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Concorso dirigenti scolastici - Il ricorso
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Da: ............... | 18/03/2013 08:42:03 |
E' incredibile quanto la infanghi! Ossessione, follia e cattiveria allo stato puro! Pensa sempre a lei. Ossessivamente. Se non avessi visto con i miei occhi non ci avrei mai creduto. Nauseante. Ha ragione quell'altra: evidente complesso di inferiorità . Adios cara | |
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Da: In Campania | 18/03/2013 09:41:24 |
molte cose saranno sistemate, finalmente! | |
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Da: @ Campani | 18/03/2013 21:13:18 |
Spero che da voi inizi una grande inchiesta giudiziaria su questo concorso, e che si allargi a macchia d'olio fino ad investire anche le altre regioni. In bocca al lupo! Che la giustizia trionfi finalmente! | |
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Da: CALABRESI IMPARATE DALLE ALTRE REGIONI | 18/03/2013 21:51:44 |
Concorso Ds in Campania: dal Tar alla Procura di Aldo Domenico Ficara Dalle pagine del quotidiano Il Mattino si può leggere che nell'ambito di un'inchiesta sul concorso per dirigenti scolastici in Campania, sospeso dal Tar competente per territorio il 6 febbraio scorso, un dirigente di un ufficio scolastico provinciale della regione Campania risulterebbe indagato dalla Procura di Napoli Le Fiamme Gialle, infatti, su disposizione della Procura di Napoli, hanno perquisito gli uffici presso il Provveditorato di Caserta, l'abitazione del dirigente e il suo ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione a Roma, dove conservava un incarico. A tal proposito è bene ricordare che da alcuni candidati casertani al concorso a Ds erano state sollevate diverse irregolarità riguardanti le incompatibilità per alcuni componenti della commissione esaminatrice. In particolare nelle denunce si riferiva di componenti di commissione referenti di un sindacato; di componenti che avevano fatto parte del comitato scientifico ed erano stati docenti di un corso di preparazione al concorso; di componenti che avevano svolto un master di preparazione al concorso dove tra i partecipanti al master ben nove candidati avevano superato le prove scritte del concorso. Tutta una serie di denunce per le quali sta indagando la Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura partenopea, che potrebbero avere seri profili penali e pesanti risvolti deontologici verso una procedura concorsuale più volte screditata a livello nazionale (vedi i casi giudiziari del Molise e della Lombardia). | |
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Da: Forza calabresi | 18/03/2013 23:30:39 |
andiamo avanti! | |
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Da: ............... | 19/03/2013 11:48:31 |
Non si deve aver paura, bene hanno fatto i Campani a denunciare | |
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Da: X evakant | 19/03/2013 12:59:45 |
"Non c'è niente di più comico dell'infelicità ". (S. Beckett) .....infatti..... tu fai ridere tanto....... Soprattutto... quando te la canti e te la suoni facendo l'elogio di te stessa........ | |
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Da: Calabresi | 19/03/2013 15:36:21 |
all'attacco!!! da tecnica della scuola Concorso DS in Calabria: quegli "errori" passati inosservati ! Dopo la sentenza del Tar Calabria, che ha rigettato le istanze di annullamento della procedura concorsuale avanzata da un gruppo di candidati bocciati alle prove scritte, sulla vicenda calabrese sembrava fosse ormai calato il sipario. Ma la decisione del Tribunale amministrativo regionale ha ingenerato non poche polemiche e perplessità nel mondo della scuola, che potrebbero dar luogo a nuove azioni legali, aprendo la strada a diversi scenari. Ad aver ridestato nei candidati non idonei la voglia di riprendere a lottare sono state le recenti notizie relative agli esiti del concorso a preside tenutosi in Campania, dove i tanti esposti inviati alla Procura della Repubblica hanno consentito alla Guardia di Finanza di aprire un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità . Nei suddetti esposti si puntava il dito, in particolare, contro