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Concorso VIGILI DEL FUOCO, 814 POSTI !!!
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Da: antonio 8108/11/2010 18:55:16
x mik

sono stato contattato x posta

Da: antonio 8108/11/2010 19:08:16
tratto dal D.M. 11 marzo 2008 n 78

"le malformazioni e gli esiti delle patologie dell'apparato dentario,da cui derivano alterazioni della funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti non sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a dodici elementi"

Da: michele08/11/2010 19:10:42
TRANQUILLO CLA 25
TI CHIEDONO SE HAI TUTTI I DENTI TE LI GUARDA MA E' SOLO FORMALITA'

Da: tazmania08/11/2010 19:14:55
Hanno convocato per il 29/11 i 95 VD per iniziare il 69bis pertanto credo che a questo punto verremo affiancati anche noi vincitori xè nn credo che facciano un corso solo x 95 persone. Le convocazioni x i 95 della stabilizzazione, a scanzo di equivoci, sono ufficiali, sono arrivate ai comandi stamattina.

Da: cucù08/11/2010 19:46:38
Allora in base alla risposta datami da " 150 " per la posizione dei VD, significa che ne hanno chiamati a visita 2.760 distinti così :
  599  45%
  690  25%
  148  20%
1323  10%




Da: Preoccupato08/11/2010 19:47:37
Ragazzi scusate.... Un informazione... Durante la visita controllano anke i genitali o no?..... Risp è importante!!! Grazie (sono monopalla)

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: ........................08/11/2010 19:51:08
il corso 69 bis e solo e dico solo di 95 persone notizia saputa venerdi sera in caserma da un capo scquadra che addastra i permanenti a montelibretti

Da: siculo08/11/2010 19:51:14
certo che ti controllano fatti una protesi casomai

Da: miki08/11/2010 19:57:24
ragazzi qualcuno sa come si svolge il corso? com è suddiviso etc etc?

