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Concorso VIGILI DEL FUOCO, 814 POSTI !!!
118213 messaggi, letto 2911408 volte
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Da: cmmntn62b20a089 10/08/2011 21:48:15
si dice che ce stata una discussione al consiglio dei ministri.
amico mio anche se non ci conosciamo io sono un papà che il proprio figlio è stato idoneo, e spero per tutti voi di essere un giorno dei vigili dei fuoco.

Da: ROCCIA VERO 10/08/2011 22:01:21
per  cmmntn62b20a089 .........be 3500 dopo i circa i 3000 gia chiamati mi sembrano un po troppi.............non penso...........cmq poi si vedra ciao

Da: OZZAP 11/08/2011 07:04:40
NON DIMENTICATE CHE HANNO CHIAMATO PIU DI TREMILA VVF DISCONTINUI...................IN DUE ANNI.

Da: CATERPILLAR 11/08/2011 07:43:12
x ninja...
sono io e tu k sei?

Da: OZZAP 11/08/2011 21:43:52
A MARE SIAMO ..................................,

Da: OZZAP 11/08/2011 21:43:57
A MARE SIAMO ..................................,

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: trinidad scorpion 12/08/2011 09:04:46
discutete su queste informazioni recapitatemi da un grande amico sindac......
71 corso composto da 750 allievi, per ora si attingera solo dal pubblico, ma in silenzio molti operano per inserire i ragazzi della stab........con derivante diminuizione dei posti per gli idonei del pubblico.

la firma del contratto avverra i primi giorni di dicembre ma l'effettiva partenza sara in data 9/01/2011


per le visite saranno rifatte nei giorni della firma,ma in maniera piu leggera......



salvatemi il mio post sono pronto a scommetterci sopra..........

Da: diablor1 12/08/2011 10:38:23
X  trinidad scorpion

lo posso anche salvare il tuo post ed aggiungerlo direttamente

nell'album delle bufale da quando esiste questo forum

Io ho chiamato personalmente l'ufficio del personale a Roma e consentimi

di dirti che lo reputo più attendibile di qualsiasi sindacato o pseudo

tale che rema e illude (purtroppo) quei poveri ragazzi della stabilizzazione

Ti ripeto per l'ultima volta che la stabilizzazione e nata con una legge

speciale e come tale necessità di fondi speciali a parte che nulla

centrano con quelli stanziati per il concorso pubblico

Con questo ti preannuncio che il 71° corso al 99,9% partirà per la

fine di Novembre (vedi riduzione dei corsi) e nel 0,01% entro la fine

dell'anno come massimo

Salvati il mio di post

Saluti


Rulez

Da: OZZAP 12/08/2011 16:00:09
bravo diablor.......................

Da: jiollj 12/08/2011 17:20:41
esatto diablor1,ben detto!!!
Ho sentito,che nel 2012 e 2013 ci saranno 2 corsi l'anno perchè vogliono approffittare della durata del corso di 6 mesi,ne sapete qualcosa di piu?Sul fatto delle visite,possono prorogare la loro durata?In caso contrario sarebbe un mare di soldi sprecati inutilmente..

Da: LucaN 12/08/2011 18:53:01
Come sempre, Diablor1 posta cose sensate.
Spiace ancora sentire, storie inerenti alla stabilizzazione.
Premesso che il sogno di entrare nei VV.F è tale sia se si è militari , che civili, che discontinui,sarebbe anche ora di tagliare la testa al toro.
Per inciso, i discontinui hanno avuto tante agevolazioni per entrare (esami fisici più blandi e via dicendo) con la stabilizzazione.
Chi non le ha sfruttate a dovere è giusto che lasci spazio a chi ha fatto un iter a livello legale più corretto...ossia un concorso pubblico Nazionale.
Che poi di pubblico (vedendo le percentuali riservate), non aveva granchè ma chiuque l'ha fatto ci ha messo anima e corpo per arrivare sino in fondo.
Se ad esempio (è il mio caso), per motivi di lavoro, non posso fare il discontinuo con assiduità, perchè chi può farlo si aggora il diritto di entrare al mio posto nel corpo?
Magari, tante di queste persone, non hanno un lavoro fisso e giustamente aprofittano di poter prendere uno stipendio dal Ministero dell'Interno (e fanno benissimo, su questo non ci piove !).
Ma se non sei in posizione utile di una graduatoria "farlocca" come quella della stabilizzazione e hai "pezzato" il concorso pubblico...perchè insistere ancora?
Merita chiunque ha compiuto un iter giusto...ossia il concorso vigente per 814 VV.F.


Da: OZZAP 13/08/2011 07:25:32
avete notizie sulla manovra economica ................ , leggevo di tagli ai ministeri ......................

