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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..)
101846 messaggi, letto 2522958 volte
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Da: Mitos2 
Reputazione utente: +856
05/10/2014 12:42:38
   Da: x tutti    05/10/2014 12.20.02
Da: x xtutti    05/10/2014 12.19.00
hai letto quello che ho scritto? in grado di giudizio la sezione del tar che si occupa del ricorso, DEVE tener conto dei provvedimenti passati sia della stessa sezione che di altre della stessa sede, leggiti le sentenze sulla 125 sui cc e la polizia, vedrai che si fa riferimento a sentenza prima della 125, sulla specialità del comparto...

A giorni ti faro' sapere come e' andata e come si prospetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201T/2014/201405397/Provvedimenti/201410026_01.XML                                                                            X tutti, leggitela bene

Da: inv gdf05/10/2014 12:46:18
xmitos

puoi postarmi gentilmente il link dove fare ricerca per i ricorsi in Gdf? grazie

Da: Mitos2 
Reputazione utente: +856
05/10/2014 12:46:29
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2013/201304100/Provvedimenti/201310376_01.XML

Da: X TUTTI05/10/2014 12:49:29
RIFLESSIONE sei ancora sicuro che la 125 vale?
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201T/2014/201405397/Provvedimenti/201410026_01.XML

Da: Mitos2 
Reputazione utente: +856
05/10/2014 12:49:53
X  inv gdf ,per potere conoscere le sentenze devi sapere il numero del provvedimento,poi vai su C.d.S o TAR del Lazio

Da: inv gdf05/10/2014 12:56:45
ho letto la sentenza e non è sulla 125, ma a questo punto come s fa a vincere un ricorso? non c'è modo tanto ti sbattono semprei n facciala specialità della gdf

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Da: Inv pds 05/10/2014 13:07:19
Era basato sulla 125 altrimenti non avrebbero fatto ricorso perché non avrebbe avuto senso.

Non devono specificare un bel niente...Sia sulla Pds che sulla sospensiva gdf ricorsi in base alla 125.Se non ci fosse stato la legge 125 non avrebbero fatto ricorso.Se non ci fosse stato la legge 125 non avrebbero fatto ricorso.

SE NON CI FOSSE STATA LA LEGGE 125 NON AVREBBERO FATTO RICORSO.

Spero sia chiaro.

Da: Mitos2 
Reputazione utente: +856
05/10/2014 13:09:27
inv gdf , mi sà che non l'hai letta bene

Da: martino90 05/10/2014 13:10:36
premesso che bisogna discernere tra cautelare e merito, in quanto il primo essendo giudizio sommario, può essere capovolto nel merito, grazie come si legge nelle sentenze ad un approfondito esame, vedi la sentenza 1 ter sul ricorso dei ragazzi 2800 allievi agenti, sentenza completamente ribaltata rispetto alle ordinanze di tar e cds....
però bisogna capire cosa c'è scritto nell'ordinanza.... se il giudice non ritiene sospendere il provvedimento "ad un giudizio sommario" in quanto assente il fumus  boni iuris, tutto è ancora in partita... però se un giudice , sostiene che il ricorso è assente non solo di fumus boni iuris, ma privo di presupposti di legge, beh..... qui è diverso perché i ricorrenti in questo caso sono privi di sostegno legislativo a proprio gravame....e in questo caso la linea del giudice è già delineata.

Da: martino90 05/10/2014 13:11:56
la sentenza che avete precedentemente postato sull'annullamento del bando aamm 85 corso, non era impostato sulla 125, ma in base alla sentenza dell'adunanza plenaria 2011

Da: Inv pds 05/10/2014 13:17:49
Caro Martino è chiaro ma purtroppo in Italia non si ha rispetto per la magistratura e i giudici.Le sentenze non valgono se son negative.

Vedi le sparate di Berlusconi e ora in tono minore di De Magistris. Loro possono  (ma sono pessimi esempi )in quanto posso permettersi ricorso in tutte le sedi.Un povero cittadino davanti ad una condanna deve chinare il capo e arrendersi.

Lo stesso B. davanti ad una condanna in Cassazione continua a lamentarsi

Da: Mitos2 
Reputazione utente: +856
05/10/2014 13:19:42
Da: martino90     05/10/2014 13.11.56
la sentenza che avete precedentemente postato sull'annullamento del bando aamm 85 corso, non era impostato sulla 125, ma in base alla sentenza dell'adunanza plenaria 2011
                                                                                                         Ma la volete leggere bene quella sentenza.

