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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: severino boezio "quello vero"17/12/2009 14:40:03
per pinko.
qui non si tratta di aiutare quelli che stanno svolgendo l'esame, ma solo di violare la legge e la morale.

pensa solo a chi non possiede un palmare,od altro mezzo tecnologico. queste persone sono trattate in maniera difforme e deteriore, solo perché la maggior parte dei consocatiati ritiene giusto prevaricare gli altri con qualsiasi mezzo , anche illecito.
l'ambiente in cui si vive cresce l'uomo al pari della evoluzione naturale (vedasi Bergsonn) e la società italiana è basata sul mencadio, sulla corruzione, sul malaffare e nient'altro.
è sempre stata una lotta impari contro centinai di migliaia di furbetti del quatierino.

Da: nicoletta17/12/2009 14:41:27
sono una madre con una figlia che sta affrontando questo esame e quello di magistratura se leggo le tracce e il possibile atto é solo per trascorrere la giornata sfogando la mia ansia e per capire se stasera al rientro di mia figlia la sua versione combacia che c é di male. a genova nessuno ha il palmare e in bagno vanno accompagnati da guardie penitenziarie mi sembra giusto ma non é giusto che superata la percentuale i compiti non siano corretti

Da: Valeria 17/12/2009 14:41:31
Mi potete ripostare l atto di civile

Da: carla17/12/2009 14:41:50
ache pagina trovo atto di citazione???

Da: AIUTO SUPERURGENTE17/12/2009 14:42:00
POSSIBILE CHE PER TUTTI ESISTANO SOLO CIVILE E PENALE, MA NON AMMINISTRATIVO?
DITEMI COME SVOLGERE LA TRACCIA

Da: severino boezio "quello vero"17/12/2009 14:44:13
d'accordo mi avete convinto.
sono a vosta completa disposizione per suggerimenti sulle tracce degli atti. somo molto bravo.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: affinita17/12/2009 14:44:59
napoli a che ora finisce?

Da: sorella in ansia17/12/2009 14:46:02
qualcuno sa a che ora termina la prova a napoli?

Da: inkasinata17/12/2009 14:46:05
A CHE ORA CONSEGNANO A TORINO???

Da: pichinzi: osservazioni atto di appello17/12/2009 14:46:26
Nell'indicazione del motivo di appello è preberibile scrivere: "insussistenza del reato contestato e conseguente richiesta di  assuluzione ex art. 530 cpp per chè il fatto non sussiste ovvero perchè non costituisce reato"
Se indicate "motivi di appello", poi è meglio indicare il motivo e non la richiesta.
Mi permetto di osservare che non sono specificatamente indicate le conclusioni: è preferibile concludere come si fa negli atti di civile indicando chiaramente le richieste.
Esempio:
per le argomentazioni sopra esposte, piacca all'Ecc. ma Corte di Appello di accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
in tesi : assolvere Tizio dal reato di cui all'art. 610 c.p. perchè il fatto non sussite ( o non costituisce reato se avete insistito sull'eventuale scriminante)
In subordine: in denegato caso di mancatto accogliemento delle suesposte conclusioni, previa conecssione delle attenuanti generiche, applicare il minimo pena e  tutti i benenfici di legge.

Da: ING VERO17/12/2009 14:46:33
pag919 atto di citazione cara carla

Da: severino boezio "quello vero"17/12/2009 14:47:31
dove è scritto che i compiti non venogono corretti!!!!
ecco perché il cliente non paga più, ci sono troppi copioni in giro.

ps. per la signora.
viva genova che accompagna gli esaminandi con gli sbirri

Da: pichinzi17/12/2009 14:49:57
Sarebbe ora di smetterla di dire che gli elaborati non vengono corretti.
Vengono corretti eccome, e di regola chi ha svolto un buon elaborato supera la prova, che lo ha svolto sommariamante o in modo da lasciare intendere che manchi una buona preparazione di base o una certa esperienza neoo scrivere atti ... no!

Da: galeazzo17/12/2009 14:49:59
mavit scassat tutt uan u c..........

