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Comune di Roma, 200 istruttori amministrativi: e ora???!!?
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Da: kid01/08/2009 23:54:51
Ciao Francesca, e mi raccomando, oltre ai tacchi una bella parrucca rossa e gli occhi fuori dalle orbite... vedrai che un seggio salta fuori!
Chiedo scusa a tutti se mi sono permesso di DISFUNZIONALIZZARE, m'è scappato.

Da: Fraccazzo da Velletri02/08/2009 00:00:19
che sia l'ultima volta cari ragazzi miei, "disfunzionalizzare" è peccato grave, soprattutto in italia, paese protetto da Dio!!!
a nanna su belli

Da: guardate che esistono02/08/2009 07:39:25
altri forum per scrivere cose diverse (cagate) dalle info sul concorso...poi il nick delle 0.00 si commenta da solo...

Da: guarda te02/08/2009 10:33:35
ma di sabato sera che info sul concorso volevi? ma che stai a rosicare che con te nessuno chiacchiera?

Da: Mina 02/08/2009 11:42:12
No no ha ragione lui! Di sabato sera si verificano sempre gli sviluppi più interessanti nei concorsi! Kid e Francesca siete fenomenali! Disfunzionalizzate alla grande!

Da: Manovra d''estate02/08/2009 11:59:14
Assunzioni precari (articolo 17, comma da 10 a 19). Previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Ci sarà un percorso di reclutamento speciale, per il triennio dal 2010 al 2012, fondato sul concorso pubblico, per il personale che pur avendo i requisiti previsti dalle citate leggi finanziarie non può beneficiare dei percorsi di stabilizzazione previsti essendo la vigenza degli stessi limitata al 31 dicembre 2009. E' data possibilità, anche, alle amministrazioni di poter riservare ai precari una percentuale non superiore al 40% dei posti complessivi messi a concorso. Tale percentuale può salire al 50% per i comuni che si costituiscono in unione. Importante novità, poi, sul fronte validità graduatorie. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

Che ne pensate? Fate i vostri commenti!

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Da: kalibro02/08/2009 12:18:08

E si, per qualche ora Kid e Francesca hanno disfunzionalizzato il forum come ai vecchi tempi...Troppo simpatici...disfunzionalmente parlando...:)

Da: x guarda te02/08/2009 19:43:39
di domenica mattina sei già sul forum...

Da: ok02/08/2009 22:51:42
visto che vi piace tanto prendere in giro chi è sulla stessa vostra barca, lascio il forum con tanti saluti a tutti.

Da: ko02/08/2009 22:54:34
Ciao...

Da: Francesca02/08/2009 23:01:08
nooo OK, ti arrendi per un po' di DISFUNZIONALIZZAZIONE serale?
dai su vado via io, Tranq.

Bacio a Mina, Kalibro, kid e a tutti i "talebani" del forum ;)

Da: x manovra d''''estate02/08/2009 23:10:00
metti la retromarcia, non si capisce una cippalippa !!

Da: Procione 03/08/2009 00:27:25
I talebaaani??? Miiii che paura!

Da: X  x manovra d''''''''estate03/08/2009 00:57:54
Sei un minchione! Se non capisci vuol dire che sei un povero minchione!

Da: disperato03/08/2009 10:31:26
i precari ce lo mettono tutto nel c..!!!
siete daccordo o sbaglio?

Da: x disperato03/08/2009 12:07:10
sbagli

Da: per x disperato03/08/2009 16:30:30
come fai a negare l'evidenza????

Da: x disperato03/08/2009 21:02:39
boh

Da: silvio03/08/2009 21:07:01
...che disperazione...