Da: inv gdf05/10/2014 13:20:46
Martino ti posso garantire che l'annullamento del bando è stato fatto per la presenza di questa fasulla ( per ora fasulla) legge ovvero la 125.

Sono coinvolto direttamente con mio cugino.Si sono mossi perchè volevano approfittare della legge.

Da: Mitos2 
Reputazione utente: +856
05/10/2014 13:22:04
E' scritto nero su bianco che la 125 non viene applicata al Comparto.

Da: martino90 05/10/2014 13:23:01
non mi sto riferendo al ricorso sulla polizia respinto basato sulla 125, ma sulla sentenza aamm gdf precedentemente postata

Da: inv gdf05/10/2014 13:24:47
A giugno quando hanno chiesto la sospensiva si era convinti al 100% dell'applicabilità al comparto.Ora le ultime sentenze hanno ribaltato tutto.

Ora si aspetta il cds ma senza troppe convinzioni. Speriamo bene.

Oppure aspettiamo un emendamento speciale che cancelli i codici militari...può esser fatto? Perchè con la presenza dei suddetti codici è si sbatterà sempre la "Testa"

Da: Mitos2 
Reputazione utente: +856
05/10/2014 13:26:29
martino90, in quella sentenza della P.d.S. viene menzionata anche la G.d.F(aa.mm.) con relative sentenze al riguardo.

Da: martino90 05/10/2014 13:27:45
si lo so, quella l'ho letta

Da: Mitos2 
Reputazione utente: +856
05/10/2014 13:31:12
inv gdf , ti ricordo la 183/2010,art. 19

Da: martino90 05/10/2014 13:31:44
si, so anche quello

Da: Domenica05/10/2014 13:45:10
Da Barbara D'Urso oggi pomeriggio ci sarà la Pezzopane con il suo compagno Simone

Da: inv gdf05/10/2014 14:05:20
ecco perchè non mi fido di questa senatrici.Già che va da Barbara d'urso col compagno 30 enne è uno schifo.Bell'esempio. Ma vada a cagare

Si hai fatto bene a ricordarlo ma tutti i ricorsi o sospensive son state fatte in base alla legge 125.

Nel 2010 nessuno faceva questi ricorsi poichè non c'era nulla a cui appellarsi.

Da: inv gdf05/10/2014 14:08:37
o nel 2007 nessuno chiedeva la sospensiva o gli inv facevano ricorso.

Ora c'è questa legge e uno ci prova.Purtroppo molte famiglie si son indebitate non so se nè siete a conoscenza...

Da: X TUTTI05/10/2014 14:24:20
QUELLO CHE INTERESSA A TUTTI E' QUESTO PASSAGGIO:
La giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in L. 30 ottobre 2013 n. 125, è quindi univoca nel ritenere non sussistente l'obbligo dello scorrimento per il reclutamento presso le Forze Armate, ivi compresa la Polizia di Stato, in considerazione della specialità dell'ordinamento.

Occorre dunque verificare se l'art. 4 c. 3 del suddetto D.L. n. 100/13, conv. in L. 125/13 abbia capovolto dette conclusioni.

Secondo i ricorrenti:

-- detta norma si applica a tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e quindi anche alla Polizia di Stato stante la preminente finalità del contenimento della spesa pubblica;

-- l'art. 2199 c. 1 del D.Lgs. 15/3/2010 n. 66 condiziona la messa a concorso dei posti al "rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzione del personale" e dunque anche al rispetto della disciplina recata dall'art. 4 c. 3 del D.L. 100/13;

-- non vi è alcuna norma che esclude l'applicazione al personale in regime di diritto pubblico, e dunque a quello appartenente alla Polizia di Stato, del D.L. 101/13;

-- la circolare ministeriale conferma detta interpretazione.

Secondo il Ministero:

-- la tesi dei ricorrenti si scontra contro la specificità ordinamentale evidenziata dal regime di assunzione speciale che, in relazione a prioritarie esigenze di sicurezza del Paese, viene riservato alle cinque Forze di Polizia, tra le quali è annoverata la Polizia di Stato;

-- per le predette assunzioni trova applicazione l'art. 66 c. 9 bis e 10 del D.L. 25/6/08 n. 112, conv. con modificazioni nella L. 6/8/2008 n. 133;

-- la speciale disciplina recata dall'art. 66 citato prevale su quella ordinaria, con la conseguenza che non tutte le prescrizioni di cui all'art. 35 si applicano alla Polizia di Stato;

-- la regola dello scorrimento della graduatoria è intimamente connessa con la preventiva autorizzazione a bandire il concorso, che nel caso della Polizia di Stato non è necessaria.

