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Concorso dirigenti scolastici - Il ricorso
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Da: @ ma che silenzio assordante | 30/06/2013 10:48:51 |
Si vede che qualcuno è impagnato a leggere, e non può scrivere.... | |
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Da: @ ma che silenzio assordante | 30/06/2013 10:48:56 |
Si vede che qualcuno è impagnato a leggere, e non può scrivere.... | |
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Da: @ ma che silenzio assordante | 30/06/2013 10:48:58 |
Si vede che qualcuno è impagnato a leggere, e non può scrivere.... | |
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Da: agendina | 30/06/2013 14:22:10 |
Da: ci divertiamo? 29/06/2013 17.11.30 sono le palle che girano da un bel po di tempo....altro che la ruota a chi appartengono queste palle??? | |
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Da: @ filippo il bello | 30/06/2013 15:07:54 |
che testi hai usato per questo compito!?!?!? Filippo IV Il Bello 20/12/2011 20.34.52 @ CHI HA CONCORSO IN TOSCANA Offro una proposta di come forse avrebbe potuto essere redatto il primo elaborato. ----------------------------------------------------------------------------------------- La disciplina normativa della dirigenza scolastica rappresenta il primo nucleo di attuazione della delega conferita dall'articolo 21 della Legge 59/1997, la cosiddetta Legge Bassanini. L'articolo 21, comma 16, della suddetta legge prevedeva: - il conferimento della qualifica dirigenziale contestualmente all'attribuzione alle scuole della personalità giuridica e dell'autonomia; - la definizione dei contenuti e delle specificità della funzione dirigenziale, da individuare secondo criteri ispiratori di fondo consistenti nell'affidamento di compiti autonomi di direzione, coordinamento e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; nel raccordo con le funzioni spettanti agli organi collegiali; nel raccordo con le funzioni dell'amministrazione scolastica periferica; nella responsabilità in ordine ai risultati; nella revisione del sistema di reclutamento e della formazione. La funzione dirigenziale nelle scuole si esplica nei compiti e secondo le modalità previsti dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Da tale decreto si può rilevare che i dirigenti scolastici svolgono un ruolo di particolare complessità e specificità, caratterizzato: - dall'essere preposti al corretto ed efficace funzionamento delle istituzioni funzionalmente e giuridicamente dotate di autonomia, la quale ha per altro rilevanza costituzionale ai sensi del Titolo V della Costituzione; - dall'agire in un contesto dove le responsabilità amministrative e gestionali devono necessariamente integrarsi e rapportarsi ad altri aspetti autonomistici interni all'istituzione stessa e a libertà anch'esse costituzionalmente sancite, come previsto dal D.P.R. 275/1999; - dalla pluralità di relazioni istituzionali che, pur nel contesto di una piena autonomia, derivano dall'oggettiva coesistenza di legislazioni esclusive e concorrenti e dalla progressiva innovazione del sistema dell'istruzione. Il dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato: - assicura il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e formazione; - promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico; - promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, come il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà d'insegnamento da parte dei docenti, la scelta educativa da parte delle famiglie. Il dirigente scolastico esercita le proprie funzioni nel rispetto degli organi collegiali, e in particolare: - ha la legale rappresentanza dell'istituzione scolastica; - ha la titolarità delle relazioni sindacali interne; - deve curare la gestione unitaria e il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, in tutte le sue esplicazioni funzionali, finali o strumentali, di tipo organizzativo, didattico, amministrativo e contabile; - esercita poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, da svolgere nel rispetto delle competenze degli organi collegiali; - ha il potere di adottare atti di gestione delle risorse e del personale, con connessa responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; - ha il compito di predisporre gli strumenti attuativi del Piano dell'offerta formativa; - ha il compito di attivare i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, per l'attuazione del Piano dell'offerta formativa; - ha l'obbligo di relazionare periodicamente al Consiglio d'istituto circa la direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi dell'istituzione scolastica. Il dirigente scolastico, inoltre: - si avvale di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti; - è coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, DSGA, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obblighi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. L'articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 conferisce al dirigente scolastico la rappresentanza dell'istituzione scolastica. Per rappresentanza scolastica s'intende la funzione tipica di talune persone fisiche, operanti nell'ambito di determinate strutture, le quali in se stesse non hanno capacità alcuna di agire, ma devono necessariamente appoggiarsi all'opera e alla volontà di altri soggetti. In tal senso il dirigente scolastico è la persona fisica che meglio di qualunque altra può rappresentare l'istituzione scolastica sia nella volontà che nell'azione: - nella volontà, in quanto ha la facoltà di porre in essere atti dispositivi là dove è chiamato a promuovere e coordinare le attività dell'istituzione scolastica. Presiede, infatti, tutti gli organi collegiali ad eccezione del Consiglio d'istituto, dando esecuzione alle delibere degli stessi, ivi compreso il Consiglio d'istituto, ed esercitando le specifiche funzioni di ordine amministrativo; - nell'azione, mantenendo i rapporti con l'Amministrazione centrale e periferica, con gli enti locali e con gli specialisti che operano sul piano medico-socio-psico-pedagogico. La posizione dei dipendenti della P.A. è completamente cambiata negli ultimi anni, a seguito della nuova disciplina del rapporto di lavoro varata dal D.Lgs. 29/1993. Infatti, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, il citato decreto legislativo lo privatizza o, meglio, lo contrattualizza, ridefinendo il ruolo direzionale. L'attività di contrattazione collettiva nazionale, consistente nello stipulare e sottoscrivere i contratti relativi ai vari comparti e alle diverse aree della dirigenza, è svolta dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto o nell'area. L'articolo 7 del CCNL 24 luglio 2003, relativo alla composizione delle delegazioni, stabilisce per tutti i livelli di contrattazione la costituzione delle delegazioni trattanti, le quali, a livello di istituzione scolastica, sono costituite: - dal dirigente scolastico, per quanto concerne la parte pubblica; - dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, per quanto attiene alle organizzazioni sindacali. Circa le relazioni sindacali a livello di ogni singola istituzione scolastica, l'articolo 6 del CCNL 29 novembre 2007 prevede: - l'informazione preventiva annuale; - l'informazione successiva; - la contrattazione integrativa. La complessità di ogni istituto scolastico pone l'esigenza di impostare un'efficiente ed efficace programmazione, attraverso l'individuazione di obiettivi da raggiungere e risultati da misurare con i relativi strumenti. Spetta al dirigente scolastico predisporre tutte le condizioni organizzative per assicurare una gestione unitaria dell'istituto scolastico, garantendone il perfetto funzionamento. L'attività di programmazione e il conseguente controllo dei risultati comportano la determinazione degli obiettivi, la considerazione delle condizioni interne ed esterne all'istituzione scolastica, la valutazione delle possibili alternative e la definizione di standard per la valutazione del risultato complessivo delle attività, che confluiscono necessariamente nel Piano dell'offerta formativa e nel programma annuale (Bilancio). Nella quotidianità dell'istituto autonomo è pertanto necessario seguire questo percorso per armonizzare la programmazione educativo-didattica con quella finanziaria, affinché si realizzi contestualmente una programmazione integrata, i cui obiettivi didattici e gestionali vanno inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una più efficace erogazione del servizio. Dal punto di vista operativo, il dirigente scolastico, coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, deve anzitutto individuare lo spazio finanziario entro cui far nascere i progetti che, a loro volta, devono trovare legittimazione nel POF. Si tratta di un'azione di coordinamento tra il momento politico e quello tecnico-professionale. Un ulteriore spazio gestionale va individuato nell'espletamento dell'attività negoziale. Il Consiglio d'istituto dovrà individuare i criteri e i limiti di tale attività, entro la quale il dirigente scolastico potrà muoversi. Dalle modalità di svolgimento di queste attività deriverà la qualità della gestione. Infine, bisogna