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Concorso VIGILI DEL FUOCO, 814 POSTI !!!
118213 messaggi, letto 2911439 volte
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Da: X wisky23/02/2010 18:23:04
grazie wisky.. tu studi da quello? ci sono parti superflue che posso non studiare? grazie ancora

Da: wisky23/02/2010 18:26:32
si studio sul nissolino! mmm..dipende da quale materia ti riferisci!..

Da: ordinamento del ministero23/02/2010 18:39:49
ma la legge 30 settembre 2004 n252....ma alla fine che diceeee!!!!!

Da: X enzo23/02/2010 18:46:24
io ho sia il nissolino che il maggioli, sul nissolino vi sono molte cose superflue a partire dalla storia, tutto quello che riguarda la geografia prima che cominci a parlare delle regioni italiane, molti si sono lamentati che nella matematica e geometria hanno riscontrato errori nelle formule e poi in generale si dilunga troppo mentre il maggioli è più sintetico. Il prezzo è lo stesso 25 euro e si trovano nelle stesse librerie puoi confrontarli tu direttamente

Da: piantone23/02/2010 18:46:52
dice che è ora di studiare!

Da: X enzo23/02/2010 18:47:19
ah dimenticavo l'unica cosa che manca sul maggioli e la parte d'inglese

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: vvd roma23/02/2010 19:11:41
Si ma molti nn come me. Ai mai visto una partita dove la squadra che gioca meglio perde? Sei ridicolo....... se esco, starò sempre a testa alta e farò altro
Tu se entri, sarai sempre un vigliacco.

Ma di che mi accusi?!!!!! Ho sempre riconosciuto la bravura di alcuni concorrenti. Prenditela con chi nn riconosce i propri limiti e/o fa questo concorso solo per uno stipendio.

Falla finita e pensa a te

Da: concorrente 81423/02/2010 19:44:46
il concorso è una farsa...tutto schifo !tutto mafia !!! gente ke si butta x terra fingendo di aver male, raccomandati ke non fanno le trazioni e passano lo stesso !!!!
e poi i poveri sfigati come me fanno 4 trazioni con le braccia un pokino piegate e vengono scartate ma andate a fanculo MAFIOSI !!!

Da: Enzo23/02/2010 20:11:16
Grazie delle risposte...
Per quanto mi riguarda il giorno che ho fatto io le prove fisiche non ho riscontrato nessuna anomalia...le prove mi sono state valutate giustamente, e gli errori penalizzati come già si sapeva...mi dispiace se qualcuno non è passato per una "troppa severità" della commissione ma su questo ci sono i pro e i contro...Il Vigile del fuoco è un lavoro nel quale bisogna essere allenati e preparati..è vero non vengono fatte le trazioni in servizio ma questo è un modo per valutare la preparazione fisica dei candidati...
Un saluto...in bocca al lupo a tutti!!!

Da: x enzo23/02/2010 20:19:44
quanto hai preso alle fisiche enzo?

Da: Mena23/02/2010 20:19:45
scrivi solo circolare 47234 poi esce circolare dei vigili del fuoco etc sn 10 pagine in pdf ok? spero di esserti stata d'aiuto...e in bocca al lupo

Da: Enzo23/02/2010 20:32:30
55 perchè?

Da: alex23/02/2010 20:38:23
ragazzi c'e pure la costituzione italiana?

Da: anto8523/02/2010 20:40:21
In che senso alex?

Da: alex23/02/2010 20:42:09
se leggi bene l'avviso c'e pure la costituzione italiana da studiare....poi anto85 secondo te ci kiederanno tutti gli articoli?secondo me ti faranno somande solo sul ministero e ordinamento studiato sul libro della nissolini

Da: max VVD23/02/2010 20:45:19
per x 814

tu dici cosi solo perchè sei un perdente  e magari sarai pure un civile . la maggior parte di quelli che conosco hanno fatto almeno 10 trazioni e come voto finale stanno a 56 e sono discontinui da anni.
ha ha!!

Da: max VVD23/02/2010 20:45:20
per x 814

tu dici cosi solo perchè sei un perdente  e magari sarai pure un civile . la maggior parte di quelli che conosco hanno fatto almeno 10 trazioni e come voto finale stanno a 56 e sono discontinui da anni.
ha ha!!

Da: giovanni s palermo23/02/2010 20:54:40
cari ragazzi sperando di farvi cosa utile vi invio del materiale che senz'altro vi sarà d'aiuto per affrontare gli esami orali
un in bocca al lupo

Ministero dellâInterno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per gli Affari Generali â" Area I â" Concorsi di accesso
AVVISO
Pervengono numerosi quesiti in merito alle materie scientifiche oggetto dei
colloqui del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad 814 posti per lâaccesso alla
qualifica di vigile del fuoco nel C.N.VV.F., secondo il diario pubblicato il 19 febbraio
2010.
Al riguardo, si comunica che le discipline tecnico-scientifiche, inserite tra le
materie oggetto del colloquio specificate nellâallegato A del bando, sono
esclusivamente MATEMATICA e GEOMETRIA.
Per quanto concerne, inoltre, lâordinamento del Ministero dellâInterno e del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, le norme di riferimento sono:
la Costituzione della Repubblica Italiana, nel testo vigente,
il D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398,
il D.P.R. 8 marzo 2006, n. 154,
il Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
la Legge 30 settembre 2004, n. 252,
il Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
la Circolare n. 47234/21.01A del 10 marzo 2006.

Da: vvf23/02/2010 20:56:37
ma cosa c'entra.. il fatto che tu abbia preso piu di 50 non significa che sei migliore di me ....hai un cervello molto limitato...

Da: giovanni s palermo23/02/2010 20:57:48

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
    "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 83