Da: Tutte le proroghe della manovra d''estate04/08/2009 17:37:52
www.ilsole24ore.com

13 giugno 2009
di Nicoletta Cottone

Assunzione di personale nella Pubblica amministrazione (articolo 23, comma 3). Ulteriore proroga dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009 dei termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento a personale delle polizia di Stato. La proroga riguarda i termini entro i quali procedere alle assunzioni correlate alle cessazioni che si sono verificate nell'anno 2007. La norma originaria prevede che le pubbliche amministrazioni possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente a una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Sempre per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici sono autorizzati ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. Prorogato anche il termine per l'effettuazione delle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge finanziaria 2008. La disposizione prevede che, per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato siano autorizzati a effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.

Assunzioni e concorsi nella Pubblica amministrazione (articolo 17, commi da 14 a 19). Rinviati al 31 dicembre 2010 una serie di termini: per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 (articolo 1, commi 523 e 643 della legge 296/2006); per le stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 (articolo 1, comma 526 della legge 296/2006); per le assunzioni di personale a tempo indeterminato (articolo 1, comma 527 della legge 296/2006); per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008 (articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto legge 112/2008); rinviato del termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008 (articolo 66, comma 13, del decreto legge 112/2008). Prorogate al 31 dicembre 2010 le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004.

Da: art. 17 legge anticrisi04/08/2009 18:30:54
DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti   anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini  e  della
partecipazione italiana a missioni internazionali.

Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

  1.  All'articolo  26  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nel  secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
   b)  dopo  il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il predetto
termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare
del   Consiglio   dei   Ministri  degli  schemi  dei  regolamenti  di
riordino.».
  2.  All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
le  parole  «30  giugno  2009»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31
ottobre  2009»  e  le  parole  da  «su  proposta  del Ministro per la
pubblica   amministrazione   e   l'innovazione»   fino   a  «Ministri
interessati»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «su  proposta  del
Ministro  o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma
di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».
  3.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, di
concerto   con   il  Ministero  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
pubblicazione   del  presente  decreto,  a  ciascuna  amministrazione
vigilante  sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree
di  riferimento,  nonche' degli effetti derivanti dagli interventi di
contenimento  della  spesa  di  cui  ai successivi commi 5, 6 e 7 del
presente  articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire
a  decorrere  dall'anno  2009, nella misura complessivamente indicata
dall'articolo  1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
amministrazioni  vigilanti  competenti  trasmettono tempestivamente i
rispettivi  piani  di  razionalizzazione  con  indicazione degli enti
assoggettati a riordino.
  4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui
al  comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota
delle  risorse  disponibili  delle  unita'  previsionali  di base del
bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   6  agosto  2008,  n.  133,  ai  fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica
amministrazione.
  5.  Le  amministrazioni  vigilanti,  previa verifica delle economie
gia'   conseguite  dagli  enti  ed  organismi  pubblici  vigilati  in
relazione   ai   rispettivi   provvedimenti   di  riordino,  adottano
interventi  di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti
e  organismi  pubblici,  ulteriori  rispetto a quelli gia' previsti a
legislazione  vigente,  idonei  a garantire l'integrale conseguimento
dei risparmi di cui al comma 3.
  6.  All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
sono aggiunte le seguenti lettere:
   «h)  la  riduzione  del numero degli uffici dirigenziali esistenti
presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione  degli organici del
personale  dirigenziale  e  non dirigenziale ed il contenimento delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento;
   i)  la  riduzione  da  parte  delle  amministrazioni vigilanti del
numero  dei  propri  uffici dirigenziali con corrispondente riduzione
delle   dotazioni   organiche   del   personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale  nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed
il funzionamento.».
  7.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a
ciascuna  amministrazione  ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli  enti  interessati  dall'attuazione  del  comma  3  del  presente
articolo  non  possono  procedere  a  nuove assunzioni di personale a
tempo   determinato   e   indeterminato,  ivi  comprese  quelle  gia'
autorizzate  e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.
Sono  fatte  salve  le  assunzioni  dei corpi di polizia, delle forze
armate,  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita',
degli  enti  di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
  8.  Entro  il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3
comunicano,   per  il  tramite  dei  competenti  uffici  centrali  di
bilancio,  al  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed  al  Dipartimento della
funzione  pubblica  le  economie  conseguite  in  via  strutturale in
riferimento  alle  misure  relative  agli  enti ed organismi pubblici
vigilati  ed,  eventualmente, alle spese relative al proprio apparato
organizzativo.  Le  economie  conseguite  dagli enti pubblici che non
ricevono  contributi  a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT
pubblicato  in  attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre  2004,  n.  311, ad eccezione delle Autorita' amministrative
indipendenti,  sono  rese indisponibili fino a diversa determinazione
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri
interessati.  Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati
ai  sensi  del  comma  3  non  risultino  conseguiti  o  siano  stati
conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma
7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo
2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle
suddette  economie  di  cui  al  comma  8,  con  decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, e'
determinata   la  quota  da  portare  in  riduzione  degli  stati  di
previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini  di  indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai
sensi  del  comma  3,  in  esito  alla  conclusione  o  alla  mancata
attivazione   del   processo   di   riordino,   di  trasformazione  o
soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici
vigilati,  previsto  dall'articolo  2,  comma  634,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.
  10.  Nel  triennio  2010-2012,  le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  nel  rispetto  della  programmazione  triennale  del fabbisogno
nonche'  dei  vincoli  finanziari previsti dalla normativa vigente in
materia  di  assunzioni  e  di  contenimento della spesa di personale
secondo  i  rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai documenti di
finanza  pubblica,  e  per  le  amministrazioni  interessate,  previo
espletamento  della  procedura  di  cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  possono  bandire  concorsi  per le assunzioni a tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei  posti  messi  a  concorso,  per il personale non dirigenziale in
possesso  dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11.  Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10,
nel  rispetto  della  programmazione triennale del fabbisogno nonche'
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni  e  di  contenimento  della  spesa  di personale secondo i
rispettivi   regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica  e,  per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della  procedura  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,
possono  altresi'  bandire  concorsi  pubblici  per  titoli ed esami,
finalizzati   a   valorizzare  con  apposito  punteggio  l'esperienza
professionale  maturata dal personale di cui al comma 10 del presente
articolo  nonche'  del  personale  di  cui  all'articolo 3, comma 94,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  12.  Per  il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma
10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  previsti  in materia di
assunzioni  e  di  contenimento  della  spesa di personale, secondo i
rispettivi   regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica,  possono  assumere,  limitatamente  alle  qualifiche di cui
all'articolo  16  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni,  il  personale in possesso dei requisiti di anzianita'
previsti  dal  comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime
qualifiche   e   nella   stessa  amministrazione.  Sono  a  tal  fine
predisposte  da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa
prova  di  idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
  13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10
possono   destinare   il  40  per  cento  delle  risorse  finanziarie
disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni
ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi
regimi  limitativi  fissati dai documenti di finanza pubblica, per le
assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi
dei commi 10 e 11.
  14.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007,
di  cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e
le  relative  autorizzazioni  possono  essere  concesse  entro  il 31
dicembre 2009.
  15.  Il  termine  per  procedere  alle stabilizzazioni di personale
relative   alle   cessazioni  verificatesi  nell'anno  2007,  di  cui
all'articolo  1,  comma  526  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31  dicembre 2010 e le
relative  autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre
2009.
  16.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  di  cui  all'articolo  1,  comma  527  della  legge 27
dicembre  2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre  2010  e  le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009.
  17.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008,
di  cui  all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010.
  18.  Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative
alle  cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,
comma  13  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
  19.  Le  graduatorie  dei  concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato,  relative  alle  amministrazioni  pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio
2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.
.....
.....

Da: Roma: per il Belgio recuperati Vucinic, Mexes e To04/08/2009 19:46:15
 
Francesco Totti, Mirko Vucinic e Philippe Mexes sono tra i convocati di Luciano Spalletti in vista del match di giovedì in Belgio contro il Gent, valido per il ritorno dei preliminari di Europa League. Non ci sono, invece, i brasiliani Juan e Baptista alle prese con problemi fisici.

