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Procedura civile
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Da: vezio 04/09/2013 09:08:22
Ra, siccome mi sembri ben piazzata di procedura, avrei alcuni schemi che mi sono fatto durante lo studio, ti scoccerebbe dargli una occhiata? Ti lascio la mia email
vezio.vezio@gmail.com

Naturalm sono a disp anche per gli altri Amici (roma, coffeeee, grimo, giava, matte, amsterdam, e tutti gli altri!)

Da: soonforget83 04/09/2013 09:56:39
Mimosa voglio dire che io ho l'esame tra 6 giorni e se mi mettessi a ripetere i dettagli nn finirei mai... io spero solo che lo capiscano... anche perchè mi sto rendendo conto di nn ricordare nulla... e devo ripetere anche il resto...

Da: Ra84 04/09/2013 10:03:28
soonforget non disperare! è una difesa del cervello non ricordare quand'è così affaticato! ragione per cui gli ultimi 2 giorni bisogna rallentare, decisamente. Dormire molto e il pomeriggio prima dell'esame abbandonare completamente i libri e dedicarsi a qualche cosa di piacevole (evitando la partitella a calcio con gli amici..finire all'esame con uno stiramento o qualche livido dolente potrebbe distrarre :-) ) Coraggio! siam tutti sulla stessa barca..
Facciamo il tifo per te!

Da: Ragnuzzo 04/09/2013 10:11:43
buongiorno ragazzi.. il consiglio dell'ordine mi ha mandato quest'email con le modifiche apportate dal decreto del fare al cpc..
Spero che vi possa essere utile. Ho cercato qualcosa su internet ma non trovo nulla di interessante.
Intanto vi ringrazio per i preziosissimi commenti/chiarimenti/spiegazioni che avete dato..
io sono la settimana prossima a Roma, ma sono cotto.. non ce la faccio veramente più

