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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Amministrativo
76 messaggi, letto 12290 volte

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Pagina: 1, 2, 3

Da: postale18/12/2014 13:34:06
potete postare qualcosa per aiutare chi sta dentro
Rispondi

Da: Per tutti 18/12/2014 13:39:56
Io direi semplicemente che non c'è l'urgenza visto che la relazione dei vigili urbani è del 2013.
Chiede si può chiedere l'annullamento dell'ordinanza attesa l'assenza dell'urgenza
Rispondi

Da: pippo18/12/2014 14:06:14
e che è non c'è più nessuno
Rispondi

Da: petrosino18/12/2014 15:14:47
MA LA PROCURA.....ALMENO LA POSTATE
Rispondi

Da: Ary18/12/2014 15:18:24
qual è la soluzione???
Rispondi

Da: petrosino18/12/2014 15:28:51
SE GENTILMENTE POTRESTE POSTARE CONCLUSIONI E PROCURA
Rispondi

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Da: MARZIA849118/12/2014 15:32:44
notizie da cz?? sapete a che ora consegnano?
Rispondi

Da: MARZIA849118/12/2014 15:33:59
Pubblichiamo lo schema di un ricorso di annullamento avverso l'ordinanza sindacale per la soluzione della traccia dell'atto di amministrativo

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del ________________

Ricorso con contestuale istanza cautelare

Per il Sig. __________________________, C.F._________________, nato a _________, il _________, residente in ________, via_______, n. _______, rappresentato e difeso dall'Avv.____, del foro di____, C.F____,pec______, giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ____, via ____, n. ____;

CONTRO

Il Comune di ____________, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato
per l'annullamento, previa sospensione
del provvedimento emesso dal ……………, in data………….., conosciuto in data…………….. a seguito di comunicazione del ………………….; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

DIRITTO

L'impugnato provvedimento deve essere annullato in quanto illegittimo per i seguenti motivi:
1. violazione di legge e, in particolare, dell'art. 7 della L. n. 241/1990 in quanto non è stata data notizia dell'avvio del procedimento amministrativo esitato nell'impugnato provvedimento;
2. violazione di legge e, in particolare, dell'art. 54 TUEL, in quanto ___________________________;
3 eccesso di potere, per sviamento di potere (e/o per manifesta ingiustizia, per contraddittorietà della motivazione, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti).
i suindicati motivi di ricorso debbono intendersi graduati secondo l'ordine d'esposizione e, in base a tale ordine, se ne chiede l'esame e l'accoglimento;
Istanza cautelare
Il provvedimento impugnato reca all'odierno ricorrente un danno grave e irreparabile, durante il tempo necessario ad una decisione di merito sul ricorso in quanto______________________________
Essendo il ricorso assistito da fumus boni juris e sussistendo, per le ragioni esposte, il periculum in mora, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via cautelare la sospensione del provvedimento impugnato  nel merito annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite
In via istruttoria, _________________________________________________________
Si depositano i seguenti atti e documenti:
1 copia del provvedimento impugnato;
2 istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
3 __________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DEL VALORE DEL PROCESSO AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il valore della causa di merito è pari ad Euro__________________________
__________________il____________________

Avv______________________

Procura
Relata di notifica al Comune ed al Sindaco

Rispondi

Da: istanza risarcimento!!!18/12/2014 15:43:18
come articolo l'istanza di risarcimento???
Rispondi

Da: Ary18/12/2014 15:54:42
x marzia.Manca il fatto
Rispondi

Da: danyelina8718/12/2014 16:32:56
Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del ________________

Ricorso

Per il Sig. __________________________, C.F._________________, nato a _________, il _________, residente in ________, via_______, n. _______, rappresentato e difeso dall'Avv.____, del foro di____, C.F____,pec______, giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ____, via ____, n. ____;

CONTRO

Il Sindaco del Comune di ____________, nella qualità di ufficiale del Governo, difeso dall'avvocatura dello Stato, press la quale ex lege è domiciliato


per la declaratoria di nullità


del provvedimento emesso dal Sindaco del comune di……………, in data 24 novembre 2014 conosciuto in data…………….. a seguito di comunicazione del ………………….; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

DIRITTO

In via preliminare si contestano già da ora tutte le eccezioni relative alla competenza del Tar adito, poiché l'art 133 del codice del processo amministrativo riconduce alla comptenza esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le questioni relative alle ordinanze contingibili ed urgente sia che se ne rilevi la nullità che l'annullabilità

1. Inesistenza dei presupposti dell'ordinanza contigibile ed urgente

Si osserva che l'ordinanza del sindaco di definitiva rimozione di un chiosco per l'esposizione di fiori e piante è nulla per mancanza dei presupposti per l'adozione. Ed infatti i magistrati di Palazzo Spada hanno puntualizzato che l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibili, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento.

Il presupposto per l'adozione risiede dunque, nella necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile (eventi straordinari sopravvenuti (naturali e non), che presentino il carattere dell'eccezionalità, quali, a titolo di esempio, terremoti, inondazioni, incendi, epidemie, ecc.), cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 9 ottobre 2002, n. 5423), con il conseguente obbligo per il Sindaco di provvedere con urgenza (Consiglio Stato, sez. IV, 23 gennaio 1991, n. 63).

