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Abolizione esame avvocato
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Da: ma che bella nazione!!!! | 15/06/2012 11:59:53 |
ma chi lo vuole abolire!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????? facciamolo come a medicina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
Da: ma che bella nazione!!!! | 15/06/2012 12:00:53 |
e poi stronzone commenta quello che è successo con l'esame di quinta elementare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: ma che bella nazione!!!! | 15/06/2012 12:05:04 |
e poi scienziato che non sei altro.................leggi bene tutta norma e ti accorgerai che la professione di avvocato non è regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento............ STUDIA STUDIA STUDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: ma che bella nazione!!!! | 15/06/2012 12:05:56 |
regolamentatA.......SCUSATE!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: ....o...ssss | 15/06/2012 13:01:28 |
Ce rutt o cazz!!! | |
Da: Ray | 15/06/2012 15:15:57 |
Guarda che tra le professioni regolamentate rientra anche quella di avvocato come recita testualmente il d.lgs 206 del 2007 che ha recepito la direttiva n. 2005/36/CE!! Non capisco tutto il tuo entusiasmo!! Spiegati meglio anzichè ripetere all'infinito le stesse cose !!! | |
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Da: xxx | 15/06/2012 15:57:59 |
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto "Salva Italia") "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"- convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 A questi provvedimenti si andrà ad aggiungere il "Decreto liberalizzazioni", la cui approvazione è prevista in questa settimana, probabilmente giovedì prossimo. Particolari novità sono contenute nell'art.3 comma 5 del D.L. n. 138/2011 (come modificato dalla Legge n. 148/2011) che in sintesi, oltre a ribadire quanto previsto dalla Costituzione in tema di obbligatorietà dell'Esame di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate, impone agli ordinamenti professionali di garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza. Per questo motivo, con successivo Decreto del Presidente della Repubblica, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati per recepire i seguenti princìpi: a) l'accesso alla professione è libero (fermo restando l'obbligo del superamento dell'Esame di Stato) e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; | |
Da: bbabb | 15/06/2012 16:59:59 |
ahahah le mercacce pluribocciate che erano convinte della abolizione degli ordini e degli esami entro agosto, ritornano a ruttare le proprie cazzate... ma studiate, forza! | |
Da: praticante avvocato | 15/06/2012 17:05:26 |
ampia discussione anche in questo gruppo facebook.... ISCRIVETEVI AL MOMENTO SIAMO SOLO 700 circa https://www.facebook.com/groups/316570305035556/ UNIAMO LE NOSTRE FORZE E FACCIAMOCI SENTIRE !!! | |
Da: Avvocato S | 15/06/2012 17:20:48 |
Sono avvocato, quindi secondo la tua logica bislacca ho diritto di parlare. L'educazione e il rispetto delle persone sono qualità che un avvocato più degli altri dovrebbe possedere. Se tu sei veramente avvocato, i praticanti hanno mille volte diritto di lamentarsi. | |
Da: @ bbaabb | 15/06/2012 17:22:06 |
Sono avvocato, quindi secondo la tua logica bislacca ho diritto di parlare. L'educazione e il rispetto delle persone sono qualità che un avvocato più degli altri dovrebbe possedere. Se tu sei veramente avvocato, i praticanti hanno mille volte diritto di lamentarsi. | |
Da: bbabb | 15/06/2012 17:39:16 |
e perchè mai un avvocato dovrebbe essere più educato di un impiegato? classista e razzista, ti senti più figo del mio macellaio? quello vale cento volte uno come te, che per aver superato un esame ritiene di essergli superiore | |
Da: Carnelutti | 15/06/2012 18:26:07 |
HAI ROTTO IL CAZZO E BASTA | |
Da: Alieno sulla terra | 15/06/2012 19:00:43 |
Vi comunico che domani partirò per un viaggio svincolato dal tempo, i grigi mi hanno detto che siamo prossimi alla rivoluzione giudiaziara . Ora vi lascio e vi ricordo che tra 600 anni ,l'esame all'albo degli avvocati sarà solo una formalità . Cordiali salut | |
Da: Alieno sulla terra | 15/06/2012 19:10:35 |
A quasi dimentico, mi rivolgo al tes.....di c..........che continua scrivere "riforma professioni avv", che lui stesso ha detto fermo restando l'esame di stato, quindi tes...d....c......, l'esame all'albo rimane!!!!!!!!!!! CORDIALI SALUTI..............ci vediamo tra 600 anni | |
Da: Alieno sulla terra | 15/06/2012 19:26:36 |
Studia! | |
Da: ma che bella nazione!!!! | 16/06/2012 11:31:31 |
Palazzo Chigi. Il Consiglio dei Ministri ha adottato un DPR di attuazione dei principi dettati dall'art. 3, co. 5, del DL n. 138/2011 in materia di professioni regolamentate. Il DPR riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in particolare le specificità di quelle sanitarie. Lo schema di decreto contiene misure volte a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa durante il tirocinio e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l'interesse dell'utenza. E' prevista l'obbligatorietà della formazione continua permanente. La violazione di questi obblighi è sanzionata disciplinarmente. E' stabilita inoltre l'obbligatorietà dell'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente. La funzione disciplinare è affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti. La pubblicità informativa è consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati. Con l'entrata in vigore del decreto in esame sono per legge abrogate tutte le norme incompatibili con quelle introdotte dal predetto. Successivamente, entro il 31 dicembre 2012, il Governo provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell'art. 3, comma 5 bis, del citato d.l. PIANO PIANO...................... | |
