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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: X Filippo (solato)06/03/2010 15:25:37
Il compito di tutelare gli acquirenti di immobili dal rischio di perdere tutti o parte dei soldi impiegati nell'investimento è stata avvertita dal legislatore con il  D.lgs. 122/2005 per far fronte alle rovinose conseguenze dovute al dissesto dell’impresa costruttrice.
Tuttavia, un gran numero di imprese edili e cooperative disapplicano in modo sistematico il D.lgs. 122/2005, perchè le banche per conto delle imprese costruttrici rilasciano garanzia se l’impresa è passibile di rivalsa essendo patrimonialmente solida, cosa che spesso non è ; e allora si preferisce trasferire i rischi dell’insolvenza sulla parte più debole, ossia al consumatore fesso come Filippo (solato) .
Acquistare una casa "sulla carta", ovvero sulla base di un progetto di imminente attuazione costruttiva, ha i suoi vantaggi, infatti è possibile discutere, personalizzare, e contrattare per tempo per es. la distribuzione dei vani, accessori e materiali, senza trascurare il fatto che l'impresa costruttrice è maggirmente disponibile ad effettuare prezzi di favore visto che così facendo incassa immediatamente denaro fresco dall’acquirente utile a finanziare la costruzione riducendosi la residua parte del fabbisogno da richiedere alla banca. L’ Istituto di credito versa all’impresa una prima tranche contro l’immediata iscrizione di una ipoteca volontaria sul terreno ed nel prosieguo eroga altre somme sulla base di computi corrispondenti ai c.d. S.A.L. ( stati avanzamento lavori).
Altro vantaggio per l’acquirente è rappresentato dalla fissazione di un prezzo definito da pagare poco alla volta, mano a mano che i lavori procedono. Finché l’immobile non viene ultimato, non può essere intestato all’acquirente, che nel frattempo sostiene continui e rilevanti esborsi di denaro sotto forma di caparra ed acconti.
Se l’impresa costruttrice fallisce prima di terminare i lavori, o addirittura ultimato l’immobile ma prima di aver effettuato il rogito, normalmente il promissario acquirente rischia di perdere quanto già erogato all’impresa costruttrice vittima del dissesto. Dispone l’art. 72 della Legge Fallimentare che, in caso di fallimento del venditore, il curatore ha la facoltà di recedere dal contratto preliminare o darvi esecuzione nel successivo rogito notarile di compravendita. Normalmente nell’ interesse del fallimento il Giudice Delegato previo indicazione del comitato dei creditori ( tramite il curatore che ne è il braccio esecutivo) preferisce sciogliere il preliminare ; così facendo, le somme versate dal promissorio acquirente diventano (per il fallimento) debiti chirografari della procedura e vengono pagati in coda. Le fasi successive prevedono che la casa verrà venduta all’asta ; il ricavato andrà ad incrementare la “massa liquida fallimentare”. A questo punto il promissario acquirente, si ritroverà ad aver perduto l’immobile e degradato per quanto complessivamente versato a rango di “creditore chirografario “. Il fallimento a fine procedura pagherà per primi i “creditori ipotecari” (Banca ); poi quelli “privilegiati” (Stato, Fisco, Istituti Previdenziali, Dipendenti, Professionisti, Artigiani etc) e se resta qualcosa lo distribuirà in proporzione ai creditori chirografari, fra cui il nostro promissario, ovvero Filippo (solato). L’esperienza insegna che nel migliore dei casi riscuoterà (senza interessi) non più del 10-20% di quanto sborsato. Più frequentemente neppure si riesce a soddisfare tutti i creditori privilegiati. In sostanza il fallimento del venditore equivale a perdere l’immobile e le somme versate per il suo acquisto, spesso risparmi di tutta la famiglia. Per porre rimedio a queste situazioni è stato promulgato il D.L.vo 122/2005 che prevede una serie di tutele :
1)-Il rilascio all’atto del versamento di acconti di una garanzia fideiussoria;
2)-Il rilascio all’atto del rogito di una polizza a indennizzo di gravi vizi e difetti che si dovessero manifestare nei dieci anni successivi la vendita;
3)-Il contenuto minimo del contratto preliminare;
4)-Il diritto al frazionamento
5)-Il diritto di prelazione se il venditore.-costruttore fallisse prima del rogito
6)-La limitazione dell’azione revocatoria, qualora il costruttore fallisse dopo il rogito (ex art.67, lettera c) .
Spero che questo ti possa bastare.

Da: pasticcio06/03/2010 16:14:41
x cda lecce
mi hai convito.  torno a studiare che è meglio
però la azionabilità del diritto tramite mazza da baseball faceva la sua porca figura. semper ad maiora

Da: napoletani dove siete?06/03/2010 16:58:07
milano chiama, rispondete please!!!!.....news?

Da: Filippo (solato)06/03/2010 17:08:26
Grazie a chi mi ha risposto, un parere degno del massimo encomio!
Il problema è che allo stato attuale il constuttore non ha dichiarato fallimento e lo stesso si limita a dire che non ha soldi da restituirmi...


Allora che si fa...?

Da: x filippo (solato)06/03/2010 17:17:03
come vedi regna l'incapacitĂ  totale di rispondere anche a una domanda apparentemente semplice. Il tutto con scuse tipo voglio i soldi, devo esaminare le carte, ecc...
Bisognerebbe rispolverare il buon vecchio lavoro in miniera, altro che stipendio per i praticanti.