QUESTO E' IL VERDETTO DI TANTI MESI E TANTE SPERANZE OGGI NAUFRAGATE:
Per quanto concerne la specificità ordinamentale è sufficiente riportarsi alle conclusioni della giurisprudenza precedente all'entrata in vigore del D.L. 101/13, che ha sistematicamente ritenuto speciale il sistema di reclutamento delle Forze di Polizia (che prevede la regola dell'annualità dei concorsi, il particolare sistema di accesso al ruolo, le due aliquote per l'assunzione presso la Polizia), con la conseguenza della sua sottrazione al regime ordinario relativo alle assunzioni presso le P.A.

NESSUNA NORMA SUCCESSIVA(CIOE' LA 125!!!!!!!) ha fatto venir meno la prevalenza del regime speciale rispetto a quello ordinario, MA ANZI la disciplina successiva al D.L. 101/13 (cfr. art. 10 c. 1 lett. l) del D.L. 28/1/2014 n. 8) HA IMPLICITAMENTE CONFERMATO la specialità del regime, avendo parzialmente modificato l'art. 2199 c. 1 del D.Lgs. 15/3/2010 n. 66, senza però intaccare il principio dell'annualità del concorso contenuto nello stesso prima comma dell'art. 2199 del D.Lgs. 66/2010, A RIPROVA DELLA VOLONTA' del Legislatore di MANTENERE lo speciale sistema di reclutamento previsto per le Forze Armate.

QUESTA non è una sentenza QUESTA è LA SENTENZA

Da: X TUTTI05/10/2014 14:24:27
QUELLO CHE INTERESSA A TUTTI E' QUESTO PASSAGGIO:
La giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in L. 30 ottobre 2013 n. 125, è quindi univoca nel ritenere non sussistente l'obbligo dello scorrimento per il reclutamento presso le Forze Armate, ivi compresa la Polizia di Stato, in considerazione della specialità dell'ordinamento.

Occorre dunque verificare se l'art. 4 c. 3 del suddetto D.L. n. 100/13, conv. in L. 125/13 abbia capovolto dette conclusioni.

Secondo i ricorrenti:

-- detta norma si applica a tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e quindi anche alla Polizia di Stato stante la preminente finalità del contenimento della spesa pubblica;

-- l'art. 2199 c. 1 del D.Lgs. 15/3/2010 n. 66 condiziona la messa a concorso dei posti al "rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzione del personale" e dunque anche al rispetto della disciplina recata dall'art. 4 c. 3 del D.L. 100/13;

-- non vi è alcuna norma che esclude l'applicazione al personale in regime di diritto pubblico, e dunque a quello appartenente alla Polizia di Stato, del D.L. 101/13;

-- la circolare ministeriale conferma detta interpretazione.

Secondo il Ministero:

-- la tesi dei ricorrenti si scontra contro la specificità ordinamentale evidenziata dal regime di assunzione speciale che, in relazione a prioritarie esigenze di sicurezza del Paese, viene riservato alle cinque Forze di Polizia, tra le quali è annoverata la Polizia di Stato;

-- per le predette assunzioni trova applicazione l'art. 66 c. 9 bis e 10 del D.L. 25/6/08 n. 112, conv. con modificazioni nella L. 6/8/2008 n. 133;

-- la speciale disciplina recata dall'art. 66 citato prevale su quella ordinaria, con la conseguenza che non tutte le prescrizioni di cui all'art. 35 si applicano alla Polizia di Stato;

-- la regola dello scorrimento della graduatoria è intimamente connessa con la preventiva autorizzazione a bandire il concorso, che nel caso della Polizia di Stato non è necessaria.

QUESTO E' IL VERDETTO DI TANTI MESI E TANTE SPERANZE OGGI NAUFRAGATE:
Per quanto concerne la specificità ordinamentale è sufficiente riportarsi alle conclusioni della giurisprudenza precedente all'entrata in vigore del D.L. 101/13, che ha sistematicamente ritenuto speciale il sistema di reclutamento delle Forze di Polizia (che prevede la regola dell'annualità dei concorsi, il particolare sistema di accesso al ruolo, le due aliquote per l'assunzione presso la Polizia), con la conseguenza della sua sottrazione al regime ordinario relativo alle assunzioni presso le P.A.

