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Concorso VIGILI DEL FUOCO, 814 POSTI !!!
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Da: cmmntn62b20a089 | 10/08/2011 21:48:15 |
si dice che ce stata una discussione al consiglio dei ministri. amico mio anche se non ci conosciamo io sono un papà che il proprio figlio è stato idoneo, e spero per tutti voi di essere un giorno dei vigili dei fuoco. | |
Da: ROCCIA VERO | 10/08/2011 22:01:21 |
per cmmntn62b20a089 .........be 3500 dopo i circa i 3000 gia chiamati mi sembrano un po troppi.............non penso...........cmq poi si vedra ciao | |
Da: OZZAP | 11/08/2011 07:04:40 |
NON DIMENTICATE CHE HANNO CHIAMATO PIU DI TREMILA VVF DISCONTINUI...................IN DUE ANNI. | |
Da: CATERPILLAR | 11/08/2011 07:43:12 |
x ninja... sono io e tu k sei? | |
Da: OZZAP | 11/08/2011 21:43:52 |
A MARE SIAMO .................................., | |
Da: OZZAP | 11/08/2011 21:43:57 |
A MARE SIAMO .................................., | |
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Da: trinidad scorpion | 12/08/2011 09:04:46 |
discutete su queste informazioni recapitatemi da un grande amico sindac...... 71 corso composto da 750 allievi, per ora si attingera solo dal pubblico, ma in silenzio molti operano per inserire i ragazzi della stab........con derivante diminuizione dei posti per gli idonei del pubblico. la firma del contratto avverra i primi giorni di dicembre ma l'effettiva partenza sara in data 9/01/2011 per le visite saranno rifatte nei giorni della firma,ma in maniera piu leggera...... salvatemi il mio post sono pronto a scommetterci sopra.......... | |
Da: diablor1 | 12/08/2011 10:38:23 |
X trinidad scorpion lo posso anche salvare il tuo post ed aggiungerlo direttamente nell'album delle bufale da quando esiste questo forum Io ho chiamato personalmente l'ufficio del personale a Roma e consentimi di dirti che lo reputo più attendibile di qualsiasi sindacato o pseudo tale che rema e illude (purtroppo) quei poveri ragazzi della stabilizzazione Ti ripeto per l'ultima volta che la stabilizzazione e nata con una legge speciale e come tale necessità di fondi speciali a parte che nulla centrano con quelli stanziati per il concorso pubblico Con questo ti preannuncio che il 71° corso al 99,9% partirà per la fine di Novembre (vedi riduzione dei corsi) e nel 0,01% entro la fine dell'anno come massimo Salvati il mio di post Saluti Rulez | |
Da: OZZAP | 12/08/2011 16:00:09 |
bravo diablor....................... | |
Da: jiollj | 12/08/2011 17:20:41 |
esatto diablor1,ben detto!!! Ho sentito,che nel 2012 e 2013 ci saranno 2 corsi l'anno perchè vogliono approffittare della durata del corso di 6 mesi,ne sapete qualcosa di piu?Sul fatto delle visite,possono prorogare la loro durata?In caso contrario sarebbe un mare di soldi sprecati inutilmente.. | |
Da: LucaN | 12/08/2011 18:53:01 |
Come sempre, Diablor1 posta cose sensate. Spiace ancora sentire, storie inerenti alla stabilizzazione. Premesso che il sogno di entrare nei VV.F è tale sia se si è militari , che civili, che discontinui,sarebbe anche ora di tagliare la testa al toro. Per inciso, i discontinui hanno avuto tante agevolazioni per entrare (esami fisici più blandi e via dicendo) con la stabilizzazione. Chi non le ha sfruttate a dovere è giusto che lasci spazio a chi ha fatto un iter a livello legale più corretto...ossia un concorso pubblico Nazionale. Che poi di pubblico (vedendo le percentuali riservate), non aveva granchè ma chiuque l'ha fatto ci ha messo anima e corpo per arrivare sino in fondo. Se ad esempio (è il mio caso), per motivi di lavoro, non posso fare il discontinuo con assiduità , perchè chi può farlo si aggora il diritto di entrare al mio posto nel corpo? Magari, tante di queste persone, non hanno un lavoro fisso e giustamente aprofittano di poter prendere uno stipendio dal Ministero dell'Interno (e fanno benissimo, su questo non ci piove !). Ma se non sei in posizione utile di una graduatoria "farlocca" come quella della stabilizzazione e hai "pezzato" il concorso pubblico...perchè insistere ancora? Merita chiunque ha compiuto un iter giusto...ossia il concorso vigente per 814 VV.F. | |
Da: OZZAP | 13/08/2011 07:25:32 |
avete notizie sulla manovra economica ................ , leggevo di tagli ai ministeri ...................... | |
Da: OZZAP | 13/08/2011 08:22:58 |
leggete messaggio conapo del 11 08 2011 al governo............... | |
Da: OZZAP | 13/08/2011 16:45:01 |
