NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Esami AVVOCATO - discussione precedente
51632 messaggi, letto 1527195 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, ..., 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 - Successiva >>
Da: kanzio | 17/12/2009 18:09:24 |
X LUNA perdonami, volevo solo dire che a mè suona un pò meglio così..... tu che dici ;-)Ecc.ma Corte di Appello di ...... Sezione Penale Atto di appello Il sottoscritto Avv. __, del Foro di __, difensore di fiducia del dott. Caio, giusta nomina in calce al presente atto, dichiara di proporre appello avverso la sentenza n. __, pronunciata dal Tribunale di ......., in composizione monocratica, in data __ e depositata il__, nell´ambito del proc. pen. n. __ RGNR e n. __ RG TRIB., con la quale l´odierno appellante era condannato alla pena di __ per il delitto p. e. p. all´art. 610 c.p. A sostegno del gravame si adducono i seguenti MOTIVI: ASSOLUZIONE DELL´APPELLANTE PERCHÈ IL FATTO NON SUSSISTE. La sentenza impugnata non ha colto le problematiche sottese alla materia oggetto di giudizio, omettendo di vagliare i più recenti approdi giurisprudenziali, ed operando una valutazione del fatto tutt'altro che condivisibile. A ben vedere, infatti, la tematica in esame - afferente la condotta del medico che, in mancanza di valido consenso informato, abbia sottoposto il paziente ad un trattamento chirurgico pure eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis e conclusosi con esito positivo - ha suscitato un complesso dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, relativo tanto alla qualificazione giuridica del fatto quanto, e soprattutto, alla sua concreta rilevanza penale, la cui sottovalutazione, nel caso di specie, contribuisce ad evidenziare le carenze logiche da cui il provvedimento gravato è pervaso. La grave oscillazione della giurisprudenza in materia, pertanto, non soltanto palesa la assoluta impossibilità di ritenere integrata, qualsivoglia fattispecie delittuosa nella condotta contestata (men che meno il delitto di cui all´art. 610 c.p.), ma imponeva, ed impone, una preliminare analisi della fattispecie. Orbene, un orientamento giurisprudenziale ritiene che il consenso del paziente funge da indefettibile presupposto di liceità del trattamento medico, con la conseguenza che la mancanza di un consenso opportunamente informato del malato determina la arbitrarietà del trattamento medico e la sua rilevanza penale, salvo le ipotesi in cui ricorrano lo stato di necessità o i presupposti di un trattamento sanitario obbligatorio ai sensi dell´art. 32 Cost. (Cass. Pen., sez. V, 21.4.1992, n. 5639; Cass. Pen., sez. IV, 27.3.2001, n. 36519). In tale contesto, alcune pronunce ritengono che il medico debba rispondere di lesioni volontarie anche se l´esito dell´intervento è favorevole, in quanto ogni operazione chirurgica implica il compimento di atti che nella loro materialità integrano la nozione di malattia (art. 582 c.p.); altro indirizzo, invece, qualifica la condotta quale violenza privata, posto che l´arbitrarietà dell´intervento, che non può realizzare lesioni poiché tende a rimuovere e non a cagionare una malattia, assume rilevanza solo come aggressione alla libertà di autodeterminazione del paziente. Il successivo orientamento giurisprudenziale ritiene, invece, che la volontà del paziente assume rilievo solo se espressa in termini negativi, poiché il medico può sottoporre il paziente al trattamento terapeutico che ritiene necessario alla sua salvaguardia anche in difetto di un consenso esplicito; pertanto, la condotta del medico che agisce in assenza di consenso non corrisponde ad alcuna fattispecie astratta di reato (Cass. Pen., Sez. IV, 19.3.2001, n. 28132; Cass. Pen., Sez. IV, 16.1.2008, n. 11335; Cass. Pen., Sez. VI, 24.6.2008, n. 37077). In epoca ancor più recente, le SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza 18.12.2008, n. 2437), riprendendo tale ultimo orientamento e decidendo un caso analogo a quello in esame, hanno escluso la rilevanza penale della condotta del medico