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Concorso VIGILI DEL FUOCO, 814 POSTI !!!
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Da: antonio 81 | 08/11/2010 18:55:16 |
x mik sono stato contattato x posta | |
Da: antonio 81 | 08/11/2010 19:08:16 |
tratto dal D.M. 11 marzo 2008 n 78 "le malformazioni e gli esiti delle patologie dell'apparato dentario,da cui derivano alterazioni della funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti non sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a dodici elementi" | |
Da: michele | 08/11/2010 19:10:42 |
TRANQUILLO CLA 25 TI CHIEDONO SE HAI TUTTI I DENTI TE LI GUARDA MA E' SOLO FORMALITA' | |
Da: tazmania | 08/11/2010 19:14:55 |
Hanno convocato per il 29/11 i 95 VD per iniziare il 69bis pertanto credo che a questo punto verremo affiancati anche noi vincitori xè nn credo che facciano un corso solo x 95 persone. Le convocazioni x i 95 della stabilizzazione, a scanzo di equivoci, sono ufficiali, sono arrivate ai comandi stamattina. | |
Da: cucù | 08/11/2010 19:46:38 |
Allora in base alla risposta datami da " 150 " per la posizione dei VD, significa che ne hanno chiamati a visita 2.760 distinti così : 599 45% 690 25% 148 20% 1323 10% | |
Da: Preoccupato | 08/11/2010 19:47:37 |
Ragazzi scusate.... Un informazione... Durante la visita controllano anke i genitali o no?..... Risp è importante!!! Grazie (sono monopalla) | |
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Da: ........................ | 08/11/2010 19:51:08 |
il corso 69 bis e solo e dico solo di 95 persone notizia saputa venerdi sera in caserma da un capo scquadra che addastra i permanenti a montelibretti | |
Da: siculo | 08/11/2010 19:51:14 |
certo che ti controllano fatti una protesi casomai | |
Da: miki | 08/11/2010 19:57:24 |
ragazzi qualcuno sa come si svolge il corso? com è suddiviso etc etc? | |
Da: parametri per la visite | 08/11/2010 19:57:47 |
creto ministeriale ………. , n. ….. Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso attraverso concorsi pubblici ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"; Visti in particolare gli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, ciascuno dei quali prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per l'individuazione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio che debbono essere posseduti dai candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ravvisata l'opportunità , alla luce dei princìpi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ritenuto di dover prevedere per l'accesso attraverso concorso pubblico ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale funzionali alla peculiarità del servizio prestato non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, atteso che quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 e in particolare l'articolo 3, comma 2, e successive modificazioni, che ha fissato in m. 1,65 la statura minima per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso al profilo professionale di vigile del fuoco; Visto il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 concernente i requisiti fisici, psichici e attitudinali previsti, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai soppressi profili professionali dell'area operativa tecnica del Corpo medesimo; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ………. ; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. ……. del ………..; Adotta il seguente regolamento: Capo I REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA, PSICHICA E ATTITUDINALE PER L'ACCESSO ATTRAVERSO CONCORSI PUBBLICI ALLE QUALIFICHE INIZIALI DEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI TECNICO-OPERATIVE E DEL PERSONALE DIRETTIVO Art. 1. Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità 1. L'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetto ai seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica: a) sana e robusta costituzione fisica; b) piena integrità psichica; c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento; d) normalità del senso luminoso e cromatico; e) normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico; f) acutezza visiva: 1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti; 2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. E' ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie; g) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000-6000-8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche. 2. Costituiscono cause di non idoneità all'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche di cui al comma 1 le imperfezioni e le infermità indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Art. 2. Requisiti attitudinali 1. I candidati ai concorsi di cui all'articolo 1 devono possedere, ad un livello adeguato alle funzioni e ai compiti previsti per la qualifica da ricoprire, capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a: a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalità , buona percezione e autostima di sé, assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; buona capacità di comunicazione e determinazione operativa; b) buona capacità di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di discreta complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; buona resistenza psico-fisica allo stress; c) buona capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; d) ottima attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente integrato. Capo II REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA E PSICHICA PER L'ACCESSO ATTRAVERSO CONCORSI PUBBLICI ALLE QUALIFICHE INIZIALI DEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICHE, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE Art. 3. Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità 1. L'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativocontabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori è soggetto ai seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica: a) sana costituzione fisica; b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale per l'idoneità specifica alle attività previste per la qualifica da ricoprire, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e di incolumità proprie del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso. Capo III DISPOSIZIONI VARIE E FINALI Art. 4. Disposizione comune 1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le cause di inidoneità di cui al presente regolamento devono sussistere al momento della visita medica di accertamento ed essere mantenuti fino alla data di immissione in ruolo. Art. 5. Disposizioni particolari 1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al presente regolamento si applicano anche nelle ipotesi di chiamata diretta nominativa a domanda previste dagli articoli 5, commi 5 e 6, 21, commi, 5 e 6, 88, commi 6 e 7, 97, commi 5 e 6, e 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. Restano fermi, per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta o di orchestrale, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale stabiliti dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Art. 6. Disposizioni finali e di rinvio e abrogazioni 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, ai candidati ai concorsi pubblici di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato. 2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui al presente regolamento avviene secondo le modalità e i tempi previsti dai regolamenti ministeriali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. E' abrogato il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, IL MINISTRO Allegato A (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) Peso corporeo richiesto per l'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche di vigile del fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo. Il peso corporeo deve essere contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula: Indice di Massa Corporea (I.M.C.) = p/(h x h) p = peso corporeo (espresso in chilogrammi) h = altezza (espressa in metri) I.M.C. per gli uomini non superiore a 30 e non inferiore a 20; I.M.C. per le donne non superiore a 28 e non inferiore a 18. Per valori di I.M.C. pari al limite superiore, si procede alla misurazione della circonferenza addominale (C.A.): il valore massimo della circonferenza addominale è per gli uomini 102 cm, per le donne 88 cm; Per valori di I.M.C. pari al limite inferiore, si procede alla misurazione del perimetro toracico (P.T.): il valore non deve essere inferiore ai valori minimi (P.T. MIN) indicati nella tabella antropometrica annessa al presente allegato A, in relazione all'altezza ed al sesso del candidato. Tabella annessa all'allegato A TABELLA ANTROPOMETRICA Parametri antropometrici di cui all'articolo 1 comma 1, lettera c) UOMINI D O N N E I.M.C. MAX 30 (p/h x h ) C.A. MAX 102 (cm) I.M.C. MIN. 20 (p/h x h) I.M.C. MAX 28 (p/h x h) C.A. MAX 88 (cm) I.M.C. MIN. 18 (p/h x h) PESO MAX (kg) PESO MIN (kg) P.T. MIN (cm) ALTEZZA (m) PESO MAX (kg) PESO MIN (kg) P.T. MIN (cm) 132 88 100 2.10 123 79 90 129 86 98 2.08 121 78 89 127 84 96 2.06 119 76 88 125 83 94 2.04 117 75 87 122 82 92 2.02 114 73 86 120 80 90 2.00 112 72 85 118 78 89 1.98 110 71 84 115 77 88 1.96 108 69 83 113 75 87 1.94 105 68 82 111 74 86 1.92 103 66 81 108 72 85 1.90 101 65 80 106 71 84 1.88 99 64 79 104 69 83 1.86 97 62 78 102 68 82 1.84 95 61 77 99 66 81 1.82 93 60 76 97 65 80 1.80 91 58 75 95 63 79 1.78 89 57 74 93 62 78 1.76 87 56 73 91 61 77 1.74 85 54 72 89 59 76 1.72 83 53 71 87 58 75 1.70 81 52 70 85 56 75 1.68 79 51 70 83 55 75 1.66 77 50 70 81 54 75 1.65 76 49 70 UOMINI D O N N E Legenda: Indice di Massa Corporea (I.M.C.) = (p / h x h) I.M.C. MAX = Valore massimo dell'Indice di Massa Corporea; I.M.C. MIN. = Valore minimo dell'Indice di Massa Corporea; C.A. MAX = Valore massimo della Circonferenza Addominale; P.T. MIN. = Valore minimo del Perimetro Toracico. Allegato B (ai sensi dell'articolo 1, comma 2) Cause di non idoneità all'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche di vigile del fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo. 1. Le malattie infettive o contagiose, in fase clinica silente, in atto o in fase cronico-evolutiva: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, quando causa di limitazioni funzionali; il complesso primario tubercolare guarito non costituisce di per sé causa di non idoneità ; la sifilide con manifestazioni contagiose in atto; il morbo di Hansen (lebbra); le micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti, quando comportano limitazioni funzionali dell'attività lavorativa o dell'ambiente di comunità o quando presentano caratteristiche di cronicità ed evolutività ; la positività per antigene HBV; la positività per gli anticorpi per HCV; la positività per anticorpi per HIV; 2. l'asma bronchiale allergico e le sindromi disventilatorie ostruttive spirograficamente accertate; le gravi allergopatie, le gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci ed alimenti, anche in fase asintomatica o con qualsiasi estrinsecazione clinica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali; 3. l'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; le tossicomanie e l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope; le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica; 4. la presenza nelle urine e/o in altri liquidi biologici e/o nelle formazioni pilifere di una o più sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici; 5. le infermità e gli esiti di lesioni della cute, delle mucose visibili e degli annessi, che per sede, estensione o gravità sono causa di limitazioni funzionali o alterano fortemente l'estetica; le cicatrici infossate ed aderenti, nonché quelle ipertrofiche e cheloidee, quando sono causa di limitazioni funzionali o alterano fortemente l'estetica; le malattie cutanee croniche; i tramiti fistolosi che per sede ed estensione producono disturbi funzionali; i tatuaggi che per la loro natura, sede, estensione e visibilità sono deturpanti o, per il loro contenuto, sono indice di personalità abnorme; 6. la presenza di trapianti di organi o di parte di organi; 7. la presenza di innesti o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi o apparati, incluse le endoprotesi ed artroprotesi; la sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di inidoneità , quando non determina rilevanti disturbi funzionali; la sola presenza di tessuto preso da un'area del corpo umano, anche se appartenente ad altro individuo, per essere innestato in un'altra area del corpo umano del ricevente, non costituisce di per sé causa di non idoneità , se non produce rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali; la presenza del cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) non costituisce di per sé causa di non idoneità ove, trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione, l'impianto risulta ben tollerato ed è raggiunto il minimo di