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Da: per homo economicus16/10/2010 16:06:52
caro homo  ciao....volevo chiederti se dopo l'esame hai firmato , io ho firmato solo all'inizio e tu ??sto tranquilla..grazie

Da: x TUTTTI16/10/2010 16:17:07
con le ultime domande è chiaro che il problema "privato" è di molto ridimensionato; NON CHIEDONO interi argomenti come:
- SINGOLI CONTRATTI
- TITOLI DI CREDITO

lo stesso dicasi per "costituzionale" che proprio non viene cagato di striscio dalla commissione

Da: homo economicus16/10/2010 19:14:58
Io ho firmato solo al momento del riconoscimento, ovverosia, prima di iniziare l'esame. Dopo nessuna firma :-)

Da: dike16/10/2010 19:52:14
Raga, sono arrivati a tutti i telegrammi di convocazione per i primi di novembre?

Da: help me16/10/2010 22:13:21
chi mi spiega quali tipi di risarcimento danni da luogo la resp. 2043 ??
Patrimoniale (si)
Non patrimoniale (non l'ho capito se rientra)
e poi parla di 2059 come conseguenza di reato

e poi del danno biologico (rientra???)
aiutatemi vi prego solo i giuristi conoscono ste cose

Da: x help me16/10/2010 23:30:44
sei proprio messa male, lascia perdere stò lavoro, fai la commessa nei supermercati, ascolta un' amica!

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Da: x x help me16/10/2010 23:57:25
Da una che scrive "stò" lavoro non si accettano prediche.
P.S. Ci provo io:
il danno morale prevede il reato come fonte dell'obbligo risarcitorio, mentre quello patrimoniale non lo richiede. La dicotomia è stata introdotta proprio per estendere al risarcimento dei danni non patrimoniali una tutela che per il danno morale mancava. Il danno biologico è un danno non patrimoniale, quindi vi rientra.
Prova con questo:
25.07.07Una breve ricostruzione dellâevoluzione del danno non patrimonialePostato in Diritto civile, Dottrina, Il danno non patrimoniale @ 12:15:11 da Mirco Minardi | 

Il sistema delineato dal Codice civile del 1942 si fondava sulla concezione dicotomica che distingueva, nellâuniverso aquiliano, il danno patrimoniale da quello non patrimoniale.
In particolare, mentre lâarticolo 2043 c.c. configura la prima categoria, il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dallâarticolo 2059 Cc. , secondo cui il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge.

Allâepoca dellâemanazione del codice civile (1942) il legislatore â" con il suddetto richiamo âsolo nei casi previsti dalla leggeâ â" intendeva riferirsi allâunica previsione espressa di risarcimento del danno non patrimoniale, quella racchiusa nellâarticolo 185 del Codice penale del 1930.

Eâ noto, tuttavia, che nella successiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, dal legislatore e dalla giurisprudenza, il sistema dicotomico del 1942 è entrato in crisi fino ad essere definitivamente superato per effetto della nuova sistemazione dogmatica del danno civile elaborata con il fondamentale contributo delle due sentenze gemelle della Suprema Corte di Cassazione del 31 maggio 2003 (nn. 8827 e 8828) e dellâinterpretazione costituzionalmente orientata che â" analogamente alla Corte di Cassazione â" ne ha dato la Corte Costituzionale (sent. n. 233 dellâ11 luglio 2003).

La prima tappa (giurisprudenziale) di tale complesso itinerario è stata incentrata sulla figura del danno biologico.
Nella sistematica codicistica originaria, lâindividuo poteva invocare la tutela giuridica, solo ove il predetto patrimonio avesse subito un pregiudizio: lâipotesi tipica era rappresentata dalla diminuzione della capacità di produrre reddito, a causa di una lesione fisica invalidante.