Da: parametri per la visite08/11/2010 19:57:47
creto ministeriale ………. , n. …..
Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per
l'accesso attraverso concorsi pubblici ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge
30 settembre 2004, n. 252";
Visti in particolare gli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, ciascuno dei quali prevede l'emanazione di un
regolamento del Ministro dell'interno per l'individuazione dei requisiti di idoneità
fisica, psichica e attitudinale al servizio che debbono essere posseduti dai candidati ai
concorsi pubblici per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Ravvisata l'opportunità, alla luce dei princìpi di semplificazione amministrativa
e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la
stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto di dover prevedere per l'accesso attraverso concorso pubblico ai ruoli
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco requisiti di idoneità fisica, psichica e
attitudinale funzionali alla peculiarità del servizio prestato non solo per il personale
che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attività tecniche,
amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, atteso che quest'ultimo, ai sensi
dell'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, svolge le mansioni
proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in
località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti
istituzionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411
e in particolare l'articolo 3, comma 2, e successive modificazioni, che ha fissato in m.
1,65 la statura minima per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso al profilo
professionale di vigile del fuoco;
Visto il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 concernente i requisiti
fisici, psichici e attitudinali previsti, nel pregresso ordinamento di natura privatistica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai soppressi profili professionali
dell'area operativa tecnica del Corpo medesimo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del ………. ;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. ……. del ………..;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA, PSICHICA E ATTITUDINALE PER
L'ACCESSO ATTRAVERSO CONCORSI PUBBLICI ALLE QUALIFICHE
INIZIALI DEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI
TECNICO-OPERATIVE E DEL PERSONALE DIRETTIVO
Art. 1.
Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità
1. L'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche iniziali dei ruoli dei
vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale
direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetto ai seguenti requisiti di
idoneità fisica e psichica:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) piena integrità psichica;
c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati nell'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente regolamento;
d) normalità del senso luminoso e cromatico;
e) normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico;
f) acutezza visiva:
1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non
inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con
non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la
correzione con lenti;
2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva
naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due
occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. E' ammessa la
correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le
due lenti non sia superiore a tre diottrie;
g) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non
superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 -
2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non
superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000-6000-8000 Hz. E'
escluso l'uso delle protesi acustiche.
2. Costituiscono cause di non idoneità all'accesso attraverso concorsi pubblici
alle qualifiche di cui al comma 1 le imperfezioni e le infermità indicate nell'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Art. 2.
Requisiti attitudinali
1. I candidati ai concorsi di cui all'articolo 1 devono possedere, ad un livello
adeguato alle funzioni e ai compiti previsti per la qualifica da ricoprire, capacità
intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di
assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e
di eventi critici con particolare riferimento a:
a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità
risolutiva; maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della
personalità, buona percezione e autostima di sé, assunzione di responsabilità
finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della
qualifica; buona capacità di comunicazione e determinazione operativa;
b) buona capacità di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di
discreta complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione,
attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; buona
resistenza psico-fisica allo stress;
c) buona capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di
gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di
lavoro formalmente organizzati;
d) ottima attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente
integrato.
Capo II
REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA E PSICHICA PER L'ACCESSO ATTRAVERSO
CONCORSI PUBBLICI ALLE QUALIFICHE INIZIALI DEI RUOLI DEL PERSONALE
CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICHE, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E
TECNICO-INFORMATICHE
Art. 3.
Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità
1. L'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche iniziali dei ruoli degli
operatori, dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei
collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativocontabili
direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori è soggetto ai seguenti
requisiti di idoneità fisica e psichica:
a) sana costituzione fisica;
b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da
imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale
per l'idoneità specifica alle attività previste per la qualifica da ricoprire,
valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e di
incolumità proprie del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa
congiuntamente ad esso.
Capo III
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 4.
Disposizione comune
1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le cause di inidoneità di
cui al presente regolamento devono sussistere al momento della visita medica di
accertamento ed essere mantenuti fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 5.
Disposizioni particolari
1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al presente
regolamento si applicano anche nelle ipotesi di chiamata diretta nominativa a domanda
previste dagli articoli 5, commi 5 e 6, 21, commi, 5 e 6, 88, commi 6 e 7, 97, commi 5
e 6, e 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Restano fermi, per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso al ruolo dei
vigili del fuoco in qualità di atleta o di orchestrale, i requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale stabiliti dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145,
comma 2, e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 6.
Disposizioni finali e di rinvio e abrogazioni
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, ai candidati ai concorsi
pubblici di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni
concernenti gli impiegati civili dello Stato.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui
al presente regolamento avviene secondo le modalità e i tempi previsti dai regolamenti
ministeriali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi pubblici di accesso ai ruoli
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. E' abrogato il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma,
IL MINISTRO
Allegato A
(ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera c)
Peso corporeo richiesto per l'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche di vigile
del fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore
ginnico-sportivo.
Il peso corporeo deve essere contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula:
Indice di Massa Corporea (I.M.C.) = p/(h x h)
p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)
h = altezza (espressa in metri)
I.M.C. per gli uomini non superiore a 30 e non inferiore a 20;
I.M.C. per le donne non superiore a 28 e non inferiore a 18.
Per valori di I.M.C. pari al limite superiore, si procede alla misurazione della circonferenza
addominale (C.A.): il valore massimo della circonferenza addominale è per gli uomini 102
cm, per le donne 88 cm;
Per valori di I.M.C. pari al limite inferiore, si procede alla misurazione del perimetro toracico
(P.T.): il valore non deve essere inferiore ai valori minimi (P.T. MIN) indicati nella tabella
antropometrica annessa al presente allegato A, in relazione all'altezza ed al sesso del
candidato.
Tabella annessa all'allegato A
TABELLA ANTROPOMETRICA
Parametri antropometrici di cui all'articolo 1 comma 1, lettera c)
UOMINI D O N N E
I.M.C. MAX
30
(p/h x h )
C.A.
MAX
102
(cm)
I.M.C.
MIN.
20
(p/h x h)
I.M.C.
MAX
28
(p/h x h)
C.A.
MAX
88
(cm)
I.M.C.
MIN.
18
(p/h x h)
PESO MAX
(kg)
PESO MIN
(kg)
P.T. MIN
(cm)
ALTEZZA
(m)
PESO MAX
(kg)
PESO MIN
(kg)
P.T. MIN
(cm)
132 88 100 2.10 123 79 90
129 86 98 2.08 121 78 89
127 84 96 2.06 119 76 88
125 83 94 2.04 117 75 87
122 82 92 2.02 114 73 86
120 80 90 2.00 112 72 85
118 78 89 1.98 110 71 84
115 77 88 1.96 108 69 83
113 75 87 1.94 105 68 82
111 74 86 1.92 103 66 81
108 72 85 1.90 101 65 80
106 71 84 1.88 99 64 79
104 69 83 1.86 97 62 78
102 68 82 1.84 95 61 77
99 66 81 1.82 93 60 76
97 65 80 1.80 91 58 75
95 63 79 1.78 89 57 74
93 62 78 1.76 87 56 73
91 61 77 1.74 85 54 72
89 59 76 1.72 83 53 71
87 58 75 1.70 81 52 70
85 56 75 1.68 79 51 70
83 55 75 1.66 77 50 70
81 54 75 1.65 76 49 70
UOMINI D O N N E
Legenda:
Indice di Massa Corporea (I.M.C.) = (p / h x h)
I.M.C. MAX = Valore massimo dell'Indice di Massa Corporea;
I.M.C. MIN. = Valore minimo dell'Indice di Massa Corporea;
C.A. MAX = Valore massimo della Circonferenza Addominale;
P.T. MIN. = Valore minimo del Perimetro Toracico.
Allegato B
(ai sensi dell'articolo 1, comma 2)
Cause di non idoneità all'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche di vigile del
fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore
ginnico-sportivo.
1. Le malattie infettive o contagiose, in fase clinica silente, in atto o in fase cronico-evolutiva:
la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, quando causa di limitazioni
funzionali; il complesso primario tubercolare guarito non costituisce di per sé causa di non
idoneità; la sifilide con manifestazioni contagiose in atto; il morbo di Hansen (lebbra); le
micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti, quando comportano limitazioni funzionali
dell'attività lavorativa o dell'ambiente di comunità o quando presentano caratteristiche di
cronicità ed evolutività; la positività per antigene HBV; la positività per gli anticorpi per
HCV; la positività per anticorpi per HIV;
2. l'asma bronchiale allergico e le sindromi disventilatorie ostruttive spirograficamente
accertate; le gravi allergopatie, le gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci ed alimenti,
anche in fase asintomatica o con qualsiasi estrinsecazione clinica, accertate con gli appropriati
esami specialistico-strumentali;
3. l'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; le tossicomanie e
l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope; le intossicazioni
croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica;
4. la presenza nelle urine e/o in altri liquidi biologici e/o nelle formazioni pilifere di una o più
sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test