Da: luce06/03/2010 17:22:11
ciao filippo l'imprenditore dice che non ha liquidità, ma hai idea di quanti immobili magari sono intestati alla società' ? in genere il costruttore se non riesce a vendere affitta e mantiene la proprietà finchè non riesce a vendere.....se non ha denaro liquido, l'impresa ha ma sicuramente immobili da pignorare....è sufficiente una visura per toglierti questo dubbio...
Devi comunque rivolgerti ad un avvocato...
Magari l' imprendiotore, se arriva una lettera di sollecito dell'avvocato, cambia versione, nel senso che cerca di recuperare i soldi che ti deve restituire e magari riuscite ad accordarvi per una restituzione "rateale" senza dover ricorrere alla vie giudiziali

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Da: fernando06/03/2010 17:28:58
Il parere fornito a filippo non mi sembra esaustivo: si limita a riportare una normativa senza dire se è applicabile o meno al caso concreto...tra l'altro penso siano cose giĂ  note a filippo che ha giĂ  citato il D.lgs. 122/2005..comunque è da apprezzare lo sforzo 

Da: x filippo solato06/03/2010 17:35:36
insomma non è applicabile il 122/2005, no al decreto ingiuntivo, si al nuovo rito di cognizione sommaria, a seguito di risoluzione tua extraprocessuale e richiesta risarcimento, oppure recesso e doppio della caparra.

Da: Filippo (solato)06/03/2010 17:48:55
Grazie a tutti per le risposte.
Una piccola precisazione: so, seppur per via indiretta, che il costruttore ha intestato i beni a prestanomi o presunti tali, per evitare di farseli espropriare...

E MO...?

Da: Carmen06/03/2010 17:50:06
E poi dicono che gli studenti di giurisprudenza studiano a memoria,...

Da: x filippo solato06/03/2010 18:47:46
azione revocatoria ordinaria o azione di simulazione a seconda del caso concreto

Da: x filippo solato06/03/2010 18:47:55
azione revocatoria ordinaria o azione di simulazione a seconda del caso concreto

Da: fabio06/03/2010 19:46:01
sicuramente con quello che si firma avvocato

Da: fabio06/03/2010 19:46:07
sicuramente con quello che si firma avvocato

Da: fabio06/03/2010 19:52:24
scusa ma tu lo conosci avv claudio lucchi'

Da: sisina06/03/2010 21:29:29
ma chi cavolo è questo claudio lucchi?

Da: fabio07/03/2010 07:13:31
presidente 14 a

Da: pasticcio07/03/2010 10:07:11
cari ragassuoli vi pongo un quesito ampiamente dibattuto in giurisprudenza con alterne pronunce:chi è nato prima l'uovo o la gallina?
a voi l'rdua risposta. possibilmente citate qualche sezione unita please

Da: sisina07/03/2010 11:05:24
presidente di 14a di cosa?

Da: barese07/03/2010 16:02:26
secondo voi qual'a è il settore che tira di più tra assicurativo, immigrazione lavoro? e tra civile e penale dove c'è più lavoro?

Da: x barese07/03/2010 16:34:53
immigrazione / lavoro

Da: X CDA Firenze07/03/2010 17:55:26
Ho saputo che un Commissario catanese ha telefonato ai colleghi di Firenze per avvertirli che moltissimi elaborati sono stati COPIATI dai vari Simone, Giuffrè, ecc.
Speriamo che i Commissari di Firenze, notoriamente molto selettivi, tengano conto della predetta segnalazione, e facciano una selezione degli elaborati frutto del lavoro PERSONALE dei candidati. A questo punto, solo un Decreto Legge "interpretativo" potrebbe sarlvarli.

Da: ...07/03/2010 18:11:39

- Messaggio eliminato -

Da: Giuliood07/03/2010 18:26:46
mi pare strano che un catanese chiami firenze, solitamente i catanesi sono molto tranquilli

Da: sisina07/03/2010 18:29:00
ma se ne dicono di c.....te!!!!!

Da: X CDA Firenze07/03/2010 18:59:07
E' vero che solitamente i catanesi sono molto tranquilli, ma a quanto pare questo Commissario è stato querelato da un candidato perchè si è introdotto nel bagno sequestrandogli del materiale e, conseguentemente, lo ha fatto espellere.

Da: E.T.08/03/2010 00:15:53
Foggia chiama Torino, novitĂ  per l'esame????
Foggia chiama Torino, visto che controlli mi faresti sapere anche come sono le ragazze che frequentano il Tribunale di Torino???' (manda foto).
Foggia chiama Torino, Juve merda......

Da: E.T.08/03/2010 00:18:07
avevo dimenticato di rispondere a barese; il settore che tira di più è il gioco d'azzardo e la prostituzione...

Da: X Messaggio eliminato!08/03/2010 08:28:47
Non capisco perchè quel messaggio è stato eliminato!!!Del resto, conteneva una critica (forse espressa con parole poco ortodosse "vergognati") del comportamento del Capo dello Stato, che qualche giorno fa ha firmato il decreto legge interpretativo salva liste. La censura fascista ha ormai coinvolto non solo la televisione, ma a quanto pare anche i forum....che dio ci salvi.

Da: paolo08/03/2010 10:27:10
scusate, ma nell'atto di citazione, al momento in cui si parla del giudice designando, omettere il riferimento all'art. 168 bis c.p.c. è motivo di nullità? PLEASE, RISPONDETE! GRAZIE

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