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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: RAG15/12/2009 11:27:30

Da: spettatore15/12/2009 11:28:19
ma solo questo forum e quello qui http://bit.ly/6KI7r5  sembrano aperti alle discussioni sull'esame ???

Da: LECCE15/12/2009 11:28:22
ragazzi avete novità di LECCE??? sono entrati??? con chi è abbinata?????

Da: LECCE15/12/2009 11:28:34
ragazzi avete novità di LECCE??? sono entrati??? con chi è abbinata?????

Da: daddona15/12/2009 11:29:18
notizie da Napoli?

Da: Stella15/12/2009 11:30:22
non riesco ad accedere all'altro forum.
datemi qualche dritta sulle soluzioni!!aiutoo

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Marina15/12/2009 11:30:41
LE VERE TRACCE QUALI SONO?
COME AL SOLITO NON SI CAPISCE NIENTE.
SIATE SERI, C'è GENTE IL CUI COMPITO DIPENDE INTERAMENTE DA NOI

Da: BARI15/12/2009 11:31:21
CI SONO NOVITA DA BARI???????SKERMATURA SI O NO?????

Da: IDEM15/12/2009 11:31:49
dove si possono trovare i pareri svolti??

Da: 15/12/2009 11:31:50

Da: penelope15/12/2009 11:31:51
A Lecce sono entrati già da due ore ma ancora non si sa con chi sia abbinata

Da: Avalon15/12/2009 11:31:54
ragazzi il forum è questo e esiste!!!ci siamo noi!!!!

http://supporto2009.forumcommunity.net/?t=33860748&st=165

se non riuscite riprovate più volte!!!

ci vuole una registrazione di un paio di minuti, se non avete l'account forumcommunity....

Da: marco balzano15/12/2009 11:32:49
non riesco a trovare le tracce di quest'anno....qualcuno mi può dare una mano? :)

Da: piercarlo15/12/2009 11:32:50
complimenti agli SCIACALLI che ingolfano con finte tracce e corrispondenti link pubblicitari

Da: XXX15/12/2009 11:36:31
http://supporto2009.forumcommunity.net/?t=33860748&st=180#lastpost
il link dell'altro forum è questo, è giusto e stanno davvero aiutando

Da: antonio 97915/12/2009 11:37:04
La società Alfa è concessionaria di una casa automobilistica società beta per
la vendita in ambito locale. In considerazione della contingente situazione di
difficoltà economica soprattutto in relazione alla generale contrazione degli
acquisti degli automobili, la casa automobilistica società beta rappresenta con
ripetute missive alla società concessionaria la necessita di modificare in
senso a se più favorevole le condizioni economiche previste nel contratto,
inparticolare di procedere ad una diversa regolamentazione pattizia della
misura del prezzo da applicarsi per la vendita tra le parti. Poiché la società
Alfa dichiara , mediante lettera raccomandata, di non essere disponibile ad una
modifica delle previsioni contrattuali nel senso richiesto, la società
automobilistica beta si avvale del diritto di recesso ad nutum previsto in suo
favore dal contratto di concessione stipulato tra le parti. Il candidato,
assunte le vesti di difensore della società concessionaria Alfa rediga parere
motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie;
il particolare analizzi il candidato la questione sotto il profilo Dell
applicabilità alla fattispecie dell istituto Dell abuso del diritto.


