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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: ANONIMO15/12/2009 23:53:00

iurisprudenza correlata



Cassazione Civile Sez. I, 16 Ottobre 2007, n. 21748 (in caso di persona in stato vegetativo da oltre quindici anni, nonostante l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico non costituiscano, in sé, oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario -il giudice può, su istanza del tutore, autorizzarne l’interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti: a) la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; b) sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, deve essere negata l’autorizzazione, perché allora va data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa)


Svolgimento



Tribunale di _____

Ricorso ex art 732 c.p.c.

In favore del Sig. Tizio (C.F.), nato a ____, il _____ e residente in _____, alla via _______, in qualità di tutore dell'interdetta Caia, nata a ______, il ________ e residente in _____, alla via _______, elettivamente domiciliato in ______, presso lo studio dell'avv. ______ che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al presente atto, espone quanto segue:

-          a partire dal  ______, Caia, a seguito di un incidente stradale, è costretta in stato vegetativo permanente da ben 20 anni;

-          la stessa è alimentata e idratata attraverso un sondino naso gastrico;

-          Tizio, nel corso di questi lunghi 20 anni, ha sottoposto la figlia Caia a numerose visite specialistiche;

-          la stessa, a parere di tutti i medici consultati, risulta in stato vegetativo permanente irreversibile;

-          Tizio, inoltre, durante i 20 anni di veglia, ha appreso dai numerosi amici della ragazza che spesso andavano a trovarlo, in particolare da Mevio e Sempronia, che in più di una occasione la stessa avesse affermato in maniera ostinata che se le fosse capitato di vivere in stato vegetativo avrebbe preferito di gran lunga la morte;

-          Senza dubbio alcuno le dichiarazioni rilasciate dalla ragazza ai suoi amici e parenti sono un chiaro indice per pervenire alla ricostruzione della volontà di Caia, attualmente in stato di incoscienza irreversibile;

-          Ebbene, dal momento che Tizio, a seguito del gravissimo incidente, è stato nominato tutore della giovane donna interdetta ai sensi e per gli effetti dell’art. 414 c.c., egli deve, in base a questo assunto, rappresentare la stessa per quanto riguarda la cura della persona.

-          Orbene, vanno ricordati, a tal uopo, i principi costituzionali dell'incoercibilità della cura e della stessa alimentazione. Basti pensare all’art. 32 della Costituzione, per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge, sempre che il provvedimento che li impone sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno alla salute degli altri e che l’intervento previsto non danneggi, ma sia anzi utile alla salute di chi vi è sottoposto. Soltanto in questi limiti è costituzionalmente corretto ammettere limitazioni al diritto del singolo alla salute, il quale, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire.

-          La soluzione, tratta dai principi costituzionali, relativa al rifiuto di cure ed al dovere del medico di astenersi da ogni attività diagnostica o terapeutica se manchi il consenso del paziente, anche se tale astensione possa provocare la morte, trova conferma nelle prescrizioni del codice di deontologia medica: ai sensi del citato art. 35, «in presenza di documentato rifiuto di persona capace», il medico deve «in ogni caso» «desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona».

-          Il quadro compositivo dei valori in gioco fin qui descritto, essenzialmente fondato sulla libera disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato nel possesso delle sue capacità di intendere e di volere, si presenta in modo diverso quando il soggetto adulto non è in grado di manifestare la propria volontà a causa del suo stato di totale incapacità e non abbia, prima di cadere in tale condizione, allorché era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, specificamente indicato, attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie egli avrebbe desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza.

-          Anche in tale situazione, tuttavia, pur a fronte dell’attuale carenza di una specifica disciplina legislativa, il valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti esige una loro immediata tutela ed impone al giudice una delicata opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali

-          Ebbene, poiché non può certo essere lo stato di incapacità a privare il soggetto del diritto di accettare o rifiutare trattamenti medici (consenso informato), diritto riconosciuto a tutti, se ne ricava che è il tutore, in questi casi, nell'esercizio del suo dovere di cura, che deve esercitare al posto dell’interdetto il diritto di non prestare il consenso a delle cure sanitarie. Se si dovesse ritenere il tutore privo del diritto di rappresentare il paziente incapace nelle decisioni che riguardano la salute, quest'ultimo si troverebbe nella discriminata condizione di non potere rifiutare i trattamenti. Il medico praticherebbe di conseguenza la terapia come se avesse ricevuto il consenso dal paziente, così violando gravemente i diritti e le facoltà allo stesso riconosciuti.

