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Concorso VIGILI DEL FUOCO, 814 POSTI !!!
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Da: zutoto | 03/10/2011 17:53:13 |
da qualche giorno questo forum mi sembra un deserto non si sa niente non ci sono notizie nuove. ragazzi dove siete finiti. | |
Da: OZZAP | 03/10/2011 17:58:17 |
X VVA150 DEVO ANDARE A ROMA A META OTTOBRE TI FACCIO SAPERE............... | |
Da: vva150 | 03/10/2011 18:31:22 |
ok grazie aspetto buone nuove un saluto a tutti x quelli del 71 tenete duro che ci siete quasi!x chi come me aspetta la visita teniamo duro e aspettiamo l'uffcialità dei pensionamenti 2011 ,per avere un quadro piu' completo nel2012 ciao a tutti | |
Da: Massabbo | 03/10/2011 19:23:41 |
http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=12732&hreflang='it' pubblicata sulla gazzetta il 30 settembre,non mi sa di buona notizia, help!!! Per voi cosa vuol dire ????? Può essere che hanno prolungato il periodo del corso per gli allievi a Capannelle ??? Grazie per una eventuale risposta Signori. | |
Da: FRANCESCO TERZIGNO | 03/10/2011 19:58:50 |
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 8 agosto 2011 , n. 160 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (11G0202) IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Considerato altresi' che, a norma del comma 6 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita'; Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 3138/3401/9.3.2 (42) del 22 giugno 2011; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' del corso di formazione per allievi vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Art. 2 Sedi didattiche 1. Il corso di cui al presente regolamento si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi anche presso altre sedi. 2. Al fine di assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica, i frequentatori del corso possono essere ripartiti in piu' sezioni. Art. 3 Finalita' del corso e aree di studio 1. Il corso ha una durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione e tre mesi di applicazione pratica. 2. L'attivita' didattica del periodo di formazione di nove mesi e' articolata in lezioni teoriche e pratiche e puo' essere organizzata in moduli. 3. Il corso, che ha carattere residenziale, e' finalizzato allo sviluppo di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come vigili del fuoco permanenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il corso si articola nelle seguenti aree di studio: competenze operative finalizzate al soccorso tecnico urgente; competenze operative ordinarie; competenze e valori di ruolo; competenze comportamentali; standard motorio professionale. 4. Obiettivo del corso e' altresi' quello di formare gli allievi a uno stile di comportamento che valorizzi lo spirito di corpo, la passione di portare aiuto, lo spirito di squadra, la consapevolezza dell'autoprotezione e la cultura dell'efficienza fisica. 5. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi criteri di valutazione, nonche' i piani di studio sono individuati con decreto del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo. Art. 4 Prove di verifica periodiche 1. Durante il corso, al fine di verificare il livello di apprendimento raggiunto dagli allievi nelle materie in cui si articola il corso e per verificare contestualmente il regolare svolgimento formativo del corso stesso, gli allievi sono sottoposti a verifiche periodiche, in relazione al programma svolto, mediante la somministrazione di prove scritte, orali e pratiche, anche attraverso test a controllo eventualmente computerizzato. 2. La tipologia e il contenuto delle prove e i criteri di correzione e valutazione sono predisposti e disciplinati con decreto del direttore centrale per la formazione. 3. Il risultato conseguito da ciascun allievo nelle prove di verifica periodiche concorre alla determinazione del voto complessivo finale del periodo di formazione. 4. Le prove di verifica periodiche sono superate con una valutazione non inferiore alla sufficienza. In caso di insufficienza, gli allievi possono ripetere ciascuna prova solo per una volta. 5. La commissione esaminatrice finale, verificate le insufficienze nelle predette prove, provvede ad accertare il raggiungimento delle competenze minime per l'allievo vigile del fuoco che non ha superato la prova di recupero. Art. 5 Esame finale 1. Gli allievi vigili del fuoco, al termine dei primi nove mesi di formazione, sostengono un esame teorico-pratico. 2. L'esame teorico-pratico, disciplinato con decreto del direttore centrale per la formazione, e' articolato in un test scritto anche a risposta multipla, e in un percorso operativo di intervento. 