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Procedura civile
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Da: vezio | 09/09/2013 10:38:41 |
Se il debitore esecutato, agisce in opposizione all'esecuzione dopo la vendita del bene soggetto ad esecuzione (in ipotesi un immobile), ed ottenga il relativo provvedimento di accogliemento del ricorso, deve soddisfarsi sul ricavato? | |
Da: Gargantua | 09/09/2013 10:54:15 |
sei sicuro di poter proporre opposizione all'esecuzione? e non solo agli atti esecutivi? Se c'è stata la vendita l'esecuzione è terminata e l'unico atto impugnabile dovrebbe essere il decreto (o ordinanza ..non ricordo) di trasferimento. Prendila con le pinze...cerco di ripassare anche in questo modo | |
Da: Grimo | 09/09/2013 11:15:56 |
I provvedimenti che concludono l'esecuzione sono decreti..di vendita, di trasferimento. | |
Da: Grimo | 09/09/2013 11:21:36 |
L'opposizione puo essere fatta fino a che non venga pronunciata l'ordinanza di distribuzione del ricavato della vendita o di assegnazione del bene. | |
Da: Grimo | 09/09/2013 11:23:56 |
In ogni caso dopo la vendita può soddisfarsi solo sul ricavato: la ratio e presto detta: tutelare la posizione del terzo acquirente..se pero il terzo fosse in mala fede puo agire in rivendica pero con processo autonomo di cognizione.. | |
Da: Grimo | 09/09/2013 11:43:19 |
Ma quali sono i provvedimenti cautelari anticipatori per i quali non viene fissata l'udienza di merito?e quali quelli per i quali deve essere fissata l'udienza di merito? 669-octies 6 co. | |
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Da: Gargantua | 09/09/2013 11:56:18 |
Il Memento Ipsoa recita: (art. 669 octies commi 6 e 7) "....se la misura cautelare era stata chiesta prima del giudizio di merito il ricorrente non è tenuto ad iniziare il giudizio di merito e quindi il giudice nell'ordinanza non deve fissare alcun termine entro cui provvedere alla sua instaurazione". Non la sapevo nemmeno lontanamente, ma mi sembra una particolarità da bocciatura.....stamattina si mena il can per l'aia (cazzeggio). | |
Da: Gargantua | 09/09/2013 11:58:22 |
Scusa non ti ho risposto completamente, le misure anticipatorie sono i provv. d'urgenza, o quelli emessi per la denuncia di nuova opera o danno temuto. Questa la sapevo | |
Da: Grimo | 09/09/2013 12:02:26 |
Ok..grazie...rimane fuori il sequestro.. | |
Da: Gargantua | 09/09/2013 12:08:36 |
dierei proprio di si, le misure anticipatorie non perdono efficacia se non viene instaurato il giudizio di merito, al contrario del sequestro | |
Da: vezio | 09/09/2013 12:12:19 |
Grimo, grande... 1) Allora: la soluzione che proponi l'ho trovata anche io sul simone e sembra corretta anche a me. Nel senso che per l'opposizione all'esecuzione c'è sempre tempo fino a che, naturalm, non termina l'esecuzione. Il mandrioli sul punto non mi pare aggiunga altro. Allora si tratterebbe di applicare analogicamente l'art. 620 in tema di opposizione di terzi all'esecuzione ("se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata"). 2) i provvedimenti anticipatori degli effetti del merito, sono della tipologia dell'art. 700. Per gli stessi non è che nom viene fissata l'udienza di merito. Quella udienza si potrebbe anche fissare, ma laddove non venga fissata, essi non perdono efficacia, proprio in base alla norma che citi. I provvedimenti, invece, aventi natura conservativa, connotati per un carattere di strumentalità più forte, rispetto ai primi, devono, necessariamente, prevedere la fissazione di una udienza nei 60 giorni successivi (termine perentorio), altrimenti perdono efficacia. (Primo comma del 669 octies Questo perchè essi non hanno ragione di esistere, senza l'ulteriore fase di merito, che valuta l'oggetto verso cui si è chiesta una tutela cautelare, appunto, strumentale. Io penserei per esempio ai sequestri conservativi, proposti ex ante (ovvero prima del giudizio di merito). | |
Da: vezio | 09/09/2013 12:15:46 |
Garga (non ti offendi se abbrevio vero) grimo Oltre a quello che dice il memento ipsoa, i aggiungerei che quando chiedi il 700, è sì vero che non sei tenuto a iniziare un successivo giudizio di merito, proprio in ragione di quelle norme che citate, ma devi comunque indicare quale sarebbe l'azione di merito sottesa, per la quale richiedi tutela cautelare. L giurisprudenza sul punto è uniforme già dal 2007 | |
Da: Gargantua | 09/09/2013 12:22:18 |
Si si, l'oggetto della futura domanda | |
Da: Grimo | 09/09/2013 13:00:22 |
Mi interessava in concreto: quali gli uni e quali gli altri..esempi.. | |
Da: vezio | 09/09/2013 13:07:59 |
In concreto? | |
Da: Grimo | 09/09/2013 14:01:24 |
Si..pero ho capito che i conservativi sono solo i sequestri..mentre gli altri hanno natura anticipatoria (salvo l'istruzione preventiva che ha carattere processuale).. | |
Da: vezio | 09/09/2013 14:06:55 |
Pensa a un bene mobile o immobile sequestrato prima del merito, se ricorrono i presupposti sostanziali del sequestro conservativo. Se poi non si proponesse il merito, il bene non potrebbe essere sottoposto a sequestro potenzialmente ad libitum. piuttosto aiutami a capire una cosa: opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi. Se le propongo prima dell'esecuzione, devo fare una citaz; dopo l'inizio dell'esecuzione un ricorso. Ma è solo nel secondo caso che c'è l'udienza camerale prima del rito di cognizione ex 185 disp att cpc? | |