esplicitare e dare conto di ciò che la scuola ha realizzato concretamente, ovvero esporre gli effetti misurabili della propria azione dal punto di vista degli utenti, con riferimento, quindi, al valore sociale delle azioni, degli interventi e dei servizi erogati. In base al D.Lgs. 165/2001 al dirigente scolastico sono attribuiti nuovi e diversi compiti, tra loro eterogenei, che vanno dalla funzione di promozione e coordinamento dell'istituto scolastico alle funzioni di ordine amministrativo, dalla funzione di rappresentanza dell'istituto a quella di presidente, e membro di diritto di uno di essi, degli organi collegiali a livello d'istituto, che tendono a realizzare la partecipazione nella gestione democratica della scuola. Il D.Lgs. 165/2001 elenca dunque una serie di compiti da cui si evince che la mansione dirigenziale è complessa e delicata, soprattutto perché il dirigente scolastico deve svolgere la duplice funzione di: - pubblico funzionario e titolare d'ufficio; - presidente di organi collegiali e membro di diritto di uno di essi. Il dirigente scolastico è titolare di organo (l'istituto scolastico è ufficio-organo) e, come tale, esplicando pubbliche funzioni al servizio dello Stato, è un pubblico funzionario, per ciò stesso anche pubblico ufficiale, nei termini e per effetto della legge penale, articolo 357 del Codice penale. Dalla titolarità dell'ufficio-organo dell'istituto scolastico discende una posizione di supremazia gerarchica del dirigente nei confronti dei docenti e dei non docenti, legati allo Stato da rapporto di pubblico impiego. Dalle relazioni gerarchiche va tenuta distinta l'altra configurazione giuridica del dirigente scolastico, la quale si concreta nella posizione di presidenza degli organi collegiali a livello d'istituto, ad eccezione del Consiglio d'istituto, di cui è, per altro, membro di diritto. In tale configurazione giuridica, al dirigente scolastico viene attribuita in proprio una funzione di predisposizione, propulsione, coordinazione, guida e disciplina dei lavori comuni dell'organo collegiale. Tale funzione viene esercitata al servizio dell'attività collegiale, ma anche con atti posti in essere prima e dopo le riunioni del Collegio. Al dirigente, in quanto presidente di organo collegiale, spetta il dovere di assicurare l'osservanza delle leggi e garantire l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Tra il dirigente scolastico, in quanto presidente di organo collegiale, e gli altri membri del Collegio, in quanto tali, non corre un rapporto specifico di gerarchia. Il presidente è considerato primus inter pares e si trova in una posizione di preminenza, da cui scaturiscono molteplici poteri. Al presidente è attribuita una potestà direttiva consistente nel coordinamento e nella guida di tutta l'attività di cooperazione che ciascun membro è tenuto a fornire, subordinandola allo scopo prefisso. E' chiaro che tale subordinazione può ottenersi soltanto attraverso un'autorità esterna, quale appunto quella del presidente. In base a questo potere, al presidente è data potestà sia di convocare l'organo collegiale con riferimento ad un ordine del giorno previamente comunicato, sia di dirigere la discussione, dare e togliere la parola, stabilire l'ordine delle votazioni, ed altro. Inoltre, tenuto conto che i singoli componenti sono legati al Collegio stesso da un rapporto di supremazia speciale, ne discende che al presidente, in quanto tale, è anche attribuito un potere disciplinare e, quando le sedute sono aperte al pubblico, lo stesso gode di normali poteri di polizia nei confronti del pubblico ammesso ad assistere alla seduta. Il dirigente scolastico è, infine, membro di diritto del Consiglio d'istituto e, in quanto tale, si trova in una posizione paritaria nei confronti degli altri membri eletti. In questa veste non può esercitare, nel corso della seduta, alcuno dei poteri che la legge gli conferisce come titolare di ufficio o presidente degli organi collegiali. Tuttavia, è chiaro che, cessando da tale veste, il dirigente scolastico, essendo capo dell'apparato organizzatorio, ossia dell'ufficio dell'istituzione scolastica che opera ausiliarmente a latere rispetto all'organo collegiale, torna ad essere, nella pienezza dei suoi poteri, il responsabile unico del buon andamento dell'istituzione educativa. La funzione dirigenziale è essenzialmente indirizzata a compiti di promozione e coordinamento dell'istituto scolastico. Dal testo del D.Lgs. 165/2001 emerge una nuova figura di dirigente scolastico non più legato al modello burocratico tradizionale, ma ricco di tratti dinamici, capace di coordinare l'azione educativa della scuola, pronto a qualificarsi non per le sue funzioni esecutivo-amministrative, ma per quelle promozionali e innovative. L'iniziativa promozionale del dirigente scolastico consiste soprattutto nell'impegnare e valorizzare le proprie ed altrui risorse per mettere in moto processi e far avanzare aspirazioni e prospettive: ciò significa saper leggere la realtà, e le stesse norme giuridiche, in termini di possibilità/fattibilità, piuttosto che di difficoltà/limiti/impedimenti. Tuttavia, ciò implica contemporaneamente la capacità di ridefinire la concezione del proprio ruolo e di decidere di abbandonare la preoccupazione dell'assolvimento dei vecchi compiti di direzione/controllo burocratico-amministrativo, per impegnarsi nella ricerca e nell'attuazione di un modello e di uno stile direttivo di tipo culturale, tecnico e scientifico. Tale salto di qualità diventa possibile là dove il dirigente scolastico sia persona di profonda cultura, per far evolvere le situazioni verso chiari obiettivi di trasformazione e innovazione. E' facile comprendere come il ruolo del dirigente si configuri come un ruolo aperto e innovativo, i cui comportamenti non si possono prescrivere poiché vanno costruiti e definiti in modo creativo e processuale, in rapporto dialettico con la dinamica delle varie situazioni. Nel 2001 la scuola ha visto mutare lo strumento del bilancio di previsione, sostituito dal programma annuale. Sulla scorta delle modifiche apportate al bilancio dello stato il principio della programmazione è stato introdotto anche nella gestione scolastica, influenzando in modo diretto e consequenziale il momento della pianificazione didattica e formativa. Infatti, il programma annuale, prevedendo l'interrelazione e la connessione tra le risorse finanziarie e gli obiettivi didattici e formativi, ha riportato il POF ad un momento di esclusiva pianificazione didattica, attribuendogli caratteristiche di flessibilità, adattabilità e snellezza. La pianificazione del POF sembra iniziare con l'input del Consiglio di istituto, ma non è il punto zero quello dal quale parte. L'articolo 3 del D.P.R. 275/1999 elenca tre variabili da cui il POF deve muovere: - gli obiettivi nazionali; - la programmazione territoriale; - gli obiettivi locali. Il POF rappresenta lo strumento progettuale, ma anche giuridico-organizzativo, per sintetizzare i molteplici aspetti della vita della scuola di natura didattica, organizzativa e finanziaria. Al di là dell'adempimento formale, l'elaborazione del POF sostanzia l'autonomia funzionale delle singole unità scolastiche che si esplica proprio nella capacità tecnica e giuridica di progettare e realizzare un proprio Piano dell'offerta formativa, Legge n. 59 del 15 marzo 1997. Il Piano, infatti, rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. In seguito all'attribuzione della personalità giuridica, ogni scuola è chiamata a rafforzare la propria capacità in materia di progettazione educativa, predisponendo, attraverso il POF, una sorta di atto di indirizzo impegnativo per tutti i soggetti della comunità scolastica. La scuola ha dunque una precisa responsabilità nell'elaborazione e attuazione di una propria proposta formativa, in grado di rispondere ai bisogni diversificati del contesto in cui opera, degli allievi che accoglie, degli utenti a cui si rivolge, siano essi genitori, il mondo produttivo o la comunità di riferimento. Il valore del POF risiede nella sua funzione di programmazione unitaria del servizio d'istruzione erogato da ogni specifico istituto scolastico, con l'obiettivo di garantire a tutte le componenti interessate, interne ed esterne alla scuola, partecipazione, trasparenza, possibilità di controllo degli impegni sottoscritti. Il dirigente scolastico elabora una serie di relazioni indirizzate al Consiglio d'istituto al fine di garantire la più ampia informazione e un raccordo tra gli organi dell'istituto scolastico. Le prime relazioni illustrative sono quelle che accompagnano la nascita del programma annuale, la sua verifica e la messa in atto del conto consuntivo. Lo strumento per il rendiconto nella scuola può essere individuato negli elaborati illustrativi che il dirigente predispone in primis per il conto consuntivo, ma anche per la fase di programmazione e verifica. In tal modo si transita verso una nuova concezione di responsabilità dell'istituzione scolastica, in base alla quale occorre: - generare "valore" per la comunità di riferimento; - misurare e rendere riconoscibile tale "valore"; - rendere conto delle proprie azioni e degli effetti