tossicologici;
5. le infermità e gli esiti di lesioni della cute, delle mucose visibili e degli annessi, che per
sede, estensione o gravità sono causa di limitazioni funzionali o alterano fortemente l'estetica;
le cicatrici infossate ed aderenti, nonché quelle ipertrofiche e cheloidee, quando sono causa di
limitazioni funzionali o alterano fortemente l'estetica; le malattie cutanee croniche; i tramiti
fistolosi che per sede ed estensione producono disturbi funzionali; i tatuaggi che per la loro
natura, sede, estensione e visibilità sono deturpanti o, per il loro contenuto, sono indice di
personalità abnorme;
6. la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;
7. la presenza di innesti o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi o apparati,
incluse le endoprotesi ed artroprotesi; la sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé
causa di inidoneità, quando non determina rilevanti disturbi funzionali; la sola presenza di
tessuto preso da un'area del corpo umano, anche se appartenente ad altro individuo, per essere
innestato in un'altra area del corpo umano del ricevente, non costituisce di per sé causa di non
idoneità, se non produce rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali; la presenza del
cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) non costituisce di per sé causa di non idoneità ove,
trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione, l'impianto risulta ben tollerato ed è
raggiunto il minimo di acutezza visiva previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al
presente regolamento; l'impianto di pacemaker o defibrillatore impiantabile (I.C.D.);
8. le infermità ed imperfezioni degli organi, dei tessuti o degli apparati del capo e i loro esiti:
le infermità e le lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di
limitazioni funzionali; i disturbi della motilità dei muscoli estrinseci del globo oculare,
quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando
producono alterazioni della visione binoculare; il cheratocono; le retinopatie; il glaucoma e le
disfunzioni della idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a carico
del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali;
sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per
mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando,
trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata, 1) l'acutezza visiva
rientra nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al presente
regolamento, 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici; 3) risultano
assenti patologie vitreo-retiniche; le stenosi e le poliposi nasali, quando sono causa di
ostruzioni ventilatorie significative o sono sostenute da una condizione disreattiva allergica; le
malformazioni, le lesioni o gli esiti di malattie e di interventi chirurgici a carico delle labbra,
della lingua, dei tessuti molli della bocca e dell'articolazione temporo-mandibolare che sono
tali da determinare limitazioni funzionali o alterazioni della fisionomia del volto; le
malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato dentario, da cui derivano alterazioni della
funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti non sostituiti da protesi fissa non può essere
superiore a dodici elementi; le disfonie e i disturbi gravi del linguaggio; le tonsilliti croniche
con presenza di streptococco b-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare con rilevanti
alterazioni funzionali; la perforazione timpanica o gli esiti, valutati in rapporto alla
funzionalità timpanica residua; l'otite media cronica, anche se non complicata e monolaterale;
gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici dell'orecchio medio o della
mastoide; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari e gli esiti funzionalmente
apprezzabili di interventi chirurgici sull'orecchio interno; la malattia di Ménière; l'otosclerosi;
9. le infermità e le imperfezioni anatomiche del collo e dei relativi organi ed apparati: le
malformazioni e le alterazioni acquisite, anche in esito ad interventi chirurgici, della faringe,
della laringe, dell'esofago e della trachea, quando sono causa di disturbi funzionali
apprezzabili; le patologie della ghiandola tiroide o gli esiti post-chirurgici funzionalmente
apprezzabili che necessitano di terapia farmacologica sostitutiva;
10. le infermità ed imperfezioni anatomiche del torace: le deformazioni congenite, rachitiche
e post-traumatiche della gabbia toracica, con alterazioni funzionali respiratorie;
11. le infermità ed imperfezioni dell'apparato respiratorio: le malattie acute e croniche dei
bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti, quando sono causa di disturbi
funzionali apprezzabili; l'asma bronchiale; le cisti e i tumori polmonari; i segni radiologici di
malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare, in atto o pregressa e i suoi esiti, quando
sono causa di alterazioni funzionali; i deficit ventilatori con capacità vitale polmonare o
capacità vitale forzata polmonare o volume espiratorio forzato polmonare in un secondo
inferiori al 75% del valore teorico; indice ventilatorio di Tiffeneau nel primo secondo
inferiore al 75% del valore teorico; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di
organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici; le patologie del timo;
12. le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia, le
cardiopatie congenite ed i loro esiti; le malattie dell'endocardio, dell'apparato valvolare
cardiaco, del miocardio, del pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti; i gravi disturbi
funzionali cardiaci. I disturbi di conduzione dello stimolo cardiaco, anche senza altro
riscontro di cardiopatia organica: la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a
40/min; il blocco atrio-ventricolare di I grado che non reagisce con lo sforzo fisico adeguato e
l'iperpnea; il blocco atrio-ventricolare di II e III grado; le sindromi di preeccitazione cardiaca
(presenza di connessioni tra atrio e ventricolo tipo Kent, Mahaim 1 e 2, atrio-hisiana e James);
la presenza di segnapassi artificiale; il blocco di branca destra completo; la sindrome di
Brugada; il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi
fascicolari), i blocchi bifascicolari ed il blocco trifascicolare anche incompleto; la sindrome
del QT lungo; l'extrasistolia ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le
tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari; i rumori ed i soffi cardiaci compatibili con
cardiopatia congenita o acquisita; il prolasso della valvola mitrale con aspetti degenerativi
mixomatosi e/o significativo rigurgito valvolare; l'ipertensione arteriosa, anche se di tipo
essenziale e senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio, con valori della pressione
sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e della pressione diastolica superiori a 90 mmHg; le
arteriopatie; gli aneurismi; le fistole artero-venose; le varici estese e voluminose e le ectasie
venose estese senza incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed
i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; la linfostasi costituzionale o acquisita di
grado inabilitante; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici;
13. le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: le malformazioni e le
malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali; le
malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i loro esiti del tubo
digerente, del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura, sede e
grado comportano un'apprezzabile ripercussione sullo stato generale; le ernie viscerali; il
laparocele; la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica;
14. le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni
dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi deturpanti od
ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o
cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; la scoliosi con
angolo di Lippman Cobb superiore a 30°; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei
tendini, delle borse sinoviali e dei legamenti, tali da ostacolare o limitare anche in modo
parziale la funzione articolare; la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di:
un dito della mano; falange ungueale del pollice; falangi ungueali delle ultime quattro dita di
una mano; falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici; un alluce;
due dita di un piede; le malattie del tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche;
15. le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza
funzionale: i disturbi della motilità e della sensibilità; le sindromi dei nervi cranici, delle
radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici; le sindromi emisferiche da danno corticale
focale; le sindromi cerebellari; le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; le
cefalee e le algie cranio-facciali, quando per il grado e la frequenza della sintomatologia
assumono carattere di gravità; le vasculopatie cerebrali e spinali; le sindromi epilettiche,
anche pregresse; le malattie della mielina; le ernie del disco intervertebrale; il morbo di
Parkinson e i parkinsonismi; gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni
funzionali; le meningiti, le encefaliti, le encefalopatie e loro esiti; la sclerosi laterale
amiotrofica e le malattie del motoneurone; le atassie; le polineuropatie; le miopatie; la
miastenia; la corea di Huntington; il morbo di Wilson; le facomatosi;
16. i disturbi psichiatrici: le sindromi e i disturbi mentali organici; le demenze; i disturbi
cognitivi e intellettivi; i disturbi schizofrenici e altri disturbi psicotici; i disturbi deliranti; il
disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi di ansia; i disturbi
depressivi; i disturbi somatoformi e da conversione; i disturbi dissociativi; i disturbi psicosessuali;
i disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del controllo degli
impulsi; i disturbi dell'adattamento; i disturbi di personalità e della identità;
17. le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni,
le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra, quando
sono causa di alterazioni funzionali; le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro
esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile, quando sono causa di rilevanti alterazioni
funzionali; la pregressa nefrectomia;
18. le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di
apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, a carattere
congenito o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie da deficit enzimatico, da
deficit di membrana o da difetto di sintesi dell'emoglobina;
19. le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; il diabete mellito; i
difetti del metabolismo glicidico, lipidico, protidico e aminoacidico, non controllabili con
adeguato regime dietetico o farmacoterapia di elezione; la mucoviscidosi; le sindromi
dipendenti da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi;
20. le neoplasie: i tumori maligni; i tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume,
estensione o numero, sono deturpanti o producono alterazioni strutturali o funzionali;
21. le patologie della ghiandola mammaria ed i loro esiti quando sono causa di rilevanti
alterazioni funzionali o grave disarmonia; la protesi mammaria è causa di non idoneità;
22. le infermità, imperfezioni e malattie, localizzate o sistemiche non specificate nel presente
allegato che, singolarmente o nel loro complesso, rendano il candidato palesemente non
idoneo al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23. il complesso di infermità, imperfezioni o malattie che, specificate o non nel presente
allegato, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per l'inidoneità ma
che, in concorso tra loro, rendano il candidato palesemente non idoneo al servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