La squadra si è allenata regolarmente con Totti che si è allenato regolarmente, così come Mexes. Lavoro a parte, invece, per Cicinho, Juan, Baptista, Tonetto e Okaka.

Questo l'elenco completo dei convocati: Andreolli, Mexes, Pizarro, Vucinic, Totti, Taddei, Motta, Faty, Pacheco Antunes, De Rossi, Riise, Esposito, Guberti, Tonetto, Cerci, Artur, Doni, Brighi, Pena, Cassetti, Okaka, Menez.

Da: Francesca04/08/2009 19:53:57
è il caso di dire...:
ognuno apporta al forum quello che può! ;)

saluti di buone vacanze, anche se con questi chiri di luna...
bacioni a tutti e in particolare a Mina (la bomba!)

Da: conversione legge decreto anticrisi04/08/2009 23:38:41
art. 17 con correttivi


N. 1724 DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)
di concerto con il Ministro della difesa (LA RUSSA)
con il Ministro dell’interno (MARONI)
e con il Ministro della giustizia (ALFANO)
(V. Stampato Camera n. 2561)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2009 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 luglio 2009


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana
a missioni internazionali

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA




All’articolo 17:

al comma 1, lettera b), le parole: «Il predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di cui al secondo periodo»;
dopo il comma 4 e` inserito il seguente: «4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati»;
al comma 7, al secondo periodo, dopo le parole: «salve le assunzioni » sono inserite le seguenti: «del personale diplomatico,» e dopo le parole: «corpi di polizia» sono inserite le seguenti: «e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere» ed e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente »;
al comma 8, secondo periodo, le parole:«elenco ISTAT pubblicato in attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «elenco adottato dall’ISTAT ai sensi»;
al comma 9, le parole: «d’intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto» e la parola: «integrato» e` sostituita dalla seguente: «modificato »;
al comma 10, le parole: «e dell’articolo 3, comma 90,» sono sostituite dalle seguenti: «e all’articolo 3, comma 90,» ed e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un’unione ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti»;
al comma 11, le parole: «nonché del personale di cui» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal personale di cui»;
al comma 13, le parole: «ai sensi dalla normativa» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa»;
il comma 14 e` soppresso;
al comma 18, le parole: «comma 13 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13, del decreto-legge»;
al comma 19, le parole: «Le graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «L’efficacia delle graduatorie», le parole: «1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e le parole: «sono prorogate
al» sono sostituite dalle seguenti: «e` prorogata fino al»;
al comma 21, le parole: «n. 39 del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «12 febbraio 1993, n. 39», le parole: «del Collegio del CNIPA» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Autorità» e le parole: «del presidente»
sono sostituite dalle seguenti: «del presidente" »;
dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti: «22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell’adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all’articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione»;
al comma 23: alla lettera a), le parole: «A decorrere dall’anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera e), capoverso 5-ter, le parole: «dell’incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori» e le parole:
«di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma 5-bis»;
il comma 24 e` sostituito dal seguente: «24. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte
dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l’anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2009, mediante l’utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
il comma 25 e` sostituito dal seguente: «25. L’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all’articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo»;
al comma 26: alla lettera a), le parole: «del decreto legislativo n. 276/2003» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003»;
alla lettera b), le parole: «così sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal seguente» e dopo le parole: «le amministrazioni redigono » sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica,»;
alla lettera d), le parole: «il seguente comma: "6.» sono sostituite dalle seguenti: «il seguente: "5-bis.» e le parole: «di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo
35, comma 1, lettera b), del presente decreto»;
al comma 29, capoverso «Art. 57-bis», al comma 2, le parole: «Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» sono sostituite dalla seguente: «CNIPA»;
al comma 30, capoverso f-bis), le parole: «n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;
dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti: «30-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, e` inserito il seguente: "1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e` competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità".
30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine subito dall’amministrazione nei soli casi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall’articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell’articolo
2043 del codice civile. L’azione e` esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e` nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
30-quater. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e` inserito il seguente: "In ogni caso e` esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimità.";
b) al comma 1-bis, dopo le parole: "dall’amministrazione" sono inserite le seguenti: "di appartenenza, o da altra amministrazione,".
30-quinquies. All’articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "procedura civile," sono inserite le
seguenti: "non puo` disporre la compensazione delle spese del giudizio e"»;
al comma 33, le parole: «articolo 45, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45 del regolamento di cui al»;
dopo il comma 34 e` inserito il seguente: «34-bis. Al fine di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull’utilizzo di capitali di mercato del gestore, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e` autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l’intera durata del rapporto. In tali casi il contratto e` approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione»;
dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:
«35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all’eccezionale impegno connesso all’emergenza sismica nella regione Abruzzo, e` autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l’acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell’attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall’anno 2010, e` autorizzata la spesa di 15
milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all’esterno, di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all’emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la
piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, e` autorizzata l’assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell’ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell’articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell’ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell’articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, e` autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all’organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA e` nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e` formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, e` designato dal Ministro dell’economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e` scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente:
"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia
e delle finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princıpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa".
35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d’imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo
diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all’Agenzia delle entrate, fornendo all’Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei
beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.
35-duodecies. Il credito d’imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne` dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni».