IL 12 SETTEMBRE VIA CRUCIS DEL CONAPO , SI PORTANO UNA CROCE NELLE SPALLE DA MS ,FINO A MONTECITORIO X DIFENDERE I DIRITTI DEI VIGILI DEL FUOCO , E ASSUNZIONI DI 3000 DAL 814 , SPERO CHE MOLTI DI NOI A MONTECITORIO................................. | |
Da: ...0k | 13/08/2011 20:47:31 |
x ozzap dove hai letto 3000 assunz dal 814! anzi a me sembrava proprio una lettera che chiedesse fra le righe l'assunzione del personale PRECARIO!!! apriamo gli occhi qui ancora non avete capito che anche i nostri cari sindacati hanno remato e remano contro l'814 ! sanno solo farsi sentire per chiedere di stabilizzare il personale precario . stiamo attenti a queste manifest del 12 perche di sicura non sara a nostro vantaggio come sempre .. ! spero di sbagliarmi ma visto che è stato sempre cosi non credo. grazie conapo e tutti gli altri sindacati perche vi interessate sempre del concorso a 814!!! | |
Da: fab...89.90 | 13/08/2011 23:01:39 |
ciao a tutti e da molto che non scrivo qui....all'ora vorrei dire una frase....aiutiamoci a vicenda....o letto troppe cazzate in questo sito...quindi x favore scrivete quello che realmente accadra'...io so solo che al 90 % chiameranno a novembre il 71" corso...ma n* ancora niente...solo voci come 750 920 e 1000....speriamo bene ...che il signore vegli su di noi a realizzare un sogno....spero solo di leggere ottime notiz la pross volta...a presto e buon ferro agosto a tutti voi aspiranti wwf | |
Da: OZZAP | 14/08/2011 07:32:46 |
IO CREDEVO CHE IL CONAPO ERA A FAVORE DEI DISCONTINUI SE TI LEGGI I POST DEL CONAPO CAPISCI , VAI SU CONAPO ..........., SE NN LO TROVI TE LO MANDO. | |
Da: diablor1 | 14/08/2011 10:41:34 |
DECRETO 70 ° CORSO VV.F.P. http://www.confsalvigilidelfuoco.it/public/Concorsi/5.8.11%20Decreto_70_Corso_VV.F.P..pdf Rulez | |
Da: diablor1 | 14/08/2011 10:50:07 |
MANOVRA BIS, TUTTI I PROVVEDIMENTI Il ministero dell'Economia, Giulio Tremonti Tagli a Province e Comuni, bloccato il tfr per i dipendenti pubblici. Rincari per i tabacchi. Arriva la Robin Tax e l'imposta municipale unica Si paga il 5% del reddito sopra i 90 mila euro Alla fine, controvoglia ma inevitabilmente, la manovra bis di Ferragosto ha varato il cosiddetto «contributo di solidarietà » sui redditi da lavoro superiori ai 90mila euro annui. Si è deciso di applicare anche nel settore privato il provvedimento introdotto nell'ultima manovra estiva per i dipendenti pubblici e i manager di Stato. Come per i «pubblici», la tassa straordinaria non sarà permanente, ma resterà in vigore soltanto per i prossimi due anni, nel biennio 2012-2013. L'imposta colpirà con un'aliquota del 5 per cento la quota eccedente i redditi imponibili superiori a 90mila euro, e con una aliquota del 10 per cento quelli che vanno oltre i 150mila euro. In pratica, per fare un esempio, chi guadagna 100mila euro dovrà pagare un contributo di 500 euro; chi ne guadagna 300mila invece dovrà sborsarne 18.000. Il contributo, peraltro, è indicato come deducibile dall'imponibile. È stato deciso inoltre anche un aumento della cosiddetta quota Irpef per i lavoratori autonomi, a partire dall'attuale 41 per cento - così è indicato nelle bozze entrate in Consiglio dei ministri. Inizialmente era stato deciso che questa misura avesse carattere temporaneo, per due o tre anni; pare invece che sia diventata «strutturale» e dunque permanente. Attività chiusa a chi non fa lo scontrino Era stato chiesto un intervento di forte contrasto all'evasione, e per cercare di rispondere almeno in parte il governo ha inserito nel decreto una serie di misure. La prima è la tracciabilità di tutte le transazioni in contanti di importo superiore ai 2.500 euro, con l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni per le quali è prevista l'applicazione dell'Iva. Ovviamente sono esentate da questo obbligo tutti pagamenti effettuati con carte di credito, di debito o carte prepagate. Si tratta di un passo indietro rispetto alle scelte del 2008 dal ministro Tremonti, che appena nominato aveva cancellato la stretta (in effetti più rigida) sui pagamenti in contanti che aveva stabilito il suo predecessore Vincenzo Visco. La seconda misura è un generale inasprimento delle sanzioni a carico dei lavoratori autonomi - sia i commercianti che i professionisti - che non emettono fatture e scontrini fiscali. La sanzione, in caso di ripetute violazioni da parte di queste categorie, può arrivare fino alla sospensione dell'attività e l'esclusione dagli ordini. Infine, Tremonti ha annunciato una «rimodulazione» degli studi di settore con cui vengono stimati i redditi di determinate categorie. Ridotte le festività Molte sono le misure che riguardano il mondo del