TESTO AGGIORNATO DEL D.L. 21 giugno 2013, n. 69 Testo del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la L. di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo
stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086)
(GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)
Vigente al: 20-8-2013
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbli=
cazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, commi 2 e 3
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del D.L., integrate con le modifiche appor=
tate dalla Legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla Legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della L. 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla Legge di conversione hanno efficacia dal giorno succes=
sivo a quello della sua pubblicazione.
Titolo I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
Capo I
Misure per il sostegno alle imprese
Art. 1
Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Omissis
MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE
Capo I
Giudici ausiliari
Art. 62
Finalità e ambito di applicazione
1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le
priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'Art. 37, comma 1, del D.L. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.
Art. 63
Giudici ausiliari
1. Ai fini di quanto previsto dall'Art. 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.
2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto de Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio Supe=
periore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione
integrata a norma dell'Art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n 25. Ai fini della formulazione della proposta i consi=
gli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui è
stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di
cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi 5
anni, il candidato.
3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:
a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di
presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valuta=
zione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;
b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di
tre anni al momento di presentazione della domanda;
c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;
e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.
Art. 64
Requisiti per la nomina
1. Per la nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle
professioni di provenienza.
2. Nei casi di cui all'Art. 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve
aver compiuto i settantacinque anni di età.
3. Nel caso di cui all'Art. 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve
essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adegua=
ta conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'Art. 8, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti
delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
Art. 65
Pianta organica dei giudici ausiliari.
Domande per la nomina a giudici ausiliari
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il
CSM e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indica
zione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pen=
denze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente
non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina
a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti
all'albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni
di iscrizione all'Albo. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.
3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di no=
mina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti nella pianta organica per ciascun ufficio
giudiziario e redigendo la graduatoria.
4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.
Art. 66
Presa di possesso
Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'Art. 63, comma
2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'Art. 65, comma 4.
Art. 67
Durata dell'ufficio
1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.
2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'Art. 63, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimis=
sioni, revoca e mancata conferma a norma dell'Art. 71.
Art. 68
Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'Art. 72, comma 2, almeno novanta
procedimenti per anno.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine
di rilevare il rispetto dei parametri di operosità ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.
Art. 69
Incompatibilità ed ineleggibilità
1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.
2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'Art. 63, comma 3, lettera d), non può svolgere le funzioni presso la
corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni
precedenti.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudizia=
ri del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di
procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure nei successivi gradi di giudizio.
4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso
uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni.
Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.
Art. 70
Astensione e ricusazione
1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'Art. 52 del codice di procedura civile, oltre
che nei casi previsti dall'Art. 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato,anche
mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle
parti.
2. Il giudice ausiliario ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualità di
avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una
delle parti in causa o uno dei difensori.
Art. 71
Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di
revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.
2. Entro 30 gg. dal compimento di ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata
verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui all'Art. 68, comma 2, e propone al
Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata
conferma.
3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice
ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.
4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza
della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.
5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura.
Art. 72
Stato giuridico e indennità
1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai giudici ausiliari è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di 200 euro per ogni prov=
vedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'Art. 68, comma 2.
3. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti
contributi previdenziali.
4. L'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque deno=
minati.
Capo II
Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
Art. 73
Formazione presso gli uffici giudiziari
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di
cui all'Art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di
almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto pena
le, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105-
110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di for
mazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i
minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, può esse=
re svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un perio
do di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che
consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nello
ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplina=
no le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale
Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si ricono=
sce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei
requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi
alla laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata docu=
mentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini della
assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giu=
stizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione au=
tonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui
sono trattate specifiche materie
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicu=
rare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il
magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il mi=
nistero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche
per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi
sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di ga=
rantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.
L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'Art. 11, comma 2, del D.
Lgs.vo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.
L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia Am
ministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della L. 27 aprile 1982, n. 186, e
successive modificazioni, nè ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'Art. 6, quinto comma, della medesima L.egge.
Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.
5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida eil controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riser=
vatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di
mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono
ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro
specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la forma=
zione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di forma=
zione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano
sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvoca
ti e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio,qualora
gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni
legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche
e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere ac=
cesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi com
presi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono
rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti di=
nanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro su=
bordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per
so pravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'in=
dipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dello
ordine giudiziario.
10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso
alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali,
purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio
per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività
professionale innanzi al magistrato formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette
al capo dell'ufficio.
12. soppresso.
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente Art. è valutato per il
periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai
fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'Art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'Art. 5 del DPR 9 maggio 1994,
n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, all'amministrazione della giustizia amministrativa e dalla
Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione
costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice
procuratore onorario.
16. All'Art. 5 della L. 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui
al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari».
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione
di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto
delle disposizioni del presente Articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'Art. 37 del D.L. n.
98/11, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/11, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in posses
so dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equi
parato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.
Capo III
Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di Cassazione
Art. 74
Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio
1. All'Art. 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: le parole: «trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo»
sono sostituite dalle seguenti: «sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con
compiti di assistente di studio»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma «Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dello
ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a 30 magi=
strati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati
con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, ,
senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione».
2. In sede di prima applicazione dell'Art. 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
come da ultimo modificato dal comma 1 del presente Art., e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di
entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di
garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del
massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, il CSM stabilisce i
criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione
con compiti di assistente di studio.
4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di Cassazione informa il CSM e, per le competenze di organizzazio=
ne e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magi=
strati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.
5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.
6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente
articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conve=
rsione del presente decreto.
7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il CSM, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della Legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto
delle disposizioni del presente Articolo.
Capo IV
Misure processuali
Art. 75
Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'Art. 70, il secondo comma è sostituito dal seguente «Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei
casi stabiliti dalla L..»;
b) all'Art. 380-bis, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Almeno venti giorni prima della data sta=
bilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare me=
morie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.»;
c) all'Art. 390, primo comma, le parole «o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'Art. 375» sono sostituite
dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'Art. 380-ter».
2. Le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fis
sazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.
Art. 76
Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista
Nel titolo V del libro quarto del codice di procedura civile, dopo l'Art. 791, è aggiunto il seguente:
«Art. 791-bis -Divisione a domanda congiunta.
Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini
e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso con
giunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel cir
condario al quale demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere
autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato.
Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'Art. 2646 del codice civile.
Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del presente codice.
Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo,
nomina un esperto estimatore.
Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette
gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione.
Il decreto è reclamabile a norma dell'Art. 739.
Il professionista incaricato designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti
che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'Art. 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di no=
mina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli
altri interessati del progetto o della vendita.
Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro
terzo, Titolo II, Capo IV,Sezione III, § 3-bis.
Entro 30 gg. dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle
parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione dello
avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione.
Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle
di cui ai commi secondo e terzo dell'Art. 702-ter.
Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le
parti avanti al professionista incaricato.
Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in
cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette
gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.».
Art. 77
Conciliazione giudiziale
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'Art. 185 è inserito il seguente: Art. 185-bis - Proposta di conciliazione del giudice. -
Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo
alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una
proposta transattiva o conciliativa.
La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»;
b) all'Art. 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»; allo
stesso comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa».
Art. 78
Misure per la tutela del credito
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'Art. 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo:
«L'anticipazione di cui all'Art. 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti
non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire»;
b) all'Art. 648, primo comma, le parole «con ordinanza non impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole:
«provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile».
2. Le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'Art. 643, ultimo comma,del
codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 79
Semplificazione della motivazione della sentenza civile
( soppresso).
Art. 80
Foro delle società con sede all'estero
( soppresso).
Capo V
Modifiche all'ordinamento giudiziario
Art. 81
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
1. L'Art. 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
«Art. 76 Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione.
- 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
a) in tutte le udienze penali;
b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di Cas
sazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'Art. 376, primo comma, primo periodo, del co=
dice di procedura civile.
2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla Legge.».
Capo VI
Disposizioni in materia di concordato preventivo
Art. 82
Concordato preventivo
1. All'Art. 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «ultimi tre esercizi» sono aggiunte le seguenti «e all'elenco nominativo dei creditori con
l'indicazione dei rispettivi crediti»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale
può nominare il commissario giudiziale di cui all'Art. 163, secondo comma, n. 3; si applica l'Art. 170, secondo comma.
Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'Art. 173, deve
riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'Art. 15 e verificata la sussistenza delle
condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubbli=
co ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza re=
clamabile a norma dell'Art. 18.».
2. All'Art. 161, settimo comma, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informa
zioni» sono aggiunte le seguenti: «e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato».
3. L'Art. 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Con il decreto che fissa il
termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debito=
re deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla sca=
denza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il
giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si appli=
ca l'Art. 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla
predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se no=
minato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento
sentire i creditori».
3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privi=
legio di cui all'Art. 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti
prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto
la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
Capo VII
Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia
Art. 83
Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
All'Art. 47, comma 1, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «magistrati in pensione» sono sostituite dalle seguenti: «
di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio».
Capo VIII
Misure in materia di mediazione civile e commerciale
Art. 84
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'Art. 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente
a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più sogget
ti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una propo=
sta per la risoluzione della stessa»;
all'Art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'Art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza pres
so un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative al
la stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata
presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito della
istanza»;
)all'Art. 4, il comma 3 è sostituito dal seguente)
«3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del
proce dimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.
L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedi=
bilità della domanda giudiziale.
L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto.
In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.
Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dello
eventuale giudizio.
Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'Art. 5, comma 1-bis, informa
la parte della facoltà di chiedere la mediazione»;
b) all'Art. 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:
«1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisio=
ne, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da re=
sponsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti Assicu=
rativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,
ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'Art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sia entrata in vigore.
Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il
monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scaden
denza del termine di cui all'Art. 6.
Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
all'Art. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di
appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento
del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima della
udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'Art. 6 e, quando la mediazione non è già stata
avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di 15 gg. per la presentazione della domanda di mediazione;
c-bis) all'Art. 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la
condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo»;
d) all'Art. 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a)nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione
della provvisoria esecuzione;
b)nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'Art. 667 cpc;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'Art. 696-bis cpc;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'Art. 703, terzo comma, del cpc;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale»;
e) all'Art. 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto o l'atto co=
stitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'ar
bitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di 15 gg. per la presentazione della
domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'Art. 6.
Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono
iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro,
ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'Art. 4, comma 1. In
ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione
di un diverso organismo iscritto»;
f) all'Art. 6, comma 1, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente parola: «tre»;
f-bis) all'Art. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di
quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi
del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'Art. 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'Art. 5, non è soggetto a
sospensione feriale»;
g) all'Art. 7, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
«1. Il periodo di cui all'Art. 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'Art. 5, commi 1-bis e 2, non si compu=
tano ai fini di cui all'Art. 2 della L. 24 marzo 2001, n. 89»;
h) all'Art. 8, comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre trenta» e
dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della
procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle
parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita
poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, pro=
cede con lo svolgimento »;
i) all'Art. 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argo
menti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'Art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'Art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato
motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto per il giudizio.»;
l) all'Art. 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo
medesimo.
Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.
In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque
momento del procedimento.
Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'Art. 13»;
m) all'Art. 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
«Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti
e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio,l'esecu
zione degli obblighi di fare e non fare, nonchè per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la
conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è
omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e
del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico»;
n) l'Art. 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Spese processuali). - «1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto
della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte
soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma
di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il
compenso dovuto all'esperto di cui all'Art. 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice,
se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vinci=
trice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'Art. 8, comma 4. Il giudice
deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri»;
o) all'Art. 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.
Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e
mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto
previsto dall'Art. 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
p) all'Art. 17: 1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente Art., con il decreto di cui all'Art. 16, comma 2,
sono determinati:
a)l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di
ripartizione tra le parti;
b)i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della media=
zione
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dello
Art. 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'Art. 5, comma 2»;
2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'Art. 5, comma 1-bis, ovvero è di=
sposta dal giudice ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla
parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'Art. 76 (L) del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organi=
smo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo
mediatore, nonchè a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro,nessun compenso è dovuto per l'organismo di media=
zione.»
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 30 gg. dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente
decreto.
Art. 84-bis
Modifica all'Art. 2643 del codice civile
1. All'Art. 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:
«12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da
un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».
Art. 84-ter Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni
1. All'Art. 23-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214,sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-quater. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'Art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati nei mercati regolamentati nonchè nelle società dalle stesse controllate, il compenso di cui all'Art. 2389,
terzo comma, del codice civile per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non può
essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo
determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato
antecedente al rinnovo.
5-quinquies. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'Art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in
sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta
in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate, conforme ai criteri
di cui al comma 5-quater. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui
al primo periodo. 5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si applicano limitatamente al primo
rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero,
qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le
disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o
del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi».
Capo IX
Disposizioni finanziarie
Art. 85
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo, valutati complessivamente in euro  4.850.000 per
l'anno 2013 ed euro  8.000.000 a decorrere dall'anno 2014 e fino all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 28, comma 2, della L. n. 183/11, che sono
conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Ai sensi dell'Art. 17, comma 12, della L. n. 196/09, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente Art. e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di veri
ficarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente Art., il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior
onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'Art. 21, comma 5, lettera b), della L. 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale
della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferi=
sce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui
al secondo periodo.
4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 86
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re=
pubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge.

