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Commissario di Polizia 2015, 80 posti
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Da: rubinacci83 12/10/2015 16:28:23
tranquilli usciranno con la graduatoria finale, è la prima volta che gli idonei non vengono pubblicati dopo gli scritti. Il concorso non è una farsa, i meritevoli ci sono in proporzione alle numerose raccomandazioni che sono endemiche ed iniziano dopo i quiz. Tuttavia è sempre la preparazione a
fare la selezione agli scritti.

Da: Certo certo12/10/2015 16:57:48
E basta con la lagna dei raccomandati, io sono dentro e leggere queste minchiate é un insulto alla fatica che ci ho messo. Chiedete a mio padre che veniva a chiamarmi in camera dicendo di staccare il culo dalla sedia e di andare a cena che erano le 22 ogni sera. Bisogna studiare, studiare e studiare, il livello é pari a magistratura, non per altro io ho dovuto imbastire i temi con orientamenti dottrinali, giurisprudenziali e sentenze della corte costituzionale, e poi chiaro, la fortuna ha la sua buona parte.

Da: Certo certo12/10/2015 17:07:35
Guardate che non vogliono il temino da esame universitario, vogliono un breve trattato sugli istituti richiesti con tanto di orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul punto e si dà preferenza a chi cita pure la Cedu

Da: ECCOLIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!12/10/2015 17:21:38
Cedu a proposito di cooperazione cooplosa di sta minchia nn ce n era! Solo cassazione della TyessenKrupp

Da: Hai ragione12/10/2015 17:23:29
Per certo certo ti do ragione....io personalmente a penale ho citato tre sentenze della corte di cassazione ho parlato della posizione di garanzia dei primari ecc ecc ma ho preso 12.....il livello è altissimo chi l'ha passato merita sicuramente. A questo punto ritengo che chi lo supera è un marziano!!!

Da: Adoty12/10/2015 17:29:48
Che storia commovente la tua.

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Da: Basta con la storia dei raccomandati.12/10/2015 17:40:03
non ce l'ho fatta. c'ho sperato fino all'ultimo ma sapevo di aver fatto un tema carente in amministrativo e un buon tema di penale. la correzione risponde alla realtà degli elaborati, basta trovare scuse, lo dico a voi e a me, mettiamoci sotto per l'anno prossimo.
auguri e complimenti a chi ce l'ha fatta!

Da: Dirty Harry12/10/2015 17:51:22
Per chi grida al complotto:

https://www.youtube.com/watch?v=iofA91NOKbg



Per chi non molla mai e lotta per raggiungere il risultato:

https://www.youtube.com/watch?v=fovsc_VDyMk

Da: la volpe e l uva12/10/2015 18:13:08
Non c' é più tanta voglia di scherzare.....

Da: ex aspirante12/10/2015 18:22:41
Anzitutto congratulazioni a chi è passato.
Già da alcuni anni sono fuori da questo concorso per sopraggiunti limiti d'età. Fare il commissario di PS fin da ragazzo era il sogno della mia vita, pazienza..
Io ho creduto e credo nella serietà del concorso. In ogni caso lo ritengo ancora oggi uno dei concorsi più seri.
L'unica cosa che non ha mai capito è come mai ogni volta si ha un numero di idonei pressocchè uguale a quello dei posti messi a concorso.
Mi spiego.
Se 400 fanno gli scritti in teoria tutti e 400 potrebbero essere idonei come tutti e 400 potrebbero essere scartati.
Come fanno sistematicamente a trovare un numero di idonei sempre uguale a quello dei posti del concorso? Non me lo spiego.
In ogni caso in bocca al lupo agli idonei e ai non idonei.

Da: Risposta....12/10/2015 18:30:19
Infatti quest' anno sono 83

Da: Certo certo12/10/2015 19:05:20
Cedu sul principio di precauzione di recente recepito dal nostro Consiglio di Stato, quindi si parla di amministrativo, o credete che il compìto sia solo penale?

Da: Certo certo12/10/2015 19:14:37
Poi, domanda, che c'entra la TyessenKrupp con la cooperazione colposa e il concorso di cause indipendenti se con la TyessenKrupp é stato solo individuato l'esatto discrimine tra dolo eventuale è colpa cosciente??????????

Da: Il ballista capo12/10/2015 19:22:16
Cerca cerca Thiessenkrupp e vedi. Parola della Dinacci detta durante l'esame. Si vede che sei aiutatissimo!!!

Da: Psss 12/10/2015 19:28:11
Come mai secondo voi sono 83? Faranno fuori qualcuno all'orale?

