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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..)
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Da: ultimooo 06/11/2013 22:26:10
Grazie VittorioEmanuele per avermi riassunto tutto, sempre preciso e puntuale:) Grazie

Da: veleno8606/11/2013 22:33:42
Comunque ragazzi vi ha risposto qualche politico oppure sindacato?

Da: gis06/11/2013 22:33:47
lustro sono daccorsissimo con te, tu vai da conad?...sotto  questo cieloo

Da: VittorioEmanuele 06/11/2013 22:36:23
Nessun problema, comprendo bene lo stato d'animo di ognuno di voi, anche di coloro che sperano in nuovi concorsi.
Non faccio distinzioni, cerco di mettermi nei panni di tutti, chi è fortunato ad essere inv, e quindi nutrire una speranza; chi, invece, è aspirante e si vede tagliato fuori, senza poter avere nessuna possibilità alcuna per 1, 2 o 3 anni. Dipende molto dalle singole amministrazioni e dal numero dei vincitori e idonei che possiede.
E' dura, lo so, ma secondo me questo provvedimento deve essere attuato. Come diceva anche nonnomoderno, codesta decisione dovevano prenderla molto tempo fa, anche perché il problema degli inv non deve più ripresentarsi in futuro. E' opportuno studiare un modo per poter, finalmente, ristrutturare l'intero iter concorsuale al fine di migliorare nel complesso l'efficienza delle amministrazioni.
Infine, concludo questo piccolo pensiero dicendo che, in futuro, i nuovi aspiranti molto probabilmente non avranno più di cui preoccuparsi riguardo allo status di idoneo non vincitore.

Da: IFG@ 06/11/2013 22:45:24
appena registrato, ho solo dovuto aggiungere al mio nik la @

concordo con quanto detto da VittorioEmanuele

Da: indiritto06/11/2013 22:46:29
per risolvere il problema dell idoneo "sfortunato" basta togliere i limiti di età come negli altri paesi europei.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: ultimooo 06/11/2013 22:49:05
STANDING OVATION PER INDIRITTO

Da: veleno8606/11/2013 22:55:47
mi sono sempre posto un quesito..ma i gay li accettano nelle forze armate?:D

Da: indiritto06/11/2013 23:02:25
sarebbe anche utile che la stessa amministrazione per esempio al collocamento in congedo di un certo numero di unità per raggiungimento della pensione o a domanda o per altre vicende, prenda la graduatoria e chiami gli idonei utilmente collocati

Da: IFG@ 06/11/2013 23:03:57
veleno86 ma che c'entra questo quesito con la nostra discussione.......
ma che c'è ne fotteeeeeeeeeeeeeeeee

Da: nonnomoderno 06/11/2013 23:07:27
x veleno 86,no!Infatti gis è stato scartato.

Da: veleno8606/11/2013 23:07:43
si hai ragione...cercavo di allentare un pò la tensione dicendo una stronzata...ok :D

Da: per .....06/11/2013 23:11:38
allora mi pronuncio,su una cosa che volevo tenere per me, solo perchè si creerebbe tanta euforia e se la questione si rivelasse in seguito non positiva per noi inv,ci resterei / resteremmo male. In riferimento al quesito posto da veleno 86 in un convegno organizzato da un sindacato ,con la presenza di un politico  ,ho approfittato di un momento di pausa ,timoroso,timoroso fra la calca di giornalisti locali,ho fatto la stessa domanda che ha fatto l'on. Fiano al Ministro,bene la risposta è stata uguale,anzi mi sono spinto oltre facendogli presente che qualcuno nei forum asserisce che non vale per il comparto sicurezza;risposta: il comparto sicurezza fa parte della p.a.,rosso in faccia l'ho ringraziato e felice per la risposta sono andato via.  Poi dopo tutte queste discussioni di qualche ''esperto'' pessimista che cita leggi,mi fa scoraggiare.

Da: x per ...06/11/2013 23:15:41
Ma la domanda l'hai fatta a un pezzo grosso?? Chi era?=D

Da: indiritto X per....06/11/2013 23:16:40
il tuo intervento è utilissimo, complimenti. comunque se prendi un qualsiasi bando forze armate/polizia, nel preambolo c'e' "VISTO il d.lgs 165/2001..." per cui trai tu le dovute considerazioni....

