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Abolizione esame avvocato
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Da: è vero21/02/2012 00:04:36
gente come liberalizacion aspetta la manna dal cielo!
che cojone!
buona notte dott.ssa!

Da: dott.ssa21/02/2012 00:05:57
notte anche te!
tenebre invece per quel burino di  liberalizacion!

Da: x tutti21/02/2012 06:57:40
dott.ssa e company: visto che siete disoccupati, perchè non fate qualche concorso :-)

Da: la normativa sul tirocinio è già in vigore!21/02/2012 09:42:03


LEGGETE IL PUNTO 19:

CHI HA GIA' COMPIUTO LA PRATICA , SE GLI EMENDAMENTI  PORETTI SARANNO APPROVATI DOVREBBE  ESSERE A POSTO.

Considerazioni relative all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legge n.1/2012 Cresci-Italia

Dal CNF


Considerazioni relative all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legge n.1/2012 Cresci-Italia

02/02/2012

Roma, 2 febbraio 2012
Ill.mi Sig.ri Avv.ti Presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati
LORO SEDI




Oggetto: art. 9, Decreto legge n. 1/2012





Cari Colleghi, come è stato evidenziato nell'intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di Cassazione e nel corso delle analoghe cerimonie presso le Corti di Appello, gli interventi diretti a migliorare il sistema di funzionamento della macchina giudiziaria si sono risolti in un grave nocumento per i cittadini, e, di riflesso, in un aggravio dell'attività forense e delle condizioni in cui già versa la categoria.
Fermo restando il nostro dissenso su questa linea, Vi alleghiamo alcune considerazioni relative alla applicazione dell'art. 9 del d.l. 24.1.2012, n.1, in attesa che il Parlamento, in fase di conversione (v. il disegno di legge n. 3110) provveda:
- a contestare il contenuto del decreto;
- ovvero a contestare la sua estensibilità a tutte le categorie professionali e a richiederne l'esenzione per la categoria forense;
- ovvero a stralciare le disposizioni che riguardano la disciplina delle professioni per farne oggetto di ampia e approfondita discussione, anche con riferimento al progetto di legge approvato dal Senato ed ora pendente alla Camera;
- ovvero a emendare il contenuto delle disposizioni, posto che esse risultano inapplicabili, che appaiono palesemente incostituzionali, introducono elementi di grave incertezza nell'ordinamento giuridico, nei rapporti di diritto privato instaurati con gli assistiti e soprattutto creano un vuoto normativo quanto alla liquidazione di onorari e spese nei procedimenti pendenti e in quelli instaurati dopo la pubblicazione del decreto.

Il Consiglio Nazionale Forense ha già denunciato alle istituzioni la intollerabilità della situazione e si attende che il Parlamento prenda cognizione di tutti i problemi sollevati dalla disciplina. In attesa delle modifiche che appaiono assolutamente necessarie, e posto che il decreto n. 1/2012 è ormai in vigore, alleghiamo alcune indicazioni interpretative, fermo restando il monitoraggio momento per momento dell'iter legislativo del decreto.
Con viva cordialità, Guido Alpa