lavoro. La prima, particolarmente controversa, è quella che penalizza i dipendenti delle amministrazioni pubbliche i cui dirigenti non rispettano gli obiettivi di riduzione della spesa: potrebbero perdere il pagamento della tredicesima mensilità . La seconda anche fa e farà molto discutere: in pratica l'abolizione delle festività infrasettimanali «non concordatarie». E così, mentre si salveranno i santi patroni e l'Immacolata, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno - ovvero le feste laiche, simbolo della Repubblica nata dalla Resistenza - verranno «accorpate» e «godute» di domenica. E dunque cancellate. Sulla carta aumenta la produzione e la produttività , di sicuro le imprese risparmieranno un bel po', perché chi lavorerà in queste festività «accorpate» non avrà più le relative indennità . La terza misura è il pacchetto fortemente voluto dal ministro Sacconi che riguarda la contrattazione aziendale. Le parti sociali avevano chiesto di evitare interventi legislativi: l'unica concessione a questa richiesta è stata la rinuncia alla traduzione in legge dell'accordo interconfederale del 28 giugno. Per il resto, sono stati varati due provvedimenti molto «pesanti». Il primo è la norma che mette al riparo la Fiat dai ricorsi giudiziari gli accordi di Pomigliano, Mirafiori e Grugliasco. Il secondo, è quello che consente ai contratti aziendali di «derogare» liberamente da quanto stabiliscono i contratti nazionali e le leggi su moltissime materie. Tra queste, anche i licenziamenti. L'articolo 18, con questo decreto legge, è praticamente morto. Province e regioni: taglia da 9,5 miliardi Sei miliardi di tagli nel 2012, altri 3,5 nel 2013. E' il prezzo che la manovra-bis chiede di pagare a Comuni, Province e Comuni per raggiungere il pareggio di bilancio entro due anni. Il prezzo più alto lo pagheranno le Regioni a statuto speciale con due miliardi di risparmi. I Comuni dovranno contribuire per 1,7 miliardi, le Regioni a statuto ordinario per 1,6, le Province dovranno fare a meno di 700 milioni. La manovra prevede anche accorpamenti: le Province con meno di 300mila abitanti verranno abolite dalla prossima tornata elettorale. Sono 37: da Campobasso a Sondrio a Trieste. Dovranno essere accorpati anche i Comuni al di sotto di mille abitanti, più o meno 1.500 su ottomila complessivi. Ancora, la manovra prescrive la riduzione dei componenti dei Consigli regionali. Il governo ha promesso di tenere aperto un tavolo di confronto con Regioni ed enti locali nel corso della conversione del decreto. Come contropartita per i pesanti tagli, il governo è pronto a sbloccare le addizionali Irpef oggi in vigore e ad anticipare al 1° gennaio del 2012 l'introduzione dell'Imu, la nuova Imposta municipale unica (era prevista in vigore solo dal 2014), anticipando di fatto l'entrata in vigore del federalismo fiscale. L'Imu accorperà l'Ici oggi applicata sulle seconde case, l'addizionale Irpef comunale e l'imposta sui rifiuti. Una bozza di provvedimento ad hoc dovrà essere inviata dal governo all'Associazione dei comuni (Anci) entro la fine di agosto, quindi approdare in autunno in Conferenza unificata. Pensioni, finestra mobile a scuola La montagna «partorirà un topolino». Negli ambienti di governo c'era chi lo pronosticava, e così è stato. I richiami della Banca centrale europea ad un corposo pacchetto di risparmi previdenziali sono stati ampiamente disattesi. Delle ipotesi formulate nei primi giorni di trattativa non è rimasto quasi nulla. Niente blocco dell'anzianità , né ci sarà l'anticipo della entrata in vigore della norma che, a partire dal 2013, prevede l'agganciamento dell'età pensionabile alle aspettative di vita. Le novità di rilievo sono solo due. La prima: ai dipendenti della scuola, come già avviene per tutti gli altri lavoratori della pubblica amministrazione, si applicherà la cosiddetta «finestra mobile», un meccanismo che in buona sostanza allunga l'età del pensionamento di quasi un anno. La seconda è l'anticipo della norma prevista dalla manovra di luglio sull'aumento dell'età pensionabile delle donne del settore privato. Invece che nel 2020, l'aumento graduale dell'età , oggi fissata a 60 anni, partirà nel 2016. Da quel momento, e fino al 2026, l'età pensionabile salirà di circa sei mesi l'anno per raggiungere i 65 anni solo nel 2026. E' la vittoria dell'asse trasversale fra Cgil, Cisl, Lega e il ministro Sacconi: fin dall'inizio ha remato contro misure alle quali il premier era detto favorevole e che i mercati avrebbero apprezzato. Di tutti i risparmi della macchina pubblica, quelli