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;
Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi, rispettivamente, in data 7 febbraio 2006 e 8 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per i beni e le attività culturali, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 1.
Struttura e funzioni
(articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articolo 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», e' una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonche' lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.
2. Il Corpo nazionale e' componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Art. 2.
Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale
(articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 4, comma 4 e articolo 15, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.
2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici:
a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1;
b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1;
c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali;
d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonche' l'ausilio di mezzi speciali o di animali.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).
4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli 1, 2, 8, legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521; articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare:
a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
c) e' componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
d) e' componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonche' del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.
Art. 4.
Distaccamenti volontari
(articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo l, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, cui e' assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 9.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle intese di cui al comma 1, possono contribuire al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attività di soccorso pubblico.
Art. 5.
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti.
CAPO II
Sezione I
PERSONALE
Art. 6.
Disposizioni generali
(articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252)
1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in permanente e volontario. Il rapporto d'impiego del personale permanente e' disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non e' legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed e' iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed e' chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo.
2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma l svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.
Art. 7.
Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818)
1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, può essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.
Sezione II
PERSONALE VOLONTARIO
Art. 8.
Reclutamento del personale volontario
(articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)
1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica.
4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.
Art. 9.
Richiami in servizio del personale volontario
(articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.
2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:
a) in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.
4. Al personale volontario può essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio.
Art. 10.
Trattamento economico ed assicurativo
(articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge 27 dicembre 1973, n. 850)
1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Il personale volontario e' assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni e' accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.
3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 11.
Disciplina
(articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521)
1. Il personale volontario del Corpo nazionale e' tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale permanente ed e' assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni;
c) radiazione.
2. Le modalità di applicazione e la gradazione delle sanzioni sono stabilite con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i principi ed i criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni previste per il personale permanente del Corpo nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare il personale volontario può essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.
Art. 12.
Cessazione dal servizio
(articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469)
1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale permanente di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.
2. Il personale volontario e' esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.
CAPO III
PREVENZIONE INCENDI
Art. 13.
Definizione ed ambito di esplicazione
(articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.
Art. 14.
Competenza e attività
(articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. La prevenzione incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.
2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:
a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;
c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;
d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;
g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;
h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).
3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.
4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.
6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione e' disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.
Art. 15.
Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi
(articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientificigenerali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente os*******nte;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.
Art. 16.
Certificato di prevenzione incendi
(articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto e' fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.
2. Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonche' richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.
4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.
6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.
8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 17.
Formazione
(articoli 8-bis e 12, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; articolo 3, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; articolo 18, comma 6, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. Il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonche' la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.
2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.
3. Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.
4. Il Corpo nazionale assicura l'attività formativa del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. In tale ambito, le attività per le quali e' richiesta al Corpo nazionale la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono in particolare quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16.
5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, e' rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.
Art. 18.
Servizi di vigilanza antincendio
(articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)
1. La vigilanza antincendio e' il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio e' finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.
2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.
3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonche' dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.
Art. 19.
Vigilanza
(art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.
Art. 20.
Sanzioni penali e sospensione dell'attività
(articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966)
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
Art. 21.
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
(articoli 10 e 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;
b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.
Art. 22.
Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi
(articolo 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; articolo 19, lettera c), e articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.
2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni.
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.
Art. 23.
Oneri per l'attività di prevenzione incendi
(articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. I servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.
CAPO IV
SOCCORSO PUBBLICO
Art. 24.
Interventi di soccorso pubblico
(articoli 24, 25 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articoli 3, 7, comma 3, lettera a), legge 21 novembre 2000, n. 353; articolo 52, legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.
2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;
b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.
3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.
4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'articolo 1, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.
5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;
c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
6. Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.
7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche' di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.
Art. 25.
Oneri per i servizi di soccorso pubblico
(articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento e' tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.
Art. 26.
Soccorso aeroportuale e portuale
(articoli 1, 2 e 10, legge 13 maggio 1940, n. 690; articolo 1, comma 1, lettera b), e comma 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1, 2, 3, legge 23 dicembre 1980, n. 930)
1. Il Corpo nazionale assicura con personale, mezzi e materiali propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assume la direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la normativa dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali.
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2.
4. Negli aeroporti diversi da quelli indicati dal comma 2 il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi e' assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o altro soggetto autorizzato dall'ENAC. Ferme restando le disposizioni del codice della navigazione, con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità per l'istituzione del servizio, nonche' fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, assumendone la direzione tecnica, fatto salvo il potere di coordinamento degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.
6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 e 5, da adottarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 2 dicembre 1991, n. 384, nonche', per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
Art. 27.
Introiti derivanti da servizi a pagamento
(articolo 3, comma 2, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609)
1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale sono versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base della spesa del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento e dall'attività di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, sono destinati ad incrementare il fondo unico di amministrazione relativo al personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 28.
Norme in materia di amministrazione e contabilità
(articolo 5, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550)
1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di contabilità di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
Art. 29.
Materiali e caserme
(articoli 20 e 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 107, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 13, comma 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109)
1. Il Ministero dell'interno fornisce le caserme e gli altri locali necessari ai servizi di istituto del Corpo nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti.
2. I progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi di istituto di cui al comma 1, sono approvati dal Ministero dell'interno; ad essi e' riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità.
3. Il materiale destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compreso il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio e di mobilio, e' di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso dalle regioni a titolo di comodato.
4. L'immatricolazione degli automezzi e degli aeromobili del Corpo nazionale curata dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada e dell'articolo 748 del codice della navigazione.
Art. 30.
Alloggi di servizio
(articolo 129, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699; articolo 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 3, decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284; articolo 8, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, nonche' al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari.
3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonche' i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri. Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296.
Art. 31.
Uniformi ed equipaggiamento
(articolo 70, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 101 e 102, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699)
1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso.
2. Il personale di cui al comma 1 e' munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonche' di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonche' le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti.
Art. 32.
Ricompense
(articoli 62-72, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 articolo 80, legge 13 maggio 1961, n. 469)
1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico speciali segni di benemerenza ed insegne.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.
Art. 33.
Associazione nazionale dei vigili del fuoco
1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della «Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale», associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Art. 34.
Disposizioni di attuazione
1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti e' espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.
Art. 35.
Norme abrogate
1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti:
a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472;
b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971;
c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454;
d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;
e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32;
f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;
g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502;
h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254;
i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641;
l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077;
m) legge 14 marzo 1958, n. 251;
n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107;
o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169;
p) legge 4 gennaio 1963, n. 10;
q) legge 2 marzo 1963, n. 364;
r) legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione dell'articolo 2, primo comma, lettera c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
s) legge 21 novembre 1966, n. 1046;
t) legge 9 marzo 1967, n. 212;
u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8, dal primo al quarto comma; 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, primo comma;
v) legge 2 luglio 1971, n. 599;
z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20;
aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42;
bb) decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557;
cc) decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 45;
dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14;
ee) legge 5 agosto 1978, n. 472;
ff) legge 8 luglio 1980, n. 336;
gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione degli articoli 2, 3, 7, secondo comma; 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38;
hh) decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86;
ii) legge 4 marzo 1982, n. 66;
ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2, dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17;
mm) legge 13 maggio 1985, n. 197;
nn) decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, ad eccezione dell'articolo 5;
oo) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli articoli, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 11;
qq) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3;
rr) legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all'articolo 10, commi 1 e 2;
ss) legge 21 marzo 2001, n. 75;
tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3.
Art. 36.
Norma finale
1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo.
2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.
3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare.


Da: giovanni s palermo23/02/2010 20:58:56
                               MINISTERO DELL'INTERNO

                          DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

                     DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

                      UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

                                


Circolare n° 47234/21.01A del 10 marzo 2006


Oggetto: riassetto delle disposizioni sulle funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

E' in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante il âriassetto delle

disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Nazionale dei Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco a norma dell' art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Il provvedimento, che opera nella logica della semplificazione e della delegificazione, riordina ed

aggiorna le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, al soccorso

pubblico e alla disciplina degli interventi di difesa civile .

Si tratta di una normazione di particolare rilevanza, che giunge a completamento di un ciclo di riforme

sul Corpo Nazionale in cui si inquadrano, tra le altre, la riconduzione al regime di diritto pubblico del

rapporto di impiego del personale permanente ed il relativo nuovo ordinamento, disposti dalla legge n.

252/2004 e dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il regolamento di cui al D.P.R. n. 76/2004,

concernente il reclutamento e l'impiego del personale volontario e l'istituzione delle Direzioni Regionali

dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, previste dal D.P.R. n. 314/2002.

Appare pertanto opportuno fornire alle SS. LL. una sintetica illustrazione del nuovo provvedimento

legislativo, che costituisce un utile strumento per una visione completa ed unitaria delle attività

istituzionali del Corpo Nazionale; le leggi e le altre fonti normative utilizzate per la redazione del testo

sono elencate nel prospetto allegato alla presente nota.

