'
svolgersi anche presso altre sedi......

VOI CHE DITE????????SARA' MEGLIO?????????

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Da: F1REMAX 03/10/2011 20:26:05
La questione decreto pubblicato sulla G.U e' stato gia' chiarito in post precedenti   Andate in dietro di un paio di pagine e troverete risposte esaurienti.

State tranquili.

Da: idoneo 1200 03/10/2011 20:57:59
x diablor1
è vera la notizia che i comandi stanno chiedendo ai vari tribunali i carichi pendenti oppure e la solita notizia falsa che circola nel forum

Da: Paziente 03/10/2011 21:09:22

- Messaggio eliminato -

Da: Paziente 03/10/2011 21:11:36

- Messaggio eliminato -

Da: FRANCESCO TERZIGNO 03/10/2011 21:18:18
x paziente....
grazie !
p.s. tu hai fatto le visite mediche??

Da: Paziente 03/10/2011 21:19:29

- Messaggio eliminato -

Da: diablor1 03/10/2011 21:45:24
@ idoneo 1200

rispondo postando quanto riferito da uno dei nostri utenti:

"allora il casellario giudiziario viene richiesto direttamente da Roma alle varie procure della repubblica. Probabilmente in alcune procure è necessario che il comando di zona le richieda perchè non hanno modo di reperirla in via informatica oppure ci sono delle situazioni particolari di qualche candidato e pertanto richiedono il documento dei carichi perndenti per vedere se si è ancora imputati in qualche causa o meno."

questo è quanto

Nel mio di Comando non stanno richedendo nulla per esempio

Tranquilli che manca davvero poco ;)


Rulez

Da: LucaN 03/10/2011 21:47:15
@ Paziente

che voto hai ?

speriamo di trovarci assieme alla visita....

Da: max27 03/10/2011 22:58:11
qualcuno ha notizie riguardo gli esami finali del 70 corso. Hanno bocciato qualcuno ?
grazie per eventuali risposte

Da: lote vero 03/10/2011 23:04:29
BAND E STRUNZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Da: F1REMAX 04/10/2011 01:42:29
We loteeee ho saputo chi sei da un compagno di sezione.....

Da: Jimmy 04/10/2011 02:12:07
ciao a tutti qualcuno di voi è stato a visita attorno alla metà di novembre?

Da: CATERPILLAR 04/10/2011 07:42:11
ragazzi notizia nuova...x ki ha già fatto le visite e non rientra nel 71° ma nel 72° in poi  si tenga in forma xkè DOVRA' RIPETERE LE VISITE MEDIKE....risposta data x telefono dall'ufficio concorsi...x gli interessati provate a kiamare pure voi....
PS SCRIVO POKISSIME VOLTE SU QST FORUM E NON HO MAI SPARATO CAZZATE nel rispetto d k come me aspetta con anzia ke una mattina si presenti sotto casa il postino con una raccomandata recante il logo del ministero dell'interno e cotenente la tanta aspirata notizia... ribadisco ke il 71° inizierà o il 1\12 o il 5\12 casua la festività d S.Barbara ke è il 4\12...così si vocifera nelle mura d Capannelle.
BUONA GIORNATA A TUTTI E KE OGNUNO D NOI POSSA REALIZZARE IL PROPRIO SOGNO NEL CASSETTO ...CIAO....

Da: zagor 04/10/2011 08:11:21
ok, caterpillar.
confermo so la stessa cosa.
sia per l'inizio del 71° corso sia per la ripetizione (purtroppo) delle visite del 72° corso.
Capannelle si avvicina.
Saluti






Da: zagor 04/10/2011 08:12:39
Ragazzi per costesia, chi sa dirmi l'ultimo chiamato per ogni graduatoria?
Grazie

Da: Paziente 04/10/2011 10:25:03

- Messaggio eliminato -

Da: GIUSEPPE82 04/10/2011 10:38:11
io penso che per il 72° corso sara' una visita tranquilla che dite fanno ripetere tutti quei test??

Da: LucaN 04/10/2011 10:39:14
@ Paziente

Idem per la pazienza !

:-)

ciao e buon giornata

Da: zagor 04/10/2011 10:51:28
Per Giuseppe 82, penso che saranno fatte ancora seriamente ma un po più soft.
Saluti

Da: Alvin 04/10/2011 10:53:09
Ragazzi chi sa dirmi chi rientrerebbe nel 71° corso e chi no, in base alla data della visita?grazie

Da: Cosos 04/10/2011 12:10:52
Sarei curioso di sapere se la notizia delle visite è stata data in base a un opinione  (basata sul buon senso) del personale dell'ufficio concorsi, o in base a una circolare che finalmente chiarisce il meccanismo della durata delle visite.
Caterpilla e Zagor, chiedo a voi che avete parlato con l'fficio: cosa ne pensate?
Ciao

Da: fab...89.90 04/10/2011 12:40:21
cmq x chi voleva sapere io ho fatto le visite mediche il 25 di novembre

Da: zagor 04/10/2011 12:41:32
per Alvin, si entra non per data della visita ma per il punteggio conseguito.
Saluti.

Da: zagor 04/10/2011 12:48:49
Per Cosos,
io non ho parlato con l'ufficio, so per certo che le visite sono valide per un anno.
Per il 71° corso ci si è rientrati a pelo.
Per il 72° a meno di una deroga alle attuali norme si andrà nuovamente a visita.
Saluti

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