prodotti. L'articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 dispone che, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente scolastico, oltre ad essere coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale, può anche avvalersi di docenti collaboratori da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. In sostanza, tale articolo decreta la nascita di uno staff di presidenza a cui partecipano a pieno titolo più figure professionali: infatti, la sinergia e l'interazione fra il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi e il docente che si occupa del POF garantiscono una programmazione didattico-finanziaria integrata. E' previsto che il dirigente scolastico scelga un docente che esplichi le funzioni vicarie, cioè che sostituisca il dirigente stesso in caso di assenza o impedimento. L'esercizio della funzione dirigenziale da parte del docente con funzioni vicarie comporta l'assunzione delle funzioni del dirigente scolastico, ivi compresa la presidenza degli organi collegiali. Tale assunzione di funzioni opera di diritto in caso di assenza del dirigente dal servizio per congedo, aspettativa o altre posizioni di stato o in caso di impedimento, nel senso che il dirigente deve considerarsi impedito in rapporto a situazioni giuridiche o di fatto che trovino riscontro o in un provvedimento formale o in circostanze obiettive in conseguenza delle quali la funzione direttiva viene assunta dal docente con funzione vicaria. Il docente che sostituisce il dirigente scolastico impedito o assente, pur avendo la sua attività rilevanza esterna, non è titolare di una propria competenza, ovvero non ha altra competenza se non semplicemente quella di esercitare in tutto o in parte i poteri dell'organo primario impedito o assente. In altri termini, mentre il dirigente scolastico titolare rappresenta l'ufficio o, addirittura, s'immedesima con l'ufficio stesso, il docente che sostituisce il dirigente scolastico è un semplice preposto all'ufficio e, pur esercitando a tutti gli effetti la funzione dirigenziale e pur divenendo preposto all'ufficio, non ne diventa titolare. Nell'assetto organizzativo dell'istituto scolastico è previsto un organo tecnico che non si trova in posizione di sotto-ordine rispetto al nucleo operativo, ma lo supporta attraverso funzioni tecniche e di analisi. Tale organo è il direttore dei servizi generali e amministrativi, il quale ha alle sue dipendenze il personale ATA, operatori amministrativi e il personale di supporto all'attività didattica. La relazione tra il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi è di tipo gerarchico-funzionale, poiché l'operato del direttore si snoda e si realizza sulla base delle direttive del dirigente scolastico. che testi hai usato per questo compito!?!?!? Filippo IV Il Bello 20/12/2011 20.34.52 @ CHI HA CONCORSO IN TOSCANA Offro una proposta di come forse avrebbe potuto essere redatto il primo elaborato. ----------------------------------------------------------------------------------------- La disciplina normativa della dirigenza scolastica rappresenta il primo nucleo di attuazione della delega conferita dall'articolo 21 della Legge 59/1997, la cosiddetta Legge Bassanini. L'articolo 21, comma 16, della suddetta legge prevedeva: - il conferimento della qualifica dirigenziale contestualmente all'attribuzione alle scuole della personalità giuridica e dell'autonomia; - la definizione dei contenuti e delle specificità della funzione dirigenziale, da individuare secondo criteri ispiratori di fondo consistenti nell'affidamento di compiti autonomi di direzione, coordinamento e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; nel raccordo con le funzioni spettanti agli organi collegiali; nel raccordo con le funzioni dell'amministrazione scolastica periferica; nella responsabilità in ordine ai risultati; nella revisione del sistema di reclutamento e della formazione. La funzione dirigenziale nelle scuole si esplica nei compiti e secondo le modalità previsti dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Da tale decreto si può rilevare che i dirigenti scolastici svolgono un ruolo di particolare complessità e specificità, caratterizzato: - dall'essere preposti al corretto ed efficace funzionamento delle istituzioni funzionalmente e giuridicamente dotate di autonomia, la quale ha per altro rilevanza costituzionale ai sensi del Titolo V della Costituzione; - dall'agire in un contesto dove le responsabilità amministrative e gestionali devono necessariamente integrarsi e rapportarsi ad altri aspetti autonomistici interni all'istituzione stessa e a libertà anch'esse costituzionalmente sancite, come previsto dal D.P.R. 275/1999; - dalla pluralità di relazioni istituzionali che, pur nel contesto di una piena autonomia, derivano dall'oggettiva coesistenza di legislazioni esclusive e concorrenti e dalla progressiva innovazione del sistema dell'istruzione. Il dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato: - assicura il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e formazione; - promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico; - promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, come il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà d'insegnamento da parte dei docenti, la scelta educativa da parte delle famiglie. Il dirigente scolastico esercita le proprie funzioni nel rispetto degli organi collegiali, e in particolare: - ha la legale rappresentanza dell'istituzione scolastica; - ha la titolarità delle relazioni sindacali interne; - deve curare la gestione unitaria e il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, in tutte le sue esplicazioni funzionali, finali o strumentali, di tipo organizzativo, didattico, amministrativo e contabile; - esercita poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, da svolgere nel rispetto delle competenze degli organi collegiali; - ha il potere di adottare atti di gestione delle risorse e del personale, con connessa responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; - ha il compito di predisporre gli strumenti attuativi del Piano dell'offerta formativa; - ha il compito di attivare i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, per l'attuazione del Piano dell'offerta formativa; - ha l'obbligo di relazionare periodicamente al Consiglio d'istituto circa la direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi dell'istituzione scolastica. Il dirigente scolastico, inoltre: - si avvale di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti; - è coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, DSGA, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obblighi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. L'articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 conferisce al dirigente scolastico la rappresentanza dell'istituzione scolastica. Per rappresentanza scolastica s'intende la funzione tipica di talune persone fisiche, operanti nell'ambito di determinate strutture, le quali in se stesse non hanno capacità alcuna di agire, ma devono necessariamente appoggiarsi all'opera e alla volontà di altri soggetti. In tal senso il dirigente scolastico è la persona fisica che meglio di qualunque altra può rappresentare l'istituzione scolastica sia nella volontà che nell'azione: - nella volontà, in quanto ha la facoltà di porre in essere atti dispositivi là dove è chiamato a promuovere e coordinare le attività dell'istituzione scolastica. Presiede, infatti, tutti gli organi collegiali ad eccezione del Consiglio d'istituto, dando esecuzione alle delibere degli stessi, ivi compreso il Consiglio d'istituto, ed esercitando le specifiche funzioni di ordine amministrativo; - nell'azione, mantenendo i rapporti con l'Amministrazione centrale e periferica, con gli enti locali e con gli specialisti che operano sul piano medico-socio-psico-pedagogico. La posizione dei dipendenti della P.A. è completamente cambiata negli ultimi anni, a seguito della nuova disciplina del rapporto di lavoro varata dal D.Lgs. 29/1993. Infatti, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, il citato decreto legislativo lo privatizza o, meglio, lo contrattualizza, ridefinendo il ruolo direzionale. L'attività di contrattazione collettiva nazionale, consistente nello stipulare e sottoscrivere i contratti relativi ai vari comparti e alle diverse aree della dirigenza, è svolta dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto o nell'area. L'articolo 7 del CCNL 24 luglio 2003, relativo alla composizione delle delegazioni, stabilisce per tutti i livelli di contrattazione la costituzione delle delegazioni trattanti, le quali, a livello di istituzione scolastica, sono costituite: - dal dirigente scolastico, per quanto concerne la parte pubblica; - dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, per quanto attiene alle organizzazioni sindacali. Circa le relazioni sindacali a livello di ogni singola istituzione scolastica, l'articolo 6 del CCNL 29 novembre 2007 prevede: - l'informazione preventiva annuale; - l'informazione successiva; - la contrattazione integrativa. La complessità di ogni istituto scolastico pone l'esigenza di impostare un'efficiente ed efficace programmazione, attraverso