previdenziali sono infatti considerati i più certi. A conti fatti, il pacchetto varrà appena un miliardo di euro, un ventesimo della manovra del 2012. Sanità , no a nuovi tagli La previsione è di sei miliardi di risparmi nel biennio 2012-2013 allargando ai ministeri il principio, già introdotto per gli enti locali con il federalismo fiscale, dei costi standard. In cosa consiste? Un «nucleo di valutazione» presso la Ragioneria dello Stato dovrà stabilire alcuni criteri per definire dei tetti di spesa, a cui dovranno attenersi tutte le amministrazioni centrali. Costi standard da anticipare al 2012 anche nella sanità (erano previsti nel 2013). Non ci sarà però nessun ulteriore taglio al comparto sanità , già colpita dalla manovra di luglio con i ticket di 10 euro per i ricorsi al Pronto Soccorso in codice bianco e di 25 euro per le visite specialistiche. No quindi all'introduzione del «ticket alla svedese», di cui si era parlato nei giorni scorsi. Siccome però questa misura porterà risparmi solo in tempi medio-lunghi, sono previsti anche tagli ad effetto immediato: la riduzione dei fondi Fas, i fondi per le aree sottoutilizzate. Saranno colpiti il ministero dello Sviluppo economico, con una sforbiciata alla banda larga, e il ministero dell'Ambiente, con tagli alle risorse per la prevenzione di rischi di dissesto idrogeologico. Mentre in conferenza stampa il premier ci ha tenuto a precisare che non ci saranno tagli all'edilizia carceraria e a quella scolastica gestiti dai ministeri della Giustizia e dell'Istruzione. Liberalizzazioni, sul mercato i servizi pubblici locali La Bce si è raccomandata: liberalizzare e privatizzare. Occorre evitare il rischio Grecia, che all'inizio della sua crisi decise di non far nulla, salvo arrendersi quando ormai le attività da privatizzare valevano molto meno che all'inizio delle turbolenze. Una norma messa a punto dal ministro Fitto prevede così la messa a gara dei servizi pubblici locali, dai trasporti alla gestione dei rifiuti e con l'eccezione dell'acqua. Le gestioni «in house» dovranno sparire entro il 31 marzo 2012, restano in vita solo quelli con valore economico inferiore ai 900mila euro. Tutto il resto dovrà essere messo a gara. Tornano anche le incompatibilità fra le funzioni politiche degli amministratori e quelle di gestione. Non c'è invece traccia di una accelerazione della privatizzazione delle attuali partecipazioni statali, (Eni, Enel, Ferrovie dello Stato, Poste) né di una forte liberalizzazione delle professioni. Ieri sera Giulio Tremonti ha infatti accennato ad una norma che però separerà il destino degli ordini «costituzionalmente tutelati» dagli altri: significa che non verranno toccati gli ordini ai quali si accede «tramite esame di Stato» come medici, avvocati, notai, architetti, ingegneri, giornalisti. Secondo l'Istituto Bruno Leoni l'economia italiana è liberalizzata al 49 per cento: gli ultimi provvedimenti di questo tipo risalgono alle «lenzuolate» dell'allora ministro Bersani. Rendite, tutte tassate al 20% tranne Bot e Cct Viene varato immediatamente il riordino della tassazione delle rendite finanziarie, in pratica introducendo un'aliquota unica del 20% per tutti i redditi di capitale, titoli pubblici esclusi. In passato il sistema di tassazione italiano era decisamente più complesso. Il piano prevede infatti di lasciare inalterata l'aliquota sui titoli di Stato, che rimane al 12,5%, anche se in caso di cessione di titoli di Stato il prelievo sugli interessi sarà del 20%, come in generale per i capital gains. Aumenterà invece dal 12,5% al 20% la tassazione degli altri titoli (azioni, obbligazioni e fondi). Infine sarà ridotta dal 27% al 20% l'aliquota che grava sui rendimenti di depositi bancari e postali. Un'armonizzazione che complica un po' le cose per chi detiene nel suo portafoglio di risparmio Bot e Btp: l'imposta resterà al 12,5% se questi titoli vengono conservati fino alla scadenza, ma se li si vuole liquidare prima del tempo sarà applicata la nuova aliquota al 20%. Una mossa che probabilmente serve anche a incentivare i risparmiatori e gli investitori a conservare i propri titoli. Resta ancora poco chiaro - in attesa di precisazioni da parte del ministero - cosa accadrà invece ai cosiddetti «pronti contro termine», che hanno titoli di Stato sottostanti e che finora sono stati tassati al 12,5%. E bisogna ancora chiarire su quali titoli verranno applicate le nuove norme, se solo sui nuovi acquisti oppure anche sui portafogli attuali. Rulez | |
Da: diablor1 | 15/08/2011 10:44:45 |