Da: ALBERT da GIUGLIANO17/12/2009 14:50:40
Tutto il sistema è una farsa!!!
Vi siete mai chiesti perche non vogliono abolire questo pseudo esame????
A Napoli oltre 200 commissari,  1000 persone per la vigilanza, tre autoambulanze, 100 uscieri ....
Nelle commissioni professori universitari, magistrati, illustri avvocati.....
Mica viene fatto gratis!!!
Questi signori da chi vengono pagati????
E quanto ci costano???
Devo chiedere al ministro Brunetta per conoscere il gettone di presenza dei commissari????
E poi signori cari la correzzione è soggettiva...
Perchè non si propone a chi di competenza di sostituire la prova con esami a quiz???? (come si fa per la patente).
Secondo Voi con una prova si riesce a valutare la persona???
Qual'è il motivo, visto  e ritenuto che il sistema attuale è sbagliato, per cui non conviene cambiare?????
ATTENDO RISPOSTE IN MERITO (CHE NON ARRIVERANNO MAI...)

Da: Valeria 17/12/2009 14:50:41
Vi prego non posso andare alla pag 920 0i ripostate l atto

Da: AIUTO SUPERURGENTE17/12/2009 14:51:50
per favore una iuto sull'atto di amministrativo

Da: sgucci17/12/2009 14:55:54
TRIBUNALE DI ......
atto di citazione
Per
la Caio , nato a ..................., il ..................... C.F.                           rrappresentato e difeso dallâavv. ..............del foro di Bari, giusta mandato in calce al presente atto (che indica per le notificazioni e comunicazioni di legge quale numero di fax .........................e quale indirizzo di posta elettronica certificata .........................................), ed elettivamente domiciliati presso il suo legale sito in ............ alla via..........;
-attore-
contro
Hotel delle Rose in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
      -convenuto-
*****************
IN FATTO
1.Tizio e Caio in data .............stipulavano un contratto di soggiorno di una settimana per 2 persone (precisaemente dal 20/09 al 29/09/2009,) presso lâhotel delle Rose in località Bellavista (doc. 1 che si allega) 
2.al momento della prenotazione Tizio e Caio provvedevano, come richiestogli, all'integrale pagamento dellâintero importo pattuito.
3.In data 19 settembre 2009, il giorno precedente lâinizio del soggiorno, tuttavia, Tizio decedeva improvvisamente (giusta certificato di morte che si allega, doc. 2).
4.Caio, a seguito dell'improvviso lutto del sig. Tizio, con missiva a firma del presente avvocato (doc. 3 che si allega) deduceva la risoluzione del contratto di soggiorno e richiedeva, senza successo, la restituzione dellâimporto interamente corrisposto a titolo di pagamento
5.Il legale rappresentante dellâhotel delle rose, pur rammaricandosi dellâevento infausto dichiara la non disponibilità alla restituzionedella somma richiesta, atteso che da parte sua, la prestazione era comunque certamente eseguibile (doc. 4 che si allega)
6.il conmpoertamento dell'Hotel delle Rose rendendo inevitabile lâodierno giudizio.
IN DIRITTO

