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Cornuti e mazziati (Concorso DS in Campania)
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Da: ...motivo?17/08/2013 17:47:00
Rispondi

Da: Che domanda...17/08/2013 19:10:39
Rispondi

Da: muovetevi17/08/2013 20:09:33
voglio leggere uno ad uno i nomi dei "nun se vuonn stà" sul ricorso al cds
Rispondi

Da: @muovetevi17/08/2013 20:16:38
Leggerai i nomi di coloro che chiedono GIUSTIZIA.
Rispondi

Da: Poi17/08/2013 20:20:19
ti toccherà leggere altri nomi.
Rispondi

Da: ricorso al cds17/08/2013 21:10:57
...ma qual'è la data di scadenza del ricorso al cds?
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Da: devono essere appellate17/08/2013 21:40:32
quanto prima.
Rispondi

Da: Joli17/08/2013 22:34:08
Si sa qualcosa sui partecipanti al camp.estivo dell'invalsi? W la trasparenza!
Non vi sono nè graduatorie né valutazione titoli né partecipanti al corso.......più trasparente di così....Il sistema di valutazione comincia bene
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità18/08/2013 09:28:21
Appello. Diritto amministrativo

Nel generalizzare il principio del doppio grado di giurisdizione, la l. n. 1034/1971 ha disciplinato, come mezzo ordinario di impugnazione delle sentenze emesse dai Tribunali amministrativi regionali (TAR), l'appello al Consiglio di Stato (o, relativamente alla Sicilia, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), quale mezzo di riesame integrale della controversia decisa in prime cure.

Con l'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), la disciplina dell'appello ha trovato una collocazione agli artt. 100 e ss. del Codice, nell'ambito del Titolo III relativo ai mezzi di impugnazione delle sentenze dei Tribunali amministrativi regionali.

L'appello è un rimedio, a critica libera, che la parte soccombente può esperire per far valere, oltre agli errori e ai vizi, anche l'ingiustizia della sentenza impugnata. Tradizionalmente si classifica l'appello nell'ambito dei rimedi rinnovatori o sostitutivi, caratterizzato dall'effetto devolutivo, cioè dalla possibilità di riproporre l'intera controversia dinanzi al giudice di secondo grado, che ha i medesimi poteri di cognizione e di decisione del primo giudice, e dal divieto dello ius novorum, essendo inammissibili censure nuove rispetto ai motivi di ricorso già dedotti dinanzi al TAR.

Allo stesso modo, l'ammissibilità di nuove prove (su cui Prova. Diritto amministrativo) è legata alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirle nel giudizio di primo grado, ovvero alla valutazione della loro indispensabilità (art. 104, comma 2, c.p.a.).

Il termine per proporre l'appello è di 60 giorni, a decorrere dalla notificazione della sentenza del TAR; in difetto di notificazione della sentenza, il termine per proporre appello è di 6 mesi (art. 92 c.p.a.). Nelle materie di cui all'art. 119 del Codice (perlopiù coincidenti con le materie di cui all'art. 23 bis della l. n. 1034/1971, come modificato dalla l. n. 205/2000) il termine per proporre l'appello è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

La legittimazione attiva è riconosciuta a ciascuna delle parti del giudizio di primo grado che sia portatrice di un interesse, inteso come possibilità di conseguire un vantaggio di carattere sostanziale a seguito della proposizione dell'appello, pena, in mancanza di tale interesse, la dichiarazione di improcedibilità. Il ricorso in appello va notificato a tutti i soggetti che hanno partecipato, in qualità di parte, al precedente giudizio. Insieme al ricorso va depositata, a pena di decadenza, la decisione impugnata. Le controparti, cui è stato notificato l'appello, possono a loro volta proporre appello incidentale. Nel giudizio di appello possono intervenire tutti i soggetti legittimati a intervenire nel giudizio di primo grado.

Con riferimento agli atti impugnabili, occorre distinguere in ragione della tipologia della sentenza del Tar: ovviamente, possono essere oggetto di appello le sentenze definitive, con qualsivoglia contenuto, anche se solo processuali. Quanto, invece, alle sentenze non definitive, la parte può scegliere se adire direttamente il giudice di seconda istanza o farlo attendendo la soluzione complessiva del giudizio, formulando, in questo secondo caso, un'esplicita riserva di appello (art. 103 c.p.a.).

