NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Nuova stabilizzazione Vigili del Fuoco
10164 messaggi, letto 197144 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, ..., 334, 335, 336, 337, 338, 339 - Successiva >>
Da: aspetta | 31/08/2013 15:09:46 |
Mo ti faccio vedere Fessacchiotto mio | |
Da: Solo814 | 31/08/2013 15:14:01 |
VEDIAMO.... | |
Da: basta chiedere fessacchiotto | 31/08/2013 15:15:55 |
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità . 2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità  mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. | |
Da: Solo814 | 31/08/2013 15:19:44 |
SI PRIMA DI DARMI DEL FESSACHIOTTO XO NON PUBLICARMI DECRETI CHE POI SONO DOVUTI ESSERE RIFORMULATI!!! QUELLO È VECCHIO E DEL 23 AGOSTO E STATO RIFORMULATO IL 26 DI AGOSTO!!! E DE ANCORA APPROVARE AL SENATO MA SOLO DA DOVE PRENDERANNO I MILLE!!! XKE IL DECRETO DEL TO 50/50 E GIA LEGGE!!! QUINDI HAI INFORMAZIONI FRESCHE E REALI O VUOI FARMI LEGGERE QUALCHE DECRETO DEL 1970??? | |
Da: ma che dici? | 31/08/2013 15:20:47 |
Non è cosi | |
Da: Solo814 | 31/08/2013 15:23:04 |
FIDATI!!! VUOI LEGGERE LA BOZZA DEL DECRETO DEL 26 AGOSTO??? | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Solo814 | 31/08/2013 15:26:52 |
Vigili del fuoco: 1000 unità in più Al fine di garantire il potenziamento e la piena operatività del corpo nazionale dei Vigili del fuoco viene incrementata di 1.000 unità la dotazione organica oggi composta da 17.193 unità . È inoltre garantita la prosecuzione delle procedure di copertura del turn-over nel triennio considerato mediante ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 della vigenza di entrambe le graduatorie oggetto delle disposizioni approvate dal 1° gennaio 2008. OCCHIO CHE CI STA IL PUNTO QUINDI IL TO E I MILLE QUI LO SPIEGA COME 2 DISCORSI SEPARATI!!! E NON SPECIFICA AFFATTO I MILLE!!! SONO CON QUESTI PUNTIGLI GRAMMATICALI CHE TI INCULANO!! | |
Da: Propongo | 31/08/2013 15:27:03 |
una moratoria sul tema alla luce del seguente fatto. Il pdr ha firmato poco fa il decreto sull'abolizione dell'imu che verrà pubblicato in gazzetta lunedi. Ora se oggi non sarà in gazzetta, il decreto d'Alia che è stato approvato prima dell'imu in cdm, beh allora c'è qualcosa che non va.. dubbi di costituzionalità ?? Non ci sono i requisiti d'urgenza?? Non è che lo rimanda in cdm per approfondimenti?? Qualcuno ferrato in diritto costituzionale può smentirmi???? | |
Da: Solo814 | 31/08/2013 15:32:30 |
IL DECRETO DEL FARE XKE COSÃŒ SICHIAMA E QUELLO CHE RIGUARDA I MILLE SI CHIAMA DEL FARE 2 NON È STATO DEL TUTTO APPROVATO DEVE ESSERE ANCORA MODIFICATO E APPROVATO DAL SENATO ENTRÃ' SESSANTA GIORNI DAL USCITA OVVERO ENTRÃ' 60 GIORNI DAL 26 AGOSTO CHE PIU O MENO SARÀ PER METÀ OTTOBRE SE VORRANO A DISCREZIONE LORO LO DISCUTERANNO PRIMA!!! DI QUEL TRATTO DI DECRETO CHE INTERESSA NOI È STATO APPOROVATO E NON È MODIFICABILE DAL SENATO IL TRATTO RIGUARDANTE IL TO 50/50! PER I MILLE E ANCORA TUTTO DA VEDERE!!! ECCO PERCHÉ OGNI IPOTESI E TOTALMENTE PLAUSIBILE SU I METODI DI ASSUNZIONE DI QUESTI MILLE! | |
Da: ma che dici | 31/08/2013 15:34:11 |
E xkè il to al 50% sarebbe immodificabile quindi? | |
Da: Solo814 | 31/08/2013 15:37:10 |
XKE HANNO DECISO COSÌ! ASSIEME ALLA PROROGA FINO AL 2015!!! | |
Da: ma che dici | 31/08/2013 15:38:40 |
Non illudere la gente solo. La bozza parla chiaro. | |
Da: Solo814 | 31/08/2013 15:40:20 |
procedure selettive per assumere, fino al 31 dicembre 2015, attraverso concorso, il personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione, con esclusione dei periodi maturati presso uffici di diretta collaborazione degli organi di governo; assunzione prioritaria di tutti i vincitori di concorso e degli idonei appartenenti alle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008. NON STO ILLUDENDO NESSUNO!!! SEI TU CHE SEI CONVINTO DEL NULLA LA BOZZA CHE TU LEGGI!!! È CHE LA POROLA STESSA TI FA CAPIRE CHE NON È LEGGE XKE SI CHIAMA BOZZA!!! CMQ QUESTO CHE TI HO RIPORTATO E GIA LEGGE!! | |
Da: ma che dici | 31/08/2013 15:42:50 |
vediamo se sei un bravo ricercatore non ti posto il link ma ti dico dove cercare www.gazzettaufficiale.it Il testo è li che ti aspetta capo II art 8 poi mi dici | |
Da: Solo814 | 31/08/2013 15:43:22 |