Da: OZZAP 13/08/2011 08:22:58
leggete messaggio conapo del 11 08 2011 al governo...............

Da: OZZAP 13/08/2011 16:45:01
IL 12 SETTEMBRE VIA CRUCIS DEL CONAPO , SI PORTANO UNA CROCE NELLE SPALLE DA MS ,FINO A MONTECITORIO X DIFENDERE I DIRITTI DEI VIGILI DEL FUOCO , E ASSUNZIONI DI 3000 DAL 814 , SPERO CHE MOLTI DI NOI A MONTECITORIO.................................

Da: ...0k 13/08/2011 20:47:31
x ozzap

dove hai letto 3000 assunz dal 814!
anzi a me sembrava proprio una lettera che chiedesse fra le righe l'assunzione del personale  PRECARIO!!! apriamo gli occhi qui ancora non avete capito che anche i nostri cari sindacati hanno remato e remano contro l'814 ! sanno solo farsi sentire per chiedere di  stabilizzare il personale precario . stiamo attenti a queste manifest del 12 perche di sicura non sara a nostro vantaggio come sempre .. ! spero di sbagliarmi ma visto che è stato sempre cosi non credo. grazie conapo e tutti gli altri sindacati perche vi interessate sempre del concorso a 814!!!

Da: fab...89.90 13/08/2011 23:01:39
ciao a tutti e da molto che non scrivo qui....all'ora vorrei dire una frase....aiutiamoci a vicenda....o letto troppe cazzate in questo sito...quindi x favore scrivete quello che realmente accadra'...io so solo che al 90 % chiameranno a novembre il 71" corso...ma n* ancora niente...solo voci come 750 920 e 1000....speriamo bene ...che il signore vegli su di noi a realizzare un sogno....spero solo di leggere ottime notiz la pross volta...a presto e buon ferro agosto a tutti voi aspiranti wwf

Da: OZZAP 14/08/2011 07:32:46
IO CREDEVO CHE IL CONAPO  ERA A FAVORE DEI DISCONTINUI SE TI LEGGI I  POST DEL CONAPO CAPISCI , VAI SU CONAPO ..........., SE NN LO TROVI TE LO MANDO.

Da: diablor1 14/08/2011 10:41:34
DECRETO 70 ° CORSO VV.F.P.

http://www.confsalvigilidelfuoco.it/public/Concorsi/5.8.11%20Decreto_70_Corso_VV.F.P..pdf


Rulez

Da: diablor1 14/08/2011 10:50:07
MANOVRA BIS, TUTTI I PROVVEDIMENTI

Il ministero dell'Economia, Giulio Tremonti
Tagli a Province e Comuni, bloccato il tfr per i dipendenti pubblici. Rincari per i tabacchi. Arriva la Robin Tax e l'imposta municipale unica

Si paga il 5% del reddito sopra i 90 mila euro
Alla fine, controvoglia ma inevitabilmente, la manovra bis di Ferragosto ha varato il cosiddetto «contributo di solidarietà» sui redditi da lavoro superiori ai 90mila euro annui. Si è deciso di applicare anche nel settore privato il provvedimento introdotto nell'ultima manovra estiva per i dipendenti pubblici e i manager di Stato. Come per i «pubblici», la tassa straordinaria non sarà permanente, ma resterà in vigore soltanto per i prossimi due anni, nel biennio 2012-2013.
L'imposta colpirà con un'aliquota del 5 per cento la quota eccedente i redditi imponibili superiori a 90mila euro, e con una aliquota del 10 per cento quelli che vanno oltre i 150mila euro. In pratica, per fare un esempio, chi guadagna 100mila euro dovrà pagare un contributo di 500 euro; chi ne guadagna 300mila invece dovrà sborsarne 18.000. Il contributo, peraltro, è indicato come deducibile dall'imponibile. È stato deciso inoltre anche un aumento della cosiddetta quota Irpef per i lavoratori autonomi, a partire dall'attuale 41 per cento - così è indicato nelle bozze entrate in Consiglio dei ministri. Inizialmente era stato deciso che questa misura avesse carattere temporaneo, per due o tre anni; pare invece che sia diventata «strutturale» e dunque permanente.