la presunta incompatibilità di alcuni membri della commissione: un componente risultava dirigente scolastico referente di un sindacato; un altro aveva fatto parte del comitato scientifico ed era stato docente di un corso di preparazione al concorso; un altro membro della commissione aveva svolto un master di preparazione al concorso, al quale avevano partecipato nove candidati risultati idonei. In quel caso, le circostanze accertate erano state motivo di sospensione del concorso da parte del Tar. Circostanze simili sono state a suo tempo denunciate pubblicamente anche nell'ambito della vicenda concorsuale calabrese, ma con esito ben diverso. Dopo la pubblicazione dell'elenco degli ammessi agli orali, si è scatenata sull'ufficio contenzioso dell'USR Calabria una gran tempesta di richieste di accesso a elaborati e verbali da parte di candidati che non si capacitavano di essere stati esclusi. Così, visionati i documenti concorsuali, sono stati inoltrati parecchi ricorsi, individuali e collettivi, tesi a far luce su alcuni aspetti alquanto "oscuri" della selezione. Innanzitutto, una circostanza da molti ritenuta "anomala". Nel marzo 2011, l'Università Magna Graecia di Catanzaro, in collaborazione con l'USR Calabria, ha organizzato un corso di perfezionamento, a pagamento, il cui responsabile scientifico è stato il prof. Antonio Viscomi. Il corso era formalmente intitolato "Per dirigenti scolastici" ma in realtà poi è stato esteso anche a docenti con funzioni vicarie. Ebbene, dodici di questi docenti vicari sono stati successivamente ritrovati nell'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso, presiedente lo stesso Viscomi, e nove di loro sono risultati idonei. Il prof. Viscomi aveva accettato l'incarico di presidente del concorso, benché tra i concorrenti ci fossero dei partecipanti al corso di formazione da lui stesso organizzato mesi prima. Nel marzo 2012 l'USR Calabria ha promosso un corso di formazione per dirigenti scolastici, che prevedeva una serie di seminari da svolgersi in diverse città calabresi. In tali incontri il relatore è stato il Prof. Antonio Viscomi. Nella scheda illustrativa del corso, alla fine della presentazione delle varie attività , si legge: "Per ulteriori informazioni contattare: M.A.C. e M. N. I. "Delle due collaboratrici referenti viene fornito sia il numero di cellulare che l'indirizzo di posta elettronica. Ebbene, anche queste due collaboratrici risultano nell'elenco degli ammessi all'orale del concorso. Una di esse era stata persino bocciata alla preselezione di ottobre e poi riammessa agli scritti e agli orali con riserva, mentre l'altra si è classificata tra i primi nella graduatoria finale dei vincitori. Secondo il Tar Calabria, le circostanze sopra esposte non rientrano tra le cause d'astensione per i commissari in un pubblico concorso. Si dice testualmente nella sentenza: "la collaborazione tra commissario e candidato comporta l'obbligo di astensione, in applicazione dell'art. 51 c.p.c., soltanto se essa implichi comunanza di interessi economici o di vita d'intensità tale da far ingenerare il sospetto che il giudizio sul candidato sortisca da conoscenza personale con il commissario e non da risultanze oggettive della procedura….Le situazioni di presunta incompatibilità prospettate (…) non rientrano in nessuna delle cause d'astensione previste dall'art. 51 c.p.c., né in quelle ulteriori ipotesi che sono state delineate dalla giurisprudenza al fine di meglio adattare la norma processualcivilistica allo specifico segmento concorsuale". Vediamo, dunque, alcuni passaggi chiave della sentenza che ha smontato, punto per punto, le motivazioni dei ricorrenti. In merito al famigerato corso di formazione, la sentenza conferma quanto già affermato dal Tar in una precedente ordinanza del giugno 2012: " Il corso presieduto dal presidente della commissione esaminatrice, Prof. Antonio Viscomi, è consistito in un "corso di perfezionamento per dirigenti scolastici" e non in un "corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici", ipotesi quest'ultima che sarebbe stata idonea a determinare una situazione di incompatibilità ". Per quanto riguarda la partecipazione dei vicari al corso di perfezionamento, secondo il