Questo impianto di tutela, tuttavia, escludeva quella forma di danno che poteva riguardare tutti gli individui, compresi i soggetti privi di un reddito lavorativo. Il sistema così descritto, in altri termini, operava un meccanismo di esclusione di tutela giuridica che, non solo si poneva in palese contrasto con i dettami della Carta Costituzionale (artt. 2, 3, Cost.), ma finiva anche con il rendere del tutto inoperante lâart. 32 Cost. (tutela della salute).
Intorno alla metà degli anni â70 â" anche sulla spinta delle critiche rivolte dalla dottrina alle previsioni codicistiche â" parte della giurisprudenza cercò, con una serie di tentativi, di superare lâimpasse cui conduceva la richiamata dicotomia.
In tal senso la sentenza del Tribunale di Genova 25 maggio 1974, rappresentò â" anche sotto il profilo storico â" il primo passo verso una impostazione metodologica volta a âspostare lâasse dellâattenzioneâ dal criterio patrimoniale al criterio della âingiustiziaâ del danno.

Un passo ulteriore è rappresentato dalle sentenze n. 87 e 88 del 1979 con le quali la Corte Costituzionale individuò nellâart. 32 Cost. la norma che assicura la effettività della tutela della salute quale diritto fondamentale dellâindividuo, come diritto primario ed assoluto e pienamente operante nei rapporti tra privati. La medesima Corte precisò che il diritto alla salute, in virtù anche del suo carattere privatistico, è direttamente tutelato dalla Costituzione (art. 32) e, nel caso di sua violazione, il soggetto può chiedere ed ottenere il giusto risarcimento, in forza del collegamento tra lâart. 32 Cost. e lâart. 2059 c.c..

La successiva produzione giurisprudenziale vede lâaffermarsi della tesi secondo cui la menomazione dellâintegrità psicofisicadella persona, costituisce un danno ingiusto di natura patrimoniale, in quanto colpisce un valore essenziale che fa parte integrante di quel complesso di beni di esclusiva e diretta pertinenza del danneggiato (Cass. civ., 11/02/1985, n. 1130; per una applicazione in punto di danno biologico cfr. la sentenza n. 3675/81 della Corte di Cassazione)

Con la storica sentenza n. 134/1986, la Corte Costituzionale ribadisce la legittimità dellâart. 2059 c.c. che correttamente, nella discrezionalità del legislatore, ha delimitato il risarcimento del danno non patrimoniale alle sole ipotesi in cui il fatto costituisce reato. Al tempo stesso, però, la Corte Costituzionale nega che una simile scelta del legislatore possa pregiudicare la risarcibilità stessa del danno biologico, dal momento che tale risarcibilità va ricercata non nellâart. 2059 c.c., ma bensì nellâambito dellâart. 2043 c.c..

Accanto alla poderosa opera di ricostruzione dogmatica da parte della giurisprudenza, si pone lâattività del legislatore che, nella normativa successiva al codice, ha notevolmente ampliato i casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dellâipotesi di reato (art. 185 c.p.), in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 L. n. 117/88: risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dallâesercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, sostituito dallâart. 152, comma 12, d.lvo 30 giugno 2003 n. 196 comma 9, L. n. 675/96: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, D.L.vo n. 286/98: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 L. n. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).

Venendo al più recente passato, la definitiva stemazione dogmatica del âdanno civileâ è stata effettuata â" come sopra anticipato â" dalla giurisprudenza costituzionale e da quella civile del 2003.
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non più condivisibile la tradizionale restrittiva lettura dellâarticolo 2059 c.c., in relazione allâarticolo 185 Cp, come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dellâanimo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato. La Corte di Cassazione ha osservato che nel vigente assetto ordinamentale, nel quale assume posizione preminente la Costituzione â" che, allâarticolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dellâuomo, â" il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. La Corte ha precisato che si deve quindi ritenere ormai acquisito allâordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di âdanno non patrimonialeâ, inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come âdanno morale soggettivoâ.

Al giudice della legittimità non è sembrato proficuo ritagliare allâinterno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo poiché, ha osservato, ciò che rileva, ai fini dellâammissione a risarcimento, in riferimento allâarticolo 2059 c.c., è lâingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica.