Attività chiusa a chi non fa lo scontrino
Era stato chiesto un intervento di forte contrasto all'evasione, e per cercare di rispondere almeno in parte il governo ha inserito nel decreto una serie di misure. La prima è la tracciabilità di tutte le transazioni in contanti di importo superiore ai 2.500 euro, con l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni per le quali è prevista l'applicazione dell'Iva. Ovviamente sono esentate da questo obbligo tutti pagamenti effettuati con carte di credito, di debito o carte prepagate. Si tratta di un passo indietro rispetto alle scelte del 2008 dal ministro Tremonti, che appena nominato aveva cancellato la stretta (in effetti più rigida) sui pagamenti in contanti che aveva stabilito il suo predecessore Vincenzo Visco. La seconda misura è un generale inasprimento delle sanzioni a carico dei lavoratori autonomi - sia i commercianti che i professionisti - che non emettono fatture e scontrini fiscali. La sanzione, in caso di ripetute violazioni da parte di queste categorie, può arrivare fino alla sospensione dell'attività e l'esclusione dagli ordini. Infine, Tremonti ha annunciato una «rimodulazione» degli studi di settore con cui vengono stimati i redditi di determinate categorie.

Ridotte le festività
Molte sono le misure che riguardano il mondo del lavoro. La prima, particolarmente controversa, è quella che penalizza i dipendenti delle amministrazioni pubbliche i cui dirigenti non rispettano gli obiettivi di riduzione della spesa: potrebbero perdere il pagamento della tredicesima mensilità. La seconda anche fa e farà molto discutere: in pratica l'abolizione delle festività infrasettimanali «non concordatarie». E così, mentre si salveranno i santi patroni e l'Immacolata, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno - ovvero le feste laiche, simbolo della Repubblica nata dalla Resistenza - verranno «accorpate» e «godute» di domenica. E dunque cancellate. Sulla carta aumenta la produzione e la produttività, di sicuro le imprese risparmieranno un bel po', perché chi lavorerà in queste festività «accorpate» non avrà più le relative indennità. La terza misura è il pacchetto fortemente voluto dal ministro Sacconi che riguarda la contrattazione aziendale. Le parti sociali avevano chiesto di evitare interventi legislativi: l'unica concessione a questa richiesta è stata la rinuncia alla traduzione in legge dell'accordo interconfederale del 28 giugno. Per il resto, sono stati varati due provvedimenti molto «pesanti». Il primo è la norma che mette al riparo la Fiat dai ricorsi giudiziari gli accordi di Pomigliano, Mirafiori e Grugliasco. Il secondo, è quello che consente ai contratti aziendali di «derogare» liberamente da quanto stabiliscono i contratti nazionali e le leggi su moltissime materie. Tra queste, anche i licenziamenti. L'articolo 18, con questo decreto legge, è praticamente morto.

Province e regioni: taglia da 9,5 miliardi
Sei miliardi di tagli nel 2012, altri 3,5 nel 2013. E' il prezzo che la manovra-bis chiede di pagare a Comuni, Province e Comuni per raggiungere il pareggio di bilancio entro due anni. Il prezzo più alto lo pagheranno le Regioni a statuto speciale con due miliardi di risparmi. I Comuni dovranno contribuire per 1,7 miliardi, le Regioni a statuto ordinario per 1,6, le Province dovranno fare a meno di 700 milioni. La manovra prevede anche accorpamenti: le Province con meno di 300mila abitanti verranno abolite dalla prossima tornata elettorale. Sono 37: da Campobasso a Sondrio a Trieste. Dovranno essere accorpati anche i Comuni al di sotto di mille abitanti, più o meno 1.500 su ottomila complessivi. Ancora, la manovra prescrive la riduzione dei componenti dei Consigli regionali. Il governo ha promesso di tenere aperto un tavolo di confronto con Regioni ed enti locali nel corso della conversione del decreto. Come contropartita per i pesanti tagli, il governo è pronto a sbloccare le addizionali Irpef oggi in vigore e ad anticipare al 1° gennaio del 2012 l'introduzione dell'Imu, la nuova Imposta municipale unica (era prevista in vigore solo dal 2014), anticipando di fatto l'entrata in vigore del federalismo fiscale. L'Imu accorperà l'Ici oggi applicata sulle seconde case, l'addizionale Irpef comunale e l'imposta sui rifiuti. Una bozza di provvedimento ad hoc dovrà essere inviata dal governo all'Associazione dei comuni (Anci) entro la fine di agosto, quindi approdare in autunno in Conferenza unificata.

