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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Nova York17/12/2020 22:47:15
Io direi che le assunzioni per scorrere la lista della spesa si possano fare anche il 25 di dicembre. Perché aspettare gennaio? Meglio farlo passare come regalo di Natale in questo anno così duro, peraltro, causa Covid.
Del resto il tutto si giustificherebbe inopinabilmente con la salvaguardia dell'interesse pubblico - e per pubblico si intende l'elenco della pubblica graduatoria generale di merito, ovviamente - con il Covid-19 - che è diventato l'alibi per tutte le azioni del 2020, del 2021 e del 2022 - e con il buonismo natalizio che edulcora tutto ed è in grado di far passare come giusta anche l'azione più iniqua.

Insomma, che si proceda pure. Che ci si infratti ulteriormente per fratte e anfratti...il tutto a conferma e sigillo che

POST HOC ERGO PROPTER HOC

Chiarro?
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Da: Più ti leggo e più ti ammiro.Bravo18/12/2020 10:45:06
Il concorso è nullo    17/12/2020 18.40.33
La nullità non è soggetta a decadenza, non è soggetta a prescrizione, opera di per sè e va accertata d'ufficio. Il concorso de quo è nullo perchè è affetto da vizio grave e dirompente: le incompatibilità. Esse rispondono a bisogni costituzionali e non abbisognano dio prescrizioni di leggi ordinarie: esse sono solo pleonastiche e non innovative. Esistono anche le leggi ordinarie che disciplinano la materia ed esse prevedono un vizio inferiore rispetto alle norme costituzionali. tali norme renderebbero l'atto annullabile. Questo crea confusione e si protende per l'annullamento degli atti. In realtà è la norma costituzionale che fa delle incompatibilità il baluardo della democrazia repubblicana e regge l'intero sistema di relazioni tra individui e tra l'individuo e lo stato sovrano. Essa legittima i poteri dello stato e legittima il poter porli al di sopra di quelli degli individui fuori dalle tre sfere tradizionali del potere statale (difesa, giustizia e ordine pubblico, ognuno nell'eccezione conservatrice). La norma costituzionale è più forte nella gerarchia delle fonti rispetto alla legge ordinaria e per ciò il concorso è nullo: questo è e non altro.
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Da: Pi ti leggo e pi ti ammiro.Bravo18/12/2020 11:04:14
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Da: Più  ti leggo e più  ti ammiro.Bravo18/12/2020 11:06:59
Già, questo è e non altro!
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Da: save the date18/12/2020 11:28:57
La norma costituzionale non prevede incompatibilità. Negli articoli inerenti la PA (97 e 98)    è inquadrata alla strega di orano legislativo si di imparzialità nella gestione dell'amministrazione e cioè quando il contratto è già assorbito dagli organi preposti. Vedasi L 150/2009. Per quanto attiene l'incompatibilità che resta ancora strutturata in form extracontrattuale (in caso contrario sarebbe devoluta al GdL) occorre fare riferimento al CpC.
Per quanto attiene il PA le norme super primarie /di rango costituzionale) creano la base per monoliti giuridici come la 241/1990 o come il 165/2001 che costituirono generalmente il preambolo di ogni atti della P.A.
Per il resto hai scritto una cozzagli di fregnacce che scomposte periodo per periodo farebbero ridere un alunno che sta svolgendo educazione civica.
Io non dico che per esprimersi occorra essere avvocato o aver sostento Diritto Costituzionale (cosa che personalmente ho fatto), ma quanto meno per onesta intellettuale studiare un po meglio e lamentarsi e meno per essere stati bocciati.
Per quanto riguarda il mantra dell'accertamento d'ufficio nel prossimo post parleremo dell'onere della prova
Rispondi

Da: mi dispiace ma18/12/2020 11:42:37
chiacchiere blablabla.
Il nodo della questione resta! Commissioni incompetenti ab origine e conseguente abuso di potere da parte della PA.
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Da: la prox settimana18/12/2020 12:17:54
x la sorpresona...bye bye
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Da: Ma vai a friggerti18/12/2020 12:26:42
Peccato (per ineicorrenti)  che oggetto del contendere non sia l"incompetenza....peccato anche per noi, perché sul piano dell'incompetenza siete stati già annientati (non annullati) dalle figuracce caproniche fatte sia in pubblico che sul forum (pubblico pure esso, ahime)
😭

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Rispondi

Da: Ma vai a friggerti18/12/2020 12:29:13
X save the date


Sono uno spasso...anzi è uno spasso...sempre lo.stesso che scrive, si risponde, si loda, si imbroda.perche'non co credo che un solo neurone possa dividersi tra 5 persone.....

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Da: Per save the date18/12/2020 12:36:45
Chedo che la sua disamina giuridica sia smentita dalla Delbera ANAC n.25 del 12 Febbraio 2020.  Segue che il regolamento del concorso 2017 non viola nessun art della Costituzione e neanche nessun atto normativo di rango superiore.
Le consiglio un'attenta lettura della delibera ANAC soprattutto se lei svolge il ruolo di dirigente scolastico.

