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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..)
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Da: VittorioEmanuele 18/11/2013 21:34:26
Chiedo scusa, avevate già postato l'articolo.

riflessione mi stupisci sempre, veloce ed efficiente.

Comunque parlo per la GdF... le graduatorie dei 952 e 1250 allievi finanzieri sono valide e rientrano nello scorrimento.

Da: ultimooo 18/11/2013 21:35:10
Dipende dalla data di pubblicazione riportata in calce alla graduatoria... Tuttavia non menziona i milleproroghe l'avvocato e non sò mi sembra strano

Da: ultimooo 18/11/2013 21:36:14
Comunque ottime notizie per tutti

Da: riflessione. 18/11/2013 21:36:39
xVittorio Emanuele grazie a te.

x Ultimooo è quello che ci siamo detti noi due...le graduatoire ultime...

Da: ultimooo 18/11/2013 21:37:26
Confermo riflessione ma i milleproroghe perché non valgono ? Tu cosa ne pensi? Rientra nel modus operandi prospettato?

Da: x riflessione18/11/2013 21:40:40
quindi valgono solo le ultime graduatorie?

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Da: inv280018/11/2013 21:42:14
Speriamo chiariscano la questiobe seconde aliquote

Da: swen 18/11/2013 21:42:17
e vai silver :)

Da: swen 18/11/2013 21:44:22
x x riflessione valgono le graduatorie approvate dal 30 ottobre 2010

Da: silver 18/11/2013 21:46:31
Evvai swen!!!!!

Da: x swen18/11/2013 21:47:15
capito ma quale graduatoria verrà fatta scorrere per prima?l'ultima o quella del 2010?

Da: silver 18/11/2013 21:49:06
Carta canta ed è pure intonata :)

Da: inv280018/11/2013 21:49:44
Quindi anche l ultima della poliza che uscira ne fara parte giusto??a parere di avvocati prenderanno dalle piu recenti

Da: JinKaen18/11/2013 21:50:19
Quindi anche i CC 3 anni e non 18 mesi...

Da: silver 18/11/2013 21:50:22
X me andranno dalla più recente a scendere

Da: silver 18/11/2013 21:51:08
Sì ragassuoli:)

Da: ultimooo 18/11/2013 21:51:23
Silver a quanto afferma l'avvocato no!Quindi non saprei

Da: ultimooo 18/11/2013 21:51:46
Prima le più vecchie secondo lui

Da: ultimooo 18/11/2013 21:52:24
Il no è riferito alle graduatorie più recenti a scendere

Da: xultimo18/11/2013 21:52:35
t'hanno trombato mi dispiace:)

Da: ultimooo 18/11/2013 21:54:35
Aspetto l'anno dopo

Da: silver 18/11/2013 21:56:08
Quindi secondo te ultimooo???

Da: ultimooo 18/11/2013 21:58:01
bho non saprei ragazzi dipende poi dai piani attuativi che deciderà l'Amministrazione dell'Arma.. Può anche chiamare i primi dieci di una poi di un altra ovvero in ordine di graduatoria da tutte.. sempre secondo l'avvocato

Da: silver 18/11/2013 21:58:01
Trombato nn direi

Da: x swen18/11/2013 21:58:31
nn ho capito scusate verranno prima quelli più recenti e poi quelli degli   altri anni?

Da: ultimooo 18/11/2013 21:59:58
Allora io vi saluto di nuovo che con determinate persone non voglio manco avere a che fare.. Buona serata

Da: west4518/11/2013 22:00:18
X me prendono a spezzoni, cioè un gruppo del 2010, un gruppo deln2011 e i rimanenti del 2012.

