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Polizia di Stato, 1400 VICE ISPETTORI (concorso interno)
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Da: Entro le 18.0031/05/2017 14:17:44
Graduatoria 1400

Da: @no tengo dinero31/05/2017 14:21:01
Chiudi il becco ciarlatano

Da: .......FRANCHELLUM..........31/05/2017 14:54:15
Alla luce dei temi giudicati idonei e dei relativi commenti scritti nelle pagine di questo forum, pensate che un futuro Ispettore del 9 corso, trovandosi nella necessità di aCCIUFare un ladro in fuga, colto in flagranza, avvolte possa sparare all'impazzata alle gambe di suddetto criminale.......????

Da: No tengo dinero31/05/2017 15:01:02
Che noiosi che siete. Meglio aCCIUFFare un ladro, che tutti ho nessuno o, peggio ancora, lascia stare "QUEI" sfigati.

CAPRE
CAPRE
CAPRE
CAPRE
CAPRE

Da: SV17 31/05/2017 15:08:46
Mamma mamma... e hanno ancora da ridire x 12 temi... state sempre sotto il mio cappellone falchina,  moralizzatRice &Co.

Da: E la storia si ripete 31/05/2017 15:21:43
Al 320 si insinua che sono stati modificati i risultati...persone prima idonee si sarebbero poi ritrovate non idonee...SI DELIRA

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Da: E la storia si ripete 31/05/2017 15:21:44
Al 320 si insinua che sono stati modificati i risultati...persone prima idonee si sarebbero poi ritrovate non idonee...SI DELIRA

Da: E la storia si ripete 31/05/2017 15:21:45
Al 320 si insinua che sono stati modificati i risultati...persone prima idonee si sarebbero poi ritrovate non idonee...SI DELIRA

Da: No tengo dinero31/05/2017 15:55:05
Il problema vero è l'incapacità da parte di alcuni soggetti di riconoscere i propri limiti e le proprie inabilità a ricoprire ruoli superiori a quello rivestito. Il voler a tutti i costi raggiungere un obiettivo pur non avendone le capacità culturali, professionali e caratteriali, la convinzione che tutto gli è dovuto, li rende ciechi e irragionevoli. Ficcatevelo bene in testa: non tutti hanno al stoffa per diventare ispettori e voi evidentemente non l'avete.

Da: Falco lo fui 31/05/2017 16:05:44
La stoffa 😂ora così si chiama lo sponsor 😂😂😂😂

Da: dino.31/05/2017 16:20:27
@gianni e falco e chi sa risp

come si richiede la correzione in autotutela?

Da: Una cosa sicura 31/05/2017 16:43:37

4 anni di lungaggini concorsuali sono frutto di concessioni ad un gruppo di concorrenti che non hanno accettato l'iter procedurale affidandosi a millantatori
Il principe della certezza del diritto è garantito dalla costituzione:le regole del concorso sono dettate dal diritto amministrativo.
L'unica cosa che poteva fare il capo era agire in autotutela:ciò non è stato fatto perché non vi erano i presupposti.

NON CREDETE ALLE FAVOLE, SIATE REALISTI

Sicuramente ci sarà stato qualche collega idoneo non meritevole come ci sarà stato qualcuno che non ha passato lo scritto che avrebbe meritato il pentagono... ma non si sputtanano tutti e si denigra l'intera ammministrazione per un folle visionario e qualche speculatore di tessere

La storia va avanti...

Da: Attenzione31/05/2017 16:48:06
VA T COCC

Da: SV17 31/05/2017 16:58:42
Falco il sole ti fa male... vieni a prenderti l'ombra del mio cappellone...

Da: Il vero moralizzatore 31/05/2017 17:18:31
@una cosa sicura....ciao ron! Si continua con lo stalking virtuale?!
Eh eh 😈

Da: tronki31/05/2017 17:35:13
peccato ch qualcuno del 320 ex 1400 vi è passato sulle caveze e anche di tanto !!!!!!!!!!

Da: zingarobis31/05/2017 17:50:06
A COJONI ANNATE A LAVORA'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'

Da: Dispiace...31/05/2017 17:50:13
Dispiace che il concorso dei 1400 verrà ricordato come quello del papocchio.
Dispiace che il concorso dei 1400 verrà ricordato come quello dei temi impresentabili valutati idonei.
Dispiace che il concorso dei 1400 verrà ricordato come quello dello spaccio on-line delle batterie di domande da imparare a memoria per superare l'orale.
Dispiace che il concorso dei 1400 verrà ricordato come quello meno imparziale degli ultimi 20 anni.

Da: No tengo dinero31/05/2017 17:58:40
si si...non dimenticare che ci sono ancora orali e psico. non cantare ancora vittoria

tutti ho nessuno
tutti ho nessuno
quei sfigati
quei sfigati
quei sfigati

Da: Rammarico31/05/2017 18:00:15
a noi dispiace che tu l'abbia presa nel culo nonostante i capricci isterici

Da: Dispiace...31/05/2017 18:09:40
Rammarico, mi dispiace che tu te la prenda per come verrà ricordato questo concorso.
Ricordati che è stato tutto regolare ... lo ha dichiarato la GA con più pareri...quindi "nun t'arrabbiààà"

Da: Rammarico31/05/2017 18:14:36
...e chi si arrabbia! adesso per favore, fallo per il tuo bene e per quello dei tuoi cari: smettila di tormentarti e di corroderti lo stomaco. le ulcere duodenali non sono affatto una bella cosa

Da: x e la storia si ripete 31/05/2017 18:26:53
Ai 320 stanno gia' delirando e stanno ancora all' inizio e pensare che diventeranno colleghi 🤣

Da: Dispiace...31/05/2017 18:27:44
Rammarico, non ho nessun problema di salute. Purtroppo il concorso verrà ricordato con accezioni negative e quando dico che mi dispiace ... mi dispiace veramente. Credimi.

