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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: laura | 18/12/2008 10:30:16 |
ragazzi...la traccia di penale x favore!!!!! | |
Da: cippo | 18/12/2008 10:31:27 |
trovata sentenza Poiché l'inabilitazione produce come effetto legale soltanto l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell'art. 139, comma 2, c.p.c., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082 | |
Da: pellicano76 | 18/12/2008 10:31:31 |
X POLIZIA POSTALE: ma ti pagano anche per scrivere stronzate del genere? | |
Da: alessandro (vero) | 18/12/2008 10:31:38 |
no non sono io! | |
Da: .. | 18/12/2008 10:31:45 |
Vorrei aiutarvi.. se mi dite come fare magari.. | |
Da: rex | 18/12/2008 10:31:59 |
SENTITE UN PO':::::::notifica all'inabilitato figlio del destinatario della citazione...processo in contumacia....condannna.....bisogna fare appello per nullità della notifica e mancata conoscenza dell'atto | |
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Da: disperata | 18/12/2008 10:32:31 |
raga ma restiamo qui o al massimo su altri forum ma sullo stesso sito non riesco ad entrare su forum free | |
Da: simo | 18/12/2008 10:32:39 |
Scusate, non ne capisco molto..ma quindi la prima traccia è un'opposizione a D.I.?? | |
Da: immax | 18/12/2008 10:32:40 |
comparsa di costituzione con appello incidentale | |
Da: dom | 18/12/2008 10:32:47 |
ale le sentenze della prima traccia? o qualcuno le ha? | |
Da: immax | 18/12/2008 10:32:47 |
comparsa di costituzione con appello incidentale | |
Da: simo | 18/12/2008 10:32:53 |
Scusate, non ne capisco molto..ma quindi la prima traccia è un'opposizione a D.I.?? | |
Da: Neapolis | 18/12/2008 10:32:59 |
la traccia di penale per favore!! | |
Da: alessandro | 18/12/2008 10:33:47 |
alessandro vero fa meno cagate sono 2 giorni che sto qui ad aiutare gli altri e non mi piacciono i miei cloni.... | |
Da: wolf83 | 18/12/2008 10:34:11 |
scusatemi ma si sta creando solo moltissima confusione...cerchiamo di stare calmi e freddi x poter aiutare al meglio i nostri cari, il tempo ancora c'è | |
Da: Paco | 18/12/2008 10:34:40 |
ragazzi..la traccia di penale?è sicuro un atto di appello ma non ho la traccia.. | |
Da: Avalon | 18/12/2008 10:34:41 |
andiamo su http://esaavv.forumfree.net/?t=35161689&st=60 c'è meno confusione!!! | |
Da: ILLEGALE | 18/12/2008 10:35:06 |
VI prego postate la traccia di amministrativo.... | |
Da: Avalon | 18/12/2008 10:35:16 |
andiamo su http://esaavv.forumfree.net/?t=35161689&st=60 c'è meno confusione!!! | |
Da: laura | 18/12/2008 10:35:22 |
ma nessuno sa niente della traccia di penale?????x favore rispondete!!!! | |
Da: viki sentenza ok civile | 18/12/2008 10:35:28 |
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PROTO Vincenzo - Presidente - Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere - Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere - Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere - Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: B.L., nella qualità di procuratore speciale di B. G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2, presso l'avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANNONER GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro B.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE, depositata il 19/12/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. (Torna su ) Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà. Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera. All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. (Torna su ) Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti: art. 427 c.c., comma 1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto. (Torna su ) P.Q.M. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008 | |
Da: lella | 18/12/2008 10:35:32 |
TRACCIA 2 - PENALE nell'ott 2007 inizia la prima giornata del torno di calcio pochi min dell'inizio della partita tizio calciatore della squadra azzurra destinato al controllo dell'attaccante avversario caio, interviene Violentemente su di lui, calciandolo mentre corre, facendolo rotolare per terra, e interrompendo in tal modo una pericolosa azione caio si alza ed insiema con il compagno di squadra Sempronio si avventa.... su tizio accorre, però, immediat l'arbitro, che si nterpone tra tizio e i due calciatori della sq bianca e impedisce che la situaz degeneri Pochi min dopo, sempronio interviene duramente su tizio Il quale col pallone tra i piedi gli volge le spalle colpendolo ad una gamba e gli procura la frattura del perone si costituisce success parte civile nel processo penale di cui sempr è imputato di lesione personale aggravata. | |
Da: viki sentenza ok civile | 18/12/2008 10:35:51 |
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PROTO Vincenzo - Presidente - Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere - Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere - Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere - Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: B.L., nella qualità di procuratore speciale di B. G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2, presso l'avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANNONER GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro B.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE, depositata il 19/12/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. (Torna su ) Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà. Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera. All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. (Torna su ) Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti: art. 427 c.c., comma 1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto. (Torna su ) P.Q.M. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008 | |
Da: sasasasa | 18/12/2008 10:35:51 |
TRACCIA 2 - PENALE nell'ott 2007 inizia la prima giornata del torno di calcio pochi min dell'inizio della partita tizio calciatore della squadra azzurra destinato al controllo dell'attaccante avversario caio, interviene Violentemente su di lui, calciandolo mentre corre, facendolo rotolare per terra, e interrompendo in tal modo una pericolosa azione caio si alza ed insiema con il compagno di squadra Sempronio si avventa.... su tizio accorre, però, immediat l'arbitro, che si nterpone tra tizio e i due calciatori della sq bianca e impedisce che la situaz degeneri Pochi min dopo, sempronio interviene duramente su tizio Il quale col pallone tra i piedi gli volge le spalle colpendolo ad una gamba e gli procura la frattura del perone si costituisce success parte civile nel processo penale di cui sempr è imputato di lesione personale aggravata. | |
Da: camilla | 18/12/2008 10:36:29 |
scusate ma mi sono connessa ora, mi dite la sent. dell'atto di civile per favore | |
Da: polizia postale | 18/12/2008 10:36:30 |
pellicano no...nn mi pagano...ma mi diverto un mondo a vedere le caxxate che scrivete cercando di truffare chi si fa il culo per davvero! | |
Da: Mari | 18/12/2008 10:38:04 |
Buongiorno a tutti! | |
Da: lu | 18/12/2008 10:38:41 |
ma queste tracce sn attendibili? | |
Da: nemo | 18/12/2008 10:38:46 |
c'è molta gente che si fa il culo per davvero ma l'esame non lo passa lo stesso... tanto vale!!! | |
Da: marzia | 18/12/2008 10:38:58 |
ma sto forum dove cavolo sta ho cercato con google esaavv | |
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