II traccia

Ccon testamento olografo tizio disponeva delle proprie sostanze in
favore dei due figli caio e sempronia. In particolare, con suddetto testamento
olografo il de cuius manifestava la volta di attribuire a titolo di prelegato
al figlio caio un appartamento in Roma via delle rose ed alla figlia sempronia
un appartamento in Roma via dei garofani, nominandoli, per il resto, eredi
universali. Nell atto testamentario, tuttavia, era altresì aggiunta la seguente
condizione: ( qualora al momento Dell apertura della mia successione mio figlio
caio non si Sarà risposato adesso lascio, in sostituzione della legittima a lui
spettante per legge, l usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di via
delle rose, nonché di tutti gli altri miei beni ad eccezione della casa di via
dei garofani, come sopra attribuita a mia figlia sempronia, cui sarà devoluta
anche la nuda proprietà degli altri beni, tenuto conto del fatto che la stessa
è madre di due figli). Caio si rivolge allora ad un legale Per valutare se
sussistano i presupposti per contestare la validità della suddetta clausola
testamentaria, ritenendo che, sebbene lo stesso aveva incorso il procedimento
di separazione giudiziale con il proprio coniuge al tempo della redazione del
testamento, la clausola testamentaria di cui sopra costituisca una coercizione
alla sua libertà di contrarre nuovo matrimonio. Il candidato, assunte le vesti
di difensore di caio, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le
problematiche sottese alla fattispecie; in particolare, premessi brevi cenni
sulla libertà testamentaria e sui limiti di apponibilità di una condizione nell
atto testamentario, analizzi la questione della validità della clausola in
oggetto precisando le previsioni normative di riferimento e gli effetti sul
testamento.

Da: LECCE15/12/2009 11:37:08
si vocifera LECCE-TORINO, ma è anche probabile CATANIA o L'AQUILA, confermate?

Da: antonio 97915/12/2009 11:38:10
La società Alfa è concessionaria di una casa automobilistica società beta per
la vendita in ambito locale. In considerazione della contingente situazione di
difficoltà economica soprattutto in relazione alla generale contrazione degli
acquisti degli automobili, la casa automobilistica società beta rappresenta con
ripetute missive alla società concessionaria la necessita di modificare in
senso a se più favorevole le condizioni economiche previste nel contratto,
inparticolare di procedere ad una diversa regolamentazione pattizia della
misura del prezzo da applicarsi per la vendita tra le parti. Poiché la società
Alfa dichiara , mediante lettera raccomandata, di non essere disponibile ad una
modifica delle previsioni contrattuali nel senso richiesto, la società
automobilistica beta si avvale del diritto di recesso ad nutum previsto in suo
favore dal contratto di concessione stipulato tra le parti. Il candidato,
assunte le vesti di difensore della società concessionaria Alfa rediga parere
motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie;
il particolare analizzi il candidato la questione sotto il profilo Dell
applicabilità alla fattispecie dell istituto Dell abuso del diritto.


II traccia

Ccon testamento olografo tizio disponeva delle proprie sostanze in
favore dei due figli caio e sempronia. In particolare, con suddetto testamento
olografo il de cuius manifestava la volta di attribuire a titolo di prelegato
al figlio caio un appartamento in Roma via delle rose ed alla figlia sempronia
un appartamento in Roma via dei garofani, nominandoli, per il resto, eredi
universali. Nell atto testamentario, tuttavia, era altresì aggiunta la seguente
condizione: ( qualora al momento Dell apertura della mia successione mio figlio
caio non si Sarà risposato adesso lascio, in sostituzione della legittima a lui
spettante per legge, l usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di via
delle rose, nonché di tutti gli altri miei beni ad eccezione della casa di via
dei garofani, come sopra attribuita a mia figlia sempronia, cui sarà devoluta
anche la nuda proprietà degli altri beni, tenuto conto del fatto che la stessa
è madre di due figli). Caio si rivolge allora ad un legale Per valutare se
sussistano i presupposti per contestare la validità della suddetta clausola
testamentaria, ritenendo che, sebbene lo stesso aveva incorso il procedimento
di separazione giudiziale con il proprio coniuge al tempo della redazione del
testamento, la clausola testamentaria di cui sopra costituisca una coercizione
alla sua libertà di contrarre nuovo matrimonio. Il candidato, assunte le vesti
di difensore di caio, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le
problematiche sottese alla fattispecie; in particolare, premessi brevi cenni
sulla libertà testamentaria e sui limiti di apponibilità di una condizione nell
atto testamentario, analizzi la questione della validità della clausola in
oggetto precisando le previsioni normative di riferimento e gli effetti sul
testamento.

Da: penelope15/12/2009 11:39:09
X Marina: le tracce sono a pagina 9 - concessionaria automobilistica e testamento olografo

Da: ale15/12/2009 11:39:56
ci sono novità da bari, con chi sono abbinati?

Da: fede15/12/2009 11:40:04
per caso sapete l'abbinamento di messina e se hanno iniziato ?