Da: Lalla_86 12/10/2015 19:53:08
Buonasera ragazzi! Innanzitutto complimenti a chi ce l'ha fatta e per gli altri mi dispiace. Vorrei provare questo concorso il prossimo anno e volevo chiedervi se cortesemente potreste darmi qualche consiglio sulla preparazione e su qualche buon corso da frequentare a Roma. Grazie in anticipo e buona serata!

Da: XLalla_8612/10/2015 20:01:15

- Messaggio eliminato -

Da: Certo certo12/10/2015 20:08:15
La TyessenKrupp l'ho letta la sera prima degli scritti, perché me l'aspettavo tra le papabili, la conosco bene e invito chiunque qui sul forum a cercarla su internet e trovarvi qualche riferimento alla cooperazione colposa. credo che le balle le stia sparando te

Da: è proprio così12/10/2015 20:10:03

- Messaggio eliminato -

Da: Tango e case 12/10/2015 20:33:23
80 larve raccomandate c'è l hanno fatta braviiii ci vediamo dopo la scuola quando nn sarà più un gioco

Da: Goose88  12/10/2015 20:55:28
Nella thyssen ci sono ben 3 pagine sulla cooperazione colposa ( la sentenza è lunga oltre 200 pagine)

Da: cozius12/10/2015 21:28:24
ma c'è qualche speranza di conoscere i nomi degli idonei agli scritti ?

Da: . .. 12/10/2015 21:38:59
Il livello è pari a magistratura ?
Perché non provi allora quello per magistrato?
Forse non sai che lo scoglio vero il
Magistratura è il tema di civile, materia non paragonabile al diritto penale per  complessità  e quantità

Da: Detto tra noi12/10/2015 21:52:37
180 ammessi a penale sono davvero parecchi. L'anno scorso furono solo 98.

Da: cozius12/10/2015 21:52:47
da notare che il pdf è intestato :
Elenco Alfabetico dei Candidati che hanno Partecipato alle Prove Scritte

MA SE È ALFABETICO, DOVE SONO I NOMI ?????

