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Da: garganico12/12/2009 18:28:58
Uno che già lavora ma che si sta arrendendo.
Se sapete qualcosa l'email:
giannifalko@live.it

Da: violaus12/12/2009 18:33:28
lager a Bari? io porto solo appunti a matita nei codici niente di che,

Da: luca12/12/2009 18:34:55
Qualcuno sa darmi indiscrezioni su chi correggerà il compito dell'Aquila???....Grazie.

Da: geppi12/12/2009 18:46:26
io sono di firenze

Da: DA BARI12/12/2009 18:50:35
bari da chi verrà corretta????
a me dicono firenze o venezia????
si sa qualcosa ??? rispondete grazie !!!

Da: Prince12/12/2009 18:56:47
Ragazzi, l'anno scorso abbiamo utilizzato messanger

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Da: elisa12/12/2009 19:00:56
Sapete qualcosa su chi correggerà Roma

Da: elisa12/12/2009 19:05:16
qualcuno di voi è di Roma ultime lettere?

Da: casertano12/12/2009 19:07:07
ultime novità Napoli?

Da: fioresnello12/12/2009 19:08:33
per elisa
si mormora da più parti che roma verrà corretta da milano(vai sul sito www.praticanti.altervista.org) e vedrai.
Mi spiace....

Da: cda LECCE12/12/2009 19:08:40
..qualcuno di Lecce, avete notizie sui "posti assegnati"??

Da: Prince12/12/2009 19:09:29
l'estrazione della corte d'appello che corregge i compiti viene fatta durante l'ultimo giono della prova scritti

Da: rex12/12/2009 19:11:18
...no  a lecce non ci sono!

Da: fioresnello12/12/2009 19:13:30
per prince
no no. si sapra ufficialmente lunedi. Dove l'hai sentita quella falsa notizia?

Da: alessandro catanzaro12/12/2009 19:18:07
x prince
non è vero ho chiamato il ministero e mi hanno detto che gli abbinamenti sono stati fatti ma il decreto era alla firma quindi non mi poteva dire come erano abbinati

Da: cda LECCE x rex12/12/2009 19:21:56
oh, speriamo bene..

Da: testappes12/12/2009 19:21:57
novità tracce?

Da: vanessa12/12/2009 19:22:03
raga novità????

Da: geppi12/12/2009 19:23:21
su altalex ci sono 2 possibili tracce

Da: tiziana12/12/2009 19:29:31
qualcuno fa l'esame a genova??
di civile cosa potrebbe uscire?

Da: x geppi12/12/2009 19:38:07
e quali sono?

Da: geppi12/12/2009 19:41:56
quello sugli immigrati e quello sui due poliziotti

Da: balulu12/12/2009 19:49:30
questa notizia è ufficiosa al 95% arriva dal cda di venezia
ecco gli accoppiamenti del gruppo D:
venezia è corretta da torino
firenze è corretta da bari
bari è corretta da venezia
torino è corretta da firenze

Da: fioresnello12/12/2009 19:59:15
per geppi:
quali sono le due possibili tracce su altalex?
ho provato ad andare sul forum ma non mi fanno entrare vogliono pass nick, carte di credito, autorizzaz e quant'altro.
Puoi dirci le tracce?

Da: fioresnello12/12/2009 20:00:59
per geppi:
se fai un copia incolla delle tracce qui, ti saremo grati per l'eternità

Da: nuvi12/12/2009 20:04:17
http://www.sarannoavvocati.info/Commissioni_e_Sottocommissioni,_Esame_di_Avvocato.html
sono pubblicate  tutte le sottocommissioni

Da: nuvi12/12/2009 20:06:54
scusate ma non sono pubblicate tutte...