Da: mimosa12 04/09/2013 10:48:21
Forza e coraggio soonforget, siamo tutti sulla stessa barca!:):)

Da: The Witch King 04/09/2013 11:20:07
Ragazzi, ricordiamoci tutti (quindi lo ricordo anche a me stesso) che si passa con la sufficienza, non con l'eccellenza. Dobbiamo quindi, in quei pochi minuti, essere in grado di dire le cose essenziali. Punto. Non è impossibile, tanto è vero che ci riescono in molti. Un abbraccio

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Da: vezio 04/09/2013 11:23:43
Ottimo TWK....hai troppo ragione...

Da: soonforget83 04/09/2013 11:26:03
Grazie ragazzi. Ma è dura. Ho studiato per due mesi e mezzo di media otto ore al giorno senza neanche un bagno a mare (e ce l'avrei a quindici minuti) proprio per nn sentirmi insicuro... oddio nun ca facc chiù.. voglio levare il dente, come va va..

Da: Ragnuzzo 04/09/2013 11:29:11
soonforget83 come ti capisco... è veramente una tortura, non un esame..

Da: Ra84 04/09/2013 11:58:46
soon ho il tuo stesso stato d'animo.. dal 26 giugno son sui libri, il mare a 20 minuti da casa e mai visto..studio per ore ed ore giornaliere (per diverse settimane quasi 14, ora 7/8..), ma essere sicuri su tutto è assolutamente impossibile! neppure il giudice migliore, l'avvocato più esperto avrà una certezza assoluta su sei materie così diverse, vaste e sfaccettate! un po' di coraggio, un minimo di faccia tosta (nel senso di tener le spalle alte, un buon tono di voce anche se insicuri) ed essere "persuasivi"!
Devi convincerli che sai! nè più nè meno di quando in udienza devi convincere il giudice che la tua assurda teoria è la migliore del mondo! Le conoscenze sono indispensabili, ma sapere TUTTO è impossibile..