Tar: "…non emerge alcun elemento da cui poter desumere anche un semplice contatto occasionale tra il prof. Viscomi e i docenti vicari che hanno partecipato al corso di perfezionamento….Non è ipotizzabile alcuna delle cause di astensione previste dal c.p.c., né del criterio sintomatico d'incompatibilità elaborato dalla giurisprudenza, destinato ad operare quando i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali, quali, ad esempio, un sodalizio professionale con reciproci interessi di carattere patrimoniale ovvero quando sia accertata la sussistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo". Riguardo alle due collaboratrici, viene chiarito che esse "sono state individuate ed incaricate - dall'U.S.R. per la Calabria - come referenti organizzative preposte alla raccolta delle domande di partecipazione; dunque entrambe, in quanto affidatarie di ruoli amministrativi, hanno avuto contatti, peraltro mediante e-mail, esclusivamente con il personale scolastico. In conclusione: non si è in presenza del rapporto docente- alunno; i microseminari non hanno generato alcun legame tra presidente della commissione e le due referenti organizzative, occupandosi il primo della parte didattica e quest'ultime della mera recezione via e-mail delle domande di ammissione; non emerge un elemento da cui poter desumere anche un semplice contatto occasionale tra il prof. Viscomi e le due referenti organizzative". In merito al vantaggio che i vicari avrebbero avuto seguendo le lezioni del corso di perfezionamento, il Tar afferma che: " il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità , la legittimità dell'operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione…. In buona sostanza l'assunta illegittimità che avrebbe inficiato il corso di perfezionamento per dirigenti scolatici per l'apertura ai docenti vicari non è strumentalizzabile per invalidare la procedura concorsuale di reclutamento dei dirigenti scolastici, la cui legittimità , circa l' ammissione dei docenti vicari che avevano partecipato precedentemente al corso di perfezionamento, non è contestata dalla ricorrente né alcuna contestazione è in tal senso ipotizzabile". Infine, sui plagi e sull' "illogicità " nella valutazione degli elaborati, così il collegio del Tar, presieduto dal giudice Massimo Luciano Calveri, liquida la questione: "Riguardo all'intensità del sindacato del giudice amministrativo sugli elaborati, la giurisprudenza, alla quale questo Tribunale aderisce, afferma "la valutazione delle prove scritte (…) è frutto di discrezionalità tecnica, che non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità , se non per violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità , irragionevolezza e contraddittorietà oppure per l'aver omesso di considerare taluni determinanti elementi". Ed è qui l'incongruenza, perché, se si deve ritenere risolta la questione dell'incompatibilità , non si vede come siano state spiegate e chiarite le discrasie presenti nella valutazione degli elaborati. Come spiegare i gravi errori di grammatica e di concetto negli elaborati di alcuni idonei? La situazione si fa poi significativamente allarmante se si mettono a confronto tali compiti passati per buoni con quelli di altri candidati per i quali sono stati espressi giudizi gravemente insufficienti nei descrittori linguistici, benché in essi non si riscontri neppure l'ombra di un errore morfosintattico. Possibile che nessuno sappia spiegare come mai sono stati ammessi agli orali dei candidati che sconoscono la grammatica e la sintassi, o, secondo i quali " il D.Lgs 29/93 è stato introdotto dal dlg 59/98", "il dirigente scolastico presiede il Consiglio d'Istituto" o "il direttore didattico era posto a capo della scuola secondaria" ? Possibile che questi e altri megastrafalcioni siano passati inosservati anche alla giustizia amministrativa oltre che alla commissione? Il Tar sembra essersi espresso in modo generico sul punto della valutazione, come a voler dire che tale aspetto non fosse di sua competenza. Ma altre volte lo stesso Tribunale ha preso posizione su questo punto. Infatti, in un precedente concorso per la copertura di un posto di avvocato indetto dalla Provincia di Cosenza, il collegio del