Inoltre, la riserva di legge, originariamente esplicata dal solo articolo 185 Cp (ma anche dallâarticolo 89 Cpc), in punto di ammissibilità del risarcimento, è stata resa inoperante nel caso di lesione concernente i valori della persona costituzionalmente garantiti.

Dal quadro âridisegnatoâ nel recente passato emerge che al risarcimento del danno patrimoniale, sempre ancorato al paradigma dellâart. 2043 c.c., si accompagna il risarcimento del danno non patrimoniale, che trova tutela più ampia ed articolata nellâart. 2059 c.c., il quale non va più restrittivamente interpretato ed applicato in via esclusiva ai casi tradizionali del danno morale soggettivo (ex art. 185 c.p.), ma deve assicurare la riparazione delle ipotesi legali espresse di danno non patrimoniale risarcibile (art. 89 c.p.c., art. 2 l. n. 117/1988, art. 29 l. n. 675/1996, sostituito dallâart. 152 d.lvo 196/2003art. 44 d.lgs. n. 286/1998, art. 2 l. n. 89/2001), e delle lesioni che, incidendo sui valori (della persona) costituzionalmente garantiti non possono non costituire figure di danno risarcibile, a prescindere da risvolti penalistici, non più condizionanti.

Dalla nuova sistemazione deriva che il danno non patrimoniale è categoria ampia, nella quale trovano collocazione tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo (concretantesi nella perturbatio dellâanimo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (o danno allâintegrità fisica e psichica, coperto dalla garanzia dellâart. 32 Cost.), sia il c.d. danno esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale).

Merita â" a questo punto â" di essere precisato che la categoria del danno esistenziale è stata â" a volte surrettiziamente â" enucleata dalla giurisprudenza civile (specialmente negli anni 1986 â" 1994) mediante un fenomeno di dilatazione della categoria del danno biologico.

La successiva produzione giurisprudenziale, tuttavia, riconducendo il danno biologico nei confini della âpatologiaâ, determinò la necessità di definire â" expressis verbis â" una nuova categoria di danno idonea a ricomprendere tutte le ipotesi di lesione arrecata ai diritti della personalità (cfr., in particolare, le decisioni di merito Trib. Torino 8 agosto 1995, Trib. Verona 26 febbraio 1996).

Il suggello alla produzione giurisprudenziale (ed alla sottesa elaborazione della dottrina) in esame è stato posto dalla Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 7713 del 7 giugno 2000, secondo cui la lesione dei diritti fondamentali della persona, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza) â" come posto in luce dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 184 del 1986.
La Corte di Cassazione ha osservato che la vigente Costituzione, garantendo principalmente e primariamente valori personali impone una lettura costituzionalmente orientata del paradigma aquiliano (che non si sottrarrebbe altrimenti ad esiti di incostituzionalità ), âin correlazione agli articoli della Carta che tutelano i predetti valoriâ, nel senso appunto che quella norma sia âidonea a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dellâillecitoâ, attraverso âil risarcimento del danno (che) è sanzione esecutiva del precetto primario ed è la minima delle sanzioni che lâordinamento appresta per la tutela di un interesseâ.

Il danno esistenziale consiste, pertanto, nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità produce.
A differenza del danno biologico, tale voce di danno sussiste indipendentemente da una patologia (lesione fisica o psichica) suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale; diversamente dal danno patrimoniale, prescinde da una diminuzione della capacità reddituale; rispetto al danno morale, inteso come turbamento dello stato dâanimo della vittima, non consiste in una sofferenza od in un dolore, ma in un peggioramento della qualità di vita derivante dalla lesione del valore costituzionale âuomoâ.

Da: cleo76 x Avv. Muadib17/10/2010 09:04:31
Scusa il disturbo, ma il conto economico rappresenta per me un limite...capisco solo la sua composizionementre la parte delle rettifiche e il prospetto di conciliazione, a parte la loro funzione, sono per me incomprensibili... devono essere fatte analiticamente in tutte le voci?
Grazie 

Da: x help me17/10/2010 10:45:46
infatti, se fosse stata prima persona singolare del verbo stare, allora sì, l' accento non ci sarebbe dovuto essere, poichè non è verbo.....lo vedi che sei proprio idiota? aha aha ahaa aha

Da: x help me17/10/2010 10:47:39
sei grande, come copi e incolli tu...nessuno!!!!