3. L'esame finale teorico-pratico si intende superato se l'allievo raggiunge una valutazione sufficiente in entrambe le prove di cui al comma 2. 4. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, e' ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame. 5. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. 6. L'allievo che, fuori dei casi previsti dal comma 4, non si presenti ad una delle prove dell'esame teorico-pratico e' considerato rinunciatario e dimesso dal corso. 7. Il voto complessivo finale del corso di formazione e' costituito dai risultati dell'esame teorico-pratico, nonche' dalla valutazione delle prove di verifica periodiche. Art. 6 Commissioni 1. La commissione per le prove di verifica periodiche e' nominata con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Vice Capo Dipartimento vicario. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di Presidente ed e' composta da un rappresentante della scuola del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da tre componenti esperti, di cui due appartenenti al ruolo dei direttivi e dei dirigenti o al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e uno appartenente al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualificazione di istruttore professionale. 2. La commissione dell'esame finale teorico-pratico e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. La commissione di cui al comma 2 e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a dirigente superiore ed e' composta da un rappresentante della scuola del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da cinque componenti esperti, di cui tre appartenenti al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, uno appartenente alla carriera prefettizia e uno appartenente al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualificazione di istruttore professionale. 4. In relazione al numero dei candidati, le commissioni, unico restando il Presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. 5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili o tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno di equivalente qualifica, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, di uno o piu' componenti e del segretario delle commissioni, i rispettivi supplenti sono indicati nel decreto di nomina della commissione o nominati con successivo provvedimento. Art. 7 Giudizio di idoneita' al servizio di istituto 1. Il giudizio di idoneita' al servizio di istituto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' espresso, per l'allievo vigile del fuoco che abbia superato l'esame teorico-pratico, dal direttore centrale per la formazione, su proposta del direttore della scuola, sulla base delle risultanze delle prove d'esame. 2. Il giudizio di idoneita' al servizio di istituto deve essere motivato ed e' espresso in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio. Art. 8 Periodo di applicazione pratica 1. L'allievo vigile del fuoco che supera l'esame teorico-pratico e ottiene il giudizio di idoneita' al servizio di istituto e' avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con la qualifica di vigile del fuoco in prova, presso i Comandi provinciali o gli altri Uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, e' organizzato con il sistema dell'addestramento e svolto per affiancamento guidato e monitorato. 3. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono disciplinate le modalita' di dettaglio inerenti allo svolgimento del periodo di applicazione pratica. 4. Al termine del periodo di applicazione pratica, il vigile del fuoco in prova consegue la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del Comando o dell'Ufficio presso cui e' applicato. La relazione e' costituita da un giudizio sulla condotta complessiva. 5. In caso di valutazione negativa, il vigile del fuoco in prova e' ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, sulla base della motivata proposta del responsabile del Comando o dell'Ufficio presso cui e' applicato, da formularsi con la relazione di cui al comma 4. Art. 9 Norme finali 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibile, la normativa vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 agosto 2011 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 43 | |
Da: FRANCESCO TERZIGNO | 03/10/2011 20:02:26 |
RAGAZZI MI SA' CHE HA RAGIONE MASSABBO !!!!!!!! MA IL TESTO, NELLE PRIME RIGHE,CITA ANCHE CHE IL CORSO PUO' SVOLGERSI ANCHE presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi anche presso altre sedi...... VOI CHE DITE????????SARA' MEGLIO????????? | |