Da: mimosa12 04/09/2013 12:45:16
Ragazzi che ne pensate di quest sentenza del Tar Catania? Che voi sappiate c'è l'obbligo di sorteggio domande? Questa mi è nuova!
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64007

Da: soonforget83 04/09/2013 13:28:11
A pg due anni fa si sorteggiavano. L'anno scorso no. Quest'anno al preappello no. Spero si continui con questo andazzo....

Da: Ra84 04/09/2013 13:29:57
a Ve ti fan scegliere se estrarle o no prima dell'inizio dell'esame..

Da: Gargantua 04/09/2013 14:00:04
Ra 84,
ognuno ha il suo metodo, ma non capisco perchè abbia iniziato a studiare come un minatore ed ora, sfinita, non  riesci a fare più di 7/8 ore. Io ho scelto diversamente, solo da oggi inizio a studiare anche la sera, ma comunque non più di 10 ore in totale. Ho deciso così dopo aver letto una prefazione di Paolo Cendon ad un libro di test per la preparazione dell'esame di privato nella quale invita ogni studente a chiedersi (e verificare): quante volte devi leggere una pagina per memorizzarla?; quanto riesci ritenere giornalmente; per quanto tempo devi conservarlo? Perciò ho pensato di iniziare con 6/7 ore e di finire in crescendo perché che le basi rimangono, ma la memoria capillare svanisce presto, in due o tre settimane. Certo non dico  di essere preparatissimo, anzi ho tanti vuoti e una gran paura, però rispetto a luglio inizio a ricordare qualcosa.  Comunque, intuitivamente, non vedo come possano bocciarti..............

Da: mimosa12 04/09/2013 14:03:30
Grazie ragazzi, al Cda di Bari sinceramente non so come funzioni.Attendo che qualcuno "m'illumini";)

Da: Ra84 04/09/2013 14:41:34
Ma detto di esser sfinita!!
solo che mi è mancata un'estate spensierata! (sai quelle cose: mare tutto il giorno aperitivo serata a ballare rientri all'alba) non ho ridotto le ore di studio per stanchezza, ma per programma!! so per esperienza che rendo meglio alle prove se non incamero troppe nozioni nell'ultima settimana e se mi prendo tempo per dormire in fondo. Al momento attuale la mia priorità è limare certe conoscenze e certe materie e arrivare molto serena e riposata..
Fare molte ore oggi, con lo stress della data che si avvicina, per me, è deleterio! Ciascuno di noi sa come studia e come apprende meglio.
La mia paura della bocciatura viene dalla bocciatura di una mia cara amica  molto, molto preparata, lo scorso anno.

Da: vezio 05/09/2013 16:24:36
Dato che è stato introdotto il 185 bis ("Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio"), la disciplina della prima udienza dovrebbe mutare rispetto a come l'abbiamo studiata (parlo ai settembrini) tutti noi nei compendi e manuali.

Provo a schematizzare, ma correggetemi e indicatemi le Vostre impressioni:

1) verifiche preliminari ex art. 183, primo comma, cod. Civ.
2) giudice PUÃ' fissare l'udienza di comparizione personale delle parti per interrogarle liberamente ex 117 (come poteva farlo prima)
3) in ogni caso alla prima udienza DEVE formulare una proposta transattiva o concliliativa per le parti (art. 185 bis.)
4) in virtù della norma introdotta il giudice, quindi, potrebbe ben disporre l'interrogatorio libero e, successivamente, formulare la proposta concliliativa che è obbligato a formulare (l'art. 185 bis infatti consente al giudice di formulare la proposta sino all'esaurimento (nostro!!) della trattazione......


Vi torna?