-          Certo è, tuttavia, che per esercitare tale diritto il tutore deve essere certo di quella che sarebbe la volontà sottesa dell’interdetto. Ebbene, la volontà di Caia emerge prepotente dai racconti di amici e parenti. La stessa, infatti, ha in più di una occasione manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento, l’inaccettabilità per sé dell’idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, preferendo di gran lunga la disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante legale. Trattasi di chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell’interessata, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell’integrità e dei suoi interessi critici e di esperienza. Ciò assicura che la scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante, ancorché appartenente alla stessa cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata dalla particolare gravosità della situazione, ma sia rivolta, esclusivamente, a dare sostanza e coerenza all’identità complessiva del paziente e al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Il tutore ha il compito di completare questa identità complessiva della vita del paziente, ricostruendo la decisione ipotetica che egli avrebbe assunto ove fosse stato capace; e, in questo compito, umano prima che giuridico, non deve ignorare il passato dello stesso malato, onde far emergere e rappresentare al giudice la sua autentica e più genuina voce.

-          A quanto detto va aggiunto che la Caia versa in una situazione cronica di oggettiva irreversibilità del quadro clinico di perdita assoluta della coscienza mancando una qualsivoglia prospettiva di regressione della patologia, lesiva del suo modo di intendere la dignità della vita e la sofferenza nella vita. I trattamenti alla stessa praticati, dunque, sono privi di qualsivoglia valenza terapeutica e come tali non sono idonei a produrre altro risultato se non quello di protrarre una condizione umanamente non dignitosa.

-          Anche la Cassazione, in una recente pronuncia riguardante una vicenda molto simile a quella oggetto d’esame, ha affermato che, in questi casi, la decisione del giudice, dato il coinvolgimento nella vicenda del diritto alla vita come bene supremo, può essere nel senso dell’autorizzazione soltanto (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona (cfr. Cassazione Civile Sez. I, 16 Ottobre 2007, n. 21748)

-          Ebbene, nella vicenda in esame si rinvengono i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

-          Si precisa, inoltre, che il Giudice Tutelare ha prestato il suo parere favorevole in merito alla vicenda de qua, come espressi verbis richiesto dall’art. 732 c.p.c.

Tanto premesso Tizio, nella qualità di tutore di Caia,

ricorre

all’Ill.mo Tribunale adito affinché, previa nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare conflitto tra gli interessi del tutore e quelli dell’interdetta, nonché considerato il parere del Giudice tutelare, che si allega al presente atto, Voglia:

- accertare che la condizione di stato vegetativo di Caia sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la stessa abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;

- accertare che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce di Caia, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona;

- per l’effetto autorizzare il ricorrente a chiedere l’interruzione dell'alimentazione forzata di Caia.

Si indicano come testi i Sig.ri Mevio e Sempronia, che verranno chiamate a rispondere sulla seguente circostanza:

“Vero che Caia, in più di una occasione, ha affermato il suo convincimento per il quale, in base al proprio stile di vita ed i suoi valori di riferimento, se le fosse capitato di vivere in stato vegetativo avrebbe preferito di gran lunga la morte?â€



Si allega

-          copia conforme parere Giudice Tutelare Dott. _______;

-          relazioni medico- peritali degli soecialisti che hanno visitato Caia.



Luogo e data

Avv. ________

Nomina

Il sottoscritto Tizio, in qualità di tutore di Caia, dichiarata interdetta con sentenza n. ____del ____ emessa dal Tribunale di _______, delega l’Avv. _____ a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio ed elegge il proprio domicilio presso il suo studio professionale sito in _____, alla via ______, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge.

Tizio (firma)

È autentica

Avv. _________

Da: marlene7815/12/2009 23:54:40

Da: Vabbuò15/12/2009 23:55:27
@ Anonimo:

che fai segnali un parere dei percorsi Giuffrè?????

Da: Lilly7915/12/2009 23:56:18
x anonimo riguardo al 732 cpc l'avevo visto su sito giuffre.... pensi possa uscire davvero giovedì? non sarebbe male...

Da: marlene7815/12/2009 23:57:28
ma nn sn qst gli abbinamenti.. so x certo ke cagliari è corretta da reggio calabria
mentre reggio calabria è corretta da genova...

Da: Martina15/12/2009 23:59:57
Ragazzi, ma l'aquila invece da chi viene corretta?!!