Da: Altre notizie | 16/06/2012 12:40:30 |
Stampa Condividi Professioni regolamentate: il CdM ha approvato il Dpr/Regolamento attuativo del dl 138/2011. Dal 13 agosto saranno abrogate tutte le norme degli Ordini e dei Collegi "incompatibili" con il Dpr che diventerà operativo dopo il parere del Consiglio di Stato. "L'accesso è libero, fatto salvo l'esame di Stato". (In coda una ricerca di Franco Abruzzo sulla riforma delle professioni) Tirocinio in studio e anche a scuola. Il tirocinio dura 18 mesi, di cui sei possono essere svolti all'estero. Il primo periodo di sei mesi può essere svolta in contemporanea con l'ultimo anno del corso di laurea. Il tirocinante deve frequentare, per almeno sei mesi un corso di formazione organizzato dagli Ordini o da altri enti autorizzati di Maria Carla De Cesari e Giovanni Negri Il Sole 24 Ore del 16/6/2012 Ha fatto tesoro della normativa comunitaria la definizione di professione regolamentata da cui cui prende le mosse il Dpr che potrebbe mettere la parola fine alla lunghissima querelle sulla riforma degli Ordini. Il punto fermo del Dpr, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri, è il seguente: «per professione regolamentata si intende l'attività o l'insieme delle attività , riservate (...) o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in Albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quando l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità ». In questo modo, pragmatico, si salta a piè pari ogni diatriba (e ogni tentazione) sugli Ordini e, nello stesso tempo, si fa perno sulla necessità di una formazione specifica per esercitare un insieme di attività . Questo meccanismo potrebbe consentire di ricomprendere tra le professioni regolamentate anche elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni che possono non coincidere con gli Albi gestiti da Ordini. In ogni caso il Dpr si rivolge anche agli avvocati (cui sono dedicati due articoli su tirocinio e domicilio professionale) e ai notai (un articolo sul tirocinio). Lo schema di Dpr ribadisce che l'accesso alle professioni regolamentate è libero, fatto salvo l'esame di Stato. L'esercizio dell'attività si basa su «autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico». La formazione di Albi ad hoc per "specialisti" all'interno di una professione deve essere prevista per legge. Le limitazioni di numero non sono ammesse, salvo deroghe espresse per ragioni di «pubblico interesse», quali la tutela della salute. Per i notai, per ragioni di «interesse pubblico» sono consentiti limiti per la prestazione professionale in una particolare area geografica. Negli Albi territoriali sono annotati i professionisti e gli eventuali provvedimenti disciplinari; l'insieme degli elenchi costituisce l'Albo nazionale che va tenuto aggiornato in tempo reale. La pubblicità informativa è ammessa con ogni mezzo e può riguardare, come previsto dal Dl 138/2011, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio. Non si deve violare l'obbligo del segreto, ma la pubblicità può arrivare anche alla voce finora tabù, quella dei compensi richiesti per le prestazioni. Come stabilito dal Dl 138 il professionista è obbligato a stipulare una polizza per la responsabilità professionale: gli estremi e il massimale vanno comunicati al cliente al momento dell'incarico. Le regole per il tirocinio prendono le mosse dalla novità stabilite per legge sulla durata: 18 mesi, di cui non più di sei possono essere svolti presso enti o professionisti di altri Paesi abilitati alla professione. Per i primi sei mesi può essere svolto in contemporanea al 'ultimo anno del corso di laurea, ma solo se c'è una convenzione tra il Consiglio nazionale della professione, il ministro dell'Istruzione e il ministro vigilante. Il tirocinio può essere compatibile con un'attività di lavoro subordinato privato ma non con un rapporto di pubblico impiego. In base al decreto il praticante è tenuto, oltre al tirocinio in studio, alla frequenza «con profitto», per un periodo di almeno sei mesi, di corsi organizzati dagli Ordini e da altri enti autorizzati dal ministero. A questo proposito c'è un anno di tempo, dall'entrata in vigore del decreto per preparare il regolamento. Può svolgere la funzione di dominus un professionista con almeno cinque anni di anzianità professionale alle spalle: il numero dei praticanti non può superare contemporaneamente, salva una motivata autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine. La pratica vale cinque anni: il certificato perde infatti efficacia se non si supera l'esame di Stato. Le modalità e i requisiti minimi per i corsi di formazione continua - che, per legge, è diventata un obbligo deontologico - devono essere disciplinati entro un anno dall'entrata in vigore del Dpr. L'ultimo capitolo della riforma, delineata dal Dl 138, è costituito dai Consigli di disciplina, con l'obiettivo di evitare che il giudizio disciplinare sia esercitato dai vertici istituzionale che tengono l'Albo. Nel disciplinare la materia, il Governo ha