Da: parametri per la visite08/11/2010 19:57:50
creto ministeriale ………. , n. …..
Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per
l'accesso attraverso concorsi pubblici ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge
30 settembre 2004, n. 252";
Visti in particolare gli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, ciascuno dei quali prevede l'emanazione di un
regolamento del Ministro dell'interno per l'individuazione dei requisiti di idoneità
fisica, psichica e attitudinale al servizio che debbono essere posseduti dai candidati ai
concorsi pubblici per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Ravvisata l'opportunità, alla luce dei princìpi di semplificazione amministrativa
e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la
stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto di dover prevedere per l'accesso attraverso concorso pubblico ai ruoli
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco requisiti di idoneità fisica, psichica e
attitudinale funzionali alla peculiarità del servizio prestato non solo per il personale
che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attività tecniche,
amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, atteso che quest'ultimo, ai sensi
dell'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, svolge le mansioni
proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in
località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti
istituzionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411
e in particolare l'articolo 3, comma 2, e successive modificazioni, che ha fissato in m.
1,65 la statura minima per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso al profilo
professionale di vigile del fuoco;
Visto il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 concernente i requisiti
fisici, psichici e attitudinali previsti, nel pregresso ordinamento di natura privatistica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai soppressi profili professionali
dell'area operativa tecnica del Corpo medesimo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del ………. ;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. ……. del ………..;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA, PSICHICA E ATTITUDINALE PER
L'ACCESSO ATTRAVERSO CONCORSI PUBBLICI ALLE QUALIFICHE
INIZIALI DEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI
TECNICO-OPERATIVE E DEL PERSONALE DIRETTIVO
Art. 1.
Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità
1. L'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche iniziali dei ruoli dei
vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale
direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetto ai seguenti requisiti di
idoneità fisica e psichica:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) piena integrità psichica;
c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati nell'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente regolamento;
d) normalità del senso luminoso e cromatico;
e) normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico;
f) acutezza visiva:
1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non
inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con
non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la
correzione con lenti;
2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva
naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due
occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. E' ammessa la
correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le
due lenti non sia superiore a tre diottrie;
g) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non
superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 -
2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non
superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000-6000-8000 Hz. E'
escluso l'uso delle protesi acustiche.
2. Costituiscono cause di non idoneità all'accesso attraverso concorsi pubblici
alle qualifiche di cui al comma 1 le imperfezioni e le infermità indicate nell'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Art. 2.
Requisiti attitudinali
1. I candidati ai concorsi di cui all'articolo 1 devono possedere, ad un livello
adeguato alle funzioni e ai compiti previsti per la qualifica da ricoprire, capacità
intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di
assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e
di eventi critici con particolare riferimento a:
a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità
risolutiva; maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della
personalità, buona percezione e autostima di sé, assunzione di responsabilità
finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della
qualifica; buona capacità di comunicazione e determinazione operativa;
b) buona capacità di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di
discreta complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione,
attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; buona
resistenza psico-fisica allo stress;
c) buona capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di
gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di
lavoro formalmente organizzati;
d) ottima attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente
integrato.
Capo II
REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA E PSICHICA PER L'ACCESSO ATTRAVERSO
CONCORSI PUBBLICI ALLE QUALIFICHE INIZIALI DEI RUOLI DEL PERSONALE
CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICHE, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E
TECNICO-INFORMATICHE
Art. 3.
Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità
1. L'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche iniziali dei ruoli degli
operatori, dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei
collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativocontabili
direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori è soggetto ai seguenti
requisiti di idoneità fisica e psichica:
a) sana costituzione fisica;
b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da
imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale
per l'idoneità specifica alle attività previste per la qualifica da ricoprire,
valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e di
incolumità proprie del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa
congiuntamente ad esso.
Capo III
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 4.
Disposizione comune
1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le cause di inidoneità di
cui al presente regolamento devono sussistere al momento della visita medica di
accertamento ed essere mantenuti fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 5.
Disposizioni particolari
1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al presente
regolamento si applicano anche nelle ipotesi di chiamata diretta nominativa a domanda
previste dagli articoli 5, commi 5 e 6, 21, commi, 5 e 6, 88, commi 6 e 7, 97, commi 5
e 6, e 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Restano fermi, per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso al ruolo dei
vigili del fuoco in qualità di atleta o di orchestrale, i requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale stabiliti dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145,
comma 2, e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 6.
Disposizioni finali e di rinvio e abrogazioni
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, ai candidati ai concorsi
pubblici di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni
concernenti gli impiegati civili dello Stato.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui
al presente regolamento avviene secondo le modalità e i tempi previsti dai regolamenti
ministeriali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi pubblici di accesso ai ruoli
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. E' abrogato il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma,