Da: help me17/10/2010 12:10:05
ma sinteticamente rientra il danno non patrimoniale??

Da: help me17/10/2010 12:11:07
per favore chi mi fa da una spiegazione semplice da capire??

Da: x help me17/10/2010 12:21:49
Danni non patrimoniali rientrano solo nel 2059

Da: x help me17/10/2010 12:24:29
Danni non patrimoniali rientrano solo nel 2059.
Il 2043 riguarda i danni patrimoniali
Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria
Il danno esistenziale come categoria viene meno
Più sintetica di così non si può
cm

Da: x help me17/10/2010 12:29:21
idiota, hai fatto un bel copia e incolla, e alla fine non ne hanno capito niente!

Da: stanca17/10/2010 12:58:46
saldo finanziario in termini di competenza mista nel patto di stabilità

chi mi chiarisce come funziona???

Da: civis romanus contabilis17/10/2010 14:47:32
x stanca, in estrema sintesi:
Titoli I+II+III entrate - Titoli I+III spese = saldo partite correnti, da calcolare in termini di competenza (accertamenti e impegni, come nel bilancio di previsione)
Titolo IV entrate - Titolo II spese = saldo conto capitale, da calcolare (qui sta la particolarità) in termini di cassa
Il saldo finanziario del patto di stabilità, dato dalla somma dei due saldi di cui sopra, uno in termini di competenza e l'altro in termini di cassa, è detto di competenza mista.
Quanto al funzionamento del meccanismo, sempre in sintesi, nota che il saldo esclude (rende irrilevanti) sia l'avanzo di amministrazione sia le entrate da Titolo V (mutui e altri prestiti): pertanto, per coprire le spese rispettando il patto, non servirà né impiegare gli avanzi degli anni passati né assumere nuovi debiti (che è precisamente ciò che il meccanismo del patto intende evitare)

Da: conto patrimonio...17/10/2010 14:49:50
aiutooooooooooooooooooooooooo...
sarà sufficiente solo una descrizione generale?

Da: stanca17/10/2010 16:00:37
grazie, tre mesi di studio intensissimo e sono nella.........

Da: olledrob17/10/2010 16:29:54
il bilancio è il caso di conoscerlo bene

Da: ex disperata17/10/2010 16:47:16
ragazzi sono disperata,nn ricordo niente e ho voglia di mollare tutto, nn ce la faccio, tributario va fatto tutto?come mai è uscita la tonnage tax?

Da: Stellina x help me17/10/2010 16:49:00
chi mi spiega quali tipi di risarcimento danni da luogo la resp. 2043 ??
Patrimoniale (si)
Non patrimoniale (non l'ho capito se rientra)
e poi parla di 2059 come conseguenza di reato
e poi del danno biologico (rientra???

Non ti preoccupare se non hai capito perchè pensa che anche la Corte di Cassazione non ha avuto le idee chiare su questo punto per circa un ventennio.
La confusione è generata dal fatto che il danno biologico  e il c.d. danno esistenziale (oggi pacificamente ritenuti danni non patrimoniali) a lungo sono stati risarciti attraverso l'art 2043 c.c. ritenendo che: 1)tali danni costituissero "danno ingiusto" ai sensi del 2043 c.c.; 2) che il diritto alla salute e il dirittto al sereno e pacifico svolgimento della vita quotidiana (la cui lesione cagiona il danno biologico e il danno esistenziale) cosituissero una posta attiva del patrimonio, inteso in senso lato e non meramente economico, della persona; 3) che il danno non patrimoniaòe ex art. 2059 c.c., risarcibile "solo nei casi espressamente previsti dalla legge" (come recita la norma), fosse SOLO il danno morale da reato, la cui risarcibilità era espressamente previsista dall'art 159. c.p., come richiedeva la norma.
Con le storiche sentenze gemelle del 2008 la Cassazione ha riportato i danni ambientale ed esistenziale nella collocazione più adatta alla loro natura, cioè l'art 2059 c.c., evidenziando che la risarcibilità di tali danni e' prevista dalla legge come espressamente richiede l'art.2059, in quanto e' addiritttura desumibile dalla stessa Costituzione: la risarcibilità del danno alla salute si ricollega direttamente all'art. 32 Cost. e la risarcibilità del danno esistenziale all'art. 2 Cost.
Quindi attualmente: con il 2043 c.c. si risarciscono i danni di natura patrimoniale, con l'art. 2059 c.c. i danni non patriminiali nella specie di danno morale, danno alla salute, danno esistenziale.

