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SNA (ex SSPA) - VII corso-concorso
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Da: Funzionato 12/07/2018 13:02:58
L'ordine di scelta è stato rispettato, le autorizzazioni ad assumere delle singole amministrazioni hanno creato qualche sfasamento temporale facendo sì che qualcuno magari più indietro in graduatoria iniziasse prima

Da: Sarrisata 12/07/2018 14:06:17
buon pomeriggio a tutti
scusate ma il famigerato DPCM è il seguente?DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2018, n. 78 

Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. (18G00102) (GU n.147 del 27-6-2018)

  Vigente al: 12-7-2018  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 28, riguardante l'accesso alla qualifica di dirigente nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici non economici tramite concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero di corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, in particolare, l'articolo 3, comma 2-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e, in particolare, l'articolo 7; Visti il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonche' il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie, i decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche, i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 relativi alla determinazione delle classi di laurea magistrale, il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie, i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, recante, il primo, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi», il secondo, «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, in materia di Universita' non statali legalmente riconosciute; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 5, che riforma la disciplina relativa alle Accademie di belle arti, all'Accademia nazionale di danza, all'Accademia nazionale di arte drammatica, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati prevedendo che le predette istituzioni rilascino specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilita' 2013), articolo 1, commi da 102 a 107, che ha disposto un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, al fine esclusivo della partecipazione ai pubblici concorsi; Visti i decreti ministeriali numeri 241, 242 e 243 del 2013, e successive modificazioni e integrazioni, con cui sono state definite le corrispondenze dei titoli conclusivi dei corsi sperimentali triennali ai diplomi accademici di primo livello; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria Anna Madia; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 2 Categorie di titoli valutabili 1. Sono valutabili le seguenti categorie di titoli: a) titoli di studio universitari ed altri titoli; b) abilitazioni professionali; c) titoli di carriera e di servizio; d) pubblicazioni scientifiche. 2. I titoli sono valutabili solo se non gia' utilizzati per l'ammissione al concorso, salve le previsioni riportate all'articolo 3, comma 1, lettere a), g) e h). 3. Il valore complessivo dei titoli e' determinato, salvo quanto previsto dal comma 4, in massimo 120 punti. Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli e' sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. 4. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica, qualora l'amministrazione preveda nel bando di concorso una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire, il valore dei titoli e' determinato in massimo 160 punti e, a tal fine, i punteggi massimi indicati nel presente decreto sono aumentati di un terzo. Art. 3 Titoli di studio universitari ed altri titoli 1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, non oltre punti 41, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L), fino a punti 2; c) laurea specialistica (LS), fino a punti 2; d) laurea magistrale (LM), fino a punti 2; e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 1,5 per ciascuno, fino a punti 3; f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 2,5 per ciascuno, fino a punti 5; g) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 8; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 4; h) dottorato di ricerca (DR), fino a punti 12; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 6. 2. I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, punti 9, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) titolarita' di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni di cui al comma 3, di durata minima semestrale, fino a punti 6, in relazione alla durata in ore; b) attivita' di docenza presso le istituzioni di cui al comma 3, fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza. 3. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. 4. I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla presente disposizione sono la durata dei corsi, la votazione finale conseguita, il livello di attinenza con le materie delle prove d'esame. Art. 4 Abilitazioni professionali 1. Le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere attribuito un punteggio complessivo di punti 12, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non piu' di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso, punti 8; b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purche' attinente alle materie delle prove d'esame, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame; c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame. 2. Le abilitazioni professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato. 3. Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio per titoli solo se non richieste come requisiti per l'ammissione al concorso. Art. 5 Titoli di carriera e di servizio 1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo' essere attribuito, un punteggio complessivo di punti 50, sono: a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a punti 30; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale; b) incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio fino ad un massimo di punti 10, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il quale deve stabilire un punteggio massimo per ogni singola tipologia di incarico o di servizio speciale; c) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera a) ovvero dell'incarico di cui alla lettera b), che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, e' attribuito un punteggio massimo ulteriore fino a punti 5, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il quale deve stabilire un punteggio massimo per ogni singola tipologia di lavoro originale; d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purche' non seguita dall'assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni, enti e soggetti pubblici di cui al comma 2, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo fino a punti 5, in relazione all'attinenza, desumibile dalle materie d'esame. 2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorita' indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate al comma 2 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato. 4. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente articolo, si applicano anche i seguenti principi: a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato; c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno. 5. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 5, sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza. 6. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 1, lettera a), e' valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al concorso. Art. 6 Pubblicazioni scientifiche 1. Le pubblicazioni scientifiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo di punti 8, in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alle amministrazioni pubbliche per le quali e' bandito il concorso e con la qualifica dirigenziale da attribuire; sono valutate altresi' in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame. 2. Il bando potra' limitare il numero delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' produrre. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 16 aprile 2018 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1187

Da: Preselettiva12/07/2018 14:14:23
Grazie per la risposta. Mi stavo demoralizzando. Gia ho scoperto che si tiene a Caserta e non a Roma, poi nemmeno ti assumono...buona fortuna a tutti

Da: Xvvvv123 12/07/2018 14:47:32
@ Sarrisata

Il decreto che si attendeva e' il DPCM n.80/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 148 del 28/06/2018

Sicuramente anche quello che hai postato tu e' di nostro interesse.

Da: coriaceo 12/07/2018 14:48:54
Madonna quante pippe mentale che vi fate.

Cosa vi costa aspettare il bando invece di parlare di aria fritta?

Bah

Da: Funzionato 12/07/2018 16:00:08
Il bando è previsto per settembre. Ora rilassatevi.