Tar presieduto dal giudice Calveri, accogliendo il ricorso di una candidata esclusa, che denunciava gli errori ortografici rinvenuti negli elaborati del candidato vincitore, ed in ossequio alla sentenza del Tar n° 51 del 12 gennaio 2011, annullava sia la valutazione positiva degli elaborati redatti dal controinteressato, sia l'approvazione della graduatoria di merito e la nomina del vincitore, disponendo il rinnovo della procedura concorsuale a partire dalla valutazione delle prove scritte di tutti i candidati da parte di "una commissione in diversa composizione, con le necessarie garanzie di anonimato degli elaborati dei concorrenti". "Atteso che - spiega la sentenza- in modo a dir vero incomprensibile, la Commissione originaria ha favorevolmente valutato elaborati con gravi errori di ortografia e di grammatica". Questa valutazione di merito è stata tra i motivi che la sentenza ha posto a base dell'accoglimento del ricorso e dell'annullamento degli atti impugnati. Quindi, due pesi e due misure nell'operato delle commissioni esaminatrici e due pesi e due misure anche nelle controversie giudiziarie? Antonella Mongiardo | |
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Da: evakant... | 19/03/2013 16:35:49 |
Pirandello definisce comico "l'avvertimento del contrario": è l'avvertimento della dissonanza tra la sostanza di vita e le forme a provocare il riso. Ma se si riesce a passare dall'avvertimento del contrario al "sentimento del contrario", se si riesce cioè a riflettere oltre l'apparenza x guardare all'interiorità della persona che produce la situazione umoristica, allora il riso si trasforma in pietà . Temo sia questa la sensazione che si rischia di provare leggendo pagine e pagine di demenzialità da scuola dell'infanzia seguite, senza soluzione di continuità , da articoli che vorrebbero essere "seri". Trattasi, ovviamente, di un consiglio non richiesto. E, in quanto tale, da non prendere in grande considerazione... | |
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Da: Franco Bollo | 19/03/2013 17:21:29 |
A quando la soluzione, da parte del Consiglio di Stato, del giallo diabolico delle buste trasparenti nel concorsone ds Lombardia? Siamo in ballo dal mese di luglio 2012. Non è che dopo il perito sarà necessario nominare un esorcista? | |
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Da: @Franco Bollo | 19/03/2013 17:26:39 |
più che un esorcista direi un veggente! | |
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Da: evuzza bedda | 19/03/2013 17:42:48 |
... senza soluzione di continuità ... | |
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Da: lombardo. | 19/03/2013 17:48:51 |
"Non c'è niente di più triste di un pallone sgonfio..." (Pelè) | |
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Da: grande Mongiardo | 19/03/2013 18:17:53 |
Bravissima ! | |
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Da: evakant... | 19/03/2013 18:24:57 |
...la sottile differenza tra tecnica e tattica... :-) | |
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Da: E'' incredibile!!!!!!!!!!!!!!! | 19/03/2013 18:38:58 |
"Il Tar sembra essersi espresso in modo generico sul punto della valutazione, come a voler dire che tale aspetto non fosse di sua competenza. Ma altre volte lo stesso Tribunale ha preso posizione su questo punto. Infatti, in un precedente concorso per la copertura di un posto di avvocato indetto dalla Provincia di Cosenza, il collegio del Tar presieduto dal giudice Calveri, accogliendo il ricorso di una candidata esclusa, che denunciava gli errori ortografici rinvenuti negli elaborati del candidato vincitore, ed in ossequio alla sentenza del Tar n�° 51 del 12 gennaio 2011, annullava sia la valutazione positiva degli elaborati redatti dal controinteressato, sia l'approvazione della graduatoria di merito e la nomina del vincitore, disponendo il rinnovo della procedura concorsuale a partire dalla valutazione delle prove scritte di tutti i candidati da parte di "una commissione in diversa composizione, con le necessarie garanzie di anonimato degli elaborati dei concorrenti". "Atteso che - spiega la sentenza- in modo a dir vero incomprensibile, la Commissione originaria ha favorevolmente valutato elaborati con gravi errori di ortografia e di grammatica". Questa valutazione di merito è stata tra i motivi che la sentenza ha posto a base dell'accoglimento del ricorso e dell'annullamento degli atti impugnati. Quindi, due pesi e due misure nell'operato delle commissioni esaminatrici e due pesi e due misure anche nelle controversie giudiziarie? " | |