Le normative sul Corpo Nazionale possedevano una propria sistematicità in epoca risalente (cfr. le

principali leggi di settore: legge n. 1570/1941 e legge n. 469/1961 ) e sono state via via modificate con

interventi per lo più parziali e sovrapposti nel tempo, spesso lasciando in vigore le norme originarie e

senza le necessarie abrogazioni.

In questo quadro complesso è stato inevitabile operare interventi innovativi per riportare ad organicità

la disciplina, la qual cosa ha comportato spesso la necessità di riscrivere il testo vigente in modo da

conferirgli maggiore leggibilità e conformità alle riforme che hanno nel tempo coinvolto la pubblica

amministrazione, in sintonia con l'esigenza di ridefinire l'area di incidenza delle pubbliche funzioni

secondo l'assetto ordinamentale previsto dal titolo V della Costituzione.

L'approccio metodologico seguito per il riassetto è consistito nel procedere alla raccolta di un vastissimo

ambito normativo da unificare, con successiva verifica della rilevanza delle singole disposizioni ai fini

dell'oggetto della delega ed accertamento della loro effettiva vigenza.

I risultati della ricerca, coordinati e riuniti in modo sistematico, sono confluiti nel nuovo testo, in cui è

stato riportato l'assetto normativo fondamentale, rimettendo a successivi regolamenti

dell'Amministrazione la disciplina di dettaglio.

L'indagine è stata svolta sulle fonti legislative di rango primario ed in qualche caso anche su quelle di

matrice regolamentare, quando ciò è apparso necessario per maggiore chiarezza ed organicità del

sistema; in quest'ipotesi, alcuni singoli aspetti già regolamentati da norme di rango secondario sono

stati riportati nel testo in ragione del loro carattere fondamentale o definitorio della funzione cui

accedono, in modo da assicurare una collocazione più adeguata nel sistema delle fonti normative (cfr.

artt. 13, 15, 17, commi 1 e 2, e 18, comma 1, del testo).

In qualche altro caso è apparso necessario integrare la norma di legge con la previsione regolamentare

per conferire unitarietà alla disciplina, anche ai fini di un'immediata percepibilità da parte dei terzi, e

renderla più coerente nel suo complesso (cfr. artt. 3, lett. b, e 16, commi 3, 4 e 6, e artt. 21 e 22 del

testo).

Per evitare sovrapposizioni di disposizioni parzialmente coincidenti e dubbi interpretativi, si è

contemporaneamente proceduto ad abrogare le disposizioni regolamentari riscritte (cfr. art. 35, lett. ll,

del testo).

Lo schema di decreto legislativo è composto da 36 articoli, suddivisi in 6 capi (ordinamento del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco; personale; prevenzione incendi; soccorso pubblico; disposizioni in

materia di amministrazione e contabilità; disposizioni finali ed abrogazioni); si procede di seguito alla

sua sintetica descrizione.

CAPO I - Ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (artt. 1-6)

Il Capo I accorpa e riscrive con gli aggiornamenti necessari le norme fondamentali relative all'assetto

delle competenze ed all'organizzazione del Corpo Nazionale.

Sono state prese in esame norme che provengono in parte da fonti primarie risalenti ed in parte dal

nuovo assetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche dello Stato, che segue al processo di

riorganizzazione dell'amministrazione pubblica disposto dalle c.d. âleggi Bassaniniâ.

Le principali leggi organiche (legge n. 1570/1941 e legge n. 469/1961) collocano il Corpo Nazionale nel

Ministero dell'Interno, con una certa autonomia organizzativa, e ne individuano le competenze

istituzionali e la struttura organizzativa a livello centrale e periferico, aspetti questi ulteriormente

integrati da successive leggi di settore (legge n. 966/1965, legge n. 996/1970, legge n. 930/1980) e da

altre disposizioni sparse in più fonti normative.

Questo complesso sistema è stato posto in raffronto con i principi introdotti dal d. lgs. n. 300/1999 e

dai successivi provvedimenti di attuazione, che hanno profondamente inciso- soprattutto i secondi -

sugli aspetti organizzativi e strutturali del Corpo Nazionale.

Com'è noto, l'art. 14 del predetto decreto legislativo attribuisce al Ministero dell'Interno, tra l'altro,

funzioni e compiti in materia di difesa civile, soccorso pubblico e prevenzione incendi, nonché gli altri

compiti già assegnati dalle vigenti norme al Corpo Nazionale; il successivo art. 15 stabilisce poi che

l'organizzazione periferica del Ministero dell'Interno è costituita anche dalle strutture periferiche del

Corpo Nazionale; il D.P.R. n.398/2001 sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale

generale del Ministero dell'Interno e sull'istituzione dei dipartimenti, attribuisce a questo Dipartimento

le competenze sopra indicate, svolte dalle direzioni centrali in cui esso si articola.

Il D.M. 7 marzo 2000 definisce un'ulteriore fase dell'assetto organizzativo interno ed individua gli uffici

di livello dirigenziale da attribuire ai dirigenti del Corpo Nazionale.

Dalle fonti richiamate emerge con chiarezza che rimanevano sostanzialmente immutati i compiti della

prevenzione incendi e del soccorso pubblico, con l'aggiunta delle competenze in materia di difesa civile;

risultando invece modificata l'organizzazione del Corpo Nazionale a livello centrale, con la soppressione

della Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendio (già istituita dall'art. 8 della

legge n. 996/1970 in sostituzione della Direzione Generale dei servizi antincendio) ed il trasferimento

alle direzioni centrali di questo Dipartimento delle funzioni dei soppressi uffici centrali del Corpo

Nazionale (Scuole Centrali Antincendi, Centro Studi ed Esperienze, Servizio Tecnico Centrale, Servizio

Sanitario e Servizio Ginnico Sportivo).

Considerazioni diverse valgono per le articolazioni periferiche del Corpo Nazionale, sulla cui struttura

non hanno direttamente inciso le innovazioni attuate a livello centrale e per le quali si pone solo

l'esigenza di valutare la necessità riflessa di eventuali assestamenti .

In considerazione di quanto sopra, si è ritenuto, anche in conformità del parere reso dal Consiglio di

Stato sul provvedimento, di riportare nel testo del decreto legislativo le disposizioni relative alla

organizzazione centrale del Corpo Nazionale attraverso un semplice rinvio, in quanto si tratta di norme

già presenti nell'ordinamento, sia nell'organizzazione del Ministero dell'Interno che nei provvedimenti

normativi che regolano questo Dipartimento (art. 14 del d.lgs n. 300/1999, art. 12, comma 1, del d.

lgs. n. 139/2000 e art. 6 del DPR n. 398/2002).

L'art. 1 definisce con una previsione di carattere generale struttura e funzioni del Corpo Nazionale;

naturalmente la prima valutazione effettuata è stata quella di accertare se la funzione regolata è

indispensabile e se è allocata ad un livello di governo adeguato secondo il principio della sussidiarietà.

Circa la necessarietà delle funzioni esercitate dal Corpo Nazionale non sussistono dubbi; quanto al

livello di governo nel quale devono collocarsi, va evidenziato che le competenze assegnate al Corpo

Nazionale sono complesse e variegate e si possono riferire a più punti delle funzioni riservate allo Stato,

elencate dal nuovo art. 117 della Costituzione.

Da un lato non può dubitarsi della piena competenza statale, trattandosi di norme che altro non

rappresentano se non la razionalizzazione della organizzazione degli uffici di un organo dello Stato, ai

sensi dell'art. 117, comma 2, lettera g, della Costituzione (cfr . Corte Costituzionale, sentenza

n.134/2004).

