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Cornuti e mazziati (Concorso DS in Campania)
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Da: Grillo parlante/Sincerità21/08/2013 22:03:53
Cari Colleghi amici,
non so se avete notato che gli ammessi non si scagliano più contro i 103 + 16 concorrenti abusivi.
Quale mistero nasconde la pace fatta dopo tante ostilità?
Rispondi

Da: @ Buona lettura22/08/2013 08:56:35
Grazie! Una lettura piacevole che con grande chiarezza evidenzia tutta una serie di argomentazioni poco "robiste" nel respingere i ricorsi. Ho fiducia nel Cds.
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità22/08/2013 15:08:51
Secondo gli ammessi, gli orali dovrebbero riprendere intorno al 25 settembre.
Chi saranno i Commissari?
Rispondi

Da: Joli22/08/2013 18:05:20
Si favoleggia sulle dimissioni....staremo a vedere
Rispondi

Da: Perché credete che ci siano22/08/2013 18:12:26
dimissioni?
Rispondi

Da: Sinceramente22/08/2013 18:13:27
.....No.
Rispondi

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Da: Ci credo.22/08/2013 18:30:44
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità22/08/2013 19:28:53
Io penso di sì. I commissari, infatti, sono stati pagati poco, hanno sicuramente subito pressioni varie, sono stati oggetto di indagine, chiamati in causa nei ricorsi; sulle incompatibilità di alcuni di loro si discuterà ancora lungo e quelle incompatibilità, forse, se Dio ci assiste, porteranno il CdS ad annullare gli scritti.
Come pensate che possano resistere a tanto stress?
Rispondi

Da: Lo stress lo hanno22/08/2013 19:52:26
procurato a noi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: siamo stufi22/08/2013 20:51:56
di essere calpestati nel merito, nei diritti e, in più, di vedere all'orale gente che non ha superato la preselettiva. Ora basta! Si va in Consiglio di Stato!
Rispondi

Da: @ siamo stufi22/08/2013 20:57:27
Tutto troppo casuale
Rispondi

Da: Come fa ad essere casuale22/08/2013 21:07:16
una vicenda che ha causa ed effetto?
No,
Nulla è per caso!
Rispondi

Da: Allora22/08/2013 21:17:06
tutto causale
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità22/08/2013 21:47:37
LEGGETE CON ATTENZIONE:
N. 02276/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01257/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2011, proposto da:
dott.ssa Lippiello Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Corrado, con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enzo D'Ago, in Napoli, alla via S.G.B de La Salle n. 2;


contro

Università degli Studi di Napoli "Federico II", in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore (n.c.);
Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario Settore Scientifico Disciplinare ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni – Facoltà di Architettura, in persona del legale rappresentante pro tempore (n.c.);


nei confronti di

dott.ssa Salerno Maria, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Salvatore Raimondi e, anche disgiuntamente, dall'avv. prof. Andrea Rallo, presso lo studio del quale ultimo elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza della Repubblica n. 2;


per l'annullamento, previa sospensione:

>.




Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Napoli "Federico II" e della dott.ssa Salerno Maria;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla dott.ssa Salerno Maria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti l'avv. Carmine Corrado, l'avv. prof. Salvatore Raimondi e l'avv. Stato Giuseppe Arpaia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

1. Con atto notificato il 14/15/16 febbraio 2011 e depositato il successivo 4 marzo, la dott.ssa Maria Lippiello ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario settore scientifico disciplinare ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni – Facoltà di Architettura e nei confronti della dott.ssa Maria Salerno, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.

La ricorrente esponeva di aver partecipato alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario settore scientifico disciplinare ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni – Facoltà di Architettura, indetta con decreto rettorale n. 4286 del 17 dicembre 2009, il cui avviso era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 99 del 29 dicembre 2009. Rappresentava, inoltre, che la Commissione Esaminatrice, composta dai professori Alessandro Baratta (dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", poi eletto Presidente), Claudio Borri (dell'Università degli Studi di Firenze) e Teotista Panzeca (dell'Università degli Studi di Palermo, poi nominato segretario della Commissione), dopo avere individuato i criteri di massima (in conformità a quanto previsto dal bando di concorso agli artt. 11 e 12 e dal D.M. n. 89 del 28/7/2009), aveva effettuato la valutazione comparativa dei sette candidati che si erano sottoposti alla discussione dei titoli (formulando, per ciascuno di essi, i giudizi individuali e quello collegiale), ed aveva quindi votato, a maggioranza (con il dissenso del Prof. Baratta), per la maggiore idoneità della dott.ssa Maria Salerno (anch'essa proveniente da Palermo), la quale era stata poi nominata, con l'impugnato D.R. n. 4401 del 21 dicembre 2010, vincitrice della procedura medesima.

