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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..)
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Da: riflessione. 20/07/2014 21:40:20
per favore..

Da: inv 1ist20/07/2014 21:42:37
io penso che usare certi linguaggi che sia gis, riflessione, o qualsiasi altro utente su un forum come questo, è veramente disgustoso, e non è per fare il moralista della situazione

Da: riflessione. 20/07/2014 21:43:29
concordo. per favore basta

Da: inside20/07/2014 21:56:36
Come previsto, il disegno di legge per la conversione del dl 90/2014 arriverà in aula quasi blindato ed al senato sarà posta la fiducia per ovvi motivi di scadenze. Ciò significa che le decisioni che usciranno dalle commissioni resteranno quasi inalterat fino alla fine per cui, riguardo agli scorrimenti, venerdì ne sapremo abbastanza da capire come finirà.

Da: PAPA'' PRATICO DI INV20/07/2014 22:07:23
Buonasera a tutti
Caro p.a.p.p. purtroppo quella mail così particolareggiata che in seguito al suo esplicito invito scrissi all'ex ministro D'Alia, ritengo non sia mai stata presa in consideraione anche perchè non mi è mai arrivata alcuna risposta che se avessi avuta, come fatto per tutte le altre fino ad oggi, sarebbe stata prontamente postata sul forum.
Inoltre, le posso dire una cosa strana a mio avvivo che riguarda la GdF. Come lei sa ho scitto diverse volte al comandante generale della stessa GdF ma, mentre alla mia prima mail spedita via PEC fu risposto nell'arco di una settimana, la seconda che ho inviato  con le stesse modalità da più di un mese non ha ancora ricevuto alcuna risposta.
Tutto ciò mi lascia pensare che anche loro stiano aspettando messaggi dalla politica.

Da: riflessione. 20/07/2014 22:48:35
Buonasera a Tutti,

credo anche io che stiano aspettando.

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Da: riflessione. 20/07/2014 22:49:24
lessi sul sole 24 ore che l'ingorgo alle camere con 6 DL.

inside concordo con te.

Da: leo 20/07/2014 22:56:12
Purtroppo alla luce del sole sembrerebbe che per il 2010 e 2011 non ci siano più  possibilità,bisogna essere realisti.inutile illudersi.

Da: gaet11 20/07/2014 23:13:12
Bisogna vedere se si puo fare qlcs per vedere se un concorso bandito nel 2011 con chiusura 2012 possia rientrare in un futuro emendamento.

Da: riflessione. 20/07/2014 23:17:21
 PER CURIOSITà HO VISTO TUTTI GLI EMEDNAMENTI ALL'ART 3 DEL DL 90/2014.
NON VI E' UNO PEGGIORATIVO DELLA 125 ESCLUSO L'EMEDNAMENTO CEMENTERO BRUNETTA CHE VUOLE RESTRINGERE LA PORTATA DELLA STESSA.
E QUELLO DI ROSATO.


 Al comma 1 dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ad esclusione degli enti aventi natura associativa con dotazione organica inferiore alle 25 unità risultanti in equilibrio economico e finanziario e dotati di contributi e finanziamenti pubblici inferiori nel complesso al 75 per cento del totale del bilancio d'esercizio 2013, per i quali si applica la preesistente disciplina legislativa dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101,.
  Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: contabile aggiungere le seguenti: Il presente comma non si applica agli enti pubblici non economici aventi natura associativa esclusi dal comma 1 purché il costo complessivo per il personale evidenziato nel bilancio consuntivo 2013 non superi il 10 per cento del totale dei costi della produzione.
Borghi Enrico
 Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad una spesa pari al 20 per cento, con le seguenti: ad una spesa pari al 30 per cento.
Kronbichler Florian, Airaudo Giorgio, Placido Antonio
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: Ai corpi di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto scuola si applica la normativa di settore con le seguenti: Al comparto scuola si applica la normativa di settore. Ai corpi di polizia ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco è accordata la facoltà di provvedere con assunzioni alla sostituzione completa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, con effetto immediato all'atto di entrata in vigore della presente legge.
Grimoldi Paolo, Invernizzi Cristian, Bragantini Matteo, Fedriga Massimiliano
 Al comma 1, sostituire le parole: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con le seguenti: Il criterio della spesa per il personale cessato nell'anno al fine della quantificazione delle immissioni in ruolo nell'ambito del turn over si applica anche ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre.
Rosato Ettore, Fabbri Marilena
Al comma 1, dopo le parole: vigili del fuoco aggiungere le seguenti: ai comparti Università e Ricerca.
  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
D'Alia Gianpiero
 Al comma 1, dopo le parole: vigili del fuoco aggiungere la seguente: , università.
Ghizzoni Manuela, Coscia Maria, Ascani Anna, Blazina Tamara, Bossa Luisa, Carocci Mara, Coccia Laura, Crimì Filippo, D'Ottavio Umberto, Malisani Gianna, Malpezzi Simona Flavia, Manzi Irene, Piccoli Nardelli Flavia, Narduolo Giulia, Orfini Matteo, Pes Caterina, Rocchi Maria Grazia, Rampi Roberto, Romanini Giuseppe, Rossi Paolo, Ventricelli Liliana
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore aggiungere le seguenti: con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi.
Nesci Dalila, Dieni Federica, Cozzolino Emanuele, Dadone Fabiana, D'Ambrosio Giuseppe, Lombardi Roberta, Nuti Riccardo