IL MINISTRO
Allegato A
(ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera c)
Peso corporeo richiesto per l'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche di vigile
del fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore
ginnico-sportivo.
Il peso corporeo deve essere contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula:
Indice di Massa Corporea (I.M.C.) = p/(h x h)
p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)
h = altezza (espressa in metri)
I.M.C. per gli uomini non superiore a 30 e non inferiore a 20;
I.M.C. per le donne non superiore a 28 e non inferiore a 18.
Per valori di I.M.C. pari al limite superiore, si procede alla misurazione della circonferenza
addominale (C.A.): il valore massimo della circonferenza addominale è per gli uomini 102
cm, per le donne 88 cm;
Per valori di I.M.C. pari al limite inferiore, si procede alla misurazione del perimetro toracico
(P.T.): il valore non deve essere inferiore ai valori minimi (P.T. MIN) indicati nella tabella
antropometrica annessa al presente allegato A, in relazione all'altezza ed al sesso del
candidato.
Tabella annessa all'allegato A
TABELLA ANTROPOMETRICA
Parametri antropometrici di cui all'articolo 1 comma 1, lettera c)
UOMINI D O N N E
I.M.C. MAX
30
(p/h x h )
C.A.
MAX
102
(cm)
I.M.C.
MIN.
20
(p/h x h)
I.M.C.
MAX
28
(p/h x h)
C.A.
MAX
88
(cm)
I.M.C.
MIN.
18
(p/h x h)
PESO MAX
(kg)
PESO MIN
(kg)
P.T. MIN
(cm)
ALTEZZA
(m)
PESO MAX
(kg)
PESO MIN
(kg)
P.T. MIN
(cm)
132 88 100 2.10 123 79 90
129 86 98 2.08 121 78 89
127 84 96 2.06 119 76 88
125 83 94 2.04 117 75 87
122 82 92 2.02 114 73 86
120 80 90 2.00 112 72 85
118 78 89 1.98 110 71 84
115 77 88 1.96 108 69 83
113 75 87 1.94 105 68 82
111 74 86 1.92 103 66 81
108 72 85 1.90 101 65 80
106 71 84 1.88 99 64 79
104 69 83 1.86 97 62 78
102 68 82 1.84 95 61 77
99 66 81 1.82 93 60 76
97 65 80 1.80 91 58 75
95 63 79 1.78 89 57 74
93 62 78 1.76 87 56 73
91 61 77 1.74 85 54 72
89 59 76 1.72 83 53 71
87 58 75 1.70 81 52 70
85 56 75 1.68 79 51 70
83 55 75 1.66 77 50 70
81 54 75 1.65 76 49 70
UOMINI D O N N E
Legenda:
Indice di Massa Corporea (I.M.C.) = (p / h x h)
I.M.C. MAX = Valore massimo dell'Indice di Massa Corporea;
I.M.C. MIN. = Valore minimo dell'Indice di Massa Corporea;
C.A. MAX = Valore massimo della Circonferenza Addominale;
P.T. MIN. = Valore minimo del Perimetro Toracico.
Allegato B
(ai sensi dell'articolo 1, comma 2)
Cause di non idoneità all'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche di vigile del
fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore
ginnico-sportivo.
1. Le malattie infettive o contagiose, in fase clinica silente, in atto o in fase cronico-evolutiva:
la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, quando causa di limitazioni
funzionali; il complesso primario tubercolare guarito non costituisce di per sé causa di non
idoneità; la sifilide con manifestazioni contagiose in atto; il morbo di Hansen (lebbra); le
micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti, quando comportano limitazioni funzionali
dell'attività lavorativa o dell'ambiente di comunità o quando presentano caratteristiche di
cronicità ed evolutività; la positività per antigene HBV; la positività per gli anticorpi per
HCV; la positività per anticorpi per HIV;
2. l'asma bronchiale allergico e le sindromi disventilatorie ostruttive spirograficamente
accertate; le gravi allergopatie, le gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci ed alimenti,
anche in fase asintomatica o con qualsiasi estrinsecazione clinica, accertate con gli appropriati
esami specialistico-strumentali;
3. l'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; le tossicomanie e
l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope; le intossicazioni
croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica;
4. la presenza nelle urine e/o in altri liquidi biologici e/o nelle formazioni pilifere di una o più
sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test
tossicologici;
5. le infermità e gli esiti di lesioni della cute, delle mucose visibili e degli annessi, che per
sede, estensione o gravità sono causa di limitazioni funzionali o alterano fortemente l'estetica;
le cicatrici infossate ed aderenti, nonché quelle ipertrofiche e cheloidee, quando sono causa di
limitazioni funzionali o alterano fortemente l'estetica; le malattie cutanee croniche; i tramiti
fistolosi che per sede ed estensione producono disturbi funzionali; i tatuaggi che per la loro
natura, sede, estensione e visibilità sono deturpanti o, per il loro contenuto, sono indice di
personalità abnorme;
6. la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;
7. la presenza di innesti o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi o apparati,
incluse le endoprotesi ed artroprotesi; la sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé
causa di inidoneità, quando non determina rilevanti disturbi funzionali; la sola presenza di
tessuto preso da un'area del corpo umano, anche se appartenente ad altro individuo, per essere
innestato in un'altra area del corpo umano del ricevente, non costituisce di per sé causa di non
idoneità, se non produce rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali; la presenza del
cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) non costituisce di per sé causa di non idoneità ove,
trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione, l'impianto risulta ben tollerato ed è
raggiunto il minimo di acutezza visiva previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al
presente regolamento; l'impianto di pacemaker o defibrillatore impiantabile (I.C.D.);
8. le infermità ed imperfezioni degli organi, dei tessuti o degli apparati del capo e i loro esiti:
le infermità e le lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di
limitazioni funzionali; i disturbi della motilità dei muscoli estrinseci del globo oculare,
quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando
producono alterazioni della visione binoculare; il cheratocono; le retinopatie; il glaucoma e le
disfunzioni della idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a carico
del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali;
sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per
mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando,
trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata, 1) l'acutezza visiva
rientra nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al presente
regolamento, 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici; 3) risultano
assenti patologie vitreo-retiniche; le stenosi e le poliposi nasali, quando sono causa di
ostruzioni ventilatorie significative o sono sostenute da una condizione disreattiva allergica; le
malformazioni, le lesioni o gli esiti di malattie e di interventi chirurgici a carico delle labbra,
della lingua, dei tessuti molli della bocca e dell'articolazione temporo-mandibolare che sono
tali da determinare limitazioni funzionali o alterazioni della fisionomia del volto; le
malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato dentario, da cui derivano alterazioni della
funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti non sostituiti da protesi fissa non può essere
superiore a dodici elementi; le disfonie e i disturbi gravi del linguaggio; le tonsilliti croniche
con presenza di streptococco b-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare con rilevanti
alterazioni funzionali; la perforazione timpanica o gli esiti, valutati in rapporto alla
funzionalità timpanica residua; l'otite media cronica, anche se non complicata e monolaterale;
gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici dell'orecchio medio o della
mastoide; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari e gli esiti funzionalmente
apprezzabili di interventi chirurgici sull'orecchio interno; la malattia di Ménière; l'otosclerosi;
9. le infermità e le imperfezioni anatomiche del collo e dei relativi organi ed apparati: le