Pensioni, finestra mobile a scuola
La montagna «partorirà un topolino». Negli ambienti di governo c'era chi lo pronosticava, e così è stato. I richiami della Banca centrale europea ad un corposo pacchetto di risparmi previdenziali sono stati ampiamente disattesi. Delle ipotesi formulate nei primi giorni di trattativa non è rimasto quasi nulla. Niente blocco dell'anzianità, né ci sarà l'anticipo della entrata in vigore della norma che, a partire dal 2013, prevede l'agganciamento dell'età pensionabile alle aspettative di vita. Le novità di rilievo sono solo due. La prima: ai dipendenti della scuola, come già avviene per tutti gli altri lavoratori della pubblica amministrazione, si applicherà la cosiddetta «finestra mobile», un meccanismo che in buona sostanza allunga l'età del pensionamento di quasi un anno. La seconda è l'anticipo della norma prevista dalla manovra di luglio sull'aumento dell'età pensionabile delle donne del settore privato. Invece che nel 2020, l'aumento graduale dell'età, oggi fissata a 60 anni, partirà nel 2016. Da quel momento, e fino al 2026, l'età pensionabile salirà di circa sei mesi l'anno per raggiungere i 65 anni solo nel 2026. E' la vittoria dell'asse trasversale fra Cgil, Cisl, Lega e il ministro Sacconi: fin dall'inizio ha remato contro misure alle quali il premier era detto favorevole e che i mercati avrebbero apprezzato. Di tutti i risparmi della macchina pubblica, quelli previdenziali sono infatti considerati i più certi. A conti fatti, il pacchetto varrà appena un miliardo di euro, un ventesimo della manovra del 2012.

Sanità, no a nuovi tagli
La previsione è di sei miliardi di risparmi nel biennio 2012-2013 allargando ai ministeri il principio, già introdotto per gli enti locali con il federalismo fiscale, dei costi standard. In cosa consiste? Un «nucleo di valutazione» presso la Ragioneria dello Stato dovrà stabilire alcuni criteri per definire dei tetti di spesa, a cui dovranno attenersi tutte le amministrazioni centrali. Costi standard da anticipare al 2012 anche nella sanità (erano previsti nel 2013). Non ci sarà però nessun ulteriore taglio al comparto sanità, già colpita dalla manovra di luglio con i ticket di 10 euro per i ricorsi al Pronto Soccorso in codice bianco e di 25 euro per le visite specialistiche. No quindi all'introduzione del «ticket alla svedese», di cui si era parlato nei giorni scorsi. Siccome però questa misura porterà risparmi solo in tempi medio-lunghi, sono previsti anche tagli ad effetto immediato: la riduzione dei fondi Fas, i fondi per le aree sottoutilizzate. Saranno colpiti il ministero dello Sviluppo economico, con una sforbiciata alla banda larga, e il ministero dell'Ambiente, con tagli alle risorse per la prevenzione di rischi di dissesto idrogeologico. Mentre in conferenza stampa il premier ci ha tenuto a precisare che non ci saranno tagli all'edilizia carceraria e a quella scolastica gestiti dai ministeri della Giustizia e dell'Istruzione.

Liberalizzazioni, sul mercato i servizi pubblici locali
La Bce si è raccomandata: liberalizzare e privatizzare. Occorre evitare il rischio Grecia, che all'inizio della sua crisi decise di non far nulla, salvo arrendersi quando ormai le attività da privatizzare valevano molto meno che all'inizio delle turbolenze. Una norma messa a punto dal ministro Fitto prevede così la messa a gara dei servizi pubblici locali, dai trasporti alla gestione dei rifiuti e con l'eccezione dell'acqua. Le gestioni «in house» dovranno sparire entro il 31 marzo 2012, restano in vita solo quelli con valore economico inferiore ai 900mila euro. Tutto il resto dovrà essere messo a gara. Tornano anche le incompatibilità fra le funzioni politiche degli amministratori e quelle di gestione. Non c'è invece traccia di una accelerazione della privatizzazione delle attuali partecipazioni statali, (Eni, Enel, Ferrovie dello Stato, Poste) né di una forte liberalizzazione delle professioni. Ieri sera Giulio Tremonti ha infatti accennato ad una norma che però separerà il destino degli ordini «costituzionalmente tutelati» dagli altri: significa che non verranno toccati gli ordini ai quali si accede «tramite esame di Stato» come medici, avvocati, notai, architetti, ingegneri, giornalisti. Secondo l'Istituto Bruno Leoni l'economia italiana è liberalizzata al 49 per cento: gli ultimi provvedimenti di questo tipo risalgono alle «lenzuolate» dell'allora ministro Bersani.