l'individuazione di obiettivi da raggiungere e risultati da misurare con i relativi strumenti. Spetta al dirigente scolastico predisporre tutte le condizioni organizzative per assicurare una gestione unitaria dell'istituto scolastico, garantendone il perfetto funzionamento. L'attività di programmazione e il conseguente controllo dei risultati comportano la determinazione degli obiettivi, la considerazione delle condizioni interne ed esterne all'istituzione scolastica, la valutazione delle possibili alternative e la definizione di standard per la valutazione del risultato complessivo delle attività, che confluiscono necessariamente nel Piano dell'offerta formativa e nel programma annuale (Bilancio). Nella quotidianità dell'istituto autonomo è pertanto necessario seguire questo percorso per armonizzare la programmazione educativo-didattica con quella finanziaria, affinché si realizzi contestualmente una programmazione integrata, i cui obiettivi didattici e gestionali vanno inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una più efficace erogazione del servizio. Dal punto di vista operativo, il dirigente scolastico, coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, deve anzitutto individuare lo spazio finanziario entro cui far nascere i progetti che, a loro volta, devono trovare legittimazione nel POF. Si tratta di un'azione di coordinamento tra il momento politico e quello tecnico-professionale. Un ulteriore spazio gestionale va individuato nell'espletamento dell'attività negoziale. Il Consiglio d'istituto dovrà individuare i criteri e i limiti di tale attività, entro la quale il dirigente scolastico potrà muoversi. Dalle modalità di svolgimento di queste attività deriverà la qualità della gestione. Infine, bisogna esplicitare e dare conto di ciò che la scuola ha realizzato concretamente, ovvero esporre gli effetti misurabili della propria azione dal punto di vista degli utenti, con riferimento, quindi, al valore sociale delle azioni, degli interventi e dei servizi erogati. In base al D.Lgs. 165/2001 al dirigente scolastico sono attribuiti nuovi e diversi compiti, tra loro eterogenei, che vanno dalla funzione di promozione e coordinamento dell'istituto scolastico alle funzioni di ordine amministrativo, dalla funzione di rappresentanza dell'istituto a quella di presidente, e membro di diritto di uno di essi, degli organi collegiali a livello d'istituto, che tendono a realizzare la partecipazione nella gestione democratica della scuola. Il D.Lgs. 165/2001 elenca dunque una serie di compiti da cui si evince che la mansione dirigenziale è complessa e delicata, soprattutto perché il dirigente scolastico deve svolgere la duplice funzione di: - pubblico funzionario e titolare d'ufficio; - presidente di organi collegiali e membro di diritto di uno di essi. Il dirigente scolastico è titolare di organo (l'istituto scolastico è ufficio-organo) e, come tale, esplicando pubbliche funzioni al servizio dello Stato, è un pubblico funzionario, per ciò stesso anche pubblico ufficiale, nei termini e per effetto della legge penale, articolo 357 del Codice penale. Dalla titolarità dell'ufficio-organo dell'istituto scolastico discende una posizione di supremazia gerarchica del dirigente nei confronti dei docenti e dei non docenti, legati allo Stato da rapporto di pubblico impiego. Dalle relazioni gerarchiche va tenuta distinta l'altra configurazione giuridica del dirigente scolastico, la quale si concreta nella posizione di presidenza degli organi collegiali a livello d'istituto, ad eccezione del Consiglio d'istituto, di cui è, per altro, membro di diritto. In tale configurazione giuridica, al dirigente scolastico viene attribuita in proprio una funzione di predisposizione, propulsione, coordinazione, guida e disciplina dei lavori comuni dell'organo collegiale. Tale funzione viene esercitata al servizio dell'attività collegiale, ma anche con atti posti in essere prima e dopo le riunioni del Collegio. Al dirigente, in quanto presidente di organo collegiale, spetta il dovere di assicurare l'osservanza delle leggi e garantire l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Tra il dirigente scolastico, in quanto presidente di organo collegiale, e gli altri membri del Collegio, in quanto tali, non corre un rapporto specifico di gerarchia. Il presidente è considerato primus inter pares e si trova in una posizione di preminenza, da cui scaturiscono molteplici poteri. Al presidente è attribuita una potestà direttiva consistente nel coordinamento e nella guida di tutta l'attività di cooperazione che ciascun membro è tenuto a fornire, subordinandola allo scopo prefisso. E' chiaro che tale subordinazione può ottenersi soltanto attraverso un'autorità esterna, quale appunto quella del presidente. In base a questo potere, al presidente è data potestà sia di convocare l'organo collegiale con riferimento ad un ordine del giorno previamente comunicato, sia di dirigere la discussione, dare e togliere la parola, stabilire l'ordine delle votazioni, ed altro. Inoltre, tenuto conto che i singoli componenti sono legati al Collegio stesso da un rapporto di supremazia speciale, ne discende che al presidente, in quanto tale, è anche attribuito un potere disciplinare e, quando le sedute sono aperte al pubblico, lo stesso gode di normali poteri di polizia nei confronti del pubblico ammesso ad assistere alla seduta. Il dirigente scolastico è, infine, membro di diritto del Consiglio d'istituto e, in quanto tale, si trova in una posizione paritaria nei confronti degli altri membri eletti. In questa veste non può esercitare, nel corso della seduta, alcuno dei poteri che la legge gli conferisce come titolare di ufficio o presidente degli organi collegiali. Tuttavia, è chiaro che, cessando da tale veste, il dirigente scolastico, essendo capo dell'apparato organizzatorio, ossia dell'ufficio dell'istituzione scolastica che opera ausiliarmente a latere rispetto all'organo collegiale, torna ad essere, nella pienezza dei suoi poteri, il responsabile unico del buon andamento dell'istituzione educativa. La funzione dirigenziale è essenzialmente indirizzata a compiti di promozione e coordinamento dell'istituto scolastico. Dal testo del D.Lgs. 165/2001 emerge una nuova figura di dirigente scolastico non più legato al modello burocratico tradizionale, ma ricco di tratti dinamici, capace di coordinare l'azione educativa della scuola, pronto a qualificarsi non per le sue funzioni esecutivo-amministrative, ma per quelle promozionali e innovative. L'iniziativa promozionale del dirigente scolastico consiste soprattutto nell'impegnare e valorizzare le proprie ed altrui risorse per mettere in moto processi e far avanzare aspirazioni e prospettive: ciò significa saper leggere la realtà, e le stesse norme giuridiche, in termini di possibilità/fattibilità, piuttosto che di difficoltà/limiti/impedimenti. Tuttavia, ciò implica contemporaneamente la capacità di ridefinire la concezione del proprio ruolo e di decidere di abbandonare la preoccupazione dell'assolvimento dei vecchi compiti di direzione/controllo burocratico-amministrativo, per impegnarsi nella ricerca e nell'attuazione di un modello e di uno stile direttivo di tipo culturale, tecnico e scientifico. Tale salto di qualità diventa possibile là dove il dirigente scolastico sia persona di profonda cultura, per far evolvere le situazioni verso chiari obiettivi di trasformazione e innovazione. E' facile comprendere come il ruolo del dirigente si configuri come un ruolo aperto e innovativo, i cui comportamenti non si possono prescrivere poiché vanno costruiti e definiti in modo creativo e processuale, in rapporto dialettico con la dinamica delle varie situazioni. Nel 2001 la scuola ha visto mutare lo strumento del bilancio di previsione, sostituito dal programma annuale. Sulla scorta delle modifiche apportate al bilancio dello stato il principio della programmazione è stato introdotto anche nella gestione scolastica, influenzando in modo diretto e consequenziale il momento della pianificazione didattica e formativa. Infatti, il programma annuale, prevedendo l'interrelazione e la connessione tra le risorse finanziarie e gli obiettivi didattici e formativi, ha riportato il POF ad un momento di esclusiva pianificazione didattica, attribuendogli caratteristiche di flessibilità, adattabilità e snellezza. La pianificazione del POF sembra iniziare con l'input del Consiglio di istituto, ma non è il punto zero quello dal quale parte. L'articolo 3 del D.P.R. 275/1999 elenca tre variabili da cui il POF deve muovere: - gli obiettivi nazionali; - la programmazione territoriale; - gli obiettivi locali. Il POF rappresenta lo strumento progettuale, ma anche giuridico-organizzativo, per sintetizzare i molteplici aspetti della vita della scuola di natura didattica, organizzativa e finanziaria. Al di là dell'adempimento formale, l'elaborazione del POF sostanzia l'autonomia funzionale delle singole unità scolastiche che si esplica proprio nella capacità tecnica e giuridica di progettare e realizzare un proprio Piano dell'offerta formativa, Legge n. 59 del 15 marzo 1997. Il Piano, infatti, rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. In seguito all'attribuzione della