Più complessa può apparire la vicenda del riordino delle competenze, che va analizzata di volta in volta

secondo la natura delle stesse.

Pur non essendo espressamente menzionate, non si può tuttavia dubitare che le attività di soccorso

pubblico urgente e di prevenzione incendi siano rimaste attribuite allo Stato, nell'ambito delle

competenze legislative fissate dall'art. 117 della Costituzione; entrambe infatti rispondono ad esigenze

fondamentali di tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, cui sottendono istanze di

uniformità che richiamano direttamente i princìpi di unità ed indivisibilità della Repubblica e di

uguaglianza dei cittadini.

Per i suoi contenuti e finalità, il soccorso pubblico presentaâ" è nozione di comune esperienza â" riflessi

immediati sul terreno del mantenimento dell'ordine pubblico .

Ciò vale anche per la prevenzione incendi, funzionale alla tutela della incolumità della vita e della

sicurezza dei cittadini, anch'essa diretta anche a prevenire possibili reati, dolosi o colposi, avuto

riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività che essa sottende (si

ritengono applicabili anche i principi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 428/2004 in

materia di circolazione stradale); recenti provvedimenti normativi inoltre disciplinano l'attività di

prevenzione incendi come competenza statale, tra cui il D.P.R. n. 200/2004 e la legge n. 239/2004 sul

riordino del settore energetico.

Alla prevenzione incendi ed al soccorso pubblico è inoltre inscindibilmente connessa la rigorosa

necessità di adottare una disciplina tecnica uniforme su tutto il territorio nazionale, in modo da

assicurare, ugualmente in tutti i casi, costanti livelli di sicurezza, (cfr., in senso conforme, Consiglio di

Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 25 agosto 2003).

Altri compiti del Corpo Nazionale possono poi coinvolgere principi costituzionali di legislazione esclusiva

o concorrente: si pensi, per quanto riguarda i primi, ai compiti di difesa civile ed al loro riferimento

all'art.117, lett. d, della Costituzione e, con riguardo ai secondi, alla âprotezione civileâ, alla âdisciplina

dei porti ed aeroporti civiliâ, al âtrasporto e distribuzione dell'energiaâ.

Soccorre però sul punto l'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 303/2003), che ha ritenuto

che la disposizione dell'art. 118 della Costituzione, in applicazione del metodo di sussidiarietà verticale

e di adeguatezza, possa attrarre la funzione legislativa, ove ricorra la necessità dell'esercizio unitario

delle funzioni amministrative.

L'art. 1 riporta inoltre in forma aggiornata quanto disposto nel titolo I âOrdinamento dei servizi

antincendioâ della legge n. 469/1961 (artt. 1 e 9), nella parte in cui rispettivamente attribuiscono al

Ministero dell'Interno il servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi ed attestano il carattere civile

dell'istituzione.

Non sono state inserite, per scelta sistematica, le parti in cui si individuano i contenuti delle funzioni,

riscritti, invece, nel Capo III âPrevenzione incendiâ e nel Capo IV âSoccorso pubblicoâ del decreto

legislativo.

Si è tenuto conto inoltre delle competenze in materia di difesa civile previste dall'art 14 del d. lgs. n.

300/1999, dall'art. 6 del D.P.R. n. 398/2001 e dall'art. 52, comma 7, della legge n. 448/2001,

(storicamente già previste dalla legge n. 1570/1941, nella parte in cui- art.1 - prevede che il Corpo

Nazionale è chiamato a contribuire â... ai bisogni della difesa territorialeâ), in modo da individuare le

attività svolte dal Corpo Nazionale nello specifico settore.

Il comma 2 dell'art. 1 riporta sostanzialmente la previsione dell'art. 11 della legge n. 225/1992, cui

infatti si fa rinvio, e risponde alla opportunità di completare il quadro dei compiti spettanti al Corpo

Nazionale.

L'art. 2 riproduce al comma 1, tramite un rinvio normativo, l'attuale assetto organizzativo centrale del

Corpo Nazionale, quale risulta dall'istituzione dei dipartimenti di cui al d. lgs. n. 300/1999 e successive

modifiche, dall'art. 12, comma 1, del d. lgs. n. 139/2000 e dal D.P.R. n. 398/2001 sull'organizzazione

degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno.

Si è già detto sopra che con l'istituzione delle direzioni centrali di questo Dipartimento â" con particolare

riferimento a quelle con competenze tecniche di cui alle lettere a), b), d) ed h) del comma 2 dell'articolo

6 del D.P.R. n. 398/2001- e con il successivo D.M. di attuazione in data 7 marzo 2002, sono state

ridistribuite nell'ambito delle direzioni stesse le competenze che già facevano capo ai succitati soppressi

uffici centrali del Corpo Nazionale.

D'altra parte, nel citato D.P.R. n. 398/2001 si prevede che le predette direzioni centrali sono rette da

dirigenti generali del Corpo Nazionale e che il coordinamento di tali uffici spetta all'Ispettore Generale

Capoâ" ora denominato Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale .

Il comma 2 riporta in termini generali l'attuale assetto dell'organizzazione periferica: le Direzioni

Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sono state istituite e

disciplinate nel D.P.R. n. 314/2002; attualmente è prevista, per far fronte a particolari esigenze di

soccorso della regione Trentino Alto Adige, una Direzione Interregionale per il Veneto â" Trentino Alto

Adige che non viene però espressamente richiamata nel testo perché rappresenta una forma particolare

di organizzazione della Direzione Regionale del Veneto, disciplinata sulla base del D.P.R. n. 314/2002 e

di appositi protocolli.

I Comandi Provinciali, i distaccamenti ed i posti di vigilanza sono previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della

legge n. 469/1961; i reparti ed i nuclei speciali sono strutture operative di natura specialistica,

richiamate in diverse disposizioni, nelle quali confluiscono i nuclei elicotteri, sommozzatori, nautici e le

unità cinofile.

Si è ritenuto di non riscrivere il contenuto degli articoli indicati e di non richiamare espressamente i

regolamenti in materia, per evitare irrigidimenti della disciplina, ma di adottare la tecnica del rinvio alla

fonte regolamentare, secondo i principi della semplificazione, mantenendo transitoriamente in vita le

attuali previsioni, contenute, tra gli altri, nel D.P.R. n. 314/2002 e successive modifiche, e negli artt. 11

e 12 della legge n. 469/1961.

L'art. 3 accorpa diverse disposizioni contenute in più leggi e regolamenti emanati nel tempo ed è

diretto a rendere più chiare e facilmente leggibili le competenze del Dirigente Generale - Capo del Corpo

Nazionale, in precedenza denominato Ispettore Generale Capo.

Le funzioni sono state individuate partendo, come principale fonte di riferimento, dall'art. 8, comma 3,

della legge n. 996/1970, di cui sono state mantenute tutte le previsioni relative a funzioni e compiti non

confluite nelle aree di competenza delle già citate direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d) ed h)

dell'art. 6 del D.P.R. n. 398/2001 (cfr. i compiti di direzione delle Scuole Centrali Antincendi, del Centro

Studi ed Esperienze, dell'attività degli Ispettorati Regionali ed Interregionali, dei Comandi Provinciali; i

compiti di sovrintendere ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei Comandi Provinciali e di formulare

proposte sulla programmazione di forniture, di assegnazioni e gestione dei materiali, nonché di

progettare e dirigere lavori degli impianti del Corpo Nazionale).