Da: stralci di sentenza ThyssenKrupp12/10/2015 21:57:36
29. La cooperazione colposa.
Della cooperazione colposa disciplinata dall'art. 113 cod. pen. si è occupata ripetutamente la giurisprudenza di legittimità, esprimendo da ultimo (Sez. 4, n. 1786 del 02/12/2008, Tornacelo, Rv. 242566) valutazioni di fondo, che hanno parzialmente innovato rispetto alla tradizione e che vanno riproposte ed ulteriormente approfondite.
Per quel che qui maggiormente interessa, occorre chiarire quale sia la reale portata della norma in questione nell'ambito delle fattispecie d'evento a forma libera come quella di cui all'art. 589 cod. pen.
In proposito in dottrina vengono sostenute, con diverse sfumature, due tesi di fondo. Secondo l'una l'art. 113 cod. pen., eserciterebbe una mera funzione di modulazione di disciplina, nell'ambito di situazioni nelle quali già si configura la responsabilità colpevole sulla base dei principi generali in tema di imputazione oggettiva e soggettiva: orientamento determinato, al fondo, dal timore che applicazioni disinvoltamente estensive possano vulnerare il principio di colpevolezza.
L'altra tesi, invece, reputa che la disciplina della cooperazione colposa eserciti una funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte.
Tale ultimo indirizzo è implicitamente accolto nella giurisprudenza di legittimità. Esso è senz'altro aderente alle finalità perseguite dal codificatore che, introducendo la disciplina di cui si discute, volle troncare le dispute esistenti in quell'epoca, esplicitando la possibilità di configurare fattispecie di concorso anche nell'ambito dei reati colposi.
Tale indirizzo interpretativo trova pure sicuro conforto nella disciplina di cui agli artt. 113, comma secondo, e 114 cod. pen., che prevedono, nell'ambito delle fattispecie di cooperazione, l'aggravamento della pena per il soggetto che abbia assunto un ruolo preponderante e, simmetricamente, la diminuzione della pena per l'agente che abbia apportato un contributo di minima importanza. Tale ultima contingenza, evocando appunto condotte di modesta significatività, sembra attagliarsi perfettamente al caso di condotte prive di autonomia sul piano della tipicità colposa e quindi non autosufficienti ai fini della fondazione della responsabilità colpevole.
Riconosciuto il ruolo estensivo dell'incriminazione svolto dall'art. 113 cod. pen., occorre prendere atto che, pur dopo molte dispute, il confine tra la fattispecie di cooperazione colposa e quella in cui si configura il concorso di cause colpose indipendenti è spesso incerto.
L'effetto estensivo si configura senz'altro nei reati commissivi mediante omissione, quando vi sia l'apporto di soggetto non gravato dell'obbligo di garanzia.
Una situazione analoga si può configurare quando la regola cautelare violata attiene all'obbligo di prevenire altrui condotte colpose: rientrano in tale ambito i casi di scuola dell'affidamento dell'auto a conducente totalmente inesperto e privo di patente; e quello dell'omessa custodia dell'arma carica che, così, viene imprudentemente maneggiata da persona impreparata. In tutti tali casi traspare l'esigenza di una lettura integrata delle condotte colpose, anche per verificare la realizzazione nell'evento del rischio cautelato dalla regola di diligenza.
Meno definita appare la vasta area in cui è presente una condotta che, priva di compiutezza, di fisionomia definita nell'ottica della tipicità colposa se isolatamente considerata, si integra con altre dando luogo alla fattispecie causale colposa. Mentre la condotta tipica dà luogo alla violazione della regola cautelare eziologica, quella del partecipe, come ritenuto da autorevole dottrina, si connota per essere pericolosa in una guisa ancora indeterminata. A tali condotte viene solitamente attribuita valenza in chiave agevolatrice.
A tale ambito sembrano riferirsi non solo l'intitolazione dell'art. 113 cod. pen., che evoca il concetto di cooperazione colposa distinto da quello di concorso doloso; ma anche i lavori preparatori, quando si parla di scientia malefica, di consapevolezza di concorrere con la propria all'altrui azione, di fascio di volontà cooperanti nel porre in essere il fatto incriminato.
Così definito il contesto, si pone il cruciale problema di individuare il fattore che fa per così dire da collante tra le diverse condotte, delineandone la cooperazione. Tale elemento di coesione viene ritenuto di tipo psicologico, tanto dalla dottrina prevalente che dalla giurisprudenza: si tratta della consapevolezza di cooperare con altri.
È però discusso se tale consapevolezza debba estendersi sino a cogliere il carattere colposo dell'altrui condotta. Le contrastanti tesi espresse al riguardo presentano il fianco a qualche critica. Semplificando al massimo i termini di un dibattito ricco di sfumature: la tesi della mera consapevolezza dell'altrui condotta sembra implicare il rischio di creare un'indiscriminata estensione dell'imputazione. D'altra parte, richiedere la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui comportamento reca il rischio opposto di svuotare la norma e di renderla inutile, giacché una tale consapevolezza ben potrebbe implicare un atteggiamento autonomamente rimproverabile.
Pare alle Sezioni Unite che l'importanza dell'indicato tratto psicologico (la consapevolezza di cui si è detto) sia stata spesso enfatizzata. Le situazioni nelle quali le condotte in cooperazione non sono concomitanti propongono qualche dubbio in proposito. Di certo, comunque, le preoccupazioni di eccessiva estensione della fattispecie di cooperazione connesse alla mera consapevolezza dell'altrui condotta concorrente non sono certo prive di peso. Esse pare possano essere arginate solo individuando con rigore, sul piano fenomenico, le condotte che si pongono tra loro in cooperazione. Occorre cioè che il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o almeno sia contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza.
In tali situazioni, l'intreccio cooperativo, il comune coinvolgimento nella gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di condotte che, come si è accennato, sebbene atipiche, incomplete, di semplice partecipazione, si coniugano, si compenetrano con altre condotte tipiche.
In tutte tali situazioni ciascun agente dovrà agire tenendo conto del ruolo e della condotta altrui. Si genera così un legame ed un'integrazione tra le condotte che opera non solo sul piano dell'azione, ma anche sul regime cautelare, richiedendo a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto. Tale pretesa d'interazione prudente individua il canone per definire il fondamento ed i limiti della colpa di cooperazione. La stessa pretesa giustifica la deviazione rispetto al principio di affidamento e di autoresponsabilità, insita nell'idea di cooperazione colposa.
Tale ordine di idee si rinviene, ad esempio, in alcune prese di posizioni della giurisprudenza di legittimità, che hanno tratteggiato le ragioni che, in nome della cooperazione come modello di doveroso accrescimento dell'efficienza delle cautele, possono giustificare il coinvolgimento anche di soggetti che, nell'ambito di una determinata organizzazione, svolgono un ruolo subalterno e meno qualificato e che, conseguentemente, facilmente svolgono nei fatti un ruolo meno significante. È stata così enunciata, ad esempio, la necessità di un rapporto reciprocamente critico-dialettico tra primario ed assistente ospedaliero, nonostante la posizione subordinata e meno qualificata di quest'ultimo; che ha comunque il dovere di manifestare l'eventuale dissenso rispetto alle scelte terapeutiche (ad es. Sez. 4, n. 556 del 17/11/1999, Zanda, Rv. 215443).