Da: ultimooo 06/11/2013 23:16:55
Il Ministro della Difesa??

Da: indiritto06/11/2013 23:21:06
"VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;"

Da: IFG@ 06/11/2013 23:24:22
x per .....

ormai la questione se i comparti difesa/sicurezza è assodata che essi rientrano nella legge, capisco anche le aspettative di chi spera che la legge in questione non venga applicata a noi inv, d'altronte anche noi abbiamo sperato che ogni anno non bandissero nuovi concorsi e scalassero le graduatorie, abbiamo aspettato e sperato per anni che ciò si potesse avverare e finalmente grazie alla crisi e a politici coscienziosi finalmente potremmo coronore il nostro sogno e ad avere il giusto riconoscimento per i sacrifici fatti e la pazienza per vederceli riconosciuti e sopratutto tutelati da una legge dello stato.

Da: per .....06/11/2013 23:33:07
ragazzi ,per favore non mi fate andare oltre. E' stato solo un brevissimo colloquio ,a domanda -risposta ,non potevo andare oltre.Voglio ribadire solo parole. Comunque era un convegno organizzato sulla sicurezza,sui tagli ,sul turn over e come aprivo le orecchie ,ero fra il pubblico come semplice cittadino ,appresa dalla stampa locale di questo convegno ,di fretta  e in furia mi sono recato sul posto. Se poi la risposta che mi è stata data è sbagliata(ma non credo) non ci posso fare niente . E' il signor Pinco Pallino, che mi fa scoraggiare e mi chiedo ,allora mi è stata detta una fesseria? Ma io ho fatto la stessa domanda dell'on Fiano,riportata spesso su questo forum.

Da: x per ...06/11/2013 23:36:40
Il problema è che se non ci dici a chi l'hai fatta noi non possiamo sapere quanto sia attendibile la risposta che hai avuto.

Da: per .....06/11/2013 23:48:50
ti dico al 100% che la risposta che ho avuto è certa. Anzi ,ora che ricordo,sempre nella calca gli ho detto: grazie anche a nome di tutti gli inv.  Ma sono sempre parole, vale più sempre il quesito posto dall'on Fiano al Ministro. Quello conta di più,io sono uno di voi.

Da: riflessione. 06/11/2013 23:51:51
SPERO DI DARE UN CONTRIBUTO AFFINCHE' SI CHIARISCA DEFINITIVAMENTE QUESTA COSA E , PER FAVORE, SI CREI UNO SPARTIACQUE OLTRE IL QUALE SI POSSA ANDARE OLTRE E NON SOFFERMARSI PIù SUL PUNTO.
DI SEGUITO POSTO LE COSE D'INTERESSE DA COMMENTARE INSIEME.

TITOLO I
Principi generali

Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione.

2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

Art. 2.
Fonti.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge. (1)

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. (2)

Art. 3.
Personale in regime di diritto pubblico.

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. (1)

1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento. (2)

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

MI PERMETTO DI SPIEGARE QUESTA COSA PERCHE' SE MOLTI CREDONO DI ESSERE PRATICI DEL PROPRIO LAVORO LASCINO AGLI ALTRI LA POSSIBILITA' DI COMMENTARE COSE DEL PROPRIO LAVORO.

L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 165 DEL 2001 RIGUARDANTE IL PERSONALE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO STABILISCE CHE "In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287." MA QUESTA DEROGA NON E' ALTRO CHE RIFERITA A QUESTA PARTE DEL DECRETO LEGISLATIVO (COMMI 2 - 3 DELL'ARTICOLO 2)"2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge. (1)

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. (2)"

LA DEROGA E' CONCERNENTE AI RAPPORTI DI LAVORO INTERNI - OVVERO TRA AMMINISTRAZIONE E LAVORATORE.
NON RIGUARDA ASSOLUTAMENTE LA DISCIPLINA CONCORSUALE.