Premesso che i fatti dedotti da parte attrice debbano considerarsi pacifici poiché documentalmente provati e riconosciuti anche dal convenuto nella missiva inviata dal legale rappresentante dell'Hotel delle Rose la domanda formulata dal sig. Caio di ripetizione di quanto pagato all'albergo é assolutamente fondato e merita accoglimento.
A seguito della morte di Tizio infatti la finalità turistica per la quale il sig. Caio e Tizio avevano deciso di partire é venuta obbiettivamente meno conseguentemente il prezzo pagato per essa deve esere rimborsato.
Infatti a seguito della morte di uno dei due contraenti un servizio di soggiorno con finalità turistiche si deve e si può affermare che sia venuta meno la causa del contratto e dunque si legittima la risoluzione del contratto (sia per una sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione e sia venire oggettivamente meno dell'interesse creditorio).
Sulla âcausa del contrattoâ e sulla sua esatta individuazione non si può non richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione cui un concetto una valutazione astratta della causa non può più ritenersi soddisfacente criterio di ermeneutica contrattuale, dovendosene più correttamente procedere ad una ricostruzione in termini di ¦laquo;causa concreta¦raquo; (Cass. n. 10490 del 2006)
Il concetto di causa concreta non può, peraltro, non attenere altresì all'aspetto funzionale del predetto essentiale negotii lo scopo voluto e persguito concretamente dalla parti (nel caso di specie va individuata nei fini turistici del soggiorno).
Il concetto di causa concreta è il criterio sicuramente piæordm; idoneo, a qualificare il ¦laquo;tipo¦raquo; contrattuale  (determinando nel caso de quo  l'essenzialità di tutte le attività e servizi strumentali alla realizzazione della finalità turistica , e cioè il benessere psico - fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo è volto a realizzare)  dall'altro, assume rilievo quale criterio di adeguamento del rapporto negoziale, considerato nella suo aspetto dinamico-effettuale.
Cio premesso dunque non soltanto la totale impossibilità sopravvenuta della prestazione  integra una fattispecie di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto (art. 1463 c.c., e art. 1256, 1¦deg; co., c.c. cfr. Cass., 28/1/1995, n. 1037; Cass., 9/11/1994, n. 9304; Cass., 24/4/1982, n. 548; Cass., 14/10/1970, n. 2018), ma che lo stesso effetto consegue altresì alla impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore.
La causa non puó non assumere a rilievo decisivo in ordine alla sorte della vicenda contrattuale , in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo sviluppo del rapporto (inadempimento, impossibilità, aggravio della prestazione, ecc.), eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio (nella specie, turistico), obbiettivato in seno all'elemento causale del contratto, e tali da farlo venire del tutto meno laddove - in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso - si accerti l'impossibilità, della relativa realizzazione.
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione (in argomento, funditus, cfr. Cass., 2/5/2006, n. 10138) di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. (cfr. ancora Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 28/1/1995, n. 1037 e la già citata Cass. 24/07/2007 n. 16315), ma, non anche su quello degli effetti. Il venire oggettivamente meno dell'interesse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può, difatti, che determinare l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione.
Il venir meno dell'interesse creditorio (e della causa del contratto che ne costituisce la fonte) può essere, infatti, legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore, nonché oggettivamente incidente sull'interesse che risulta (anche implicitamente) obbiettivato nel contratto: una impossibilità tale da vanificare o rendere irrealizzabile la âfinalità turisticaâ (laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, quali il desiderio di allontanarsi dalla famiglia o dalla cerchia degli amici; l'esigenza di un distacco dall'ambiente di lavoro; la necessità di riprendersi da un periodo di stress; la ricerca di avventure post-matrimoniali ecc., in cui si sostanziano, viceversa, i motivi impulsivi sottesi alla stipula del contratto da parte del creditore della prestazione di soggiorno alberghiero). Così, pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (come affermato nella sua missiva dall'albergatore), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo ¦laquo;scopo di vacanza¦raquo; in cui si sostanzia la ¦laquo;finalità turistica¦raquo;), implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera giuridico - economico di quest'ultimo
La prestazione del  soggiorno dovuta dall'albergatore, infatti, deve essere analizzata non già singolarmente ma alla stregua della finalità turistica di cui essa é funzionalmente volta a soddisfare. Tale finalità non costituisce un irrilevante motivo del contratto de quo, e non si sostanzia in specifici interessi che rimangono nella sfera volitiva interna del creditore della prestazione alberghiera , ma viene (anche implicitamente) ad obbiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, così connotandone la sua causa sul piano concreto¦raquo;  (Cass. 12235/07, Cass. 10490/06).
Da ciò consegue che con la morte di Tizio si sia verificata una causa di estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale, che legittima Caio ha vedersi restituito quanto pagato per la intera prestazione ai sensi dell'art. 2033 nella misura dell'intero pagato infatti il credito. Infatti poiché Tizio e Caio, in virtæordm; del comune contratto da essi stipulato, avevano il diritto di pretendere dall'albergatore la medesima prestazione si é venuta a realizzare tra loro una obbligazione attiva solidale che in caso di morte di uno dei concreditori consente comunque all'altro a richoiedere la intera prestazione (cfr. Cass, 29.10.02 in tema di obbligazioni solodali attive e morte di un concreditore). Ove invece non si volesse accedere  tale ultima tesi comunque Caio ha diritto a vedersi riconosciuto la sua quota del viaggio che in mancanza di prove contrarie si deve presumere essere pari al 50% di quanto pagato.
Tutto ciò premesso Caio.   ut in atti rappresentato e difeso
CITA
la Hotel delle Rose in persona del suo legale rappresentatepro tempore  con sede in ............alla via .......................a comparire avanti il Tribunale  Civile di ............ sezione e giudice designandi allâudienza del giorno:

con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dellâudienza nelle forme e nei odi ci dui allâart. 166 c.p.c. con lâavvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui all'art. 38 e allâart. 167 c.p.c. ovvero che in difetto di costituzione oltre il suddetto termine si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
Conclusioni
Voglia lâIll.mo TRIBUNALE adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
in via principale:
-acceratta e dichiarata la estinzione dell'obbligazione nascente dal contratto di soggiorno stipulato d Tizio e Caio a seguito della morte di Tizio per i motivi esposti condannare la convenuta alla ripetizione ex art. 2033 c.c. di quanto pagato pari ad  
in subordine acceratta e dichiarata la estinzione dell'obbligazione nascente dal contratto di soggiorno stipulato d Tizio e Caio a seguito della morte di Tizio per i motivi esposti condannare la convenuta alla ripetizione ex art. 2033 c.c. del 50% di quanto pagato per il soggiorno pari
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore anti statario e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge.
Si depositano i fascicoli come da indice del fascicolo di parte.
Con riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie anche con riferimento al comportamento processuale di controparte.
Al fine dellâiscrizione della causa al ruolo il valore della presente controversia è di
   lì           
                        Avv.