ECCO A VOI IL TESTO COMPLETO DELLA MANOVRA BIS IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitivita' del Paese e il sostegno dell'occupazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce "indebitamento", riga "totale", per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce "saldo netto da finanziare". L'importo previsto, per l'anno 2012, al primo periodo del presente comma puo' essere ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. 2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole: "e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate". 3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009. 4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 5."""""""" Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco""""""""", e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa."; b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"; nel medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013". 7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalita' previste dal citato primo periodo puo' essere disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, il differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilita' dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tre rate annuali posticipate. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione del presente comma". 8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi"; b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013"; e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013". 9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; b) al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole "di cui a primi due periodi" con le seguenti: "di cui al primo periodo". 10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012"; b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013"; c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011". 11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. 12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012 puo' essere complessivamente ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione e' distribuita tra i comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti. 13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: "Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse e' attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita' e' comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.". 14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.". 15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola "emesse" sono aggiunte le parole "o contratte" e dopo le parole "concedere prestiti", sono aggiunte le seguenti: "o altre forme di assistenza finanziaria". 16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014. 17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono sostituite dalle seguenti: "trattenere in servizio il dipendente"; nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e' sostituita dalla seguente: "dipendente"; b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono sostituite dalle seguenti: "La disponibilita' al"; c) al quarto periodo, le parole: "presentano la domanda", e' sostituita dalle seguenti: "esprimono la disponibilita'". 18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita', in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi. 19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: "; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria.". 20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023", "2024", "2025", "2031" e "2032" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028". 21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire la seguente: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. 22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro."; b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,". 23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. 24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festivita' introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali e le festivita' dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della piu' diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdi' precedente ovvero il lunedi' seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica. 25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata , per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro. 26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione consiliare di cui al medesimo articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 e' sufficiente una determina dirigenziale del Comune. 