Come detto, l'appello è proposto, salvo il caso della Regione Sicilia, ad una delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. In talune ipotesi, tuttavia, l'esame del ricorso può essere deferito all'Adunanza Plenaria, che rappresenta una composizione allargata particolarmente autorevole del Consiglio di Stato. Ciò può accadere, come previsto dall'art. 99 del codice del processo, in diverse ipotesi: a) quando la sezione cui è affidato il ricorso rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali; b) inoltre, prima della decisione, il Presidente del Consiglio di Stato può deferire all'Adunanza Plenaria qualunque ricorso affinché siano risolte questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali; c) infine, la rimessione può essere disposta quando la sezione ritiene di non condividere un principio di diritto precedentemente enunciato dall'adunanza plenaria.



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Da: libellula12318/08/2013 10:10:43
Grillo dammi un riferimento per contattarti per favore!!
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Da: Amici ricorrenti e non ammessi18/08/2013 10:34:34
Ritengo che le diverse iniziative non potranno prescindere dall'evidenziare l' esiguità tempo medio lordo della procedura valutativa. Esso in moltissimi casi non è oggettivamente idoneo a distinguere i buoni dai cattivi compiti e non è tale da consentire lo'esercizio della "discrezionalità valutativa".
Essa infatti richiede la cognizione delle cose da valutare: in questo caso mancherebbe!
Rispondi

Da: Amici ricorrenti e non ammessi18/08/2013 10:36:06
Ritengo che le diverse iniziative non potranno prescindere dall'evidenziare l' esiguità del tempo medio lordo della procedura valutativa. Esso, in moltissimi casi, non è oggettivamente idoneo a distinguere i buoni dai cattivi compiti e non è tale da consentire l'esercizio della "discrezionalità valutativa".
Essa, infatti, richiede la cognizione delle cose da valutare: in questo caso mancherebbe!
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità18/08/2013 10:50:35
@libellula123

Il riferimento di contatto, anche se non personalmente con me, è quello che fu dato sui Forum nei giorni immediatamente seguenti alla pubblicazione degli scritti.
Rispondi

Da: Ricorrete.....18/08/2013 16:59:03
.... i vostri avvocati vi aspettano a cassa aperta !
Rispondi

Da: Come sono buone18/08/2013 17:10:01
le persone che si preoccupano dei nostri soldi.
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità18/08/2013 17:23:26
Il quesito:

•Il tempo (esiguo) dedicato alla correzione di ciascun elaborato, in sede di pubblico concorso, può essere considerato elemento sintomatico dell'eccesso di potere, suscettibile di determinare l'illegittimità del giudizio e del provvedimento che ne consegue?


--------------------------------------------------------------------------------

Il fatto

Mevia, insegnante di religione, partecipa al concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministero dell'Istruzione il 2 febbraio 2004, in attuazione della legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

Sennonché la prova scritta, consistente in una risposta a tre quesiti a scelta del candidato tra quelli proposti, ha esito negativo, come emerge dal punteggio numerico, non sufficiente ai fini dell'ammissione alla prova orale, attribuito dalla Commissione esaminatrice all'elaborato di Mevia.

Dai verbali redatti in sede di correzione, sulla base della durata della riunione della Commissione e del numero degli elaborati oggetto di correzione (esame di 50 candidati in quattro ore), emerge che alla valutazione di ciascun candidato è stato dedicato un tempo medio di quattro minuti.


La normativa

Articolo 3, comma 1, l. 186/2003: «1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 [degli insegnanti di religione cattolica] avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. […]».

Articolo 7, comma 5, Decreto del dirigente generale del Ministero dell'Istruzione del 2 febbraio 2004: «Il voto per ciascuna prova risulta dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro di commissione. Non è consentito ai membri della commissione di astenersi dall'esprimere una valutazione».

Articolo 21-octies, comma 1, l. 241/90: «É annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza».

Articolo 3, comma 1, l. 241/90: «Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».



Inquadramento della problematica

Nell'esiguità del tempo dedicato dalla Commissione esaminatrice alla correzione degli elaborati, la candidata ritiene doversi ravvisare l'illegittimità del giudizio sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Per le operazioni di correzione, infatti, la Commissione aveva predisposto una griglia di valutazione, contenente quattro specifici elementi su cui esprimere un giudizio (correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale").