Da: Bero31/05/2017 18:41:38
E sti cazzi.

Da: Uscita?31/05/2017 18:53:42
Uscita?

Da: 300 31/05/2017 19:21:13
Lascia perdere l'autotutela della ricorrezione e vai di TAR ma ricordati che la discrezionalità tecnica  è quasi insindacabile...

Da: Si 31/05/2017 19:46:19
Uscita

Da: tronki31/05/2017 19:47:37
LEGGETE INVECE DI DIRE STR.....TE....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
APRITELO OGNI TANTO UN LIBRO VERO....!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il significativo cambiamento di indirizzo si è avuto con la nota sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601, che ha riconosciuto l'opportunità di una verifica più incisiva e penetrante sugli apprezzamenti tecnici, evidenziando sul punto come "il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi, allora, in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Non è, quindi, l'opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo. (...) Quando la tecnica è inserita nella struttura della norma giuridica, l'applicazione di un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti comportano un vizio di legittimità dell'atto di riconoscimento o di diniego.".
Tramontata l'equazione discrezionalità tecnica - merito insindacabile, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'
Iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì, alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche, sia sotto il profilo della loro correttezza, sia con riguardo al criterio tecnico ed al relativo procedimento applicativo (cfr., in 21 termini, Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2007 n. 4635).
20. A questo punto, riconosciuta la piena sindacabilità della discrezionalità tecnica, la giurisprudenza si è interrogata sul tipo di controllo, forte o debole, che poteva essere concretamente effettuato dal giudice amministrativo, chiedendosi in particolare se quest'ultimo dovesse limitarsi a utilizzare la valutazione tecnica emersa dal processo solo al fine di dimostrare l'erroneità di quella amministrativa (tesi del sindacato intrinseco non sostitutivo o "debole") o potesse sostituirla con la propria (tesi del sindacato sostitutivo o "forte"), con la conseguenza di poter annullare non solo il provvedimento basato su una valutazione scientificamente sbagliata dei fatti, ma anche quello fondato su una valutazione non errata ma semplicemente opinabile e non coincidente con quella del giudice.
La giurisprudenza prevalente si è orientata nel senso dell'inammissibilità di un sindacato di tipo for te, in quanto il compito del giudice, nel valutare la legittimità del provvedimento amministrativo, sarebbe esclusivamente di verificare se tale atto sia espressione di un potere esercitato in modo conforme alla norma che lo attribuisce. La norma, in sé considerata, indica una serie di fatti come presupposto per l'esercizio del potere che il giudice ha il compito di accertare; se la valutazione tecnica diretta a verificare l'esistenza del fatto posta in essere dall'Amministrazione non è errata, ma solo opinabile, il giudice non può sostenere l'illegittimità del provvedimento. Una volta accertati i fatti e verificato l'iter logico -valutativo posto in essere dalla Pubblica amministrazione, sulla base di regole tecniche e di buona azione amministrativa, il  giudice, se ritiene tali valutazioni corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili, non deve esprimere propri convincimenti o compiere autonome scelte, atteso che, se tali scelte venissero effettuate, costituirebbero né più né meno che attività amministrativa diretta svolta in sede giurisdizionale. Del resto, come è noto, non è consentito all'Autorità giudiziaria di sostituirsi ad un potere già esercitato o da esercitarsi, potendo detta Autorità "solo stabilire se la valutazione complessa operata nell'esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità a parametri tecnici, che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato" (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. IV, n. 1274/2010).
Si è quindi affermato il principio in base al quale anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole e principi che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad una intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la Pubblica amministrazione, al pari e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere; pertanto, e a prescindere dalla denominazione del sindacato intrinseco â�"debole o forte â�"che viene effettuato in tali materie, il giudice può solo verificare la logicità, la congruità, la ragionevolezza e l'adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del procedimento e la completezza dell'istruttoria, l'esistenza e l'esattezza dei presupposti di fatto posti a fondamento della deliberazione; invece, per quanto attiene al merito amministrativo, il sindacato del giudice deve arrestarsi dopo aver verificato la legittimità delle regole tecniche sottostanti alla scelta dell'amministrazione, poiché diversamente vi sarebbe un'indebita sostituzione del giudice all'amministrazione, titolare del potere esercitato (così, in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2015 n. 657). In conclusione, in virtù del pieno rispetto del principio della separazione dei poteri e dei canoni costituzionali che lo sostanziano, la tesi del sindacato "debole" ha trovato pieno accoglimento da parte della giurisprudenza. Da ultimo ed al riguardo, nella sentenza n. 829 del 27 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha convincentemente affermato che "( ...) la c.d. discrezionalità tecnica esprime un concetto diverso dal merito amministrativo e pertanto non può essere aprioristicamente sottratta al sindacato da parte del giudice amministrativo atteso che l'apprezzamento degli elementi di fatto del provvedimento, siano essi semplici o complessi,22 attiene comunque alla legittimità di quest'ultimo. Tuttavia la censurabilità della discrezionalità tecnica non deve mai arrivare alla sostituzione del giudice all'amministrazione nell'effettuazione di valutazioni op inabili, ma deve consistere nel controllo, ab externo, dell'esattezza e correttezza dei parametri della scienza utilizzata nel giudizio

Da: Rammarico31/05/2017 19:52:59
Il tempo è un gran signore. Fra qualche anno nessuno ricorderà questo concorso e i suoi concorrenti però, se ti fa piacere, mi farò tatuare sulla fronte la scritta "ispettore papocchiato" in modo che chi mi starà davanti possa riconoscermi. Sei contento così?

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