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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Amministrativo
76 messaggi, letto 12291 volte

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Da: dori19811218/12/2014 10:43:16
_______________________________________________________________________
ATTO AMMINISTRATIVO

Il sindaco del comune alfa nella qualità di ufficiale del governo emetteva in data 24.11.2014 una ordinanza contingibile ed urgente di definitiva rimozione di un chiosco per l'esposizione di fiori e piante a suo tempo 1988 autorizzato in favore di Caio. Il provvedimento veniva emesso esclusivamente in base ad una relazione dei vigili urbani del 20.12.2013 nella quale si dava atto che la struttura versa in uno stato di fatiscenza e abbandono risulta ricettacolo di immondizie detriti e vegetazione spontanea determinando degrado ambientale. L'ordinanza veniva notificata a Caio mentre si trovava ricoverato in ospedale dal 25.10.13 e non era preceduta da comunicazione di avvio del procedimento. Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela del proprio assistito illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
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Da: aspettate18/12/2014 10:46:26
L'atto è un ricorso e direi che la questione sostanziale non è complicata. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, si tratta di indagare la sussistenza, o meno, dei requisiti propri delle ordinanze di contingibilità e urgenza. Mi spaventano invece le date. Voi che dite su quello?
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Da: cocossssss 18/12/2014 10:47:12
ok nori fa niente volevo solo la conferma prima che mi arrivi dalla mia fonte .questione di tempi grazie cmq rimani  sempre grande
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Da: lifelife77 18/12/2014 10:51:38
ciao ragazzi...se riuscite date delle notizie...grazieee
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Da: aspettate18/12/2014 10:53:16
Nell'ambito delle ordinanze contingibili e urgenti, l'omissione della comunicazione di avvio è solo per l'ipotesi in cui l'ordinanza non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato, pena lo svuotamento dell'effettività e rapidità necessarie. Cosa che non ritengo sussista nel caso di specie, dato che le indagini sono iniziate quasi un anno prima dell'emissione dell'ordinanza. Direi che bisognerebbe approfondire il requisito dell'urgenza, sotto questo punto di vista
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Da: geronimous 18/12/2014 10:53:54
soluzioni possibili???
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Da: one18/12/2014 10:56:58
Ordinanze contingibili ed urgenti: nessuna comunicazione di avvio del procedimento quando l'ordinanza extra ordinem non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento dell´effettività e particolare rapidità necessaria

Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello in esame i virtù della giurisprudenza che ha da tempo ritenuto che non sussista l'obbligo di avviso di avvio del procedimento quando l'ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l´istituto in questione e di conseguente la compromissione di valori fondamentali quali quello della tutela della salute (Cons. St., Sez. I, 29 ottobre 2008, n. 2442). Né del resto ricorre quell'eccezione che ha caratterizzato il giudizio concluso con la sentenza citata dal primo giudice (Cons. St., V, 9 febbraio 2001, n. 580), relativa ad un'ordinanza contingibile ed urgente avente ad oggetto la realizzazione di opere per contrastare l'elevata soglia di inquinamento acustico provocato dal passaggio dei veicoli lungo l´autostrada. Infatti, nella motivazione della citata pronuncia si legge: "Il collegio è consapevole che proprio in materia di ordinanza contingibile ed urgente questo Consiglio ha ritenuto non necessario l´avviso di avvio del procedimento, in considerazione dell´eccezione normativa relativa alle esigenze di particolare celerità (Cons. Stato, V Sez., 14 aprile 1997 n. 354). Però tali concrete esigenze, come dimostrato, non ricorrono nel caso di specie, sicché vale il principio più sopra affermato, secondo cui l´ordinanza contingibile ed urgente dev´essere assistita da tutte le garanzie che siano effettivamente compatibili con i presupposti e gli effetti dell´atto e, tra di esse, non può che essere assorbita anche la fondamentale garanzia di partecipazione al procedimento… L´inciso iniziale dell´art. 7 della legge n. 241 del 1990, relativo alla sussistenza di ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità, non ha l´effetto di esentare una categoria astratta di provvedimenti amministrativi, quelli la necessità ed urgenza, dall´obbligo di comunicare l´inizio del procedimento, ma impone solo la verifica delle effettive e peculiari ragioni di ogni singolo caso. Oltretutto, come anticipato, la partecipazione del destinatario era necessaria rispetto ad un procedimento che si prefiggeva di provvedere in via definitiva alla situazione denunciata dall´Amministrazione comunale. La varietà degli interessi coinvolti, l´obiettiva difficoltà di individuare le concrete misure tecniche e la specificazione del soggetto obbligato avrebbero non solo richiesto la partecipazione del destinatario, ma anche favorito l´adozione di moduli procedimentali fondati sul contatto diretto se non addirittura sull´accordo tra interessati". Nel caso in esame, invece, l'ordinanza contingibile ed urgente ha l'effetto di sospendere un'attività industriale insalubre priva della necessaria autorizzazione, sicché la situazione di pericolo per la salute pubblica ha giustificato un intervento immediato, differendo ad un momento successivo alla sospensione dell'attività pericolosa non autorizzata il contraddittorio con l'amministrazione. Del resto ciò che rileva nell´adozione dell´ordinanza sindacale contingibile ed urgente è l´attualità della situazione di pericolo nel momento in cui il Sindaco provvede, e non anche il tempo trascorso dal momento in cui detta situazione si è per la prima volta manifestata, posto che il decorso del tempo, nella fattispecie un anno da quando era stata denegata l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, può solo aggravare e non certo sanare il riscontrato pericolo.
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Da: valeeeeeeeeee18/12/2014 11:07:47
ragazzi ma l'ordinanza emanata dal sindaco è in materia di inquinamento ambientale ?
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Da: geronimous 18/12/2014 11:08:14
RAGA MA DOVE SONO LE SOLUZIONI???
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Da: aspettate18/12/2014 11:10:38
Secondo me questo provvedimento non integra i requisiti ex 54 tuel, ma semai quelli ex 50 tuel. non è dato sapere infatti dove siano i "gravi pericoli che minacciano l'incolumità' pubblica e la sicurezza urbana". Rivedo invece esigenze legate a emergenze sanitarie o di igiene pubblica, ma quelle ordinanze il sindaco le adotta come rappresentante non del governo, ma della comunità locale. In definitiva, direi che i vizi di legittimità sono due
Rispondi

Da: geronimous 18/12/2014 11:14:40
RAGA MA LE SOLUZIONI?? DORMITE TUTTI???
Rispondi

Da: Distraction18/12/2014 11:16:56
Io: Caio era in ospedale dal 25 ottobre 2013! Leggi bene!
Nessuno rimedia una qualche giurisprudenza? Qualche opinione? Niente?
Rispondi

Da: aspettate18/12/2014 11:19:13
Ricorso per l'annullamento dell'ordinanza. Primo vizio, omessa comunicazione di avvio, necessaria in questo caso (la giurisprudenza la ritiene non necessaria ai fini della legittimità dell'ordinanza laddove l'ordinanza stessa non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento dell´effettività e particolare rapidità necessaria, Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014 > ma non è questo il caso dato che le indagini sono iniziate un anno prima dell'emissione dell'ordinanza). Secondo vizio, Mancata integrazione dei requisiti ex 54 tuel. Non ci sono i gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Richiesta di sospensiva in quanto il provvedimento va a incidere in modo definitivo sull'attività di Caio
Rispondi

Da: Tracce e pareri18/12/2014 11:21:00
Tracce e pareri disponibili qui:
http://goo.gl/w31NAX
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Da: aspettate18/12/2014 11:24:05
Quanto al ricovero, lo userei per argomentare che se Caio avesse potuto prendere parte al procedimento, avrebbe dimostrato che nel periodo di riferimento la manutenzione del chiosco era scarsa a causa dei suoi problemi di salute. Avrebbe quindi potuto cambiare radicalmente l'iter decisionale del sindaco
Rispondi

Da: geronimous 18/12/2014 11:28:06
RAGA MA CHE SUCCEDE OGGI CHE NESSUNO POSTA SOLUZIONI... POSSONO BASTARE LE SNTENZE LINKATE DA ALCUNI??
Rispondi