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Da: F1REMAX | 03/10/2011 20:26:05 |
La questione decreto pubblicato sulla G.U e' stato gia' chiarito in post precedenti Andate in dietro di un paio di pagine e troverete risposte esaurienti. State tranquili. | |
Da: idoneo 1200 | 03/10/2011 20:57:59 |
x diablor1 è vera la notizia che i comandi stanno chiedendo ai vari tribunali i carichi pendenti oppure e la solita notizia falsa che circola nel forum | |
Da: Paziente | 03/10/2011 21:09:22 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Paziente | 03/10/2011 21:11:36 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: FRANCESCO TERZIGNO | 03/10/2011 21:18:18 |
x paziente.... grazie ! p.s. tu hai fatto le visite mediche?? | |
Da: Paziente | 03/10/2011 21:19:29 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: diablor1 | 03/10/2011 21:45:24 |
@ idoneo 1200 rispondo postando quanto riferito da uno dei nostri utenti: "allora il casellario giudiziario viene richiesto direttamente da Roma alle varie procure della repubblica. Probabilmente in alcune procure è necessario che il comando di zona le richieda perchè non hanno modo di reperirla in via informatica oppure ci sono delle situazioni particolari di qualche candidato e pertanto richiedono il documento dei carichi perndenti per vedere se si è ancora imputati in qualche causa o meno." questo è quanto Nel mio di Comando non stanno richedendo nulla per esempio Tranquilli che manca davvero poco ;) Rulez | |
Da: LucaN | 03/10/2011 21:47:15 |
@ Paziente che voto hai ? speriamo di trovarci assieme alla visita.... | |
Da: max27 | 03/10/2011 22:58:11 |
qualcuno ha notizie riguardo gli esami finali del 70 corso. Hanno bocciato qualcuno ? grazie per eventuali risposte | |
Da: lote vero | 03/10/2011 23:04:29 |
BAND E STRUNZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | |
Da: F1REMAX | 04/10/2011 01:42:29 |
We loteeee ho saputo chi sei da un compagno di sezione..... | |
Da: Jimmy | 04/10/2011 02:12:07 |
ciao a tutti qualcuno di voi è stato a visita attorno alla metà di novembre? | |
Da: CATERPILLAR | 04/10/2011 07:42:11 |
ragazzi notizia nuova...x ki ha già fatto le visite e non rientra nel 71° ma nel 72° in poi si tenga in forma xkè DOVRA' RIPETERE LE VISITE MEDIKE....risposta data x telefono dall'ufficio concorsi...x gli interessati provate a kiamare pure voi.... PS SCRIVO POKISSIME VOLTE SU QST FORUM E NON HO MAI SPARATO CAZZATE nel rispetto d k come me aspetta con anzia ke una mattina si presenti sotto casa il postino con una raccomandata recante il logo del ministero dell'interno e cotenente la tanta aspirata notizia... ribadisco ke il 71° inizierà o il 1\12 o il 5\12 casua la festività d S.Barbara ke è il 4\12...così si vocifera nelle mura d Capannelle. BUONA GIORNATA A TUTTI E KE OGNUNO D NOI POSSA REALIZZARE IL PROPRIO SOGNO NEL CASSETTO ...CIAO.... | |
Da: zagor | 04/10/2011 08:11:21 |
ok, caterpillar. confermo so la stessa cosa. sia per l'inizio del 71° corso sia per la ripetizione (purtroppo) delle visite del 72° corso. Capannelle si avvicina. Saluti | |
Da: zagor | 04/10/2011 08:12:39 |
Ragazzi per costesia, chi sa dirmi l'ultimo chiamato per ogni graduatoria? Grazie | |
Da: Paziente | 04/10/2011 10:25:03 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: GIUSEPPE82 | 04/10/2011 10:38:11 |
io penso che per il 72° corso sara' una visita tranquilla che dite fanno ripetere tutti quei test?? | |
Da: LucaN | 04/10/2011 10:39:14 |
@ Paziente Idem per la pazienza ! :-) ciao e buon giornata | |
Da: zagor | 04/10/2011 10:51:28 |
Per Giuseppe 82, penso che saranno fatte ancora seriamente ma un po più soft. Saluti | |
Da: Alvin | 04/10/2011 10:53:09 |
Ragazzi chi sa dirmi chi rientrerebbe nel 71° corso e chi no, in base alla data della visita?grazie | |
Da: Cosos | 04/10/2011 12:10:52 |
Sarei curioso di sapere se la notizia delle visite è stata data in base a un opinione (basata sul buon senso) del personale dell'ufficio concorsi, o in base a una circolare che finalmente chiarisce il meccanismo della durata delle visite. Caterpilla e Zagor, chiedo a voi che avete parlato con l'fficio: cosa ne pensate? Ciao | |
Da: fab...89.90 | 04/10/2011 12:40:21 |
cmq x chi voleva sapere io ho fatto le visite mediche il 25 di novembre | |
Da: zagor | 04/10/2011 12:41:32 |
per Alvin, si entra non per data della visita ma per il punteggio conseguito. Saluti. | |
Da: zagor | 04/10/2011 12:48:49 |
Per Cosos, io non ho parlato con l'ufficio, so per certo che le visite sono valide per un anno. Per il 71° corso ci si è rientrati a pelo. Per il 72° a meno di una deroga alle attuali norme si andrà nuovamente a visita. Saluti | |
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