Da: Ra84 05/09/2013 16:35:47
potrebbe benissimo anche concedere le memorie 183. VI comma, e all'udienza di ammissione delle istanze istruttorie formulare la proposta;
o ammetterle, stabilire un calendario e fissare dopo due udienze di escussione testi una per la conciliazione e una eventuale successiva per sentir i testi ulteriori;
oppure ammettere le prove, fissare la prima udienza di prove e all'esito di quella proporre la conciliazione..
quindi, il punto 3) che tu proponi, dalla lettura della norma non mi pare corretto..dice alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione..quindi gli da la scelta..
(bello è se li DEVE mandare pure in mediazione..perdiamo mesi solo per provare a mettere d'accordo 2 che vogliono solo la reciproca soccombenza tra atroci sofferenze..)

Da: ThunderRoad 05/09/2013 16:39:21
Non saprei, dal punto di vista pratico mi dicono avvocati dello studio dove lavoro che non dovrebbe cambiare molto.

1) verifiche preliminari ex. art. 183 c.p.c., primo comma

2) giudice formula proposta transattiva ai difensori delle parti

Ovviamente, il giudice può anche disporre interrogatorio libero ex art. 117 per provocare la conciliazione, fissare un'altra udienza; ma mi pare un'altra storia

Vezio, se ti sembra una boiata non esitare a dirlo...attualmente sto studiando l'elusione fiscale, quindi magari dico cazzate.

Ciao

Da: vezio 05/09/2013 16:40:13
Giusto hai ragione... In sostanza non obbliga alla prima udienza il giudice a formulare la proposta, ma lo obbliga a formularla entro la fine dell'istruzione... Quindi corrette tutte le ipotesi che hai esemplificato....

Da: vezio 05/09/2013 16:42:24
Il mio messaggio era per Ra.

Thunder figurati che boiata! È giusto ciò che dici, soltanto che come osservato anche da Ra, la proposta potrebbe arrivare entro la fine dell'istruzione. E l'interrogatorio libero è solo una delle ipotesi che la possono precedere.

Da: Grimo 05/09/2013 17:17:22
Guarda che non c'è nessun obbligo..il nuovo 185bis e stato emendato...si prevede 'ove possibile in ragione della natura della causa, del valore della controversia e della presenza di questioni di pronta e facile soluzione..'
Con la precisazione che ... La proposta non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice...

Da: vezio 05/09/2013 17:40:17
Quindi il teso vigente sarebbe questo ?

Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Fonte http://news.avvocatoandreani.it/articoli/decreto-fare-le-modifiche-al-codice-di-procedura-civile-aggiornate-con-la-legge-di-conversione.html

Beh le osservazioni di prima cmq rimangono, attesa la precisazione che il giudice non ha un obbligo, ma una facoltà.

In questo senso ha ragione Thunder, non cambia molto...

Da: Grimo 05/09/2013 17:45:04
Insomma...avere l'obbligo o il potere discrezionale di valutare ove possibile non mi sembra poco...nella pratica nn accadrà mai la proposta del giudice!!

Da: vezio 05/09/2013 17:50:00
Appunto, intendevo che la norma, così come convertita in legge, non ponendo l'obbligo, ma lasciando solo la possibilità di conciliare, non cambia molto del sistema previgente, non credi?

Da: Grimo 05/09/2013 18:05:34
È una cagata pazzesca. CIT.

Da: vezio 05/09/2013 18:06:32
Ahahah :-) eheheh che top

Da: Ragnuzzo 05/09/2013 18:09:38
io credo che in sostanza sia cambiato questo: nel sistema previgente, la conciliazione era esperita o a richiesta congiunta di parte ex art. 185, come richiamato dall'art. 183, III comma. Con la riforma, si pone l'obbligo per il giudice di tentare la conciliazione tra le parti. In che senso dite che non c'è obbligo ma potere discrezionale? forse mi sono perso qualche passaggio della riforma..

Da: Ragnuzzo 05/09/2013 18:14:55
chiedo scusa.. ho riletto la norma, modificata nuovamente il 20 agosto in sede di conversione, dove si legge che il giudice "formula alle parti OVE POSSIBILE, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa".. per cui è come dicono Grimo e Vezio..

Da: vezio 05/09/2013 18:16:10
Come ha notato grimo, l'art. 185 bis, modificato e convertito in legge col decreto fare ora recita:

Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti OVE POSSIBILE, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Quel ove possibile farebbe propendere per l'esclusione di un obbligo del giudice

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