Allegati: c.s.
1. Il decreto-legge 24.01.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è stato pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno. Ai sensi dell'art. 98 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (il 24 gennaio 2012).
2. L'art. 9 (disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga al comma 1 «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». Al comma 4 abroga le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
3. Le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aveva disposto l'abrogazione dell'inderogabilità dei minimi, ora sono soppresse anche come semplice riferimento.
4. L'accordo tra avvocato e cliente deve essere scritto, con forma ad substantiam, e il compenso deve essere commisurato al «grado di complessità dell'incarico» (art. 9, co. 3 d.l. 1/2012), «all'importanza dell'opera e al decoro della professione» (art. 2233, co. 2 cod. civ.).
5. In attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria.
6. Questa soluzione è altresì confortata dal fatto che, restando in vigore l'art. 2233 cod. civ. che, oltre alle tariffe fa riferimento agli usi, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi.
7. Il giudice, sia in sede di regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., sia in sede di contrasto tra le parti in relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per l'attività svolta, potrà dunque liquidare il compenso utilizzando le tariffe, giacché allo stato non sono stati pubblicati i parametri e il giudice non può astenersi dal giudicare.
8. Anche le parti potranno fare riferimento ai parametri giudiziali per determinare il compenso - una volta che saranno approvati e pubblicati dal ministero vigilante - a meno che il cliente non sia un consumatore o una microimpresa.
9. Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa è fatto divieto, pena la nullità, di fare impiego dei parametri. La nullità riguarda solo la clausola riguardante la determinazione del compenso, è "di protezione", invocabile solo dal cliente, e produce gli effetti di cui all'art. 36 del codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206).
10. Al fine di evitare commistioni, conviene utilizzare due modelli diversi di contratto di prestazione d'opera professionale: uno per i consumatori e le microimprese, l'altro per i soggetti rivestenti un diverso status. In questo secondo caso, sono ammessi diversi criteri di valutazione del compenso, compresi i parametri giudiziali.
11. In tutti i casi, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe) comprensive di spese, oneri e contributi.
12. L'avvocato è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell'incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell' esercizio dell'attività professionale, ove stipulata, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico al suo compimento. Poiché per l'attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare, appare utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione.
13. Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta. Il preventivo, qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la base del contratto di prestazione d'opera professionale (a differenza del preventivo, il contratto deve comunque rivestire necessariamente la forma scritta). Sia il contratto sia il preventivo possono contenere, in specie per le prestazioni giudiziali, solo valori di massima, cioè prevedibili secondo la diligenza professionale, al momento dell'affidamento dell'incarico. Non appare dunque esigibile lo stesso grado di analiticità del preventivo (e del contratto) in tutti i casi. Si potrà anche fare ricorso a previsioni alternative secondo l'evoluzione dell'incarico e a clausole di rinegoziazione. L'inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell'art. 9 costituisce illecito disciplinare.
14. In conformità al principio tempus regit actum le nuove disposizioni non riguardano i rapporti già in essere, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio 2012.
15. Nell'ambito del compenso si può prevedere il palmario, il patto di quota lite , una somma à forfait oppure una quantificazione oraria.
16. Si potrebbe, altresì, prevedere una clausola arbitrale in caso di controversia con il cliente. Seguendo l'orientamento invalso nella prassi notarile e dei dottori commercialisti, il presidente e/o l'arbitro non nominato dalle parti potrebbe essere nominato dal presidente del COA prescelto dalle stesse.
17. E' da ritenere che permanga in capo ai COA il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente la previsione dell'art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 cod. civ. e 636 cod. proc. civ.
18. La richiesta di decreti ingiuntivi e l'assegnazione delle cause in decisione potrà essere accompagnata dall'allegazione di note di proposta del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte sulla base delle tariffe quanto all'attività precedente il 24 gennaio 2012 e con indicativo riferimento alle stesse (quanto meno fino all'adozione dei parametri di cui sopra) per il periodo successivo.
19. Con riferimento alla durata del tirocinio professionale, ridotta ora a diciotto mesi in forza del comma 5 dell'art. 9, considerato che la norma non spiega cosa accada ai tirocini in corso, e che le disposizioni vigenti conformano il tirocinio del praticante avvocato lungo l'arco di 24 mesi, in attesa che il legislatore si faccia carico, in sede di conversione in legge, di colmare la grave lacuna indicata, si ritiene che la riduzione a diciotto mesi possa essere applicata solo ai tirocini iniziati a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto (24 gennaio 2012).




Da: liberalizacion21/02/2012 09:54:26
So proprio deficente, scusateme a ragà

Da: ...21/02/2012 10:39:54
In effetti se non si dispone nulla con riferimento ai tirocini in corso, chi si è iscritto all'albo praticanti tra dicembre e fino al 23 gennaio 2012 dovrebbe fare 24 mesi di pratica (per cui potrebbe fare l'esame di avvocato soltanto a dicembre 2014!) mentre chi si iscrive dopo di tale data farebbe diciotto mesi (per cui sosterrebbe l'esame a dicembre 2013).

In tal caso la norma andrebbe considerata palesemente affetta da illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede anche per i tirocinanti già iscritti alla data del 23 gennaio 2012 di godere della riduzione della pratica a 18 mesi.