Da: MM/CP18/11/2013 22:01:25
Roma, 18 nov - (a cura dell'avv. Giorgio Carta) Come è noto, con l'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125), sono state introdotte «disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego».
Il provvedimento, ribattezzato "Decreto D'Alia" dal nome del Ministro che l'ha concepito, si prefigge il meritevole obbiettivo di abbattere il precariato nel pubblico impiego, problema questo particolarmente avvertito nel comparto sicurezza e difesa ove, all'insaputa dei più, esso ha assunto proporzioni drammatiche (e forse ormai irreparabili), anche in considerazione del fatto che, frattanto, l'Italia non esita ad inviare nelle cosiddette missioni di pace anche personale militare avventizio, che nemmeno può confidare, al rientro in Patria, in un impiego a tempo indeterminato.

Viste le numerose richieste di chiarimenti rivoltemi all'indomani dell'entrata in vigore del decreto in questione, il presente scritto si prefigge di provare a dirimere i dubbi che più frequentemente, in questo momento di grave crisi economica e sociale, attanagliano tanti ragazzi e ragazze in uniforme dichiarati vincitori o idonei in precedenti concorsi e non ancora assunti.

L'efficacia delle graduatorie

Il Decreto D'Alia proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato anche nel comparto sicurezza e difesa.

La regola generale, come è noto, è quella fissata dall'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che, al comma 5-ter, stabilisce che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».

Il Decreto D'Alia, al comma 4 dell'articolo 4, stabilisce che «l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016».

Ora, se si considera che la legge di conversione del Decreto D'Alia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2013, n. 204, ed è entrata in vigore il giorno dopo, si deve ritenere che rimangano efficaci fino al 31 dicembre 2016 tutte le graduatorie concorsuali pubblicate dal 31 ottobre 2010ad oggi.

Nuovi concorsi o scorrimento delle graduatorie?

Il decreto D'Alia conferisce valore normativo ad un principio giurisprudenziale ormai consolidato e fatto proprio dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 28 luglio 2011, n. 14, secondo cui, «in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti».

Il Consiglio di Stato, quindi, aveva già chiarito che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

Il Decreto D'Alia va oltre e, limitando ulteriormente le possibilità di deroga al summenzionato principio, all'articolo 4, comma 3, stabilisce che, per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata alla verifica:

dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
In tal modo, si impedisce espressamente all'Amministrazione di bandire  nuovi concorsi fino a quando non siano stati assunti tutti i concorrenti già dichiarati vincitori (ma non ancora assunti) e tutti gli idonei non vincitori posizionati in graduatorie ancora vigenti.

I concorsi ancora in svolgimento

Il comma 3-quater dell'articolo 4 del Decreto D'Alia estende ulteriormente il principio espresso dal Consiglio di Stato e stabilisce che l'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione (31 ottobre 2013), è subordinata all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitoricollocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica.

Anche in questo caso, sono fatte salve le deroghe giustificate da comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.
In questo modo, quindi, l'Amministrazione è tenuta addirittura a sospendere le procedure di assunzione già in svolgimento fino all'assunzione a tempo indeterminato di tutti i vincitori di precedenti concorsi, le cui graduatorie siano ancora vigenti.

E' necessario fare ricorso al TAR per avvalersi del Decreto D'Alia?

No. Come detto, in questi giorni sono stato subissato di richieste di ricorsi collettivi al TAR Lazio da parte di idonei non vincitori dei precedenti concorsi.

Il Decreto D'Alia impedisce di bandire nuovi concorsi senza che si sia prima provveduto allo scorrimento delle graduatorie pubblicate dal 31 ottobre 2010 ad oggi. Non si ha motivo di credere che l'Amministrazione non si atterrà a tale disposizione onde occorre tutt'al più verificare come si intenderà dare concreta esecuzione alla normativa in esame.

In sostanza, un ricorso sarebbe necessario solo nel caso in cui fosse eventualmente bandito un nuovo concorso in riferimento a qualifiche e gradi per cui residuino idonei non vincitori di precedenti procedure. Quindi, non adesso.

Il problema delle seconde aliquote

Il punto critico del Decreto D'Alia è senza dubbio quello concernente la sorte dei vincitori di concorso posizionati nelle cosiddette "seconde aliquote".

Come è noto, infatti, nei concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie, una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali, mentre la restante parte viene assunta solo dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale.