Ognuno dei tre quesiti riceveva un punteggio in relazione a ciascun criterio. La somma di tali punteggi costituiva la valutazione del quesito, col risultato che la valutazione globale della prova scritta era data dalla somma delle valutazioni dei quesiti divisa per tre.

Tutto ciò considerato, può ritenersi sussistente il lamentato vizio di eccesso di potere?

La decisione del Consiglio di Stato

Positiva la risposta della Sesta sezione del Consiglio di Stato.

In primo grado, il TAR aveva rigettato il ricorso, respingendo tutti i motivi dedotti dalla ricorrente e, fra questi, anche la doglianza relativa al poco tempo impiegato dalla Commissione per esaminare gli elaborati, circostanza dalla quale – a detta del primo giudice – non è dato desumere alcun vizio degli atti impugnati: «la velocità e, parallelamente, la lentezza dell'operato di una commissione esaminatrice non consentono di dedurre alcun errore o illegittimità».

Decisamente di diverso avviso i giudici della Sesta sezione, peraltro già pronunciatisi su fattispecie identica con sentenza n. 2421 del 13 maggio 2005.

I giudici di Palazzo Spada ritengono che l'operato della Commissione sia inficiato da eccesso di potere, il cui sintomo più vistoso è proprio il ridottissimo tempo impiegato per la correzione degli elaborati.

L'operazione di correzione dei tre elaborati che la Commissione era chiamata a valutare, richiedeva una serie di modalità, alle quali ogni commissario si doveva attenere, tanto più che ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.d.g. 2 febbraio 2004 il voto per ciascuna prova risulta dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro della Commissione.

Se non sorgono problemi nei casi in cui tutti i commissari concordino sull'eccellenza o sull'assoluta negatività dell'elaborato esaminato, per ipotesi intermedie il tempo indicato in quattro minuti per la correzione della prova pare eccessivamente ridotto, al punto da ingenerare dubbi circa la correttezza del giudizio di non sufficienza espresso.

Punteggio numerico e obbligo di motivazione

Il Consiglio di Stato ha reputato assorbente il motivo col quale si censura l'operato della Commissione sotto il profilo dell'eccesso di potere e, sulla base di esso, ha accolto il ricorso di Mevia, tralasciando di considerare gli altri motivi di ricorso.

Fra questi, si menziona per il particolare rilievo e la frequenza con cui viene portato all'attenzione dei giudici amministrativi, la lamentata violazione di legge ex art. 3 l. 241/90: insufficienza della motivazione espressa mediante l'attribuzione di un punteggio numerico.

Sul punto si era soffermato il TAR Veneto (giudice di primo grado, pronunciatosi con sentenza del 29 luglio 2004, n. 2515), dando atto, in via preliminare, dell'approdo cui è pervenuta una "copiosa giurisprudenza": l'art. 3 della l. 241/90 pone il generale obbligo di motivare tutti i provvedimenti amministrativi, affinché, in ossequio all'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione consenta all'interessato di individuare l'iter logico di ogni sua decisione, giudizi compresi.

«Naturalmente il modo in cui tale esplicitazione viene effettuata può variare, a seconda dei casi, purché alla fine sia sempre possibile individuare le ragioni del provvedimento.

Orbene, nella varia tipologia riguardante esami, concorsi e simili, risulta evidente che un mero dato numerico, non accompagnato dall'individuazione di criteri precisi preventivamente fissati o perlomeno da segni grafici sugli elaborati tali da rendere comprensibile la ragione del risultato, non possa essere considerato sufficiente per rispettare il dovere di motivazione».

Ma tale evenienza – sostiene TAR Veneto – non ricorre nel caso in esame in cui il dato numerico va riferito a quattro voci precise e ad un'articolazione di votazioni ampia e ragionevole e, dunque, consente di ricostruire gli elementi della valutazione poi confluiti nel punteggio finale.


--------------------------------------------------------------------------------

Nota

Per un approfondimento della vicenda sottesa alla pronuncia in esame (identica a quella su cui si è pronunciato il C.d.S. n. 3668/2006) si rinvia al contributo di Pierangela Dagna, Concorsi pubblici: viziata la correzione dell'elaborato scritto in soli 4 minuti, nota a Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza 20.06.2006 n. 3668, in Altalex, 21 agosto 2006.