Le fondamentali funzioni del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale di direzione

dell'organizzazione generale dei servizi tecnici, previste dal citato art. 8, vengono confermate attraverso

il riconoscimento della posizione di vertice del Corpo Nazionale e delle funzioni di coordinamento delle

direzioni centrali di cui sopra , nonché attraverso il mantenimento delle funzioni di raccordo tra le

strutture periferiche e le direzioni centrali da lui coordinate.

Il testo è stato altresì coordinato con le previsioni di cui agli artt. 1, 2 e 8 della legge n. 246/2000, art.

24 della legge n. 521/1988, art. 2 del DPR n. 608/1994 e art.10 del DPR n. 577/1982 e successive

modifiche, e con le previsioni relative all'organizzazione di questo Dipartimento di cui all'art. 6 del

D.P.R. n. 398/2002.

L'art. 4 tratta la disciplina dei âdistaccamenti volontariâ, in riferimento all'art.10 della legge n.

246/2000, che costituiscono una specifica articolazione delle strutture periferiche del Corpo Nazionale,

di eventuale istituzione d'intesa con le Regioni e con gli enti locali; è apparso pertanto appropriato

riservarne la trattazione in una norma autonoma.

L'art. 5 tiene conto della speciale disciplina adottata in materia di servizi antincendio nella Regione

Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

CAPO II- Personale (artt. 6 - 12)

La materia del rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale ha formato oggetto, com'è ben

noto, di una delega al governo con legge n. 252/2004 per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti

a stabilire in regime di diritto pubblico la disciplina del personale, anche di livello dirigenziale, ad

esclusione del personale volontario .

Sulla base della legge-delega è stato emanato il d. lgs. n. 217/2005, che contiene il nuovo ordinamento

del personale del Corpo Nazionale.

Nel procedimento di riassetto non vengono quindi prese in esame le disposizioni relative al personale

permanente, fatti salvi quegli aspetti di carattere generale che non rientrano nella disciplina del

rapporto di impiego.

Non si è tenuto conto, inoltre, delle norme relative al personale volontario ausiliario di leva, che sono

state mantenute in vigore nella loro originaria formulazione, considerata la sospensione del servizio di

leva disposta dal d. lgs. n. 215/2001.

Si è invece provveduto al riordino della disciplina relativa al personale volontario, in quanto questa

categoria risulta espressamente esclusa dall'ambito della delega di cui alla legge e al decreto legislativo

citati.

Anche in questo caso gli interventi operati sono nel segno della semplificazione e della delegificazione;

la disciplina proposta regola in modo organico gli istituti relativi al rapporto di servizio del personale

volontario e tiene conto del fatto che la normativa vigente affida ampi spazi di disciplina alla fonte

regolamentare (D.P.R. n. 76/2004), situazione questa che nel testo viene maggiormente sviluppata.

L'art. 6 distingue, sulla base degli articoli 7 e 8 della legge n. 1570/1941, e 14 e 16 della legge n.

469/1961, il personale del Corpo Nazionale in permanente e volontario, quest'ultimo legato

all'Amministrazione da un rapporto solo di servizio; contiene inoltre le previsioni in merito

all'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli appartenenti al Corpo Nazionale, nonché

sull'utilizzo dei mezzi pubblici.

L'art. 7 riporta quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 818/1984 riguardo all'utilizzazione del

personale nelle istituzioni periferiche dipendenti dall'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale,

fondazione di diritto privato con sede in Roma, presso il Ministero dell' Interno, di cui al D.P.R. n.

630/1959 e successive modifiche.

Gli artt. da 8 a 12 sono dedicati al personale volontario e dettano le prescrizioni in materia di

reclutamento, richiamo in servizio, trattamento economico, disciplina e cessazione dal servizio, e

riportano in forma coordinata, con gli aggiornamenti intervenuti, gli articoli da 70 a 74 della legge n.

469/1961, 13 della legge n. 996/1970, 41 della legge n. 930/1980, 35 della legge n. 521/1988, 12

della legge n. 246/2000 e, ove necessario, del D.P.R. n. 76/2004.

CAPO III- Prevenzione incendi (artt. 13 â" 23)

Sono state riunite in modo organico le numerose previsioni in materia, modificando ove necessario il

tenore letterale delle disposizioni, in modo da rendere il testo chiaro e conforme all'evoluzione dei

principi nazionali e comunitari esistenti in materia.

Nelle redazione delle norme si è tenuto conto oltre che delle fonti di rango legislativo anche di quelle

regolamentari, ed in particolare del D.P.R. n. 577/1982, modificato dal D.P.R. n. 200/2004,

sull'espletamento dei servizi antincendio, e dal D.P.R. n. 37/1998, recante la disciplina dei procedimenti

relativi alla prevenzione incendi.

E' sembrato opportuno infatti riportare alla sede legislativa alcune previsioni del D.P.R. n. 577/1982

che, per il loro stesso contenuto, attengono preferibilmente ad una fonte di primo grado e che

comunque, inserite nel decreto legislativo, conferiscono maggiore organicità al sistema.

L'art. 13 definisce la nozione di prevenzione incendi, con riferimento anche agli aspetti interdisciplinari;

l 'art. 14 codifica il principio della competenza esclusiva del Ministero dell'Interno in materia di

prevenzione incendi già contenuto nell'art. 22 della legge n. 1570/1941.

Tale competenza è stata affermata in alcuni pareri del Consiglio di Stato resi in occasione dell'adozione

di norme regolamentari (cfr. in particolare Consiglio di Stato â" Sezione consultiva per gli atti normativi

parere n. 177/04 del 26/1/2004 e parere n. 3068/03 del 9/9/2003), in cui è stato ritenuto che la

potestà regolamentare del Ministero dell'Interno risponde alla rigorosa necessità di adottare una

disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale ed è riconducibile ad esigenze di carattere unitario

dello Stato, avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività

contemplate nell'area normativa della prevenzione incendi.

Inoltre, il principio della competenza esclusiva dello Stato, e più in particolare del Ministero dell'Interno,

è stato riconosciuto in recenti provvedimenti legislativi, quali la legge sul riordino del settore energetico,

che determina tra l'altro il riparto di competenze Stato-Regione, e dal D.P.R. n. 200/2004 che reca

alcune modifiche al DPR n. 577/1982, sulla disciplina del servizio antincendi.

Una ulteriore conferma in questo senso si legge nel parere reso dalla I Commissione Affari

Costituzionali del Senato sul decreto legislativo in esame, in cui si afferma che le attività di prevenzione

incendi sono finalizzate ad âassicurare standard uniformi di sicurezza per l'incolumità delle persone e

richiamata altresì la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto che l'attrazione al livello

statale di funzioni amministrative comporta anche che tali funzioni possano essere organizzate e

regolate solo dalla legge stataleâ .

L'art. 15 disciplina l'emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi; negli artt. 16, 17, 18 e

19 vengono trattate in dettaglio alcune delle attività di prevenzione incendi elencate nell'art 14, in

relazione alla opportunità di fissare per le stesse una disciplina più completa.

In particolare, l'art. 16 determina il procedimento di prevenzione incendi sulla base di quanto già

previsto dalla legge n. 966/1965, della legge n. 818/1984, del D.P.R. n. 577/1982 e del D.P.R. n.

37/1998.

Si fa presente che non è stata inserita alcuna disposizione sul nulla osta provvisorio in materia di

prevenzione incendi, in quanto si tratta di un istituto transitorio, applicabile fino all'adozione di apposito

decreto ministeriale (emanato in data 29/12/2005 e pubblicato nella G.U. del 1/2/2006); in

considerazione della provvisorietà dell'istituto, nell'art. 35 viene mantenuto transitoriamente in vita

l'art. 2 citato, fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'Interno e secondo quanto in esse verrà

espressamente disposto.