dovuto fare i conti con alcuni ostacoli, in particolare: «la natura riservata in via assoluta alla legge delle norme relative ad ogni magistratura, secondo l'articolo 108 della Costituzione, non abilita il Governo a regolamentare anche le funzioni giurisdizionali dei consigli nazionali». La legge di delegificazione, inoltre, non consente di riformare il sistema elettorale dei Consigli. Il decreto legge 138/2011 individua quale criterio di delegificazione in materia disciplinare, l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di componente dei Consigli di disciplina. Per rispettare la legge, la composizione dei consigli di disciplina territoriali è effettuata mediante designazione del presidente del Consiglio dell'ordine o collegio territoriale più vicino tra i suoi componenti, diversi dal presidente. I consigli di disciplina sono, di regola, costituiti da tre consiglieri effettivi e due supplenti. I cardini 01 | LA PUBBLICITÀ La pubblicità informativa è ammessa con ogni mezzo. Consentito pubblicizzare anche i compensi richiesti per le prestazioni 02 | L'ASSICURAZIONE Il professionista è tenuto a stipulare - anche tramite convenzioni colletive negoziate da Consigli nazionali, associazioni professionali o Casse di previdenza- una poliza per la responsabilità professionale 03 | IL TIROCINIO Il tirocinio dura 18 mesi, di cui sei possono essere svolti all'estero. Il primo periodo di sei mesi può essere svolta in contemporanea con l'ultimo anno del corso di laurea. Il tirocinante deve frequentare, per almeno sei mesi un corso di formazione organizzato dagli Ordini o da altri enti autorizzati 04 | I CONSIGLI La composizione dei consigli di disciplina territoriali è effettuata tra i componenti del consiglio territoriale più vicino, escluso il presidente In http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-06-16/tirocinio-studio-anche-scuola-081715.shtml?uuid=AbTAa8sF §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Il comunicato di Palazzo Chigi Roma, 15 giugno 2012.  "Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di regolamento di attuazione dei principi dettati dall'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate". Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi diffuso al termine della riunione del governo e pubblicato nel sito http://palazzochigi.it . "Il DPR riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in particolare le specificità di quelle sanitarie. Lo schema di decreto contiene misure volte a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa durante il tirocinio e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l'interesse dell'utenza. È prevista l'obbligatorietà della formazione continua permanente. La violazione di questi obblighi è sanzionata disciplinarmente. È stabilita inoltre l'obbligatorietà dell'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente. La funzione disciplinare è affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti. La pubblicità informativa è consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati. Con l'entrata in vigore del decreto in esame saranno abrogate tutte le norme incompatibili con quelle introdotte dal predetto. Successivamente, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell'articolo 3, comma 5 bis, del citato Decreto Legge". Il dpr è già al vaglio del Consiglio di Stato, che dovrà emettere un parere. Successiva,mente il dpr tornerà all'esame del Consiglio dei Ministri per il varo definitivo. seguirà la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. (in http://palazzochigi.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=68442) §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ PROFESSIONI: ECCO COME CAMBIANO. Le leggi 148/2011, 183/2011, 214/2011 e 27/2012: in 8 mesi, dall'agosto 2011 al marzo 2012, la rivoluzione delle professioni intellettuali organizzate con gli Ordini e i Collegi ha richiesto 14 mosse, che sono altrettanti passaggi cruciali della storica svolta. Ordini e Collegi indeboliti dalla perdita della deontologia che passa ai "Consigli di disciplina". Società tra professionisti (Stp) con soci esterni titolari del 33% del capitale. Negli Albi iscritto soltanto chi, laureato (come vuole la Ue), abbia superato l'esame di Stato. Praticantato possibile per i primi sei mesi (sui 18) nelle Università e, dopo la laurea, anche nelle Pa.  Entro il 12 agosto 2012 i 28 Ordini e Collegi avranno una nuova legge sotto forma di Dpr: altrimenti decadranno le parti delle vecchie leggi in contrasto con il dl 138/2011. Gli Ordini e i Collegi si occuperanno in sintesi delle iscrizioni all'Albo e al Registro dei praticanti, della formazione, della pubblicità informativa degli iscritti e dell'esame di Stato. "L'accesso alle professioni è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica del professionista".  di Franco Abruzzo consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia e dell'Associazione lombarda dei Giornalisti. In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8979 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§  | |
Da: Esame resta | 16/06/2012 13:09:18 |
Ma non dice che tolgono l'esame.... | |
Da: @Esame resta | 16/06/2012 13:55:15 |
certo l'esame resta per sempre ( solo nella tua testa!) | |
Da: riforma professini AVVOCATO novità | 16/06/2012 14:01:42 |