NESSUNA NORMA SUCCESSIVA(CIOE' LA 125!!!!!!!) ha fatto venir meno la prevalenza del regime speciale rispetto a quello ordinario, MA ANZI la disciplina successiva al D.L. 101/13 (cfr. art. 10 c. 1 lett. l) del D.L. 28/1/2014 n. 8) HA IMPLICITAMENTE CONFERMATO la specialità del regime, avendo parzialmente modificato l'art. 2199 c. 1 del D.Lgs. 15/3/2010 n. 66, senza però intaccare il principio dell'annualità del concorso contenuto nello stesso prima comma dell'art. 2199 del D.Lgs. 66/2010, A RIPROVA DELLA VOLONTA' del Legislatore di MANTENERE lo speciale sistema di reclutamento previsto per le Forze Armate.

QUESTA non è una sentenza QUESTA è LA SENTENZA

Da: X TUTTI05/10/2014 14:25:01
QUELLO CHE INTERESSA A TUTTI E' QUESTO PASSAGGIO:
La giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in L. 30 ottobre 2013 n. 125, è quindi univoca nel ritenere non sussistente l'obbligo dello scorrimento per il reclutamento presso le Forze Armate, ivi compresa la Polizia di Stato, in considerazione della specialità dell'ordinamento.

Occorre dunque verificare se l'art. 4 c. 3 del suddetto D.L. n. 100/13, conv. in L. 125/13 abbia capovolto dette conclusioni.

Secondo i ricorrenti:

-- detta norma si applica a tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e quindi anche alla Polizia di Stato stante la preminente finalità del contenimento della spesa pubblica;

-- l'art. 2199 c. 1 del D.Lgs. 15/3/2010 n. 66 condiziona la messa a concorso dei posti al "rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzione del personale" e dunque anche al rispetto della disciplina recata dall'art. 4 c. 3 del D.L. 100/13;

-- non vi è alcuna norma che esclude l'applicazione al personale in regime di diritto pubblico, e dunque a quello appartenente alla Polizia di Stato, del D.L. 101/13;

-- la circolare ministeriale conferma detta interpretazione.

Secondo il Ministero:

-- la tesi dei ricorrenti si scontra contro la specificità ordinamentale evidenziata dal regime di assunzione speciale che, in relazione a prioritarie esigenze di sicurezza del Paese, viene riservato alle cinque Forze di Polizia, tra le quali è annoverata la Polizia di Stato;

-- per le predette assunzioni trova applicazione l'art. 66 c. 9 bis e 10 del D.L. 25/6/08 n. 112, conv. con modificazioni nella L. 6/8/2008 n. 133;

-- la speciale disciplina recata dall'art. 66 citato prevale su quella ordinaria, con la conseguenza che non tutte le prescrizioni di cui all'art. 35 si applicano alla Polizia di Stato;

-- la regola dello scorrimento della graduatoria è intimamente connessa con la preventiva autorizzazione a bandire il concorso, che nel caso della Polizia di Stato non è necessaria.

QUESTO E' IL VERDETTO DI TANTI MESI E TANTE SPERANZE OGGI NAUFRAGATE:
Per quanto concerne la specificità ordinamentale è sufficiente riportarsi alle conclusioni della giurisprudenza precedente all'entrata in vigore del D.L. 101/13, che ha sistematicamente ritenuto speciale il sistema di reclutamento delle Forze di Polizia (che prevede la regola dell'annualità dei concorsi, il particolare sistema di accesso al ruolo, le due aliquote per l'assunzione presso la Polizia), con la conseguenza della sua sottrazione al regime ordinario relativo alle assunzioni presso le P.A.

NESSUNA NORMA SUCCESSIVA(CIOE' LA 125!!!!!!!) ha fatto venir meno la prevalenza del regime speciale rispetto a quello ordinario, MA ANZI la disciplina successiva al D.L. 101/13 (cfr. art. 10 c. 1 lett. l) del D.L. 28/1/2014 n. 8) HA IMPLICITAMENTE CONFERMATO la specialità del regime, avendo parzialmente modificato l'art. 2199 c. 1 del D.Lgs. 15/3/2010 n. 66, senza però intaccare il principio dell'annualità del concorso contenuto nello stesso prima comma dell'art. 2199 del D.Lgs. 66/2010, A RIPROVA DELLA VOLONTA' del Legislatore di MANTENERE lo speciale sistema di reclutamento previsto per le Forze Armate.