A sostegno della domanda giudiziale di annullamento degli atti gravati, la ricorrente deduceva un unico, articolato, motivo di ricorso, incentrato sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili: 1) tra la candidata poi nominata vincitrice della procedura in questione ed il prof. Teotista Panzeca (entrambi provenienti dalla medesima sede universitaria) sarebbe intercorso un duraturo e non occasionale rapporto di collaborazione scientifica e professionale, che non avrebbe consentito a quest'ultimo, in ossequio ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., di essere componente della Commissione Esaminatrice (configurando quindi a suo carico un obbligo di astensione, al fine di non alterare la parità di giudizio tra candidati); 2) in contrasto con l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 117 del 23 marzo 2000 (nonché con i criteri di massima stabiliti dalla Commissione nella seduta dell'11 ottobre 2011), non sarebbe stata effettuata, per le pubblicazioni svolte in collaborazione dalla dott.ssa Salerno con il prof. Panzeca, la determinazione analitica dell'apporto individuale della candidata, per cui le stesse non avrebbero potuto formare oggetto di valutazione; 3) sussisterebbero alcune incongruenze nella relazione finale (quanto all'attività didattica effettivamente svolta dalla ricorrente) che potrebbero avere influito sui giudizi e sulla valutazione finale; anche a prescindere da tali incongruenze, i giudizi finali concernenti l'odierna ricorrente e la dott.ssa Salerno (ritenute le più meritevoli tra i vari candidati della procedura) non sarebbero esenti da vizi di illogicità, irrazionalità, sviamento e difetto di motivazione, a danno della prima ed a favore della seconda, come dimostrato dalla motivata relazione di minoranza svolta dal Prof. Baratta a sostegno del suo dissenso (che avrebbe evidenziato una chiara prevalenza della Lippiello sulla Salerno) e, per contro, dalla non esaustiva motivazione assunta dalla Commissione per dichiarare a maggioranza la preferenza per la dott.ssa Salerno.

2. Si costituiva in resistenza l'intimata Università degli Studi di Napoli "Federico II", con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando memoria difensiva e documenti, concludendo per la reiezione del ricorso.

Si costituiva altresì in giudizio la controinteressata dott.ssa Maria Salerno, anch'essa difendendo la legittimità della procedura concorsuale, chiedendo che il gravame venisse respinto.

3. Alla camera di consiglio del 18 marzo 2011, la domanda cautelare, su istanza della ricorrente, veniva cancellata dal ruolo

4. Con atto notificato in data 22 aprile 2011 e depositato il successivo giorno 28, la dott.ssa Salerno proponeva ricorso incidentale, deducendo in via subordinata (per l'eventualità che dovesse essere ritenuto fondato il secondo profilo di censura dedotto nel ricorso principale, riguardante la mancata determinazione analitica dell'apporto individuale delle pubblicazioni in collaborazione presentate dalla controinteressata), la sussistenza del medesimo vizio anche con riferimento alle pubblicazioni in collaborazione presentate dalla ricorrente (per le quali, parimenti, non sarebbe stata effettuata dalla Commissione Esaminatrice analoga determinazione).

5. Successivamente, sia la ricorrente che la controinteressata depositavano rispettive memorie, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

6. Alla pubblica udienza del giorno 18 aprile 2013, il ricorso veniva introitato in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Deve, infatti, essere condiviso il primo, assorbente, profilo di censura.

Com'è noto, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale - anche di questa Sezione - formatosi sul punto (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, 1 aprile 2011, n. 2881; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 28 maggio 2012, n. 2502), è di regola irrilevante, ai fini dell'obbligo di astensione nei pubblici concorsi, la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere.

Secondo il riferito orientamento, infatti, tale circostanza deve ormai ritenersi, nella comunità scientifica, consueta (e addirittura fisiologica), in quanto risponderebbe alle esigenze di approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non addirittura impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti.