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR, la somministrazione di un buonissima lettura continua. BUONA LETTURA! Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente, a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè, la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO che è stata travolta dal buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma. il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ). QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI COLLEGHI ( dove hanno preso la laurea, se sono laureati, questi deficienti che non sanno la distinzione tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE: La riforma delle professioni La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ï�¿ï¿�ï¿��° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti. Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011) 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi: (comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012) a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012 | |
Da: riforma professini AVVOCATO novità | 16/06/2012 14:01:42 |
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR, la somministrazione di un buonissima lettura continua. BUONA LETTURA! Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente, a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè, la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO che è stata travolta dal buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma. il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ). QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI COLLEGHI ( dove hanno preso la laurea, se sono laureati, questi deficienti che non sanno la distinzione tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE: La riforma delle professioni La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ï�¿ï¿�ï¿��° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti. Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011) 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi: (comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012) a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012 | |
Da: riforma professini AVVOCATO novità | 16/06/2012 14:01:42 |
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR, la somministrazione di un buonissima lettura continua. BUONA LETTURA! Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente, a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè, la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO che è stata travolta dal buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma. il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ). QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI COLLEGHI ( dove hanno preso la laurea, se sono laureati, questi deficienti che non sanno la distinzione tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE: La riforma delle professioni La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ï�¿ï¿�ï¿��° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti. Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011) 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi: (comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012) a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012 | |
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IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR, la somministrazione di un buonissima lettura continua. BUONA LETTURA! Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente, a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè, la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO che è stata travolta dal buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma. il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ). QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI COLLEGHI ( dove hanno preso la laurea, se sono laureati, questi deficienti che non sanno la distinzione tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE: La riforma delle professioni La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ï�¿ï¿�ï¿��° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti. Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011) 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi: (comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012) a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012 | |
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IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR, la somministrazione di un buonissima lettura continua. BUONA LETTURA! Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente, a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè, la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO che è stata travolta dal buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma. il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ). QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI COLLEGHI ( dove hanno preso la laurea, se sono laureati, questi deficienti che non sanno la distinzione tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE: La riforma delle professioni La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ï�¿ï¿�ï¿��° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti. Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011) 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi: (comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012) a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012 | |