malformazioni e le alterazioni acquisite, anche in esito ad interventi chirurgici, della faringe,
della laringe, dell'esofago e della trachea, quando sono causa di disturbi funzionali
apprezzabili; le patologie della ghiandola tiroide o gli esiti post-chirurgici funzionalmente
apprezzabili che necessitano di terapia farmacologica sostitutiva;
10. le infermità ed imperfezioni anatomiche del torace: le deformazioni congenite, rachitiche
e post-traumatiche della gabbia toracica, con alterazioni funzionali respiratorie;
11. le infermità ed imperfezioni dell'apparato respiratorio: le malattie acute e croniche dei
bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti, quando sono causa di disturbi
funzionali apprezzabili; l'asma bronchiale; le cisti e i tumori polmonari; i segni radiologici di
malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare, in atto o pregressa e i suoi esiti, quando
sono causa di alterazioni funzionali; i deficit ventilatori con capacità vitale polmonare o
capacità vitale forzata polmonare o volume espiratorio forzato polmonare in un secondo
inferiori al 75% del valore teorico; indice ventilatorio di Tiffeneau nel primo secondo
inferiore al 75% del valore teorico; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di
organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici; le patologie del timo;
12. le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia, le
cardiopatie congenite ed i loro esiti; le malattie dell'endocardio, dell'apparato valvolare
cardiaco, del miocardio, del pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti; i gravi disturbi
funzionali cardiaci. I disturbi di conduzione dello stimolo cardiaco, anche senza altro
riscontro di cardiopatia organica: la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a
40/min; il blocco atrio-ventricolare di I grado che non reagisce con lo sforzo fisico adeguato e
l'iperpnea; il blocco atrio-ventricolare di II e III grado; le sindromi di preeccitazione cardiaca
(presenza di connessioni tra atrio e ventricolo tipo Kent, Mahaim 1 e 2, atrio-hisiana e James);
la presenza di segnapassi artificiale; il blocco di branca destra completo; la sindrome di
Brugada; il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi
fascicolari), i blocchi bifascicolari ed il blocco trifascicolare anche incompleto; la sindrome
del QT lungo; l'extrasistolia ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le
tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari; i rumori ed i soffi cardiaci compatibili con
cardiopatia congenita o acquisita; il prolasso della valvola mitrale con aspetti degenerativi
mixomatosi e/o significativo rigurgito valvolare; l'ipertensione arteriosa, anche se di tipo
essenziale e senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio, con valori della pressione
sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e della pressione diastolica superiori a 90 mmHg; le
arteriopatie; gli aneurismi; le fistole artero-venose; le varici estese e voluminose e le ectasie
venose estese senza incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed
i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; la linfostasi costituzionale o acquisita di
grado inabilitante; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici;
13. le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: le malformazioni e le
malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali; le
malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i loro esiti del tubo
digerente, del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura, sede e
grado comportano un'apprezzabile ripercussione sullo stato generale; le ernie viscerali; il
laparocele; la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica;
14. le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni
dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi deturpanti od
ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o
cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; la scoliosi con
angolo di Lippman Cobb superiore a 30°; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei
tendini, delle borse sinoviali e dei legamenti, tali da ostacolare o limitare anche in modo
parziale la funzione articolare; la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di:
un dito della mano; falange ungueale del pollice; falangi ungueali delle ultime quattro dita di
una mano; falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici; un alluce;
due dita di un piede; le malattie del tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche;
15. le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza
funzionale: i disturbi della motilità e della sensibilità; le sindromi dei nervi cranici, delle
radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici; le sindromi emisferiche da danno corticale
focale; le sindromi cerebellari; le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; le
cefalee e le algie cranio-facciali, quando per il grado e la frequenza della sintomatologia
assumono carattere di gravità; le vasculopatie cerebrali e spinali; le sindromi epilettiche,
anche pregresse; le malattie della mielina; le ernie del disco intervertebrale; il morbo di
Parkinson e i parkinsonismi; gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni
funzionali; le meningiti, le encefaliti, le encefalopatie e loro esiti; la sclerosi laterale
amiotrofica e le malattie del motoneurone; le atassie; le polineuropatie; le miopatie; la
miastenia; la corea di Huntington; il morbo di Wilson; le facomatosi;
16. i disturbi psichiatrici: le sindromi e i disturbi mentali organici; le demenze; i disturbi
cognitivi e intellettivi; i disturbi schizofrenici e altri disturbi psicotici; i disturbi deliranti; il
disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi di ansia; i disturbi
depressivi; i disturbi somatoformi e da conversione; i disturbi dissociativi; i disturbi psicosessuali;
i disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del controllo degli
impulsi; i disturbi dell'adattamento; i disturbi di personalità e della identità;
17. le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni,
le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra, quando
sono causa di alterazioni funzionali; le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro
esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile, quando sono causa di rilevanti alterazioni
funzionali; la pregressa nefrectomia;
18. le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di
apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, a carattere
congenito o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie da deficit enzimatico, da
deficit di membrana o da difetto di sintesi dell'emoglobina;
19. le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; il diabete mellito; i
difetti del metabolismo glicidico, lipidico, protidico e aminoacidico, non controllabili con
adeguato regime dietetico o farmacoterapia di elezione; la mucoviscidosi; le sindromi
dipendenti da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi;
20. le neoplasie: i tumori maligni; i tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume,
estensione o numero, sono deturpanti o producono alterazioni strutturali o funzionali;
21. le patologie della ghiandola mammaria ed i loro esiti quando sono causa di rilevanti
alterazioni funzionali o grave disarmonia; la protesi mammaria è causa di non idoneità;
22. le infermità, imperfezioni e malattie, localizzate o sistemiche non specificate nel presente
allegato che, singolarmente o nel loro complesso, rendano il candidato palesemente non
idoneo al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23. il complesso di infermità, imperfezioni o malattie che, specificate o non nel presente
allegato, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per l'inidoneità ma
che, in concorso tra loro, rendano il candidato palesemente non idoneo al servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