personalità giuridica, ogni scuola è chiamata a rafforzare la propria capacità in materia di progettazione educativa, predisponendo, attraverso il POF, una sorta di atto di indirizzo impegnativo per tutti i soggetti della comunità scolastica. La scuola ha dunque una precisa responsabilità nell'elaborazione e attuazione di una propria proposta formativa, in grado di rispondere ai bisogni diversificati del contesto in cui opera, degli allievi che accoglie, degli utenti a cui si rivolge, siano essi genitori, il mondo produttivo o la comunità di riferimento. Il valore del POF risiede nella sua funzione di programmazione unitaria del servizio d'istruzione erogato da ogni specifico istituto scolastico, con l'obiettivo di garantire a tutte le componenti interessate, interne ed esterne alla scuola, partecipazione, trasparenza, possibilità di controllo degli impegni sottoscritti. Il dirigente scolastico elabora una serie di relazioni indirizzate al Consiglio d'istituto al fine di garantire la più ampia informazione e un raccordo tra gli organi dell'istituto scolastico. Le prime relazioni illustrative sono quelle che accompagnano la nascita del programma annuale, la sua verifica e la messa in atto del conto consuntivo. Lo strumento per il rendiconto nella scuola può essere individuato negli elaborati illustrativi che il dirigente predispone in primis per il conto consuntivo, ma anche per la fase di programmazione e verifica. In tal modo si transita verso una nuova concezione di responsabilità dell'istituzione scolastica, in base alla quale occorre: - generare "valore" per la comunità di riferimento; - misurare e rendere riconoscibile tale "valore"; - rendere conto delle proprie azioni e degli effetti prodotti. L'articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 dispone che, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente scolastico, oltre ad essere coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale, può anche avvalersi di docenti collaboratori da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. In sostanza, tale articolo decreta la nascita di uno staff di presidenza a cui partecipano a pieno titolo più figure professionali: infatti, la sinergia e l'interazione fra il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi e il docente che si occupa del POF garantiscono una programmazione didattico-finanziaria integrata. E' previsto che il dirigente scolastico scelga un docente che esplichi le funzioni vicarie, cioè che sostituisca il dirigente stesso in caso di assenza o impedimento. L'esercizio della funzione dirigenziale da parte del docente con funzioni vicarie comporta l'assunzione delle funzioni del dirigente scolastico, ivi compresa la presidenza degli organi collegiali. Tale assunzione di funzioni opera di diritto in caso di assenza del dirigente dal servizio per congedo, aspettativa o altre posizioni di stato o in caso di impedimento, nel senso che il dirigente deve considerarsi impedito in rapporto a situazioni giuridiche o di fatto che trovino riscontro o in un provvedimento formale o in circostanze obiettive in conseguenza delle quali la funzione direttiva viene assunta dal docente con funzione vicaria. Il docente che sostituisce il dirigente scolastico impedito o assente, pur avendo la sua attività rilevanza esterna, non è titolare di una propria competenza, ovvero non ha altra competenza se non semplicemente quella di esercitare in tutto o in parte i poteri dell'organo primario impedito o assente. In altri termini, mentre il dirigente scolastico titolare rappresenta l'ufficio o, addirittura, s'immedesima con l'ufficio stesso, il docente che sostituisce il dirigente scolastico è un semplice preposto all'ufficio e, pur esercitando a tutti gli effetti la funzione dirigenziale e pur divenendo preposto all'ufficio, non ne diventa titolare. Nell'assetto organizzativo dell'istituto scolastico è previsto un organo tecnico che non si trova in posizione di sotto-ordine rispetto al nucleo operativo, ma lo supporta attraverso funzioni tecniche e di analisi. Tale organo è il direttore dei servizi generali e amministrativi, il quale ha alle sue dipendenze il personale ATA, operatori amministrativi e il personale di supporto all'attività didattica. La relazione tra il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi è di tipo gerarchico-funzionale, poiché l'operato del direttore si snoda e si realizza sulla base delle direttive del dirigente scolastico. @ CHI HA CONCORSO IN TOSCANA Offro una proposta di come forse avrebbe potuto essere redatto il primo elaborato. ----------------------------------------------------------------------------------------- La disciplina normativa della dirigenza scolastica rappresenta il primo nucleo di attuazione della delega conferita dall'articolo 21 della Legge 59/1997, la cosiddetta Legge Bassanini. L'articolo 21, comma 16, della suddetta legge prevedeva: - il conferimento della qualifica dirigenziale contestualmente all'attribuzione alle scuole della personalità giuridica e dell'autonomia; - la definizione dei contenuti e delle specificità della funzione dirigenziale, da individuare secondo criteri ispiratori di fondo consistenti nell'affidamento di compiti autonomi di direzione, coordinamento e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; nel raccordo con le funzioni spettanti agli organi collegiali; nel raccordo con le funzioni dell'amministrazione scolastica periferica; nella responsabilità in ordine ai risultati; nella revisione del sistema di reclutamento e della formazione. La funzione dirigenziale nelle scuole si esplica nei compiti e secondo le modalità previsti dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Da tale decreto si può rilevare che i dirigenti scolastici svolgono un ruolo di particolare complessità e specificità, caratterizzato: - dall'essere preposti al corretto ed efficace funzionamento delle istituzioni funzionalmente e giuridicamente dotate di autonomia, la quale ha per altro rilevanza costituzionale ai sensi del Titolo V della Costituzione; - dall'agire in un contesto dove le responsabilità amministrative e gestionali devono necessariamente integrarsi e rapportarsi ad altri aspetti autonomistici interni all'istituzione stessa e a libertà anch'esse costituzionalmente sancite, come previsto dal D.P.R. 275/1999; - dalla pluralità di relazioni istituzionali che, pur nel contesto di una piena autonomia, derivano dall'oggettiva coesistenza di legislazioni esclusive e concorrenti e dalla progressiva innovazione del sistema dell'istruzione. Il dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato: - assicura il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e formazione; - promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico; - promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, come il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà d'insegnamento da parte dei docenti, la scelta educativa da parte delle famiglie. Il dirigente scolastico esercita le proprie funzioni nel rispetto degli organi collegiali, e in particolare: - ha la legale rappresentanza dell'istituzione scolastica; - ha la titolarità delle relazioni sindacali interne; - deve curare la gestione unitaria e il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, in tutte le sue esplicazioni funzionali, finali o strumentali, di tipo organizzativo, didattico, amministrativo e contabile; - esercita poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, da svolgere nel rispetto delle competenze degli organi collegiali; - ha il potere di adottare atti di gestione delle risorse e del personale, con connessa responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; - ha il compito di predisporre gli strumenti attuativi del Piano dell'offerta formativa; - ha il compito di attivare i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, per l'attuazione del Piano dell'offerta formativa; - ha l'obbligo di relazionare periodicamente al Consiglio d'istituto circa la direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi dell'istituzione scolastica. Il dirigente scolastico, inoltre: - si avvale di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti; - è coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, DSGA, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obblighi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. L'articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 conferisce al dirigente scolastico la rappresentanza dell'istituzione scolastica. Per rappresentanza scolastica s'intende la funzione tipica di talune persone fisiche, operanti nell'ambito di determinate strutture, le quali in se stesse non hanno capacità alcuna di agire, ma devono necessariamente appoggiarsi all'opera e alla volontà di altri soggetti. In tal senso il dirigente scolastico è la persona fisica che meglio di qualunque altra può rappresentare l'istituzione scolastica sia nella volontà che nell'azione: - nella volontà, in quanto ha la facoltà di porre in essere atti dispositivi là dove è chiamato a promuovere e coordinare le attività dell'istituzione scolastica. Presiede, infatti, tutti gli organi collegiali ad eccezione del Consiglio d'istituto, dando esecuzione alle delibere