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Da: cordialmente21/02/2012 10:55:42
comunque ragazzi c'è da ammettere che certi interventi su questo forum non si possono sentire......non ci lamentiamo di Avv. fetente e di altri se ci deridono,ce le cerchiamo......ammesso che i tre emendamenti vengano realmente proposti,qui c'è gente che li da già per approvati.....ma vi rendete conto che cosa significa abilitare tutti dopo tre anni di pratica?non lo farebbero nemmeno se le casse della cassa forense(scusate il gioco di parole)fossero vuote come il mio portafoglio......possiamo sperare sull'eliminazione della durata di sei anni del patrocinio,ma anche lì la vedo la buia.....quindi,per favore,facciamo discorsi che abbiano un minimo di fondamento....non serve a nessuno sparare boiate infondate dai....

Da: Ma siamo sicuri21/02/2012 11:09:42
che il decreto venga convertito nei termini? Considerato il feroce dibattito che contradisstinguerà la conversione dello stesso, nonché il fatto che siam già al 21 Febbraio, comincio ad aver forti dubbi....Speriamo bene!

Da: cordialmente21/02/2012 11:18:59
in effetti tutta sta sicurezza non ci dovrebbe essere....comunque devono convertirlo......ed è proprio questo il problema,che prenderanno il poco tempo come alibi per non votare gl iemendamenti....

Da: Data ultima 2421/02/2012 11:24:20

Da: Data ultima 24 Marzo21/02/2012 11:26:10
a me sembra impossibile riescano convertirlo, basta guardali cosa fanno in Parlamento, non sono mai d'accordo sulle sciochezze figuriamoci su un tema caldissimo come le liberalizz.ni. La vedo dura, altro che emendamenti Poretti

Da: @ Avv. Prof. FETENTE e  liberalizacion21/02/2012 11:46:19
siete dei mangiamerda...altrimenti non spiega come riuscite a campare se non fate un caxxxo tutto il santo giorno!

Da: @ Avv. Prof. FETENTE e  liberalizacion21/02/2012 11:47:19
* non si spiega

Da: liberalizacion21/02/2012 11:57:27
invece delle pause caffè c'ho sto forum pe distramme: meno gastriti e più divertimento!

Da: il portafoglio comunque vuoto!21/02/2012 12:02:11
se domani divento avvocato per merito o perchè ho passato l'esame e quindi sono secchione, il mio portafoglio rimane vuoto anzi forse si svuota di più per le spese che devo sostenere per lo studio legale.

Da: liberalizacion21/02/2012 12:11:04
che poi ...la mia vita è tutta na pausa! chissà che si prova ad aver un lavoro o un traguardo!

Da: liberalizacion21/02/2012 12:17:43
se la mi vita è tutta na pausa, me immaggino la vostra che me imitate pure ner nick...annate bbene!

Da: manifestazione ridicola degli avvocati!21/02/2012 13:03:26

TESTIMONIANZA DI UN CLIENTE:
é uno sciopero assolutamente strumentale perché gli avvocati sanno bene che sino ad oggi hanno fatto quello che hanno voluto. All'inizio del rpporto pretendono "un acconto sostanzioso" senza dirti mai a quali spese andrai incontro, nel corso della lite pretendono altri acconti (mai fatturati!); quando la lite giunge a sentenza "presentano una nota spese al Giudice". Se il Giudice liquida le competenze pretendono quello che decide il Giudice trattenendosi anche quello che nel corso di causa hai già pagato e che in fatto ed in diritto dovrebbero detrarre da quanto deciso dal Giudice! Evviva l'Italia! Nel merito poi di quanto deciso dal Governo e specificatamente "un preventivo di spese da affrontare il Cliente" é assolutamento giusto e sono sono solo affermazioni di parte quando gli Avvocati si ribellano dicendo che é "impossibile (??)" predisporre un preventivo perché non si sa mai come una causa possa comportare. Infatti, nel caso in cui la causa dovesse presentare problematiche procedurali diverse da quelle "preventivate" potranno benissimo rifomulare al Cliente interessato "prevetivo in aggiunta discutendo e spiegando allo stesso le diverse problematiche da doversi affrontare in aggiunta alle originaria questione! Personalmente ho dovuto subire più volte l'atteggiamento vessatorio degli avvocati; i quali mi chiedevano il compenso per ogni atto dpositato in corso di causa e alla fine hanno rimesso tutto in discussione considerando "acconti i sostanziosi compensi che avevo gia pagato! tra l'altro, mi é anche successo che il mio Avvocato non si è presentato alle Udienza delle cause incaricategli (che ho naturalmente perso!) ma ha avuto lo stesso la faccia tosta di richedermi il pagamento di compensi per lire 36 milioni (allucinante!). Mi ha niotificato decreto ingiuntivo contro il quale ho fatto ricorso anche all'Ordine degli avvocati che hanno ridotto già del 50% le sue pretese, ho continuato la lotta presso il Tribunale civile ed il Giudice anche se ha ulteriormente ridotto i compensi richiestimi non ha tenuto in nessun conto il fatto della mancata presenza in Udienza. Ho fatto Appello ma anche in questo caso i Giudici hanno ridotto ancora i compensi ma non hanno tenuto assolutamente conto che a causa della condotta inadempiente del mio Avvocato io ho perso delle cause importantissime che mi hanno rovinato la vita! Ma si sà le Caste vincono sempre perché si sostengono a vicenda! Quello che non riesco a capire é: - Se le pretese sono risultate eccessive e ridotte alla fine dall'ordine degli Avvocati, dal primo Giudice e dai Giudici di Appello al 20% di quanto preteso, questo non significa già che l'avvocato aveva torto e allora perché non é stato condannato già per avere preteso uina somma che non doveva mai chiedermi? Spero per tutti che il Governo dei Tecnici non si faccia intimorire da uno sciopero assolutamente ingiustificato e che finalmente si possa porrre fine ad uno scandoloso comportamento vessatorio degli Avvocati che, tra l'altro, quando perdono la cause si limitano a dirti: Lo sapeva che era difficile!!