Tuttavia, come pure condivisibilmente affermato in giurisprudenza, l'inesistenza di un obbligo di astensione non è assoluto ed incondizionato, dovendo invece essere considerato esistente ed applicabile, a salvaguardia di evidenti ed elementari principi generali di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nelle ipotesi in cui tali rapporti di collaborazione abbiano rilievo ed intensità speciali o in cui sussistano tra i soggetti coinvolti reciproci interessi di natura professionale ed economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3755; Tar Molise, 10 aprile 2012, n. 136; Tar Campania, Napoli, Sez. II, 26 ottobre 2012, n. 4294).

Orbene, nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che sussista tale ipotesi derogatoria rispetto al mentovato principio generale.

Come infatti risulta per tabulas dalla documentazione agli atti di causa (e come puntualmente evidenziato in ricorso), la collaborazione scientifica tra il Segretario della Commissione Giudicatrice, prof. Teotista Panzeca ed il candidato poi risultato vincitore, dott.ssa Maria Salerno, non può essere considerata sporadica od occasionale, ma stabile e duratura.

Infatti, il prof. Teotista Panzeca è stato coautore-primo autore nella quasi totalità delle pubblicazioni (ben 20 su 23) presentate dalla dott.ssa Salerno.

Inoltre, è stato relatore in due dissertazioni (di cui una è la tesi di dottorato, che – in base ai criteri fissati dalla Commissione - costituisce titolo preferenziale), nonché tutor della dott.ssa Salerno nell'attività di ricerca dalla medesima svolta, in qualità di assegnista, presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell'Università degli Studi di Palermo.

La collaborazione tra il Prof. Panzeca e la dott.ssa Salerno integra così gli estremi di un rapporto di collaborazione di speciale rilievo ed intensità, che avrebbe comportato (a tutela della par condicio dei candidati e nell'ottica della realizzazione dell'interesse della stessa Università ad una valutazione comparativa assolutamente limpida ed imparziale, ai fini di una scelta del migliore non condizionabile dalla pregressa sussistenza di rilevanti rapporti personali), l'obbligo di astensione da parte del Segretario della Commissione.

Inoltre, nella fattispecie in esame, non sarebbe stato affatto difficile formare una diversa commissione esaminatrice, in quanto sia il settore scientifico-disciplinare oggetto di concorso (ICAR/08 – scienza delle costruzioni) che la natura dello stesso posto messo a concorso (di semplice ricercatore universitario) non presentano caratteri di esclusività e di specialità tali da non consentire l'utilizzo di altri membri della comunità scientifica nazionale.

Né, a sostegno dell'opposta tesi sostenuta dalla resistente e dalla controinteressata, può essere invocata la disposizione di cui all'art. 9 del bando di concorso (che fissa il limite temporale di presentazione da parte dei candidati delle eventuali istanze di ricusazione dei commissari, individuandolo nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina della Commissione Giudicatrice).

Nella fattispecie in esame, infatti, non si discute della facoltà di ricusazione da parte dell'odierna ricorrente (sottoposta al suindicato termine di decadenza), ma del mancato adempimento dell'obbligo di astensione incombente sul Prof. Panzeca.

Tale obbligo discende non solo dai principi generali e costituzionali vigenti in subiecta materia (che richiedono l'assoluta imparzialità dell'organo decidente), ma anche dallo stesso bando di concorso, in base al quale esso è configurabile, senza sbarramenti temporali, per la semplice sussistenza della causa di incompatibilità.

La disposizione di cui all'art. 8, comma 3, del D.R. n. 4286 del 17 dicembre 2009, nel prevedere infatti che >, evidentemente stabilisce, a contrario, che la causa di incompatibilità che sia preesistente alla nomina (come nella specie) abbia una diretta incidenza negativa sulla qualità di componente della Commissione, inibendone la partecipazione (e quindi sotto tale profilo, tale disposizione postula la necessità, a conferma della tesi esposta in ricorso, dell'astensione del componente che versi in una tale situazione di incompatibilità).

Inutile sottolineare, infine, che la partecipazione del Prof. Panzeca è risultata determinante ai fini dell'esito finale dell'impugnata procedura, in quanto la Commissione era composta da tre soli membri ed il giudizio di valutazione comparativa non è stato approvato all'unanimità, ma a maggioranza, con il motivato dissenso del Presidente, Prof. Baratta.

3. L'acclarata fondatezza dell'esaminato primo profilo di censura, avente carattere del tutto preliminare ed assorbente rispetto agli altri, determina l'accoglimento del ricorso (ed il conseguente annullamento degli atti impugnati), senza necessità di esaminare gli altri motivi.