acutezza visiva previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al presente regolamento; l'impianto di pacemaker o defibrillatore impiantabile (I.C.D.); 8. le infermità ed imperfezioni degli organi, dei tessuti o degli apparati del capo e i loro esiti: le infermità e le lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di limitazioni funzionali; i disturbi della motilità dei muscoli estrinseci del globo oculare, quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando producono alterazioni della visione binoculare; il cheratocono; le retinopatie; il glaucoma e le disfunzioni della idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata, 1) l'acutezza visiva rientra nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al presente regolamento, 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici; 3) risultano assenti patologie vitreo-retiniche; le stenosi e le poliposi nasali, quando sono causa di ostruzioni ventilatorie significative o sono sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni, le lesioni o gli esiti di malattie e di interventi chirurgici a carico delle labbra, della lingua, dei tessuti molli della bocca e dell'articolazione temporo-mandibolare che sono tali da determinare limitazioni funzionali o alterazioni della fisionomia del volto; le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato dentario, da cui derivano alterazioni della funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti non sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a dodici elementi; le disfonie e i disturbi gravi del linguaggio; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco b-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare con rilevanti alterazioni funzionali; la perforazione timpanica o gli esiti, valutati in rapporto alla funzionalità timpanica residua; l'otite media cronica, anche se non complicata e monolaterale; gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici dell'orecchio medio o della mastoide; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari e gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici sull'orecchio interno; la malattia di Ménière; l'otosclerosi; 9. le infermità e le imperfezioni anatomiche del collo e dei relativi organi ed apparati: le malformazioni e le alterazioni acquisite, anche in esito ad interventi chirurgici, della faringe, della laringe, dell'esofago e della trachea, quando sono causa di disturbi funzionali apprezzabili; le patologie della ghiandola tiroide o gli esiti post-chirurgici funzionalmente apprezzabili che necessitano di terapia farmacologica sostitutiva; 10. le infermità ed imperfezioni anatomiche del torace: le deformazioni congenite, rachitiche e post-traumatiche della gabbia toracica, con alterazioni funzionali respiratorie; 11. le infermità ed imperfezioni dell'apparato respiratorio: le malattie acute e croniche dei bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti, quando sono causa di disturbi funzionali apprezzabili; l'asma bronchiale; le cisti e i tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare, in atto o pregressa e i suoi esiti, quando sono causa di alterazioni funzionali; i deficit ventilatori con capacità vitale polmonare o capacità vitale forzata polmonare o volume espiratorio forzato polmonare in un secondo inferiori al 75% del valore teorico; indice ventilatorio di Tiffeneau nel primo secondo inferiore al 75% del valore teorico; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici; le patologie del timo; 12. le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia, le cardiopatie congenite ed i loro esiti; le malattie dell'endocardio, dell'apparato valvolare cardiaco, del miocardio, del pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci. I disturbi di conduzione dello stimolo cardiaco, anche senza altro riscontro di cardiopatia organica: la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min; il blocco atrio-ventricolare di I grado che non reagisce con lo sforzo fisico adeguato e l'iperpnea; il blocco atrio-ventricolare di II e III grado; le sindromi di preeccitazione cardiaca (presenza di connessioni tra atrio e ventricolo tipo Kent, Mahaim 1 e 2, atrio-hisiana e James); la presenza di segnapassi artificiale; il blocco di branca destra completo; la sindrome di Brugada; il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi fascicolari), i blocchi bifascicolari ed il blocco trifascicolare anche incompleto; la sindrome del QT lungo; l'extrasistolia ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari; i rumori ed i soffi cardiaci compatibili con cardiopatia congenita o acquisita; il prolasso della valvola mitrale con aspetti degenerativi mixomatosi e/o significativo rigurgito valvolare; l'ipertensione arteriosa, anche se di tipo essenziale e senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio, con valori della pressione sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e della pressione diastolica superiori a 90 mmHg; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole artero-venose; le varici estese e voluminose e le ectasie venose estese senza incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; la linfostasi costituzionale o acquisita di grado inabilitante; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici; 13. le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali; le malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura, sede e grado comportano un'apprezzabile ripercussione sullo stato generale; le ernie viscerali; il laparocele; la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica; 14. le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; la scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 30°; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini, delle borse sinoviali e dei legamenti, tali da ostacolare o limitare anche in modo parziale la funzione articolare; la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di: un dito della mano; falange ungueale del pollice; falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici; un alluce; due dita di un piede; le malattie del tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche; 15. le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza funzionale: i disturbi della motilità e della sensibilità ; le sindromi dei nervi cranici, delle radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici; le sindromi emisferiche da danno corticale focale; le sindromi