Da: luca12/12/2009 20:08:42
Notizie di possibili commissioni per l'Aquila????.......x fioresnello...le tracce le trovi sulla home page di altalex...non c'e bisogno di nessuna pw

Da: fioresnello12/12/2009 20:10:49
ok luca grazie vado

Da: Anna roma12/12/2009 20:12:40
CIao compagni di sventura....ecco lee tracce propoate su altalx
Traccia
Tizio cittadino extracomunitario viene assolto dal Tribunale di Bergamo, con sentenza del 13 febbraio 2007, assolveva lâimputato F.S. perché il fatto non costituiva reato ex art. 14, comma 5 ter, D.Lgs. 286/98 per mancanza dellâelemento soggettivo del reato, atteso che lâimputato stesso era in attesa dei documenti necessari per il matrimonio, poi effettivamente avvenuto il 5 febbraio 2007.
Ricorre per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia per violazione ed erronea applicazione della legge penale, perché l'esimente speciale opererebbe soltanto in presenza di una condizione di concreta inesigibilità non ravvisabile nel caso di specie.
La soluzione proposta
Negli ultimi decenni, infatti, lâItalia da paese tradizionalmente di emigranti si è trasformata in paese di immigrati con la conseguente necessità avvertita dal legislatore di approntare misure idonee per far fronte a tale fenomeno. La disciplina de qua si pone come obiettivo la regolazione dei flussi migratori e la rimozione di situazioni di illiceità e di pericolo originate dalla presenza dello straniero clandestino nel territorio dello Stato. In particolare il riferimento è ai c.d. migranti economici, non potendo tale disciplina essere applicata agli stranieri richiedenti diritto dâasilo o ai rifugiati. Per questi ultimi, infatti, il pericolo di persecuzioni per motivi di razza, lingua, religione, opinioni politiche esclude la possibilità di emettere nei loro confronti provvedimenti di espulsione o respingimento alla frontiera.
Nella fattispecie in analisi viene in rilievo lâart. 14, comma 5 ter, D.Lgs. 286/98 ai sensi del quale, se lo straniero, in seguito allâordine del Questore di lasciare il territorio entro cinque giorni, si intrattiene nel territorio dello Stato senza giustificato motivo, è soggetto a reclusione da uno a quattro anni. La formula âsenza giustificato motivoâ, come affermato dalla Corte Costituzionale, è utilizzata dal legislatore nelle ipotesi in cui non è possibile individuare ab origine tutte le situazioni idonee a giustificare lâinosservanza del precetto penale. La formula de qua, come altre ad essa equivalente, id est âsenza giusta causaâ, âsenza giusto motivoâ, costituisce una valvola di sicurezza del sistema repressivo finalizzata ad evitare lâapplicazione della sanzione penale in caso di situazioni ostative oggettive o soggettive ovvero quando è necessario tutelare interessi di rango pari o superiore a quelli protetti dalla norma incriminatrice. La Corte Costituzionale, al riguardo, ha considerato situazioni di inesigibilità del precetto penale lâassoluta impossidenza dello straniero, da non confondere col mero disagio economico, oppure il mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari pur sollecitamente e diligentemente richiesti. Sulla scia di tale orientamento si pone la Cassazione con la sentenza in esame, allorquando esclude che le nozze di uno straniero con la fidanzata italiana possano giustificare il mancato ritorno dellâimmigrato nel suo paese dâorigine, dopo lâordine in tal senso del Questore. In altri termini, la inesigibilità del comportamento ha riguardo solo a situazioni ostative di particolare pregnanza, come quelle in precedenza indicate, da valutare caso per caso, che renda particolarmente difficoltoso o pericoloso lâadempimento dellâordine impartito. In tali ipotesi non rientra lâattività burocratica necessaria per giungere a nozze, atteso che tale situazione non incide in alcun modo sulla possibilità di adempiere allâordine del Questore e non comporta il rischio di essere perseguitati per motivi di sesso, lingua, razza, religione o opinioni politiche.
Conclusione
Le nozze non hanno "efficacia paralizzante" in quanto non rientrano nella nozione di giustificato motivo così come interpretata dall'illustrato quadro giurisprudenziale.
Si veda: Corte di cassazione, sez. I penale, sentenza 12 febbraio 2008, n. 6605.