4. Deve invece essere dichiarata l'inammissibilità (per carenza di interesse) del ricorso incidentale, in quanto tale impugnativa è stata proposta dalla controinteressata, in via condizionata e subordinata, soltanto in funzione dell'eventuale accoglimento del secondo profilo di censura (non del primo, la cui fondatezza travolge l'atto di nomina della Commissione Giudicatrice e tutti i successivi atti da questa posta in essere, comportando l'obbligo per la resistente Università di procedere ad una nuova valutazione comparativa, a mezzo di nuova Commissione Giudicatrice).

5. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi più sopra esposti.

Il ricorso incidentale deve invece essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (e sono liquidate come da dispositivo), mentre sussistono giusti motivi per disporne la compensazione nei confronti delle altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla gli impugnati provvedimenti.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e delle competenze di giudizio, liquidandole nella somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila), dichiarandole invece compensate nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:



Carlo D'Alessandro, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Referendario





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Rispondi

Da: inidoneo campano23/08/2013 08:22:58
viva la seconda sezione del tar campania
Rispondi

Da: e viva23/08/2013 09:04:06
evviva la Romagna, evviva il Sangiovese!!!
Rispondi

Da: e in Campania23/08/2013 09:20:12
quando li assumono questi

Gentiluomini, ........

Hanno poca voglia di aspettare con quello che hanno passato!
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità23/08/2013 09:53:04
A proposito di incompatibilità:

Per quanto ci riguarda il Tar Campania ha sostenuto che tra Dirigenti-Commissari e Docenti-Candidati della stessa Scuola non sussiste incompatibilità in quanto il Dirigente non è il datore di lavoro del Docente; alcuni mesi prima, invece, lo stesso Tar Campania, nella sentenza sopra postata afferma che "...come pure condivisibilmente affermato in giurisprudenza, l'inesistenza di un obbligo di astensione non è assoluto ed incondizionato, dovendo invece essere considerato esistente ed applicabile, a salvaguardia di evidenti ed elementari principi generali di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nelle ipotesi in cui tali rapporti di collaborazione abbiano rilievo ed intensità speciali o in cui sussistano tra i soggetti coinvolti reciproci interessi di natura professionale ed economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3755; Tar Molise, 10 aprile 2012, n. 136; Tar Campania, Napoli, Sez. II, 26 ottobre 2012, n. 4294)".
Badate bene: "rapporti di collaborazione in cui sussistano interessi di natura professionale ed economica".
Mi chiedo e vi chiedo: tra il Dirigente e i Docenti I e II collaboratore, tra il Dirigente e le Funzioni strumentali non esistono rapporti di collaborazione professionale stabile e duratura, anche se non propriamente economica?


E, poi, sempre nella sentenza sopra riportata si parla della collaborazione tra il Segretario della Commissione e il Candidato.
Per quanto ci riguarda, a proposito del fatto che il Segretario di Commissione del nostro concorso fosse rappresentante sindacale, è stato detto che la cosa è di relativa importanza, giacché il Segretario  espleta solo la funzione di verbalizzante.

Insomma, dallo stesso Tar, a distanza di pochi mesi (maggio-luglio), sentenze in palese contraddizione.
Rispondi

Da: Continuate a rosicare....23/08/2013 12:27:23
.......................................................
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità23/08/2013 13:26:42
Sono gli ammessi a "continuare a rosicare": un'estate rovinata, un autunno incerto, la spada di Damocle del CdS sulla testa, la paura degli orali con nuove commissioni.
Che stress!!!!!!!!!
Noi siamo ancora al mare e ci godiamo il meritato riposo sotto un magnifico sole. Alla faccia vostra!!!
Rispondi

Da: inidoneo campano23/08/2013 15:29:27
stesso tar
ma non stessa sezione
Rispondi

Da: Ah ah ah23/08/2013 17:01:58
Rosicate sotto il sole !
Attenti ai denti !
Dovrete mettervi la dentiera talmente rosicate !
Rispondi

Da: farfallina......23/08/2013 17:36:24
Dobbiamo deporre le armi purtroppo...hanno vinto gli imbrogli.Grillo avevo tanta fiducia nella giustizia e anche le tue parole mi etano di conforto.Ma adesso che possiamo fare???Vedo nei tuoi interventi la resa .....
Rispondi

Da: si annulli23/08/2013 17:41:50
tutto e i colpevoli in galera!!!!!!!!
Rispondi

Da: pensaci grillo....sei amareggiata ma sii razionale23/08/2013 17:48:30
Ci penso su:
"...Mi chiedo e vi chiedo: tra il Dirigente e i Docenti I e II collaboratore, tra il Dirigente e le Funzioni strumentali non esistono rapporti di collaborazione professionale stabile e duratura, anche se non propriamente economica?"