cerebellari; le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; le cefalee e le algie cranio-facciali, quando per il grado e la frequenza della sintomatologia assumono carattere di gravità ; le vasculopatie cerebrali e spinali; le sindromi epilettiche, anche pregresse; le malattie della mielina; le ernie del disco intervertebrale; il morbo di Parkinson e i parkinsonismi; gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni funzionali; le meningiti, le encefaliti, le encefalopatie e loro esiti; la sclerosi laterale amiotrofica e le malattie del motoneurone; le atassie; le polineuropatie; le miopatie; la miastenia; la corea di Huntington; il morbo di Wilson; le facomatosi; 16. i disturbi psichiatrici: le sindromi e i disturbi mentali organici; le demenze; i disturbi cognitivi e intellettivi; i disturbi schizofrenici e altri disturbi psicotici; i disturbi deliranti; il disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi di ansia; i disturbi depressivi; i disturbi somatoformi e da conversione; i disturbi dissociativi; i disturbi psicosessuali; i disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del controllo degli impulsi; i disturbi dell'adattamento; i disturbi di personalità e della identità ; 17. le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra, quando sono causa di alterazioni funzionali; le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile, quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; la pregressa nefrectomia; 18. le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità , comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, a carattere congenito o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie da deficit enzimatico, da deficit di membrana o da difetto di sintesi dell'emoglobina; 19. le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; il diabete mellito; i difetti del metabolismo glicidico, lipidico, protidico e aminoacidico, non controllabili con adeguato regime dietetico o farmacoterapia di elezione; la mucoviscidosi; le sindromi dipendenti da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi; 20. le neoplasie: i tumori maligni; i tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume, estensione o numero, sono deturpanti o producono alterazioni strutturali o funzionali; 21. le patologie della ghiandola mammaria ed i loro esiti quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali o grave disarmonia; la protesi mammaria è causa di non idoneità ; 22. le infermità , imperfezioni e malattie, localizzate o sistemiche non specificate nel presente allegato che, singolarmente o nel loro complesso, rendano il candidato palesemente non idoneo al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 23. il complesso di infermità , imperfezioni o malattie che, specificate o non nel presente allegato, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per l'inidoneità ma che, in concorso tra loro, rendano il candidato palesemente non idoneo al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. | |
Da: parametri per la visite | 08/11/2010 19:57:50 |
creto ministeriale ………. , n. ….. Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso attraverso concorsi pubblici ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"; Visti in particolare gli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, ciascuno dei quali prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per l'individuazione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio che debbono essere posseduti dai candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ravvisata l'opportunità , alla luce dei princìpi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ritenuto di dover prevedere per l'accesso attraverso concorso pubblico ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale funzionali alla peculiarità del servizio prestato non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, atteso che quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 e in particolare l'articolo 3, comma 2, e successive modificazioni, che ha fissato in m. 1,65 la statura minima per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso al profilo professionale di vigile del fuoco; Visto il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 concernente i requisiti fisici, psichici e attitudinali previsti, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai soppressi profili professionali dell'area operativa tecnica del Corpo medesimo; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ………. ; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. ……. del ………..; Adotta il seguente regolamento: Capo I REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA, PSICHICA E ATTITUDINALE PER L'ACCESSO ATTRAVERSO CONCORSI PUBBLICI ALLE QUALIFICHE INIZIALI DEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI TECNICO-OPERATIVE E DEL PERSONALE DIRETTIVO Art. 1. Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità 1. L'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetto ai seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica: a) sana e robusta costituzione fisica; b) piena integrità psichica; c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento; d) normalità del senso luminoso e cromatico; e) normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico; f) acutezza visiva: 1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti; 2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. E' ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie; g) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000-6000-8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche. 2. Costituiscono cause di non idoneità all'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche di cui al comma 1 le imperfezioni e le infermità indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Art. 2. Requisiti attitudinali 1. I candidati ai concorsi di cui all'articolo 1 devono possedere, ad un livello adeguato alle funzioni e ai compiti previsti per la qualifica da ricoprire, capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a: a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalità , buona percezione e autostima di sé, assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; buona capacità di comunicazione e determinazione operativa; b) buona capacità di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di discreta complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; buona resistenza psico-fisica allo stress; c) buona capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; d) ottima attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente integrato. Capo II REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA E PSICHICA PER L'ACCESSO ATTRAVERSO CONCORSI PUBBLICI ALLE QUALIFICHE INIZIALI DEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICHE, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE Art. 3. Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità 1. L'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativocontabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori è soggetto ai seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica: a) sana costituzione fisica; b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale per l'idoneità specifica alle attività previste per la qualifica da ricoprire, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e di incolumità proprie del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso. Capo III DISPOSIZIONI VARIE E FINALI Art. 4. Disposizione comune 1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le cause di inidoneità di cui al presente regolamento devono sussistere al momento della visita medica di accertamento ed essere mantenuti fino alla data di immissione in ruolo. Art. 5. Disposizioni particolari 1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al presente regolamento si applicano anche nelle ipotesi di chiamata diretta nominativa a domanda previste dagli articoli 5, commi 5 e 6, 21, commi, 5 e 6, 88, commi 6 e 7, 97, commi 5 e 6, e 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. Restano fermi, per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta o di orchestrale, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale stabiliti dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Art. 6. Disposizioni finali e di rinvio e abrogazioni 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, ai candidati ai concorsi pubblici di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato. 2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui al presente regolamento avviene secondo le modalità e i tempi previsti dai regolamenti ministeriali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. E' abrogato il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, IL MINISTRO Allegato A (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) Peso corporeo richiesto per l'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche di vigile del fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo. Il peso corporeo deve essere contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula: Indice di Massa Corporea (I.M.C.) = p/(h x h) p = peso corporeo (espresso in chilogrammi) h = altezza (espressa in metri) I.M.C. per gli uomini non superiore a 30 e non inferiore a 20; I.M.C. per le donne non superiore a 28 e non inferiore a 18. Per valori di I.M.C. pari al limite superiore, si procede alla misurazione della circonferenza addominale (C.A.): il valore massimo della circonferenza addominale è per gli uomini 102 cm, per le donne 88 cm; Per valori di I.M.C. pari al limite inferiore, si procede alla misurazione del perimetro toracico (P.T.): il valore non deve essere inferiore ai valori minimi (P.T. MIN) indicati nella tabella antropometrica annessa al presente allegato A, in relazione all'altezza ed al sesso del candidato. Tabella annessa all'allegato A TABELLA ANTROPOMETRICA Parametri antropometrici di cui all'articolo 1 comma 1, lettera c) UOMINI D O N N E I.M.C. MAX 30 (p/h x h ) C.A. MAX 102 (cm) I.M.C. MIN. 20 (p/h x h) I.M.C. MAX 28 (p/h x h) C.A. MAX 88 (cm) I.M.C. MIN. 18 (p/h x h) PESO MAX (kg) PESO MIN (kg) P.T. MIN (cm) ALTEZZA (m) PESO MAX (kg) PESO MIN (kg) P.T. MIN (cm) 132 88 100 2.10 123 79 90 129 86 98 2.08 121 78 89 127 84 96 2.06 119 76 88 125 83 94 2.04 117 75 87 122 82 92 2.02 114 73 86 120 80 90 2.00 112 72 85 118 78 89 1.98 110 71 84 115 77 88 1.96 108 69 83 113 75 87 1.94 105 68 82 111 74 86 1.92 103 66 81 108 72 85 1.90 101 65 80 106 71 84 1.88 99 64 79 104 69 83 1.86 97 62 78 102 68 82 1.84 95 61 77 99 66 81 1.82 93 60 76 97 65 80 1.80 91 58 75 95 63 79 1.78 89 57 74 93 62 78 1.76 87 56 73 91 61 77 1.74 85 54 72 89 59 76 1.72 83 53 71 87 58 75 1.70 81 52 70 85 56 75 1.68 79 51 70 83 55 75 1.66 77 50 70 81 54 75 1.65 76 49 70 UOMINI D O N N E Legenda: Indice di Massa Corporea (I.M.C.) = (p / h x h) I.M.C. MAX = Valore massimo dell'Indice di Massa Corporea; I.M.C. MIN. = Valore minimo dell'Indice di Massa Corporea; C.A. MAX = Valore massimo della Circonferenza Addominale; P.T. MIN. = Valore minimo del Perimetro Toracico. Allegato B (ai sensi dell'articolo 1, comma 2) Cause di non idoneità all'accesso attraverso concorsi pubblici alle qualifiche di vigile del fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo. 1. Le malattie infettive o contagiose, in fase clinica silente, in atto o in fase cronico-evolutiva: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, quando causa di limitazioni funzionali; il complesso primario tubercolare guarito non costituisce di per sé causa di non idoneità ; la sifilide con manifestazioni contagiose in atto; il morbo di Hansen (lebbra); le micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti, quando comportano limitazioni funzionali dell'attività lavorativa o dell'ambiente di comunità o quando presentano caratteristiche di cronicità ed evolutività ; la positività per antigene HBV; la positività per gli anticorpi per HCV; la positività per anticorpi per HIV; 2. l'asma bronchiale allergico e le sindromi disventilatorie ostruttive spirograficamente accertate; le gravi allergopatie, le gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci ed alimenti, anche in fase asintomatica o con qualsiasi estrinsecazione clinica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali; 3. l'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; le tossicomanie e l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope; le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica; 4. la presenza nelle urine e/o in altri liquidi biologici e/o nelle formazioni pilifere di una o più sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici; 5. le infermità e gli esiti di lesioni della cute, delle mucose visibili e degli annessi, che per sede, estensione o gravità sono causa di limitazioni funzionali o alterano fortemente l'estetica; le cicatrici infossate ed aderenti, nonché quelle ipertrofiche e cheloidee, quando sono causa di limitazioni funzionali o alterano fortemente