Da: zaira08/11/2010 20:31:42
site tutti gay.......

Da: spiderman x info08/11/2010 20:34:55
guarda spero di essere chiamato subito ha visita  perchè dopo avermi fatto il culo devo aspettare tanto mi girano,guarda col cuore speriamo veramente che entro questo benedetto 2011 farò questa cazzo di visita medica

Da: IGNAZIO// MALVAZZO!!08/11/2010 22:33:43
ragazzi  ma è  vero  ke nel  2011    ci saranno  3mila pensionamenti  sapete   qualkosa'?

Da: IGNAZIO// MALVAZZO!!08/11/2010 22:37:09
molti  in aserma  dikono ke  nel  2011  ci saranno  dai 3mila  ai  4mila  pensionamenti  voi  sapete  altro???     grassiessee

Da: ..............08/11/2010 22:42:21
3000 mi sembrano eccessive

Da: NOTIZIA UFFICIOSA08/11/2010 23:04:26
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare
l'articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340:
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8
febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e
28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
Finalita' ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n.80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al
fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a
quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi
informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli
di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le
Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle
peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica
e sulle Pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 76 della
Costituzione:
"L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti".
Si trascrive il testo vigente dell'art. 87 della
Costituzione:
"Il Presidente della Repubblica e' il capo dello
Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale):
"Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della
Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge uno o piu'
decreti legislativi, diretti al contenimento, alla
razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e
della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a
tal fine e' autorizzato a:
a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i
limiti collegati al perseguimento degli interessi generali
cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche
amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro
e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello
Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo
comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93,
siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e
siano regolati mediante contratti individuali e collettivi;
prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare
la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore
nel settore pubblico con quello stabilito in base al
presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione
delle rappresentanze del personale ai fini
dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini
dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili
con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la
rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed
obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico,
dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
conformita' alle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di
contratto collettivo, corredata dai necessari documenti
indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa
dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla
sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
positivo o negativo entro un termine non superiore a
quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si
intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la
compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa
siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che
dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il
quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle controversie di
lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
disciplina di cui al presente articolo, escluse le
controversie riguardanti il personale di cui alla lettera
e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo
le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a
partire dal terzo anno successivo alla emanazione del
decreto legislativo e comunque non prima del compimento
della fase transitoria di cui alla lettera a); la
procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta
subordinata all'esperimento di un tentativo di
conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono
regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o
nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti
normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai
singoli operatori nell'espletamento di procedure
amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di
conferimento della titolarita' dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione
degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al
lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la
loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di
ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle
organizzazioni sindacali interessate maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della liberta' di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita'
didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilita' e delle
incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi
pubblici;
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai
propri dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e
comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai
contratti collettivi;
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai
rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati
ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori
dello Stato, al personale militare e delle forze di
polizia, al personale delle carriere diplomatica e
prefettizia;
f) prevedere la definizione di criteri di unicita'
di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle
carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei
dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di
specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle
qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante
norme di riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, anche in relazione alla funzione di
accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, prevedendo figure di vertice con distinte
responsabilita' didattico-scientifiche e
gestionali-organizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione
politica e quelli di direzione amministrativa;
l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di
programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal
titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di
vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di
risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee
tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la
gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare
economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi
nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da
esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi
pubblici o privati particolarmente qualificati nel
controllo di gestione;
3) la mobilita', anche temporanea, dei
dirigenti, nonche' la rimozione dalle funzioni e il
collocamento a disposizione in caso di mancato
conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in
ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici
dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita'
delle funzioni e della quantita' delle risorse umane,
finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione
dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in
servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici
individuati ai sensi della presente norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione
per il personale dirigenziale non compreso nella lettera
e), cui partecipano le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
e le organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle
specifiche tipologie professionali; la definizione delle
qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni;
l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza
medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale
sia composta da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali del personale medico maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
h) prevedere procedure di contenimento e controllo
della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna
amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti,
l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale,
a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei
controlli amministrativi dello Stato sulle regioni,
concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed
assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente
controllato, adeguando altresi' la composizione degli
organi di controllo anche al fine di garantire
l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo
stesso;
i) prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra
i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del
settore privato;
l) definire procedure e sistemi di controllo sul
conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni
amministrative, nonche' sul contenimento dei costi
contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e
dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi
contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di
prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini,
prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del
Presidente del Consiglio dei ministri o delle
organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale
dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di
quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei
costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni
effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal
Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto
nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento
di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del
Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato;
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di
decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal
Governo, che il Ministro del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministro del tesoro
presentino, in merito, entro trenta giorni dalla
pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al
Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
a ripristinare i limiti della spesa globale;
n) prevedere che, con riferimento al settore
pubblico, in deroga all'articolo 2103 del codice civile,
l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non
attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle
stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con
provvedimento motivato del dirigente alle mansioni
superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per
sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto esclusivamente con il
riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente
all'attivita' svolta e che comunque non costituisce
assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di
alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse,
definendo altresi' criteri, procedure e modalita' di detta
assegnazione;
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni
che prevedono automatismi che influenzano il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che
prevedono trattamenti economici accessori, settoriali,
comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti
sostituendole contemporaneamente con corrispondenti
disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di
collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita'
individuale e a quella collettiva ancorche' non
generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo,
raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali
devono essere introdotti sistemi di valutazione e
misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose
per l'incolumita' personale o dannose per la salute;
prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti
economici fondamentali ed accessori in godimento aventi
natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
il principio della responsabilita' personale dei dirigenti
in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
accessori;
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a
dipendenti della pubblica amministrazione possa essere
conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni
caso, prevedere che l'amministrazione, ente, societa' o
persona fisica che hanno conferito al personale dipendente
da una pubblica amministrazione incarichi previsti
dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
presente articolo, siano tenuti a comunicare alle
amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli
emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
q) (abrogato);
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore
distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul
territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti
pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi
comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso
di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche'
realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di
personale nella sede di provenienza; prevedere norme
dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli
obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici
in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo
periodo di effettiva permanenza nella sede di prima
destinazione, escludendo anche la possibilita' di disporre
in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con
dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al
comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la
mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di
leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda
di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel
caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle
aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione,
che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni
esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t) prevedere una organica regolamentazione delle
modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche
amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo
professionale, da espletarsi a livello regionale,
abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro
consorzi, previa individuazione dei profili professionali,
delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi,
nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di
idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
altresi' la possibilita', in determinati casi, di
provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di
selezionare i candidati mediante svolgimento di prove
psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati;
prevedere altresi' il decentramento delle sedi di
svolgimento dei concorsi;
u) prevedere per le categorie protette di cui al
titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
v) al fine di assicurare una migliore efficienza
degli uffici e delle strutture delle amministrazioni
pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili
esigenze funzionali, prevedere che il personale
appartenente alle qualifiche funzionali possa essere
utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita',
per lo svolgimento di mansioni relative a profili
professionali di qualifica funzionale immediatamente
inferiore;
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio,
l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente
soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di
posti e classi di concorso diversi da quelli di
titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
passaggio di ruolo del predetto personale docente
soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la
normativa vigente; prevedere il passaggio del personale
docente in soprannumero e del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici
scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle
qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle
sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti
delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione
centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del
Ministero della pubblica istruzione previste
cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive
modificazioni;
aa) prevedere per il personale docente di ruolo
l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con
verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai
quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
fine di rendere possibile una maggiore mobilita'
professionale all'interno del comparto scuola in relazione
ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e
ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di
insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative
contrattuali l'equiparazione della mobilita' professionale
(passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti
riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di
mobilita' in ciascun anno scolastico;
bb) prevedere norme dirette alla riduzione
graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole
materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria
ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della
consistenza organica, a modifica di quanto previsto
dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio
1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva
abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano
l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
una nuova regolamentazione di tutte le forme di
utilizzazione del personale della scuola per garantirne
l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per
concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova
regolamentazione potra' consentire una utilizzazione
complessiva di personale non superiore alle mille unita';
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico
aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura
delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle quote
attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui
all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni;
dd) procedere alla revisione delle norme
concernenti il conferimento delle supplenze annuali e
temporanee per il personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilita' di fare
ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei
posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non
sia comunque assegnato personale ad altro titolo per
l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle
supplenze temporanee al solo periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla
revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del
personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa
per infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi
terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda
servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di
assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il
supplente a garanzia della continuita' didattica e i
docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria
classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di
altri compiti;
ee) procedere alla revisione, nell'ambito
dell'attuale disciplina del reclutamento del personale
docente di ruolo, dei criteri di costituzione e
funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di
realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e
contenimento complessivo della spesa nello svolgimento
delle procedure di concorso mediante un piu' razionale
accorpamento delle classi di concorso ed il maggior
decentramento possibile delle sedi di esame, nonche' un
piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle
commissioni fra il personale docente e direttivo in
quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive
modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai
componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi
non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La
corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare
una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri
eventualmente da sostenere per la sostituzione del
personale esonerato dal servizio di insegnamento;
ff) procedere alla revisione, nell'ambito
dell'attuale disciplina del reclutamento del personale
docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al
fine di subordinarne l'indizione alla previsione di
effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per
quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di
subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per
soli titoli;
gg) prevedere l'individuazione di parametri di
efficacia della spesa per la pubblica istruzione in
rapporto ai risultati del sistema scolastico con
particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto
allo studio ed in rapporto anche alla mortalita'
scolastica, agli abbandoni e al non adempimento
dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro
superamento;
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare
l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
settori del pubblico impiego;
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della
loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo
esercizio dei diritti dei cittadini in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241;
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
consigli regionali sono collocati in aspettativa senza
assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento del processo di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della
piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi
automatizzati, procedere alla revisione della normativa in
materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
revisione delle relative competenze e attribuire ad un
apposito organismo funzioni di coordinamento delle
iniziative e di pianificazione degli investimenti in
materia di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei
decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
principi desumibili dalle disposizioni del presente
articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze
statutarie in materia, le norme di attuazione e la
disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la
provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel
pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine
dell'espressione del parere da parte delle commissioni
permanenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al
31 dicembre 1993".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.63, S.O., del 17 marzo 1997, reca
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 febbraio 1993,
S.O., n. 30 reca "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma
8, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per
la delegificazione di norme).