Rendite, tutte tassate al 20% tranne Bot e Cct
Viene varato immediatamente il riordino della tassazione delle rendite finanziarie, in pratica introducendo un'aliquota unica del 20% per tutti i redditi di capitale, titoli pubblici esclusi. In passato il sistema di tassazione italiano era decisamente più complesso. Il piano prevede infatti di lasciare inalterata l'aliquota sui titoli di Stato, che rimane al 12,5%, anche se in caso di cessione di titoli di Stato il prelievo sugli interessi sarà del 20%, come in generale per i capital gains. Aumenterà invece dal 12,5% al 20% la tassazione degli altri titoli (azioni, obbligazioni e fondi). Infine sarà ridotta dal 27% al 20% l'aliquota che grava sui rendimenti di depositi bancari e postali. Un'armonizzazione che complica un po' le cose per chi detiene nel suo portafoglio di risparmio Bot e Btp: l'imposta resterà al 12,5% se questi titoli vengono conservati fino alla scadenza, ma se li si vuole liquidare prima del tempo sarà applicata la nuova aliquota al 20%. Una mossa che probabilmente serve anche a incentivare i risparmiatori e gli investitori a conservare i propri titoli. Resta ancora poco chiaro - in attesa di precisazioni da parte del ministero - cosa accadrà invece ai cosiddetti «pronti contro termine», che hanno titoli di Stato sottostanti e che finora sono stati tassati al 12,5%. E bisogna ancora chiarire su quali titoli verranno applicate le nuove norme, se solo sui nuovi acquisti oppure anche sui portafogli attuali.


Rulez

Da: diablor1 15/08/2011 10:44:45
ECCO A VOI IL TESTO COMPLETO DELLA MANOVRA BIS

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con
riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale  e  di
instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede
di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a  favorire  lo
sviluppo   e   la   competitivita'   del   Paese   e   il    sostegno
dell'occupazione;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 agosto 2011;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

         Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

  1.  In  anticipazione  della  riforma  volta  ad  introdurre  nella
Costituzione la regola del pareggio  di  bilancio,  si  applicano  le
disposizioni di cui al presente titolo. Gli  importi  indicati  nella
tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
voce "indebitamento", riga "totale", per gli anni 2012 e  2013,  sono
incrementati, rispettivamente, di  6.000  milioni  di  euro  e  2.500
milioni di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle
finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti
tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella  voce
"saldo netto da finanziare". L'importo previsto, per l'anno 2012,  al
primo periodo del presente comma puo' essere ridotto  di  un  importo
fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7,
comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione  dell'articolo
7, commi da 1 a 6, del presente decreto.
  2. All'articolo 10, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le  parole:
"e,   limitatamente   all'anno   2012,   il   fondo   per   le   aree
sottoutilizzate".
  3. Le amministrazioni  indicate  nell'articolo  74,  comma  1,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi  prevista  dal
predetto articolo 74 e dall'articolo  2,  comma  8-bis,  del  decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito  con  modificazioni  dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono,  anche  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14:
    a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012,  un'ulteriore  riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo
2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;
    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale
non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.
  4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dal comma 3 entro il 31 marzo  2012  e'  fatto  comunque  divieto,  a
decorrere  dalla  predetta  data,  di  procedere  ad  assunzioni   di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai  sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Fino  all'emanazione  dei
provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le  dotazioni  organiche   sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla
predetta data.
  5."""""""" Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4  il  personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,  la  Presidenza
del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il  Corpo
della polizia penitenziaria, i  magistrati,  l'Agenzia  italiana  del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,  nonche'  le
strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco""""""""",  e  quelle  del  personale  indicato
nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.  165  del
2001. Continua a trovare  applicazione  l'art.  6,  comma  21-sexies,
primo periodo del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Restano  ferme  le  vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
  6.  All'articolo  40  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013  e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono  sostituite  dalle
seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012  e  del  20  per  cento  a
decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, e'  aggiunto
il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari  di
cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione
di cui al primo  periodo,  puo'  essere  disposta,  con  decreto  del
Presidente del consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote  delle
imposte indirette, inclusa l'accisa.";
    b) al comma 1-quater, primo periodo,  le  parole:  "30  settembre
2013", sono sostituite  dalle  seguenti:  "30  settembre  2012";  nel
medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle
seguenti: "per l'anno 2012, nonche' a  16.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013".
  7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo,  e'
inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo  periodo  del
presente comma ovvero nel  caso  in  cui  non  siano  assicurati  gli
obiettivi di risparmio  stabiliti  ai  sensi  del  comma  2,  con  le
modalita' previste dal citato primo periodo puo' essere disposto, nel
rispetto degli equilibri di bilancio  pluriennale,  il  differimento,
senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilita' dovuta ai
dipendenti delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  tre  rate
annuali posticipate. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni
tecniche per l'attuazione del presente comma".
  8. All'articolo 20, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi";
    b) alla lettera a), le parole:  "per  800  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  "a
decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
decorrere dall'anno 2012";
    c) alla lettera b), le parole: "per 1.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  "a
decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
decorrere dall'anno 2012";
    d) alla lettera c), le parole:  "per  400  milioni  di  euro  per
l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti:  "per  700  milioni  di
euro  per  l'anno  2012";  nella  medesima  lettera,  le  parole:  "a
decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
decorrere dall'anno 2013";
    e) alla lettera d), le parole: "per 1.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per  1.700  milioni  di
euro  per  l'anno  2012";  nella  medesima  lettera,  le  parole:  "a
decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
decorrere dall'anno 2013".
  9. All'articolo  20,  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 2, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2013",  sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";
    b) al comma 3, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2013",  sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo
comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al  terzo
periodo sostituire le parole "di cui a  primi  due  periodi"  con  le
seguenti: "di cui al primo periodo".
  10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A  decorrere  dall'anno
2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012";
    b) al comma 1, lettera a), le parole:  "per  l'anno  2013",  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";
    c) al comma 2, le  parole:  "Fino  al  31  dicembre  2012",  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
  11.  La  sospensione  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma
123, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a
decorrere dall'anno 2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al  decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo  5  del
decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23;  sono  fatte  salve  le
deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo
5.
  12. L'importo della manovra prevista dal comma 8  per  l'anno  2012
puo' essere complessivamente ridotto di un importo  fino  al  50  per
cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7,  comma  6,  in
considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi  da
1 a 6, del presente  decreto.  La  riduzione  e'  distribuita  tra  i
comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione  della
misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo
17, comma 6, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  nella
tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre  1998,  n.  435,
recante "Regolamento recante norme di  attuazione  dell'articolo  56,
comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la  determinazione
delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha  efficacia
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto, anche in assenza  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo  17,
comma 6, del decreto legislativo  n.  68  del  2011.  Per  tali  atti
soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale  di  trascrizione
sono pertanto determinate secondo quanto previsto per  gli  atti  non
soggetti ad IVA. Le province, a  decorrere  dalla  medesima  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
percepiscono  le  somme  dell'imposta  provinciale  di   trascrizione
conseguentemente loro spettanti.
  13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: "Dall'anno 2012 il  fondo
di cui al presente comma e' ripartito,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-regioni,  sulla  base  di  criteri  premiali   individuati   da
un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La predetta  struttura  svolge
compiti  di  monitoraggio  sulle  spese  e  sull'organizzazione   del
trasporto  pubblico  locale.  Il  50  per  cento  delle  risorse   e'
attribuito, in particolare,  a  favore  degli  enti  collocati  nella
classe degli enti piu' virtuosi; tra  i  criteri  di  virtuosita'  e'
comunque  inclusa  l'attribuzione  della  gestione  dei  servizi   di
trasporto con procedura ad evidenza pubblica.".
  14. All'articolo  15  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in  cui
il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non  sia
deliberato nel termine  stabilito  dalla  normativa  vigente,  ovvero
presenti una situazione di disavanzo di competenza per  due  esercizi
consecutivi,  i  relativi  organi,  ad  eccezione  del  collegio  dei
revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario  con  le
modalita'  previste  dal  citato  comma  1;   se   l'ente   e'   gia'
commissariato, si procede alla nomina di  un  nuovo  commissario.  Il
commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta  le  misure
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando
cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.  Nell'ambito
delle misure  di  cui  al  precedente  periodo  il  commissario  puo'
esercitare  la  facolta'  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto
2008, n. 133,  anche  nei  confronti  del  personale  che  non  abbia
raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.".
  15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n.  78  del  2010
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  dopo  la
parola "emesse" sono aggiunte le  parole  "o  contratte"  e  dopo  le
parole "concedere prestiti", sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  altre
forme di assistenza finanziaria".
  16.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge  6  agosto
2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.
  17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono
sostituite dalle seguenti: "trattenere in  servizio  il  dipendente";
nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e'  sostituita  dalla
seguente: "dipendente";
    b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono  sostituite
dalle seguenti: "La disponibilita' al";
    c) al quarto periodo, le  parole:  "presentano  la  domanda",  e'
sostituita dalle seguenti: "esprimono la disponibilita'".
  18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',
in  relazione  a  motivate  esigenze  organizzative,   le   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  disporre,  nei  confronti
del personale appartenente alla carriera  prefettizia  ovvero  avente
qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro  incarico  prima  della
data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla  normativa  o
dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta
data, il trattamento economico in godimento  a  condizione  che,  ove
necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di  altri
fondi analoghi.
  19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165,  in  fine  sono aggiunte  le  seguenti  parole:  ";  il
trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza  sia  presente
in area diversa da quella di inquadramento assicurando la  necessaria
neutralita' finanziaria.".
  20. All'articolo  18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023",  "2024",  "2025",
"2031" e  "2032"  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
"2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028".
  21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti
che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla
predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole "anno scolastico  e  accademico"  inserire  la
seguente: "dell'anno successivo". Resta  ferma  l'applicazione  della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore  del  presente  comma
per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il
31 dicembre 2011.
  22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  all'articolo  3  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni  con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi  dalla  cessazione  del
rapporto  di  lavoro."  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione
del rapporto di lavoro.";
    b)  al  comma  5  sono  soppresse  le   seguenti   parole:   "per
raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di  servizio  previsti  dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d'ufficio  a
causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista
dalle   norme    di    legge    o    di    regolamento    applicabili
nell'amministrazione,".
  23. Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima
dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento  prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il
quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata  in
base al comma 9 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i  soggetti  che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre
2011.
  24. A decorrere dall'anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente,  sono
stabilite  annualmente  le  date  in  cui  ricorrono  le   festivita'
introdotte con legge dello Stato non conseguente ad  accordi  con  la
Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali  e  le  festivita'  dei
Santi Patroni in modo tale che, sulla base della piu' diffusa  prassi
europea, le stesse cadano il venerdi' precedente  ovvero  il  lunedi'
seguente  la  prima   domenica   immediatamente   successiva   ovvero
coincidano con tale domenica.
  25. La dotazione del fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata , per l'anno  2012,  di  2.000
milioni di euro.
  26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  "Fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, per procedere alla  liquidazione  degli  importi
inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione  consiliare  di
cui al medesimo articolo 194, comma 1,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 26 e'  sufficiente  una  determina  dirigenziale  del
Comune.
  27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
122, e' sostituito dal seguente: "17.  Il  Commissario  straordinario
del Governo puo' estinguere, nei limiti dell'articolo 2  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo  2011,  i  debiti
della gestione  commissariale  verso  Roma  Capitale,  diversi  dalle
anticipazioni  di  cassa  ricevute,  ad  avvenuta  deliberazione  del
bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la  quale  viene
dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva  attuazione
delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse  finalizzate
a  garantire  l'equilibrio   economico-finanziario   della   gestione
ordinaria, nonche' subordinatamente  a  specifico  motivato  giudizio
sull'adeguatezza ed effettiva attuazione  delle  predette  misure  da
parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta
di bilancio di  previsione  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1
dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  28. La commissione di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011  e'
integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
  29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di'  cui  all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi  i
magistrati, su  richiesta  del  datore  di  lavoro,  sono  tenuti  ad
effettuare la prestazione in luogo di lavoro  e  sede  diversi  sulla
base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e  produttive  con
riferimento   ai   piani   della   performance   o   ai   piani    di
razionalizzazione,  secondo  criteri   ed   ambiti   regolati   dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle  more  della  disciplina
contrattuale si fa  riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di
informativa preventiva, e il trasferimento e'  consentito  in  ambito
del  territorio  regionale  di  riferimento;  per  il  personale  del
Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al
di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.
  30. All'aspettativa di cui all'articolo 1,  comma  5,  del  decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15  luglio  2011,  n.
111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2  della
legge 15 luglio 2002 n. 145;  resta  ferma  comunque  l'applicazione,
anche nel caso di collocamento in aspettativa,  della  disciplina  di
cui all'articolo 7-vicies quinquies  del  decreto  legge  31  gennaio
2005, n.  7,  convertito  con  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  alle
fattispecie ivi indicate.
  31. Gli enti pubblici non  economici  inclusi  nell'elenco  di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011,  n.  196,  con
una dotazione organica inferiore alle settanta unita', con esclusione
degli ordini professionali  e  loro  federazioni,  delle  federazioni
sportive, degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e
nella  trasmissione  della   memoria   della   Resistenza   e   delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi  20  luglio  2000,  n.
211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge  30  marzo
2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,  nonche'  delle
Autorita' portuali e degli enti parco, sono soppressi al  novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Sono
esclusi  dalla  soppressione  gli  enti,  di   particolare   rilievo,
identificati con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Le  funzioni  esercitate  da  ciascun
ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,
nel  caso  di  pluralita'  di  amministrazioni  vigilanti,  a  quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'  oggetto.
L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a  titolo  universale
all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,  anche  controverso,  e  ne
acquisisce le risorse finanziarie,  strumentali  e  di  personale.  I
rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  alla   prima   scadenza
successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere  rinnovati
o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze  le  funzioni
commissariali di gestioni liquidatorie di  enti  pubblici  ovvero  di
stati  passivi,  riferiti  anche  ad  enti  locali,  possono   essere
attribuite a societa' interamente posseduta dallo Stato.
  32. All'articolo 19, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi
prevista  dal  terzo  periodo  del  presente  comma,  ai  fini  della
liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato,
nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima
retribuzione percepita prima del  conferimento  dell'incarico  avente
durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma  si
applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque
decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.
  33. All'articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n.  111  del  2011,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si
applica, oltre che alle cariche e  agli  incarichi  negli  organismi,
enti e istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A  del
medesimo  comma,  anche  ai   segretari   generali,   ai   capi   dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia,  ai  direttori  generali
degli enti e ai titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle
amministrazioni centrali dello Stato.".