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Da: X collega Mon | 19/03/2013 18:56:29 |
Non sei uomo, ma le palle ce le hai, eccome! Complimenti per il bellissimo articolo... | |
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Da: Vipera 68 | 19/03/2013 19:12:47 |
Mon a pasqua scendo...;-) | |
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Da: @ Mongiardo | 19/03/2013 19:25:06 |
...ma c'è ancora la possibilità di fare qualcosa? Visto che questo è ultimo concorso per i prossimi anni! Meno concorsi, largo all'utilizzo delle graduatorie. Il maxiemendamento alla legge di stabilità per il quadriennio 2012-2015 obbliga le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001 a reclutare i dipendenti da assumere a tempo indeterminato (nel rispetto delle restrizioni previste a vario titolo dalla normativa vigente) in via principale e prevalente chiamando i vincitori inseriti all'interno delle graduatorie vigenti. L'obbligo di non effettuare i concorsi e scorrere le graduatorie scatterà in particolare quando occorrerà assumere figure professionali previste dai bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime; nel caso delle amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici statali e delle Agenzie la necessità di utilizzare le graduatorie si verifica anche per l'assunzione di figure professionali solo equipollenti a quelle indicate nei bandi di concorso. Per effetto di questa spinta all'impiego delle graduatorie, le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, qualora non dispongono di proprie graduatorie utili, dovranno avvalersi per il quadriennio 2012-2015, della possibilità di utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, sulla base di un preventivo accordo Regioni ed enti locali, una volta che abbiano esaurito le graduatorie dei vincitori dei concorsi da essi banditi, potranno a loro volta convenzionarsi con altri enti per attingere alle graduatorie di questi Il maxiemendamento, allo scopo di dare piena applicazione alla norma, proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015 e chiarisce che fino all'esaurimento degli elenchi dei vincitori risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche non potranno indire nuovi concorsi per assumere qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti A partire dal 1° gennaio 2014, qualora siano state completate le assunzioni mediante lo scorrimento delle graduatorie anche in convenzione, o anche prima di tale data se risulteranno esauriti gli elenchi dei vincitori, le amministrazioni potranno reclutare il personale attingendo alle graduatorie degli idonei per un 50%; il restante 50 per cento potrà essere coperto bandendo nuovi concorsi. | |
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Da: Prof. Antonella Mongiardo | 19/03/2013 19:57:35 |
Scusami se scrivo il tuo nome per esteso. Come te, anche io sono giornalista ( e prof.) ed ho partecipato al concorso in Calabria. Vorrei complimentarmi con te per i tuoi articoli e, soprattutto, per il coraggio che hai dimostrato nell'affermare le tue idee, che poi sono idee condivise dalla maggior parte di noi colleghi calabresi. Nei tuoi articoli, in particolare in quest'ultimo, ho apprezzato molto la puntualità dei riferimenti e delle fonti, la precisione del linguaggio e la forza dei concetti che hai voluto esprimere. Anche io sono stato penalizzato in modo a dir poco offensivo nei descrittori linguistici. Eppure sono giornalista pubblicista da più di venticinque anni. Non ho partecipato al ricorso per motivi miei personali e, forse, oggi me ne pento. Il fatto è che dopo i risultati ho voluto mentalmente resettare e lasciarmi quest'esperienza alle spalle. Tuttavia, voglio esprimere la mia grande stima e solidarietà a te e agli altri colleghi per ciò che avete fatto e che, probabilmente, ancora farete. Un grande in bocca al lupo. Soprattutto per la vostra vita. Un collega. | |