La norma prevede inoltre che le attività soggette al rilascio del certificato vengano individuate con

regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di criteri determinati,

relativi sia alle esigenze tecniche di sicurezza in generale, sia alla detenzione ed all'impiego di prodotti

infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportino in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità

della vita e dei beni; fino all'emanazione del regolamento trovano naturalmente applicazione le

disposizioni vigenti.

Nell'art. 18 si disciplina il servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo, con l'estensione alle

strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico, in considerazione delle esigenze di sicurezza

che si pongono anche in questi ultimi casi.

L'art. 19 introduce, in via generale, il potere di vigilanza svolto sull'applicazione della normativa di

prevenzione incendi dal personale del Corpo Nazionale, con funzioni di polizia amministrativa e

giudiziaria.

L'art. 20 dispone in materia di sanzioni penali e sospensione dell'attività; per le sanzioni penali si rileva

che il testo non introduce nuove sanzioni, né modifica sostanzialmente quelle previste, ma riporta, con

dei necessari aggiornamenti, quanto già previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 818/1984.

Nell'attuale formulazione dell'art. 20 l'Amministrazione ha tenuto conto dei rilievi della Corte

Costituzionale, di cui alla sentenza n. 282/1990, relativamente al citato art. 5, comma 1; la previsione

della sanzione penale è stata infatti ancorata alla introduzione di elementi di maggiore specificità, a cui

già l'art. 5 faceva, seppure implicitamente, riferimento, quali la definizione dei requisiti essenziali per la

determinazione del fatto tipico e l'introduzione di un criterio che determina, con sufficiente specificità, la

condotta penalmente rilevante (l'impiego di prodotti infiammabili o esplodenti che comportino in caso

d'incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni).

A un successivo provvedimento amministrativo viene poi demandata solo una funzione integrativa in

ordine a quegli elementi che non possono essere indicati in modo particolareggiato dalla legge; si tratta

dello stesso criterio previsto per il reato di cui agli artt. 36, 37 e 389 del D.P.R. n. 547/1955, tuttora

vigente e applicabile, come confermato da recenti decisioni della Cassazione penale (cfr. Cassazione

penale, Sez. III, sent. n. 45064 del 24/11/2003).

Gli artt. 21 e 22 dettano rispettivamente le norme sull'istituzione del Comitato centrale tecnico

scientifico e dei Comitati tecnici regionali per la prevenzione incendi.

L'art. 23 sancisce, come regola generale, l'onerosità della prestazioni di prevenzione incendi di cui

all'art 14, già prevista in singole disposizioni sparse in più provvedimenti, salvo le eccezioni

espressamente richiamate.

CAPO IV- Soccorso pubblico (artt.24-26)

Il testo presenta una sistematizzazione e razionalizzazione delle norme presenti in tema di soccorso

pubblico e parte dall'individuazione della relativa nozione connessa al verificarsi di eventi che richiedono

interventi d'urgenza.

La nozione di soccorso pubblico ed i contenuti della corrispondente attività, fissati all' art . 24, commi

da 1 a 4, sono stati tratti da una lettura complessiva ed evolutiva degli artt. 1, 23, 24, 25 e 30 della

legge n. 1570/1941, 1 della legge n. 469/1961, 6 della legge n. 996/1970 ed 11 della legge n.

225/1992, per gli eventi di protezione civile; in particolare, il comma 4, riferito a tali eventi, chiarisce

che spetta al Corpo Nazionale la direzione tecnica degli interventi di primo soccorso.

Il comma 5 individua gli interventi collegati ad eventi di difesa civile, in corrispondenza delle attribuzioni

del Corpo Nazionale in materia ed in linea con i compiti di istituto; le specifiche fonti normative di

riferimento, in tema di attribuzione di competenze, sono costituite dagli artt.14 del d. lgs. n. 300/1999,

6 del D.P.R. n. 398/2001 e 52, comma 7, della legge n. 448/2001, che assegna al Corpo Nazionale le

risorse per fronteggiare, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali

derivanti da atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche

e chimiche.

Il comma 6 prevede la conclusione di accordi di programma per definire il contenuto dell'attività di

soccorso prestata dal Corpo Nazionale nel caso di incendi boschivi, con i necessari coordinamenti con la

legge-quadro n. 353/2000; il comma 7 detta disposizioni concernenti le risorse strumentali per lo

svolgimento dei compiti di soccorso.

Nell'art. 25 è stata riscritta, accorpandola in un'unica previsione, la disciplina sui servizi a pagamento,

applicati tutte le volte in cui non sussista un pericolo di danno imminente alle persone o ai beni,

secondo quanto previsto negli artt. 26 della legge n.1570/1941, 1, 3 e 5 della legge n. 966/1965, 40

della legge n. 930/1980 e 18 della legge n. 246/2000.

L'art. 26 riguarda il soccorso in ambito portuale ed aeroportuale, previsto in via generale dall'art. 1

della legge n. 469/1961 e disciplinato rispettivamente dalla legge n. 690/1940, dagli artt.1, 2, 3 e 7

della legge n. 930/1980 e dalla legge n. 384/1991; nella formulazione della norma è stato adottato il

criterio di richiamare, per esigenze di organicità, le competenze fondamentali del Corpo Nazionale,

lasciando in vita la risalente disciplina che regola la materia e la cui rivisitazione coinvolge competenze

anche di altre Amministrazioni.

CAPO V- Disposizioni in materia di contabilità (artt. 27 e 28)

Gli artt. 27 e 28 contengono rispettivamente la disciplina relativa alla destinazione degli introiti

derivanti dai servizi a pagamento e le norme in materia di amministrazione e contabilità.

In relazione al secondo punto, per le considerazioni già svolte, si è preferito richiamare la potestà

regolamentare dell'Amministrazione e fare contemporaneamente salvo il D.P.R. n. 550/1999 e

successive modifiche.

CAPO VI- Disposizioni finali ed abrogazioni (artt. 29 - 36)

L'art. 29 è dedicato alle forniture di caserme, immobili e materiali destinati allo svolgimento dei servizi

di istituto; contiene altresì prescrizioni in materia di immatricolazioni di automezzi ed aeromobili del

Corpo Nazionale e riunisce e riscrive , previa eliminazione delle parti non più vigenti, gli artt. 20 e 21

della legge n. 1570/1941, 107 della legge n. 469/1961 e 14, comma 13, della legge n. 109/1994.

L ' art. 30 prevede l'assegnazione al personale di alloggi di servizio a titolo gratuito ed a titolo oneroso,

in base a quanto disposto dagli artt. 21 della legge n. 1570/1941, 129 del R.D. n. 699/1942, 3 del

D.L.n. 176/1995, convertito dalla legge n. 284/1995, 8 della legge n. 246/2000 e, ove necessario, dal

D.M. n. 296/2003.

Le modalità di assegnazione degli alloggi di servizio sono state disciplinate in un regolamento

dell'Amministrazione (D.M. n. 296/2003), che si è però preferito non richiamare nel testo, ma fare

oggetto di rinvio per il fine già precisato di evitare irrigidimenti della disciplina.

Gli artt. 31 e 32 raccolgono le disposizioni esistenti in materia di uniformi ed equipaggiamenti,

ricomprese negli articoli 70 della legge n. 1570/1941 e nel capo III del R.D. n. 699/1942, con rinvio per

le modalità di attuazione ad un regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'Interno.