Da: l''altra campana21/02/2012 13:31:17
Un ingiustizia è data dal fatto che lo Stato Italiano spende molto meno degli altri in gratuito patrocinio.
Nel civile vergognosamente si liquida la somma corrispondente alla metà della tariffa minima. E sempre una volta che si abbia avuto il placet dal giudice, e dopo lunghi periodi di tempo che arrivano quasi al decennio
Inoltre se il cittadino  è un nullatenente non è libero di scegliersi l'avvocato che vuole, ma necessariamente deve sceglierselo tra quelli iscritti nell'elenco dei difensori del gratuito patrocinio.
Un'altra norma a sfavore degli avvocati è data dal divieto di cessione del credito litigioso, che se eliminata assicurerebbe maggiore autonomia privati nei rapporti cliente professionista.
Grave lacuna a sfavore degli avvocati è quella di riconoscere il diritto alla distrazione delle spese processuali, solo se vi è esplicita condanna da parte del giudice, mentre se vi è compensazione delle spese anche in ipotesi di vittoria e quindi un lavoro ben fatto dall'avvocato, la distrazione non è riconosciuta, perchè inciderebbe sulla somma liquidata al cliente, e quindi in ipotesi di cattiva volontà necessiterebbe una apposita procedura esecutiva.

Da: liberalizacion21/02/2012 13:41:16
per favore lasciateme stà! cosa volete? ve faccio na pompa? ma pe favore non mi prendete per il culo! cioè ...fisicamente fate pure...ma non prendetemi in giro!

Da: liberalizacion21/02/2012 13:49:30
Cioè, me piace fa certe cose ai maschi dotati ecco. Anzi, fateve avanti a ragà

Da: liberalizacion21/02/2012 13:51:27
sei anche scarzo nelle imitazioni...te rode non saper ribattere e quindi te prendi il mio nick, roba da mocciosi ahhaha

Da: liberalizacion21/02/2012 13:55:07
l'importante è che non ve prendete in tre il mio culo! me fermo a 2 maschioni!

Da: liberalizacion21/02/2012 13:56:45
a solita sorfa sul prenderlo de dietro e bla bla bla..robba da elementari quanno non sente la maestra ahahha

Da: liberalizacion21/02/2012 13:58:35
fatti, non pugnette! a me piace prenderlo in kulo e non mi nascondo ...come fetente!

Da: liberalizacion21/02/2012 13:59:00
e me mè piace assai farmelo mette, a ragà, fateva aventi su, da dietro però eh

Da: secondo me21/02/2012 14:02:21
sto liberalizacion non scherza! è proprio squallido!

Da: liberalizacion21/02/2012 14:03:36
ah patacca..te se riconosce come sola da come scrivi!!
che vor dì "fateva aventi"? ahahha
attro che esami voi, ve ce vole un miracolo

Da: liberalizacion21/02/2012 14:05:27
io diventerò un grande avvocato! mi ha detto il mio avvocato inculatore del mio ano che al sesto tentativo andrà bene!

Da: @ liberalizacion21/02/2012 14:06:38
vai a cacare

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