MANDATO
Avv.

Il sottoscritto Caio con la presente Vi  conferisce ampio mandato al fine di rappresentarlo e difendere nella procedura di cui al presente atto tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di opposizione e nelle eventuali procedure esecutive. 
Vi munisco di ogni facoltà di legge, niuna esclusa o eccettuata comprese quelle di transigere e conciliare, proporre domande riconvenzionali, di riassunzione,  opposizioni, reclami, appelli anche incidentali, deferire giura-menti decisori, fare istanze per sequestri giudiziari o conservativi, con facoltà, altresì, di nominare altri avvocati e procu-ratori e di farsi sostituire dagli stessi con eguali poteri.
Ai fini della normativa sulla privacy dò atto che sono stato informato della modalità del trattamento dei dati personali da noi forniti della loro utilizza-zione, dei miei diritti ex art, 7 del T.U. sulla tutela della privacy e del nome del fatto che il titolare del trattamento dei dati è lâavv.                          . Prendo atto che la necessità di fornire tali dati è dovuta alla miglior tutela dei nostri interessi nello svolgimento della presente azione giudiziaria Ratifico, sin da ora, il vostro operato o quello degli altri avvocati da Voi nominati.
Eleggo domicilio presso il Vs studio in atti                  

Bari lì


_______________________



È autentica
       (
RELATA
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario  addetto all'ufficio notifiche presso il la Corte di Appello di , ad istanza come sopra, ho notificato copia conforme della presente citazione al Hotel delle Rose in persona del suo legale rappresentatepro tempore  con sede in ............alla via ........................ivi recandomi e consegnandone copia conforme  a mano di .......                          



Da: ING VERO17/12/2009 14:55:56
TRIBUNALE CIVILE DI âââââ.
ATTO DI CITAZIONE
Nellâinteresse di Caia, nata a ââââ.., ilâââââ.., c.fââââââââ.., residente inâââââ, viaââââââââ, elettivamente domiciliata inââââ.., viaââââââ., presso lo studio dellâavvââââââ., del Foro diâââââ, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al presente atto
Attrice