che opera senza un espresso consenso, ancorando tale assunto alla prevalente finalità di garantire la efficace tutela del diritto alla salute già riconosciuto di rilevanza costituzionale dall´art. 32 Cost. A tal riguardo, infatti, è da osservare che anche la Corte Costituzionale, con distinte pronunce (da ultimo Corte Cost. n. 438/2008) ha precisato che il consenso del paziente, inteso come espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario, è un diritto compiuto della persona che ha fondamento nei principi contenuti negli artt. 2, 13, 32 Cost. Esclusa, dunque, la ricorrenza del reato di cui all´art. 582, le SS.UU. si sono espresse in ordine alla sussistenza di quello di cui all´art. 610 c.p., precisando che la condotta materiale del reato consiste nell´attività violenta o minacciosa che produce l´effetto di costringere taluno a fare, tollerare o omettere qualcosa, sicché è evidente che la violenza o la minaccia, quali elementi costitutivi della fattispecie, sono lo strumento per realizzare un evento ulteriore. Con l´ulteriore precisazione che la violenza sulla persona consiste nella sottoposizione ad intervento chirurgico e poiché l´evento di coazione risiede nel fatto di tollerare l´operazione stessa, se ne deve dedurre che la coincidenza tra violenza ed evento di costrizione a tollerare, rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all´art. 610 c. p. Inoltre, difetta anche l´elemento della costrizione, poiché lo stato di anestesia del paziente esclude il contrasto di volontà tra il soggetto attivo e quello passivo del reato, che costituisce, in realtà , l´essenza della coazione. Nel caso, di specie, peraltro, l´intervento chirurgico di asportazione della tuba eseguito dal dott. Caio sulla paziente Nevia, per quanto non assistito da consenso ovvero da espresso dissenso, non solo ha rispettato le regole della materia e della buona competenza, per come accertato in sentenza, ma ha avuto esito del tutto positivo, di talché è da escludere qualsivoglia profilo di responsabilità penale. D´altronde è ormai pacifico che "l´attività medico chirurgica si legittima grazie al consenso informato del paziente, secondo quanto desumibile dagli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost. Allo stato della legislazione penale esistente, tuttavia, non è riconoscibile alcuna rilevanza penale alla condotta del medico che effettui un intervento operatorio in assenza del consenso del paziente o che modifichi l´intervento in riferimento al quale originariamente il consenso era stato prestato, se l´intervento si conclude con esito fausto" (Cass. Pen., SS.UU., 18.12.2008, n. 2437). Esclusa dunque la ricorrenza di qualsiasi profilo di responsabilità in ordine al reato di cui all´art. 610 c.p. per il difetto degli elementi costitutivi della fattispecie, ed in accoglimento dei motivi esposti si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello di ....... di Voler assolvere l´imputato Caio dall´ imputazione ascritta poiché ex art. 530 il fatto non sussiste. Con Ossequio Data avv.______________________ NOMINA Il sottoscritto Caio, nato a .., il .. residente in.. alla via.. , imputato nel processo n. ..., dichiara di nominare quale proprio difensore di fiducia l´ Avv. ......del Foro di......, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di proporre appello avverso la sentenza n. ..emessa in data.... dal Tribunale penale di ........ Adempiuti gli oneri a tutela della riservatezza. Con ossequio. Data Firma Vera la firma Avv....... | |
Da: fra x tutti | 17/12/2009 18:09:28 |
basta litigare!! | |
Da: LUNA | 17/12/2009 18:10:25 |
Da: x LUNA 17/12/2009 18.08.49 quando ci possiamo vedere dovremmo approfondire una cosa. ...NON COMPRENDO DI CHI SIA E COSA DOVREI APPROFONDIRE | |
Da: Botoxxx | 17/12/2009 18:11:42 |
X Forza Napoli. Come non concordare con te....del resto chi si appiglia a certe sciokkezze con una napoletana così dolce come te può essere solo sfigato. | |
Da: LUNA | 17/12/2009 18:12:07 |
ahhhhhh sì ho capito. | |
Da: jenas | 17/12/2009 18:12:52 |