Traccia
Tizio cittadino extracomunitario viene assolto dal Tribunale di Bergamo, con sentenza del 13 febbraio 2007, assolveva lâimputato F.S. perché il fatto non costituiva reato ex art. 14, comma 5 ter, D.Lgs. 286/98 per mancanza dellâelemento soggettivo del reato, atteso che lâimputato stesso era in attesa dei documenti necessari per il matrimonio, poi effettivamente avvenuto il 5 febbraio 2007.
Ricorre per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia per violazione ed erronea applicazione della legge penale, perché l'esimente speciale opererebbe soltanto in presenza di una condizione di concreta inesigibilità non ravvisabile nel caso di specie.
La soluzione proposta
Negli ultimi decenni, infatti, lâItalia da paese tradizionalmente di emigranti si è trasformata in paese di immigrati con la conseguente necessità avvertita dal legislatore di approntare misure idonee per far fronte a tale fenomeno. La disciplina de qua si pone come obiettivo la regolazione dei flussi migratori e la rimozione di situazioni di illiceità e di pericolo originate dalla presenza dello straniero clandestino nel territorio dello Stato. In particolare il riferimento è ai c.d. migranti economici, non potendo tale disciplina essere applicata agli stranieri richiedenti diritto dâasilo o ai rifugiati. Per questi ultimi, infatti, il pericolo di persecuzioni per motivi di razza, lingua, religione, opinioni politiche esclude la possibilità di emettere nei loro confronti provvedimenti di espulsione o respingimento alla frontiera.
Nella fattispecie in analisi viene in rilievo lâart. 14, comma 5 ter, D.Lgs. 286/98 ai sensi del quale, se lo straniero, in seguito allâordine del Questore di lasciare il territorio entro cinque giorni, si intrattiene nel territorio dello Stato senza giustificato motivo, è soggetto a reclusione da uno a quattro anni. La formula âsenza giustificato motivoâ, come affermato dalla Corte Costituzionale, è utilizzata dal legislatore nelle ipotesi in cui non è possibile individuare ab origine tutte le situazioni idonee a giustificare lâinosservanza del precetto penale. La formula de qua, come altre ad essa equivalente, id est âsenza giusta causaâ, âsenza giusto motivoâ, costituisce una valvola di sicurezza del sistema repressivo finalizzata ad evitare lâapplicazione della sanzione penale in caso di situazioni ostative oggettive o soggettive ovvero quando è necessario tutelare interessi di rango pari o superiore a quelli protetti dalla norma incriminatrice. La Corte Costituzionale, al riguardo, ha considerato situazioni di inesigibilità del precetto penale lâassoluta impossidenza dello straniero, da non confondere col mero disagio economico, oppure il mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari pur sollecitamente e diligentemente richiesti. Sulla scia di tale orientamento si pone la Cassazione con la sentenza in esame, allorquando esclude che le nozze di uno straniero con la fidanzata italiana possano giustificare il mancato ritorno dellâimmigrato nel suo paese dâorigine, dopo lâordine in tal senso del Questore. In altri termini, la inesigibilità del comportamento ha riguardo solo a situazioni ostative di particolare pregnanza, come quelle in precedenza indicate, da valutare caso per caso, che renda particolarmente difficoltoso o pericoloso lâadempimento dellâordine impartito. In tali ipotesi non rientra lâattività burocratica necessaria per giungere a nozze, atteso che tale situazione non incide in alcun modo sulla possibilità di adempiere allâordine del Questore e non comporta il rischio di essere perseguitati per motivi di sesso, lingua, razza, religione o opinioni politiche.
Conclusione
Le nozze non hanno "efficacia paralizzante" in quanto non rientrano nella nozione di giustificato motivo così come interpretata dall'illustrato quadro giurisprudenziale.
Si veda: Corte di cassazione, sez. I penale, sentenza 12 febbraio 2008, n. 6605.

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