Se vuoi essere più precisa circa il danno esistenziale c'è da dire che la categoria del c.d. danno esistenziale è stata messa in discussione e che la Cassazione nel 2009 ne ha negato l'esistenza, ritenendo che risarcibile ai sensi del 2059 c.c. fosse, non una onnicomprensiva categoria di danni esistenziali in cui si faceva rientrare qualsiasi cosa (c.d. danni bagattellari", ad es. danno da cattivo taglio di capelli, danno per ritardo nell'allacciamento alla rete telefonica, etc. ), ma solo danni da "lesione di diritti costituzionalmente garantiti". Deve insomma trattarsi di danni gravi e seri che incidano profondamente sullo sviluppo della personalità individuale. Ovviamente questo maggiore rigore è dovuto certo al collocamento di tali titpi di danni nel 2059c.c. e quindi alla necessità di rispettare il limite della previsione normativa della risarcibilità (non può certo ritenersi che il cattivo taglio di capelli sia tutelabile ai sensi dall'art. 2 Cost, in quanto, anche se episodio sgradevole nella quotidianeità, non costituisce tuttavia un'alterazione della personalità), ma anche all'eccessivo proliferarsi dei danni bagattellari , mal costume incentivato dai Giudici di Pace quando il risarcimento avveniva in sede di 2043c.c..

La ricostruzione dell'evoluzione è indispensabile e per questo una spiegazione non può essere brevissima. Però io ho cecato di essere il più semplice possibile e, secondo me se capisci e impari quello che ti ho scritto, anche se è proprio una spiegazione minimalista e piuttosto atecnica, penso possa essere sufficiente perchè almeno dimostra l'aver capito l'argomento.

Da: olledrob x ex disperata17/10/2010 17:26:48
che vuoi fare, ormai buttati!
non so perchè hanno chiesto la tonnage tax, boh!!

Da: fenix17/10/2010 17:29:18
A ME NON RISULTA SIA STATA CHIESTA....

Da: x olledrob17/10/2010 17:31:03
sempre profonda nei tuoi interventi...al limite del ridicolo! Quindi, il bilancio bisogna farlo bene? grazie al caz.....o!!!

Da: olledrob x l''imbecille che continua a insultare17/10/2010 17:33:19
sempre idiota nei tuoi interventi...

Da: homo lupus17/10/2010 17:35:37
perchè certi scemi scrivono solo per insultare?

Da: MG Procida17/10/2010 17:40:25
Ciao a tutti.
Ho sostenuto l'esame il 13 mattina. Solo ora sono rientrata e volevo postare a tutti le domande che mi sono state poste:
1. azione surrogatoria;
2. giunta: composizione, funzioni, etc.;
3. bilancio stabilmente riequilibrato.
ING: Your life.
In bocca al lupo a tutti

Da: x x help me17/10/2010 17:50:14
Allora sei ignorante forte: anche se non è verbo, ma rappresenta un'abbreviazione di questo, non ci vuole l'accento, ma semmai il simbolo di elisione iniziale. ossia 'sto e non stò. Chiaro adesso? Ma duvbito che ci arrivi. In bocca al lupo per l'esame; ne avrai bisogno, io mi godo il meritato riposo dopo il trionfo.

Da: homo lupus??17/10/2010 17:50:37
e tu chi cazzo sei?ah, sempre ollebrod, ho capito!!!!!!!!!!!!ridicola

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