Scusate ma nell'atto di civile non c era un problema di legittimazione attiva? Non veniva specificato il rapporto tra tizio e caia, quindi, per tizio, sarebbero stati gli eredi a poter richiedere la ripetizione. | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: contento | 17/12/2009 18:13:00 |
Una dolce secchiona. | |
Da: FORZA NAPOLI | 17/12/2009 18:14:13 |
x contento ma questa cattiveria gratuita a cosa si deve, sei xenofobo per caso? ce l'hai con il sud? credi di essere più intelligente e bravo di chi ha subito questi 3 gg di tortura? E' solo da stolti ergersi dall'altro del proprio titolo ed infierire su coloro che solo per mera sfortuna ancora non ce l'hanno perchè è il mercato che fa'la differenza e non una stupida abilitazione. Lo dice un avvocato che lo è al pari tuo e che sicuramente si è conquistata il titolo molto prima di te. | |
Da: che | 17/12/2009 18:14:54 |
che si dice a napoli? | |
Da: antociccy | 17/12/2009 18:16:00 |
è già finita a napoli??? ma è vero che hanno espulso qualcuno? | |
Da: FORZA NAPOLI | 17/12/2009 18:16:10 |
per BOTOXXX Grande BOTO!!!! di dove sei? | |
Da: Franco | 17/12/2009 18:16:20 |
pure quest'anno è finita. Buon natale a tutti e sempre forza Lazio | |
Da: sannita 77 | 17/12/2009 18:16:21 |
Napoli??? | |
Da: LUNA | 17/12/2009 18:16:51 |
Da: LUNA 17/12/2009 18.12.07 ahhhhhh sì ho capito. Questa risposta non è la mia. Per Kanzio di scuse accettate, anche il tuo appello va bene, poi sai il bello sta proprio nella diversità degli stili. | |
Da: Il Commissario Cane | 17/12/2009 18:17:37 |
Guardate che vi osservo terroni di merda | |
Da: da Totti | 17/12/2009 18:17:41 |
forza che...non ho capito bene! | |
Da: contento | 17/12/2009 18:17:51 |
La buttate sempre sul razzismo. Così siete voi i veri razzisti. Avere la sentenza per esteso in sede dì esame fa la differenza. | |
Da: mi | 17/12/2009 18:18:56 |
Catanzaro????? | |
Da: emma | 17/12/2009 18:19:23 |
ragazzi chi ha fatto l' atto di civile? intanto vi dico che Milano consegna alle 18.20 | |
Da: jenas | 17/12/2009 18:19:28 |
ma insomma nessun problema di legittimazione attiva nell atto di civile????????????????????????????????? | |
Da: Botoxxx | 17/12/2009 18:20:26 |
Per Forza Napoli. Sono di Napoli, speranzoso di laurearmi qst anno in medicina. Tu? | |
Da: emma x jenas | 17/12/2009 18:21:35 |
anche io mi sono posta il problema ma ho deciso di non approfondire l'argomento ed attenermi alla sentenza. ci stava benissimo la carenza di legittimazione ma, in tal caso, come potevi argomentare in diritto? | |
Da: moana | 17/12/2009 18:22:19 |
a napoli quest'anno è stata davvero un'ammucchiata.... | |
Da: contento | 17/12/2009 18:22:36 |
Era evidente la medesima provenienza. Dio li fa e poi li accoppia. | |
Da: FORZA NAPOLI | 17/12/2009 18:23:55 |
x contento Deve esserci un errore perchè vedi, mi sono posta in modo gentile con te, ho dissentito dalle tue idee ma in modo educato, e tu per tutta risposta ti permetti anche di screditare la mia cultura... l'unica ragione deve essere quella che ti ho poc'anzi paventato e la tua ipocrisia ti impedisce persino di ammetterlo. Sono qua per offrire sostegno a tutti coloro che sono ancora dall'altra parte, e credo che in questo modo la mia presenza qui abbia senso MA IL SENSO DELLA TUA PRESENZA SU QUESTO FORUM invece QUAL è | |
Da: trlli | 17/12/2009 18:25:05 |
ragazzi ma sapete a palermo se hanno già consegnato? | |
Da: x contento | 17/12/2009 18:25:56 |
ma vai a cagare, mi hai proprio rotto le balle. il tuo FORZA NAPOLI | |
Da: antociccy | 17/12/2009 18:26:12 |
ragazzi scusate sapete qualcosa di napoli?? grazie | |
Da: FORZA NAPOLI | 17/12/2009 18:27:07 |
x BOTOxxx Caro compaesano, complimenti vivissimi per la tua prossima laurea in medicina! siamo in un forum e penso avrei problemi a lasciarti il mio contatto msn perchè non so cosa si potrebbe scatenare :-) | |
Da: trlli | 17/12/2009 18:27:25 |
ragazzi sapete qualcosa di palermo????????????????????????????? | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, ..., 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 - Successiva >>