QUESTA non è una sentenza QUESTA è LA SENTENZA

Da: X TUTTI05/10/2014 14:25:16
QUELLO CHE INTERESSA A TUTTI E' QUESTO PASSAGGIO:
La giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in L. 30 ottobre 2013 n. 125, è quindi univoca nel ritenere non sussistente l'obbligo dello scorrimento per il reclutamento presso le Forze Armate, ivi compresa la Polizia di Stato, in considerazione della specialità dell'ordinamento.

Occorre dunque verificare se l'art. 4 c. 3 del suddetto D.L. n. 100/13, conv. in L. 125/13 abbia capovolto dette conclusioni.

Secondo i ricorrenti:

-- detta norma si applica a tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e quindi anche alla Polizia di Stato stante la preminente finalità del contenimento della spesa pubblica;

-- l'art. 2199 c. 1 del D.Lgs. 15/3/2010 n. 66 condiziona la messa a concorso dei posti al "rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzione del personale" e dunque anche al rispetto della disciplina recata dall'art. 4 c. 3 del D.L. 100/13;

-- non vi è alcuna norma che esclude l'applicazione al personale in regime di diritto pubblico, e dunque a quello appartenente alla Polizia di Stato, del D.L. 101/13;

-- la circolare ministeriale conferma detta interpretazione.

Secondo il Ministero:

-- la tesi dei ricorrenti si scontra contro la specificità ordinamentale evidenziata dal regime di assunzione speciale che, in relazione a prioritarie esigenze di sicurezza del Paese, viene riservato alle cinque Forze di Polizia, tra le quali è annoverata la Polizia di Stato;

-- per le predette assunzioni trova applicazione l'art. 66 c. 9 bis e 10 del D.L. 25/6/08 n. 112, conv. con modificazioni nella L. 6/8/2008 n. 133;

-- la speciale disciplina recata dall'art. 66 citato prevale su quella ordinaria, con la conseguenza che non tutte le prescrizioni di cui all'art. 35 si applicano alla Polizia di Stato;

-- la regola dello scorrimento della graduatoria è intimamente connessa con la preventiva autorizzazione a bandire il concorso, che nel caso della Polizia di Stato non è necessaria.

QUESTO E' IL VERDETTO DI TANTI MESI E TANTE SPERANZE OGGI NAUFRAGATE:
Per quanto concerne la specificità ordinamentale è sufficiente riportarsi alle conclusioni della giurisprudenza precedente all'entrata in vigore del D.L. 101/13, che ha sistematicamente ritenuto speciale il sistema di reclutamento delle Forze di Polizia (che prevede la regola dell'annualità dei concorsi, il particolare sistema di accesso al ruolo, le due aliquote per l'assunzione presso la Polizia), con la conseguenza della sua sottrazione al regime ordinario relativo alle assunzioni presso le P.A.

NESSUNA NORMA SUCCESSIVA(CIOE' LA 125!!!!!!!) ha fatto venir meno la prevalenza del regime speciale rispetto a quello ordinario, MA ANZI la disciplina successiva al D.L. 101/13 (cfr. art. 10 c. 1 lett. l) del D.L. 28/1/2014 n. 8) HA IMPLICITAMENTE CONFERMATO la specialità del regime, avendo parzialmente modificato l'art. 2199 c. 1 del D.Lgs. 15/3/2010 n. 66, senza però intaccare il principio dell'annualità del concorso contenuto nello stesso prima comma dell'art. 2199 del D.Lgs. 66/2010, A RIPROVA DELLA VOLONTA' del Legislatore di MANTENERE lo speciale sistema di reclutamento previsto per le Forze Armate.

QUESTA non è una sentenza QUESTA è LA SENTENZA

Da: Inv gdf 05/10/2014 16:37:08
Che tristezza vedere la Pezzopane in tv e soprattutto nella tv di Berlusconi.La cosa più triste è di esserci andata per puro gossip e per pubblicità a lei e al futuro marito di ben 24 anni più giovane. Hanno pubblicizzato il loro matrimonio . Pensavo che avesse parlato dei 769 idonei della GdF... Che tristezza.Mi sono messo a piangere ma a chi mi sono affidato? A Berlusconi donna?

Da: x tutti05/10/2014 16:50:09
Da: martino90     05/10/2014 13.23.01
non mi sto riferendo al ricorso sulla polizia respinto basato sulla 125, ma sulla sentenza aamm gdf precedentemente postata
Per aa.mm. gdf nessun ricorso e' stato ancora respinto per la 125/2013

Da: martino90 05/10/2014 16:58:59
perdonami, ma ho mai scritto una cosa del genere? mi ho scritto che c'è una sentenza? non mi mettete in bocca cose che non ho mai detto, grazie....

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