ECCO PERCHE' MI BATTEVO IN PASSATO SUL FORUM NEL DIRE CHE L'ARTICOLO 4 COMMA 3 DELLA LEGGE 125 30 OTTOBRE DEL 2013 AVREBBE DOVUTO UTILIZZARE LA PAROLA "AD ESCLUSIONE DEL..(QUESTO MINISTERO QUEST'ALTRO MINISTERO)".
INVECE DA PIU' PARTI ERRONEAMENTE SI E' AFFERMATO IL CONTRARIO. PER INTENDERCI ANCHE SE L'ON.FIANO NON AVESSE FATTO LA DOMANDA LA COSA ERA ABBASTANZA CHIARA.

A RIPROVA DEL FATTO CHE LA LEGGE E' ONNICOMPRENSIVA DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO SI NOTI UN'ALTRA FINEZZA CHE è STATA FATTA NELLA LEGGE 125 DEL 30 OTTOBRE 2013 UTILIZZANDO LA DICITURA DI CUI ABBIA PARLATO PRIMA, OVVERO, "CON ESCLUSIONE DI..."

SI NOTI IL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 125
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e (( fino al 31 dicembre 2016, )) al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonchè dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. (( Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando )). Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali (( relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 )), anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili (( per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 )) a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore

SI GUARDI L'ULTIMO PERIODO :"Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore" OVVERO RISPONDE ALLA PAROLA CON ESCLUSIONE DI....
INFATTI SE SI GUARDA L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 165 DEL 2001 SI NOTERA' COME VI SIA"Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione.

2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. "

E NELLA LEGGE 125 DEL 2013 COMMA 3 NON VIENE RIPRESA LA DICITURA INTERA DEL DECRETO LEGISLATIVO 165 DEL 2001 ARTICOLO 1 ESCLUDENDO DI FATTO LA SCUOLA:" Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:"

DA QUI NASCE L'INCLUSIONE DELLE FORZE ARMATE , CARRIERA PREFETTIZIA E MAGISTRATURA NELLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE SE VOLESSERO BANDIRE I CONCORSI

OVVERO I MINISTERI:
INTERNO
GIUSTIZIA
DIFESA
AFFARI ESTERI

SUDDIVISI PER I PROPRI DIPARTIMENTI......VIGILI, GDF, CC.......

POI SE QUALCUNO VUOL SPECULARE SU QUANTO SCRITTO
ALLORA E' TUTT'ALTRA FACCENDA.

Da: per .....06/11/2013 23:57:33
comunque di questo convegno ho postato il 31/10 sul forum polizia pen.,ho sempre lo stesso nick,potete verificare

Da: IFG@ 07/11/2013 00:06:41
per riflessione, le persone quando leggono i decreti legge non vanno a verificare cosa dicono i vari art. di legge citati a riferimento, per cui si innescano discussioni inutili tendenti a sconfortare qualsivoglia speranza, è dal primo giorno che dico che il comparto difesa/sicurezza rientra in toto nella legge perchè proprio non è specificata la sua estromissione come è stata fatta per la scuola

Da: ultimooo 07/11/2013 00:07:59
Si purtroppo nella situazione in cui ci troviamo siamo suscettibili a ogni informazione e ogni cosa mette preoccupazione....

Da: per .....07/11/2013 00:12:28
io non sono un esperto,ci sono tanti più competenti di me, che mi danno tanta fiducia tanto per citare qualcuno-riflessione-lavinia ,scusate se dimentico qualcuno. Volevo precisare che il Min.D'Alia oltre che essere Ministro è anche avvocato,mica è un pinco pallino.

Da: IFG@ 07/11/2013 00:17:35
x  per .....
l'ultimo che hai citato lo abbiamo noi nel forum

Da: ultimooo 07/11/2013 00:18:55
x IFG@
ne sei contento che lo abbiamo nel forum?:D

Da: per .....07/11/2013 00:21:51
ok,credo di aver capito.

Da: nonnomoderno 07/11/2013 00:21:58
ragazzi comunque ritornando al discorso dei gay nelle forze armate,so con precisione che accettano anche loro.Infatti Ultimo non era stato scartato.

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