Rulez

Da: OZZAP 15/08/2011 12:16:03
VI FARO VEDERE CHE CHI GUADAGNA 90 .OOO EURO , E  150.000 EURO CHE  DOVEVANO PAGARE IL 5 X CENTO X 90. OOO EURO , E 10 X CENTO X 150.OOO EURO ., ALLA FINE NON PAGHERANNO NULLA SAREMO NOI CON IL NOSTRO STIPENDIO MISERO ., A PAGARE....... PAGANO SEMPRE DIPENDENTI PUBBLICI , E PENSIONATI , E OPERAI ...,

Da: OZZAP 15/08/2011 12:17:25
CI PORTERANNO NELLA MISERIA ......................................

Da: ...0k 15/08/2011 20:31:45
x ozzap
appunto diciamo la stessa cosa il conapo come tutti gli altri sindacati si interessano solo ai discontinui cercando imperterriti nuove stabilizzazioni di tale personale non tutelando coloro che hanno fatto il concorso pubblico . diciamo la stessa cosa . di sicuro la manifestazione del 12 avra questo come obiettivo.
ps: dove hai letto che richiederanno 3000 assunzioni dal 814? io non l ho visto...

Da: OZZAP 16/08/2011 07:53:33
x  ...ok  entro oggi ti faccio avere il link............................

Da: jiollj 16/08/2011 19:28:39
Scusate la mia insistenza e/o testardaggine...
ma visto che continueranno ad assumere con le percentuali,mi sapreste dire che scopo ha la graduatoria di merito?
Ma le visite durano un'anno non è che per caso prorogheranno la scadenza di 6 mesi come quella dell'idoneità per i discontinui visto che la maggior parte degli idonei visitati gli scadrà?
Qualcuno avrebbe il numero dell'ufficio assunzioni?

Da: OZZAP 16/08/2011 19:58:12
il merito in italia non esiste , gente del servizio civile con 73 sono al corso , gente con 94 sono a casa a grattarsi le p.........le , italia di mer.....d.....a  , poi gli speculatori affondano le borse ,è il governo ,ha messo un sacco di tasse.............................,ci bloccarono gli stipendi fino al 2015 ,moriremo di fame........................

Da: diablor1 17/08/2011 10:18:08
Esaurita la graduatoria del servizio civile e eseurendosi quella dei militari

con il 71° corso ecco che funzioneranno insieme

graduatoria dei vvd e graduatoria di merito

Per quanto riguarda numeri utili ecci quì:

Ufficio Concorsi
06 46529174
06 46529073

Ufficio Personale
06 46529231

Centralino Ministero dell'Interno
06 4651

CGIL Funzione Pubblica
06 585441

CISL FNS
06 4457113
06 4469831


Rulez

Da: jiollj 17/08/2011 11:35:19
Grazie per le informazioni DIABLOR1 !!!!
OK,mi sa che anche al 71 sarò fuori....Un amico mio al corso dice che ci son voci che dicono che nel 2012 e 2013 vogliono fare 2 corsi l'anno....Ne sapete qualcosa???Cavolo che fregature con queste riserve,io credevo che valessero solo per i vincitori...

Da: vva150 17/08/2011 14:45:16
appurato che i chiamati vd sono circa 740 nella graduatoria di merito a quanto sono arrivati? (secondo le ultime notizie c'è possibilità di essere chiamti a visita?sono c.a 1100 graduatoria vd.) ciao a tutti raga e speriamo che tutto vada x il meglio!

Da: LucaN 17/08/2011 16:24:33
Premetto che nemmeno io sono in accordo con le % riservate di questo concorso, che di pubblico aveva ben poco....ma non capisco che continua a lagnarsi di questa cosa.
Il concorso era cosi....PUNTO
Credo che valutare una persona solo dal voto finale è riduttivo.
Magari uno ha preso un voto basso per mille motivi (incidente fisico, ect ect) ma è 1000 volte più sveglio e in gamba di un presunto fenomeno da 90 e passa (che magari ha pescato busta buona e giornata di grazia alle fisiche e magari aveva i 5 punti della patente).
Alla fine le prove fisiche erano si selettive ma molto particolari.
Avrei voluto vedere se avessero fatto correre i 10.000 mt e fatto prove più selettive (stile decatleta).
Io di fenomeni non ne ho visti...anzi..belle panze, fumatori e via discorrendo.

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