L'art. 33 include una nuova previsione, finalizzata a dare rilievo all'attività fino ad ora svolta

dall'Associazione nazionale dei vigili del fuoco, che ha rappresentato nella concreta esperienza un forte

punto di riferimento per il personale in congedo, in modo da assicurare nel futuro forme di

collaborazione sempre più attive tra Corpo Nazionale e personale congedato.

L'art. 34 contiene una disposizione di delegificazione relativa alla successiva fase di attuazione del

decreto legislativo.

L'art. 35 contiene l'elencazione delle abrogazioni, che sono state introdotte tenendo presente le

disposizioni:

â che risultano eliminate per sopravvenuta incompatibilità con l'ordinamento generale o che sono state

implicitamente già abrogate da disposizioni di settore o che comunque hanno esaurito i propri effetti;

â da abrogare perché riprodotte nel testo del decreto legislativo o per esigenza di coordinamento

formale;

â da mantenere transitoriamente in vita fino all'emanazione di una nuova disciplina secondo quanto

previsto nel decreto legislativo.

L'art. 36 introduce infine una norma di rinvio dinamico, necessaria per i numerosi richiami presenti in

leggi, regolamenti ed atti amministrativi alle disposizioni riscritte nel decreto legislativo; il comma 2

conferma la vigenza delle disposizioni contenute in decreti ministeriali o regolamenti attualmente

esistenti, fino all'emanazione dei provvedimenti previsti nel decreto legislativo; il comma 3 fa salve le

competenze del Ministero della Difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, secondo quanto

attualmente previsto, nonché le disposizioni di recepimento della Convenzione di Amburgo del 1979,

relative alla salvaguardia della vita umana in mare.

Tanto premesso, si fa rinvio all'allegato prospetto per l'elencazione completa delle normative oggetto

del testo e si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

                                                                  IL CAPO DIPARTIMENTO (MORCONE)

ALLEGATO

Prospetto delle leggi e dei regolamenti presi in esame per la redazione del testo:

â regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971 âApprovazione delle disposizioni per la prevenzione e la

estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantiliâ;

â legge 13 maggio 1940, n. 690 âOrganizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei portiâ;

â legge 27 dicembre 1941, n.1570 âNuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendioâ;

â regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 âNorme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del

personale non statale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuocoâ;

â regio decreto 16 marzo 1942, n. 701 âRegolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuocoâ;

â regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 âRegolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi

antincendiâ;

â legge 13 maggio 1961, n.469 âOrdinamento dei servizi antincendio e del Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottoufficiali, vigili scelti e vigili

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuocoâ;

â legge 4 gennaio 1963, n. 10 âAdeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al

trattamento di quiescenzaâ;

â legge 26 luglio 1965, n.966 âDisciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al

personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamentoâ;

â legge 8 dicembre 1970, n. 996 âNorme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da

calamitàâ â" protezione civile;

â legge 27 dicembre, n.850 âAumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuocoâ;

â legge 23 dicembre 1980, n.930 âNorme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di

supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuocoâ ;

â legge 18 luglio 1980, n. 406 âNorme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la

prevenzione incendiâ;

â legge 7 dicembre 1984, n.818 âNulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di

prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e3 della legge 4 marzo1982, n. 66 e norme integrative

dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuocoâ;

â decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, âDisciplina temporanea per l'accesso ai ruoli della pubblica

sicurezza e provvedimenti urgenti a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuocoâ, convertito dalla

legge 3 ottobre 1987, n.402;

â legge 5 dicembre 1988, n.521 âMisure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuocoâ;

â legge 2 dicembre 1991, n . 384 âModifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui

servizi antincendi negli aeroportiâ;

â legge 24 febbraio 1992, n. 225 âIstituzione del servizio nazionale della protezione civileâ;

â decreto legge 1 ottobre 1996, n.512 âIncremento di organico del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuocoâ, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n.609;

â legge 10 agosto 2000, n. 246 âPotenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuocoâ;

â legge 21 novembre 2000, n. 353 âLegge-quadro in materia di incendi boschiviâ;

â legge 23 agosto 2004, n. 239 âRiordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il

riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energiaâ;

â D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 âconferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59â;

â D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 âRiforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della

L. 15 marzo 1997, n. 59â;

â D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 âAttuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericoloseâ;

â D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 âRegolamento concernente disciplina delle procedure per il

reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuocoâ;

â D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 âRegolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali

periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuocoâ;

â D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 âRegolamento recante l'organizzazione degli uffici di livello

dirigenziale del Ministero dell'Internoâ;

â D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 âRegolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla

prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59â;

â D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 âApprovazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi

di prevenzione e vigilanza incendi, modificato dal DPR 10 giugno 2004, n. 200;

â D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 âRegolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai

prodotti da costruzioneâ.

â D.L.gs. 08/03/2006, n. 139

Da: giovanni s palermo23/02/2010 21:00:45
    Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398
Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare l'articolo 14;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1985, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1991;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 2 febbraio 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile e del 21 maggio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito della disciplina
1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali in cui si articola il Ministero dell'interno di seguito denominato Ministero.
Art. 2.
Uffici centrali
1. Il Ministero é articolato, a livello centrale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Art. 3.
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio;
b) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con
gli enti locali;
c) gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile, nonché di quelle finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.
2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali é articolato nelle seguenti direzioni:
a) Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali del Governo;
b) Direzione centrale per la documentazione e la statistica;
c) Direzione centrale per le autonomie;
d) Direzione centrale dei servizi elettorali;
e) Direzione centrale della finanza locale;
f) Direzione centrale per i servizi demografici;
g) Direzione centrale per le risorse umane;
h) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.
Dal Dipartimento dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali é diretto da un Capo dipartimento e ad esso sono assegnati un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice capo dipartimento al quale é anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali di governo. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ispettorato generale di amministrazione e l'ufficio per i sistemi informativi automatizzati.
5. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio, di altri Ministri o su richiesta dei capi dipartimento dell'Amministrazione dell'interno. All'Ispettorato generale di amministrazione é preposto un Capo dell'Ispettorato coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno quattro prefetti, di cui uno a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali, ed uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici.
6. L'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati svolge funzioni e compiti in materia di promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati.
All'Ufficio é preposto un direttore che é responsabile dei sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Art. 4.
Dipartimento della pubblica sicurezza
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1 aprile l981, n. 121, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza é articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:
a) Segreteria del Dipartimento;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;
c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
d) Ufficio centrale ispettivo;
e) Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato;
f) Direzione centrale della polizia criminale;
g) Direzione centrale della polizia di prevenzione;
h) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione;
i) Direzione centrale dei servizi antidroga;
l) Direzione centrale per le risorse umane;
m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
n) Direzione centrale di sanità;
o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dipendono altresì l'Istituto superiore di polizia per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato nonché la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.
3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza é preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, e sono assegnati secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione e un vice direttore generale al quale é affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.
Art. 5.
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:
a) l'immigrazione;
b) l'asilo;
c) la cittadinanza;
d) le confessioni religiose.
2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione é articolato nelle seguenti direzioni:
a) Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo;
b) Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;
c) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;
d) Direzione centrale degli affari dei culti;
e) Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto;
f) Direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali.
3. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione é diretto da un Capo dipartimento e ad esso sono assegnati un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice capo dipartimento al quale é anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari. Qualora l'incarico di Commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede con l'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
5. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.
Art. 6.
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) soccorso pubblico;
b) prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle vigenti normative;
c) difesa civile;
d) politiche ed ordinanze di protezione civile.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile é articolato nelle seguenti direzioni centrali e uffici:
a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile;
d) Direzione centrale per la formazione;
e) Direzione centrale per le risorse umane;
f) Direzione centrale per le risorse finanziarie;
g) Direzione centrale per gli affari generali;
h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;
i) Ufficio centrale ispettivo.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile é diretto da un Capo dipartimento e ad esso é assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f) ed h) del comma 2. Ad un altro vice capo dipartimento é affidata la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.
4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed h), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. I posti di funzione individuati nei precedenti articoli, sono attribuiti a prefetti e dirigenti generali e qualifiche equiparate, salvo che non sia diversamente disposto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento é abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e i relativi decreti attuativi per quanto riguarda l'organizzazione degli Uffici dirigenziali generali e le relative funzioni.
3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 36