degli stessi, ivi compreso il Consiglio d'istituto, ed esercitando le specifiche funzioni di ordine amministrativo; - nell'azione, mantenendo i rapporti con l'Amministrazione centrale e periferica, con gli enti locali e con gli specialisti che operano sul piano medico-socio-psico-pedagogico. La posizione dei dipendenti della P.A. è completamente cambiata negli ultimi anni, a seguito della nuova disciplina del rapporto di lavoro varata dal D.Lgs. 29/1993. Infatti, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, il citato decreto legislativo lo privatizza o, meglio, lo contrattualizza, ridefinendo il ruolo direzionale. L'attività di contrattazione collettiva nazionale, consistente nello stipulare e sottoscrivere i contratti relativi ai vari comparti e alle diverse aree della dirigenza, è svolta dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto o nell'area. L'articolo 7 del CCNL 24 luglio 2003, relativo alla composizione delle delegazioni, stabilisce per tutti i livelli di contrattazione la costituzione delle delegazioni trattanti, le quali, a livello di istituzione scolastica, sono costituite: - dal dirigente scolastico, per quanto concerne la parte pubblica; - dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, per quanto attiene alle organizzazioni sindacali. Circa le relazioni sindacali a livello di ogni singola istituzione scolastica, l'articolo 6 del CCNL 29 novembre 2007 prevede: - l'informazione preventiva annuale; - l'informazione successiva; - la contrattazione integrativa. La complessità di ogni istituto scolastico pone l'esigenza di impostare un'efficiente ed efficace programmazione, attraverso l'individuazione di obiettivi da raggiungere e risultati da misurare con i relativi strumenti. Spetta al dirigente scolastico predisporre tutte le condizioni organizzative per assicurare una gestione unitaria dell'istituto scolastico, garantendone il perfetto funzionamento. L'attività di programmazione e il conseguente controllo dei risultati comportano la determinazione degli obiettivi, la considerazione delle condizioni interne ed esterne all'istituzione scolastica, la valutazione delle possibili alternative e la definizione di standard per la valutazione del risultato complessivo delle attività, che confluiscono necessariamente nel Piano dell'offerta formativa e nel programma annuale (Bilancio). Nella quotidianità dell'istituto autonomo è pertanto necessario seguire questo percorso per armonizzare la programmazione educativo-didattica con quella finanziaria, affinché si realizzi contestualmente una programmazione integrata, i cui obiettivi didattici e gestionali vanno inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una più efficace erogazione del servizio. Dal punto di vista operativo, il dirigente scolastico, coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, deve anzitutto individuare lo spazio finanziario entro cui far nascere i progetti che, a loro volta, devono trovare legittimazione nel POF. Si tratta di un'azione di coordinamento tra il momento politico e quello tecnico-professionale. Un ulteriore spazio gestionale va individuato nell'espletamento dell'attività negoziale. Il Consiglio d'istituto dovrà individuare i criteri e i limiti di tale attività, entro la quale il dirigente scolastico potrà muoversi. Dalle modalità di svolgimento di queste attività deriverà la qualità della gestione. Infine, bisogna esplicitare e dare conto di ciò che la scuola ha realizzato concretamente, ovvero esporre gli effetti misurabili della propria azione dal punto di vista degli utenti, con riferimento, quindi, al valore sociale delle azioni, degli interventi e dei servizi erogati. In base al D.Lgs. 165/2001 al dirigente scolastico sono attribuiti nuovi e diversi compiti, tra loro eterogenei, che vanno dalla funzione di promozione e coordinamento dell'istituto scolastico alle funzioni di ordine amministrativo, dalla funzione di rappresentanza dell'istituto a quella di presidente, e membro di diritto di uno di essi, degli organi collegiali a livello d'istituto, che tendono a realizzare la partecipazione nella gestione democratica della scuola. Il D.Lgs. 165/2001 elenca dunque una serie di compiti da cui si evince che la mansione dirigenziale è complessa e delicata, soprattutto perché il dirigente scolastico deve svolgere la duplice funzione di: - pubblico funzionario e titolare d'ufficio; - presidente di organi collegiali e membro di diritto di uno di essi. Il dirigente scolastico è titolare di organo (l'istituto scolastico è ufficio-organo) e, come tale, esplicando pubbliche funzioni al servizio dello Stato, è un pubblico funzionario, per ciò stesso anche pubblico ufficiale, nei termini e per effetto della legge penale, articolo 357 del Codice penale. Dalla titolarità dell'ufficio-organo dell'istituto scolastico discende una posizione di supremazia gerarchica del dirigente nei confronti dei docenti e dei non docenti, legati allo Stato da rapporto di pubblico impiego. Dalle relazioni gerarchiche va tenuta distinta l'altra configurazione giuridica del dirigente scolastico, la quale si concreta nella posizione di presidenza degli organi collegiali a livello d'istituto, ad eccezione del Consiglio d'istituto, di cui è, per altro, membro di diritto. In tale configurazione giuridica, al dirigente scolastico viene attribuita in proprio una funzione di predisposizione, propulsione, coordinazione, guida e disciplina dei lavori comuni dell'organo collegiale. Tale funzione viene esercitata al servizio dell'attività collegiale, ma anche con atti posti in essere prima e dopo le riunioni del Collegio. Al dirigente, in quanto presidente di organo collegiale, spetta il dovere di assicurare l'osservanza delle leggi e garantire l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Tra il dirigente scolastico, in quanto presidente di organo collegiale, e gli altri membri del Collegio, in quanto tali, non corre un rapporto specifico di gerarchia. Il presidente è considerato primus inter pares e si trova in una posizione di preminenza, da cui scaturiscono molteplici poteri. Al presidente è attribuita una potestà direttiva consistente nel coordinamento e nella guida di tutta l'attività di cooperazione che ciascun membro è tenuto a fornire, subordinandola allo scopo prefisso. E' chiaro che tale subordinazione può ottenersi soltanto attraverso un'autorità esterna, quale appunto quella del presidente. In base a questo potere, al presidente è data potestà sia di convocare l'organo collegiale con riferimento ad un ordine del giorno previamente comunicato, sia di dirigere la discussione, dare e togliere la parola, stabilire l'ordine delle votazioni, ed altro. Inoltre, tenuto conto che i singoli componenti sono legati al Collegio stesso da un rapporto di supremazia speciale, ne discende che al presidente, in quanto tale, è anche attribuito un potere disciplinare e, quando le sedute sono aperte al pubblico, lo stesso gode di normali poteri di polizia nei confronti del pubblico ammesso ad assistere alla seduta. Il dirigente scolastico è, infine, membro di diritto del Consiglio d'istituto e, in quanto tale, si trova in una posizione paritaria nei confronti degli altri membri eletti. In questa veste non può esercitare, nel corso della seduta, alcuno dei poteri che la legge gli conferisce come titolare di ufficio o presidente degli organi collegiali. Tuttavia, è chiaro che, cessando da tale veste, il dirigente scolastico, essendo capo dell'apparato organizzatorio, ossia dell'ufficio dell'istituzione scolastica che opera ausiliarmente a latere rispetto all'organo collegiale, torna ad essere, nella pienezza dei suoi poteri, il responsabile unico del buon andamento dell'istituzione educativa. La funzione dirigenziale è essenzialmente indirizzata a compiti di promozione e coordinamento dell'istituto scolastico. Dal testo del D.Lgs. 165/2001 emerge una nuova figura di dirigente scolastico non più legato al modello burocratico tradizionale, ma ricco di tratti dinamici, capace di coordinare l'azione educativa della scuola, pronto a qualificarsi non per le sue funzioni esecutivo-amministrative, ma per quelle promozionali e innovative. L'iniziativa promozionale del dirigente scolastico consiste soprattutto nell'impegnare e valorizzare le proprie ed altrui risorse per mettere in moto processi e far avanzare aspirazioni e prospettive: ciò significa saper leggere la realtà, e le stesse norme giuridiche, in termini di possibilità/fattibilità, piuttosto che di difficoltà/limiti/impedimenti. Tuttavia, ciò implica contemporaneamente la capacità di ridefinire la concezione del proprio ruolo e di decidere di abbandonare la preoccupazione dell'assolvimento dei vecchi compiti di direzione/controllo burocratico-amministrativo, per impegnarsi nella ricerca e nell'attuazione di un modello e di uno stile direttivo di tipo culturale, tecnico e scientifico. Tale salto di qualità diventa possibile là dove il dirigente scolastico sia persona di profonda cultura, per far evolvere le situazioni verso chiari obiettivi di trasformazione e innovazione. E' facile comprendere come il ruolo del dirigente si configuri come un ruolo aperto e innovativo, i cui comportamenti non si possono prescrivere