CITA
LâHotel delle Rose, in persona del suo legale rappresentante, con sede in âââââââââ, via âââââââ..,
A comparire davanti al Tribunale Civile di âââââ. allâudienza (termine a comparire giorni novanta), ore e locali di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dellâart. 168 bis cod. proc. civ., con lâinvito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dallâart. 166 cod. proc. civ., con lâavvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per sentir accogliere le domande tutte del presente atto alle quali si premette che:
FATTO
1) Tizio e Caia stipulavano un contratto di soggiorno per due persone presso lâHotel delle Rose in località Bella vista dal 20 settembre al 29 settembre 2009 (all. doc. 1).
2) Al momento della stipula del predetto contratto versavano lâintero importo pattuito (all. doc. 2).
3) Tuttavia, il giorno precedente lâinizio del soggiorno, Tizio decedeva improvvisamente (all. doc. 3).
4) Caia, a mezzo del sottoscritto procuratore richiedeva al legale rappresentante dellâHotel delle Rose la restituzione dellâimporto interamente corrisposto a titolo di pagamento del soggiorno prenotato (all. doc. 4).
5) Il legale rappresentante dellâHotel delle Rose, in riscontro alla richiesta di cui sopra, pur rammaricandosi dellâevento infausto, dichiarava la non disponibilità alla restituzione della somma richiesta, asserendo che da parte sua la prestazione era comunque certamente eseguibile (all. doc. 5).
DIRITTO
Alla luce di quanto sopra esposto è di tutta evidenza il diritto dellâodierna deducente ad ottenere il rimborso della somma corrisposta per il soggiorno prenotato presso lâHotel Delle Rose.
Nel caso di specie, infatti, trova applicazione la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dellâart. 1463 c.c..
La risoluzione può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile.
Lâimpossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo, nel caso in cui sia divenuta impossibile lâesecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile lâutilizzazione della prestazione della controparte.
Se questa impossibilità non è imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, si concretizza una sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dellâobbligazione.
Nella fattispecie, abbiamo un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due persone uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente lâinizio del soggiorno e, di conseguenza, lâaspetto che preliminarmente va analizzato è quella dellâimpossibilità sopravvenuta della prestazione.
Va in premessa ricordato come vengano individuati, in dottrina, tre diverse ipotesi di impossibilità, la prima consistente nel perimento della cosa, la seconda integrante il caso della sua incommerciabilità, la terza nei casi di obbligazioni di fare, con particolare riguardo a fattispecie di impedimenti di carattere personale.
In questâultima ipotesi, al fine della liberazione del debitore, viene comunemente sottolineato il necessario carattere di assolutezza e di obiettività della impossibilità stessa, concetto che, come sovente evidenziato ancora in dottrina, pare certamente applicabile ai casi di perdita delle facoltà fisiche necessarie per lâadempimento.
La nostra analisi si sposta, così, sul piano degli effetti dellâimpossibilità sopravvenuta. Lâart. 1463 c.c., infatti recita: ânei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità delle prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta secondo le norme relative alla ripetizione dellâindebitoâ
Mentre, pacificamente, di questa disposizione viene esclusa lâ applicabilità in caso di impossibilità imputabile al debitore, fortemente controversa risulta la conseguenza della impossibilità imputabile al creditore: la dottrina è, in proposito, divisa tra chi ritiene che i relativi effetti sarebbero del pari disciplinati dalla norma in parola, e chi, al contrario, ne opina la riconducibilità allâart. 1453, in quanto prodotti dallâinadempimento del creditore agli obblighi di cooperazione con il debitore nellâadempimento della prestazione di questâultimo.
Ciò comporta, quale definitivo approdo dellâesegesi del testo normativo, che la risoluzione de qua possa legittimamente essere invocata da entrambe le parti: da quella, cioè, la cui prestazione rimane possibile, così come da colui la cui prestazione sia divenuta impossibile.
Non avrebbe altrimenti senso prevedere un rimedio restitutorio da indebito se non sulla premessa per cui la parte che abbia eseguito la propria prestazione possa del tutto legittimamente richiedere alla controparte la restituzione a seguito dellâimpossibilità sopravvenuta della prestazione di controparte stessa.
Il concetto di causa concreta non può, peraltro, non attenere altresì allâaspetto funzionale del predetto essentiale negotii.
Alla stregua del concetto di âcausa negoziale concretaâ va allora affermato che non soltanto la totale impossibilità sopravvenuta della prestazione integra una fattispecie di automatica estinzione dellâobbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dellâart. 1463 c.c., e art. 1256 c.c., comma 1, ma che lo stesso effetto consegue altresì alla impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore.
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. Il venire oggettivamente meno dellâinteresse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può, difatti, che determinare lâestinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso.
Una impossibilità tale da vanificare o rendere irrealizzabile la âfinalità turisticaâ. Così, pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile, deve ritenersi che il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto implica il venir meno dellâinteresse creditorio .
Superando le perplessità in passato avvertite, in argomento, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26958 del 2007 ha statuito che ï¿«la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazioneï¿» vada distinta dalla ï¿«sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., ma (â) soltanto sul piano concettuale, e non anche su quello degli effettiï¿». Nel senso, cioè, che il ï¿«venire oggettivamente meno dellâinteresse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può (â) che determinare lâestinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzioneï¿».
Da tutto ciò è tratto il principio secondo cui lâimpossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non disciplinata in modo espresso, costituisce ï¿ï¿" analogamente allâimpossibilità di esecuzione della prestazione ï¿ï¿" autonoma causa di estinzione dellâobbligazione: essendo la prestazione divenuta inidonea a soddisfare lâinteresse creditorio, la conseguente estinzione del rapporto obbligatorio scaturente dal contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della sua causa concreta comporta lâesonero delle parti dalle rispettive obbligazioni: il debitore non è più tenuto ad eseguirla, il creditore non ha lâonere di accettarla.
Tutto ciò premesso e ritenuto, e con riserva di ulteriormente precisare e dedurre anche a seguito della costituzione avversaria, lâistante come in atti rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, chiede che lâOn.le Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Ritenere e dichiarare giusto tutto quanto dedotto in narrativa, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., del contratto di soggiorno stipulato con lâHotel delle Rose in località Bella vista, relativamente al periodo che va dal 20 settembre al 29 settembre 2009.
2) Condannare, conseguentemente con sentenza esecutiva come per legge, il convenuto lâHotel delle Rose in persona del suo legale rappresentante alla restituzione in favore di Caia dellâintera somma pattuita e corrisposta al momento della stipula del contratto di soggiorno;
3) In via istruttoria ammettere tutti i mezzi istruttori che si renderanno necessari e conducenti ai fini di causa.
4 Con riserva di precisare e modificare le conclusioni a seguito della costituzione avversaria.
5) Con vittoria di spese e competenze di causa a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Salvo ogni altro diritto
Si allegano:
1) contratto di soggiorno;
2) ricevute avvenuto pagamento;
3) certificato di morte;
4) lettera messa in mora;
5) lettera risposta di controparte.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio ha valore di euro ââââââ., per cui il contributo unificato è pari ad euro ââââ.
Il sottoscritto procuratore dichiara, a norma degli artt. 133 c. III, 134 c. III, 170 ultm. c., 176 II c. e 183 ult. c. c.p.c. di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni presso il numero di faxââââââ o indirizzo di posta elettronicaâââââ
âââââ, lì ââââ
Avv. âââââââ..