Da: giovanni s palermo23/02/2010 21:02:04

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2006, n. 154
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione
degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare gli articoli 14 e 15;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317, recante
modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti
la struttura organizzativa del Ministero dell'interno;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2005;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 luglio 2005 e
19 dicembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente, in data
1° febbraio e 7 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2001, n. 398
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, dopo la lettera d), e' aggiunta,
in fine, la seguente:
«d-bis) dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie.».
Art. 2.
Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' soppressa;
b) al comma 2, le lettere b), g) ed h) sono soppresse;
c) al comma 2, il secondo capoverso e' soppresso;
d) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.
Art. 3.
Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie
1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie). - 1. Il Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di
seguito indicati:
a) politiche del personale dell'amministrazione civile;
b) organizzazione delle strutture centrali e periferiche
dell'amministrazione civile;
c) sviluppo delle attivita' formative per il personale
dell'amministrazione civile;
d) attivita' di documentazione generale e statistica a sostegno
dell'attivita' di amministrazione generale del Ministero e delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
2. Il Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie e' articolato nelle seguenti direzioni:
a) Direzione centrale per le risorse umane;
b) Direzione centrale per la documentazione e la statistica;
c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.
3. Il Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono
assegnati un vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni
vicarie e un altro vice Capo Dipartimento al quale e' anche affidata
la responsabilita' della Direzione centrale per le risorse umane. Il
Capo del Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o
in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Dal Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione
dell'interno, quale istituto di formazione, qualificazione e
aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
Dallo stesso Dipartimento dipende altresi' l'Ufficio per i sistemi
informativi automatizzati che svolge funzioni e compiti in materia di
promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei
sistemi informativi automatizzati, a cui e' preposto un direttore che
e' responsabile dei sistemi informativi automatizzati, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5. Al Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie fa capo, per le esigenze organizzative, logistiche e del
personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato
generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in
materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento
per la funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di
controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del
Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei capi dipartimento
dell'Amministrazione dell'interno. All'Ispettorato generale di
amministrazione e' preposto un prefetto coadiuvato da un numero di
ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno quattro
prefetti, ivi compresi un prefetto a disposizione del Capo
dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e
uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici.».
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Baccini, Ministro per la funzione
Pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 168

Da: giovanni s palermo23/02/2010 21:03:07
    "Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2004

Art. 1.
(Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali».

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico», con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalità e i contenuti di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonchè le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;
b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;
c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno e abrogazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;
e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
Art. 3.
(Incremento della dotazione organica del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)
1. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è incrementata di tre unità di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.
Art. 4.
(Disposizione transitoria)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 5.
(Norma di interpretazione autentica)
1. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006.
2. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di 424.667 euro per l'anno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2005.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.955.997 euro per l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Da: anto8523/02/2010 21:07:26
Tutti gli articoli a memoria no,però se studiamo la costituzione apprendiamo anche ciò che ci interessa per quanto riguarda l'ed civica(anche se bisogna aggiungere qualcosa).

Da: giovanni s palermo23/02/2010 21:12:08
cari ragazzi la documentazione inviatavi è stata presa dal sito della FNS CISL, il sindacato più rappresentativo tra i Vigili del fuoco.
Continuo a rivolgervi l'invito di finirla di usare frasi offensive o discreditanti gli altri , è la terza volta che scrivo , vi ricordo sempre che nel Vigile del Fuoco bisogna fare quadrato , amare il proprio lavoro, sacrificarsi per gi altri . Finitela con le stupidità di assurdi campanelismi Nord Sud ; certamente io palermitano sono uno del Sud, ma penso che il messaggio, le note precedenti le ho mandate per tutti . NOn mi stancherò di dirvi che dovete essere un unico soggetto , abbiate fiducia ma non pensiate come qualcuno vuole depistarvi dicendo che non vi saranno problemi agli orali. L'esame evidentemente non sarà rigido ma è sempre un esame , e poi ricordate anche se ancora siete ragazzi è sempre una questione d'orgoglio poter dire io ho meritato questo risultato. Ancora una volta un vecchio pompiere vi abbraccia virtualmente tutti dicendovi : abbiate fiducia nei vostri mezzi , le possibilità sono buone. Auguri ancora . Vi vorrei al più presto in particolare a coloro che nell'animo e nel cuore lo sperano di entrare a far parte di questa grande famiglia.  In bocca al lupo ragazzi                Giovanni s palermo

Da: mincio23/02/2010 21:14:36
io ho il nissolino è molto completo e ben strutturato. te lo consiglio. buono studio.

Da: ROCCIA23/02/2010 21:22:32
scusate qualcuno sa la circoscrizione del 2006 dove sta sul libro della nissolini?

Da: N O B I L E   (poesia)23/02/2010 21:27:23
                     Futuri Vigili del FUOCO
            questo è un concorso e non un GIUOCO,
                        
                           siam arrivati quasi alla FINE
                        tanti maschietti e poche RAGAZZINE.
               
                        Scrivere cazzate non ci SERVE
          e non abbiam capito come fuonzionano ste RISERVE
                     
                  i discontinui son PRESTANTI
            attenti ai culattoni che c'è ne son TANTI
                 
                  Su questo forum si parla tanto di POMPINO
              io me ne frego e studio sul NISSOLINO
                     
                        il vigile del fuoco è un mestiere VIRILE
                    noi aspettiamo le notizie da ALEX CIVILE
                      
          Ci chiederanno gli appennini e BOCCA TRABARIA             
        ragazzi ma dove dobbiamo andare con sta FINANZIARIA ?

               Io sono un Civile e mi an detto che siamo TANTI
            2000 restano fuori vedendo gioire tutti quelli D'AVANTI

                       C'è chi aspetta che escano le DOMANDE     
                C'è chi al colloquio si cagherà sulle MUTANDE

                  Non vediamo l'ora che sia il 16 LUGLIO 
             Spero solo che per me non sia BUGLIO

             Rimane il fatto che sto forum è CLASSISTA
               non me ne frega se sei polentone/terrone
                  l'importante che nn sia INTERISTA

           Ragazzi nella vita è bello sognare,
           tutti vogliam la vita dolce come le CARAMELLE
      spero per tutti di incontrarci a CAPANELLE

               Ma se siamo tutti sti Idonei.......
                               .....uhm!....
            ci vorrebbe un miracolo per aumentare ste ASSUNZIONI

Da: www23/02/2010 21:31:20
questa poesia mi fa morire dal ridere,è bellissima.

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