Da: ale15/12/2009 11:40:10
ci sono novità da bari, con chi sono abbinati?

Da: camomilla15/12/2009 11:41:21
Le tracce che ha inviato antonio sono quelle giuste

Da: raga15/12/2009 11:43:55
aiutateci

Da: aiutante15/12/2009 11:45:43
siamo sicuri delle due tracce

Da: perlesame15/12/2009 11:45:55
venite su http://supporto2009.forumcommunity.net/?t=33860748&st=210#lastpost


Da: ...15/12/2009 11:48:57
ma quest'altro forum non funziona?

Da: mica15/12/2009 11:50:11
ma mica è consentito portare i cellulari!

Da: lexus15/12/2009 11:51:08
Tizio è concessionario di vendita di autovetture prodotte dalla società Alfa. Nel contratto di concessione di vendita siglato tra Tizio e la società Alfa è prevista la facoltà a favore di quest’ultima, di recedere unilateralmente ad nutum.

In data 20 Maggio 2009 la società Alfa, senza alcun preavviso, comunica di voler esercitare la facoltà di recesso prevista contrattualmente, dichiarando revocata la concessione di vendita a decorrere dal giorno 1 Giugno 2009.

Tizio decide, quindi, di rivolgersi al proprio legale Filano, per verificare la legittimità del comportamento della società Alfa.

Il candidato, assunte le vesti del legale Filano, rediga parere motivato.





Giurisprudenza



Cassazione civile, sezione III, 18 settembre 2009, n. 20106: L'esercizio di un clausola che riconosca ad un contraente di recedere "ad nutum" dal contratto deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, anche al fine di riconoscere l'eventuale diritto al risarcimento del danno per l'esercizio di tale facoltà in modo non conforme a tali principi. Spetta al giudice valutare che l'esercizio del recesso non integri l'ipotesi di abuso di diritto; la valutazione deve essere più ampia e rigorosa laddove vi sia una provata disparità di forze fra i contraenti.




Svolgimento

Preliminare alla risoluzione della controversia, appare ineludibile una disamina del principio di correttezza e buona fede.

L’art. 1175 c.c. prevede che il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza nello svolgimento del rapporto obbligatorio. La norma rappresenta una clausola aperta e generale del sistema ed è ribadita da diverse previsioni normative che ne costituiscono diretta applicazione: il principio di correttezza  è infatti enunciato da tutta una serie di disposizioni in materia contrattuale, quali ad esempio quelle relative alle trattative (art. 1337 c.c.), all’interpretazione (art. 1366 c.c.) ed all’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), con riferimento ad un ambito che copre sia la fase statica, quanto la fase dinamica del rapporto obbligatorio. La buona fede contrattuale può quindi considerarsi come una species del più generale concetto di correttezza.

Non esaurendosi nei singoli richiami normativi, bensì assumendo valenza programmatica e precettiva , il principio di buona fede è quindi dotato di autonoma rilevanza e si ritiene violato anche aldilà del caso in cui vi sia un comportamento scorretto lesivo di una posizione soggettiva tutelata da una specifica norma.

L’applicazione della clausola generale della buona fede prima di giungere a significativi risultati ha però vissuto un iter travagliato, caratterizzato da alterne vicende che ne hanno depotenziato per diverso tempo la portata innovativa.

La giurisprudenza, infatti, ha inizialmente avuto un atteggiamento di chiusura rispetto all'applicazione di un criterio quale quello insito nell'art. 1175, che mal si coniuga con il rigoroso ossequio del principio della certezza del diritto. L'originaria tendenza dei giudici è stata quella di attenersi ad una valutazione legata alla stretta legalità, senza lasciare troppo spazio all'applicazione di principi legislativi che avessero la forza propulsiva di innovare i precetti giuridici alla luce di esigenze morali.

Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti hanno invece interpretato la regola della correttezza quale parametro che consente una valutazione comparativa degli interessi delle parti con gli adeguati correttivi ad un'applicazione rigorosamente fedele allo strictum ius, sino al punto da individuare nell'art. 1175 c.c. il fulcro della disciplina delle obbligazioni. Ruolo centrale nella svolta ermeneutica del diritto vivente lo ha assunto la lettura coordinata delle norme codicistiche dettate in tema di buona fede contrattuale e la norma costituzionale di cui all’art.2 che richiede che i rapporti interpersonali degli associati siano informati al dovere di solidarietà.