Dopo il comma 1, inserire il seguente: All'articolo 1, comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: Al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza, per l'accesso al ruolo ispettore nel limite dei posti complessivamente coperti dalle graduatorie tuttora vigenti, si procede mediante lo scorrimento delle stesse, attraverso un provvedimento straordinario. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 43 comma 7 del decreto legislativo n. 199 del 1995.
Nesci Dalila, Dieni Federica, Cozzolino Emanuele, Dadone Fabiana, D'Ambrosio Giuseppe, Lombardi Roberta, Nuti Riccardo, Toninelli Danilo, Fraccaro Riccardo
 Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
Ghizzoni Manuela
Sopprimere il comma 2
Vacca Gianluca, D'Uva Francesco, Gallo Luigi, Brescia Giuseppe, Marzana Maria, Battelli Sergio, Valente Simone, Di Benedetto Chiara, Cozzolino Emanuele, Dadone Fabiana, Dieni Federica, D'Ambrosio Giuseppe, Fraccaro Riccardo, Lombardi Roberta, Nuti Riccardo, Toninelli Danilo
 Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1o gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Vacca Gianluca, D'Uva Francesco, Gallo Luigi, Brescia Giuseppe, Marzana Maria, Battelli Sergio, Valente Simone, Di Benedetto Chiara, Cozzolino Emanuele, Dadone Fabiana, Dieni Federica, D'Ambrosio Giuseppe, Fraccaro Riccardo, Lombardi Roberta, Nuti Riccardo, Toninelli Danilo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, a decorrere dall'anno 2014, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. A decorrere dai 1o gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Vacca Gianluca, D'Uva Francesco, Gallo Luigi, Brescia Giuseppe, Marzana Maria, Battelli Sergio, Valente Simone, Di Benedetto Chiara, Cozzolino Emanuele, Dadone Fabiana, Dieni Federica, D'Ambrosio Giuseppe, Fraccaro Riccardo, Lombardi Roberta, Nuti Riccardo, Toninelli Danilo
l comma 2, dopo le parole: Gli Enti di ricerca aggiungere le seguenti: e le Università.
Bragantini Paola, Giorgis Andrea, Lattuca Enzo, Lavagno Fabio, Bonomo Francesca
 Al comma 2, ovunque ricorrano, sopprimere le seguenti parole: di ruolo.
Vacca Gianluca, D'Uva Francesco, Gallo Luigi, Brescia Giuseppe, Marzana Maria, Battelli Sergio, Valente Simone, Di Benedetto Chiara, Cozzolino Emanuele, Dadone Fabiana, Dieni Federica, D'Ambrosio Giuseppe, Fraccaro Riccardo, Lombar
 Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento per gli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.
Manzi Irene, Carrescia Piergiorgio
  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento e, al secondo periodo, le parole: nella misura del 60 per cento, con le seguenti: nella misura del 70 per cento.
Airaudo Giorgio, Kronbichler Florian, Placido Antonio
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, in sede di prima attuazione del presente articolo, le amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo, tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono al reclutamento del personale dirigenziale di seconda fascia, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale in servizio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché in possesso di comprovate competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle funzioni. L'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti di seconda fascia avviene previa procedura selettiva e valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti con almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, sulla base delle misure indicate per ciascuna annualità dal comma primo del presente articolo e nell'ambito del programma annuale di revisione delle consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva del personale.
  È abrogata la lettera b) del primo comma dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e le disposizioni di cui al comma quarto dell'articolo 4 devono intendersi riferite alle graduatorie in essere negli ultimi cinque anni.
Centemero Elena
 Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Per far fronte al riequilibrio nel rapporto tra personale tecnico/amministrativo, docenti e studenti, le Università il cui indicatore di spesa di Personale (decreto legislativo n. 49 del 2012) non sia superiore al 60 per cento, possono procedere al reclutamento di personale tecnico/amministrativo, a valere su risorse proprie di bilancio, nel quinquennio 2014/2018, in deroga al turnover e al punto organico, nella misura massima del 20 per cento ogni anno della dotazione organica esistente all'atto di istituzione dell'Università e sino al raggiungimento massimo della stessa. Coloro che hanno già sostenuto, presso l'ente di riferimento, una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 35 D.lgs. n. 165 del 2001 possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta. Al predetto personale possono essere prorogati i contratti a tempo determinato in applicazione del decreto legislativo n. 368 del 2001, sino all'espletamento delle procedure di cui sopra e non oltre il 31 dicembre 2018.
Censore Bruno, Aiello Ferdinando, Bruno Bossio Vincenza
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. «Le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, e articolo 1 comma 519 per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse.».
Giorgis Andrea, Bragantini Paola, Lattuca Enzo, Lavagno Fabio, Bonomo Francesca, Petitti Emma
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da effettuare, negli anni 2015, 2016 e 2017 nel Comparto Sicurezza e Difesa, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nonché dell'assenza di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate nei tre anni precedenti, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Rosato Ettore, Richetti Matteo, Ghizzoni Manuela, Fabbri Marilena, Fontanelli Paolo, Stumpo Nicola, Moretto Sara, Rubinato Simonetta