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IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR, la somministrazione di un buonissima lettura continua. BUONA LETTURA! Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente, a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè, la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO che è stata travolta dal buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma. il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ). QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI COLLEGHI ( dove hanno preso la laurea, se sono laureati, questi deficienti che non sanno la distinzione tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE: La riforma delle professioni La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ï�¿ï¿�ï¿��° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti. Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011) 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi: (comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012) a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012 | |
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IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR, la somministrazione di un buonissima lettura continua. BUONA LETTURA! Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente, a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè, la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO che è stata travolta dal buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma. il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ). QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI COLLEGHI ( dove hanno preso la laurea, se sono laureati, questi deficienti che non sanno la distinzione tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE: La riforma delle professioni La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ï�¿ï¿�ï¿��° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti. Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011) 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi: (comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012) a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012 | |
Da: riforma professini AVVOCATO novità | 16/06/2012 14:01:44 |
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR, la somministrazione di un buonissima lettura continua. BUONA LETTURA! Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente, a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè, la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO che è stata travolta dal buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma. il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ). QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI COLLEGHI ( dove hanno preso la laurea, se sono laureati, questi deficienti che non sanno la distinzione tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE: La riforma delle professioni La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ï�¿ï¿�ï¿��° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti. Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011) 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi: (comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012) a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012 | |
Da: riforma professini AVVOCATO novità | 16/06/2012 14:01:44 |
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR, la somministrazione di un buonissima lettura continua. BUONA LETTURA! Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente, a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè, la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO che è stata travolta dal buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma. il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ). QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI COLLEGHI ( dove hanno preso la laurea, se sono laureati, questi deficienti che non sanno la distinzione tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE: La riforma delle professioni La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ï�¿ï¿�ï¿��° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti. Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011) 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi: (comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012) a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012 | |
Da: riforma professini AVVOCATO novità | 16/06/2012 14:01:44 |
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR, la somministrazione di un buonissima lettura continua. BUONA LETTURA! Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente, a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè, la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO che è stata travolta dal buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma. il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ). QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI COLLEGHI ( dove hanno preso la laurea, se sono laureati, questi deficienti che non sanno la distinzione tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE: La riforma delle professioni La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ï�¿ï¿�ï¿��° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti. Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011) 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi: (comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012) a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012 | |
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