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Da: agendina | 19/03/2013 20:06:18 |
La collega Mongiardo ha avuto la forza e il coraggio di scrivere verità , solo verità che tutti condividiamo. Non ha scritto per se stessa ma per tutti noi: per quelli ingiustamente fermati agli scritti e, ancor di più per quelli che si sono visti togliere la poltrona da sotto il sedere pur meritando più di altri di rimanere almeno in graduatoria. Brava la Mongiardo, sei tutti noi! | |
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Da: @ evakant... | 19/03/2013 20:10:24 |
Gli articoli sono più che seri e supportati dal cartaceo. Nessuno si permettere di scrivere per il gusto di farlo ma si continua a dire la verità e a mettere in risalto come "funzionano le cose" in Calabria. Disattenzione!?!?!?!?! Me lo auguro, ancora si può rimediare! | |
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Da: @ evakant | 19/03/2013 20:21:48 |
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Da: evakant... | 19/03/2013 20:28:26 |
Non discuto sui credi e sulle idee. Non mi permetterei mai di dire ad un bambino che Babbo Natale non esiste. A togliere serietà a quell'articolo sono le pagine del forum e il post di sopra... | |
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Da: @ evakant | 19/03/2013 20:41:26 |
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Da: X Mongiardo | 19/03/2013 21:13:39 |
Brava! Non fermarti, porta avanti con tenacia la tua battaglia!!! Alla fine la verità verrà a galla!!! | |
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Da: agendina | 19/03/2013 21:19:01 |
penso che tu debba rivedere le tue idee. la Mongiardo era con me quando le sono stati attribuiti post di cui lei non sa neanche l'esistenza e ti assicuro che è una collega seria, preparata e per bene e la sua amicizia mi lusinga. Mi dispiace che tu non la conosca come la conosco io ma non penso proprio sia il caso di offendere, siamo o no tra persone civili? Ritengo di si. Penso sia il caso di finirla con attacchi gratuiti e continuare a scrivere, se vogliamo, sui ricorsi, altrimenti... meglio tacere! Se non potrò esserci dialogo andrò via anch'io. | |
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Da: evakant... | 19/03/2013 21:37:42 |
Perdonami, agendina, ma trovami un solo post in cui ci siano offese e attacchi gratuiti contro qualcuno che non sia io. Scrivi pure quello che vuoi, non ho mai amato i bavagli e trovo molto infantili pernacchie e similia. Poi, mi dirai che gli attacchi anonimi valgono quanto i complimenti anonimi: zero. E anche su questo siamo perfettamente d'accordo... | |
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Da: V for vendetta | 19/03/2013 21:43:31 |
Credo che evacanteball (che, per sua stessa ammissione, non discute i "credi"), oltre a essere una capra ignorante, sia anche una persona frustrata dalle mille disavventure della propria misera vita. Credo che la professoressa Mongiardo, oltre a essere colta e intelligente, sia anche una persona appagata dalle mille soddisfazioni della propria ricca vita. Tutto il resto, comunque la si pensi, è noia. | |
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Da: agendina | 19/03/2013 21:48:02 |
chiedo solo il rispetto per tutti sul forum. I peggiori attacchi provengono proprio dagli idonei che sul forum non dovrebbero starci così come, molti di loro, non dovrebbero stare nella graduatoria degli idonei. Inutile ripetere sempre le stesse cose, in Calabria funziona così, come al solito ci distinguiamo (anche se spesso nel male)... Conosco molti non idonei e so che non si fermeranno qui perchè ritengono che questo schifo dovrà finire, una volta per tutte! Dentro i meritevoli e solo quelli e lotteranno affinchè ciò possa accadere. Non dimentichiamo che nelle scuole ci sono collegi docenti che non sono più quelli di una volta nei quali l'unica cosa nella quale erano concordi era quella di pronunciare un'unica parola: "Obbedisco"! Oggi non è più così e i nuovi e i vecchi ds si ritroveranno a dover gestire un collegio di docenti preparati e non più disposti ad obbedire...sono finiti quei tempi, i ds avranno filo da torcere. | |
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