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Da: deedee16/12/2009 00:00:04
sapete da chi è corrett bologna?

Da: deedee16/12/2009 00:00:50
sapete da chi è corrett bologna?

Da: cassia7716/12/2009 00:02:05

da altro sito scritto direttamente dagli Amministratori del forum:

ABBINAMENTI CDA ESAMI (salvo errori di trascrizione)

Nuovo messaggioda GiovaniAvvocati » mar dic 15, 2009 10:32 pm
roma corretta da milano
brescia da Messina
Catanzaro da Catania
Palermo da Lecce
Firenze corretta da Catanzaro
Messina corretta da Ancona
RC da Genova
Bologna corretta da Napoli
Potenza corretta da Perugia
Bari corretta da Venezia
Trieste corretta da Trento
Cagliari corretta da Brescia
Salerno corretta da Palermo
Catanzaro corretta da Venezia
Catania corretta da Firenze

Da: Barese16/12/2009 00:05:30
quei porci della commissione di Milano neanche correggeranno i compiti... ci bocceranno tutti... è uno schifo... ci vorrebbe una rivolta contro questa assurda mattanza... più abbiamo una presidente che sembra Hitler e non ci permette di collaborare e non ci fa neanche aiutare minimamente dai membri della commissione.

In realtà così facendo farà aiutare solo i raccomandati e invece non verranno per niente aiutati i figli di N.N. .... che bella cosa...

Chissà se sono più mafiosi i mafiosi o quelli che ci fanno fare questo esame di merda rovinandoci la vita per anni o per sempre senza correggere secondo coscienza e diligenza i nostri elaborati....

Inoltre sono pappa e ciccia avvocati e giudici ... che ci vuoi fare è solo uno schifo non possiamo fare altro che subire in silenzio...

Da: fuori dai giochi16/12/2009 00:09:03
anche se la percentuale di promossi è del 70% nessuno, con questo tipo di esame e di correzioni, può essere sicuro di non far parte del 30% dei bocciati...

Da: Barese16/12/2009 00:12:21
ma ci rendiamo conto che dobbiamo fare questo concorso no per abilitarci ma solo per far ingrassare gli avvocati più grandi che altrimenti nella mischia rimarrebbero disoccupati ....

Da: APPOGGIO MORALE16/12/2009 00:16:00
grande barese!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: suburbano16/12/2009 00:41:12
A Bari agli orali nella 8 sottocommissione l'avv DECESARE ha interrogato il nipote..ma non è vietato???.

Da: Lorenzo16/12/2009 01:01:00
Perchè un dominus che interroga il suo praticante???

Da: alfano16/12/2009 01:14:15
ma è vietato...bisognerebbe dirlo al gip Fanizzi..l'unica persona seria della commissione 2008/2009

Da: Zietto16/12/2009 01:42:36
quali sn le tracce di domani

Da: roberto16/12/2009 04:33:09
non si sann ancora le race di penale........è assurdo siamo gli unici coglioni a non conoscerle.

Da: roberto16/12/2009 04:59:05
...............allora le tracce di penale ( scusate o scritto "race").
non posso credere che nessuno le sappia, umanamente impossibile( la campania omai non conta più niente, non abbiamo nessun rapp.te politico.) In Sicilia Alfanino le ha date via e_mail ?

Da: marcus16/12/2009 05:37:18
allora news sulla traccia di stamani?

Da: luca16/12/2009 05:40:09
RAGAZZI CI SONO NOTIZIE SULLE POSSIBILI TRACCE DI PENALE CHE USCIRANNO OGGI????? FORZA

Da: vale_le16/12/2009 05:58:41
falso??? fede pubblica???

Da: Elisa16/12/2009 05:58:41
Daiiiiiiiii!!
Sto andando via, novita???

Da: chediocelamandibuona16/12/2009 06:39:56
news sulle traccedi oggi

Da: SARA16/12/2009 06:58:51
in bocca al lupo a tutti

Da: il mai solo16/12/2009 06:59:27
si sa qualcosa sulle tracce di penale?

Da: oncia16/12/2009 07:08:29
guarda che Torino e abbinata a Venezia, lo so perche purtroppo sn tra quei disgraziati

Da: magariiiiiiiiii dite qlc su penale16/12/2009 07:09:42
PEnale??????????????

Da: pippo16/12/2009 08:04:12
novita?

Da: gu16/12/2009 08:04:15
allora penale

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