MA X VEDERE IL DECRETO SULLA GAZZETTA DEVI ASPETTARE CHE TUTTI I PUNTI APERTI DI TALE DECRETO VEMGA DISCUSO ALLA CAMERA E AL SENATO!!! OVVERO ENTRÃ' 60 GIORNI DAL USCITA DEL DECRETO!! QUINDI X METÀ DI OTTOBRE SI SAPRÀ TUTTO!!! XO IL TO LO FARANNO PARTIRE PRIMA ALMENO QUELLO SPERO VISTO CHE È LEGGE!!! | |
Da: Solo814 | 31/08/2013 15:45:48 |
GIA LETTO 3 GIORNI FA!!! E UNA BOZZA DI DECRETO IL CHE SIGNIFICA CHE NON È LEGGE!!! ALTRIMENTI NON CI SAREBBE SCRITTO BOZZA!! SOLO ALCUNI PUNTI CHE NON SONO STATI MODIFICATI IL 26 SONO LEGGE ECCO XKE LO TROVI SULLA GAZZETTA!!! ALTRIMENTI NON LO AVREBBERO PUBLICATO!! X TUTTA LA LEGGE DEVI ANCORA ASPETTARE!!! | |
Da: ma che dici | 31/08/2013 15:49:34 |
No no è legge solo non c'è nessuna discussione al senato | |
Da: ma che dici | 31/08/2013 15:51:23 |
È uscito oggi con scritto note: Entrata in vigore del provvedimento 1/9/13 Wow è fatta | |
Da: Solo814 | 31/08/2013 15:59:21 |
GUARDA LINKAMELO XKE COL CEL NON LO TROVO! ALMENO VEDO DI COSA PARLI... | |
Da: Solo814 | 31/08/2013 16:01:05 |
OK TROVATO | |
Da: x solo814 | 31/08/2013 16:04:14 |
non scrivere maiuscolo! urlando non impressioni nessuno! e poi è ora di modificare il tuo nik....magari "Solo814&stab" a questo punto sembrerebbe più adeguato ;) | |
Da: sei o no? | 31/08/2013 16:07:02 |
un fessacchiotto con poca fiducia in ex... amico mio ;) ps: condoglianze a Rambo e Vp vi ricorderò sempre con affetto | |
Da: Solo814 | 31/08/2013 16:22:55 |
OK LETTO TUTTO I MILLE SONO NOSTRI!!! PIU TUTTO IL TO! MA TU L ARTICOLO 2 LO HAI LETTO? | |
Da: sto finendo che dice? | 31/08/2013 16:28:00 |
dimmi tu | |
Da: Solo814 | 31/08/2013 16:35:30 |
E L ATRICOLO 4 LO HAI LETTO??? NO NO LEGGITI L ARTICOLO 4 POI DIMMI SE CI STANNO TRATTANDO DA MERITEVOLI O SE QUELLO CHE CI DANNO E UN COMTENTINO... | |
Da: Solo814 | 31/08/2013 16:37:36 |
Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"; b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: "5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato."; c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.". 3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1�° gennaio 2008 relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. 4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015. 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle pubbliche amministrazioni. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. 7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate. 8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorita' volti a favorire l'anzianita' anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1�° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. 9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalita' da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. 10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalita' mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico". 12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,". 13. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. 14. Per le finalita' di cui al comma 1, il comune dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. 15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e' concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico. | |
Da: morso ciucco | 31/08/2013 16:41:02 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: sti cazzi io leggo solo questo | 31/08/2013 16:42:11 |
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'. 2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e' autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. | |
Da: certo che siete veramente incapaci | 31/08/2013 16:43:56 |
Art. 8 (Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'. 2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e' autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile". 4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015. 6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome. 6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.". 7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999. | |
Da: certo che siete veramente incapaci | 31/08/2013 16:45:38 |
avete pubblicato roba a caso?!?! avete letto..... e gli avete pure trovato un senso!?!?! | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, ..., 334, 335, 336, 337, 338, 339 - Successiva >>