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di conseguire immediati effetti in termini di risparmio di spesa e trasparenza nelle procedure assunzionali e di rendere meno iniqui gli effetti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sul limite alle facoltà assunzionali, le amministrazioni pubbliche del comparto sicurezza procedono all'assunzione di personale a tempo indeterminato attingendo alle graduatorie valide e vigenti all'entrata in vigore del presente decreto senza procedere all'indizione dei nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei.
D'Alia Gianpiero
 Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli, ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative, avvalendosi di specifiche professionalità da anni proficuamente impiegate in delicati settori operativi e tecnico-logistici, la Guardia di Finanza è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatoria gli Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del Ruolo Speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, risultati vincitori dei concorsi banditi rispettivamente nel 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008) e nel 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2010), che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni e che, pur se in congedo, siano utilmente collocati quali «idonei non vincitori» nelle rispettive graduatorie per il transito nel servizio permanente effettivo.
Fauttilli Federico, D'Alia Gianpiero
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è aggiunto il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche al comparto sicurezza.
D'Alia Gianpiero
 Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere, i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008, per un onere a regime corrispondente a euro 866.382 a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalle cessazioni riferite all'anno 2010. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.
Rosato Ettore
Sopprimere il comma 5.
Brunetta Renato, Centemero Elena
 Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di stabilità interno, inserire le seguenti: nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti.
  Conseguentemente, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Gli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 35 per cento delle spese correnti procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettere b), c), f)della legge 5 maggio 2009, n. 42 in deroga ai limiti percentuali previsti per gli anni 2014-2017.».
De Micheli Paola
 Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: di stabilità interno, inserire le seguenti: nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti.
  Conseguentemente, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Gli enti locali, nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 30 per cento delle spese correnti, procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato al 100 per cento già a decorrere dal 2014.
De Micheli Paola
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: procedono con le parole: possono procedere, e le parole: spesa pari al 60 per cento con le parole: spesa fino al 40 per cento.
  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
Brunetta Renato, Centemero Elena
 Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
Lattuca Enzo, Lodolini Emanuele, Petitti Emma
 Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il secondo periodo con il seguente: È abrogato il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I contratti a tempo determinato vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge 7 aprile 2014, n. 56;
   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: «Sono conseguentemente abrogati i commi 557 e 557-bisdell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppresso il secondo periodo; fermo rimanendo il rispetto del Patto di stabilità, il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».
  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le risorse finanziarie e le procedure necessarie alle assunzioni di cui al presente articolo sono individuate con le modalità stabilite nei commi precedenti e sono, pertanto, aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Di Salvo Titti, Pilozzi Nazzareno, Piazzoni Ileana Cathia, Migliore Gennaro, Lacquaniti Luigi, Nardi Martina, Lavagno Fabio, Zan Alessandro, Fava Claudio, Labriola Vincenza
Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il secondo periodo con il seguente: «È abrogato il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I contratti a tempo determinato vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge 7 aprile 2014, n. 56.;
   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: «Sono conseguentemente abrogati i commi 557 e 557-bisdell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppresso il secondo periodo; fermo rimanendo il rispetto del Patto di stabilità, il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.».
Di Salvo Titti, Pilozzi Nazzareno, Piazzoni Ileana Cathia, Migliore Gennaro, Lacquaniti Luigi, Nardi Martina, Lavagno Fabio, Zan Alessandro, Fava Claudio, Labriola Vincenza
 Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: È abrogato l'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato il seguente periodo: «La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016». Fermo restando il rispetto del Patto di stabilità interno, è abrogato l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
Placido Antonio, Kronbichler Florian, Airaudo Giorgio
 Al comma 5, sopprimere le parole: L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
Pizzolante Sergio
 All'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. con le seguenti: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Pizzolante Sergio
  Al comma 5, dopo il sesto periodo aggiungere il seguente:
  Per l'anno 2014 possono essere portate a termine le procedure assunzionali del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, la cui programmazione sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Lodolini Emanuele, Bruno Bossio Vincenza, Giulietti Giampiero, Censore Bruno
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Al comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, il quarto e quinto periodo sono abrogati.