Nella fattispecie de qua l'ordinanza sindacale è stata emessa in data 24 novembre 2014 ossia 11 mesi dopo la relazione dei vigili urbani datata 20.12.2013. Il decorso del tempo evidenzia che l'ordinanza è tardiva rispetto al presupposto dell' urgenza tipica del provvedimento. Se la situazione avesse rivestito ad avviso del Sindaco il carattere dell'urgenza egli stesso avrebbe agito immediatamente dopo la relazione dei vigili urbani. Ma il ritardo dell'emissione del provvedimento è prova che lo stesso Sindaco abbia valutato la situazione quale non urgente. Inoltre in questo caso sarebbero potuti essere adottati strumenti alternativi per rimuovere il disagio, circostanza che esclude il requisito della necessità di provvedere con immediatezza.

Per tali motivi si ritiene che il provvedimento sia nullo per mancanza dei presupposti tipici dell'atto impugnato.

Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento

In subordine, qualora l'ecc.mo tar adito non ritenesse accoglibile il primo motivo, si evidenza l'annullabilità dell'atto per violazione di legge e, in particolare, dell'art. 7 della L. n. 241/1990 in quanto non è stata data notizia dell'avvio del procedimento amministrativo esitato nell'impugnato provvedimento.

Infatti sebbene il consiglio di stato abbia recentemente, con sentenza del 27 ottobre 2014, escluso la necessarietà della comunicazione in tutte le ipotesi in cui non sia possibile instaurare il contraddittorio con l interessato, da ciò si può comunque dedurre che al contrario nell'ipotesi in cui come ne nostro caso ciò sarebbe stato possibile, la comunicazione debba avere luogo.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,nel merito dichiarare la nullità dell'atto impugnato, o in subordine annullarlo, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite
Si depositano i seguenti atti e documenti:
1 copia del provvedimento impugnato;
2 istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

DICHIARAZIONE DEL VALORE DEL PROCESSO AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il valore della causa di merito è pari ad Euro__________________________
__________________il____________________

Avv______________________

Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. xxx del Foro di xxx con studio in xxx alla via xxx n. xxx C.F. xxx, pec xxx, fax di studio n. xxx.

Il presente mandato è espressamente esteso ad ogni stato e grado del presente processo.

Oltre alle facoltà di legge, il suddetto potrà rinunciare al giudizio, conciliarlo, transigerlo, farlo cancellare dal ruolo, riassumerlo, chiamare terzi in causa, anche per integrare il contraddittorio.
Lo stesso potrà incassare somme, titoli di credito o altre utilità, a causa del presente giudizio, rilasciando regolare quietanza.
Eleggo domicilio nello studio dell'avv. xxx all'indirizzo sopra indicato.
Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato.

Relata di notifica

Ad istanza della ricorrente, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di ….ho notificato e dato copia dell'antescritto ricorso a:
1) Sindaco del comune di ., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di…con sede in
Rispondi

Da: gio18/12/2014 16:50:46
Va notificato al comune o al sindaco?
Rispondi

Da: aiutodovuto 18/12/2014 17:09:51
vabbè ma se scrivi ordinanza è nulla partiamo già male.. tu chiedi al tribunale di annullare il provv!
Rispondi

Da: pizzenberg19/12/2014 10:47:33
Ciao a tutti,
ho appena sostenuto l'esame scegliendo per l'atto giudiziario la traccia di amministrativo.
Ho necessità di capire, al di là del merito, nei confronti di quali soggetti andava instaurato il contraddittorio.
Io ho intestato l'atto nei confronti del Sindaco quale ufficiale del Governo e nei confornti del Ministero dell'interno. Non ho invece chiamato il Comune perchè secondo un orientamento dovrebbe essere carente di legittimazione passiva.
Sicuramente proporre anche nei confronti del Comune sarebbe stato più completo, ma secondo voi in assenza potrebbe essere considerato errore?
Rispondi

Da: Ph_D 24/12/2014 23:00:43
@ danyelina87

Si vede che non hai mai scritto un ricorso al Tar in vita tua!!!!


1. Se notifichi un ricorso al Sindaco domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato (che non ha patrocinio per i comuni!!!) è verosimile che il ricorso verrà dichiarato inammissibile... Spero tanto la tua relata sia una svista. Nel dubbio, notificare sempre il ricorso sia alla sede della P.a. che all'Avvocatura distrettuale dello Stato...

2. Comunque manca la parte "IN FATTO" e questo potrebbe comportare inammissibilità del ricorso, perchè il Collegio non capirebbe nulla del ricorso....

3. Motivi un pizzico generici. Quali norme di diritto sono state violate? Perché non hai eccepito il difetto di istruttoria? La giurisprudenza del secondo motivo è fuori luogo. Meglio non citarla affatto...

4. La dichiarazione di valore non va fatta (non è un processo civile!) perché il contributo unificato è 650,00 euro di suo (salvo eccezioni per rito speciali).

5. In ultimo, l'atto non è nullo, ma annullabile...
Rispondi

Da: magarisuccede  08/06/2015 17:37:23
Ragazzi io per mancanza di tempo non ho inserito la realtà di notifica...mi annullano il voto???
Rispondi

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