poiché vanno costruiti e definiti in modo creativo e processuale, in rapporto dialettico con la dinamica delle varie situazioni. Nel 2001 la scuola ha visto mutare lo strumento del bilancio di previsione, sostituito dal programma annuale. Sulla scorta delle modifiche apportate al bilancio dello stato il principio della programmazione è stato introdotto anche nella gestione scolastica, influenzando in modo diretto e consequenziale il momento della pianificazione didattica e formativa. Infatti, il programma annuale, prevedendo l'interrelazione e la connessione tra le risorse finanziarie e gli obiettivi didattici e formativi, ha riportato il POF ad un momento di esclusiva pianificazione didattica, attribuendogli caratteristiche di flessibilità, adattabilità e snellezza. La pianificazione del POF sembra iniziare con l'input del Consiglio di istituto, ma non è il punto zero quello dal quale parte. L'articolo 3 del D.P.R. 275/1999 elenca tre variabili da cui il POF deve muovere: - gli obiettivi nazionali; - la programmazione territoriale; - gli obiettivi locali. Il POF rappresenta lo strumento progettuale, ma anche giuridico-organizzativo, per sintetizzare i molteplici aspetti della vita della scuola di natura didattica, organizzativa e finanziaria. Al di là dell'adempimento formale, l'elaborazione del POF sostanzia l'autonomia funzionale delle singole unità scolastiche che si esplica proprio nella capacità tecnica e giuridica di progettare e realizzare un proprio Piano dell'offerta formativa, Legge n. 59 del 15 marzo 1997. Il Piano, infatti, rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. In seguito all'attribuzione della personalità giuridica, ogni scuola è chiamata a rafforzare la propria capacità in materia di progettazione educativa, predisponendo, attraverso il POF, una sorta di atto di indirizzo impegnativo per tutti i soggetti della comunità scolastica. La scuola ha dunque una precisa responsabilità nell'elaborazione e attuazione di una propria proposta formativa, in grado di rispondere ai bisogni diversificati del contesto in cui opera, degli allievi che accoglie, degli utenti a cui si rivolge, siano essi genitori, il mondo produttivo o la comunità di riferimento. Il valore del POF risiede nella sua funzione di programmazione unitaria del servizio d'istruzione erogato da ogni specifico istituto scolastico, con l'obiettivo di garantire a tutte le componenti interessate, interne ed esterne alla scuola, partecipazione, trasparenza, possibilità di controllo degli impegni sottoscritti. Il dirigente scolastico elabora una serie di relazioni indirizzate al Consiglio d'istituto al fine di garantire la più ampia informazione e un raccordo tra gli organi dell'istituto scolastico. Le prime relazioni illustrative sono quelle che accompagnano la nascita del programma annuale, la sua verifica e la messa in atto del conto consuntivo. Lo strumento per il rendiconto nella scuola può essere individuato negli elaborati illustrativi che il dirigente predispone in primis per il conto consuntivo, ma anche per la fase di programmazione e verifica. In tal modo si transita verso una nuova concezione di responsabilità dell'istituzione scolastica, in base alla quale occorre: - generare "valore" per la comunità di riferimento; - misurare e rendere riconoscibile tale "valore"; - rendere conto delle proprie azioni e degli effetti prodotti. L'articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 dispone che, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente scolastico, oltre ad essere coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale, può anche avvalersi di docenti collaboratori da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. In sostanza, tale articolo decreta la nascita di uno staff di presidenza a cui partecipano a pieno titolo più figure professionali: infatti, la sinergia e l'interazione fra il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi e il docente che si occupa del POF garantiscono una programmazione didattico-finanziaria integrata. E' previsto che il dirigente scolastico scelga un docente che esplichi le funzioni vicarie, cioè che sostituisca il dirigente stesso in caso di assenza o impedimento. L'esercizio della funzione dirigenziale da parte del docente con funzioni vicarie comporta l'assunzione delle funzioni del dirigente scolastico, ivi compresa la presidenza degli organi collegiali. Tale assunzione di funzioni opera di diritto in caso di assenza del dirigente dal servizio per congedo, aspettativa o altre posizioni di stato o in caso di impedimento, nel senso che il dirigente deve considerarsi impedito in rapporto a situazioni giuridiche o di fatto che trovino riscontro o in un provvedimento formale o in circostanze obiettive in conseguenza delle quali la funzione direttiva viene assunta dal docente con funzione vicaria. Il docente che sostituisce il dirigente scolastico impedito o assente, pur avendo la sua attività rilevanza esterna, non è titolare di una propria competenza, ovvero non ha altra competenza se non semplicemente quella di esercitare in tutto o in parte i poteri dell'organo primario impedito o assente. In altri termini, mentre il dirigente scolastico titolare rappresenta l'ufficio o, addirittura, s'immedesima con l'ufficio stesso, il docente che sostituisce il dirigente scolastico è un semplice preposto all'ufficio e, pur esercitando a tutti gli effetti la funzione dirigenziale e pur divenendo preposto all'ufficio, non ne diventa titolare. Nell'assetto organizzativo dell'istituto scolastico è previsto un organo tecnico che non si trova in posizione di sotto-ordine rispetto al nucleo operativo, ma lo supporta attraverso funzioni tecniche e di analisi. Tale organo è il direttore dei servizi generali e amministrativi, il quale ha alle sue dipendenze il personale ATA, operatori amministrativi e il personale di supporto all'attività didattica. La relazione tra il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi è di tipo gerarchico-funzionale, poiché l'operato del direttore si snoda e si realizza sulla base delle direttive del dirigente scolastico. | |
Rispondi |
Da: perché? | 30/06/2013 15:11:18 |
cosa c'è che non va? | |
Rispondi |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: @ filippo il bello | 30/06/2013 16:13:25 |
che non va ? Niente, ma è talmente completo che mi interessa acquistare il libro per... non volevo dirlo... prepararmi ad essere ds... immissione imminente! :-) | |
Rispondi |
Da: forse volevi dire | 30/06/2013 16:38:34 |
immi niente? | |
Rispondi |
Da: @ filippo il bello | 30/06/2013 16:43:25 |
no, "IMMINENTE" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Rispondi |
Da: perchè? | 30/06/2013 19:43:55 |
filippo il bello è stato immesso? | |
Rispondi |
Da: ciao ciao ciao | 30/06/2013 20:11:55 |
Filippo lo vogliono in >Cina! Auguri Filippo!!!!! | |
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Da: Riflessioni sulle buste trasparenti | 30/06/2013 21:13:29 |
Dalla pagina Facebook " Dirigere domani " - post di Renzo Caliari In questi giorni gira insistentemente la voce che il Consiglio di Stato smonterà la sentenza del TAR sul concorso per Dirigenti Scolastici e che gli idonei potranno finalmente prendere servizio come se nulla fosse. Questo accadrebbe perché le buste hanno un valore di opacità elevato. Che la busta sia trasparente è di tutta evidenza, lo si desume inequivocabilmente dalla perizia. Tuttavia, secondo queste voci, avrebbe un indice di opacità elevato. Se queste voci siano alimentate da qualche mitomane buontempone, da qualche politico loquace in cerca di consenso a buon mercato o da qualcuno troppo informato non è dato sapere. Però alcune certezze ci sono. La perizia dice che le buste hanno un'opacità media del 96% ritenuta "congrua per la segretezza epistolare di tipo comune". Questo significa che se Pierino vuole scrivere alla sua innamorata una missiva d'amore può usare le famose buste Sandy poiché esse hanno un'opacità "congrua" a garantire la riservatezza delle sue effusioni amorose. Ma se la corrispondenza epistolare non fosse di tipo comune, insomma se Pierino dovesse inviare al fisco dati SENSIBILI sul proprio stato di salute, sulle proprie convinzioni politiche o sulle proprie abitudini sessuali sarebbe bene che Pierino non usasse quelle buste. Quelle hanno un'opacità congrua solo per la corrispondenza "epistolare di tipo comune". Non per la corrispondenza epistolare che contiene dati sensibili. Allo stesso modo quella busta non sarà adeguata se l'ambasciatore italiano in Katanga vorrà comunicare informazioni riservate ai propri governanti. Non sarà congrua se dovrà contenere un assegno per l'acquisto di un immobile a un'asta giudiziaria o l'offerta per la gara d'appalto per la costruzione di un'autostrada. Forse non è adeguata neppure a garantire l'anonimato in un concorso pubblico per Dirigenti Scolastici dove le vite di candidati ed esaminatori, facendo lo stesso mestiere di educatore e calpestando i pavimenti delle stesse scuole, si sono intrecciate mille volte, fuori o dentro gli edifici scolastici. D'altronde che le buste fossero realmente trasparenti il perito lo dice con chiarezza. Al punto che si rifiuta di testare la loro trasparenza in