In tal modo il principio costituzionale di solidarietà, di cui la buona fede, costituisce specificazione, si pone come valore nel sistema dei rapporti umani ed anche in quello dei rapporti patrimoniali, sicché l’intero sistema delle relazioni deve essere governato dalla lealtà dei soggetti interessati; la solidarietà si può allora considerare una regola di chiusura nella misura in cui garantisce da un lato la realizzazione completa dell’operazione economica perseguita dalle parti e dall’altro l’allineamento del regolamento contrattuale alle finalità d’ordine sociale perseguite dall’ordinamento.

La correttezza e la buona fede, quindi, alla luce della lettura imposta dal principio di solidarietà, fungono sia da criterio di integrazione del contratto, sia da limite per le pretese delle parti contraenti. Debitore e creditore sono quindi accomunati da una disposizione di carattere generale che impone loro di comportarsi secondo le regole della correttezza ex art. 1175 c.c. La buona fede sancita in generale a carico dei soggetti del rapporto obbligatorio si specifica nell'obbligo di salvaguardia, che esige da entrambe le parti di salvaguardare l'utilità della controparte nei limiti di un apprezzabile sacrificio  .

La buona fede si compie in una duplice direzione in quanto nei confronti del creditore fa sì che gli sia vietato di abusare del suo diritto e, nello stesso tempo, lo obbliga ad attivarsi al fine di evitare o contenere gli imprevisti aggravi della prestazione o le conseguenze dell'inadempimento; nei confronti del debitore incide nella misura in cui questi è tenuto oltre che ad adempiere alla prestazione dedotta nel titolo, anche a salvaguardare gli interessi del creditore che non sono tutelati specificatamente dal rapporto obbligatorio, ma ne sono comunque connessi.

Rispetto alla posizione creditoria, quindi, criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva, quindi, è quello dell'abuso del diritto.

Gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto - ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e giurisprudenziale (da ultimo Cass.18 settembre 2009, n. 20106) - sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.

L'abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore.

È ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede.

Come conseguenze di tale, eventuale abuso, l'ordinamento pone una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva.

E nella formula della mancanza di tutela, sta la finalità di impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti connessi - attraverso atti di per sé strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui l'ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata.

Qualora la finalità perseguita da una delle parti non sia quella consentita dall'ordinamento, si avrà abuso. In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio.

Compiuta una doverosa premessa teorica sul principio di buona fede e sull’abuso del diritto, procediamo con l’applicazione delle prospettive esegetiche illustrate, al caso concreto.

In particolare occorre verificare la correttezza del comportamento della società Alfa nell’esercizio della facoltà di recesso ad essa riconosciuto dal contratto di concessione di vendita.

Occorre in prima battuta osservare come tale facoltà sia riconosciuta dal legislatore all’art.1373 c.c., II comma. Autorevole dottrina (De Nova) ha affermato che la funzione del recesso nei contratti di durata (come quello di concessione di vendita) sia quello di consentire ad una parte di sciogliersi dal rapporto, o perché sia venuto meno il suo interesse o perché siano modificate in modo sostanziale le condizioni contrattuali.

Orbene, nella fattispecie, concreta, non sono rappresentate le indicate motivazioni che giustificano lo scioglimento del contratto, senza contare che la società Alfa ha esercitato il recesso in modo del tutto disinteressato degli interessi della controparte, decidendo lo scioglimento del rapporto e comunicandolo solo pochissimi giorni prima dalla data dell’interruzione.

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi senz’altro contrario a buona fede il comportamento della società Alfa e ben potrà Tizio coltivare azione verso la controparte per l’illegittimità del recesso da questa esercitato.