In Italia abbiamo le leggi fatte bene, il problema e' che in pochi le conoscono e quindi in pochi le rispettano.
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Da: Per save the date18/12/2020 12:37:48
Credo che la sua disamina giuridica sia smentita dalla Delbera ANAC n.25 del 12 Febbraio 2020.  Segue che il regolamento del concorso 2017 non viola nessun art della Costituzione e neanche nessun atto normativo di rango superiore.
Le consiglio un'attenta lettura della delibera ANAC soprattutto se lei svolge il ruolo di dirigente scolastico.

In Italia abbiamo le leggi fatte bene, il problema e' che in pochi le conoscono e quindi in pochi le rispettano.
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Da: save the date18/12/2020 12:39:16
Se io vado dal dottore e lui mi dice : "cosa ti fa male" e io rispondo "una mano". Lui mi visita e mi dice "guarda la mano non ha nulla, piò essere solo una piccola contusione".  Poi io continuo "però mi fa male la testa, il fegato, le orecchie..."
Allora probabilmente il medico ti dirà: "senta faccia chiarezza sul suo stato fisico e poi ne parliamo"
Se parlate di incompatibilità incardinandola alla costituzione vi dico che la state facendo fuori dal vaso. Quando al giudice a QUO che provvede alla remissione alla Corte Costituzionale per dubbi interpretativi.
Sul vizio di forma si esprime il CdS, ma soprattutto sull'incidenza del vizio di forma sulla procedura. Vi ricordo che i giudici interpretano la legge (questa è la loro funzione) nel solco del civil law che prevede una "codificazione" della norma giuridica.
Il resto potete raccontarvelo sotto il casco della parrucchiera. Il CdiS nella sesta sezione non ha politici o politicizzati, ma solo professionisti di altissimo rango (Dott. Lo Piplato) che sui casi di incompatibilità ha fonti di cognizione per la giurisprudenza attuale.
E ora sfogatevi con copia e incolla o in alternativa come ho fatto io tirate fuori le palle e dissestate con cognizione motu proprio
Rispondi

Da: Anticorruzione nei concorsi18/12/2020 12:48:17
....si ....l'anticorruzione nei concorsi non esiste....Nel dettato della legge 190 hanno dimenticato di scrivere che i concorsi nella P.A fanno eccezione. Del resto gia' su questo forum emerge che la valutazione dei commissari e' insindacabile e che le incompatibilita' non esistono. Addirittura c'e' chi sostiene che il regolamento di concorso, relativamente alla incompatibilita',  sia in violazione delle leggi di rango superiore.... Ma cosa c'e' da aggiungere altro davanti a queste affermazioni ?
Rispondi

Da: Per save the date18/12/2020 12:51:17
Prima si legga la legge 190/12 e la delibera Anac e poi ci confrontiamo, possibilmente usando un linguaggio consono all'argomento e civile .
Rispondi

Da: Per Per save the date18/12/2020 12:57:09
La delibera Anac n.25  e' datata 15 gennaio 2020

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=3dcc103a0a778042528e4097a686859a
Rispondi

Da: Agahahahaaha18/12/2020 13:02:15
Se ha tempo e preparazione si legga le ultime sentenze relative all'incompatibilità del Consiglio di Stato.vedrà che l'unica norma rilevante e il 51 del codice di procedura civile. Questo è l'orientamento del Consiglio di Stato ma si ritiene che questi siano in fallo può tranquillamente esprimere il suo dissenso direttamente alle magistrature interessate
Rispondi

Da: Agahahahaaha18/12/2020 13:09:28
Le ricordo inoltre la differenza costituzionale tra una 'authorities" è un organo giurisdizionale
Rispondi

Da: posso18/12/2020 14:02:37
abbiamo tra noi fior di giuristi...
la scuola è in ottime mani.
Rispondi

Da: mi dispiace ma altra sentenza18/12/2020 14:04:52
Pubblicato il 18/12/2020
N. 13692/2020 REG.PROV.COLL.

N. 07700/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7700 del 2020, proposto da
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario - CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti

-------------------- non costituita in giudizio;
per l'accertamento ex art 116 c.p.a.

- dell'illegittimità del silenzio - diniego opposto dalle Amministrazioni resistenti in ordine all'istanza di accesso agli atti inoltrata dai ricorrenti in data 31.07.2020, avente per oggetto l'accesso all'algoritmo o sequenza di operazioni di calcolo che hanno gestito il software relativo alla prova scritta del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici (D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259) noto come "codici sorgenti", e a documentazione connessa;

nonché, per l'accertamento

del diritto d'accesso integrale degli istanti alla documentazione chiesta;

e, per la condanna

dell'Amministrazione resistente all'integrale ostensione e consegna dei documenti amministrativi anelati e richiesti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 116 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020 il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti recapitata all'Amministrazione resistente il 31 luglio 2020, con cui è stato chiesto l'accesso al codice sorgente del software che ha gestito la prova scritta del concorso per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici indetto con d.d.g. n. 1259/2017, unitamente a della documentazione a quest'ultimo connessa.