De Micheli Paola
Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 comma 12-bis del decreto-legge n. 66 del 2014.
Miotto Anna Margherita, Lenzi Donata, Carnevali Elena, Murer Delia, Capone Salvatore, Scuvera Chiara, Grassi Gero, Bragantini Paola, D'Incecco Vittoria, Amato Maria, Albini Tea, Gelli Federico, Sbrollini Daniela, Casati Ezio Primo, Fossati Filippo
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto- legge del 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.
Giulietti Giampiero, Bruno Bossio Vincenza, Censore Bruno, Lodolini Emanuele
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le amministrazioni di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, verificata l'assenza di proprie graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale con i medesimi profili professionali richiesti, utilizzano la procedura di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013.
Gnecchi Marialuisa, Giacobbe Anna, Fontana Cinzia Maria, Dell'Aringa Carlo, Incerti Antonella, Albanella Luisella, Miccoli Marco, Gribaudo Chiara, Piccolo Giorgio, Rotta Alessia, Boccuzzi Antonio, Gregori Monica, Baruffi Davide
ident. 3.43., 3.78.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del turn over ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 30 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, (qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi).
Bianchi Dorina, Calabrò Raffaele, Piccone Filippo
 Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le Province possono procedere ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1o ottobre 2014 nei limiti di cui al comma 5.
  Le Province, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prorogare i rapporti di lavoro a termine, in essere alla data del 25 giugno 2014, fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; tale facoltà è attribuita anche agli Enti subentranti alle Province a seguito del riordino delle funzioni e delle competenze previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. In tali casi la durata del rapporto di lavoro ancorché superiore a 36 mesi non costituisce titolo per l'automatica trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Carrescia Piergiorgio, Manzi Irene
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Negli anni 2014, 2015 e 2016, per le finalità di cui al comma 6, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti locali ricompresi nel territorio delle regioni a statuto speciale, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato dal 1o gennaio 2007 nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. Fermo il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Iacono Maria, Zappulla Giuseppe, Albanella Luisella, Amoddio Sofia, Capodicasa Angelo, Culotta Magda, Lauricella Giuseppe, Gullo Maria Tindara, Berretta Giuseppe, Moscatt Antonino, Piccione Teresa
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 del presente decreto-legge in materia di requisiti di accesso al pensionamento dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa e al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, può essere disposta la deroga al blocco del turn over del personale del servizio sanitario nazionale. La deroga di cui al presente comma è disposta previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale disposizione si applica anche alle Regioni sottoposte ai piani di rientro. Alle assunzioni di dirigenti medici responsabili di struttura complessa si applicano per gli anni dal 2014 al 2018 le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.
Lorefice Marialucia, Baroni Massimo Enrico, Cecconi Andrea, Dall'Osso Matteo, Di Vita Giulia, Giordano Silvia, Grillo Giulia, Mantero Matteo, Cozzolino Emanuele, Dadone Fabiana, D'Ambrosio Giuseppe, Dieni Federica, Fraccaro Riccardo, Lombardi Robert
 Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1o gennaio 2014» sono soppresse.
Causi Marco
 Al comma 6, dopo le parole: quote d'obbligo inserire le seguenti: ed alle assunzioni di personale relative alle stabilizzazioni avvenute in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.
Iacono Maria
 Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I contratti a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, possono essere ulteriormente prorogati fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge n. 56 del 2014.
Lattuca Enzo, Gasparini Daniela Matilde Maria, Lodolini Emanuele, Petitti Emma
Sostituire il comma 9 con il seguente:
  «9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
   a) il comma 8 è abrogato;
   b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I limiti di cui al primo e secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati o da fondi comunitari; nell'ipotesi di cofinanziamento i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.».
Rosato Ettore
 Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli Enti Locali, viene certificato dai Revisori dei Conti nella Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto relaziona al Ministro degli interni ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  10-ter. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Finanziaria 2008, per gli Enti Locali viene certificato dai Revisori dei Conti nella Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto relaziona al Ministro degli Interni ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo n. 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Pilozzi Nazzareno, Migliore Gennaro, Di Salvo Titti, Fava Claudio, Labriola Vincenza, Lacquaniti Luigi, Lavagno Fabio, Nardi Martina, Piazzoni Ileana Cathia, Zan Alessandro