Rispondi

Da: No, Grillo18/08/2013 17:53:58
La problematica è da inquadrare nella diligenza richiesta nell'espletamento dei compiti. L'eventuale difetto di diligenza inficia la procedura (in questo caso si può inquadrare l'abuso di potere e non solo).
Rispondi

Da: Ricamate.18/08/2013 18:08:25
Ricamate, ricamate....
Rispondi

Da: Tutta un''altra musica18/08/2013 18:15:25
L'estate sta finendo
e un anno se ne va
sto diventando grande
lo sai che non mi va.
In spiaggia di ombrelloni
non ce ne sono più
è il solito rituale
ma ora manchi tu.
Languidi brividi
come il ghiaccio bruciano
quando sto con te.
Baciami
siamo due satelliti
in orbita sul mar.
È tempo che i gabbiani
arrivino in città
L'estate sta finendo
lo sai che non mi va.

Ho belle sensazioni... la giustizia trionferà.
Rispondi

Da: Ricamate.18/08/2013 18:21:43
Giustamente hai citato la canzone degli Sfigheira !
Rispondi

Da: @ricamate18/08/2013 18:32:54
bisogna saper aspettare... e la gioia sarà immensa...
Rispondi

Da: tutta un''altra musica18/08/2013 18:39:50
Ci sono cose che non riesco proprio a capire:
1) perché tanto livore da parte degli idonei nei confronti dei ricorrenti o dei non ammessi in generale?
2) perché alcuni degli idonei continuano ad affacciarsi qui e a cercare (inutilmente) di turbare la nostra serenità? (e non è cosa facile, la nostra serenità ha radici profonde, le radici di chi crede nell'onestà, nella giustizia, nel valore)
3) perché poi usare questi toni da gens rustica? (siete dei futuri dirigenti, un po' di contegno... suvvia!:-)
4) e poi che fastidio vi do io? Non insulto, non attacco nessuno, non faccio insinuazioni di nessun tipo... canto soltanto.
Rispondi

Da: Gufetto......18/08/2013 18:50:11
Siete ridicoli,quasi patetici.Dovete accettare la realtà,saremo D.S.
Qualcuno di noi idonei,e di questo sono rammaricata,ha ottenuto voti brillanti pur non avendo studiato.
La meritocrazia non ha mai trionfato nel nostro bel Paese.
Buona serata,trascorsa a rosicare.
Io esco,ho studiato abbastanza.
Rispondi

Da: aiutox18/08/2013 18:53:58
Perché tanto livore? Perché tanto livore? Perché TANTO LIVOREEEEEE?
Perché avete rallentato una procedura concorsuale, perché ci avete fatto trascorrere un'altra estate sui libri, perché non sapete perdere, perché alla fine di tutto ci costituiremo parte civile e dovrete risarcirci, perché quando saremo DS ci passeremo tra noi i nomi di quelli che hanno causato tutto questo e per voi saranno cazzi amari!!!
Rispondi

Da: ...oh oh...18/08/2013 19:35:40
...mi è semblato di vedele un gatto!
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità18/08/2013 19:47:34
E che dire del fatto che con i vostri intrallazzi ci avete scippato il diritto di partecipare ad un concorso che fosse trasparente e corretto, come teoricamente prevede la Legge?
E che dire della supponente e violenta ignoranza di chi immagina che essere DS significhi diventare dittatore, capo assoluto, tiranno che, prima di iniziare a "governare", debba stilare liste di proscrizione?
Vi abbiamo dato fastidio e ve ne daremo ancora! E saremo noi, contro di voi a costituirci parte civile e a chiedere i danni.
Aspettate e vedrete!
Altro che sogno di diventare DS!
Rispondi

Da: questo concorso18/08/2013 19:57:21
finirà come quello precedente in Sicilia.

Rispondi

Da: tutta un''altra musica18/08/2013 19:59:11
mi ripeto: il tono di alcuni non mi è congeniale.
Un saluto e un abbraccio virtuale a Grillo
Rispondi

Da: si commenta da solo18/08/2013 20:04:32
aiutox 18/08/2013 18.53.58 scrive:
"quando saremo DS ci passeremo tra noi i nomi di quelli che hanno causato tutto questo e per voi saranno cazzi amari!!!"


Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità18/08/2013 21:14:15
@tutta un'altra musica

Un saluto affettuoso anche a te.
Rispondi

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