27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente: "17. Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 e' integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. 29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di' cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento e' consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate. 31. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011, n. 196, con una dotazione organica inferiore alle settanta unita', con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali e degli enti parco, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a societa' interamente posseduta dallo Stato. 32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011. 33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.". Rulez | |
Da: OZZAP | 15/08/2011 12:16:03 |
VI FARO VEDERE CHE CHI GUADAGNA 90 .OOO EURO , E 150.000 EURO CHE DOVEVANO PAGARE IL 5 X CENTO X 90. OOO EURO , E 10 X CENTO X 150.OOO EURO ., ALLA FINE NON PAGHERANNO NULLA SAREMO NOI CON IL NOSTRO STIPENDIO MISERO ., A PAGARE....... PAGANO SEMPRE DIPENDENTI PUBBLICI , E PENSIONATI , E OPERAI ..., | |
Da: OZZAP | 15/08/2011 12:17:25 |
CI PORTERANNO NELLA MISERIA ...................................... | |
Da: ...0k | 15/08/2011 20:31:45 |
x ozzap appunto diciamo la stessa cosa il conapo come tutti gli altri sindacati si interessano solo ai discontinui cercando imperterriti nuove stabilizzazioni di tale personale non tutelando coloro che hanno fatto il concorso pubblico . diciamo la stessa cosa . di sicuro la manifestazione del 12 avra questo come obiettivo. ps: dove hai letto che richiederanno 3000 assunzioni dal 814? io non l ho visto... | |
Da: OZZAP | 16/08/2011 07:53:33 |
x ...ok entro oggi ti faccio avere il link............................ | |
Da: jiollj | 16/08/2011 19:28:39 |
Scusate la mia insistenza e/o testardaggine... ma visto che continueranno ad assumere con le percentuali,mi sapreste dire che scopo ha la graduatoria di merito? Ma le visite durano un'anno non è che per caso prorogheranno la scadenza di 6 mesi come quella dell'idoneità per i discontinui visto che la maggior parte degli idonei visitati gli scadrà ? Qualcuno avrebbe il numero dell'ufficio assunzioni? | |
Da: OZZAP | 16/08/2011 19:58:12 |
il merito in italia non esiste , gente del servizio civile con 73 sono al corso , gente con 94 sono a casa a grattarsi le p.........le , italia di mer.....d.....a , poi gli speculatori affondano le borse ,è il governo ,ha messo un sacco di tasse.............................,ci bloccarono gli stipendi fino al 2015 ,moriremo di fame........................ | |
Da: diablor1 | 17/08/2011 10:18:08 |
Esaurita la graduatoria del servizio civile e eseurendosi quella dei militari con il 71° corso ecco che funzioneranno insieme graduatoria dei vvd e graduatoria di merito Per quanto riguarda numeri utili ecci quì: Ufficio Concorsi 06 46529174 06 46529073 Ufficio Personale 06 46529231 Centralino Ministero dell'Interno 06 4651 CGIL Funzione Pubblica 06 585441 CISL FNS 06 4457113 06 4469831 Rulez | |
Da: jiollj | 17/08/2011 11:35:19 |
Grazie per le informazioni DIABLOR1 !!!! OK,mi sa che anche al 71 sarò fuori....Un amico mio al corso dice che ci son voci che dicono che nel 2012 e 2013 vogliono fare 2 corsi l'anno....Ne sapete qualcosa???Cavolo che fregature con queste riserve,io credevo che valessero solo per i vincitori... | |
Da: vva150 | 17/08/2011 14:45:16 |
appurato che i chiamati vd sono circa 740 nella graduatoria di merito a quanto sono arrivati? (secondo le ultime notizie c'è possibilità di essere chiamti a visita?sono c.a 1100 graduatoria vd.) ciao a tutti raga e speriamo che tutto vada x il meglio! | |
Da: LucaN | 17/08/2011 16:24:33 |
Premetto che nemmeno io sono in accordo con le % riservate di questo concorso, che di pubblico aveva ben poco....ma non capisco che continua a lagnarsi di questa cosa. Il concorso era cosi....PUNTO Credo che valutare una persona solo dal voto finale è riduttivo. Magari uno ha preso un voto basso per mille motivi (incidente fisico, ect ect) ma è 1000 volte più sveglio e in gamba di un presunto fenomeno da 90 e passa (che magari ha pescato busta buona e giornata di grazia alle fisiche e magari aveva i 5 punti della patente). Alla fine le prove fisiche erano si selettive ma molto particolari. Avrei voluto vedere se avessero fatto correre i 10.000 mt e fatto prove più selettive (stile decatleta). Io di fenomeni non ne ho visti...anzi..belle panze, fumatori e via discorrendo. | |
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