I ricorrenti dichiarano di aver tutti partecipato alla procedura selettiva in parola, non riuscendo a superare la prova scritta. A loro giudizio, per vero, la gestione informatizzata della prova avrebbe generato numerose anomalie, già portate a conoscenza di questo T.A.R. in altri contenziosi, che legittimerebbero la necessità di acquisire il codice sorgente del programma informatico al fine di verificare se lo stesso abbia effettivamente funzionato in maniera corretta.

Parte ricorrente ha notificato il ricorso anche al CINECA, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata contenuto nell'elenco IPA, tenuto conto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 30/2020, ha chiarito come il Consorzio, in giudizi in cui si chieda l'accesso a programmi informatici dallo stesso forniti all'Amministrazione, debba essere citato in giudizio in qualità di parte controinteressata.

Nonostante ciò, il CINECA non risulta costituito in giudizio mentre si è regolarmente costituito il Ministero dell'Istruzione con atto di stile depositato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Con memoria depositata il 27 novembre 2020 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del gravame.

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come evidenziato con le sentenze nn. 7370/2020 e 7526/2020 di questa Sezione, che si richiamano quali precedenti conformi ai sensi dell'art. 74 c.p.a., sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale dei ricorrenti ad accedere all'algoritmo del software con cui è stata gestita la prova selettiva che non hanno superato, atteso che il ruolo svolto dal programma informatico nell'ambito di un'attività amministrativa di indubbio rilievo pubblicistico, quale è quella riferibile ad un pubblico concorso, ne determina l'attrazione nell'alveo dei "documenti amministrativi" accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge generale sul procedimento amministrativo.

Con le medesime pronunce richiamate, la Sezione ha altresì affrontato le questioni relative alla rilevanza del "codice sorgente" ai fini difensivi ed alle esigenze di riservatezza e di sicurezza informatica paventate dal CINECA, concludendo per la loro infondatezza e concedendo l'accesso al codice in questione, non potendosi ritenere che l'adozione di strumenti informatici per l'espletamento di procedure selettive pubblicistiche di tipo comparativo si ponga ad esclusivo servizio dei principi di buon andamento ed efficienza della p.a., obliterando l'altrettanto fondamentale principio della trasparenza dell'azione amministrativa.

Per tali ragioni, contenute compiutamente nelle sentenze cui si è fatto richiamo ai sensi dell'art. 74 c.p.a., ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 22 e successivi della legge n. 241/90 e non ravvisandosi alcuna preclusione rinvenibile nell'art. 24 del medesimo riferimento normativo, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 31 luglio 2020 ed obbligo dell'Amministrazione di provvedere all'ostensione di quanto chiesto dalla parte ricorrente.

Attesa la peculiarità delle questioni trattate sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

1) annulla il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti;

2) dispone l'ostensione di quanto chiesto dalla parte ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Daniele Profili, Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Daniele Profili        Giuseppe Sapone
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO
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Da: E anche questa...18/12/2020 14:21:58
É a favore dei ricorrenti.
Rispondi

Da: Agahahahaaha18/12/2020 14:40:53
E anche questa è il TAR e poi andrà in consiglio di stato e ci rivedremo nel 2024. Ma davvero non avete capito come funziona? Il CdS ha bloccato tutto e del tar se ne frega
Rispondi

Da: Agahahahaaha18/12/2020 14:58:13
Vi siete  dimenticati che c'è Un altro pronunciamento simile insabbiato al Consiglio di Stato? Non vi fate fregare dei vostri avvocati per carità
Rispondi

Da: Ma vai a friggerti18/12/2020 15:11:28
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Beh! Io i miei quesiti li ho già pubblicati.....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Rispondi

Da: Nova York18/12/2020 15:41:19
POST HOC ERGO PROPTER HOC
Rispondi

Da: Agahahahaaha18/12/2020 15:41:49
Attenzione a non confondere il codice sorgente con i quesiti che sono un'altra cosa. Non viene chiesta l'ostensione dei quesiti ma solo il codice sorgente
Rispondi

Da: posso18/12/2020 16:10:38
ti pare poco?
Rispondi

Da: Agahahahaaha18/12/2020 16:25:25
Mi pare il nulla. Però se vi accontentate di avere un'altra sentenza identica da trasferire al CdS accomodatevi pure
Rispondi

Da: Ma vai a friggerti18/12/2020 16:30:35
Ahhh..peccato...avrei voluto leggere i quesiti dei colleghi..ma va va..questo era tutto

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Rispondi

Da: X ma vai a friggerti18/12/2020 16:38:24
Ridi pure...
Rispondi

Da: voglio vedere questo codice hahaah18/12/2020 17:01:09
Spero di poter analizzare un giorno il codice sorgente, per trovare  eventuali incongruenze....  Cari dirigenti di cui il 90% saranno sicuramente ex docenti di materie umanistiche.... considerando come sono fatti questi "concorsetti" .... Cari miei, non avete idea di quante cose si possono fare per rendere "facilitato" un software fatto di quiz...o altro,   specie se nessuno puo' vedere il codice
sorgente.
Rispondi

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