Da: solo vigili!!! e gli IA???06/08/2009 12:54:48
ROMA: CAVALLARI, IN ARRIVO 200 NUOVI VIGILI URBANI

   
Roma, 5 ago. - (Adnkronos) - ''I primi 200 idonei della graduatoria dei vigili urbani prenderanno servizio presso il Comune di Roma il prossimo 21 settembre: sono partite oggi le lettere di convocazione per la stipula dei contratti''. Lo dichiara in una nota Enrico Cavallari, assessore alle Risorse umane di Roma.

''A decorrere dallo stesso 21 settembre - continua l'assessore - scenderanno in campo anche i 60 cosiddetti 'vigilini', gli istruttori tecnici della mobilita' con incarico di Operatore comunale della mobilita' (Ocm), entrati a far parte della famiglia della Polizia Municipale. Con l'arrivo delle complessive 260 unita' la Giunta Alemanno segna un ulteriore passo in avanti in tema di sicurezza, assoluta priorita' di questo mandato. Siamo certi che le nuove forze in campo renderanno i cittadini maggiormente sicuri''.

''I restanti 400 idonei della graduatoria dei vigili urbani - conclude Cavallari - verranno assunti dal Comune di Roma entro il 2011 come previsto dall'accordo sindacale dello scorso maggio''.

Da: VIV06/08/2009 13:14:01
beh pare evidente che gli IA non sono una priorità ma non sono propri presi in considerazione per ora!!
mah speriamo ma ormai credo che qualche notizia si potrà avere dopo settembre

Da: ... ma i nuovi assunti...07/08/2009 07:00:48
... quelli che che ci promettevano di non abbandonarci... potrebbero anche passarci a fare un salutino! lo sappiamo che di notizie non ne hanno, malameno raccontarci un pò di più com'è il lavoro, come si trovano con i colleghi, se sanno quando avranno qualche gg di ferie...! mah!

Da: da marcello07/08/2009 13:27:09
è stato siglato un protocollo d' intesa tra i sindacati di categoria e il comune di Roma che riguarda i dipendenti comunali.
Sarebbe interessante sapere se c'è qualcosa che riguarda gli idonei al concorso I.A.

Da: CIAO07/08/2009 13:49:00
E COME FACCIAMO A SAPERLO?

Da: CIAO07/08/2009 15:05:03
ieri una mia amica mi ha raccontato che una sua amica entrata al comune laureata non è per niente soddisfatta di quello che fà e cioè imbusta lettere e da informazioni allo sportello del municipio

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