Da: luca855518/12/2014 11:42:14
ma non si applica il 152/2006 art. 196?
Rispondi

Da: il sonno della ragione18/12/2014 12:02:32
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Rispondi

Da: aspettate18/12/2014 12:06:06
Io vi ho già detto tutto quel che scriverei!
Rispondi

Da: dada2818/12/2014 12:18:21
ragazzi commentate qualche altra cosa forza

Rispondi

Da: soluzionee18/12/2014 12:20:53
ragazzi cacciamo fuori questa soluzione.. non c'è niente in giro sul web?
Rispondi

Da: Tizia18/12/2014 12:25:49
http://www.Kontrocampus.it/wp-content/uploads/2014/12/Traccia-Soluzione-Svolgimento-atti-giudiziari-Diritto-Amministrativo-esame-avvocato-2014.pdf

sostituite la K con la c
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Da: probabile aiutino18/12/2014 12:31:01
le ordinanze extra ordinem pongono problemi di compatibilità con il principio di legalità dell'azione amm.va che impone di individuare preventivamente i margini di esercizio dei poteri amm.vi
ecco perchè la giurisprudenza, al fine di delimitare e contenere i poteri attribuiti alla PA nell'adozione di tali ordinanze, ha individuato alcuni parametri e preuspposti ai quali la pA deve attenersi.
essi sono: stato di necessità, inteso come come situazione di fatto che rende improrogabile un intervento diretto e immediato della PA; stato di urgenza, inteso come impossibilità di posticipare l'intervento a causa della inevitabilità della situazione di un pericolo imminente; proporzionalità con il fine da raggiungere; adeguata istruttoria e specifica motivazione.
Rispondi