un ambiente assolato dove dà per scontata la trasparenza. Eppure in quella perizia c'è quello strano riferimento: "congrue per il segreto epistolare di tipo comune". Ovviamente nella corrispondenza di tipo comune Pierino, Angelina e Gigetta piegano il foglio su cui hanno scritto: "Quanto mi ami?". Lo piegano per ben due volte. Cosa che nessuno ha fatto con i cartoncini anagrafici del concorso, che quindi erano visibili a tutti. Ma supponiamo, pur senza concederlo, che la busta sia davvero mooooolto opaca, al punto da essere "congrua a garantire l'anonimato nei concorsi pubblici". Può essere contemporaneamente trasparente? Può essere trasparente un foglio di carta opaco? La risposta è SI. Il perché ce lo spiega la perizia del dott. Valente alla pagina 9. La trasparenza della carta dipende dal CLOG. Cosa è il CLOG? E' un incrocio di 4 cose: 1) "C" come la Composizione della carta; 2) "L" come la Lisciatura della superficie; 3) "O" come l'Opacità; 4) "G" come la Grammatura, cioè il peso. Cioè se anche quella busta fosse molto opaca essa risulterebbe trasparente a causa della sua scarsa grammatura, appena 80 grammi/metro quadrato. E' per questo che il contenuto di quella busta è assai visibile. Perché la grammatura della carta è molto bassa. Pierino, invece, quando scrive alla sua morosa non ha motivo per essere preoccupato. Egli va al supermercato e compra una busta a casaccio. Ma probabilmente ne acquista una con Grammatura da 90gr/mq, che è la più diffusa, o da 100 gr/mq. Mentre quella del concorso era da 80 gr/mq. Per questo motivo è credibile e sperabile che le molte voci che girano siano frutto di qualche mitomane buontempone o di qualche politico loquace in cerca di consenso a buon mercato. E poi, come sempre accade, siano dilatate e distorte dal potere amplificante della rete. | |
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Da: sic! Adesso è chiaro... | 30/06/2013 21:35:29 |
Venti di bufera percuotono l'USR Calabria di Lucio Ficara 29/06/2013 Dopo la notizia che ha visto interrompere bruscamente le relazioni sindacali tra le segreterie regionali Calabresi di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal, ANP e GILDA Unams e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria guidato dal Dott. Francesco Mercurio, arriva puntuale l'intervento fermo e deciso di due esponenti del partito democratico calabrese a sostegno dei sindacati. Si tratta degli onorevoli Nino De Gaetano e Carlo Guccione, quest'ultimo vice presidente della commissione speciale di vigilanza del Consiglio Regionale della Calabria , che si sono detti molto preoccupati per l' atteggiamento irresponsabile, volto a non garantire i cogenti criteri di trasparenza nelle scelte operative del direttore generale dell'USR Calabria. Nello specifico, i due politici calabresi, puntano la loro attenzione sulla vicenda poco limpida, nella forma e nel contenuto, riguardante l'istituzione di un "Comitato regionale per il Coordinamento funzionale del Sistema Nazionale di Valutazione" che, giustamente e con senso di responsabilità istituzionale, le sigle sindacali contestano nel metodo e nel merito. Di fronte agli enormi problemi della Scuola calabrese di ogni ordine e grado, occorrerebbe maggiore attenzione alle istanze e al ruolo che le organizzazioni di categoria rivestono soprattutto in un momento delicato come questo. La situazione del mondo della scuola in Calabria, non è così rosea, da potere sopportare comportamenti, che a dire dei sindacati, hanno una vocazione autoritaria e una deriva dispotica da parte di chi, invece dovrebbe garantire, trasparenza e certezza delle norme. Se i sindacati sono giunti ad una decisione così drastica come quella di interrompere le relazioni con l'USR, ciò sta a significare che la misura è davvero colma e quindi secondo i due rappresentanti del partito democratico, è auspicabile o addirittura inevitabile che gli organismi di livello superiore intervengano su questo, come su tanti altri problemi già sollevati in precedenza fra cui, ad esempio, quello riguardante il contingente del sostegno in Calabria. In buona sostanza sia De Gaetano che Guccione condividono e sostengono l'iniziativa delle sigle sindacali di interessare il Ministero dell'Istruzione e di porre l'attenzione sul caso Calabria presso un tavolo nazionale, interessando le segreterie nazionali di riferimento. Gli stessi esponenti del PD calabresi chiederanno immediatamente un incontro con il Ministro dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza per discutere nel merito della questione. Questa grave situazione esplosa in questi ultimi giorni, ha coinvolto anche diversi dirigenti scolastici che sono corsi in sostegno del loro direttore generale , ma invece molti altri, con spirito libero e autonomia di pensiero, hanno preferito restare fuori da queste beghe di potere. L'aria che tira sull'USR Calabria è quella di vento di bufera , ma restiamo in attesa di comprendere quale piega prenderà la vicenda e se ci sarà un intervento personale del ministro Maria Chiara Carrozza. | |
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Da: milanodabere | 30/06/2013 22:00:36 |
@riflessioni Rifletti ancora che vai bene | |
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Da: @ Riflessioni | 30/06/2013 22:28:46 |
Gli unici chiamati a riflettere sono i giudici, tutto il resto ormai non conta più. | |
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Da: @ @ RIFLESSIONI | 01/07/2013 00:43:31 |
..................................... | |
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Da: veggente | 01/07/2013 00:46:52 |
PREVEDO, PER GLI IDONEI, UNO SCONTO SUL CORSO DI FORMAZIONE PER QUELLI CHE STANNO SEGUENDO SEMINARI, MASTER... ORGANIZZATI DALL'USR E DI CUI SOLO IN POCHI NE CONOSCONO L'ESISTENZA..... ... UN DUBBIO SORGE SPONTANEO..... ... MI SBAGLIERO' ANCHE QUESTA VOLTA?!!?!?!?!? | |
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Da: veggente | 01/07/2013 00:47:35 |
RETTIFICA PREVEDO, PER GLI IDONEI, UNO SCONTO SUL CORSO DI FORMAZIONE PER QUELLI CHE STANNO SEGUENDO SEMINARI, MASTER... ORGANIZZATI DALL'USR!?!?!?! (MI CHIEDO!) E DI CUI SOLO IN POCHI NE CONOSCONO L'ESISTENZA..... ... UN DUBBIO SORGE SPONTANEO..... ... MI SBAGLIERO' ANCHE QUESTA VOLTA?!!?!?!?!? | |
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Da: @ curiosità | 01/07/2013 02:00:33 |
sono schifato!!!!!!!!!!!!!!!! | |
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Da: a veggente | 01/07/2013 08:17:56 |
la rettifica è ancor più contorta del testo da rettificare | |
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Da: @ curiosit | 01/07/2013 08:35:46 |
me sò adeguata al linguaggio della commissione... ... linguaggio criptato... chi ha voluto intendere ha inteso! | |
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Da: Sput-nick | 01/07/2013 10:31:42 |
Edizione straordinaria del notiziario di R-ds A grande richiesta, è stato indetto un corso di formazione, in vista del prossimo concorso per dirigenti scolastici. Il corso, tenuto da un gruppo di idonei e intitolato "come superare il concorso a botta sicura", sarà articolato nei due seguenti moduli: 1) "copia e incolla: se no ti ATTAK al tram "; 2) "come rendere riconoscibile la propria identità in un compito anonimo, un'alternativa alla firma digitale". Naturalmente il master sarà organizzato in collaborazione con l' URS ( Ufficio Riconoscibilità e Scopiazzature) . | |
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Da: @ sput | 01/07/2013 10:55:28 |
botta...sicura! | |
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Da: @ sput | 01/07/2013 13:05:45 |
silenzio "stampa" | |
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Da: @ sput | 01/07/2013 13:11:37 |
mi stai facendo morire... di risate... ma ora fermati, datti una calmata!!! "intelligenti pauca" ... come vedi anch'io che di latino non so un tubo ogni tanto ci spiaccico qualche citazione... | |
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Da: Sput-nick | 01/07/2013 14:41:21 |
Errata Ci scusiamo con i signori radioascoltatori, ma dobbiamo retttificare la notizia di questa mattina. Il corso si articola in tre moduli, non in due. Il terzo modulo è: 3) Lingua straniera: Italiano ! A risentirci, buon pomeriggio a tutti | |
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Da: quel calabrese | 01/07/2013 14:45:12 |
ha fatto e continuerà a fare quello che vuole , nessuno fermerà né lui né i suoi bravi.... anche il tar ha dato ragione a uno dei bravi; vedremo se il Potere si estenderà al CdS | |
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Da: Una informazione | 01/07/2013 16:17:22 |
Sicuramente si. Questa è l'Italia! | |
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Da: intanto | 01/07/2013 20:53:37 |
li stanno assumendo (calabresi)... | |
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Da: agendina | 01/07/2013 21:42:17 |
Da: Sput-nick 01/07/2013 14.41.21 Errata Ci scusiamo con i signori radioascoltatori, ma dobbiamo rettificare la notizia di questa mattina. Il corso si articola in tre moduli, non in due. Il terzo modulo è: 3) Lingua straniera: Italiano ! basta sput, se rido mi distraggo... | |
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