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Da: In AE12/07/2018 19:45:42
il bando uscirà prima di settembre

Da: Funzionato 13/07/2018 14:47:17
Ma perché insiste te con AdE? Limitiamoci alla SNA

Da: Preselettiva13/07/2018 17:04:19
Piu facile ade

Da: per livith e sosuke che passano la vita a studiare13/07/2018 19:04:18
Ovvio che essendo oggi il 13 luglio, la preselezione e tutto il resto slittano a dopo l'estate.

Settembre non faranno nulla, ottobre potrebbe essere il mese buono.

Da: Preselettiva13/07/2018 19:09:36
Nell'impossibile caso che dovessi passare, la sede dei corsi è roma o Caserta?

Da: Illuminato13/07/2018 20:45:30
Caserta. Le estati sono roventi, uscendo dalla reggia...

Da: Ma13/07/2018 21:00:25
Basta la laurea 👨â"?
Novita'?
Master annuale o biennale!
Preselettive dopo l'estate?

Da: Ri telefonata13/07/2018 22:50:11
il bando è al Poligrafico, pronto per esssere pubblicato

Da: Preselettiva14/07/2018 00:06:26
Lo stanno imparando a memoria al poligrafico?

Da: Illuminato15/07/2018 10:09:48
Certo, come si fa con le terzine dantesche, recintandole salmodicamente.

Da: Mmmmmii 17/07/2018 14:09:42
Novità?

Da: Telefonata 2  - 17/07/2018 14:31:35
Molte novità, alcune le posterò altre le terrò per me (mi sbatto per avere info ed è ovvio e naturale che se ho un vantaggio, lo sfrutto).

Rientrato da Roma (ero ad un corso per il mio Ente) ho potuto parlare direttamente con un/a funzionario/a-dirigente della SNA + altro (mi sono recato presso la funzione pubblica).

Quello che posso dire è che il bando uscirà in autunno (l'info sul mese e sulla settimana la tengo per me);
Entro l'anno faranno solo e solamente la preselezione (anche qui le date e il posto prenotato me lo tengo per me).
Materie delle prove scritte: conosco le materie delle prime due prove, (consiglio di guardare l'ultimo bando quello del VI° corso-concorso, quasi tutte verranno riproposte), alcune materie saranno invece nuove;
Terza prova solo in inglese, escluso spagnolo, tedesco, francese.
Possibilità di un ulteriore aumento del 10% dei posti ossia 12 in più, se vi saranno idonei (novità che nei precedenti non c'era).

Bene, il mio contributo a questa discussione termina qui.
Resterò attivo invece su quella dei posti dirigenziali ACI, con riferimento esclusivamente all'ACI.

Buona estate, buono studio a tutti ed arrivederci in autunno alle preselezioni.

Da: Ennesimo_Carlo   2  - 17/07/2018 14:43:51
Ma che senso hanno queste mezze informazioni? Non vuoi condividere le notizie che hai raccolto, non farlo ma almeno non ci rompere i coglioni.

Da: giù al nord17/07/2018 16:54:41
Grazie @telefonata

io ogni volta che cerco informazioni vengo rimbalzata!

Da: !!! 17/07/2018 17:02:56
@Telefonata, avevo molta stima di te.
Lo sai che sei proprio uno stronzetto?
Me le tengo per me,non parlo, ma vaf!
Le info in più che hai prima o poi le avranno anche gli altri e non ti serviranno a molto.
Auguri

Da: dadentro17/07/2018 18:18:44
non ha detto nulla
il programma è sempre quello da quando la SSPA ora SNA fa i concorsi ....
le preselettive se entro l anno ottobre novembre uniche date in cui la fiera è libera ... e quando confermano prenotazione lo vedi sul sito della fiera le date
molto probabile le pre selettive marzo aprile ... li la fiera è sempre disponible ...
materie nuove ... leggi le LG Madia li trovi li .....
poi chissa la sorpresa di un bando ad agosto non lo escluderei

Da: xxx 17/07/2018 19:26:39
@telefonata

i requisiti di accesso pensi che siano gli stessi del precedente concorso?

Da: E meno male17/07/2018 19:30:21
Che i napoletani dicevano che la loro cifra differenziale, rispetto ai polentoni del Nord, era la generosità e il cuore.
Va beh, diciamo che in questo l'italia è proprio unita.

Da: Per ennesimo17/07/2018 20:09:48
Telefonata tiene per se le info. Per quanto sono attendibili, tipo quella secondo cui il bando era al Poligrafico già da febbraio, il concorso si farà in estate 2020

Da: Funzionato 17/07/2018 22:45:34
È la conferma che non sa un c...  Basta chiamare la Sna per avere le stesse informazioni.
La settimana scorsa hanno confermato  bando a settembre (sebbene pronto) per questioni organizzative. (disponibilità fiera e per esigenze della società che dovrà gestire le preselettive)

Da: koatiyah  18/07/2018 00:43:52
Grazie telefonata

Da: nuova funzia 18/07/2018 00:50:10
Scusate mi sto interessando solo ora a questo concorso quindi farò domande x alcuni scontate.. dove posso trovare info sulle materie di preselezione e di concorso? Su quali testi/corsi state studiando? Grazie a chi avrà voglia di rispondermi

Da: per livith e sosuke e telefonata 1  - 18/07/2018 07:47:31
telefonata, non hai detto niente di nuovo, sono mesi che lo vado dicendo e lo ripropongo anche oggi:

Ovvio che essendo oggi il 17 luglio, la preselezione e tutto il resto slittano a dopo l'estate.

Settembre non faranno nulla, ottobre potrebbe essere il mese buono.

fa poca differenza sapere il giorno preciso di uscita del bando, le tue info confidenziali non ti daranno alcun vantaggio. buono studio.

Da: @. 18/07/2018 11:42:32
Iùùù!!

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