l'estetica; le malattie cutanee croniche; i tramiti fistolosi che per sede ed estensione producono disturbi funzionali; i tatuaggi che per la loro natura, sede, estensione e visibilità sono deturpanti o, per il loro contenuto, sono indice di personalità abnorme; 6. la presenza di trapianti di organi o di parte di organi; 7. la presenza di innesti o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi o apparati, incluse le endoprotesi ed artroprotesi; la sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di inidoneità , quando non determina rilevanti disturbi funzionali; la sola presenza di tessuto preso da un'area del corpo umano, anche se appartenente ad altro individuo, per essere innestato in un'altra area del corpo umano del ricevente, non costituisce di per sé causa di non idoneità , se non produce rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali; la presenza del cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) non costituisce di per sé causa di non idoneità ove, trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione, l'impianto risulta ben tollerato ed è raggiunto il minimo di acutezza visiva previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al presente regolamento; l'impianto di pacemaker o defibrillatore impiantabile (I.C.D.); 8. le infermità ed imperfezioni degli organi, dei tessuti o degli apparati del capo e i loro esiti: le infermità e le lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di limitazioni funzionali; i disturbi della motilità dei muscoli estrinseci del globo oculare, quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando producono alterazioni della visione binoculare; il cheratocono; le retinopatie; il glaucoma e le disfunzioni della idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata, 1) l'acutezza visiva rientra nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al presente regolamento, 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici; 3) risultano assenti patologie vitreo-retiniche; le stenosi e le poliposi nasali, quando sono causa di ostruzioni ventilatorie significative o sono sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni, le lesioni o gli esiti di malattie e di interventi chirurgici a carico delle labbra, della lingua, dei tessuti molli della bocca e dell'articolazione temporo-mandibolare che sono tali da determinare limitazioni funzionali o alterazioni della fisionomia del volto; le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato dentario, da cui derivano alterazioni della funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti non sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a dodici elementi; le disfonie e i disturbi gravi del linguaggio; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco b-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare con rilevanti alterazioni funzionali; la perforazione timpanica o gli esiti, valutati in rapporto alla funzionalità timpanica residua; l'otite media cronica, anche se non complicata e monolaterale; gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici dell'orecchio medio o della mastoide; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari e gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici sull'orecchio interno; la malattia di Ménière; l'otosclerosi; 9. le infermità e le imperfezioni anatomiche del collo e dei relativi organi ed apparati: le malformazioni e le alterazioni acquisite, anche in esito ad interventi chirurgici, della faringe, della laringe, dell'esofago e della trachea, quando sono causa di disturbi funzionali apprezzabili; le patologie della ghiandola tiroide o gli esiti post-chirurgici funzionalmente apprezzabili che necessitano di terapia farmacologica sostitutiva; 10. le infermità ed imperfezioni anatomiche del torace: le deformazioni congenite, rachitiche e post-traumatiche della gabbia toracica, con alterazioni funzionali respiratorie; 11. le infermità ed imperfezioni dell'apparato respiratorio: le malattie acute e croniche dei bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti, quando sono causa di disturbi funzionali apprezzabili; l'asma bronchiale; le cisti e i tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare, in atto o pregressa e i suoi esiti, quando sono causa di alterazioni funzionali; i deficit ventilatori con capacità vitale polmonare o capacità vitale forzata polmonare o volume espiratorio forzato polmonare in un secondo inferiori al 75% del valore teorico; indice ventilatorio di Tiffeneau nel primo secondo inferiore al 75% del valore teorico; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici; le patologie del timo; 12. le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia, le cardiopatie congenite ed i loro esiti; le malattie dell'endocardio, dell'apparato valvolare cardiaco, del miocardio, del pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci. I disturbi di conduzione dello stimolo cardiaco, anche senza altro riscontro di cardiopatia organica: la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min; il blocco atrio-ventricolare di I grado che non reagisce con lo sforzo fisico adeguato e l'iperpnea; il blocco atrio-ventricolare di II e III grado; le sindromi di preeccitazione cardiaca (presenza di connessioni tra atrio e ventricolo tipo Kent, Mahaim 1 e 2, atrio-hisiana e James); la presenza di segnapassi artificiale; il blocco di branca destra completo; la sindrome di Brugada; il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi fascicolari), i blocchi bifascicolari ed il blocco trifascicolare anche incompleto; la sindrome del QT lungo; l'extrasistolia ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari; i rumori ed i soffi cardiaci compatibili con cardiopatia congenita o acquisita; il prolasso della valvola mitrale con aspetti degenerativi mixomatosi e/o significativo rigurgito valvolare; l'ipertensione arteriosa, anche se di tipo essenziale e senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio, con valori della pressione sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e della pressione diastolica superiori a 90 mmHg; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole artero-venose; le varici estese e voluminose e le ectasie venose estese senza incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; la linfostasi costituzionale o acquisita di grado inabilitante; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici; 13. le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali; le malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura, sede e grado comportano un'apprezzabile ripercussione sullo stato generale; le ernie viscerali; il laparocele; la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica; 14. le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; la scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 30°; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini, delle borse sinoviali e dei legamenti, tali da ostacolare o limitare anche in modo parziale la funzione articolare; la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di: un dito della mano; falange ungueale del pollice; falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici; un alluce; due dita di un piede; le malattie del tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche; 15. le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza funzionale: i disturbi della motilità e della sensibilità ; le sindromi dei nervi cranici, delle radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici; le sindromi emisferiche da danno corticale focale; le sindromi cerebellari; le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; le cefalee e le algie cranio-facciali, quando per il grado e la frequenza della sintomatologia assumono carattere di gravità ; le vasculopatie cerebrali e spinali; le sindromi epilettiche, anche pregresse; le malattie della mielina; le ernie del disco intervertebrale; il morbo di Parkinson e i parkinsonismi; gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni funzionali; le meningiti, le encefaliti, le encefalopatie e loro esiti; la sclerosi laterale amiotrofica e le malattie del motoneurone; le atassie; le polineuropatie; le miopatie; la miastenia; la corea di Huntington; il morbo di Wilson; le facomatosi; 16. i disturbi psichiatrici: le sindromi e i disturbi mentali organici; le demenze; i disturbi cognitivi e intellettivi; i disturbi schizofrenici e altri disturbi psicotici; i disturbi deliranti; il disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi di ansia; i disturbi depressivi; i disturbi somatoformi e da conversione; i disturbi dissociativi; i disturbi psicosessuali; i disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del controllo degli impulsi; i disturbi dell'adattamento; i disturbi di personalità e della identità ; 17. le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra, quando sono causa di alterazioni funzionali; le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile, quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; la pregressa nefrectomia; 18. le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità , comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, a carattere congenito o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie da deficit enzimatico, da deficit di membrana o da difetto di sintesi dell'emoglobina; 19. le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; il diabete mellito; i difetti del metabolismo glicidico, lipidico, protidico e aminoacidico, non controllabili con adeguato regime dietetico o farmacoterapia di elezione; la mucoviscidosi; le sindromi dipendenti da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi; 20. le neoplasie: i tumori maligni; i tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume, estensione o numero, sono deturpanti o producono alterazioni strutturali o funzionali; 21. le patologie della ghiandola mammaria ed i loro esiti quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali o grave disarmonia; la protesi mammaria è causa di non idoneità ; 22. le infermità , imperfezioni e malattie, localizzate o sistemiche non specificate nel presente allegato che, singolarmente o nel loro complesso, rendano il candidato palesemente non idoneo al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 23. il complesso di infermità , imperfezioni o malattie che, specificate o non nel presente allegato, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per l'inidoneità ma che, in concorso tra loro, rendano il candidato palesemente non idoneo al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. | |
Da: zaira | 08/11/2010 20:31:42 |
site tutti gay....... | |
Da: spiderman x info | 08/11/2010 20:34:55 |
guarda spero di essere chiamato subito ha visita perchè dopo avermi fatto il culo devo aspettare tanto mi girano,guarda col cuore speriamo veramente che entro questo benedetto 2011 farò questa cazzo di visita medica | |
Da: IGNAZIO// MALVAZZO!! | 08/11/2010 22:33:43 |
ragazzi ma è vero ke nel 2011 ci saranno 3mila pensionamenti sapete qualkosa'? | |
Da: IGNAZIO// MALVAZZO!! | 08/11/2010 22:37:09 |
molti in aserma dikono ke nel 2011 ci saranno dai 3mila ai 4mila pensionamenti voi sapete altro??? grassiessee | |
Da: .............. | 08/11/2010 22:42:21 |
3000 mi sembrano eccessive | |
Da: NOTIZIA UFFICIOSA | 08/11/2010 23:04:26 |
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340: Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001; Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto legislativo: Articolo 1 Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n.80 del 1998) 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica e sulle Pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui approvati. Note alle premesse: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 76 della Costituzione: "L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". Si trascrive il testo vigente dell'art. 87 della Costituzione: "Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale): "Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a: a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni; b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi; c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie: 1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative; 2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; 3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 6) la garanzia della liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca; 7) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi; e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia; f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita' di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilita' didattico-scientifiche e gestionali-organizzative; g) prevedere: 1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti; 2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione; 