 Inserire, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Al fine di conseguire immediati effetti in termini di risparmio di spesa e trasparenza nelle procedure assunzionali e di rendere meno iniqui gli effetti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sul limite alle facoltà assunzionali del Corpo di polizia di Stato, il Ministero dell'interno utilizza per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e limitatamente al triennio 2014-2016, le graduatorie vigenti degli idonei del bando concorso pubblicato il 26 marzo 2013 per 964 allievi agenti, contestualmente non può procedere all'indizione dei nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. L'efficacia della graduatoria del citato concorso, comprese le procedure di stabilizzazione per le assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire l'esaurimento dei relativi elenchi degli idonei risultanti dall'esito del concorso stesso.
Laffranco Pietro
 Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. All'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: La disposizione si applica anche per il comparto sicurezza e difesa in deroga alle disposizioni speciali dei rispettivi ordinamenti ricomprendendo anche quelle procedure per l'accesso alle qualifiche intermedie.
Nesci Dalila, Dieni Federica, Cozzolino Emanuele, Dadone Fabiana, D'Ambrosio Giuseppe, Lombardi Roberta, Nuti Ric
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Riguardo ai volontari di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disposti criteri che tengano conto, per l'immissione nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, dello specifico servizio già prestato nell'Esercito ai fini della determinazione del mantenimento dei requisiti psicofisici e di attualizzazione.
Nesci Dalila, Dieni Federica, Cozzolino Emanuele, Dadone Fabiana, D'Ambrosio Giuseppe, Lombardi Roberta,
 Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Le risorse finanziarie e le procedure assunzionali di cui al presente articolo sono individuate con le modalità stabilite nei commi precedenti e sono aggiuntive e ulteriori rispetto alle assunzioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Kronbichler Florian, Placido Antonio, Airaudo Giorgio
 Sostituire la rubrica con la seguente: Limitazioni al turn over.
Monchiero Giovanni
Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
ART. 3-bis.
(Incremento delle dotazioni organiche delle forze di polizia).
  1. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le amministrazioni dello Stato civili e militari, anche ad ordinamento speciale od autonomo, le agenzie, i corpi di Polizia, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
   a) dell'avvenuta immissione, in servizio di tutti i vincitori e degli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
   b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
  2. Per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia della Polizia di Stato, anche in vista di EXPO 2015 ed ulteriori esigenze per la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, la dotazione organica della qualifica di agente del predetto Corpo è incrementata di 650 unità.
  3. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al precedente comma 3 è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si provvede con i fondi destinati al camparto sicurezza per il biennio 2014-2015 ai sensi della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1 commi 464 e 468. In caso di comprovate necessità, sarà possibile attingere ai fondi previsti per l'anno 2015 già a partire dall'ultimo semestre dell'anno 2014.
Nesci Dalila, Dieni Federica, Cozzolino Emanuele, Dadone Fabiana, D'Ambrosio Giuseppe, Lombardi Roberta, Nuti R
  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
ART. 3-bis.
  1. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Per le amministrazioni dello Stato civili e militari, anche ad ordinamento speciale od autonomo, le agenzie, i corpi di Polizia, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
   a) dell'avvenuta immissione, in servizio di tutti i vincitori e degli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
   b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Nesci Dalila, Dieni Federica, Cozzolino Emanuele, Dadone Fabiana, D'Ambrosio Giuseppe, Lombardi Roberta, Nuti Ricc
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
ART. 3-bis.
(Trattamento pensionistico per il personale della scuola).
  1. All'alinea del comma 14, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» inserire le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 30 giugno 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
Centemero Elena
 Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
ART. 3-bis.
(Assunzioni in deroga alla disciplina del turn over).
  1. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza degli ampliati compiti e delle ingenti scoperture d'organico, aggravate dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del presente decreto-legge, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili. Al relativo onere, come innanzi quantificato, si fa fronte con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta la necessaria disponibilità.
Placido Antonio, Airaudo Giorgio, Kronbichler Florian
 Dopo l'articolo 3 introdurre il seguente:
  ART. 3-bis. â€" Il rapporto di lavoro del personale del comparto della Polizia dello Stato ad ordinamento civile è disciplinato dalle norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili.
Ciprini Tiziana, Tripiedi Davide, Lombardi Roberta, Dieni Federica, Nesci Dalila, Cominardi Claudio, Rizzetto Walter, Bald
  Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
  1. Per le finalità di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis, del predetto decretolegge n. 207 del 2008. Conseguentemente, al secondo periodo, le parole «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino al 2013, di 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416 finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di emanazione del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti i quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
  4. All'onere derivante dall'attuazione dal comma 1, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.
  5. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Mottola Giovanni Carlo Francesco