PROCURA ALLE LITI

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente atto ed in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, anche nelle eventuali fasi di esecuzione e opposizione, lâAvvâââââââ., conferendo allo stesso gli tutti i poteri e le facoltà di legge, ivi comprese la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti e giudizi, riscuotere, quietanzare, ritirare atti documenti e titoli in ogni sede giudiziaria nel mio interesse e in mio nome e conto.
Inoltre, preso atto della informativa di cui al D.Lgs. 196/03 conferisco autorizzazione e consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini del presente incarico.
Prendo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dellâincarico.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 ed aver avuto lâinformativa ai sensi dellâart.13 T.U. ed essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati di cui lo studio entri in possesso e dellâeventuale comunicazione necessaria dei dati stessi ai collaboratori nonché dei dipendenti ex art. 7 del T.U. 196/2003.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in ââââ, viaâââââââ..

Sig.ra Caia

Vera la firma

Avvââââ..

Da: severino boezio "quello vero"17/12/2009 14:56:08
vista l'avidità di sapere Ti comunico che i commissari non venogono pagati, nel solo caso in cui siano avvocati dislocati fuori della sede di esame viene corrisposto un rimborso spese pari ad â 500,00.
ma il grande affare è questo: ai componenti della commissione sono riconosciuti dei crediti formativi i quantità bastevole per l'intero anno di formazione permanente.

Da: AIUTO SUPERURGENTE17/12/2009 14:58:20
AAA AIUTO ATTO AMMINISTRATIVO CERCASI

Da: l''innominato17/12/2009 15:00:48
offresi aiuto per atto amministrativo presso lo studio sandulli

Da: consiglio17/12/2009 15:01:04
x aiuto super urgente

Penso ti convenga virare su penale o civile che sono stati postati in abbondanza. anche perchè oramai il tempo stringe e le capacità per svolgere un atto di amministrativo sono rare. in bocca al lupo

Da: da genova17/12/2009 15:02:02
ANCHE A GENOVA SI COPIA ; ECCOME!!!!   MA PASSANO LA PROVA SOLO I RACCOMANDATI  DI AVVOCATI  IMPORTANTI!

Da: AIUTO SUPERURGENTE17/12/2009 15:02:30
TI RINGRAZIO, MA LA PERSONA CHE DEVE RICEVERE IL COMPITO HA BISOGNO DELL'ATTO DI AMMINISTRATIVO...

Da: Yoda17/12/2009 15:03:14
AMMINISTRATIVO nessuno lo ha fatto??

Da: AIUTO SUPERURGENTE17/12/2009 15:03:24
AD OGNI MODO, NON VOGLIO IL COMPITO, MA SOLO DEI CONSIGLI PER LO SVOLGIMENTO

Da: l''innominato17/12/2009 15:05:23
cambia lavoro

Da: AIUTO SUPERURGENTE17/12/2009 15:10:53
perchè dovrei cambiare lavoro? io insegno disegno, non faccio l'avvocato, voglio solo aiutare mia cugina

Da: neoavvocato barese17/12/2009 15:11:24
è un controsenso dire che vuoi un consiglio per lo svolgimento e poi chiamarti "aiuto superurgente"!!! Dai, rivolgiti ai commissari che il consiglio te lo danno...

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