Da: claudia15/12/2009 11:51:11
QUALCOSA SULLA 1° TRACCIA
TRACCIA CONCESSIONARIO - Commento

Contratti, anche la facoltà di recesso unilaterale è vincolata ai principi di correttezza e buona fede
L'atto di autonomia privata può ben celare l'abuso del diritto: sta al giudice vigilare sui canoni di cui agli articoli 1175 e 1375 Cc, il che non significa sindacare le scelte economiche. Verifica più rigorosa in caso di disparità di forza fra le parti

Ad nutum sì, ad libitum no. Il recesso dal contratto può ben essere unilaterale, ma non arbitrario. Anche il più puro atto di autonomia privata può celare l'abuso del diritto: sta al giudice controllare che la parte, nell'esercizio della facoltà che lo schema negoziale gli riconosce, rispetti i principi generali di correttezza e buona fede. Il che non significa sindacare le scelte economiche dei contraenti. Lo stabilisce la sentenza 20106/09, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione (e qui leggibile come documento correlato).
Rapporti di forze. Accolto il ricorso dei venditori di auto cui Renault Italia aveva revocato la concessione con un recesso ad nutum. Sbaglia la sentenza di merito, che nega il danno, laddove afferma che l'esercizio del potere di recesso consentito dal contratto non può essere controllato dal giudice quanto a ragionevolezza perché altrimenti la valutazione sarebbe "politica". Il punto - spiegano invece gli "ermellini" - è che la valutazione va effettuata in termini di "conflittualità": le parti sono portatrici di interessi contrapposti ed è necessario controllare la proporzionalità dei mezzi adoperati. E il controllo sarà più rigoroso quando fra le parti c'è una provata disparità di forze: in questo la verifica del carattere abusivo della condotta del contraente forte può prescindere dal dolo (Cassazione 1618/09, massima nella Rassegna del 17 marzo 2009).
Mezzi e fini. Resta da capire che cos'è l'abuso del diritto, e la Suprema corte ne offre una compiuta descrizione: in sintesi, esso si configura quando l'esercizio concreto del diritto rispetta formalmente la cornice normativa ma determina un'ingiustificata sproporzione fra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio imposto alla controparte; lo schema formale, insomma, è strumentalizzato per ottenere obiettivi ulteriori a quelli indicati dal legislatore. In Italia, a differenza di altri Paesi Ue, non esiste una norma ad hoc che sanzioni l'abuso del diritto. Ma il principio è di frequente uso, oltre che in ambito tributario, in materia bancaria e societaria (la sentenza 20106/09 propone un'ampia rassegna; cfr. Cassazione 10864/09; 8481/09; 5348/09, arretrato 21 aprile 2009; in ambito tributario: 15029/09, 12042/09, 12044/09, 11659/09 negli arretrati 8 luglio, 27 e 5 giugno, 22 maggio 2009). Ed esso - puntualizzano i giudici - può essere utilizzato per esaminare i rapporti negoziali che nascono da atti di autonomia privata come il recesso ad nutum dal contratto.
Principi complementari. Sull'altro piatto della bilancia ci sono i principi generali di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 Cc) che ormai "sono entrati nel tessuto connettivo dell'ordinamento giuridico". E naturalmente valgono anche per i contratti: la seconda, in particolare, è un canone generale indispensabile per mantenere il rapporto giuridico "nei binari dell'equilibrio e della proporzione" (Cassazione 23726/07, arretrato 17 novembre 2007). Abuso del diritto e buona fede oggettiva - osserva la Suprema corte - sono principi che si integrano, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata nella direzione dell'articolo 42, quello della "funzione sociale" della proprietà privata. Allora: le parti contrattuali devono ispirarsi alla buona fede e quando la finalità dell'atto giuridico di autonomia privata non è quella consentita dall'ordinamento scatterà l'abuso del diritto.
Supplemento d'indagine. Cade in errore, dunque, il giudice di merito che ha escluso il danno sul solo rilievo che il recesso ad nutum era per la Renault Italia il mezzo più conveniente per modificare la rete di vendita e che non spetta alla magistratura sindacare le scelte imprenditoriali. Sarà ora il giudice del rinvio a dover interpretare le clausole del contratto e a stabilire se gli ex concessionari hanno o meno il diritto a un risarcimento per l'eventuale esercizio, da parte del colosso automobilistico, della facoltà di recesso in un modo non conforme a correttezza e buona fede.

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