Da: Tizia18/12/2014 12:31:13
Possibile soluzione: La soluzione (schematica) indicata è solo una delle possibili; ha mero
valore orientativo.
Svolgimento della Seconda Traccia - Atto Giudiziario di Diritto Amministrativo
Ricorso per l'annullamento dell'ordinanza
In fatto:
1) Il sindaco del comune alfa nella qualità di ufficiale del governo emetteva in data 24.11.2014
una ordinanza contingibile ed urgente di definitiva rimozione di un chiosco per l'esposizione
di fiori e piante a suo tempo 1988 autorizzato in favore di Caio.
2) L'ordinanza veniva notificata a Caio mentre si trovava ricoverato in ospedale dal 25.10.13 e
non era preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.
In diritto:
Legittimazione soggettiva nei giudizi proposti per l'annullamento dell'ordinanza contingibile e
urgente adottate da un sindaco
quando un sindaco, nell'adempimento delle sue funzioni, agisce quale ufficiale di governo,
l'ordinamento disciplina un fenomeno di imputazione giuridica allo stato degli effetti dell'atto
dell'organo
In caso di impugnazione di un provvedimento contingibile e urgente, adottato dal Sindaco quale
ufficiale di Governo, è escluso che il relativo ricorso, se proposto solo per l'annullamento di atti,
debba essere notificato anche al Ministero dell'interno, mentre diversamente deve essere ritenuto nel
caso di contemporanea o successiva azione risarcitoria, affinché lo Stato non venga chiamato a
rispondere dei danni senza aver potuto tempestivamente difendersi: deve ritenersi ammissibile il
ricorso avverso ordinanze contingibili e urgenti nel caso in cui l'instaurazione del processo sia
avvenuta con notifica al comune, in quanto, nel caso di adempimento di funzioni di ufficiale di governo da parte del sindaco, l'ordinamento disciplina un fenomeno di imputazione giuridica allo
Stato degli effetti di atti di un organo del comune, nel senso che il sindaco non diventa un organo di
un'amministrazione dello Stato ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell'ente locale.
In tema di funzioni del Sindaco e di conseguente legittimazione passiva del Comune in caso di
provvedimenti con tingibili ed urgenti, merita di essere segnalata la decisione numero 4448 del 13
agosto 2007 emessa dal Consiglio di Stato CHE NON ESCLUDE UNA EVENTUALE
LEGITTIMAZIONE PASSIVA ANCHE DA PARTE DELLO STATO NEL CASO DI
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI:
>La Sezione è consapevole delle difficoltà teoriche generali, concernenti l'esatto inquadramento
sistematico del potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente. Le notevoli incertezze
sostanziali sulla ricostruzione sul fondamento del potere e sui suoi limiti si riflettono, fra l'altro,
sulla corretta individuazione delle parti pubbliche necessarie del giudizio proposto per
l'annullamento delle ordinanze contingibili.
All'origine della tradizionale previsione normativa, secondo cui la funzione esercitata si collega alla
qualifica di Ufficiale del Governo attribuita al Sindaco, si possono indicare due ragioni essenziali.
La prima, di carattere oggettivo e funzionale, intende stabilire una giustificazione razionale della
profondità e ampiezza del potere di ordinanza, che (secondo una certa impostazione) può
comportare anche deroghe all'ordinamento vigente. Si afferma, allora, che un potere di questo tipo,
idoneo
a superare precetti di rango legislativo e regolamentare (seppure nei rigorosi limiti tracciati dalla
Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità), potrebbe essere ammesso
dall'ordinamento solo se ricondotto alla categoria generale del "potere di Governo", inteso, in senso
lato, come cura degli interessi indifferibili ed essenziali della comunità.
La seconda ragione, di carattere strutturale e soggettivo, muove dalla antica idea secondo cui tutto il
sistema delle autonomie locali troverebbe la propria base organizzativa unitaria nell'apparato
statale, nel quadro complessivo dell'ordinamento giuridico. Il sindaco esercita poteri tipicamente
riconducibili all'autonomia riconosciuta alla comunità territoriale, ma svolge anche compiti
spettanti, in origine, allo Stato centrale.
L'avvento del "federalismo amministrativo", prima, e della riforma costituzionale del Titolo
Quinto, dopo, non avrebbero cancellato del tutto la rilevanza di questi due argomenti tradizionali.
Infatti, il rafforzamento delle autonomie locali, si accompagnerebbe, pur sempre, all'affermazione
dei principi di sussidiarietà verticale e di indispensabile garanzia dell'unità dell'ordinamento
giuridico nazionale.
Senza approfondire ulteriormente le questioni riguardanti la natura sostanziale del potere di
ordinanza sindacale nel contesto del nuovo assetto costituzionale, sembra ragionevole affermare,
tuttavia, che il nuovo Titolo Quinto attenui notevolmente il rilievo soggettivo e strutturale della
qualifica del sindaco quale "ufficiale del Governo". Questa posizione assume, ormai, una rilevanza
essenzialmente funzionale, riflettendosi anche sulla dibattuta questione della legittimazione
soggettiva nei giudizi proposti per l'annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente.

Sentenze
TAR Campania-Napoli, sez. V, sentenza 19.04.2007 n° 4992
La pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione di Napoli qui
annotata, si segnala all'attenzione del lettore per l'attenta riflessione sullo strumento giuridico
dell'ordinanza contingibile ed urgente (ovvero "di necessità"), adottabile ai sensi dell'art. 38,
comma 2, L. 8 giugno 1990 n. 142 (oggi sostituito dall'art. 54, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Rispondi

Da: ciao penalista18/12/2014 12:55:02
x tizia...è questa la soluzione? la accendiamo?
Rispondi

Da: ops18/12/2014 12:59:35
Si.... È presa da controkampus!! Non posso mettere il link perché me lo segnala come spam
Rispondi

Da: chilafalaposti18/12/2014 13:03:34
sentite l'ord. del C di Sato relativa alla traccia è quella della VI sez del 31\10\13 nr. 5276 ora qualcuno pruò scrivere e postare
Rispondi

Da: ops18/12/2014 13:08:34
Si.... È presa da controkampus!! Non posso mettere il link perché me lo segnala come spam
Rispondi

Da: amministrativista18/12/2014 13:14:41
direi che c 'é un po' di confusione sulle date..
Rispondi

Da: fingerscrossed18/12/2014 13:17:27
ma quella di controkampus ha almeno i giusti riferimenti normativi e giurisprudenziali?
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