Il ds nomina i collaboratori ma il budget per entrambi viene deciso in sede di contrattazione di istituto.
Le funzioni strumentali vengono nominate dal Collegio o da una commissione che il Coll.doc. elegge per la disamina dei curricula di chi si candida, il budget è comunque contrattato.

C'è di sicuro collaborazione tra ds e collaboratori e funz.strum. ma non c'è forse, ed è auspicabile, collaborazione tra tutte le componenti dell'istituzione per concorrere al meglio al successo formativo degli studenti?
Dunque qui non vedo incompatibilità, come non l'ha vista il tar.
Rispondi

Da: @  tutti23/08/2013 18:34:07
nessuna resa! La lotta per la giustizia continua!
Rispondi

Da: @ pensaci grillo....sei amareggiata ma sii raziona23/08/2013 18:46:05
Sei assolutissimamente in errore.
Rispondi

Da: Ma di quale resa parlate?23/08/2013 18:48:22
Vi è molta determinazione ad andare razionalmente avanti per far si che le domande abbiano le giuste risposte.
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità23/08/2013 18:54:22
L'incompatibilità nel nostro Concorso c'è stata sicuramente; ci sarebbe anche se un semplice Docente concorrente senza alcuna funzione avesse avuto il proprio Dirigente Commissario del concorso. In questi casi, così come scritto nella sentenza sopra postata, ci deve essere l'astensione del Commissario componente che versi in una tale situazione di incompatibilità a salvaguardia degli elementari principi generali di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Non ha importanza che la giusta sentenza di cui parliamo l'abbia emessa la sezione 2 del Tar Campania e la nostra, ingiusta, la sezione 8 dello stesso Tar. La ricerca della verità è, secondo me, un valore assoluto e non relativo. La sez. 8 avrebbe dovuto applicare la normativa vigente e tener conto dell'ampia Giurisprudenza sulla materia (vedi sentenze citate nel testo sopra postato).
Invece, i Giudici della sezione 8 hanno rigettato i ricorsi utilizzando argomentazioni capziose e fallaci, che non sono altro - siamo tutti troppi accorti per non riconoscerlo -  arguti sofismi.

Chi si vuole arrendere si arrenda! Io non mi arrendo: continuerò a dire quello che penso, a denunciare gli imbrogli e lo scippo che abbiamo subito e, soprattutto, continuerò a sperare che il Consiglio di Stato faccia finalmente Giustizia.
Gli ammessi non si preoccupino delle nostre speranze, recidano, piuttosto, le loro!
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità23/08/2013 18:55:47
Errata corrige

L'incompatibilità nel nostro Concorso c'è stata sicuramente; ci sarebbe stata anche se un semplice Docente concorrente senza alcuna funzione avesse avuto il proprio Dirigente Commissario del concorso. In questi casi, così come scritto nella sentenza sopra postata, ci deve essere l'astensione del Commissario componente che versi in una tale situazione di incompatibilità a salvaguardia degli elementari principi generali di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Non ha importanza che la giusta sentenza di cui parliamo l'abbia emessa la sezione 2 del Tar Campania e la nostra, ingiusta, la sezione 8 dello stesso Tar. La ricerca della verità è, secondo me, un valore assoluto e non relativo. La sez. 8 avrebbe dovuto applicare la normativa vigente e tener conto dell'ampia Giurisprudenza sulla materia (vedi sentenze citate nel testo sopra postato).
Invece, i Giudici della sezione 8 hanno rigettato i ricorsi utilizzando argomentazioni capziose e fallaci, che non sono altro - siamo tutti troppi accorti per non riconoscerlo -  arguti sofismi.

Chi si vuole arrendere si arrenda! Io non mi arrendo: continuerò a dire quello che penso, a denunciare gli imbrogli e lo scippo che abbiamo subito e, soprattutto, continuerò a sperare che il Consiglio di Stato faccia finalmente Giustizia.
Gli ammessi non si preoccupino delle nostre speranze, recidano, piuttosto, le loro!
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