Considerando che normalmente residua un'altra fascia di concorrenti dichiarati idonei, ma non rientranti nelle due predette aliquote di vincitori, con quale ordine di precedenza dovrà essere assunto questo personale?

Il Decreto D'Alia nulla dice al riguardo, onde si prospettano due possibili soluzioni, entrambe però foriere di problemi applicativi.

La prima soluzione è che lo scorrimento della graduatoria sia fatto in modo da assumere prima i vincitori posizionati nelle "seconde aliquote" e, solo, successivamente, i rimanenti concorrenti dichiarati idonei non vincitori. Questa soluzione appare la più "giusta", ma si applicherebbe a concorrenti che stanno attualmente svolgendo la ferma quadriennale e che dovrebbero, pertanto, immediatamente interrompere. Soluzione, questa, di difficile praticabilità concreta.

La soluzione alternativa sarebbe quella di lasciar concludere la ferma quadriennale ai concorrenti della seconda fascia e, frattanto, assumere gli idonei non vincitori della cosiddetta terza fascia. Tale soluzione sarebbe certamente la più semplice dal punto di vista pratico, ma determinerebbe l'oggettiva ingiustizia di far assumere prima (conferendo peraltro loro una più risalente anzianità) i concorrenti classificati in posizione deteriore rispetto ai vincitori collocati nella seconda aliquota.

Purtroppo, il legislatore nulla ha previsto al riguardo, onde bisogna attendere di vedere come l'Amministrazione intenda dare attuazione, sotto questo profilo, al Decreto D'Alia.

Con quale ordine procedere allo scorrimento delle graduatorie?

Altro punto critico della normativa in esame è dato dalla mancata indicazione dell'ordine in cui debba farsi luogo allo scorrimento delle numerose vecchie graduatorie. Il personale va attinto a partire dalle graduatorie più risalenti per poi arrivare a quelle più recenti o viceversa?

Personalmente, nel silenzio del legislatore, mi parrebbe più rispondente alla ratio della normativa in esame (sanare il precariato nel pubblico impiego) la scelta di iniziare dalle graduatorie più vecchie e di passare, via via, a quelle più recenti. Potrebbe, però, essere parimenti giustificabile la scelta di attingere personale contemporaneamente da tutte le graduatorie vigenti, partendo dai primi classificati e scorrendo parallelamente le graduatorie fino agli ultimi posti.

Sotto questo profilo, quindi, il Decreto D'Alia mi pare pecchi di approssimazione, onde andrà verificata la modalità con cui l'Amministrazione intenderà darvi applicazione.

Ricorso si, ricorso no?

In conclusione, il Decreto D'Alia, pur condivisibile negli obbiettivi, pone non pochi problemi applicativi. Senza considerare, poi, che avrà comunque l'effetto di impedire per qualche anno l'indizione di nuovi concorsi, così pregiudicando le aspettative lavorative di coloro che non siano stati dichiarati idonei nei precedenti concorsi o, comunque, non vi abbiano partecipato. Chi tutelerà questi giovani nella loro legittima aspettativa a conquistare un posto di lavoro?

Ciò detto, ribadisco l'assunto iniziale: nessuno, al momento, deve proporre alcun ricorso. Bisogna piuttosto attendere di vedere come l'Amministrazione intenderà dare attuazione alla normativa ora esaminata e dipanare i dubbi interpretativi sopra esposti. Ovviamente, sarò a disposizione nel caso in cui l'Amministrazione dovesse comunque bandire nuovi concorsi, con ciò violando le citate disposizioni del Decreto D'Alia.

In bocca al lupo a tutti quanti.

carta    Giorgio Carta, Avvocato
Specializzato in Diritto militare e per le Forze di Polizia
Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri in congedo

Da: energetico18/11/2013 22:03:20
Ragazzi secondo me e il colonnello partono dalla più recente 2012 accorpata al 2011 e buona parte del 2010. In modo da avere il numero disponibile.

Da: Vittorio 201318/11/2013 22:05:19
A prescindere da tutto senza  legge di stabilità niente concorsi

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