Da: a riflessiò20/07/2014 23:22:47
ma manco stasera escii??...e dai su

Da: chissà...20/07/2014 23:22:51
Chissà se ne passerà qualcuno di questi.Io dubito fortemente...

Da: riflessione. 20/07/2014 23:25:35
passano, passano alcuni passeranno.

Da: riflessione. 20/07/2014 23:26:43
una quindicina

Da: chissà...20/07/2014 23:27:06
Tu dici riflessione?Pensi che faranno qualcosa per gli idonei?Ho 23 anni anzi 24 tra qualche giorno,sono giovane,ma penso di aver capito come ragionano questi

Da: riflessione. 20/07/2014 23:27:41
però il fatto positivo che 2 sono gli emendamenti taglia graduatorie.

brunetta e rosato

Da: chissà...20/07/2014 23:30:57
Ma perdona l'ignoranza,passare in che senso?Passare indenni ora o portare  a termine l'iter legislativo?E poi,per taglia graduatorie a cosa ti riferisci?Per alcuni anni o per alcune graduatorie ad hoc?

Da: inv.......20/07/2014 23:31:10
Grazie riflessione davvero..sono uno dei 512 PDS..seguo il forum da più di un anno..ciò che dici è tutto sensato..prima di festeggiare o demoralizz bisogna attendere le votazioni..manca poco..

Da: riflessione. 20/07/2014 23:31:11
io dico che la 125 non la vogliono toccare dal punto di vista degli idoeni.
quindi se non passa niente.
resta tutto com'è e si applica al comparto dal 2007.

se passa qualcosa la 125 non si tocca resta com'è e viene chiarito ancor di più (ove mai ce ne fosse ancora bisogno ) che si applica al comparto

se passa qualcos'altro la 125 resta sempre la stessa, ma vi è emednamento che taglia parte degli anni delle graduatorie.

queste sono le strade. nell'ultima sic avranno due leggi che disciplinano la stessa materia ma una non esclude l'altra. sarà materia di tribunale amministrativo.

Da: riflessione. 20/07/2014 23:33:55
Da: chissà...    20/07/2014 23.30.57
Ma perdona l'ignoranza,passare in che senso?Passare indenni ora o portare  a termine l'iter legislativo?E poi,per taglia graduatorie a cosa ti riferisci?Per alcuni anni o per alcune graduatorie ad hoc?

passare significa che se vengono approvati in commissione quasi certamente saranno approvate in aula. e se poi si pone la fiducia nel passaggio tra camera e senato significa praticamente : legge.

per taglia graduatorie intendo emendamenti che tagliano le graduatorie negli anni.

esempio si parte dal 2009 per emednamento di brunetta cementero.
2012 Rosato.


niente ad hoc solo anni solari

Da: chissà...20/07/2014 23:34:27
capisco.L'ultima strada per loro sarebbe la migliore secondo me.