30. La cooperazione colposa nel presente giudizio.
Dalla ricostruzione dell'istituto emerge che esso trova la sua applicazione elettiva nelle situazioni complesse dal punto di vista fattuale od organizzativo che vedono il coinvolgimento di diversi soggetti. La figura si attaglia perfettamente a contingenze come quella in esame, nelle quali la gestione del rischio avviene all'interno di organizzazioni complesse, nelle quali i processi decisionali vedono il contributo di diversi livelli di potere, di diversificati ruoli, di distinte competenze. Si determina il coinvolgimento integrato di vaie condotte che, solitamente, non possono essere considerate isolatamente senza perdere il loro significato.
Nel caso in esame si verifica proprio il contributo cooperativo sopra descritto. Il vertice decisionale non può agire senza la collaborazione di dirigenti ed esperti che offrono il loro contributo. Nella specie M.D. nella veste di tecnico di alta qualificazione, S. R. nella veste di direttore dello stabilimento, C.C. quale dirigente di fatto coinvolto nelle problematiche della sicurezza soprattutto nella qualificata veste di responsabile del SPP, assecondano e rendono possibile la realizzazione del piano di incauta dismissione dello stabilimento nei modi che la sentenza spiega bene e diffusamente. Si tratta di condotte costituenti frammenti del complesso processo decisionale, sicuramente colpose, sicuramente in grado di influenzare negativamente l'andamento delle cose e quindi significative se riguardate isolatamente; ancor più pregnanti in senso antigiuridico se incastonate nel complessivo quadro cooperativo. Conclusivamente, anche sul piano della responsabilità individuale sono soddisfatte tutte le già esposte istanze afferenti alla causalità materiale generata dal processo decisionale; e quelle afferenti alla causalità della colpa di ciascuno dei partecipi.
Né ha fondamento la tesi difensiva secondo cui la cooperazione colposa non sia stata oggetto di contestazione e di considerazione nel giudizio. E' sufficiente leggere i capi d'imputazione afferenti ai reati di omicidio ed incendio colposi a carico degli imputati che collaboravano con l'AD per avvedersi che l'accusa riguarda proprio il fatto di non aver fatto sentire la loro voce, di non aver offerto il doveroso contributo critico rispetto alla dissennate decisioni che si andavano delineando. La pronunzia d'appello, come si è visto, nel suo nucleo decisorio è tutta e diffusamente incentrata proprio sul deficit di segnalazione, in una situazione gestionale complessa che richiedeva l'intervento integrato di diverse figure. Chiaro è, dunque, il riferimento all'istituto della cooperazione colposa.
In conclusione, nessuna censura può essere mossa all'affermazione di responsabilità in ordine agli illeciti colposi.

Da: Certo certo12/10/2015 23:31:18
Io ho studiato l'estratto che potete trovare tutti su penalecontemporaneo.it e di Cooperazione colposa non ne parla, inoltre non mi pare che la TyessenKrupp sia citata nei libri di diritto per la cooperazione ma piuttosto sul discrimine tra colpa cosciente e dolo eventuale. Detto questo ragazzi, non passate troppo tempo a pensare che chi ce la fa è un raccomandato, dateci subito dentro e non prendete gli scritti sottogamba, vogliono un altissimo livello, io ho avuto la fortuna di aver studiato bene gli argomenti estratti e ho imbastito i temi con tanto di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Poi, oltretutto, pensate che corrompere una commissione di 5 persone sia così semplice? I voti vengono attribuiti collegialmente, non fanno una correzione individuale, ma una media dei voti che ciascuno attribuisce all'elaborato, mettetevi l'anima in pace e studiate, studiate, studiate, perché io ho rischiato di uscire fuori di testa per arrivarci

Da: Certo certo12/10/2015 23:31:27
Io ho studiato l'estratto che potete trovare tutti su penalecontemporaneo.it e di Cooperazione colposa non ne parla, inoltre non mi pare che la TyessenKrupp sia citata nei libri di diritto per la cooperazione ma piuttosto sul discrimine tra colpa cosciente e dolo eventuale. Detto questo ragazzi, non passate troppo tempo a pensare che chi ce la fa è un raccomandato, dateci subito dentro e non prendete gli scritti sottogamba, vogliono un altissimo livello, io ho avuto la fortuna di aver studiato bene gli argomenti estratti e ho imbastito i temi con tanto di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Poi, oltretutto, pensate che corrompere una commissione di 5 persone sia così semplice? I voti vengono attribuiti collegialmente, non fanno una correzione individuale, ma una media dei voti che ciascuno attribuisce all'elaborato, mettetevi l'anima in pace e studiate, studiate, studiate, perché io ho rischiato di uscire fuori di testa per arrivarci

Da: Il ballista capo13/10/2015 00:28:34
Tu stai fuori.

Da: jen 13/10/2015 01:15:22
Per Lalla
Due amici sono appena passati e mi hanno detto di aver seguito il corso di Ruscica lo trovi sul sito Justwin

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