3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti, nonche' la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione; 4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita' delle funzioni e della quantita' delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma; 5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale; h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresi' la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo stesso; i) prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato; l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonche' sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato; m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale; n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresi' criteri, procedure e modalita' di detta assegnazione; o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita' individuale e a quella collettiva ancorche' non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita' particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumita' personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilita' personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori; p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, societa' o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24; q) (abrogato); r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche' realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilita' di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita' ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende; t) prevedere una organica regolamentazione delle modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale, da espletarsi a livello regionale, abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresi' la possibilita', in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresi' il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi; u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione; v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita', per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore; z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni; aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilita' professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilita' in ciascun anno scolastico; bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potra' consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unita'; cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni; dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilita' di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuita' didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti; ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un piu' razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento; ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli; gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalita' scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento; hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego; ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza; mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici. 2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. 5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.63, S.O., del 17 marzo 1997, reca "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 febbraio 1993, S.O., n. 30 reca "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme). | |
Da: ^_^_^_^-^-^ | 08/11/2010 23:06:42 |
Ciao a tutti,io ho la visita la prossima settimana,mi potreste fare un paio di esempi delle domande fatte dallo psicologo?Ma quante domande sono?Avete qualche consiglio da darmi in merito? | |
Da: Flavio x spiderman | 08/11/2010 23:10:49 |
Anke io sto nella stessa tua situazione e mi fa ancora + rabbia perchè nn lavoro e sto dalla mattina alla sera azzeccando davanti a sti caspita di forum,aspettando ke un giorno arrivi qualcosa anke x me...speriamo almeno ke x il 2012 partiamo x il corso,x 500 persone nn sono rientrato nelle visite del 27 gennaio!sono tanto incazzato!!!! | |
Da: NOTIZIA UFFICIOSA | 08/11/2010 23:12:18 |
X ^_^_^_^-^-^ Si ti chiede se 6 fida o meno? tu effettivamente lo sei? | |
Da: ___-- | 08/11/2010 23:16:31 |
Notizia ufficiosa scrivi italiano che non capisco....grazie!!!STRUNZ!!! | |
Da: ^_^_^_^-^-^ | 08/11/2010 23:18:52 |
Siti chiede se 6 fida o meno? tu effettivamente lo sei?Notizia ufficiosa scrivi italiano che non capisco....grazie!!!STRUNZ!!! | |
Da: NOTIZIA UFFICIOSA | 08/11/2010 23:22:08 |
x ______-- praticamente vuole sapere se sei gay! xciò nn t conviene presentarti xkè tu lo sei e ti buttano fuori!!! ahahahahah | |
Da: ___-- | 08/11/2010 23:29:08 |
X NOTIZIA UFFICIOSA Ah ti ho fatto troppo male al culetto la scorsa notte???Mi sembra che ti fosse piaciuto!!!!Ma vai a farti.......fottere!!!!!!!!!!Ignorante!!!!!! Ti è mai venuta l'idea di provare a lavorare piuttosto che stare qua nel forum notte e di a fare il pirla e rompere il c.....a tutti gli utenti seri??? STRUNZ!!!!!!!!!! | |
Da: ___-- | 08/11/2010 23:38:43 |
Ciao a tutti,io ho la visita la prossima settimana,mi potreste fare un paio di esempi delle domande fatte dallo psicologo?Ma quante domande sono?Avete qualche consiglio da darmi in merito? | |
Da: NOTIZIA UFFICIOSA | 08/11/2010 23:42:46 |
X ______---- no nn ho nnt da fare infatti stò qui ad insultarti...........xrò vedo ke tu nn sei meno dato ke sei sempre qui a rispondermi! svegliati e cercati un lavoro ke è meglio piùttosto ke cercare di rovinare l'italia! ora c stà vero STRUNZ!!!!! | |
Da: padre fedele | 08/11/2010 23:48:17 |
ragazzi potete aiutarmi? ho delle cicatrici su un braccio, ma il braccio è perfettamente funzionante, lo dimostra la prova fisica 56,50 ma sono preoccupato per il fattore estetico inquanto le cicatrici sono 2 e sono abbastanza larghe una è (lunga 8 cm e larga 1cm) e l'altra (lunga 4cm e larga 1cm) circa. ho paura che mi facciano problemi e nn sò se fare la riduzione delle cicatrici, che comunque nn verrà mai eliminata ma bensì migliorata. attendo una vostra risposta e grazie!!! | |
Da: NOTIZIA UFFICIOSA | 09/11/2010 00:46:51 |
sono un figlio di mignotta, mia mamma batte ogni sera e io per sfogarmi scrivo stronzate qui sul forum, scusate ragazzi,ma cercate di capirmi, è brutto essere figli di una puttana | |
Da: v.v.f 82 | 09/11/2010 09:44:13 |
X tutti gli 814 l'assunzione iniziera a marzo 2011. | |
Da: o_O | 09/11/2010 09:51:18 |
come fai a saperlo??? chi mi da per piacere il num dell'ufficio concorsi? | |
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