Da: riflessione. 20/07/2014 23:36:07
bhè si.... potrebbe essere

Da: chissà...20/07/2014 23:36:30
Chiarissimo.Come detto per loro sarebbe la migliore l'ultima strada e il 2012 sarebbe un compromesso.Secondo me è un emendamento appoggiato dalle amministrazioni quello del 2012.In un anno riuscirebbero a scorrere e a bandire pure.Pensiero personale.

Da: riflessione. 20/07/2014 23:36:31
Da: inv.......


GRAZIE

Da: riflessione. 20/07/2014 23:57:04
Buonanotte a tutti

Da: mammamoderna21/07/2014 00:02:58
x ADESSO BASTA

Come darti torto. la mia amarezza è che tutti coloro che invitano a twittare o a inviare mail sono spariti, tranne papa partico e p.a,p.p. ovviamente,evidentemente hanno visto realizzato il loro obiettivo. 

Almeno ,da parte mia , non ho visto realizzato proprio niente, ti assicuro, stavolta ho ben saldi i piedi per terra, non scrivere sul forum tutti i giorni non significa che io non  lo faccia altrove e ti assicuro che li bombardo, per TUTTI .Credo che ad oggi non ci sia molto da discutere,dato che siamo in una situazione di stallo, quindi le supposizioni e le parole per me stanno a zero. quando vedro' i fatti .....allora ne possiamo parlare!

Da: p.a.p.p.21/07/2014 07:41:03
speriamo che la sala mappamondo porti bene. Martedì 22/7 in seduta am e pm. Giusto Riflessione?

Da: PAPA'' PRATICO DI INV21/07/2014 07:46:24
Buongiorno a tutti
la settimana che inizia sarà determinata per portare a termine il lavoro che avete portato avanti da quasi un anno anche se l'esito, purtroppo e nonostante i vostri sforzi, non dipenderà da voi.
Non avendo la sfera di cristallo, non so come andrà a finire tutta questa storia.
L'unica cosa che vi posso dire è che da persona adulta che vi ha seguito in tutto questo tempo, mi sento molto orgoglioso di voi e dell'ottimo lavoro di squadra che è stato fatto specie negli ultimi tempi con mail, tweet etc. da parte di tutti e da qualcuno in particolare cui va un particolare ringraziamento.
Vorrei poter conoscervi tutti personalmente per potervi elogiare ad uno ad uno e mi sarebbe piaciuto conoscere anche i vostri genitori per poter dire loro come possono andare fieri dei loro figli.
Al di là di come andrà a finire, e qui mi sento di interpretare, oltre a p.a.p.p. e mammamoderna su cui è ruotato il fulcro della nostra famiglia, anche tutti i genitori che ci hanno letto ma che per un senso di pudore personale raramente hanno scritto su queste pagine, vi vorrei augurare di poter aspirare ed avere il meglio dalla vita, indipendentemente dal poter indossare una divisa o meno e non dimenticate di andare dietro i vostri sogni che spesso, volendo fortemente, potrete trasformare in realtà.
Un ringraziamento va anche a Pinko Pallino il quale ci ha permesso, partecipando alla vita della nostra famiglia, di poter conoscere tante cose che senza di lui ci sarebbe stato difficile sapere.
Buona fortuna a tutti.
Adesso vi saluto perchè vado a lavoro e in mattinata non potrò seguirvi.
Una buona giornata anche a p.a.p.p., secondo me l'anima di questo forum.

Da: pensandocibene21/07/2014 07:49:53
buongiorno a tutti

Da: x leo 21/07/2014 07:54:53
: leo  20/07/2014 22.56.12
Purtroppo alla luce del sole sembrerebbe che per il 2010 e 2011 non ci siano più  possibilità,bisogna essere realisti.inutile illudersi.



Grazie per questo "incoraggiamento".
Sapendo che alcuni del 2011, 2010, 2009 leggono li hai proprio tirati su di morale.
Se sapevo che andava a finire così. Non mi sarei mosso.

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