Da: ^_^_^_^-^-^08/11/2010 23:06:42
Ciao a tutti,io ho la visita la prossima settimana,mi potreste fare un paio di esempi delle domande fatte dallo psicologo?Ma quante domande sono?Avete qualche consiglio da darmi in merito?

Da: Flavio x spiderman08/11/2010 23:10:49
Anke io sto nella stessa tua situazione e mi fa ancora + rabbia perchè nn lavoro e sto dalla mattina alla sera azzeccando davanti a sti caspita di forum,aspettando ke un giorno arrivi qualcosa anke x me...speriamo almeno ke x il 2012 partiamo x il corso,x 500 persone nn sono rientrato nelle visite del 27 gennaio!sono tanto incazzato!!!!

Da: NOTIZIA UFFICIOSA08/11/2010 23:12:18
X ^_^_^_^-^-^
Si ti chiede se 6 fida o meno? tu effettivamente lo sei?

Da: ___--08/11/2010 23:16:31
Notizia ufficiosa scrivi italiano che non capisco....grazie!!!STRUNZ!!!

Da: ^_^_^_^-^-^08/11/2010 23:18:52

Siti chiede se 6 fida o meno? tu effettivamente lo sei?Notizia ufficiosa scrivi italiano che non capisco....grazie!!!STRUNZ!!!

Da: NOTIZIA UFFICIOSA08/11/2010 23:22:08
x ______--
praticamente vuole sapere se sei gay! xciò nn t conviene presentarti xkè tu lo sei e ti buttano fuori!!! ahahahahah

Da: ___--08/11/2010 23:29:08
X NOTIZIA UFFICIOSA
Ah ti ho fatto troppo male al culetto la scorsa notte???Mi sembra che ti fosse piaciuto!!!!Ma vai a farti.......fottere!!!!!!!!!!Ignorante!!!!!!



Ti è mai venuta l'idea di provare a lavorare piuttosto che stare qua nel forum notte e di a fare il pirla e rompere il c.....a tutti gli utenti seri???



STRUNZ!!!!!!!!!!

Da: ___--08/11/2010 23:38:43
Ciao a tutti,io ho la visita la prossima settimana,mi potreste fare un paio di esempi delle domande fatte dallo psicologo?Ma quante domande sono?Avete qualche consiglio da darmi in merito?

Da: NOTIZIA UFFICIOSA08/11/2010 23:42:46
X ______----
no nn ho nnt da fare infatti stò qui ad insultarti...........xrò vedo ke tu nn sei meno dato ke sei sempre qui a rispondermi! svegliati e cercati un lavoro ke è meglio piùttosto ke cercare di rovinare l'italia! ora c stà vero STRUNZ!!!!!

Da: padre fedele08/11/2010 23:48:17
ragazzi potete aiutarmi? ho delle cicatrici su un braccio, ma il braccio è perfettamente funzionante, lo dimostra la prova fisica 56,50 ma sono preoccupato per il fattore estetico inquanto le cicatrici sono 2 e sono abbastanza larghe una è (lunga 8 cm e larga 1cm) e l'altra (lunga 4cm e larga 1cm) circa. ho paura che mi facciano problemi e nn sò se fare la riduzione delle cicatrici, che comunque nn verrà mai eliminata ma bensì migliorata. attendo una vostra risposta e grazie!!!

Da: NOTIZIA UFFICIOSA09/11/2010 00:46:51
sono un figlio di mignotta, mia mamma batte ogni sera e io per sfogarmi scrivo stronzate qui sul forum, scusate ragazzi,ma cercate di capirmi, è brutto essere figli di una puttana

Da: v.v.f 8209/11/2010 09:44:13
X tutti gli 814 l'assunzione iniziera a marzo 2011.

Da: o_O09/11/2010 09:51:18
come fai a saperlo???

chi mi da per piacere il num dell'ufficio concorsi?

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